01.01.2020 - * / In vigore
01.01.2017 - 31.12.2019
01.08.2008 - 31.12.2016
01.01.2005 - 31.07.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) del 19 dicembre 2003 (Stato 21 dicembre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articolo 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge definisce: a. le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo della firma elettronica possono essere riconosciuti; b. i diritti e i doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

2

Essa ha lo scopo di: a. promuovere un'ampia offerta di servizi di certificazione elettronica sicuri; b. favorire l'utilizzazione delle firme elettroniche qualificate; c. permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certificazione e delle loro prestazioni.


Art. 2

Definizioni Nella presente legge si intende per: a. firma elettronica: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autenticazione; b. firma elettronica avanzata: firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: 1. essere connessa esclusivamente al titolare, 2. essere idonea a identificare il titolare, 3. essere creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il suo controllo esclusivo,

RU 2004 5085 1 RS

101

2 FF

2001 5109

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Commercio

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4. essere connessa ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;

c. firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata fondata su un dispositivo sicuro per la creazione di una firma secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 2 e su un certificato qualificato e valido al momento della sua creazione;

d. chiave per la creazione della firma: dati unici, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per comporre una firma elettronica;

e. chiave per la verifica della firma: dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare un firma elettronica; f.

certificato qualificato: un certificato digitale che soddisfa i requisiti dell'articolo 7; g. prestatore di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali; h. organismo di riconoscimento: organismo che, in base alle norme del diritto in materia di accreditamento3, è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

Art. 3

Condizioni del riconoscimento 1

Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che: a. sono iscritte nel registro di commercio; b. sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente alle esigenze della presente legge; c. impiegano personale munito delle conoscenze, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;

d. utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e sicuri per la creazione di una firma; e. possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti; f. stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall'articolo 16 e delle spese che possono comportare le misure previste nell'articolo 13 capoversi 2 e 3;

g. assicurano l'osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

3

LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC (RS 946.51) e relative disposizioni d'esecuzione.

Legge sulla firma elettronica 3

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2

Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Qualora un prestatore estero abbia già ottenuto un riconoscimento da parte di un organismo di riconoscimento estero, l'organismo di riconoscimento svizzero può riconoscerlo se è provato che: a. il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero; b. le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equivalenti a quelle del diritto svizzero; c. l'organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quelle richieste all'organismo di riconoscimento svizzero; d. l'organismo di riconoscimento estero garantisce all'organismo di riconoscimento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.

3

Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione senza dover essere iscritte nel registro di commercio.


Art. 4

Designazione dell'organismo di accreditamento 1

Il Consiglio federale designa l'organismo competente per l'accreditamento degli organismi di riconoscimento (organismo di accreditamento).

2

Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l'organismo di accreditamento o un altro organismo competente quale organismo di riconoscimento.


Art. 5

Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti 1

Gli organismi di riconoscimento annunciano all'organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti.

2

L'organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Sezione 3:

Generazione e utilizzazione di chiavi per la creazione di una firma e di chiavi per la verifica della firma

Art. 6

1 Il Consiglio federale disciplina la generazione di chiavi per la creazione di una firma e per la verifica della firma che possono essere oggetto di certificati qualificati ai sensi della presente legge. Garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza, conforme all'evoluzione tecnologica.

2

I dispositivi per la creazione di una firma devono almeno garantire che le chiavi utilizzate per la creazione della firma:

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a. possano comparire in pratica solo una volta e sia sufficientemente garantito che rimangano segrete; b. non possano, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivate e la firma sia protetta da contraffazioni compiute con l'impiego della tecnologia disponibile; c. possano essere affidabilmente protette dal legittimo titolare contro l'abuso da parte di terzi.

3

Durante il processo di verifica della firma occorre provvedere affinché le seguenti esigenze siano garantite con sufficiente sicurezza: a. i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondano ai dati comunicati al verificatore;

b. la firma sia verificata in modo affidabile e i risultati della verifica siano correttamente indicati;

c. il verificatore possa, all'occorrenza, stabilire in modo affidabile i contenuti dei dati firmati;

d. l'autenticità e la validità del certificato richiesto al momento della verifica della firma siano verificate in modo affidabile e il risultato di tale verifica sia correttamente indicato; e. l'identità del titolare della chiave per la creazione di una firma sia correttamente segnalata;

f.

l'uso di uno pseudonimo sia chiaramente indicato; g. qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza possa essere individuata.

Sezione 4: Certificati qualificati

Art. 7

1 Un certificato qualificato deve contenere almeno le informazioni seguenti: a. il numero di serie; b. l'indicazione che si tratta di un certificato qualificato; c. il nome o lo pseudonimo della persona fisica titolare della chiave per la verifica della firma; in caso di possibile confusione, il nome dev'essere completato da un attributo specifico;

d. la chiave per la verifica della firma; e. la durata di validità; f.

il nome, lo Stato di domicilio e la firma elettronica qualificata del prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato; g. la specificazione se si tratta di un prestatore riconosciuto oppure no e, nel primo caso, il nome dell'organismo di riconoscimento.

Legge sulla firma elettronica 5

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2

Il certificato deve contenere anche gli elementi seguenti: a. le qualità specifiche del titolare della chiave per la creazione della firma, come l'autorizzazione a rappresentare una persona giuridica determinata; b. l'ambito di validità del certificato; c. il valore delle transazioni per le quali il certificato può essere utilizzato.

3

Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati.

Sezione 5: Doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 8

Rilascio dei certificati qualificati 1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono esigere dalle persone che chiedono un certificato qualificato che esse si presentino personalmente e provino la loro identità. Per i casi previsti nell'articolo 7 capoverso 2 lettera a, deve essere provato il consenso della persona rappresentata; le informazioni professionali o di altro genere relative a questa persona devono essere confermate dall'organismo competente. 2 Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità e eventualmente le proprie qualità specifiche.

Esso può prevedere che, a determinate condizioni, la persona che chiede il certificato non sia tenuta a presentarsi personalmente.

3

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono inoltre accertarsi che la persona che chiede un certificato qualificato possieda la relativa chiave per la creazione della firma.

4

I prestatori di servizi riconosciuti possono delegare il compito d'identificazione a terzi (uffici di registrazione). Essi rispondono della corretta esecuzione di questo compito da parte dell'ufficio di registrazione.


Art. 9

Obbligo di informazione e documentazione 1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione.

2

Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati qualificati, essi devono informare i loro clienti circa le conseguenze dell'utilizzazione abusiva della chiave per la creazione della firma, come pure circa le disposizioni da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la loro chiave per la creazione della firma.

3

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.

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Art. 10

Annullamento dei certificati qualificati 1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio i certificati qualificati se:

a. il loro titolare o il suo rappresentante lo chiede; b. emerge che il certificato è stato ottenuto illecitamente; c. il certificato non offre più garanzia quanto al legame tra una chiave per la verifica di una firma e una determinata persona.

2

In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, essi devono accertarsi che il richiedente è autorizzato a chiedere l'annullamento.

3

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio dell'avvenuto annullamento i titolari dei certificati qualificati.


Art. 11

Servizi relativi alle liste dei certificati qualificati 1

Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che ogni persona interessata possa verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura abituale, la validità di tutti i certificati qualificati che ha rilasciato.

2

Egli può inoltre offrire un servizio che permetta a ogni persona interessata di ricercare nella lista e richiamare i certificati qualificati che ha rilasciato. Un certificato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare.

3

Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite.

4

Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere reso possibile l'accesso ai certificati qualificati annullati o scaduti.


Art. 12

Sistema marcatempo

Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono fornire un attestato munito della loro firma elettronica qualificata, al fine di certificare l'esistenza di dati digitali in un determinato momento.


Art. 13

Cessazione d'attività

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annunciano in tempo utile all'organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.

2

L'organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati qualificati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi.

Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell'attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.

3

Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

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Art. 14

Protezione dei dati

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono gestire soltanto i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti. Ogni commercio di questi dati è vietato.

2

Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6:

Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 15

1 La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme del diritto in materia di accreditamento4.

2

L'organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all'organismo di accreditamento. È applicabile l'articolo 13 capoverso 2.

Sezione 7: Responsabilità

Art. 16

Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione 1

I prestatori di servizi di certificazione che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido.

2

Essi devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d'esecuzione.

3

Essi non possono escludere la responsabilità che deriva loro dalla presente legge nonché quella per i loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dall'inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell'uso del certificato (art. 7 cpv. 2).


Art. 17

Responsabilità degli organismi di riconoscimento Gli organismi di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2 lettera h che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido. L'articolo 16 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

4

LF del 6 ot. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC (RS 946.51) e relative disposizioni d'esecuzione.

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Art. 18

Prescrizione Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l'avente diritto è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.

Sezione 8: Convenzioni internazionali

Art. 19

1 Per facilitare l'utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali delle firme elettroniche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente: a. il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati; b. il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;

c. il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità; d. il riconoscimento dei simboli di conformità; e. il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati; f. il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui le disposizioni sulla firma elettronica rimandino a norme tecniche determinate o quando un tale rinvio è previsto;

g. l'informazione e la consultazione riguardo all'elaborazione, all'emanazione, alla modifica e all'applicazione di prescrizioni o di norme tecniche.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'attuazione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.

3

Esso può delegare a privati attività relative all'informazione e alla consultazione riguardanti l'elaborazione, l'emanazione e la modifica di prescrizioni o di norme tecniche sulle firme elettroniche e stabilire in proposito una rimunerazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Esso tiene conto del diritto internazionale pertinente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

2

Il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.

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3

Per conseguire gli scopi della legge, esso può affidare a un'unità amministrativa federale il compito di rilasciare certificati qualificati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all'impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.


Art. 21

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 22

Disposizioni transitorie

1

Il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione in base alle disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 20005 sui servizi di certificazione elettronica mantiene la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

I certificati rilasciati in base a detta ordinanza, se non adempiono i requisiti dell'articolo 7, devono essere adattati alla nuova situazione giuridica entro un anno.


Art. 23

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20056 5 [RU

2000 1257. RU 2004 5101 art. 14] 6

DCF del 3 dic. 2004 (RU 2004 5094).

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Allegato

(art. 21)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice civile 7


Art. 942
cpv. 3 e 4
...


Art. 949
, titolo marginale
...


Art. 949a

...


Art. 970

...


Art. 970a

...

2. Codice delle obbligazioni 8


Art. 59a

...

7 RS

210. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

8 RS

220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Legge sulla firma elettronica 11

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Art. 60
, titolo marginale
....


Art. 61
, titolo marginale
....


Art. 929
, titolo marginale
...


Art. 929a

...


Art. 931
cpv. 2bis
...

3. Legge del 9 ottobre 1992 9

sulle topografie Modifica terminologica10 negli art. 13, 15 e 17 ...


Art. 16a

...


4. Legge federale del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi Titolo prima dell'art. 37 ... Art. 40

...

9 RS

231.2. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

10 Modifica inserita dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).

11 RS

232.11. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

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5. Legge del 5 ottobre 200112 sul design Titolo prima dell'art. 24 ...


Art. 26a

...

6. Legge del 25 giugno 1954 13

sui brevetti Titolo prima dell'art. 60 ...


Art. 65a

...

12 RS

232.12. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

13 RS

232.14. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.