01.01.2017 - * / In vigore
01.01.2013 - 31.12.2016
01.01.2007 - 31.12.2012
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1

Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Legge sulle attività giovanili, LAG) del 6 ottobre 1989 (Stato 27 dicembre 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 19871,
decreta:

Sezione 1: Oggetto, definizioni

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la promozione, da parte della Confederazione, delle attività giovanili extrascolastiche d'interesse nazionale.


Art. 2

Attività giovanili

extrascolastiche

1

Le attività giovanili extrascolastiche forniscono, a fanciulli ed a giovani, possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, per esempio assumendo funzioni direttive, assistenziali o consultive.

2

Le attività giovanili extrascolastiche possono essere esercitate segnatamente nei campi seguenti:

a. giochi e sport; b. sanità, natura e ambiente; c. formazione, cultura e società.

3

Le attività giovanili extrascolastiche sono d'interesse nazionale se il campo d'azione dell'istituzione responsabile o il progetto si estende a più d'un Cantone oppure a una regione linguistica.


Art. 3

Istituzione responsabile

Per istituzione responsabile s'intende un'associazione, un'organizzazione o un consorzio senza scopo lucrativo, dedito soprattutto ad attività giovanili extrascolastiche.

RU 1990 2007 1

FF 1988 I 641 446.1

Lingue. Arti. Cultura 2

446.1


Art. 4

Commissione della gioventù 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti: a. segue la condizione giovanile in Svizzera; b. esamina le misure adottabili; c. prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani.

2

La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.

Sezione 2: Promozione istituzionale

Art. 5

Forme di promozione

1

La Confederazione può versare alle istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche sussidi annui globali o sussidi specifici per: a. la formazione e il perfezionamento di giovani nell'espletamento di funzioni direttive e assistenziali; b. l'organizzazione di manifestazioni nei campi delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani;

c. misure di coordinamento in favore di organizzazioni giovanili; d. la collaborazione internazionale di organizzazioni giovanili; e. l'informazione e la documentazione sui problemi dei giovani.

2

La Confederazione può fornire altre prestazioni, quali prestito di materiale militare o sportivo, agevolazioni di trasporto, consegna gratuita di stampati federali.

3

Non sono concesse prestazioni per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del 17 marzo 19722 che promuove la ginnastica e lo sport.


Art. 6

Entità dei sussidi

1

I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2

Sono commisurati:

a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile; b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto; c. alle prestazioni

dell'istituzione

medesima e ai contributi di terzi.

2

RS 415.0

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche - LF 3

446.1


Art. 7

Sussidi annui

I sussidi annui sono destinati al finanziamento della preparazione e dell'esecuzione delle attività abituali di un'istituzione secondo l'articolo 5 capoverso 1.


Art. 8

Sussidi specifici

I sussidi specifici sono destinati a promuovere singoli progetti, sostitutivi o completivi delle attività abituali di un'istituzione.

Sezione 3: Rifiuto e restituzione dei sussidi

Art. 9

1 I sussidi vengono negati o vanno restituiti se: a. ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci; b. l'istituzione responsabile non ne adempie le condizioni o gli oneri; c. non sono impiegati per attività rientranti in quelle giovanili extrascolastiche.

2

L'istituzione in colpa può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.

3

Se l'istituzione è sciolta nel corso dell'anno, sarà chiesto il rimborso proporzionale del sussidio annuo versato giusta l'articolo 7.

Sezione 4: Consultazione3

Art. 10

4 ...


Art. 11

...5 Prima di emanare le disposizioni esecutive della presente legge, nonché in occasione di altri progetti legislativi importanti per i giovani, la Confederazione consulta le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano delle attività giovanili extrascolastiche.

3

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

4

Abrogato dal n. I 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

5

Abrogata dal n. 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599).

Lingue. Arti. Cultura 4

446.1

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12

Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni occorrenti.

2

Per l'esecuzione delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni nazionali giovanili mantello; i sussidi sono assegnati e versati dalla Confederazione.


Art. 13


Modificazione del Codice delle obbligazioni Il Codice delle obbligazioni6 è modificato come segue: Art. 329
, marginale
...


Art. 329b
cpv. 2
...


Art. 329e

...


Art. 362
cpv. 1
...


Art. 14

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19917 6

RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

7

DCF del 10 dic. 1990 (RU 1990 2011)