11.06.2014 - * / In vigore
23.04.2012 - 10.06.2014
07.12.2008 - 22.04.2012
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01.01.2004 - 06.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Traduzione1

Protocollo

relativo ai privilegi e alle immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) Concluso a Darmstadt il 1° dicembre 1986 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 marzo 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 aprile 1992 (Stato 7 dicembre 2008) Gli Stati parte alla Convenzione
relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), aperto alla firma a Ginevra il 24 maggio 19832, nella versione modificata dal Protocollo d'emendamento, entrata in vigore il 19 novembre 2000, (denominata qui di seguito «la Convenzione»), desiderosi di definire i privilegi e le immunità dell'Eumetsat conformemente all'articolo 13 della Convenzione;3 certi che lo scopo dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Protocollo e quello di garantire l'efficacia delle attività ufficiali dell'Eumetsat, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) L'espressione «Stato membro» indica ogni Stato partecipe della Convenzione;

b) li termine «archivi» indica l'insieme dei fascicoli, compresi la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni di dati e i programmi informatici, appartenenti all'Eumetsat o in possesso della medesima;

c) L'espressione «attività ufficiali» dell'Eumetsat indica qualsiasi attività svolta dall'Eumetsat per raggiungere gli obiettivi definiti nell'Articolo 2 della Convenzione, incluse le attività amministrative; d) li termine «beni» indica qualsiasi cosa su cui si può esercitare un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali; RU 1992 1006

1

Il testo originale francese è pubblicato, sotto lo stesso numero, nell'ediz. franc.

della presente Raccolta.

2 RS

0.425.43

3

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

0.192.110.942.6

Organizzazioni internazionali 2

0.192.110.942.6 e) Il termine «rappresentanti» degli Stati membri indica i rappresentanti e i loro consulenti;

f)4 L'espressione «membri del personale» indica il Direttore generale e tutte le persone impiegate dall'Eumetsat a titolo permamente secondo lo statuto del personale; g) li termine «esperto» indica una persona che non sia membro dei personale, designata per adempiere un compito specifico in nome e a spese dell'Eumetsat.


Art. 2

Personalità giuridica

L'Eumetsat ha personalità giuridica ai sensi dell'Articolo 1 della Convenzione. Essa ha segnatamente la capacità di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, così come di costituirsi parte in giudizio.


Art. 3

Inviolabilità degli archivi Gli archivi dell'Eumetsat sono inviolabili.


Art. 4

Immunità di giurisdizione e d'esecuzione (1) Nel quadro delle proprie attività ufficiali, l'Eumetsat beneficia dell'immunità di giurisdizione e d'esecuzione, salvo: a) qualora, con decisione dei Consiglio, vi rinunci espressamente in un caso particolare; il Consiglio é tenuto a togliere detta immunità in tutti i casi in cui il suo mantenimento possa intralciare l'azione della giustizia, sempreché detto provvedimento non leda gli interessi dell'Eumetsat; b) in caso di azione civile intentata da terzi per danni causati da un autoveicolo o da altro mezzo di trasporto appartenente all'Eumetsat o in servizio per conto di quest'ultima oppure in caso di infrazione alle norme sulla circolazione stradale ove fosse coinvolto tale mezzo di trasporto; c)5 in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione degli articoli 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell'articolo 15 della Convenzione; d) in caso di pignoramento, deciso dalle autorità amministrative o giudiziarie, dei salari e degli emolumenti, comprese le pensioni, dovuti dall'Eumetsat a un membro o a un ex membro del suo personale; e) in caso di domanda riconvenzionale direttamente legata ad un'azione giudiziaria intentata dall'Eumetsat;

f) in caso di un'eventuale attività commerciale da parte dell'Eumetsat.

4

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

5

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

Privilegi e immunità dell'EUMETSAT 3

0.192.110.942.6 (2) I beni dell'Eumetsat, in qualunque luogo si trovino, sono esonerati da: a) ogni forma di requisizione, confisca o espropriazione; b) ogni forma di sequestro, coazione amministrativa o provvedimenti preliminari ad una sentenza salvo nei casi menzionati nel paragrafo qui innanzi.


Art. 5

Disposizioni fiscali e doganali (1) I beni e i redditi dell'Eumetsat, nel quadro delle sue attività ufficiali, sono esonerati dalle imposte dirette.

(2) Qualora acquisti o servizi di un ammontare ragguardevole, necessari alle attività ufficiali dell'Eumetsat, siano effettuati o utilizzati da quest'ultima e il loro prezzo includa tasse o dazi, lo Stato membro che ha proceduto alla riscossione adotta adeguate disposizioni affinché dette tasse o dazi, ove possano essere identificati, fruiscano d'esenzione o vengano rimborsati.

(3) 1 prodotti importati o esportati dall'Eumetsat necessari alle attività ufficiali non soggiacciono alle tasse o ai dazi d'importazione o d'esportazione e non sono neppure colpiti da restrizioni all'importazione o all'esportazione né dal divieto d'importazione o d'esportazione.

(4) Le disposizioni dei presente Articolo non si applicano alle imposte, tasse e dazi relativi alla rimunerazione dei servizi resi.

(5) 1 beni acquisiti o importati, esonerati in conformità delle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, locati, prestati o ceduti, a titolo oneroso o gratuito, unicamente alle condizioni stabilite dagli Stati membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.


Art. 6

Fondi, divise e numerari L'Eumetsat può ricevere e possedere fondi, divise, numerari e valori mobiliari. Essa può disporne liberamente per tutte le proprie attività ufficiali e può detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria ai propri impegni.


Art. 7

Comunicazioni

(1) Per le proprie comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i documenti, l'Eumetsat beneficia di un trattamento almeno uguale a quello concesso da ogni Stato membro ad altre analoghe organizzazioni internazionali.

(2) Per la trasmissione dei dati nel quadro delle proprie attività ufficiali, l'Eumetsat beneficia, sul territorio di ogni Stato membro, di un trattamento almeno uguale a quello concesso da detto Stato al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di questo Stato nell'ambito delle telecomunicazioni.

Organizzazioni internazionali 4

0.192.110.942.6

Art. 8

Pubblicazioni

La circolazione delle pubblicazioni e di altro materiale di informazione spedito da o per Eumetsat non soggiace ad alcuna restrizione.


Art. 9

Rappresentanti

(1) I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti: a) immunità da arresto e da detenzione come anche da confisca dei bagagli personali, salvo in caso di crimine grave o di flagrante delitto; b) immunità di giurisdizione anche dopo la fine della loro missione per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non é valida in caso di infrazione alla normativa sulla circolazione stradale da parte di un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno provocato da un autoveicolo o da altro mezzo di trasporto di proprietà di quest'ultimo o da lui guidato; c) inviolabilità per tutti i loro documenti e fascicoli ufficiali; d) esonero da tutti i provvedimenti limitanti l'immigrazione e da ogni formalità di registrazione degli stranieri; e) analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, a quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; f) analogo trattamento doganale, per quanto concerne i bagagli personali, a quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

(2) I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri affinché possano svolgere liberamente le loro funzioni presso l'Eumetsat e quindi non a loro proprio vantaggio personale. Di conseguenza, uno Stato membro è tenuto a togliere l'immunità ad un rappresentante in tutti i casi in cui il suo mantenimento rischi di intralciare l'azione della giustizia, sempreché tale provvedimento non leda i fini per cui l'immunità é stata concessa.

(3) Nessuno Stato membro é tenuto ad accordare privilegi e immunità ai propri rappresentanti.


Art. 10

Membri del personale

I membri del personale dell'Eumetsat godono dei seguenti privilegi e immunità: a) immunità di giurisdizione anche dopo cessazione della loro attività presso l'Eumetsat, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; detta immunità non é valida in caso di infrazione alla normativa sulla circolazione stradale da parte di un membro del personale o in caso di danno provocato da un autoveicolo o da altro mezzo di trasporto di proprietà di quest'ultimo o da lui guidato;

Privilegi e immunità dell'EUMETSAT 5

0.192.110.942.6 b) esonero da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale, compreso il servizio militare;

c) inviolabilità di tutti i loro documenti e fascicoli ufficiali; d) esonero, per sé e per i propri familiari che vivono in comunione domestica, dalle disposizioni limitanti l'immigrazione e regolanti la registrazione degli stranieri; e) agevolazioni di rimpatrio, per sé e per i propri familiari che vivono in comunione domestica, analoghe a quelle abitualmente concesse, in periodo di crisi internazionale, ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

f) analogo trattamento, in materia di regolamentazione monetaria o relativa al controllo dei cambi, a quello normalmente concesso ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; g) esonero da qualsiasi imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti pagati da Eumetsat, escluse le pensioni ed altre prestazioni analoghe pagati dall'Eumetsat, a decorrere dalla data alla quale gli stipendi di detti membri del personale soggiacciono all'imposta prelevata dall'Eumetsat. Gli Stati membri si riservano il diritto di tener conto di detti stipendi ed emolumenti per il calcolo delle imposte da prelevare sui redditi provenienti da altre fonti; h) il diritto di importare in franchigia i loro effetti personali e la mobilia, compreso un autoveicolo, al momento della loro entrata in funzione sul territorio di uno Stato membro come anche il diritto di esportarli in franchigia alla cessazione della loro attività, fatte salve le condizioni previste nelle disposizioni e regolamenti dello Stato membro in questione. 1 beni importati esonerati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo possono essere venduti, locati o prestati, a titolo oneroso o gratuito, unicamente alle condizioni fissate dagli Stati membri che hanno concesso gli esoneri.


Art. 11

Il Direttore generale6 Oltre ai privilegi e alle immunità concessi al personale dall'articolo 10, il Direttore generale beneficia:7 a) dell'immunità d'arresto e da detenzione, salvo in caso di flagrante delitto; b) dell'immunità di giurisdizione e d'esecuzione civili e amministrative concesse agli agenti diplomatici, salvo in caso di danni causati con un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato;

c) dell'immunità totale di giurisdizione penale, salvo in caso di infrazione alla normativa sulla circolazione stradale con un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato, fatte salve le disposizioni del capoverso a) qui innanzi; d) di un trattamento di controllo doganale dei bagagli personali analogo a quello concesso agli agenti diplomatici.

6

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

7

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

Organizzazioni internazionali 6

0.192.110.942.6

Art. 12

Sicurezza sociale

Se i membri del personale fruiscono di un proprio regime di previdenza sociale, l'Eumetsat e i membri dei suo personale sono esonerati da qualsiasi contributo obbligatorio a sistemi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi stipulati con gli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'Articolo 19 o di altri provvedimenti analoghi degli Stati membri o altre disposizioni pertinenti vigenti negli Stati membri.


Art. 13

Esperti

Gli esperti, che non siano membri del personale, quando svolgono funzioni per l'Eumetsat o adempiono missioni per quest'ultima, godono dei privilegi e delle immunità seguenti: a) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; detta immunità non è valida in caso di infrazione alla normativa sulla circolazione stradale da parte di un esperto o in caso di danno provocato da un autoveicolo o da altro mezzo di trasporto di proprietà di quest'ultimo o da lui guidato; b) Inviolabilità di tutti i documenti e fascicoli ufficiali; c) esonero da tutti i provvedimenti limitanti l'immigrazione e da qualsiasi formalità di registrazione degli stranieri;

d) analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, a quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.


Art. 14

Rinuncia (1) 1 privilegi e le immunità menzionati nel presente Protocollo sono concessi ai membri del personale e agli esperti unicamente per garantire, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Eumetsat e la totale indipendenza di dette persone e non a loro proprio vantaggio personale.

(2)8 Il Direttore generale è tenuto a togliere l'immunità ad un membro del personale o ad un esperto in tutti i casi in cui il suo mantenimento possa intralciare l'azione della giustizia, sempreché tale provvedimento non leda gli interessi dell'Eumetsat. Il Consiglio è abilitato a togliere l'immunità al Direttore generale.


Art. 15


9

Notifica ai membri del personale e agli esperti Il Direttore generale dell'Eumetsat comunica agli Stati membri, almeno una volta all'anno, i nomi e la cittadinanza dei membri del personale e degli esperti.

8

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

9

Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

Privilegi e immunità dell'EUMETSAT 7

0.192.110.942.6

Art. 16

Entrata, soggiorno,

uscita

Gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti per agevolare, sul proprio territorio, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dei rappresentanti degli Stati membri, del personale e degli esperti.


Art. 17

Sicurezza Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto di ogni Stato membro di adottare tutte le precauzioni possibili nell'interesse della propria sicurezza.


Art. 18

Collaborazione con gli Stati membri L'Eumetsat collabora in ogni momento con le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di agevolare una corretta amministrazione della giustizia, garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri interessati e allo scopo di impedire qualsiasi abuso di privilegi, immunità e agevolazioni menzionati nel presente Protocollo.


Art. 19

Accordi complementari

L'Eumetsat può convenire con uno o più Stati membri accordi complementari mirati all'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne detto o detti Stati, come anche altri accordi per garantire un corretto funzionamento dell'Eumetsat.


Art. 20

Privilegi e le immunità per i propri cittadini e residenti permanenti Nessuno Stato membro é tenuto a concedere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli Articoli 9, 10 b), d), e), f), h), 11 e 13 c), d).


Art. 21

Clausola d'arbitrato nei contratti scritti Al momento della stipulazione dei contratti scritti, diversi da quelli conclusi conformemente allo statuto dei personale, l'Eumetsat é tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola d'arbitrato o l'accordo particolare concluso all'uopo specificano la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri nonché la sede del tribunale. L'esecuzione della sentenza d'arbitrato é retta dalle norme vigenti nello Stato sul cui territorio essa avrà luogo.


Art. 22

Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale e ai membri del personale o agli esperti Ogni Stato membro può sottoporre ad arbitrato, ai sensi della procedura di cui all'articolo 15 della Convenzione, qualsiasi controversia:10 10 Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

Organizzazioni internazionali 8

0.192.110.942.6 a) relativa a un danno causato dall'Eumetsat; b) che implichi qualsiasi altra responsabilità non contrattuale dell'Eumetsat; c) che metta in causa un membro del personale o un esperto a proposito della quale la persona interessata può prevalersi dell'immunità di giurisdizione qualora detta immunità non sia stata tolta.


Art. 23


11

Composizione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo Qualsiasi controversia tra uno Stato membro e l'Eumetsat o tra due o più Stati membri, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non sia stata risolta mediante negoziati o con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad arbitrato secondo la procedura prevista nell'articolo 15 della Convenzione.


Art. 24

Entrata in

vigore

(1) li presente Protocollo é aperto alla firma o all'adesione degli Stati partecipi della Convenzione.

(2) Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo: sia mediante firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

- sia mediante deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione Svizzera, depositario, se il Protocollo é stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; sia mediante deposito di uno strumento di adesione.

Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione e al Direttore generale dell'Eumetsat le firme, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, qualsiasi denuncia di quest'ultimo e la sua scadenza. All'atto dell'entrata in vigore il depositario farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite12.13 (3) Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati l'hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

(4) Dopo essere entrato in vigore, il presente Protocollo avrà effetto riguardo agli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di detti strumenti.

11 Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

12 RS

0.120

13 Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

Privilegi e immunità dell'EUMETSAT 9

0.192.110.942.6 (5) Il presente Protocollo rimane in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

(6)

Qualsiasi denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, conformemente all'articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del presente Protocollo.14

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Darmstadt il I' dicembre 1986 nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme) 14 Nuovo testo giusta la D del 26 giu. 2001, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2005 107).

Organizzazioni internazionali 10

0.192.110.942.6 Campo d'applicazione il 7 dicembre 200815 Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria

29 dicembre 1993 A

28 gennaio

1994

Belgio

21 gennaio

1992

20 febbraio

1992

Danimarca

14 marzo

1988 F

5 gennaio

1989

Finlandia

6 ottobre

1988

5 gennaio

1989

Francia

27 novembre 1989

27 dicembre 1989

Germania*

9 novembre 1989

9 dicembre 1989

Grecia

17 settembre 2002 A 17 ottobre

2002

Irlanda

18 agosto

1993

17 settembre 1993

Italia*

30 marzo

1993

29 aprile

1993

Lussemburgo

9 luglio

2002 A

8 agosto

2002

Norvegia

1° dicembre 1986 F

5 gennaio

1989

Paesi Bassi

6 dicembre 1988 F

5 gennaio

1989

Portogallo*

7 febbraio

1996 A

8 marzo

1996

Regno Unito* a

17 ottobre

1988

5 gennaio

1989

Slovacchia

24 gennaio

2006 A

23 febbraio

2006

Slovenia

19 febbraio

2008 A

20 marzo

2008

Spagna*

27 novembre 1991

27 dicembre 1991

Svezia

1° settembre 1987

5 gennaio

1989

Svizzera*

23 marzo

1992

22 aprile

1992

Turchia*

3 luglio

2000

2 agosto

2000

Ungheria

7 novembre 2008 A

7 dicembre 2008

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate presso la Sezione trattati internazionali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna.

a Applicabile solamente al Regno Unito di Gran Bretagna ed all'Irlanda del nord.

Riserve e dichiarazioni Svizzera
La Svizzera ritiene che l'imposta sulla cifra d'affari identificabile, ai sensi dell'articolo 5, concerne la fornitura di merci ad Eumetsat, di un valore superiore a 500 franchi svizzeri.

15 Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).