Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LAEl.
2 Le disposizioni della LAEl, alla base di un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, si applicano anche la rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl, ma non l'articolo 8a.2
3 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, è considerata consumatore finale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LAEl e della prFFesente ordinanza. Un convertitore di frequenza all'interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz:
- a.
- produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un'unità economica localizzata;
- b.
- preleva per il fabbisogno proprio e per azionare le pompe (art. 4 cpv. 1 lett. b secondo periodo LAEl).3
3bis I punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, collegati con la rete di trasporto a 50 Hz, sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.4
4 La LAEl e la presente ordinanza si applicano anche alle linee elettriche transfrontaliere a corrente continua della rete di trasporto e ai necessari impianti accessori.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 282).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 559).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 559).