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818.102

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° luglio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20202,

decreta:

Art. 13 Oggetto e principi

1 La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

2 Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

2bis Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.4

3 Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.5

4 Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

5 In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

6 Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

3 In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 6).

4 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

Art. 1a6

6 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 38

1 e 2 ...

3 ...9

4 ...

4bis ...10

4ter ...11

5 e 6 ...

6bis ...12

7 ...

8 Salvo il cpv. 7 lett. d, in vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515). Cpv. 1 e 2 lett. a-g prorogati sino al 30 lug. 2024 giusta il n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

10 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (RU 2021 878; FF 2021 2515). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

11 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

12 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 3a13

13 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285; 2021 2515).

Art. 3b14

14 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 4a17

17 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515)

Art. 6a19

19 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 dal n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU 2021 153; 2022 817; FF 2021 285; 2022 1549). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

Art. 821

21 Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giu. 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dic. 2023 (RU 2021 354; FF 2021 1093). Gli art. 699ss del CO entrano in vigore il 1° gen. 2023 (RU 2022 109).

Art. 8a22

22 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 188923 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni24 con riguardo a:

a. e b.25...
c.26
gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

23 RS 281.1

24 RS 220

25 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

26 In vigore sino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 8).

Art. 1027

27 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 11a29

29 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 30 apr. 2022, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

Art. 12a32 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

1 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194633 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:34

a.
i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
b.
le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

3 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

4 Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

32 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2031 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

33 RS 831.10

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 12b35 Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

1 a 4 ...

5 ...36

6 e 7 ...

8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 199037 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.38

9 ...39

35 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, cpv. 1-4, 6 e 7 prorogati sino al 30 giu. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 1; FF 2020 7713; 2021 2515).

36 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

37 RS 616.1

38 Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza (RU 2021 354; FF 2021 1093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2027 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

39 Introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1340

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 30 giu. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 1; FF 2020 7713; 2021 2515).

Art. 1441

41 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 1542

42 In vigore sino al 31 dic. 2022 (art. 21 cpv. 11).

Art. 1643

43 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 198244 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.45
...
b.46
...
c.47
...
d.48
...
e.49
...
f. e g.50
...
h.51
...

2 e 3 ...52

44 RS 837.0

45 In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

47 In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

48 In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

49 In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

50 Introdotte dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 2; FF 2020 7713; 2021 2515).

51 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

52 Introdotti dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17a53

53 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 153, 354, 878 II cpv. 2; FF 2020 7713; 2021 285, 1093, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

Art. 17b54

54 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi) (RU 2021 153; FF 2021 285). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 17c55

55 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17d56

56 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 1857

57 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 1958 Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all'articolo 12.59

58 In vigore sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 878 II cpv. 3; FF 2021 2515).

59 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

5 L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

6 La durata di validità dell'articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.62

7 La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.63

8 La durata di validità dell'articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.64

9 In deroga al capoverso 2, l'articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.65

10 La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.66

11 La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.67

62 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; 2021 924; FF 2020 7713).

63 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; 2021 924; FF 2020 7713).

64 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; 2021 924; FF 2020 7713).

65 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

66 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 354; FF 2021 1093).

67 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 878; FF 2021 2515).