01.06.2024 - * / In vigore
01.05.2023 - 31.05.2024
01.01.2022 - 30.04.2023
01.11.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 31.10.2021
01.01.2020 - 30.04.2021
01.05.2018 - 31.12.2019
01.05.2017 - 30.04.2018
23.08.2016 - 30.04.2017
01.07.2016 - 22.08.2016
01.03.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 29.02.2016
01.09.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.08.2014
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
15.09.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 14.09.2011
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.03.2008 - 11.12.2008
01.05.2007 - 29.02.2008
01.08.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.07.2006
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.07.2003 - 31.12.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.03.2002 - 30.06.2003
01.02.2001 - 28.02.2002
01.01.2000 - 31.01.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sull'esportazione, l'importazione e il transito
dei beni utilizzabili a fini civili e militari
e dei beni militari speciali
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
del 25 giugno 1997 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 11 e 22 capoverso 1 della legge del
13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego;
visto l'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 19972 sulle armi;
visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19953
sull'esercito e sull'amministrazione militare,4 ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'esportazione, l'importazione e il transito di beni
utilizzabili a fini civili e militari e di beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale.

2 I beni utilizzabili a fini civili e militari dell'elenco industriale del Regime Wassenaar (WA), del Regime di controllo della tecnologia relativa ai missili (MTCR),
dell'elenco dei beni a duplice impiego del Gruppo di fornitori di articoli nucleari
(NSG) e del Gruppo Australia (AG) sono elencati nell'allegato 2.

3 I beni militari speciali dell'elenco delle munizioni del Regime Wassenaar sono
elencati nell'allegato 3.

4 La presente ordinanza è applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi
doganali svizzeri e ai territori esclusi dalla linea doganale.

RU 1997 1704 1

RS 946.202

2

RS 514.54

3

RS 510.10

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

946.202.1

Commercio

2

946.202.1


Art. 2

Definizioni

1 Nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: a.

sviluppo: tutte le fasi che precedono la produzione di serie, segnatamente
progettazione, ricerca, analisi, elaborazione dei concetti, assemblaggio e
collaudo dei prototipi, elaborazione dei piani di produzione pilota e dei dati
di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progettazione in
prodotti, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione,
rappresentazioni grafiche; b.

produzione: tutte le fasi di fabbricazione, segnatamente ingegneria della
produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio, controllo, ispezione
(collaudo), garanzia di qualità; c.

utilizzazione: funzionamento, installazione (inclusa l'installazione sul
posto), manutenzione (collaudo), riparazione, revisione e rimessa a nuovo; d.

tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico o
che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, sotto forma di dati
tecnici o di assistenza tecnica, necessarie allo sviluppo, alla produzione o
all'utilizzazione;

e.

dati tecnici: disegni di progettazione, piani, diagrammi, modelli, formule,
specificazioni e progetti tecnici, manuali e istruzioni, incluse quelle
registrate su supporti di dati; f.

assistenza tecnica: istruzioni, trasferimento di competenze e conoscenze in
materia d'esercizio, formazione, consulenza ecc.; g.

valore dei beni: prezzo o valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del
5 dicembre 19885 sulla statistica del commercio esterno.

2 Nell'allegato 1 sono elencate altre definizioni.

Capitolo 2: Esportazione Sezione 1: Permesso individuale

Art. 3

Obbligo del permesso

1 Chiunque intende esportare beni degli allegati 2, 3 e 5 necessita, per ogni Paese di
destinazione, di un permesso d'esportazione del Segretariato di Stato dell'economia
(Seco).6

2 Un permesso d'esportazione è parimenti necessario per un bene che non è menzionato negli allegati 2 e 3, ma che contiene componenti ivi menzionati che fanno parte
degli elementi principali del bene o che costituiscono complessivamente oltre il 25
per cento del valore del bene. Gli impianti non sono considerati come beni ai sensi
della presente disposizione.

5

RS 632.14

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 3

946.202.1


Art. 4

Obbligo di notifica

1 L'esportazione pianificata di beni, che non sottostanno all'obbligo del permesso di
cui all'articolo 3, deve essere notificata per scritto al Seco7 se: a.

l'esportatore sa che tali beni sono destinati o potrebbero essere destinati,
totalmente o parzialmente, allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione
di armi nucleari, biologiche o chimiche (armi ABC) o di sistemi vettori destinati all'impiego di armi ABC o alla costruzione di impianti per armi ABC
o dei loro sistemi vettori; b.

l'esportatore è stato informato dal Seco che i beni potrebbero essere destinati, totalmente o parzialmente, a uno degli scopi menzionati nella lettera a.

2 L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 si applica pure ai beni degli allegati 2 e
3 per i quali è già stato rilasciato un permesso d'esportazione o per i quali sono
previste agevolazioni o deroghe all'obbligo del permesso.

3 Nei 14 giorni che seguono la notifica, i beni possono essere esportati solo con
l'approvazione del Seco. Il Seco verifica se l'esportazione è compatibile con l'articolo 7 della legge federale del 13 dicembre 19968 sul materiale bellico. Se il termine
di 14 giorni non è sufficiente, può ordinare un divieto d'esportazione provvisorio o
altri provvedimenti cautelari.


Art. 5

Condizioni per il rilascio di un permesso individuale 1 I permessi individuali sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che
hanno il domicilio o la sede nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso
dalla linea doganale svizzera. In casi motivati l'autorità competente può prevedere
eccezioni.9

2 Il Seco può segnatamente richiedere i seguenti documenti: a.

descrizione dell'azienda; b.

conferma dell'ordinazione, contratto d'acquisto o fattura ai clienti; c.

dichiarazioni d'utilizzazione dell'esportatore; d.

certificati d'importazione dello Stato destinatario; e.

dichiarazioni relative alla destinazione finale del destinatario; 7

Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 11 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug.
1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente
testo.

8

RS 514.51; FF 1996 V 850 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

Commercio

4

946.202.1

f.10 per l'esportazione di armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni: un permesso
d'importazione dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia
un Governo estero o un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo; al
posto di un permesso d'importazione può essere fornita una prova che un
permesso d'importazione non è necessario.


Art. 6

Rifiuto del permesso individuale 1 Il permesso individuale è rifiutato se vi sono ragioni di supporre che i beni che
devono essere esportati: a.

sono utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi biologiche
o chimiche (armi BC);

b.

sono utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi nucleari
(armi A) o di aeromobili senza equipaggio destinati all'impiego di armi ABC
e alla proliferazione di simili armi; o c.

contribuiscono all'armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale.

2 Per il resto si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 della legge sul
controllo dei beni a duplice impiego.11 3 La riesportazione di un bene importato può pure essere rifiutata se lo Stato
d'origine informa il Seco che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo
manca.


Art. 7

Trasferibilità e validità 1 I permessi individuali non sono trasferibili.

2 Sono validi dodici mesi e possono essere prorogati di sei mesi al massimo.

Sezione 2: Permessi generali d'esportazione

Art. 8


12

Permesso generale d'esportazione ordinario Il Seco può rilasciare un permesso generale d'esportazione ordinario (PGO) per
l'esportazione di beni dell'allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso gli Stati che
partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo
del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera (elenco di Stati dell'allegato 4).

10

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 5

946.202.1


Art. 9


13

Permesso generale d'esportazione straordinario Il Seco può rilasciare un permesso generale d'esportazione straordinario (PGS) per
l'esportazione di beni dell'allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 verso Stati che non
figurano nell'elenco dell'allegato 4.


Art. 10

Condizioni per il rilascio di un permesso generale d'esportazione 1 Il PGO può essere rilasciato a persone fisiche o giuridiche che: a.

sono iscritte nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein; b.

garantiscono un'esecuzione regolamentare degli affari transfrontalieri; c.14 si impegnano a esportare armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili, relativi accessori e parti, nonché munizioni o elementi di munizioni soltanto
dopo aver ricevuto un permesso d'importazione dello Stato di destinazione o
la prova che un tale permesso non è necessario.

1bis Il permesso d'importazione o la prova che un tale permesso non è necessario
devono poter essere presentati in qualsiasi momento su richiesta del Seco. L'obbligo
di presentazione si estingue cinque anni dopo uno sdoganamento.15 2 Per il PGS, la persona fisica o giuridica deve inoltre garantire un controllo attendibile all'interno dell'azienda all'atto dell'esportazione dei beni soggetti a
controllo.16

3 Il Seco può esigere informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un
PGO o un PGS.


Art. 11

Rifiuto del permesso generale d'esportazione 1 Il PGO e il PGS sono rifiutati se: a.

vi è un motivo di rifiuto secondo l'articolo 6; o b.

la persona fisica o giuridica o i suoi organi sono stati condannati con
sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della
domanda, per infrazioni: 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

14

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 2471).

Commercio

6

946.202.1

1.

alla legge federale del 13 dicembre 199617 sul controllo dei beni a
duplice impiego;

2.

alle disposizioni relative all'esportazione, importazione e transito della
legge federale del 13 dicembre 199618 sul materiale bellico, della legge
federale del 25 giugno 198219 sulle misure economiche esterne e della
legge federale del 23 dicembre 195920 sull'energia nucleare; o 3.

...21

2 Se del caso, il PGO o il PGS è rifiutato per un anno. In casi motivati tale durata
può essere ridotta a sei mesi.22

Art. 12

Trasferibilità e validità 1 I permessi generali d'esportazione non sono trasferibili.

2 Sono validi due anni.

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 13


23

Deroghe all'obbligo del permesso d'esportazione 1 Non è necessario alcun permesso d'esportazione per: a.

i beni di cui all'allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 0-099, verso i Paesi menzionati nell'allegato 4; b.

i beni di cui all'allegato 2 parte 2, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 0-099, se il valore dei beni inviati non supera
5000 franchi;

c.

i beni di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice 101-399, se il valore dei beni inviati non supera
1000 franchi;

d.

le armi da fuoco portatili, le armi corte da fuoco e le loro munizioni,
riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; e.

le armi da fuoco portatili, le armi corte da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero
visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; f.

i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; 17

RS 946.202

18

RS 514.51; FF 1996 V 850 19

RS 946.201

20

RS 732.0

21

Abrogato dal n. I dell'O del 21 novembre 2001 (RU 2002 349).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 7

946.202.1

g.

i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; h.

le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone
che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo
sport di combattimento, se in seguito le stesse armi sono reimportate in
Svizzera;

i.

le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone
che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, quando le stesse armi sono in seguito
riesportate;

j.

i beni di cui agli allegati 2, 3 e 5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico.

2 Le esportazioni ai sensi del capoverso 1 lettere b e c non possono essere frazionate
al fine di eludere l'obbligo del permesso.

a24 Procedura semplificata nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti
di valori e a persone

Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, esporta
o reimporta armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco nonché le relative munizioni, necessita soltanto di un'autorizzazione per ogni arma e la relativa munizione.
Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.


Art. 14


25

Forniture a rappresentanze diplomatiche o consolari È considerata esportazione anche la fornitura di beni a rappresentanze diplomatiche
o consolari, nonché a organizzazioni internazionali in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein.


Art. 15


26

Forniture a depositi doganali La fornitura di beni degli allegati 2, 3 e 5 a depositi doganali necessita di un permesso individuale.

24

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 2471).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

Commercio

8

946.202.1

Sezione 4: Procedura

Art. 16

Domande di importanza fondamentale 1 Sulle domande di esportazione di importanza fondamentale, in particolare dal
profilo politico, e sulle domande di permessi generali di esportazione straordinari
decide il Seco d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari
esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport27 e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni28 e dopo aver sentito il Dipartimento federale di giustizia e
polizia.

2 Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta
del Dipartimento federale dell'economia29.


Art. 17

Consulenza tecnica di periti 1 Per la consulenza tecnica il Seco può fare appello ad altre autorità federali,
all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (Swissmem), alla
Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) o ad altre organizzazioni competenti nonché a periti.30 2 Il personale delle organizzazioni competenti e i periti sono tenuti al segreto d'ufficio in virtù dell'articolo 320 del Codice penale31.

Sezione 5: Obblighi dell'esportatore

Art. 18

Riferimento ai controlli internazionali delle esportazioni Chiunque esporta beni per mezzo di un PGO o di un PGS o chiunque esporta beni
che non necessitano di alcun permesso conformemente all'articolo 13 capoverso 1 è
tenuto a menzionare sui documenti commerciali, quali conferme di ordini e fatture
relativi all'esportazione, il riferimento seguente «Questi beni soggiacciono a
controlli internazionali delle esportazioni», o un riferimento di contenuto equivalente.

27

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

28

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

29

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

31

RS 311.0

O sul controllo dei beni a duplice impiego 9

946.202.1


Art. 19

Indicazione del numero del permesso all'atto dell'esportazione Chiunque esporta beni con un permesso deve indicare il numero del permesso nella
dichiarazione doganale. Se si tratta di un permesso individuale, esso deve essere
presentato all'ufficio doganale con la richiesta di sdoganamento per lo scarico o
all'ufficio doganale di controllo per l'esame. Se si tratta di un permesso generale di
esportazione, il numero del permesso (n. PGO o n. PGS) deve figurare sulla dichiarazione.


Art. 20

Prova dell'esportazione esente da permesso 1 Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale32 28,
29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce
6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma che non soggiacciono all'obbligo del permesso di esportazione conformemente all'articolo 3 o ne sono esentati conformemente all'articolo 13, deve menzionare nella dichiarazione di esportazione l'indicazione «esente da permesso».33 2 Su richiesta del Seco, si deve provare in ogni momento, esibendo i relativi documenti, che l'esportazione esente da permesso ha avuto luogo conformemente al
diritto. L'onere della prova si estingue cinque anni dopo lo sdoganamento.


Art. 21

Conservazione dei documenti Tutti i documenti necessari per l'esportazione devono essere conservati per cinque
anni a partire dalla data dello sdoganamento e presentati, su richiesta, alle autorità
competenti.

Capitolo 3: Importazione e transito Sezione 1: Importazione

Art. 22

Certificato di importazione 1 Il Seco rilascia per l'importazione di beni, su richiesta scritta dell'importatore, un
certificato ufficiale di importazione, se:34 a.

lo Stato che fornisce i beni lo richiede espressamente, e b.35 il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

32

RS 632.10 Allegato 33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 2471).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

Commercio

10

946.202.1

2 Esso può subordinare il rilascio dei certificati di importazione all'esibizione di
prove relative all'importazione considerata (copie di ordini ecc.) e all'impiego finale
dei beni.

3 Esso controlla l'importazione dei beni per i quali ha rilasciato un certificato di
importazione.


Art. 23

Oneri

1 L'importatore deve importare i beni per i quali è stato rilasciato un certificato di
importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere
prorogato su richiesta scritta fondata.

2 Egli deve provare al Seco l'avvenuta importazione mediante le ricevute doganali
originali e le relative fatture del fornitore. La prova deve essere esibita immediatamente dopo aver ottenuto le ricevute doganali originali. Le importazioni temporanee
con carnet ATA o con carta di passo non costituiscono uno sdoganamento dell'importazione.


Art. 24

Certificati di importazione non reclamati o
reclamati solo parzialmente 1 Se i beni per i quali è stato rilasciato un certificato di importazione non sono
importati in Svizzera, il certificato di importazione deve essere restituito al Seco.

2 Se il certificato di importazione non può più essere ottenuto dalle autorità straniere
o se è importata solo una parte dei beni dichiarati, l'importatore è tenuto a notificarlo per scritto al Seco prima della scadenza del termine per l'importazione dei
beni.

Sezione 2: Transito

Art. 25

...36

1 Gli agenti doganali possono fermare i beni in transito degli allegati 2, 3 e 5 per
accertamenti.37

2 Per quanto il Paese d'origine limiti l'esportazione di beni degli allegati 2, 3 e 5, il
transito di tali beni è vietato se la persona autorizzata a disporne non è in grado di
provare che la fornitura di beni verso il nuovo Paese destinatario avviene conformemente alle prescrizioni del Paese d'origine. La prova non deve essere esibita se i
beni sono destinati a un Paese menzionato nell'allegato 4.38 36

Abrogato dal n. I dell'O del 21 novembre 2001 (RU 2002 349).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 11

946.202.1

3 La prova della fornitura giuridicamente conforme verso il nuovo Paese destinatario
deve essere addotta al momento dell'entrata dei beni nel territorio doganale svizzero.
In casi fondati, può essere concessa una proroga del termine.

4 Il Seco vieta il transito se vi è motivo di supporre che esso contravviene alle
misure di controllo internazionali sostenute dalla Svizzera.

5 L'uscita da un deposito doganale è parificata al transito.

6 I capoversi 1-3 non si applicano alle persone che viaggiano in aereo e fanno scalo
intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi da
fuoco portatili e armi corte da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o
elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito
dell'aeroporto. Questo disciplinamento si applica per analogia anche ai bagagli
spediti in precedenza o in seguito.39 7 I capoversi 1-3 non si applicano agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in
transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi e delle relative munizioni.40 Capitolo 4: Controllo e misure amministrative

Art. 26

Controllo

1 Il Seco effettua i controlli.

2 Il controllo al confine compete agli agenti doganali.

3 L'Ufficio federale di polizia (UFP) assicura il servizio d'informazione.41

Art. 27

Misure amministrative 1 Il permesso è revocato se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in
modo tale che sono adempiute le condizioni per il rifiuto secondo gli articoli 6 o 11.

2 Il Seco può ritirare, non prorogare o rinnovare i permessi di esportazione e i
certificati di importazione rilasciati oppure rifiutare per un periodo determinato il
rilascio di ulteriori permessi di esportazione e certificati di importazione a chiunque
non rispetti le condizioni e gli oneri connessi con i permessi e i certificati di importazione o le prescrizioni e le disposizioni emanate in virtù della legge del 13 dicembre 199642 sul controllo dei beni a duplice impiego.

39

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

40

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

42

RS 946.202

Commercio

12

946.202.1

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 12 febbraio 199243 sull'esportazione e il transito di merci e
tecnologie concernenti le armi ABC e i missili; b.

l'ordinanza del 7 marzo 198344 sul traffico delle merci con l'estero; c.

l'ordinanza del 7 marzo 198345 concernente la sorveglianza sulle importazioni; d.

l'ordinanza del DMF del 20 novembre 199146 concernente la designazione
delle sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione; e.

l'ordinanza del DMF del 28 giugno 199347 concernente gli agenti biologici
sottoposti ad autorizzazione.


Art. 29


48

...

Allegato
...


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

43

[RU 1992 409, 1994 1328 art. 13 n. 2, 1995 5654, 1997 506] 44

[RU 1983 358, 1991 32] 45

[RU 1983 361, 1994 1328 art. 13 n. 1, 1995 5650] 46

[RU 1992 213, 1997 17 art. 38 n. 1] 47

[RU 1993 2268] 48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

49

RS 732.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

O sul controllo dei beni a duplice impiego 13

946.202.1

Allegato 150 (art. 3 cpv. 1)

50

Il testo di questo allegato non é pubblicato nella RU. Copie dell'ordinanza, incluso l'allegato, possono essere ottenute presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (vedi RU 2003 1763). L'allegato può inoltre
essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch.
(Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la
versione stampata.

Commercio

14

946.202.1

Allegato 251 (art. 3 cpv. 1)

51

Il testo di questo allegato non é pubblicato nella RU. Copie dell'ordinanza, incluso l'allegato, possono essere ottenute presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (vedi RU 2003 1763). L'allegato può inoltre
essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch.
(Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la
versione stampata.

O sul controllo dei beni a duplice impiego 15

946.202.1

Allegato 352 (art. 3 cpv. 1)

52

Il testo di questo allegato non é pubblicato nella RU. Copie dell'ordinanza, incluso l'allegato, possono essere ottenute presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (vedi RU 2003 1763). L'allegato può inoltre
essere consultato al seguente indirizzo Internet: http://www.seco-admin.ch.
(Aussenwirtschaftspolitik/Politique économique extérieure). Fa fede unicamente la
versione stampata.

Commercio

16

946.202.1

Allegato 453 (art. 8 e 13)

Elenco degli Stati di cui agli articoli 8 e 13 Argentina
Australia
Austria
Belgio
Canada
Corea del Sud
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica ceca
Spagna
Svezia
Stati Uniti d'America
Turchia
Ungheria

53

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° mar. 2002
(RU 2002 349).

O sul controllo dei beni a duplice impiego 17

946.202.1

Allegato 554 (art. 3 cpv. 1)

Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati
a livello internazionale
1.

Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di
munizioni conformemente alla legge del 20 giugno 199755 sulle armi che
non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all'allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, pugnali e coltelli conformemente all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 settembre 199856 sulle armi.

2.

Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge del 25 marzo 197757
sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e
agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.

3.

Aeromobili appositamente progettati o modificati per l'addestramento militare, dotati al massimo di due punti di sospensione, e loro componenti appositamente progettati.

54

Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 21 novembre 2001, in vigore dal 1° marzo 2002
(RU 2002 349).

55

RS 514.54

56

RS 514.541

57

RS 941.41

Commercio

18

946.202.1