01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.05.2013
01.08.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.07.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.06.2005 - 30.04.2007
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01.01.2004 - 31.05.2005
01.07.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 30.06.2003
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1

Ordinanza

concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) del 7 dicembre 1998 (Stato 17 maggio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2,
65 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura); visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,4 ordina: Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1

Superficie viticola

1

Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto. 2

La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.


Art. 2

Nuovi impianti

1

Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.

2

I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l'altitudine; b. la declività e l'esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del suolo; RU 1999 86

1

RS 910.1

2 RS

817.0

3 RS

0.916.026.81 4

Par. 2 e 3 introdotti dal n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

916.140

Agricoltura

2

916.140

e. le condizioni idrologiche del suolo; f.

l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

3

Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.

4

Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, sempreché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l'obbligo di notifica.5 5 Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.


Art. 3

Ricostituzione di superfici viticole 1

È considerata ricostituzione: a. la superficie viticola ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;

b. l'innesto di un nuovo tipo di vitigno; o c. la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche.

2

La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.

3 Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.

4

Il Cantone disciplina la procedura di notifica.


Art. 4

Catasto viticolo

1

Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici: a. il nome del gestore o del proprietario; b. il Comune di ubicazione; c. il numero di particella; d. la superficie in m2; e. i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi; 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

Vino

3

916.140

f. le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola;

g. se del caso l'esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.

2

I Cantoni possono rilevare altri dati.

3

Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l'articolo 2 capoverso 4.

4

Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.


Art. 5

Ammissione alla produzione commerciale di vino 1

Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo 2 capoverso 2.

b. sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale;

c. per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l'impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.

2

Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'ammissione decade.

3

La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.


Art. 6

Vigneti impiantati illecitamente 1

Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente.

2

Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.


Art. 7

Ammissione nell'elenco dei vitigni 1

Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:

a. la resa per unità di superficie; b. il tenore naturale in zucchero; c. il tenore globale in acidi; d. la sensibilità alle malattie.

Agricoltura

4

916.140

2

Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

3

L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Sezione 1a:6 Riconversione di superfici viticole nel 2004-20117
a Contributi di riconversione 1

Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:8 a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2) inferiore a quello menzionato nell'articolo 14 capoverso 2;

b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale di vino, e

c. escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.

2

Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell'anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione.

3

Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino.

4

Per le superfici viticole inferiori a 500 m2 non viene versato alcun contributo.

b Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell'articolo 7a.

c Importo dei contributi 1

L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente: fr./ha

Declività inferiore al 30 % 20 000.Declività dal 30 al 50 %

27 500.Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate

35 000.6

Introdotta dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1757).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

Vino

5

916.140

2

Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19989 sui pagamenti diretti.

d Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni 1

Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.

2

Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli per l'anno seguente, l'Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i

Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.10
e Domande 1 La domanda dev'essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell'anno precedente la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.11 2

La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore; b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;

c. numero

di

catasto della particella; d. superficie interessata in m2; e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»; f.

varietà coltivata sulla particella alla data della domanda; g. varietà sostitutiva scelta.

3

Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.

f Considerazione e trattamento delle domande 1

Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.12 2 Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese 9 RS

910.13

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

Agricoltura

6

916.140

in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali fra tali superfici.

3

Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per domanda.

4

I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate come inoltrate per l'anno seguente.

g13 Notifica all'Ufficio federale Entro il 15 maggio dell'anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei contributi che accorderanno nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

h Prove 1 Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell'anno della riconversione, i documenti che provano l'avvenuta riconversione.

Vanno allegati:

a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;

b. una copia della fattura del vivaista.14 2

I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei contributi.

i15 Versamento dei

contributi e conteggio 1

I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale, entro il 15 settembre dell'anno della riconversione, una lista dei contributi da versare comprendente almeno il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata, la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

2

L'Ufficio federale versa al Cantone la somma dei contributi richiesti.

3

Il Cantone versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno della riconversione.

4

Il Cantone trasmette all'Ufficio federale, entro il 1° marzo dell'anno successivo all'anno della riconversione, il conteggio finale corredato delle liste dei pagamenti.

5

I contributi che non hanno potuto essere versati vengono rimborsati all'Ufficio federale.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 fino al 31 dic. 2011 (RU 2005 2159).

Vino

7

916.140

j16 Sorveglianza L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.

Sezione 2: Controllo della vendemmia

Art. 8

Oggetto 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

2

Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d'uva: a. il

viticoltore;

b. il

vinificatore;

c. l'ubicazione o il numero di particella; d. il vitigno;

e. il

quantitativo;

f.

il tenore naturale in zucchero.

3

Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento17.

4

I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all'80 per

cento dei costi del controllo.


Art. 9

Notifica e rapporto

1

I Cantoni notificano all'Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 199318 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

2

L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

17 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

18

RS 431.012.1

Agricoltura

8

916.140

Sezione 3: Designazione e classificazione

Art. 10

19 Diciture tradizionali

1

Le diciture tradizionali svizzere menzionate nell'allegato possono essere utilizzate per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni.

2

Esse sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche quando la dicitura tradizionale protetta è accompagnata da un'espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analo-

ghe.


Art. 11

20 Denominazione d'origine

controllata

1

La denominazione d'origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che:

a. provengono da un'area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere; b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1; c. soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti: 1. la delimitazione

delle zone di produzione, 2. i

vitigni,

3. i metodi di coltivazione, 4. i tenori naturali minimi in zucchero, 5. la resa massima per unità di superficie, 6. le tecniche di vinificazione, 7. l'analisi e l'esame organolettico.

2

I vini a denominazione d'origine controllata possono provenire soltanto da uve raccolte nell'area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1.

3

I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d'origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un'entità geografica ben determinata.


Art. 12

Denominazione di provenienza 1

La denominazione di provenienza designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il

19 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4915). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

Vino

9

916.140

nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica. 2 I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria 2 (art. 14).

3

Se l'indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest'ultimo può definire le condizioni di produzione nell'ambito dei requisiti della categoria 2.


Art. 13

Registrazione 1 I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d'origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all'Ufficio federale.21 2 L'Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.


Art. 14

22 Classificazione 1 Le partite d'uva sono classificate in tre categorie: a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d'origine controllata;

b. categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di provenienza;

c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d'origine controllata né indicazione di provenienza.

2

Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d'uva devono raggiungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti: Vitigni bianchi

Vitigni rossi

Categoria 1

14,8 % (60°Oe) 15,8 % (65°Oe) Categoria 2

14,4 % (58°Oe) 15,2 % (62°Oe) Categoria 3

13,6 % (55°Oe) 14,4 % (58°Oe) 3

La resa per la categoria 1 è limitata come segue: Vitigni bianchi

Vitigni rossi

kg/m2 l/m2 (vino) kg/m2 l/m2 (vino) 1,4 1,12

1,2 0,96

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

Agricoltura

10

916.140

4

I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3.

5

In caso di limitazione della resa secondo il peso dell'uva, i Cantoni possono prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all'articolo 16.

6

I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.


Art. 15

Trattamento separato secondo le qualità 1

Uve, mosti d'uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie.

2

Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 199523 sulle derrate alimentari.


Art. 16

Declassamento Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure classificati in una categoria inferiore.

Sezione 4: Certificazione della qualità per l'esportazione

Art. 17

1 L'Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d'uva, succhi d'uva e vini destinati all'esportazione.

2

Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.

Sezione 5: Importazione

Art. 18

Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione Non abbisognano del permesso generale di importazione: a. ...

24

b. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell'ambito del "contingent particulier"; c. le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l'articolo 22; 23 RS

817.02

24 Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

Vino

11

916.140

d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell'ambito del contingente preferenziale n. 115.25

Art. 19

Tolleranze d'importazione per le spedizioni I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d'uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d'importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lordi.


Art. 20

Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente doganale

1

Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che: a. effettuano l'importazione a titolo commerciale; e b. adempiono gli obblighi secondo l'articolo 68 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e dell'ordinanza del 28 maggio 199726 sul controllo del commercio dei vini.

2

Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:

a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.


Art. 21

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1

Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

2

Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d'uva.

3

Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» pari a 10 000 hl l'anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 196527 concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

25 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

26 RS

916.146

27 RS

0.946.293.492.1

Agricoltura

12

916.140


Art. 22

Importazioni provenienti dai propri vigneti 1

Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC se: a. le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 l; b. viene presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall'autorità estera competente.

2

Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.


Art. 23


28

Sezione 6: ... 29

Art. 24

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25

30 Esecuzione 1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza fatto salvo il capoverso 2.

2

Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 10-12 della presente ordinanza conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.


Art. 26

31 Disposizioni transitorie

relative

alla modifica del 26 settembre 2003 1

I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d'origine entro il 1° gennaio 2008.

2

Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a-7j della modifica del 28 maggio 200332 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle riconversioni del 2004.

28 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1097).

29 Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

32 RU

2003 1757

Vino

13

916.140

a33 Disposizione transitoria

della modifica del 13 aprile 2005 I vini svizzeri prodotti prima della vendemmia 2005 possono essere elaborati ed etichettati secondo il diritto previgente. Possono essere consegnati ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.


Art. 27


34



Art. 28

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

34 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

Agricoltura

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916.140

Allegato35

(art. 10)

Diciture tradizionali svizzere Diciture Definizioni

Auslese/Sélection/ Selezione Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.

Beerenauslese/Sélection de grains nobles Vino di categoria 1 elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix (110 °Oe).

L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Beerli/Beerliwein

Vino rosso di categoria 1 vinificato senza i raspi.

Château/Castello/Schloss Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.

Eiswein/Vin de glace Vino di categoria 1 ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7 °C.

L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix (110 °Oe).

Federweiss/Weissherbst Vino di categoria 1 della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all'inizio della fermentazione.

Flétri, flétri sur souche Vino dolce di categoria 1 ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d'uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale.

L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.

Gletscherwein/ Vin des Glaciers Vino bianco di categoria 1 prodotto in Vallese, affinato nella Valle d'Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all'ossidazione.

35 Introdotto dal n. II dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

Vino

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Diciture Definizioni Oeil-de-Perdrix

Vino rosato di categoria 1 ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.

Passerillé/Strohwein/ Sforzato Vino di categoria 1 elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.

Primeur/Novello/ Vin nouveau Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell'anno di vendemmia.

Riserva

Vino ticinese di categoria 1 messo in commercio dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi a partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.

Spätlese/Vendange tardive/ Vendemmia tardiva Vino di categoria 1 ottenuto da uve raccolte al più presto 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nelle legislazioni cantonali. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.

Trockenbeerenauslese Vino di

categoria

1, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione nella Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix (150 °Oe). L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Village(s)

Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.

Vin doux naturel

Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero.

L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Agricoltura

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