20.06.2024 - *
04.06.2024 - 19.06.2024 / In vigore
22.03.2024 - 03.06.2024
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20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
04.03.2022 - 15.03.2022
28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
05.08.2014 - 26.08.2014
20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
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946.231.176.72

Ordinanza
che istituisce provvedimenti in relazione
alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 22 marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b.
blocco degli averi: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d.
blocco delle risorse economiche: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e.
dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
f.3
partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;
g.4
valori mobiliari: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
1.
azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
2.
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
3.
gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h.
strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i.
servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1.
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
2.
esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3.
negoziazione per conto proprio,
4.
gestione del portafoglio,
5.
consulenza in materia di investimenti,
6.
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7.
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8.
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j.
sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
k.5
rating del credito: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;
l.6
attività di rating del credito: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
m.7
settore dell'energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
1.
la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Federazione Russa o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
2.
la produzione o la distribuzione all'interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
3.
la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
n.8
settore minerario: settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione di materiali nel settore minerario, inclusa l'estrazione di pietre e minerali non destinati alla produzione di energia.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

5 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

6 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

7 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

8 Introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Sezione 2: Restrizioni commerciali

Art. 29

9 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 2a10 Materiale d'armamento

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.11

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa o l'Ucraina di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.12

2 Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento d'ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

3 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l'acquisto, la vendita, l'acquisizione, la fornitura, l'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.

3bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o in Ucraina, o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.13

4 I divieti di cui ai capoversi 1-3bis non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).14

5 I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano all'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.15

6 I divieti di cui ai capoversi 1, 1bis, 3 e 3bis non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all'articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 199316 sulle armi chimiche.17

7 D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-3bis:18

a.
per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell'ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:
1.
idrazina (n. CAS 302-01-2);
2.
dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7),
3.
monometilidrazina (n. CAS 60-34-4);
b.
per le attrezzature di sminamento e il materiale da impiegare in operazioni di sminamento esclusivamente destinati a fini umanitari.19

10 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

11 Con effetto fino al 22 nov. 2026 (RU 2023 452 n. III).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 al 28 mar. 2027 (RU 2023 168).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

16 RS 0.515.08

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 320

20 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 3 giugno 201621 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):22

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.23
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all'allegato 2 OBDI.24

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 2 OBDI:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.25
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all'allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

a.
nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.26
in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.27

3 La SECO nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.28

21 RS 946.202.1

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

23 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

25 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

26 Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.29
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all'allegato 1.30

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.31
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all'allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

a.
nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.32
in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.33

3 La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.34

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00, la lett. b con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

31 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

32 Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

Art. 635 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l'articolo 4 capoversi 1, 2 e 3 e secondo l'articolo 5 capoversi 1, 2 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:36

a
esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b.
a scopi medici o farmaceutici;
c.
all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
d.
ad aggiornamenti di software;
e.37
a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; o
f.38
g.
a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
1.
effetti personali,
2.
effetti di uso domestico,
3.
mezzi di trasporto o utensili professionali.

1bis Il divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applica ai beni di cui all'allegato 2 OBDI39 e all'allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a-e.40

2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:41

a.
alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
b.
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c.
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d.
alla sicurezza marittima;
e.42
alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
f.43
all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
g.44
alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner;
h.45
alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
i.46
per l'uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.

2bis La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all'allegato 2 OBDI e all'allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.47

3 La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:

a.
a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 2;
b.
all'aviazione o all'industria spaziale;
c.
a un'attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all'articolo 11 capoversi 3-5.48

4 L'obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'articolo 3 OBDI49 si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.50

35 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

38 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

39 RS 946.202.1

40 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

46 Introdotta dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

49 RS 946.202.1

50 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 853 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni secondo gli articoli 2a e 4-6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 9 Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato 3 idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all'allegato 3.54

2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l'attività è in relazione ai beni di cui all'allegato 3.

4 È vietato prestare servizi, compresa l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.55

6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

a.56
è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
b.
nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.57

6bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5:

a.
per i beni di cui all'allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti;
b.
per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 se ciò è necessario per scopi medici, farmaceutici o umanitari. 58

6ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l'uso dei beni e delle tecnologie di cui all'allegato 3 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.59

6quater La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 9 capoverso 1 per i beni di cui all'allegato 3 numero 2, a condizione che siano destinati all'uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.60

6quinquies La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 9 capoverso 1bis per i beni di cui all'allegato 3 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6bis e 6ter.61

7 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.62

54 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

Art. 9a63 Beni e tecnologie per la navigazione marittima

1 La vendita, la messa a disposizione, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie per la navigazione marittima di cui all'allegato 16:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
b.64
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni e tecnologie:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
b. 65
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

a.
nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.66
in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.67

3 I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.68

4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

5 La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.69

63 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

64 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

65 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

66 Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

68 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

69 In vigore fino al 28 feb. 2026 (RU 2022 198).

Art. 9b70 Carboturbi e additivi per carburanti

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all'allegato 19:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.71
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

1bis Il transito attraverso la Federazione Russa di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato 19:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietato;
b.72
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.73

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione e l'impiego di tali beni:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietate;
b.74
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.75

2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

a.
nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.76
in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.77

2ter La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis per carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato 19, se ciò è necessario per:

a.
la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti;
b.
scopi medici, farmaceutici o umanitari; oppure
c.
evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.78

3 La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b, 1bis lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.79

70 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 fino al 26 apr. 2026 (RU 2023 452).

72 Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

74 In vigore fino al 26 apr. 2026 (RU 2022 260).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

76 Con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale80

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all'allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.81

2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di beni di cui al capoverso 1.

2bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.82

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.83

4 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 1184 Beni per il settore energetico

1 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all'allegato 5 per il settore energetico a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l'impiego di tali beni.

2bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.85

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:

a.86
per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o
b.
per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4 I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano alle assicurazioni e riassicurazioni a favore di un'impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo.

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se:

a.
ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o
b.
i beni o i servizi sono destinati all'uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 11a87 Beni per il rafforzamento dell'industria

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell'industria conformemente all'allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni per il rafforzamento dell'industria di cui all'allegato 23a.88

2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.89

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure di organizzazioni internazionali.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-2 se ciò è necessario:90

a.
per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
b.
per scopi umanitari o per evacuazioni;
c.91
per l'uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure
d.92
per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.93

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai capoversi 1-2:94

a.
per i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;
b.95
per i beni enumerati nei capitoli della tariffa doganale 72, 84, 85 e 90, se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti.96

6 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis, se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti.97

87 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

92 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 1298

98 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 12a99 Petrolio greggio e prodotti petroliferi

1 Sono vietati l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto con destinazione in Svizzera, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

a.100
al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b.
al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell'UE.

4 Tutte le transazioni riguardanti l'acquisto con destinazione in Svizzera, o l'importazione o il trasporto in Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane indicando i quantitativi acquistati, importati o trasportati.101

99 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 12b102 Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi

1 Sono vietati gli scambi, l'intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

1bis Sono vietati la vendita, il trasporto e il transito di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 ottenuti da petrolio greggio originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa importato in Bulgaria dopo il 5 dicembre 2022.103

2 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

3 La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell'allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietata nei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l'operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell'allegato 28.

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

a.
ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b.
ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28;
c.
ai beni di cui all'allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;
d.
alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l'evento o la catastrofe naturale.

5 Per l'applicazione dei capoversi 1 e 4 lettera b per il petrolio greggio russo o i prodotti petroliferi russi di cui all'allegato 24 caricati a partire dal 20 febbraio 2024, le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi e non hanno accesso ai limiti massimi di prezzo al barile fissati nell'allegato 28 devono raccogliere informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori; raccolgono tali informazioni dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Su richiesta, le informazioni sui prezzi sono fornite alle controparti e alla SECO.104

6 Tutte le transazioni per l'acquisto o il trasporto in Stati al di fuori della Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane, indicando i quantitativi acquistati o trasportati.105

102 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 12c106 Obbligo di autorizzazione per la vendita di navi cisterna

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito di navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 che rientrano nella voce di tariffa doganale 8901 20 00, e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di tali beni a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sottostà all'obbligo di autorizzazione.

2 La SECO rilascia l'autorizzazione d'intesa con i servizi competenti del DFAE.

3 La SECO nega l'autorizzazione se vi è motivo di ritenere che le navi cisterna di cui al capoverso 1 siano utilizzate per violare i divieti di cui agli articoli 12a o 12b.

4 Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di navi cisterna di cui al capoverso 1 a Paesi terzi devono essere notificate senza indugio alla SECO, indicando l'identità del venditore e dell'acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave cisterna e il suo indicativo di chiamata.

5 Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di cui ai capoversi 1 e 4 che hanno avuto luogo tra il 5 dicembre 2022 e il 1° febbraio 2024 devono essere notificati alla SECO entro il 3 maggio 2024.

106 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 13 Importazione di beni dai territori designati

1 I beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 o a un uso in tali territori.107

2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall'esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 14a108 Prodotti siderurgici

1 Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

2 Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.109

3 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall'UE, né all'importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.110

4bis All'atto dell'importazione dei beni di cui al capoverso 2 da Paesi terzi al di fuori dello SEE e del Regno Unito deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull'origine dei materiali lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.111

5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

108 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 in vigore dal 30 set. 2023 (RU 2022 708).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 14b112 Beni di lusso

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all'allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

1bis Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l'assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni.113

1ter È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.114

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

a.
necessari per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
b.
destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o
c.
rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell'allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.115

3 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.116

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2023 deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis per le navi delle voci di tariffa doganale 8901 10 e 8901 90, dopo aver accertato che:

a.
le navi erano fisicamente situate nella Federazione Russa il 16 agosto 2023 e sono destinate all'uso nella Federazione Russa; e
b.
le navi hanno battuto bandiera della Federazione Russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata prima del 3 marzo 2022.117

5 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 4 se le navi di cui al capoverso 4 sono destinate a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.118

112 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

117 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 14c119 Beni economicamente importanti

1 Sono vietati l'acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all'allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.120

2 Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l'assistenza tecnica e l'intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.121

3 L'acquisto con destinazione in Svizzera nonché l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all'allegato 21 sottostanno all'obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l'autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell'allegato 21.122

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

a.
ai beni di cui all'allegato 21 che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall'UE;
b.
ai beni di cui all'allegato 21 numero 1 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell'UE;
c.123
ai beni delle voci di tariffa doganale 7201 e 7203 che rientrano nei contingenti d'importazione stabiliti dall'UE.124

5 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:
1.
l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, oppure
2.
l'uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o dei loro familiari più stretti;
b.
all'importazione di:
1.
effetti personali destinati a uso personale da parte delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita,
2.
autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e di proprietà di cittadini svizzeri o di cittadini uno Stato membro del SEE o dei loro familiari più stretti residenti nella Federazione Russa,
3.
autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 che dispongono di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e sono necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l'uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.125

6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.126

119 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, cpv. 3 vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

123 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

125 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

126 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 14d127 Oro e prodotti contenenti oro128

1 Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.129

2 Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l'importazione, il transito e il trasporto dell'oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

3 Sono vietati l'acquisto di prodotti contenenti oro di cui all'allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.130

4 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1-3.

5 I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano ai beni necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-3 per l'importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

127 Introdotto dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 14e131 Diamanti e prodotti con diamanti

1 Sono vietati l'acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

2 Sono vietati l'acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a di qualsiasi origine che sono transitati attraverso la Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

3 ...

4 Sono vietati l'acquisto di diamanti di cui all'allegato 27a numero 1 trasformati in un Paese terzo, costituiti da diamanti provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

5 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego di diamanti o di prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1-4.

6 I divieti di cui ai capoversi 1-4 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all'allegato 27a numero 3 destinati all'uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-4 per l'importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

8 All'atto dell'importazione dei beni di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull'origine dei diamanti lavorati nel Paese terzo e dei diamanti contenuti nei prodotti con diamanti. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.

131 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024, cpv. 4 dal 1° mar. 2024, cpv. 3 dal 1° set. 2024 (RU 2024 51).

Art. 14f132 Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione

1 All'atto della vendita, fornitura, esportazione, trasporto e transito di beni elencati negli allegati 3 e 19 e di beni ad alta priorità di cui all'allegato 31 a un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione di tali beni nella Federazione Russa e per un uso nella Federazione Russa.

2 I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 prevedono adeguate misure correttive per i casi di violazione.

3 Gli esportatori notificano senza indugio alla SECO le violazioni di cui al capoverso 2.

132 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 mar. 2024 (RU 2024 51).

Sezione 3: Restrizioni finanziarie

Art. 15 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

a.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8;
b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
c.
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.133

2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:

a.
per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile;
b.
per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione; oppure
c.134... .135

3bis I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:

a.
di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
b.
di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
c.
di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.136

4 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per:

a.
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
b.
autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalt e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.137

5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
rispettare contratti esistenti;
c.
soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d.138
svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
e.139
f.
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
g.140
la prevenzione o la mitigazione di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.141

5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 30 giugno 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell'impresa o dell'organizzazione nell'allegato 8, laddove:

a.
tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'impresa o da un'organizzazione elencate nell'allegato 8; e
b.
il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.142

5ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1, se:

a.
la tutela degli interessi del Paese lo richiede;
b.
si è accertato che un'autorità giudiziaria o amministrativa in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito ha adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1, purché l'indennità compensativa versata per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelata;
c.
si è accertato che ciò è necessario ai fini del pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente dalle parti o dell'indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo o un'autorità della Federazione Russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione precedentemente posseduta o controllata da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a condizione che la persona giuridica, l'impresa o l'organizzazione stabilita nella Federazione Russa oggetto del trasferimento obbligatorio sia elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014143, conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento; fanno eccezione gli averi e le risorse economiche bloccati e detenuti da depositari centrali.144

6 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.145

7 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.146

8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

a.
porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure
b.147
permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.148

8bis La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-58307 e 175-58343, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 luglio 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 24 gennaio 2023.149

8ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 al numero SSID 175-54340 e 175-55580, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:

a.
tali averi e risorse economiche sono necessari per una vendita in corso o per il trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE attualmente o precedentemente controllate da un'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-54340;
b.
la vendita o il trasferimento si conclude entro il 31 dicembre 2023; e
c.
la vendita o il trasferimento si effettua in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l'organizzazione menzionata nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-54340 e 175-55580 o in cui tale organizzazione è coinvolta.150

8quater La SECO può autorizzare entro il 25 dicembre 2023 la conversione di un certificato azionario con valore mobiliare sottostante russo detenuto presso l'organizzazione menzionata all'allegato 8 al numero SSID 175-55580 ai fini della vendita del valore mobiliare sottostante, nonché la messa a disposizione diretta o indiretta a tale organizzazione nella Federazione Russa di averi connessi alla conversione del certificato azionario e alla vendita dei valori mobiliari sottostanti, a condizione che:

a.
il certificato azionario sia stato emesso prima del 26 luglio 2022;
b.
la domanda di deroga sia stata presentata entro il 17 novembre 2023;
c.
il titolare del certificato azionario sia in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del valore mobiliare sottostante;
d.
la vendita del valore mobiliare sottostante sia compatibile con i divieti imposti dagli articoli 18 e 23; e
e.
nessun avere sia messo a disposizione di qualsiasi altra organizzazione menzionata nell'allegato 8.151

9 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307, 175-58343, 175-60615, 175-60628, 175-60640, 175-62977, 175-62994 e 175-70058 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi.152

9bis La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui all'allegato 15.153

9ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.154

9quater La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle persone fisiche di cui all'allegato 8 che, prima del loro inserimento nell'elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, o la messa a disposizione di taluni averi o risorse economiche a favore di tali persone, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l'acquisto, la fornitura, il trasporto o l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, verso Paesi terzi al fine di garantire la sicurezza alimentare.155

9quinquies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

a.
porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 29 marzo 2023; oppure
b.156
le organizzazioni menzionate nell'allegato 8 al numero SSID 175-60615 in relazione a transazioni concernenti il versamento di averi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione Russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.157

9sexies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-61336 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 29 marzo 2023 in cui tale organizzazione è almeno coinvolta.158

9septies La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà della persona fisica menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-50994 oppure mettere determinati averi e risorse economiche a disposizione di questa persona fisica o di un'organizzazione posseduta da quest'ultima, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono strettamente indispensabili per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di una joint venture o di un istituto giuridico affine stabiliti nella Federazione Russa e che prima dell'8 marzo 2022 erano posseduti da tale persona fisica o da un'organizzazione di proprietà di quest'ultima.159

9octies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-70058, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:

a.
tali averi e risorse economiche sono necessari per un pagamento a una persona giuridica o un'organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito o a cittadini svizzeri o di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito e a persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o dal Regno Unito; e
b.
tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione assicurativa concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola il capoverso 2.160

9novies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-52264, 175-52287, 175-52983, 175-53092, 175-28544, 175-50782, 175-50792 e 175-50978 o delle organizzazioni menzionate ai numeri SSID 175-37079 e 175-37086, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:

a.
tali averi e risorse economiche sono necessari per la vendita o il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà in una persona giuridica o in un'organizzazione stabilite in Svizzera, in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche od organizzazioni; e
b.
il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane bloccato.161

9decies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-70575, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 20 giugno 2024, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tale organizzazione prima del 1° febbraio 2024.162

10 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:

a.
elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un'impresa o di un'organizzazione di cui all'allegato 8, sui valori patrimoniali di un'organizzazione o di un'impresa non elencata nell'allegato 8, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e
b.
garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell'impresa o dell'organizzazione di cui alla lettera a.163

11 La SECO può autorizzare deroghe secondo i capoversi 4‒10 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.164

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

134 Introdotta dal n. I dell'O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Abrogata dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

136 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

139 Abrogata dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, con effetto dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

140 Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

142 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

143 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, al sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, versione della GU L 78 del 17.3.2014, modificato dal regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2873, 18.12.2023.

144 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

145 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

146 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

148 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

149 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

150 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

153 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

154 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

155 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

160 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

161 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

162 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

164 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Le persone165 e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

1bis Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l'inserimento nell'allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni.166

2 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

165 N. 13 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

166 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

Art. 17 Divieto concernente l'assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

1 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
b.167
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per ogni progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
c.
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 18168 Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

1 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

2 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

3 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

4 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

a.
la Federazione Russa e il suo governo;
b.
la Banca centrale della Federazione Russa;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

5 Nelle sedi di negoziazione, per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, sono vietate:

a.
la quotazione e la fornitura di servizi;
b.
l'ammissione alla negoziazione.169

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, la lett. b in vigore dal 17 mar. 2023 (RU 2023 31).

Art. 19 Divieto di concessione di mutui

1 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.

2 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.

3 A condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui concessi per:170

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
c.171
garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9.

4 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui ai destinatari di cui all'articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; a condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui concessi per:172

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

5 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c.173
i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.

6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c.
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza;
d.174
i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

173 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

174 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 20175 Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute

1 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

a.
di cittadini russi;
b.
di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
c.176
di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o
d.
di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.177

2 A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, organizzazioni od organismi:178

a.
a cittadini russi;
b.
a persone fisiche residenti nella Federazione Russa; o
c.
a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.179

2bis A cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa è vietato avere, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro del SEE che fornisce servizi di cui al capoverso 2 o ricoprirvi cariche negli organi direttivi.180

3 I divieti di cui ai 1-2bis non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.181

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
scopi umanitari o scopi di evacuazione;
c.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
cbis.182
il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d.
svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
e.
tutelare gli interessi svizzeri;
f.183
gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

180 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 2 mar. 2024 (RU 2024 51).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

182 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

183 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

Art. 21184 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

1 Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.185

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.186

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari

1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, valori mobiliari denominati in un'altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita nella Federazione Russa.187

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.188

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 24189 Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa

1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e dei valori patrimoniali della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il fondo sovrano russo National Wealth Fund.190

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:

a.
le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure
b.
ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

3 Le persone, le organizzazioni e gli organismi, segnatamente la Banca nazionale svizzera, le società finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, che detengono o controllano riserve e valori patrimoniali secondo il capoverso 1 o per le quali agiscono da controparte devono notificarlo alla SECO:

a.
entro il 12 aprile 2023 e da tale data in poi trimestralmente; e
b.
immediatamente una volta che hanno constatato il verificarsi di perdite o danni straordinari e imprevisti riguardanti le riserve e i valori patrimoniali di cui al capoverso 1.191

4 Le notifiche devono indicare i nomi delle persone, delle organizzazioni e degli organismi di cui al capoverso 3, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche pertinenti.192

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

191 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

192 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

Art. 24a193 Divieto di transazioni con imprese statali

1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

a.
una banca, un'impresa o un'organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell'allegato 15;
b.194
una banca, un'impresa o un'organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

1bis È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di:

a.
persone giuridiche, organizzazioni od organismi di cui al capoverso 1;
b.
persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, in cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale hanno il diritto di partecipare agli utili, o con cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale intrattengono altre relazioni economiche sostanziali;
c.
persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui alla lettera b;
d.
alle persone giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'organizzazione o di un organismo di cui alle lettere b o c.195

2 Se non altrimenti vietato, il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:196

a.197
alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
b.
alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15 è un azionista di minoranza;
c.
alle transazioni effettuate per:
1.
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure
2.
permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l'adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;
d.198
alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di servizi di call center per una banca, un'impresa o un'organizzazione elencata nell'allegato 15;
e.199
alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;
f.200
alle transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
g.201
alle transazioni necessarie per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE;
h.202
...

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:203

a.
permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
b.204
permettere le transazioni di cui all'articolo 30b.205

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis lettere b-d, laddove:

a.
la persona giuridica, l'organizzazione o l'organismo è una joint venture o un istituto giuridico affine cui partecipa una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d, che è stato concluso da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 25 gennaio 2023;
b.
la persona giuridica, l'organizzazione o l'organismo è una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d, che si è stabilito nella Federazione Russa prima del 25 gennaio 2023 ed è di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE;
c.
per garantire l'approvvigionamento energetico critico è necessario svolgere una funzione di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d;
d.
una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo è coinvolto nel transito attraverso la Federazione Russa di petrolio proveniente da un Paese terzo e l'esercizio di una funzione di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d è inteso a realizzare operazioni non vietate secondo gli articoli 12a e 12b. 206

193 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

195 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, le lett. b-d in vigore il 24 feb. 2023 (RU 2023 31).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

198 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

199 Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

200 Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

201 Introdotta dal n. I dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

202 Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Abrogata dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

206 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all'allegato 6.

5 I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 26 Divieto di cofinanziamento

1 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

2 In deroga al capoverso 1, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all'investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

Art. 27207 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14.

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art. 28208 Divieto concernente le banconote

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all'esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, esportazione o trasporto è necessario per:

a.
uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
b.
permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 28a209 Divieto di servizi di rating del credito

1 È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.210

2 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE

209 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 198).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

Art. 28b211 Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa

1 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa sono vietate:

a.
acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;
b.
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
c.
costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;
d.
prestare servizi d'investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell'energia di cui al capoverso 1 se le attività:

a.
sono necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
b.
riguardano una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa posseduta da un'impresa o un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.

2bis D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell'energia di cui al capoverso 1 lettera b se le attività previste di cui all'articolo 24a capoverso 2 lettera b sono necessarie per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 15 è azionista di minoranza da prima del 31 ottobre 2017, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.212

3 Il divieto di cui al capoverso 1 relativo al settore minerario non si applica alle attività che generano la maggior parte del loro valore finanziario dalla produzione di uno dei materiali di cui all'allegato 30 o che hanno come obiettivo principale tale produzione.

211 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

212 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 28c213 Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche

1 È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari, assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma della Svizzera a qualsiasi persona giuridica, impresa od organizzazione stabilita in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
b.
ai programmi veterinari e fitosanitari;
c.
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
d.
alla cooperazione intergovernativa nell'ambito della Convenzione del 30 novembre 2009214 relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 1998215 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
e.
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
f.
ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
g.
ai programmi per il clima e l'ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell'innovazione; oppure
h.
alle attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

213 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

214 RS 0.422.10

215 RS 0.424.10

Art. 28d216 Divieti relativi ai trust

1 È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

a.
cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
b.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
c.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
d.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
e.
persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

2 È vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.217

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.218

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:

a.
attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o
b.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
c.219
la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:

a.
effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;
b.
per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.220

216 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 entra in vigore il 29 mag. 2022 (RU 2022 260).

217 Abrogato temporanemente dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, con effetto dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 al 31 lug. 2022 (RU 2022 381).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

219 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

220 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 381).

Art. 28e221 Divieti concernenti servizi e software 222

1 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

1bis È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di architettura e di ingegneria, nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.223

1ter È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi nonché servizi pubblicitari al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.224

1quater Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all'allegato 32 al governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa nonché il trasporto e il transito di tali beni attraverso la Svizzera.225

1quinquies È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1-1quater o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.226

2 I divieti di cui ai capoversi 1-1quater non si applicano:227

a.228
ai servizi e ai software destinati all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;
b.
alle attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.229

2bis I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano:

a.
ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
b.
ai servizi necessari per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.230

2ter I divieti di cui ai capoversi 1bis-1quater non si applicano ai servizi e ai software necessari per:231

a.
la lotta contro emergenze di sanità pubblica;
b.
la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente;
c.
gestire le catastrofi naturali.232

2quater ...233

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-1quater per i servizi e i software necessari per:234

a.
attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
b.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
c.235
l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d.236
garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;
e.237
l'acquisto, l'importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
f.238
garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
g.239
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
h.240
la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
1.
il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
2.
i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-1bis per i servizi necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l'articolo 15 capoverso 10.241

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1quater, purché i software siano necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali.242

6 Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni notificano alla SECO entro il 31 luglio 2024 i servizi e i software che forniscono o mettono a disposizione conformemente al capoverso 2 lettera a; successivamente lo notificano con cadenza semestrale.243

7 Le notifiche devono contenere il nome dei beneficiari e dettagli sul tipo e sul valore dei servizi o dei software in questione.244

221 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

223 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

225 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

226 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

230 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

232 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

233 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

235 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

236 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

237 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

238 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

239 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

240 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

241 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

242 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

243 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

244 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 28f245 Divieto di condizionare infrastrutture critiche

1 È vietato far esercitare a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia funzioni negli organi direttivi dei proprietari o degli operatori di infrastrutture critiche.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all'esercizio delle funzioni di cui al capoverso 1 da parte di persone che hanno la cittadinanza esclusiva o condivisa della Svizzera, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.

245 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 27 apr. 2023 (RU 2023 168).

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 29 Divieto di entrata e di transito

1 L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 8.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 2018246 concernente l'entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

a.
per motivi umanitari comprovati;
b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
c.
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 29a247 Traffico aereo

1 È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

a.
per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell'ambito di accordi di ripartizione di codici (code sharing) o di accordi di prenotazione di capacità (blocked space);
b.248
per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.

2 Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

a.
voli per scopi umanitari;
b.
voli di ricerca e salvataggio;
c.
voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
d.
sorvoli e atterraggi in situazioni di emergenza;
e.
voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 23 marzo 2005249 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

3 Previa consultazione degli organi competenti della SECO e del DFAE, l'UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per salvaguardare gli interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.

4 Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra la Federazione Russa e la Svizzera, inclusi i voli attraverso un Paese terzo, devono comunicare all'UFAC tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.250

247 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

249 RS 748.111.1

250 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

Art. 29b251 Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi

È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.

251 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art 29c252 Divieti relativi agli appalti pubblici

1 I committenti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019253 sugli appalti pubblici (LAPub), dell'articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001254 sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019255 sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l'articolo 8 LAPub, l'articolo 6 CIAP 2001 e l'articolo 8 CIAP 2019 a:

a.
un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
b.
una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
c.
una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;
d.
una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

2 Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a-d.

3 I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d'esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

4 I capoversi 1-3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell'appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a-d.

5 I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano:

a.
ai cittadini russi residenti in Svizzera;
b.
alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

6 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-4, in particolare:

a.
per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l'eliminazione di rifiuti radioattivi, l'approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
b.
per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c.
per l'acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a-d;
d.
per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
e.
per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.

7 I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1-3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

8 I Cantoni provvedono all'osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1-3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

9 I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

252 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

253 RS 172.056.1

254 Questo Concordato intercantonale può essere consultato all'indirizzo www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de

255 Questo Concordato intercantonale può essere consultato all'indirizzo www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de

Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 2014256 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 2014257 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

a.258
persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
abis.259
persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
b.
qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
c.
una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.

256 RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

257 RU 2014 877, 1003, 1213, 2479

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

259 Introdotta dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Sezione 4a:260 Deroghe riguardanti i disinvestimenti dalla Federazione Russa

260 Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

Art. 30a Deroghe ai divieti riguardanti l'importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni

1 La SECO può autorizzare fino al 30 giugno 2024 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all'allegato 2 OBDI261 nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:262

a.
tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa;
b.
i beni e le tecnologie siano di proprietà:
1.
di cittadini svizzeri,
2.
di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
3.
di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o
4.
di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c.
i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b relativi a tali beni e tecnologie.

2 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.

2bis La SECO può autorizzare fino al 30 settembre 2024 deroghe ai divieti di cui all'articolo 11 per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nell'allegato 5, a condizione che tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire da una joint venture:263

a.
che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Federazione Russa e Paesi terzi;
b.
che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 3 marzo 2022; e
c.
cui partecipa una persona giuridica russa, un'organizzazione russa o un organismo russo.264

3 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l'importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 30 giugno 2024, a condizione che:265

a.
tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa;
b.
i beni siano di proprietà:
1.
di cittadini svizzeri,
2.
di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
3.
di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o
4.
di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c.
i beni interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 14a e 14c relativi a tali beni.

261 RS 946.202.1

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

264 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 30b266 Deroghe al divieto di transazioni con imprese statali

D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all'articolo 24a capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2024, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all'articolo 24a capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 30c Deroghe ai divieti concernenti servizi e software 267

1 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 luglio 2024 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all'articolo 28e, a condizione che:

a.
tali servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa; e
b.
i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.268

2 La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi o i software possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al governo della Federazione Russa, a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.269

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2024 deroghe al divieto di cui all'articolo 28e capoverso 1bis per servizi nel settore della consulenza giuridica, a condizione che tali servizi siano necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti nella Federazione Russa in una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera.270

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

270 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Sezione 4b:271 Deroghe per beni e servizi in relazione con il Consorzio per l'oleodotto del Caspio

271 Introdotta dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 30d

1 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9a e 11a per la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa dei beni elencati in tali articoli o di altri servizi connessi per l'esercizio e la manutenzione essenziale dell'oleodotto del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (oleodotto CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni della voce di tariffa doganale 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene nella Federazione Russa, dopo aver accertato che:

a.
la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa o i servizi connessi sono necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
b.
il tipo di beni e servizi richiesti era già in precedenza esportato o prestato nella Federazione Russa da uno Stato membro dello SEE, da un partner o dalla Svizzera per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
c.
il volume richiesto è commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
d.
tali beni sono forniti da una persona fisica o giuridica soggetta al diritto svizzero esclusivamente per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 28e capoverso 1 concernenti i servizi nel settore della revisione contabile, all'articolo 28e capoverso 1bis concernenti i servizi nel settore dell'ingegneria e della consulenza giuridica nonché all'articolo 28e capoverso 1ter concernenti i servizi di prova e di analisi tecnica, a condizione che i servizi siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

Sezione 4c:272 Deroghe ai divieti per motivi di sicurezza marittima

272 Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 30e

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31 Esecuzione e controllo

1 La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2a, 4-6, 9-28f e 29c-30d.273

1bis L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'esecuzione dell'articolo 14c capoverso 3.274

2 La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 29.

2bis L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29a.275

2ter L'Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29b.276

3 Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.277

273 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

274 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).

275 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

276 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

277 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 31a278 Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale

1 I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l'articolo 24 della legge del 18 marzo 2015279 sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d'importazione possono essere vincolati da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.

2 Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.

3 L'UDSC rifiuta il vincolo di beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Federazione Russa.

4 I capoversi 1-3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 29 marzo 2023 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

278 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

279 RS 631.0

Art. 32 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2a, 4-6, 9-15, 17-20 e 22-30 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.280

2 Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

280 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 33281 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8-15, 23 e 25 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.

281 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 35 Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

2 L'articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

3 L'articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

4 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l'8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all'allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

5 a 7 ...283

8 L'articolo 14a capoversi 1 e 2284 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.285

9 L'articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.286

10 L'articolo 11a non si applica agli affari riguardanti:

a.
i beni di cui all'allegato 23 numero 2, se l'affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 3 maggio 2024;
b.
i beni di cui all'allegato 23 numero 3, se l'affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 1° giugno 2024.287

11 ...288

12 e 13289

14 L'articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.290

15 L'articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:

a.
agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;
b.
agli affari riguardanti l'acquisto, l'importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.291

16 L'articolo 12b capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.292

17 L'articolo 24a capoverso 1 non si applica:

a.
all'accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 24a capoverso 1 nell'ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
b.293
alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui all'articolo 24a capoverso 1.294

18 L'articolo 28d capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.295

19 ...296

20 ...297

20bis...298

21 e 23299

24 L'articolo 12b capoverso 2 non si applica:

a.
agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;
b.
agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;
c.
al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;
d.
al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.300

25 L'articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

a.
al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;
b.
al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;
c.301
al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell'allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:
1.
le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell'allegato 28, e
2.
il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;
d.302
al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell'allegato 28;
e.303
agli scambi, all'intermediazione e al trasporto di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa caricati su una nave nel porto di carico prima del 15 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima dell'11 aprile 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell'allegato 28.304

26 L'articolo 24a capoverso 1 non si applica:

a.
all'accettazione dei pagamenti dovuti dall'organizzazione menzionata nell'allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell'ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;
b.305
...
c.306
all'accettazione dei pagamenti dovuti dall'organizzazione menzionata nell'allegato 15 al numero SSID 175-59958 nell'ambito di contratti eseguiti entro il 26 aprile 2023;
d.307
... .308

27 ...309

28 L'articolo 28e capoverso 1quater non si applica agli affari necessari per porre fine entro il 3 maggio 2024 ai contratti stipulati prima del 1° febbraio 2024 incompatibili con l'articolo 28e.310

29 L'articolo 14f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 20 dicembre 2024 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell'evento che si verifica per primo.311

30 L'articolo 14c non si applica agli affari riguardanti:

a.
i beni delle voci di tariffa doganale 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 e 7608, se l'affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 3 maggio 2024;
b.
i beni delle voci di tariffa doganale 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 e 7202, se l'affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 20 dicembre 2024.312

283 Introdotti dal n. I dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Abrogati dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

284 Ora: articolo 14a capoversi 1 e 3

285 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

286 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

287 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

288 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

289 Introdotti dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Abrogati dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

290 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

291 Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

292 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

294 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

295 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

296 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

297 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

298 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

299 Introdotti dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogati dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

300 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

301 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824).

302 Introdotta dal n. I dell'O del 16 dic. 2022 (RU 2022 824). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

303 Introdotta dal n. I dell'O del 15 feb. 2023, in vigore dal 15 feb. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 71).

304 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

305 Abrogata dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

306 Introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

307 Introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogata dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

308 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

309 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogato dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

310 Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

311 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 mar. 2024 (RU 2024 51).

312 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Allegato 1313

313 Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198), del 27 apr. 2022 (RU 2022 260), dal n. I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU 2022 347), del 28 lug. 2022 (RU 2022 432), dal n. II cpv. 1 delle O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708), del 25 gen. 2023 (RU 2023 31), del 29 mar. 2023 (RU 2023 168), del 16 ago. 202 (RU 2023 452), del 31 gen. 2024 (RU 2024 51) e dal n. I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 alle 18.00 (RU 2024 94).

(art. 5 cpv. 1 e 2)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza314

314 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/94 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 2315

315 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198) dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU 2022 347), del 28 lug. 2022 (RU 2022 432), dal n. II cpv. 1 delle O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168), del 16 ago. 2023 (RU 2023 452), del 31 gen. 2024 (RU 2024 51) e dal n. I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 alle 18.00 (RU 2024 94).

(art. 6 cpv. 3 lett. a, 35 cpv. 4)

Destinatari finali secondo gli articoli 6 capoverso 3 lettera a e
35 capoverso 4
316

316 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/94 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 3317

317 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168) e del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 9 cpv. 1-3 e 6bis-6quinquies, nonché 14f cpv. 1318)

Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

88

Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti

2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato tra il 23 novembre 2022 e il 25 gennaio 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 2710 19 94

Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88

2710 19 99

Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione

4011 30 00

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex 6813 20 00

Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea

6813 81 00

Guarnizioni per freni

8517 71 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8517 79 00

Altre parti relative alle antenne

9024 10 00

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

3. Beni che sono stati inseriti nell'allegato tra il 25 gennaio 2023 e il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

8407 10

8409 10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione

4. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

841111

Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN

841112

Turboreattori di spinta eccedente 25 kN

841121

Turbopropulsori di potenza non eccedente 1100 kW

841122

Turbopropulsori di potenza eccedente 1100 kW

841191

Parti di turboreattori o di turbopropulsori

318 In vigore dal 20 mar. 2024.

Allegato 4319

319 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR 28 lug. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 432).

(art. 10 cpv. 1 e 4)

Beni per la lavorazione di petrolio e gas

Voce di tariffa

Designazione

ex

8414.1090

Pompe criogeniche nel trattamento del GNL

ex

8418 69

Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL

ex

8419 40

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

ex

8419 40

Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL

ex

8419 50

Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL

ex

8419 50

Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL

ex

8414 60

Unità di processo per la liquefazione del gas naturale

ex

8419 60, 8419 89, 8421 39

Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno

ex

8419 60, 8419 89, 8421 39

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ex

8419 89

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato

ex

8419 89

Unità di alchilazione e isomerizzazione

ex

8419 89

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

ex

8419 89

Unità di reforming / cracking catalitico

ex

8419 89

Apparecchi per coking ritardato

ex

8419 89

Unità di cokefazione flessibile

ex

8419 89

Reattori di idrocracking

ex

8419 89

Contenitori di reattori di idrocracking

ex

8419 89

Tecnologia per la generazione di idrogeno

ex

8419 89

Tecnologia/unità di idrotrattamento

ex

8419 89

Unità di isomerizzazione della nafta

ex

8419 89

Unità di polimerizzazione

ex

8419 89

Unità di produzione dello zolfo

ex

8419 89

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

ex

8419 89

Unità di cracking termico

ex

8419 89

Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]

ex

8419 89

Riduttori di viscosità (visbreaker)

ex

8419 89

Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

ex

8479 89

Unità di deasfaltazione con solvente

Allegato 5320

320 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 11 cpv. 1)

Beni per il settore dell'energia

Codice CN

Designazione della merce

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 22 00

Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7304 23 00

Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7305 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio

7306 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

7306 21 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

ex 8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

ex 8413 60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

8413 82

Elevatori per liquidi (escl. pompe)

8413 92

Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove

8430 49 00

Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

ex 8431 39 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428

ex 8431 43 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

ex 8431 49

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430

8705 20

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 90 00

Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

Allegato 6321

321 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR dell'11 ott. 2022, in vigore dal 12 ott. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 578).

(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1-4)

Territori designati

Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Kherson non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino

Allegato 7322

322 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR del 7 dic. 2022, in vigore dall'8 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 780).

(art. 14 cpv. 1 e 2)

Beni vietati

Capitoli/Codice NC

Designazione delle merci

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3826

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %

Capitolo 72

Ferro e acciaio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di allumini

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8425

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

8436

Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura

8437

Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori

8444 00 00

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449 00 00

Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8453

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo

8464

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

8468

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale

8472 9030

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8478

Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Capitolo 98

Impianti industriali

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9025

Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9033

Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Allegato 8323

323 Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 16 mar. (RU 2022 173), del 13 apr. 2022 (RU 2022 237), del 3 mag. 2022 (RU 2022 270), dal n. I cpv. 1 delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU 2022 347), del 28 lug. 2022 (RU 2022 432), dal n. II cpv. 1 dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436), dal n. I delle O del DEFR del 16 ago. 2022 (RU 2022 451), dell'8 set. 2022 (RU 2022 500), del 26 set. 2022 (RU 2022 533), dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 ott. 2022 (RU 2022 578), dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2022 (RU 2022 631), dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 7 dic. 2022 (RU 2022 780), dal n. I dell'O del DEFR del 20 dic. 2022 (RU 2022 833), dal n. II cpv. 1 delle O del 15 feb. 2023, (RU 2023 71), dal n. I delle O del DEFR del 1° mar. 2023 (RU 2023 100), del 19 apr. 2023 (RU 2023 188), del 6 giu. 2023 (RU 2023 271), del 27 giu. 2023 (RU 2023 336), dal n. II cpv. 1 dell'O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452), dal n. I delle O del DEFR del 25 set. 2023 (RU 2023 544), del 1° nov. 2023 (RU 2023 632), del 20 dic. 2023 (RU 2023 819), dal n. II cpv. 1 dell'O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51), dal n. I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024RU 2024 94) e dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 21 mar. 2024, in vigore dal 22 mar. 2024 alle 18.00 (RU 2024 123).

(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie324

324 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/123 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 9

(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari325

325 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 10

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari326

326 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 11327

327 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari328

328 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 12

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari329

329 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 13

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari330

330 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 14331

331 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 347).

(art. 27)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria332

332 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/432 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 15333

333 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 15 cpv. 9bis, 24a cpv. 1 lett. a e 2 lett. b e d, nonché 28b cpv. 2bis)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni334

334 Questo allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/708 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 16335

335 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

(art. 9a cpv. 1)

Beni e tecnologie per la navigazione marittima

Categoria VI -Materiale navale

X.A.VI.01
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
a) Apparecchiature di navigazione:

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

ex 8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente
o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524
a 8528

ex 9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi)

b) Apparecchiature di radiocomunicazione:

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese)

Allegato 17336

336 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

(art. 14a cpv. 1 e 2)

Prodotti siderurgici

Voce di tariffa doganale

Designazione

7206

Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

7213

Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più

7220

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

7221

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

7223

Fili di acciai inossidabili

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229

Fili di altri acciai legati

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7305

Altri tubi (per esempio saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio

7306

Altri tubi e profilati cavi (per esempio saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (per esempio raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7311

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7316

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7317

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

7324

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7325

Altri lavori gettati o fusi in forma, di ghisa, ferro o acciaio

7326

Altri lavori di ferro o di acciaio

Allegato 18337

337 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell'O del DEFR del 21 mar. 2024, in vigore dal 22 mar. 2024 alle 18.00 (RU 2024 123).

(art. 14b cpv. 1 e 2 lett. c)

Beni di lusso

Il divieto di cui all'articolo 14b si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

1. Cavalli

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0101 21

Riproduttori di razza pura

0101 29

Altri

2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa
doganale

Designazione

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei di caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0709 56 00

Tartufi

ex

0710 80 90

Altri

ex

0711 59 00

Altri

ex

0712 39 00

Altri

ex

2001 90 98

Altri

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 00

Altri

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2106 90

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4. Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Voce di tariffa
doganale

Designazione

2203 00

Birra di malto

2204 10 00

Vini spumanti

2204 21

Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri

2204 29

Altri

2205

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

ex

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

5. Sigari e cigarillos

Voce di tariffa
doganale

Designazione

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco

2402 90 00

Altri

6. Profumi di lusso, acque da toeletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

Voce di tariffa
doganale

Designazione

3303 00 00

Profumi e acque da toeletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

Voce di tariffa
doganale

Designazione

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4205 00 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

8. Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

Voce di tariffa
doganale

Designazione

4203

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

6103

Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (a ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

6105

Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

6107

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

6109

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

6111

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli

6112

Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

6113 00 00

Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907

6114

Altri indumenti, a maglia

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

6203

Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6205

Camicie per uomo o ragazzo

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

6207

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

6208

Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

6209

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907

6211

Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia

6213

Fazzoletti da naso e da taschino

6214

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

6217

Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402 20

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

6402 99 00

Altri

6403 19 00

Altri

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

6403 40 00

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

6403 51 00

che ricoprono la caviglia

6403 59 00

Altri

6403 91 00

che ricoprono la caviglia

6403 99 00

Altri

ex

6404 19

Pantofole e altre calzature da camera

6404 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6405

Altre calzature

6504

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6506 99 00

Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

6601 99 00

Altri

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

Voce di tariffa
doganale

Designazione

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5702 20 00

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 31 00

Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini

5702 32 00

Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 39 00

di altre materie tessili

5702 41 00

Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

5702 42 00

Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 50 00

Altri, con superficie non vellutata, non confezionati

5702 91 00

Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

5702 92 00

Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 99 00

Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili

5703

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati:

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati:

5705 00 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7104 91 00

Diamanti, escluso per impiego industriale

ex

7105

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7107 00 00

Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati

7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

4907

Biglietti di banca

7118 10 00

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro

7118 90 00

Altri

12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

Voce di tariffa
doganale

Designazione

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana

6912 00 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana

6914

Altri lavori di ceramica

14. Articoli di cristallo al piombo

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

7009 91

Specchi di vetro, non incorniciati

ex

7009 92

Specchi di vetro, incorniciati

ex

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7013 22 00

Bicchieri a stelo, di cristallo al piombo

7013 33 00

Altri bicchieri, di cristallo al piombo

7013 41 00

Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o la cucina, di cristallo al piombo

7013 91 00

Altri oggetti, di cristallo al piombo

7018 10 00

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro

7018 90 00

Altri

7020 00 00

Altri lavori di vetro

9405 50 00

Lampade e apparecchi per l'illuminazione non elettrici

9405 91 00

Parti, di vetro

15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

8414 51 00

Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W

8414 59 00

Altri

8414 60 00

Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm

8415 10 00

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente, del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)

8418 10 00

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415, combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassetti esterni separati, o una combinazione di tali elementi

8418 21 00

Frigoriferi a compressione

8418 29 00

Altri

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l

8419 81 00

Altri apparecchi e dispositivi, per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande

8422 11 00

Lavastoviglie di tipo familiare

8423 10 00

Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo

8443 12 00

Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l'altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato

8443 31 00

Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

8443 32 00

Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

8443 39 00

Altri

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

8450 19 00

Altri

8451 21 00

Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

8470 10 00

calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

8470 21 00

Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante

8470 29 00

Altri

8470 30 00

Altre macchine calcolatrici

8472 90 00

Altri

8479 60 00

apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

8508 11 00

Aspirapolvere con motore elettrico incorporato di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccoglipolvere non eccedente 20 l

8508 19 00

Altri

8508 60 00

Altri aspirapolvere

8509 80 00

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508, altri apparecchi diversi dai trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti e dagli spremifrutta e spremiverdura

8516 31 00

Asciugacapelli

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 00

Cucine

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

8516 72 00

Tostapane

8516 79 00

Altri

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

8517 13 00

Smartphone

8517 18 00

Altri

8529 10 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8531 10 00

Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l'incendio e apparecchi simili

8543 70

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario, amplificatori d'antenne, lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura, altri

9504 50 00

Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30

9504 90 00

Altri

16. Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528 71 00

Apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini, non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor

8528 72 00

altri, a colori

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17. Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio

Voce di tariffa
doganale

Designazione

4011 10 00

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)

4011 40 00

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli

4011 90 00

Pneumatici nuovi, di gomma, altri

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

8407

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8428 60 00

Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

8512 30

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, altri

8512 40

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

8603

Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

8707

Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8708

Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8711

Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar

8712 00 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

8714

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

8716 10 00

Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713

8716 40 00

Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

8716 90 00

Parti

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

8901 90 00

Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

18. Orologi e loro parti

Voce di tariffa
doganale

Designazione

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di piccola orologeria

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria

9108

Movimenti di piccola orologeria, completi e montati

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

9114

Altre forniture di orologeria

19. Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

9201

Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera

9202

Altri strumenti musicali a corde (per esempio chitarre, violini, arpe)

9205

Strumenti musicali ad aria (per esempio organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione (per esempio tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas)

9207

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio organi, chitarre, fisarmoniche)

20. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Voce di tariffa
doganale

Designazione

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

Voce di tariffa
doganale

Designazione

4015 19 00

Guanti, mezzoguanti e muffole, altri (diversi dai tipi utilizzati per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)

4015 90 00

Indumenti e accessori di abbigliamento di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso - altri (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole)

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

6210 50 00

Altri indumenti, per donna o ragazza

6211 11 00

Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per uomo o ragazzo

6211 12 00

Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per donna o ragazza

6211 20 00

Tute e completi (insiemi) da sci

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

6402 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6402 19 00

Altri

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6403 19 00

Altri

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

6404 19 00

Altri

9004 90 00

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili, diversi dagli occhiali da sole

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell'elemento filtrante amovibile

9506 11 00

Sci

9506 12 00

Attacchi per sci

9506 19 00

Altri attrezzi per sciare sulla neve

9506 21 00

Tavole a vela

9506 29 00

Sci nautici, acquaplani e altri attrezzi per la pratica degli sport nautici

9506 31 00

Bastoni, completi

9506 32 00

Palle da golf

9506 39 00

Altre attrezzature per il golf

9506 40 00

Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

9506 59 00

Racchette da badminton o simili, anche senza corde

9506 61 00

Palle da tennis

9506 69 00

Palle, diverse da quelle da tennis e da quelle gonfiabili

9506 70 00

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini

9506 91 00

Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l'atletica

9506 99 00

Altri

9507

Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

Voce di tariffa
doganale

Designazione

9504 20 00

Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori

9504 30 00

Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

9504 40 00

Carte da gioco

9504 50 00

Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30

9504 90 00

Altri

23. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

Voce di tariffa
doganale

Designazione

8525 83 00

altre, per visione notturna, menzionate nella nota 3 di sottovoci del capitolo 85

ex

9013 80 00

Mirini a punto rosso detti «red dot»

Allegato 19338

338 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 9b cpv. 1 e 14f cpv. 1339)

Carboturbi e additivi per carburanti

Voce di tariffa
doganale

Denominazione

Carboturbo (cherosene escluso):

ex

2710 12 19

Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

ex

2710 19 19

Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

ex

2710 19 19

Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

ex

2710 2010

Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel

Inibitori di ossidazione

Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
altri inibitori di ossidazione

ex

3811 90

Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi per dissipatori statici

Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Inibitori di corrosione

Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Deattivatori dei metalli

Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi biocidi

Additivi biocidi per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Additivi biocidi contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi miglioratori della stabilità termica

Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

ex

3811 21

-
Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio

ex

3811 29

-
Altri

ex

3811 90

Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

339 In vigore dal 20 mar. 2024.

Allegato 20340

340 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2701

Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703 00 00

Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata

2704 00 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705 00 00

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706 00 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2711 12

Propano, liquefatti:

2711 13

Butani, liquefatti:

2711 14

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

2711 19

Idrocarburi gassosi, liquefatti - altri

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs»)

2803 00 00

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2811

Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2818

Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

ex

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

2834

Nitriti; nitrati

ex

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

ex

2901

Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Altri composti organo-inorganici

2933

Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto

3104 20 00

Cloruro di potassio

3105 20 00

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio

3105 60 00

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex

3105 90 00

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per l'edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4705 00 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4801 00 00

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano)

4803 00 00

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

4818

Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex , non condizionati per la vendita al minuto

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile)

6808 00 00

Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7112

Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7408

Fili di rame

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)

7608

Tubi di alluminio

7801

Piombo greggio

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415; loro parti

8419

Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503 00 00

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525 , 8527 o 8528

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8802

Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no

9405

Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9406

Costruzioni prefabbricate

Allegato 21341

341 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

(art. 14c cpv. 3 e 4)

Contingenti di importazione di determinati beni

1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

Quantità

Periodo

3104 20

Cloruro
di potassio

1720 tonnellate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

3105 20, 3105 60, 3105 90

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio;

concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio;

altri concimi contenenti cloruro di potassio

1636 tonnellate combinate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

Quantità

Periodo

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

42 tonnellate

Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4072 tonnellate

Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024

Allegato 22342

342 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Allegato 23343

343 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DEFR del 28 lug. 2022 (RU 2022 432), dell'8 set. 2022 (RU 2022 500), dal n. II cpv. 1 delle O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708), del 25 gen. 2023 (RU 2023 31), del 29 mar. 2023 (RU 2023 168), del 16 ago. 2023 (RU 2023 452), del 31 gen. 2024 (RU 2024 51) e dal n. I dell'O del DEFR del 29 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 alle 18.00 (RU 2024 94).

(art. 11a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento dell'industria344

344 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/94 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 23a345

345 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 11a cpv. 1bis)

Beni per il rafforzamento dell'industria secondo l'articolo 11a capoverso 1bis

Voce di tariffa

Designazione delle merci

8409 99 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 - altre

8412 21 00

Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)

8413 50 00

Altre pompe volumetriche alternative per liquidi

8421 23 00

Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

8421 31 00

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

8428 39 00

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci - altri

8429 59 00

Escavatori, caricatori e altri caricatrici-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale)

8431 39 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle machine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci - altre

8471 30 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8471 70 00

Unità di memoria per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

8481 20 00

valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8502 20 00

gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8507 10 00

Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

8705 10 00

gru-automobili

Allegato 24346

346 Introdotto dal n. II dell'O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 12a cpv. 1-3, 12b cpv. 1, 3 e 5, nonché 12c cpv. 1)

Petrolio greggio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

Allegato 25347

347 Introdotto dal n. II dell'O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 feb. 2023 (RU 2023 71), dai n. I delle O del DEFR del 19 apr. 2023 (RU 2023 188) del 9 ott. 2023, in vigore dal 10 ott. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 575).

(art. 29b)

Media russi348

348 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/575 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 26349

349 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).

(art. 14d cpv. 1 e 2)

Oro

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7112 91

Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

ex 7118 90

Monete di oro

Allegato 27350

350 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 3 dell'O del DEFR del 21 mar. 2024, in vigore dal 22 mar. 2024 alle 18.00 (RU 2024 123).

(art. 14d cpv. 3)

Prodotti contenenti oro

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro

ex 7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro

Allegato 27a351

351 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 14e cpv. 1-4 e 6)

Diamanti e prodotti in relazione ai diamanti

1. Diamanti naturali

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7102 10 00

Diamanti, non scelti

7102 31 00

Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diverse dalle diamanti industriali)

7102 39 00

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diverse dalle diamanti industriali)

2. Diamanti sintetici

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7104 21 00

Diamanti sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate

7104 91 00

Diamanti sintetiche o ricostituite, diversamente elaborato

3. Prodotti con diamanti

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex

7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti

ex

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti

ex

7115 90 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, diamanti

ex

7116 20 00

Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti

ex

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

Allegato 28352

352 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del 15 feb. 2023, in vigore dal 15 feb. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 71).

(art. 12b cpv. 3 e 4 lett. b nonché art. 35 cpv. 25 lett. c-e)

Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa doganale

Designazione

Prezzo al barile (USD)

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

2710 12

Oli leggeri e preparazioni

destinati a essere utilizzati come carburante

2710 12 11

Benzina e sue frazioni

100

2710 12 12

White spirit

100

2710 12 19

Altri

100

destinati ad altri usi

2710 12 91

Benzina e sue frazioni

45

2710 12 92

White spirit

45

2710 12 99

Altri

45

2710 19

Altri

destinati a essere utilizzati come carburante

2710 19 11

Petrolio

100

2710 19 12

Olio diesel

100

2710 19 19

Altri

100

destinati ad altri usi

2710 19 91

Petrolio

100

2710 19 92

Oli per il riscaldamento

45

2710 19 93

Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati

45

2710 19 94

Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati

45

2710 19 95

Grassi minerali lubrificanti

45

2710 19 99

Altri distillati e prodotti

45

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

2710 20 10

Destinati a essere utilizzati come carburante

100

2710 20 90

Destinati ad altri usi

45

Residui di oli

2710 91 00

Contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB)

45

2710 99 00

Altri

45

Allegato 29353

353 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 12b cpv. 4 lett. c)

Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi

Oggetto

Luogo di destinazione (Paese terzo)

Periodo

Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin-2

Giappone

Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2024

Allegato 30354

354 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

(art. 28b cpv. 3)

Materiali del settore minerario

Alluminio, compresa la bauxite

Cobalto

Concimi minerali, compresi potassio e fosforite

Cromo

Minerale di ferro

Molibdeno

Nichel

Palladio

Rame

Rodio

Scandio

Terre rare leggere (cerio, lantanio, neodimio, praseodimio, samario)

Terre rare pesanti (disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio, ittrio)

Titanio

Vanadio

Allegato 31355

355 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 14f cpv. 1356)

Beni ad alta priorità357

357 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/51 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

356 In vigore dal 20 mar. 2024.

Allegato 32358

358 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

(art. 28e cpv. 1quater)

Software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione

1. Software gestionali per le imprese

I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un'azienda, quali:

a.
pianificazione delle risorse d'impresa (Enterprise Resource Planning, ERP);
b.
gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM);
c.
analisi sistematica dei dati (Business Intelligence, BI);
d.
gestione della catena di distribuzione (Supply Chain Management, SCM);
e.
data warehouse aziendale (Enterprise Data Warehouse, EDW);
f.
sistema di gestione della manutenzione (Computerized Maintenance Management System, CMMS);
g.
project management;
h.
gestione del ciclo di vita del prodotto (Product Lifecycle Management, PLM);
i.
componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a-h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

2. Software di progettazione e fabbricazione

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell'intrattenimento, come ad esempio:

a.
modellizzazione delle informazioni di costruzione (Building Information Modelling, BIM);
b.
progettazione assistita da computer (Computer-Aided Design, CAD);
c.
produzione assistita da computer (Computer-Aided manufacturing, CAM);
d.
progettazione su commessa (Engineer-to-Order, ETO);
e.
componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a-d.