Versione in vigore, stato 01.03.2024

01.03.2024 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2017
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2010 - 31.12.2011
01.07.2009 - 31.01.2010
01.11.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.10.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
01.10.2002 - 31.01.2003
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

916.121.10

Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

(OIEVFF)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° marzo 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e
185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane;
visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19823 sulle misure economiche esterne,4

ordina:

1 RS 910.1

2 RS 631.0

3 RS 946.201

4 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 51 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 15 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all'allegato 1 numeri 7, 8 e 10-13 dell'ordinanza del 26 ottobre 20116 sulle importazioni agricole e l'esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all'allegato 1.2.

5 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

6 RS 916.01

Art. 27 Permesso generale d'importazione

Il permesso generale d'importazione (PGI) è disciplinato nell'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole.

7 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

8 RS 916.01

Art. 39 Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale

È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 200210 sul libero scambio.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

10 [RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).

Capitolo 2: Organizzazione del mercato

Sezione 1: Frutta e verdura fresche

Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali

1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:11

a.
durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale12;
b.13
durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'UFAG14 e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 2 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.

2 Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

12 RS 632.10, all.

13 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

14 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione

1 L'UFAG libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.

2 Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201115 sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)16.17

3 In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione:

a. 18
parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
b.
dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.19

15 RS 916.01

16 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale

1 L'UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l'importazione giusta l'articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:20

a.21
per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell'anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'UFAG;
b.
le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.22

2 Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.23 L'UFAG può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.

20 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5529).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

Art. 724 Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato

1 Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:

a.
all'inizio del periodo amministrato;
b.
il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
c.
il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gennaio 200025 sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

2 Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

3 Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane.27

24 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 51 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

25 [RU 2000 394, 2001 452, 2004 4393, 2006 3313, 2010 4593, 2011 5403. RU 2016 331 art. 5]. Vedi ora l'O dell'UFAG del 16 set. 2016 (RS 916.121.100).

26 RS 631.01

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

Art. 7a28 Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato

1 La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 200629 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato.

2 Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza sulle dogane.30

28 Introdotto dall'all. 4 n. 51 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

29 RS 631.01

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 734).

Art. 932 Controllo della conformità per l'esportazione

1 L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.33

2 L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

3 L'UFAG può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.34

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

33 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

34 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

Sezione 2: Verdure congelate

Art. 10 Aumento del contingente doganale

L'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16:

a.35
...
b.
se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
c.
per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.

35 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

Art. 1136 Attribuzione di quote del contingente doganale

L'UFAG attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:

a.
35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento;
b.
65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'UFAG fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2527).

Sezione 3: Fiori recisi

Art. 1237 Contingente doganale

1 Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.

2 La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15 Aumento del contingente doganale

1 Il DEFR può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

2 L'UFAG libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

3 I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.

Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta

Art. 18a42 Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta

1 Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200843 sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

2 Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale

Periodo per l'importazione all'ADC

20 000 piante

3 febbraio - 31 dicembre

20 000 piante

4 marzo - 31 dicembre

10 000 piante

4 novembre - 31 dicembre

10 000 piante

2 dicembre - 31 dicembre.44

42 Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2009 6361).

43 RS 632.421.0

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 10 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 55).

Capitolo 3: Disposizioni d'esecuzione

Sezione 1: Compiti e competenze

Art. 1945 UFAG

L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329).

Art. 20 Servizio del controllo di conformità

1 L'UFAG affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.46

2 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.47

3 I costi del controllo di conformità sono assunti dall'UFAG e dall'organizzazione.

4 Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

5 L'UFAG sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 734).

Sezione 2: Dati necessari

Art. 2148 Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 201149 sulle importazioni agricole.

48 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

49 RS 916.01

Art. 22 Servizi di coordinazione

1 L'UFAG può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

2 Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 201150 sulle importazioni agricole.51

3 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.52

4 L'UFAG può versare a tale scopo indennità.

5 Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

50 RS 916.01

51 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 734).

Sezione 3: Provvedimenti amministrativi

Art. 2353

Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve versare l'ADFC sulla merce importata.

53 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 51 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 2555

55 Abrogato dal n. IV 65 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Allegato 156

56 Originario all. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 20 dic. 2016 (RU 2017 103). Aggiornato dall'all. 3 n. 15 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 202 (RU 2021 445).

(art. 1 e 9)

Legumi e frutti

Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/201157.

Voce di tariffa

Designazione delle merci

0702

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba
di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi non coltivati delle voci 0709.5200/5900, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché i germogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semi della voce 0709.

ex 0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000, pinoli delle voci 0802.9100 a 0802.9200 e altra frutta a guscio della voce 0802.9900

ex 0803.1000

Banane da cuocere, fresche

0804.2010

Fichi, freschi

0804.3000

Ananassi

0804.4000

Avocado

0804.5000

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi

0806.1011, 0806.1012

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

ex 0910.9900

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211.9000

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

ex 1212.9299

Carrube, fresche

57 Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, versione della GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Allegato 258

58 Originario all. 3. Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

(art. 4)

Organizzazione del mercato
Gruppo delle voci di tariffa (designazione)

Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi

1.
Gruppo «pomodori»

0702.0030/0039 0702.0090/0099

2.
Gruppo «lattughe»

0705.1930/1939 0705.1940/1949

3.
Gruppo «fagioli»

0708.2041/2049 0708.2091/2099

4.
Gruppo «sedano coste»

0709.4010/4019 0709.4020/4029