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01.01.2019 - 31.03.2021
01.09.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.08.2017
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
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Fedlex DEFRITRMEN
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360.2

Ordinanza
sul sistema nazionale di indagine1

(Ordinanza SNI2)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC);
visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20084 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
visto l'articolo 6 della legge federale del 25 settembre 20155 sulle attività informative (LAIn),6

ordina:

3 RS 360

4 RS 361

5 RS 121

6 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina, per il sistema nazionale di indagine (SNI), ai sensi degli articoli 10-13 e 18 LSIP:7

a.
l'autorità responsabile;
b.
la struttura e il contenuto;
c.
gli utenti e i diritti d'accesso;
d.
il trattamento dei dati;
e.
la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

2 SNI è composto dei seguenti sottosistemi:

a.
il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP;
b.
il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP;
c.
il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale di cui all'articolo 13 LSIP;
d.
il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) di cui all'articolo 18 LSIP;
e.8
il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all'articolo 12 LSIP.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

8 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 269).

Art. 2 Scopo di SNI e dei suoi sottosistemi

1 Il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione serve all'esecuzione di dette indagini nell'ambito di competenza della Confederazione.

2 Il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali serve a facilitare:

a.9
i compiti legali d'informazione, coordinamento e analisi della Polizia giudiziaria federale (PGF);
b.10
l'esecuzione di indagini di polizia criminale prima dell'apertura di un procedimento penale nell'ambito delle competenze materiali della Confederazione;
c.11
la cooperazione della PGF con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di perseguimento penale, nella misura in cui partecipino, nell'ambito delle loro competenze, alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale;
d.
la cooperazione della PGF12 con le autorità di Stati esteri nella lotta contro la criminalità internazionale.

3 Il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale sostiene le autorità cantonali di perseguimento penale nelle indagini di polizia criminale e giudiziaria che non sottostanno alla giurisdizione penale federale e che non rientrano nel campo d'applicazione della LUC, della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della LAIn.14

4 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e degli incarti trattati da fedpol.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

12 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

13 RS 120

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 315 Campo d'applicazione

1 In SNI sono trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della PGF nella sua funzione di Ufficio centrale ai sensi dell'articolo 2a LUC per:

a.
l'individuazione e la lotta contro la criminalità organizzata e gli atti terroristici secondo l'articolo 24 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP)16 e gli articoli 7 capoverso 1 e 8 LUC;
b.
l'individuazione e la lotta contro la criminalità economica secondo l'articolo 24 capoverso 1 CPP nonché gli articoli 7 capoverso 2 e 8 LUC;
c.
la prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti secondo l'articolo 29 della legge del 3 ottobre 195117 sugli stupefacenti e gli articoli 9 e 10 LUC;
d.
la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, la diffusione di pornografia e la falsificazione di monete sulla base di trattati internazionali o di altre leggi federali ai sensi dell'articolo 6 LUC;
e.
la lotta contro la cibercriminalità secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LUC;
f.
lo smascheramento e la lotta contro crimini e gravi delitti mediante il ricorso a indagini in incognito secondo l'articolo 3a LUC.

2 In SNI sono altresì trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della PGF nella lotta e nel perseguimento penale degli altri reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo l'articolo 23 CPP, nella misura in cui i dati sono di competenza della Confederazione e sono trattati prima dell'apertura del procedimento penale. Questi dati sono trattati separatamente sul piano logico da quelli di cui ai capoversi 1 e 4.

3 In SNI sono altresì trattati i dati trasmessi da Europol nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen o con Interpol.

4 Le autorità cantonali di perseguimento penale possono trattare in SNI i dati volti alla lotta contro i reati che rientrano nella loro competenza. Il trattamento di questi dati è effettuato separatamente sul piano logico dal trattamento dei dati di cui ai capoversi 1 e 2 ed è retto dalle disposizioni cantonali.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

16 RS 312

17 RS 812.121

Art. 418 Autorità responsabile

1 Fedpol è responsabile del sistema SNI e adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi ai sensi dell'ordinanza del 31 agosto 202219 sulla protezione dei dati.

2 Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati e nomina il servizio di sorveglianza (Servizio di sorveglianza di fedpol). Il Servizio di sorveglianza di fedpol è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, della presente ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati nonché della cura dei dati nell'ambito della registrazione, del trattamento e della cancellazione; fanno eccezione i sistemi di cui agli articoli 10 e 13 LSIP.

3 Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è responsabile dell'esercizio di SNI.

4 La responsabilità per il trattamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 13 LSIP è retta dal diritto cantonale.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

19 RS 235.11

Sezione 2: Struttura e contenuto di SNI

Art. 5 Struttura di SNI

Il sistema SNI è composto delle seguenti sottocategorie:

a.20
«Caso informativo», in cui sono registrate informazioni relative a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni e i dati che le riguardano, raccolti nell'ambito di indagini di polizia criminale e giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico;
b.21
«Caso investigativo», in cui sono registrate informazioni in riferimento ai singoli casi raccolte nell'ambito di indagini di polizia criminale e giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico, in particolare sorveglianze delle telecomunicazioni, sorveglianze audio e video, giornali di osservazione, giornali di indagine;
c.
«Sistema dei rapporti di polizia» (PR), in cui sono redatti e gestiti i rapporti e le denunce necessari all'adempimento dei compiti;
d.
«Gestione delle pratiche e degli atti» (GA), in cui sono registrate le informazioni necessarie per il controllo delle pratiche;
e.
«Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate altre informazioni utili e necessarie all'adempimento dei compiti, quali indicazioni da elenchi telefonici, estratti di giornale, descrizione delle competenze degli uffici oppure informazioni tratte da fonti accessibili al pubblico;
f.
«Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti sulla situazione nazionale e internazionale;
g.
«Analisi» (AN), in cui sono registrati i risultati di mandati di analisi;
h.
«Blüte» (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di denaro falso e tutte le tecniche di falsificazione;
i.22
dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti nel corso di indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali pendenti;
j.23
dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti nel corso di indagini di polizia criminale prima dell'apertura di un procedimento penale.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 624 Struttura delle sottocategorie «Caso informativo» e «Caso investigativo»

1 La sottocategoria «Caso informativo» comprende:

a.
i dati di base con informazioni relative a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni;
b.
i dati relativi ai fatti, classificati secondo categorie di reati.

2 La sottocategoria «Caso investigativo» comprende:

a.
i dati di base con informazioni relative a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni;
b.
i dati relativi ai fatti, gestiti in riferimento ai singoli casi.

3 I dati di base (cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a) e i dati relativi ai fatti (cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b) formano insieme un blocco di dati.

4 Nelle sottocategorie «Caso informativo» e «Caso investigativo» i dati raccolti nell'ambito di indagini di polizia criminale e giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico sono classificati in tre categorie distinte.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 7 Sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» (GA)

1 La sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» facilita la gestione dei documenti e degli incarti di fedpol relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche o oggetti. Può contenere tutte le comunicazioni, in particolare le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica e la corrispondenza postale, pervenute a fedpol o inviate da quest'ultimo.

2 Dà accesso:

a.25
a documenti specifici, memorizzati in forma di testo o immagine, che si riferiscono a pratiche di fedpol;
b.26
a dati relativi alla trasmissione e al trattamento di documenti e fascicoli come pure a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d'informazione accessibili a fedpol;
c.
all'ubicazione degli atti e alle informazioni relative al loro prestito.

3 I dati trattati in questa sottocategoria possono essere rubricati per persona, oggetto o avvenimento. Possono essere trattati in altri sottosistemi o sottocategorie di SNI se le disposizioni specifiche concernenti detti sottosistemi o sottocategorie lo consentono.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 827 Dati trattati

1 Per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sono trattati in SNI soltanto i dati concernenti persone sospettate di esercitare tale traffico, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. I dati riguardanti le persone che si limitano a consumare stupefacenti non sono registrati.

2 Per la lotta contro la criminalità organizzata sono trattati in SNI i dati concernenti:

a.
gruppi e organizzazioni contro i quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che si tratti di organizzazioni criminali;
b.
persone sospettate di partecipare a un'organizzazione criminale, di sostenerla o, per conto della stessa, di preparare, facilitare, sostenere, commettere i reati o parteciparvi.

3 Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b-f sono trattati in SNI i dati relativi a persone sospettate di aver commesso tali reati, di parteciparvi o di trarne profitto.

4 Per la lotta contro i reati di competenza delle autorità cantonali sono trattati in SNI i dati relativi a persone sospettate di commettere tali reati, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.

5 Soltanto i dati elencati nel catalogo (allegato 1) possono essere trattati in SNI.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 928 Provenienza dei dati

I dati registrati in SNI provengono da:

a.
indagini di polizia criminale condotte da autorità federali e cantonali prima dell'apertura di un procedimento penale;
b.
indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di perseguimento penale;
c.
indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità federali;
d.
organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI29 e la LAIn;
e.
comunicazioni trasmesse conformemente agli articoli 4, 8 capoverso 1 e 10 LUC;
f.
verifiche effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove;
g.
fonti accessibili al pubblico;
h.
informazioni raccolte nel quadro dell'adempimento di compiti ai sensi dell'articolo 2a LUC.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

29 RS 120

Art. 1030 Piattaforma di collaborazione

1 Sulla base dell'articolo 12 LSIP fedpol gestisce una piattaforma di collaborazione per lo scambio di informazioni con le autorità cantonali e altre autorità federali.

2 La piattaforma di collaborazione è a disposizione delle seguenti cerchie di utenti:

a.
i servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia giudiziaria;
b.
gli altri utenti di SNI;
c.
l'UDSC e le autorità cantonali di perseguimento penale che, nell'ambito delle loro competenze, partecipano alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale;
d.
gli utenti del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell'articolo 15 LSIP.

3 I dati di tipo amministrativo contenuti nella piattaforma di collaborazione possono essere resi accessibili anche ad altre persone che contribuiscono con prestazioni logistiche od organizzative al funzionamento di SNI nonché alla sua gestione e alla formazione dei suoi utenti.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Sezione 3: Diritti d'accesso

Art. 11 Accesso in generale

1 Hanno accesso a SNI, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali:

a.31
la PGF, il servizio di fedpol incaricato della cooperazione nazionale e internazionale di polizia e il servizio incaricato della gestione operativa e della manutenzione tecnica dei sistemi di polizia;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
c.32
i servizi cantonali incaricati dei compiti di polizia criminale che collaborano con la PGF e il servizio del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) incaricato dell'analisi (art. 10 cpv. 4 lett. c e 11 cpv. 5 lett. c LSIP);
d.33
il servizio di fedpol e del SIC incaricato di allestire analisi;
e.34
il SIC per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200535 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
f.36
il servizio di fedpol incaricato di pronunciare misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 LStrI;
g.37
il Servizio di sorveglianza di fedpol;
h.38
i consulenti per la protezione dei dati di fedpol, del SIC e delle autorità cantonali di perseguimento penale nonché il servizio incaricato presso il Ministero pubblico della Confederazione del controllo dei dati nel sistema di cui all'articolo 10 LSIP;
i.
il responsabile di progetto e gli amministratori del sistema;
j.39
il servizio dell'Ufficio federale di giustizia incaricato dell'attuazione dei procedimenti ai sensi dell'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198140;
k.41
i collaboratori dell'UDSC impiegati per il perseguimento penale, per l'analisi dei rischi nonché per il controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera.
l.42
il servizio di fedpol competente per l'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202043 sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.44

2 Ai servizi di fedpol che non svolgono compiti di perseguimento penale ma a cui compete il vaglio e la gestione degli incarti, può essere concesso, limitatamente alle loro necessità, un accesso online a SNI per l'adempimento dei loro compiti legali.

3 Il Ministero pubblico della Confederazione può accedere online ai dati di cui all'articolo 10 LSIP che concernono i suoi procedimenti penali pendenti. Detti dati sono contrassegnati in SNI, strutturati elettronicamente secondo i rispettivi procedimenti penali e separati dagli altri dati mediante mezzi tecnici.

4 ...45

5 Previa decisione del Ministero pubblico della Confederazione, l'accesso online a dati relativi a determinati procedimenti può essere limitato. Tali dati sono contrassegnati.

6 L'allegato 2 disciplina i diritti d'accesso ai diversi dati in SNI per categorie di utenti.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

34 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 14 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

35 RS 142.20

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

40 RS 351.1

41 Introdotta dal n. I 9 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (RU 2022 301). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

42 Introdotta dall'all. 2 n. 5 dell'O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353, 454).

43 RS 941.42

44 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

45 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 1246 Accesso alla sottocategoria «Caso investigativo»

1 Nell'ambito di un'indagine, soltanto le autorità di perseguimento penale che vi partecipano hanno accesso online alla sottocategoria «Caso investigativo».

2 L'autorità che conduce l'indagine può concedere l'accesso online ad altri servizi che vi sono coinvolti.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Sezione 4: Trattamento dei dati

Art. 1347 Introduzione dei dati

1 I servizi coinvolti introducono essi stessi in SNI i dati che hanno raccolto. Determinano le categorie dei dati e li qualificano come attendibili o poco attendibili a seconda della loro provenienza, del modo di acquisizione, del loro contenuto e dei dati già disponibili.

2 I dati, eccetto quelli di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 3, sono contrassegnati come «vidimato» nel caso informativo soltanto dopo esser stati esaminati dal Servizio di sorveglianza di fedpol.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 1448 Attualità e integralità dei dati

1 I servizi cantonali coinvolti incaricati dei compiti di polizia criminale registrano senza indugio e sistematicamente in SNI le informazioni che sono tenuti a comunicare in virtù degli articoli 8 e 10 LUC. Le informazioni devono essere costantemente aggiornate.

2 Gli utenti dei Cantoni e della Confederazione registrano senza indugio e sistematicamente in SNI le informazioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3. Le informazioni devono essere costantemente aggiornate; l'aggiornamento deve comprendere anche i dati provenienti da altri sistemi di informazione cui questi servizi hanno accesso online.

3 La responsabilità per una registrazione corretta sul piano formale e completa sul piano materiale è assunta dal primo utente di SNI che è a conoscenza delle corrispondenti informazioni. Quest'ultimo tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 1549 Controllo dei dati

1 Il Servizio di sorveglianza di fedpol provvede affinché i dati registrati in SNI, ad eccezione dei dati dei sottosistemi di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 3, corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza e siano utilizzabili per l'analisi tecnica e di polizia.

2 Vidima i dati nel sistema, dopo aver verificato se sono plausibili, rispettano il principio di proporzionalità, sono registrati correttamente sul piano tecnico, attribuiti alla corretta categoria di reato e classificati correttamente nonché se sono utilizzabili per l'analisi tecnica e di polizia. Tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni, come pure di tutti gli altri dati disponibili nel sistema.

3 Rimanda i dati lacunosi per correzione al servizio che li ha registrati. Se quest'ultimo non li corregge entro 60 giorni, il Servizio di sorveglianza di fedpol provvede a cancellarli.

4 Fedpol disciplina le modalità del controllo dei dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 1650 Valutazione generale e periodica dei dati della sottocategoria «Caso informativo»

1 Il Servizio di sorveglianza di fedpol procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della sottocategoria «Caso informativo» ogni cinque anni dopo la registrazione del primo dato.

2 Adempie segnatamente i seguenti compiti:

a.
esamina se i dati registrati di ogni singolo documento sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza; verifica conformemente all'articolo 8 se il trattamento dei dati nel documento rispetta il principio di proporzionalità e in particolare se gli elementi di sospetto sono ancora pertinenti; in caso contrario, i dati sono cancellati;
b.
esamina se l'insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati rispetta ancora il principio di proporzionalità e se i dati costituiscono un motivo di sospetto sufficiente per ulteriori accertamenti; se queste condizioni non sono soddisfatte, tutto il blocco di dati è cancellato.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 17 Interfacce

1 Per evitare una doppia registrazione gli utenti dei Cantoni e della Confederazione possono copiare in SNI i dati contenuti nei loro sistemi.

2 Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 18 Comunicazione di dati ad altre autorità51

1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l'articolo 4 LUC:

a.52
autorità di perseguimento penale, autorità preposte all'assistenza giudiziaria e altre autorità della Confederazione che svolgono compiti di polizia giudiziaria;
b.53
servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell'esecuzione della LMSI54;
c.55
UDSC;
d.
autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri nonché di concessione dell'asilo e di ammissione provvisoria;
e.
controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell'aviazione civile nonché del registro fondiario;
f.
autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
g.
altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2 La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

a.
autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, le indagini di polizia giudiziaria e le procedure d'assistenza giudiziaria;
b.
autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giudiziaria e per l'adempimento dei compiti secondo la LMSI;
c.
autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l'adempimento di compiti in materia di diritto degli stranieri nonché per la prevenzione e il perseguimento degli abusi contro le disposizioni in materia d'entrata e di soggiorno e contro la legislazione sull'asilo.

3 Le condizioni per la comunicazione di informazioni da parte delle autorità di cui al capoverso 2 risultano per analogia dall'articolo 4 capoversi 2-5 dell'ordinanza del 30 novembre 200156 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.57

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

53 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 6 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

54 RS 120

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

56 RS 360.1

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 19 Comunicazione di dati ad altri destinatari

1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI ai seguenti destinatari:

a.58
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
b.59
tribunali internazionali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
c.
autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria;
d.
Amministrazione federale delle finanze;
e.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari60;
f.61
...
g.
Commissione federale delle case da gioco;
h.
Segreteria di Stato dell'economia;
i.62
autorità federali incaricate:
1.
dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 27-48 della legge del 18 dicembre 202063 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),
2.
delle misure di protezione secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI64;
j.
Ufficio federale dell'aviazione civile;
k.
autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone residenti all'estero;
l.
organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si tratti di impedire e d'individuare forme particolari di criminalità;
m.
autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

2 La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

a.65
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
b.66
tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
c.
autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro indagini di polizia giudiziaria nell'ambito fiscale;
d.
Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto penale amministrativo;
e.67
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 68, a sostegno dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200769 sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
f.70
...
g.
Commissione federale delle case da gioco, a sostegno della sua attività di vigilanza nell'ambito della legislazione sui giochi d'azzardo;
h.71
autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 27-48 LSIn oppure delle misure di protezione secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI;
i.72
servizi di polizia cantonali incaricati dei controlli dei precedenti personali ai sensi dell'articolo 108b e seguenti della legge federale del 21 dicembre 194873 sulla navigazione aerea, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti di dati del sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.

3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.

58 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

59 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

60 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Commissione federale delle banche.

61 Abrogata dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

62 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

63 RS 128

64 RS 120

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

67 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 5 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

68 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

69 RS 956.1

70 Abrogata l'all. 1 n. 5 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

71 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

72 Introdotta dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

73 RS 748.0

Art. 20 Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati

1 In occasione della comunicazione dei dati di SNI occorre tener conto dei divieti di utilizzazione. La PGF può comunicare a Stati esteri dati relativi a richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 La PGF nega la comunicazione di dati di SNI qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati in quanto tali nel sistema sia dagli utenti della PGF sia da quelli dei Cantoni.

3 I servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono comunicare i dati di SNI alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone, a sostegno delle loro indagini di polizia giudiziaria. La PGF deve esserne informata.

4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su attendibilità e attualità dei dati di SNI. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d'uso e del fatto che la PGF si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

5 La comunicazione nonché il destinatario, l'oggetto e il motivo della domanda d'informazione sono registrati in SNI.

Art. 21 Trattamento di dati in sistemi d'analisi esterni

1 I dati di SNI possono essere copiati e trattati in un sistema d'analisi esterno da specialisti della PGF e dei servizi cantonali incaricati dei compiti di polizia criminale per eseguire un mandato d'analisi il cui contenuto e durata sono stabiliti.74

2 Il contenuto e la durata del mandato sono stabiliti dalla direzione della divisione Analisi criminale.75

3 Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 22 Durata di conservazione

1 La durata di conservazione di ogni blocco di dati registrato in SNI scade dieci anni dopo la registrazione dell'ultimo dato.76

2 ...77

3 È fatta salva la cancellazione secondo gli articoli 15 e 16.

4 I dati delle sottocategorie connessi alla cooperazione con Europol sono cancellati conformemente all'articolo 9 paragrafo 8 dell'Accordo del 24 settembre 200478 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

5 I dati delle sottocategorie che sono trasmessi come informazioni complementari nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all'articolo 45 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200879.

6 I dati delle sottocategorie «Gestione delle pratiche e degli atti» e «Sistema dei rapporti di polizia» non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati tre anni dopo la registrazione.

7 I dati delle sottocategorie di cui all'articolo 5 lettere i e j non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati dieci anni dopo la registrazione.

8 Per quanto concerne i termini di cancellazione, sono fatti salvi i dati su reati imprescrittibili. Questi ultimi sono cancellati dopo 80 anni.80

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

77 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

78 RS 0.362.2

79 RS 362.0

80 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Art. 24 Archiviazione

1 La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 202082 sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 199883 sull'archiviazione.84

2 e 3 ...85

82 RS 235.1

83 RS 152.1

84 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

85 Abrogati dal n. I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 2586 Diritto d'accesso delle persone interessate

1 Le domande d'informazione concernenti SNI sono rette:

a.
dall'articolo 8 LSIP per i dati di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 lettera a;
b.
dall'articolo 8 LSIP per i dati trattati nell'ambito della cooperazione con Europol; la consultazione della parte che trasmette le informazioni richiesta dall'articolo 7 paragrafo 5 dell'Accordo del 24 settembre 200487 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è eseguita nell'ambito della verifica di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LSIP;
c.
dal diritto cantonale per i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 4.

2 Per i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 che sono trattati dopo l'apertura del procedimento penale, il diritto d'accesso è retto dall'articolo 7 capoverso 4 LSIP.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

87 RS 0.362.2

Art. 2688 Sicurezza dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a.89
l'ordinanza del 31 agosto 202290 sulla protezione dei dati (OPDa);
b.91
l'ordinanza dell'8 novembre 202392 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

88 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

89 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

90 RS 235.11

91 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

92 RS 128.1

Art. 27 Verbalizzazione

1 Ogni trattamento di dati in SNI è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.93

2 Il DFGP emana istruzioni sull'utilizzazione dei dati verbalizzati.

93 Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 28 Finanziamento

1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

2 I Cantoni assumono le spese:

a.
per l'acquisto e la manutenzione dei loro apparecchi;
b.
per l'installazione e la gestione della rete di distribuzione capillare all'interno dei Cantoni.
Art. 29 Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della Confederazione.

2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.94

94 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5a:95 Piattaforme di valutazione

95 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 269).

Art. 29a Immissione di dati

I dati sono immessi nelle piattaforme di valutazione su incarico di chi dirige il procedimento o di fedpol.

Art. 29c Scopo delle piattaforme di valutazione

1 La piattaforma di valutazione generale serve a trattare, valutare e conservare i dati per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP nonché a trattare e valutare le informazioni per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP.

2 La piattaforma di valutazione dettagliata serve a valutare in modo particolareggiato i dati raccolti e trasmessi in virtù del capoverso 1. Essa contiene strumenti tecnici specifici quali ausili di analisi e di visualizzazione e filtri.

Art. 29f Architettura tecnica

1 In base allo scopo del trattamento, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione possono essere confrontati con tutti i sistemi della rete di sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 9 LSIP e comunicati ai sistemi di chi dirige il procedimento mediante un supporto di dati o un'interfaccia elettronica.

2 I dati trattati nelle piattaforme in virtù dell'articolo 10 LSIP possono essere comunicati soltanto su incarico di chi dirige il procedimento.

Art. 29g Accessi online

Nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali, i seguenti servizi hanno accesso online ai dati trattati da loro o su loro incarico nelle piattaforme di valutazione generale e dettagliata:

a.
i servizi competenti di fedpol, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge federale del 7 ottobre 199496 sugli Uffici centrali dei polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, dal Codice di procedura penale (CPP)97, dalla legge del 20 marzo 198198 sull'assistenza in materia penale e dall'ordinanza del 17 novembre 199999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b.
i servizi competenti dell'Ufficio federale di giustizia, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge sull'assistenza in materia penale e dall'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
c.
i servizi competenti del Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti loro assegnati dal CPP;
d.
i servizi di fedpol incaricati di compiti in materia di protezione dei dati, per adempiere tali compiti;
e.
i servizi dell'Amministrazione federale incaricati di compiti tecnici, per adempiere tali compiti.
Art. 29h Comunicazione di dati in casi specifici

1 Chi dirige il procedimento stabilisce, per ogni fase del procedimento, se i dati trattati in virtù dell'articolo 10 LSIP sono pertinenti per il caso e decide il momento e la portata della comunicazione dei dati al sistema dell'autorità che dirige il procedimento.

2 I mezzi di prova e le informazioni raccolti sono sottoposti di volta in volta a chi dirige il procedimento per decisione sull'ulteriore procedura.

3 La PGF consegna a chi dirige il procedimento il rapporto finale insieme ai dati originali messi al sicuro.

4 I dati personali salvati nelle piattaforme di valutazione possono essere comunicati alle autorità cantonali o federali su richiesta o, in singoli casi, spontaneamente se:

a.
tali autorità hanno bisogno di questi dati per adempiere i loro compiti legali;
b.
l'autorità che dirige il procedimento nella sua fase attuale ha acconsentito alla comunicazione dei dati.
Art. 29i Verbalizzazione delle consultazioni

1 L'utilizzo delle piattaforme di valutazione deve essere verbalizzato.

2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.100

100 Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 29j Durata di conservazione e cancellazione dei dati

1 I dati registrati nelle piattaforme di valutazione per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP sono conservati soltanto finché sono necessari per adempiere lo scopo di cui all'articolo 29c, sempreché non siano stati acquisiti agli atti di un procedimento penale o di una procedura di assistenza giudiziaria.

2 Se sono stati acquisiti agli atti di un procedimento penale, i dati sono cancellati nelle piattaforme di valutazione:

a.
al momento della ricezione della sentenza passata in giudicato;
b.
al momento dell'abbandono del procedimento, qualora l'abbandono non sia avvenuto in applicazione dell'articolo 319 capoverso 1 lettera a o c CPP101;
c.
dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale.

3 Se sono stati acquisiti agli atti di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale, i dati delle piattaforme di valutazione sono cancellati automaticamente cinque anni dopo il passaggio in giudicato di una decisione finale, sempreché l'autorità di sorveglianza o di esecuzione non vi si sia opposta. L'autorità di sorveglianza o di esecuzione può prorogare il termine di cancellazione d'intesa con lo Stato richiedente l'assistenza giudiziaria, tuttavia al massimo fino al termine di prescrizione dell'azione penale.

Art. 29k Esame degli atti

Chi dirige il procedimento oppure l'autorità di sorveglianza o di esecuzione fornisce, su richiesta, informazioni concernenti i dati trattati e conservati nelle piattaforme di valutazione per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP. Le restrizioni sono rette dal CPP102.

Art. 29l Diritto d'accesso

1 Su richiesta, fedpol fornisce informazioni concernenti i dati trattati nel sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP. Le restrizioni sono rette dall'articolo 26 LPD103.104

2 Per motivi di sicurezza delle informazioni non è accordato il diritto di consultare sul posto i dati delle piattaforme di valutazione.

103 RS 235.1

104 Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 29m Archiviazione dei dati

Quando non sono più necessari o prima che debbano essere cancellati, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione in virtù dell'articolo 10 LSIP sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione conformemente alla legge del 26 giugno 1998105 sull'archiviazione.

Art. 29n Sicurezza dei dati

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a.106
l'OPDa107;
b.108
l'OSIn109.110

2 Fedpol adotta le ulteriori misure necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

106 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

107 RS 235.11

108 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

109 RS 128.1

110 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Sezione 5b:111 Registro dei dati sul terrorismo112

111 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 269).

112 Nuova espr. giusta il n. I 9 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 29p113

113 Abrogato dal n. I 9 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 29q114 Confronto di informazioni

Per il confronto di informazioni secondo l'articolo 17a capoverso 2 LSIP, fedpol impiega tecnologie conformi allo stato della tecnica. Provvede affinché nessun dato personale venga trattato in modo illecito.

114 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 29r Utilizzo e accesso nel singolo caso

1 Il registro dei dati sul terrorismo è utilizzato dai servizi di fedpol incaricati della gestione dell'Ufficio centrale nazionale Interpol per adempiere i compiti loro assegnati dall'ordinanza del 21 giugno 2013115 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna.

2 Possono inoltre accedervi:

a.
i servizi di fedpol incaricati di compiti in materia di protezione dei dati, per adempiere tali compiti;
b.
i servizi dell'Amministrazione federale incaricati di compiti tecnici, per adempiere tali compiti.
Art. 29s116

116 Abrogato dal n. I 9 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 29t Verbalizzazione delle consultazioni

1 L'utilizzo del registro dei dati sul terrorismo deve essere verbalizzato.

2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.117

117 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 29v Diritto d'accesso

1 Su richiesta, fedpol fornisce informazioni concernenti i dati confrontati nel registro dei dati sul terrorismo. Le restrizioni sono rette dall'articolo 26 LPD118.119

2 Non è accordato il diritto di consultare sul posto il registro dei dati sul terrorismo.120

118 RS 235.1

119 Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

120 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 29w Sicurezza dei dati

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

a.121
l'OPDa122;
b.123
l'OSIn124.125

2 Fedpol adotta le ulteriori misure necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

121 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 41 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

122 RS 235.11

123 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

124 RS 128.1

125 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Sezione 6: Disposizioni finali

Allegato 1127

127 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

(art. 8 cpv. 5)

1. Sistema di indagine

1.1 Caso

KCH numero del caso

Tipo di caso

Controllo degli accessi personalizzato

Sottocartelle

Titolo

Classificazione

Riassunto

Apertura

Operazione

Stato

Stato della procedura

Autorità responsabile

Termine

Tag

Responsabile

Unità organizzativa (responsabile)

Entità associate

Casi associati

Id esterno

1.2 Documenti

1.2.1 Documento informativo

Titolo

Operazione

Data/Ora del documento

Data del reato

Categorie di reato

Procedura cantonale

Fonte

Fatti

Numero del caso fedpol

Numero di gestione - d'annuncio

Numero di procedura

Numero di riferimento

Autorità responsabile

4×4

Europol Handling Code

Gruppo di autori

Assegnazione geografica

1.2.2 Giornale di indagine

Nome

Data/Ora inizio

Data/Ora fine

Situazione iniziale

Stato

Reparto/Coordinamento

Responsabile del mandato

Numero del caso fedpol

Numero di gestione - d'annuncio

Numero di procedura

Numero del mandato

Numero di riferimento

1.2.3 Giornale di indagine - iscrizione

Titolo

Data/Ora inizio

Data/Ora fine

Parole chiave

Riassunto

Fatti

Misure

Entità associate

Collaboratore

Importante

Stato

4×4

1.2.4 Giornale d'osservazione

Titolo

Data/Ora inizio

Data/Ora fine

Situazione iniziale

Reparto/Coordinamento

Responsabile del mandato

Numero del caso fedpol

Numero di procedura

Numero di gestione - d'annuncio

Numero del mandato

Numero di riferimento

1.2.5 Giornale d'osservazione - iscrizione

Titolo

Data/Ora inizio

Data/Ora fine

Parole chiave

Riassunto

Fatti

Misure

Entità associate

1.2.6 Misura di sorveglianza

Titolo

Tipo di misura di sorveglianza

Data/Ora inizio

Data/Ora fine

Proroga (giorni)

Stato

Entità oggetto della misura

Autorità ordinante

Autorità di autorizzazione

Reparto/Coordinamento

Responsabile del mandato

Numero del caso fedpol

Numero di procedura

Numero di gestione - d'annuncio

Numero del mandato

Numero di riferimento

Osservazioni

1.2.7 Misura di sorveglianza - iscrizione

Data/Ora

Durata

Giorno della settimana

Fonte

Tipo

Elemento di indirizzamento

Utente

Abbonato

IMEI

IMSI

Direzione

Elemento di indirizzamento B

Utente B

Abbonato B

Importante

Id prodotto

Indirizzo iniziale e finale

Parole chiave

Riassunto

Trascrizione/traduzione

Testo SMS

Lingue

1.2.8 Pendenze

Titolo

Dettagli

Priorità

Termine (data/ora)

Documenti complementari richiesti

Documenti complementari autorizzati

Responsabile/i

Categoria del personale

Tipo

Riferito al tipo di documento

Tipo di caso

Priorità

Cantone

Paese

Circoscrizione/Distretto

1.3 Entità

1.3.1 Persona

Nome

Secondo nome

Cognome

Suffisso

Soprannome

Nome di nascita

Età/Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di origine

Data di morte

Sesso

Nazionalità

Stato civile

Professione

Commenti

Dati grezzi (generalità estese)

1.3.2 Organizzazione

Denominazione

Suffisso organizzazione

Tipo di organizzazione

Data di fondazione

Numero del registro di commercio

Commenti

Allegati

1.3.3 Evento

Denominazione

Tipo

Inizio

Fine

Commenti

Allegati

1.3.4 Numero-ID

Tipo di ID

Numero di ID

Paese

Cantone

Nome

Cognome

Sesso

Data di nascita

ID falsificata

Autorità di rilascio

Data di rilascio

Data di scadenza

Nazionalità

Commenti

Allegati

1.3.5 Luogo

Indirizzo

Seconda riga indirizzo

Tipo di luogo

Nome del luogo

Direzione posizione

ID cella

Commenti

Allegati

1.3.6 Numero di telefono

Numero

Tipo

Commenti

Allegati

1.3.7 Indirizzo e-mail

Indirizzo e-mail

Commenti

Allegati

1.3.8 Profili online

Servizio online

Alias online

Nome nel profilo

Account ID univoco

Account URL

Commenti

Allegati

1.3.9 Indirizzo IP

Indirizzo IP

Commenti

Allegati

1.3.10 Pagina web/URL

Pagina web/URL

ID di riferimento

Tipo di risorsa

Commenti

Allegati

1.3.11 Altra entità

Categoria

Nome/titolo

Categoria

Descrizione/Testo

Identificatore univoco

URL/Dominio/IP

Commenti

Allegati

1.3.12 Stupefacenti

Categoria

Stato

Droga

Quantità

Unità/dispositivo

Valore monetario

Grado di purezza in %

Commenti

Allegati

1.3.13 Computer / Elettronica

Categoria

Marca

Modello

Conteggio totale

Numero di serie

Età (anni)

Dimensioni

Valore monetario

Commenti

Allegati

1.3.14 Finanze

Categoria

Stato

Numero di conto

Codice banca

Istituzione

Valore monetario

Nome sulla carta

Cognome sulla carta

Commenti

Allegati

1.3.15 Forense

Categoria

Descrizione

Luogo

Commenti

Allegati

1.3.16 Veicolo

Categoria

Stato

Numero di matricola

Paese

Anno di licenza/registrazione

Marca

Modello

Stile

Numero di matricola

Numero di telaio/casco/immatricolazione

Valore monetario

Commenti

Allegati

1.3.17 Arma

Categoria

Stato

Paese

Arma

Marca

Modello

Numero di serie

Calibro

Età (anni)

Valore monetario

Valuta

Commenti

Allegati

1.3.18 Altro oggetto

Categoria

Stato

Luogo

Conteggio totale

Numero di serie/marca/targhetta

Dimensioni/Peso

Età (anni)

Valore monetario per articolo

Commenti

Allegati

2. Gestione delle pratiche e degli atti - verbale degli avvenimenti

2.1 Caso

Numero

Tipo

Categoria

Descrizione del caso

Data di registrazione

Osservazioni

Nome utente

2.2 Messaggio

Numero

Tipo di messaggio

Collegamento

Data

Ora

Registrato da

Data

Entrata/Uscita

Mittente/destinatario

Descrizione messaggio

Scadenze

Nome utente

Data di registrazione

2.3 Attribuzione del messaggio

Collaboratore incaricato del trattamento

Termine per il trattamento

Note sul lavoro svolto

2.4 Documenti

Numero

Titolo e tipo di documenti

Ubicazione

Data del prestito

3. Sistema dei rapporti di polizia

3.1 Autore

Cognome

Nome

Divisione

Data

Numero del caso

Numero CAOPPGF

Numero del dossier MPC

3.2 Titolo del rapporto

Titolo del rapporto

Sottotitolo

Testo libero

3.3 Luogo

Stato / NPA / Luogo / Cantone

Via / N.

Complemento luogo

Coordinate X

Località 1 3

Testo libero

3.4 Data e ora

Data dal

Data al

Testo libero

3.5 Generalità / Generalità estese

Ruolo

Attendibile

Cognome

Cognome alla nascita

Nome

Altri nomi

Sesso

Indirizzo

Mezzo di comunicazione

Alias

Documento d'identità

Dettagli sui membri della famiglia

3.6 Documento

Categoria di documento

Numero del documento

Rilasciato il

Paese di rilascio

Autorità di rilascio

3.7 Veicolo

Tipo di veicolo

Marca/Modello

Numero di targa

Numero di telaio

Numero di matricola

Numero del certificato tipo

Colore

Dati sul detentore

4. Denaro falso

4.1 Gestione delle contraffazioni

Tipo di denaro

Valuta

Unità

Numero di servizio

Numero di targa EUR

Indicativo

Tipo di stampa

Qualità di stampa

Quantità di contraffazioni

Tipografia smantellata

Perizia

Osservazioni

4.2 Gestione dell'atto

Numero del dossier

Data di ricezione

Data del reato

Indirizzo

Luogo

Cantone

Paese

Quantità contraffatta

Fonte

Messo in circolazione

4.3 Gestione degli autori

Cognome

Nome

Cognome alla nascita

Data di nascita

Anno di nascita

Nazionalità

5. Piattaforma di collaborazione

5.1 Impostazioni

Cognome

Nome

Indirizzo web

Descrizione

Creato

Titolo

Modificato

Check out

5.2 Contenuti del sito web

Biblioteche

Elenchi

Collegamenti

Contatti

Calendario

Compiti

Gruppo di discussione

Tracciamento dei problemi

6. Registro dei dati sul terrorismo

Cognome

Nome

Data di nascita

Nazionalità

7. Piattaforme di valutazione

Nome

Metadati

Allegato 2128

128 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

(art. 11 cpv. 6)

1. Diritti d'accesso a SNI

1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)

Servizio

Sistema di indagine

AN

PR

ER

GA

Piattaforma di
collaborazione

Denaro falso

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Sistema dei rapporti
di polizia

Verbale degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione
delle pratiche
e degli atti

Informazioni
di polizia

Tipo di denaro falso
e tecniche di
falsificazione

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF)

Collab., C e C suppl. PGF

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A

-

Collab. Moneta falsa

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A

D

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

C e C suppl. CIP

-

-

-

-

A*

-

A

-

Centrale operativa e d'allarme / SIRENE CH

A*

A*

-

A*

A*

-

A

-

Cooperazione operativa di polizia

A*

A*

-

A*

A*

A*

A

-

Affari internazionali

A*

A*

A*

A*

A*

A

Gestione e pianificazione

A*

A*

-

A*

A*

A*

A

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

Sistema di indagine

AN

PR

ER

GA

Piattaforma di
collaborazione

Denaro falso

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Sistema dei rapporti
di polizia

Verbale degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione
delle pratiche
e degli atti

Informazioni
di polizia

Tipo di denaro falso
e tecniche di
falsificazione

fedpol - Sistemi di polizia e identificazione (SPI)

Sistemi di polizia (capoprogetto, resp. tecnico)

D

D

A*

D

D

D

D

D

Mandante del progetto

D

D

A*

A*

A*

A*

A

-

Servizio di sorveglianza di fedpol

D

D

A*

A*

A*

A*

A

-

Formazione sistemi di polizia

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A*

Uffici centrali Esplosivi e Armi

-

-

-

-

A*

-

A

-

Documenti d'identità e e-ID

-

-

-

-

-

-

A

-

Tecnologia e sviluppo documenti d'identità

-

-

-

-

-

-

A

-

Identificazione biometrica

A*

A*

A*

A*

A*

-

A

-

C e C suppl. SPI

G

G

G

G

G

G

A

G

Esercizio e supporto Ufficio N-SIS

-

-

-

-

-

-

A

-

Sistemi di polizia

-

-

-

-

-

-

A

-

Ricerche RIPOL

-

-

-

-

G

-

A

-

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

GELA

D

D

-

-

A*

-

A

-

SIBEL

A*

A*

-

-

A*

-

A

-

C e C suppl. SFS

A*

A*

-

-

A*

-

A

-

fedpol - Prevenzione della criminalità e diritto

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

G

-

Prevenzione della criminalità

G

-

-

-

-

-

A

-

Punto nazionale d'informazione sul calcio

G

G

-

A*

A*

A*

A

-

MROS

G

-

-

-

A*

-

A

-

SIC

SIC

-

-

-

-

-

-

A

-

Valutazione / Analisi

G

-

G

-

-

-

A

-

Servizio degli stranieri

G

-

-

-

-

-

A

-

Acquisizione di informazioni

G

-

G

-

-

-

A

-

Rilevamento dei dati / smistamento

-

-

-

-

A*

-

A

-

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

-

-

-

-

-

-

-

Settore Sicurezza

P

-

-

-

-

-

A

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

Sistema di indagine

AN

PR

ER

GA

Piattaforma di
collaborazione

Denaro falso

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Sistema dei rapporti
di polizia

Verbale degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione
delle pratiche
e degli atti

Informazioni
di polizia

Tipo di denaro falso
e tecniche di
falsificazione

CSI - DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

G

D

D

D

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Collab. dei corpi di polizia

A*

A*

A*

-

-

-

A

-

Inquirente

-

-

-

-

-

-

-

-

Specialista documenti di identità

-

-

-

-

-

-

-

-

Analista

A*

A*

A*

-

-

-

A

-

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

-

-

-

A

-

Assistenza logistica e amministrativa

-

-

-

-

-

-

A

-

Redattore web cantonale

-

-

-

-

-

-

A

-

Altre autorità

Procuratori cantonali

G

G

-

-

-

-

-

-

Polizia degli stranieri della città di Berna (PolStr Berna)

G

G

-

-

-

-

A

-

Ufficio federale di giustizia UFG,
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

-

A*

-

-

-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Responsabili specialistici delle applicazioni
per i sistemi di controllo al confine

-

-

-

-

-

-

A

-

Responsabili tecnici delle applicazioni
per i sistemi di controllo al confine

-

-

-

-

-

-

A

-

Specialista documenti d'identità

-

-

-

-

-

-

-

-

Collab.

-

-

-

-

-

-

A

-

UDSC Ambito direzionale Perseguimento penale

Collab. Inchieste preliminari e Antifrode doganale

G

G

-

-

-

-

A

-

UDSC Ambito direzionale Analisi dei dati e dei rischi

C ambito direzionale

G

G

-

-

-

-

A

-

Divisione Analisi dei dati e dei rischi (C e collab.)

G

G

G

-

-

-

A

-

Divisione Informazione e situazione (C e collab.)

G

G

G

-

-

-

A

-

Sezione Sistema di rete d'informazione (C e collab.)

G

G

G

-

-

-

A

-

UDSC Ambito direzionale Operazioni

Centrali d'intervento (C e collab.)

G

G

-

-

-

-

A

-

Uffici di collegamento e CCPD (C e collab.)

G

G

-

-

-

-

A

-

Ministero pubblico della Confederazione

Divisione Protezione dello Stato,
reati speciali e criminalità organizzata

G**

A**

G**

G**

G**

G**

G**

-

Divisione Criminalità economica I + II

G**

A**

G**

G**

G**

G**

G**

-

Centro di competenze Economia e finanza

G**

A**

G**

G**

G**

G**

G**

-

Centro di competenze Assistenza giudiziaria

G**

A**

G**

G**

G**

G**

G**

-

Centro di competenze Terrorismo e diritto penale internazionale

G**

A**

G**

G**

G**

G**

G**

-

Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo

G**

A**

G**

G**

G**

G**

G**

-

Servizio incaricato del controllo dei dati

D

D

-

-

-

-

-

-

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all'Archivio
federale

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto

G

D

G

-

Gestione utenti

-

D

-

-

C e C suppl. Servizio di sorveglianza di fedpol

D

G

D

G

Collab. Servizio di sorveglianza di fedpol

-

-

D

-

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

** = soltanto i dati che rientrano nella competenza di chi dirige il procedimento

1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Servizio

Sistema di indagine

AN

PR

ER

GA

Piattaforma di
collaborazione

Denaro falso

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Sistema dei rapporti
di polizia

Verbale degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione
delle pratiche
e degli atti

Informazioni
di polizia

Tipo di denaro falso
e tecniche di
falsificazione

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF)

Collab., C e C suppl. PGF

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A

-

Collab. Moneta falsa

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A

D

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

C e C suppl. CIP

-

-

-

-

A*

-

A

-

Centrale operativa e d'allarme / SIRENE CH

A*

A*

-

A*

A*

A*

A

-

Cooperazione operativa di polizia

A*

A*

-

A*

A*

A*

A

-

Affari internazionali

A*

A*

-

A*

A*

A*

A

-

Gestione e pianificazione

A*

A*

-

A*

A*

A*

A

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

Sistema di indagine

AN

PR

ER

GA

Piattaforma di
collaborazione

Denaro falso

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Sistema dei rapporti
di polizia

Verbale degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione
delle pratiche
e degli atti

Informazioni
di polizia

Tipo di denaro falso
e tecniche di
falsificazione

fedpol - Sistemi di polizia e identificazione (SPI)

Sistemi di polizia (capoprogetto, resp. tecnico)

D

D

G

D

D

D

D

D

Mandante del progetto

D

D

G

A*

A*

A*

A

-

Servizio di sorveglianza di fedpol

D

D

-

A*

A*

A*

A

-

Formazione sistemi di polizia

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A*

Uffici centrali Esplosivi e Armi

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A*

-

Documenti d'identità e e-ID

-

-

-

-

-

-

A

-

Tecnologia e sviluppo documenti d'identità

-

-

-

-

-

-

A

-

Identificazione biometrica

A*

A*

A*

A*

A*

-

A

-

C e C suppl. SPI

-

-

-

-

-

-

A

-

Esercizio e supporto Ufficio N-SIS

-

-

-

-

-

-

D

-

Sistemi di polizia

-

-

-

-

-

-

A

-

Ricerche RIPOL

-

-

-

-

G

-

A

-

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

GELA

-

-

-

-

A*

-

A

-

SIBEL

A*

A*

-

-

A*

-

A

-

C e C suppl. SFS

A*

A*

-

-

A*

-

A

-

fedpol - Prevenzione della criminalità e diritto

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

A

-

Prevenzione della criminalità

G

-

-

-

-

-

A

-

Punto nazionale d'informazione sul calcio

G

G

-

A*

A*

A*

A

-

MROS

G

-

-

-

-

A*

A

-

SIC

SIC

-

-

-

-

-

-

A

-

Valutazione / Analisi

G

-

G

-

-

-

A

-

Servizio degli stranieri

G

-

-

-

-

-

A

-

Acquisizione di informazioni

G

-

G

-

-

-

A

-

Rilevamento dei dati / smistamento

-

-

-

-

-

A*

A

-

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

-

-

-

-

-

-

-

Settore Sicurezza

P

-

-

-

-

-

A

-

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

Sistema di indagine

AN

PR

ER

GA

Piattaforma di collaborazione

Denaro falso

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Sistema dei rapporti
di polizia

Verbale degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione
delle pratiche
e degli atti

Informazioni
di polizia

Tipo di denaro falso
e tecniche di
falsificazione

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

D

D

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Collab. dei corpi di polizia

A*

A*

A*

-

-

-

A

-

Inquirente

-

-

-

-

-

-

-

-

Specialista documenti di identità

-

-

-

-

-

-

-

-

Analista

A*

A*

A*

-

-

-

A

-

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

-

-

-

A

-

Assistenza logistica e amministrativa

-

-

-

-

-

-

A

-

Redattore web cantonale

-

-

-

-

-

-

A

-

Altre autorità

Ministero pubblico della Confederazione

G

G

-

-

-

-

-

-

Procuratori cantonali

P

G

-

-

-

-

-

-

Polizia degli stranieri della città di Berna (PolStr Berna)

G

G

-

-

-

-

A

-

Ufficio federale di giustizia UFG,
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

-

-

A*

-

-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Responsabili specialistici delle applicazioni
per i sistemi di controllo al confine

-

-

-

-

-

-

A

-

Responsabili tecnici delle applicazioni
per i sistemi di controllo al confine

-

-

-

-

-

-

A

-

Specialista documenti d'identità

-

-

-

-

-

-

-

-

Collab.

-

-

-

-

-

-

A

-

UDSC Ambito direzionale Perseguimento penale

Collab. Inchieste preliminari e Antifrode doganale

G

G

-

-

-

-

A

-

UDSC Ambito direzionale Analisi dei dati e dei rischi

C ambito direzionale

G

G

-

-

-

-

A

-

Divisione Analisi dei dati e dei rischi (C e collab.)

G

G

G

-

-

-

A

-

Divisione Informazione e situazione (C e collab.)

G

G

G

-

-

-

A

-

Sezione Sistema di rete d'informazione (C e collab.)

G

G

G

-

-

-

A

-

UDSC Ambito direzionale Operazioni

Centrali d'intervento (C e collab.)

G

G

-

-

-

-

A

-

Uffici di collegamento e CCPD (C e collab.)

G

G

-

-

-

-

A

-

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all'Archivio
federale

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto

G

D

G

-

C e C suppl. Servizio di sorveglianza di fedpol

D

G

D

G

Collab. Servizio di sorveglianza di fedpol

-

-

D

-

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

1.3 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)

Servizio

Sistema di indagine

AN

Piattaforma
di collaborazione

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Informazioni
di polizia

fedpol - Polizia giudiziaria federale (PGF)

Collab., C e C suppl. PGF

G

G

G

A

fedpol - Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

C e C suppl. CIP

-

-

-

A

Centrale operativa e d'allarme / SIRENE CH

G

G

-

A

Cooperazione operativa di polizia

G

G

-

A

Affari internazionali

G

G

-

A

Gestione e pianificazione

-

-

-

A

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

Sistema di indagine

AN

Piattaforma
di collaborazione

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Informazioni
di polizia

fedpol - Sistemi di polizia e identificazione (SPI)

Sistemi di polizia (capoprogetto, resp. tecnico)

D

D

G

D

Servizio di sorveglianza di fedpol

G

G

-

A

Formazione sistemi di polizia

A*

A*

A*

A*

Uffici centrali Esplosivi e Armi

-

-

-

A

Documenti d'identità e e-ID

-

-

-

A

Identificazione biometrica

-

-

-

A

C e C suppl. SPI

-

-

-

A

Esercizio e supporto Ufficio N-SIS

-

-

-

D

Sistemi di polizia

-

-

-

A

Ricerche RIPOL

-

-

-

A

fedpol - Servizio federale di sicurezza (SFS)

GELA

-

-

-

A

SIBEL

-

-

-

A

C e C suppl. SFS

-

-

-

A

fedpol - Prevenzione della criminalità e diritto

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

A

Prevenzione della criminalità

P

-

-

A

Punto nazionale d'informazione sul calcio

G

-

-

A

MROS

G

-

-

A

SIC

SIC

-

-

-

A

Valutazione / Analisi

P

-

-

A

Servizio degli stranieri

P

-

-

A

Acquisizione di informazioni

P

-

-

A

Rilevamento dei dati / smistamento

-

-

-

A

Consulente per la protezione dei dati SIC

P

-

-

A

Settore Sicurezza

P

-

-

A

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

Sistema di indagine

AN

Piattaforma
di collaborazione

Caso informativo

Caso investigativo

Analisi
(con strumenti
di analisi)

Informazioni
di polizia

CSI - DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Collab. dei corpi di polizia

A*

A*

A*

A

Analista

A*

A*

A*

A

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

-

-

-

A

Assistenza logistica e amministrativa

P

-

-

A

Redattore web cantonale

-

-

-

A

Altre autorità

Ministero pubblico della Confederazione

A

A

-

A

Procuratori cantonali

A

A

-

A

Polizia degli stranieri della città di Berna (PolStr Berna)

G

G

G

A

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

-

-

-

-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Responsabili specialistici delle applicazioni per i sistemi di controllo al confine

-

-

-

A

Responsabili tecnici delle applicazioni per i sistemi di controllo al confine

-

-

-

A

Collab.

-

-

-

A

UDSC Ambito direzionale Perseguimento penale

Collab. Inchieste preliminari e Antifrode doganale

G

G

-

A

UDSC Ambito direzionale Analisi dei dati e dei rischi

C ambito direzionale

G

G

-

A

Divisione Analisi dei dati e dei rischi (C e collab.)

G

G

G

A

Divisione Informazione e situazione (C e collab.)

G

G

G

A

Sezione Sistema di rete d'informazione (C e collab.)

G

G

G

A

UDSC Ambito direzionale Operazioni

Centrali d'intervento (C e collab.)

G

G

-

A

Uffici di collegamento e CCPD (C e collab.)

G

G

-

A

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

** = soltanto i dati che rientrano nella competenza di chi dirige il procedimento

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all'Archivio
federale

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Consulente cantonale per la protezione dei dati + suppl.

G*

-

G*

-

Archivista corpo cantonale di polizia

-

-

-

D*

Organo incaricato di sorvegliare il rispetto delle disposizioni cantonali

D*

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto

G

D

G

-

C e C suppl. Servizio di sorveglianza di fedpol

D

G

D

G

Collab. Servizio di sorveglianza di fedpol

-

-

D

-

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

1.4 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione e sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 10 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

Piattaforma di valutazione generale

fedpol

Indagini forensi e informatiche (commissariati II + III)

-

D

D

CSI-DFGP

Servizi con compiti tecnici del CSI-DFGP

D

-

D

Ministero pubblico della Confederazione

Direzione del procedimento

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

2. Diritto d'accesso alla piattaforma di valutazione generale

2.1 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all'Archivio
federale iv

fedpol

Indagini forensi e informatiche (commissariati II + III)

-

D

-

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

D

G

G

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

3. Diritto d'accesso alla piattaforma di valutazione dettagliata

3.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione e sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 10 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

Piattaforma di valutazione dettagliata

fedpol

Protezione dello Stato, organizzazioni criminali

-

-

A

Criminalità economica

-

-

A

Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale

-

-

A

Informatica forense, comunicazione

-

-

D

Interventi operativi speciali

-

-

A

Analisi criminale

-

-

A

Operazioni

-

-

A

CSI-DFGP

Servizi con compiti tecnici del CSI-DFGP

D

-

D

Ufficio federale di giustizia

Assistenza giudiziaria internazionale (Estradizioni + Assistenza giudiziaria)

D

D

D

Ministero pubblico della Confederazione

Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata

D

D

D

Divisione Criminalità economica I + II

D

D

D

Centro di competenze Economia e finanza

D

D

D

Centro di competenze Assistenza giudiziaria

D

D

D

Centro di competenze Terrorismo e diritto penale internazionale

D

D

D

Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

3.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 LSIP)

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

AB

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all'Archivio
federale iv

Consultazione

fedpol

Informatica forense, comunicazione

-

D

-

D

A

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

D

G

G

-

A

Archivista fedpol

-

-

-

D

A

Protezione dello Stato, organizzazioni criminali

-

-

-

-

A

Criminalità economica

-

-

-

-

A

Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale

-

-

-

-

A

Interventi operativi speciali

-

-

-

-

A

Analisi criminale

-

-

-

-

A

Operazioni

-

-

-

-

A

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

4. Diritto d'accesso al registro dei dati sul terrorismo

4.1 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12 LSIP)

Servizio

Registro dei dati sul terrorismo

fedpol

Protezione dello Stato, organizzazioni criminali

D

Assistenza giudiziaria, terrorismo e diritto penale internazionale

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all'Archivio
federale

fedpol

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

D

D

D

-

Archivista fedpol

-

-

-

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Polizeiindex)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Entità

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa