Versione in vigore, stato 01.01.2024

01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

331

Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

(Ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi)

del 19 ottobre 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 17 giugno 20161 sul casellario giudiziale (LCaGi),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le disposizioni d'esecuzione relative alla LCaGi.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
autorità che gestiscono VOSTRA: le seguenti autorità responsabili di VOSTRA:
1.
il servizio dell'Ufficio federale di giustizia che gestisce il casellario giudiziale secondo l'articolo 3 LCaGi (Servizio del casellario giudiziale),
2.
i servizi di coordinamento cantonali secondo l'articolo 4 LCaGi (SERCO),
3.
il Servizio di coordinamento della giustizia militare secondo l'articolo 5 LCaGi (SERCO della giustizia militare);
b.
autorità collegate: autorità che dispongono di un diritto operativo di consultazione in linea o di iscrizione in linea;
c.
diritto di accedere in linea ai dati: il diritto di consultare i dati (diritto di consultazione in linea) o di iscrivere, modificare ed eliminare dati (diritto di iscrizione in linea) dall'applicazione web di VOSTRA;
d.
dati identificativi della persona: i dati che identificano una persona secondo l'articolo 17 capoverso 1 LCaGi.

Capitolo 2: Obblighi di trasmissione

Art. 3 Assistenza giudiziaria internazionale

(art. 7 LCaGi)

Il servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale trasmette al Servizio del casellario giudiziale per iscrizione in VOSTRA:

a.
tutte le decisioni successive contro cittadini svizzeri le quali dichiarano esecutiva in Svizzera una sentenza straniera;
b.
per tutte le estradizioni e tutti i trasferimenti per l'esecuzione della pena all'estero:
1.
la data in cui la persona interessata ha effettivamente lasciato la Svizzera,
2.
l'indicazione se si tratta di estradizione o trasferimento.
Art. 4 Decisioni di revoca

Se, nell'ambito dell'iscrizione di sentenze in VOSTRA, un'autorità constata l'esistenza delle seguenti decisioni di revoca, deve trasmetterle alle seguenti autorità di esecuzione:

a.
pene sospese condizionalmente che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all'articolo 46 capoverso 1 del Codice penale (CP)2, all'articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile (DPMin) o all'articolo 40 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM): all'autorità competente per l'esecuzione della sentenza revocata;
b.
liberazioni condizionali dall'esecuzione di pene o misure che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin: all'autorità competente per l'esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

Capitolo 3: Diritti di accedere in linea ai dati

Art. 5 Diritto di iscrivere i dati

1 Il regolamento per il trattamento dei dati definisce per ogni tipo di autorità un eventuale diritto di iscrizione dei dati e il settore di dati a cui si applica.

2 Il diritto di iscrivere i dati penali deve essere limitato per ogni tipo di autorità ai settori di dati necessari.

3 I tipi di autorità che non hanno il diritto di iscrivere i dati penali non hanno nemmeno il diritto di iscrivere i dati identificativi della persona; fanno eccezione le autorità che gestiscono VOSTRA, che possono iscrivere a proprio nome i dati identificativi della persona.

Art. 6 Diritto delle autorità che gestiscono VOSTRA di modificare o eliminare i dati

(art. 11 cpv. 2 lett. b LCaGi)

1 Le autorità che gestiscono VOSTRA possono modificare o eliminare tutti i dati sempre che questi ultimi rientrino nel loro settore di competenza.

2 Per modificare o eliminare i dati, le autorità che gestiscono VOSTRA devono accedere anche nel loro settore di competenza a nome dell'autorità per conto della quale i dati sono stati registrati. È fatto salvo il trattamento dei dati identificativi della persona, che ai sensi dell'allegato 9 è di competenza esclusiva del Servizio del casellario giudiziale.

Art. 8 Concessione e revoca dei diritti di accedere in linea ai dati

(art. 3 cpv. 2 lett. b LCaGi)

1 Il Servizio del casellario giudiziale concede agli utenti il diritto di consultazione in linea, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
una base legale formale prevede la consultazione in linea per l'autorità interessata;
b.
l'uso previsto dei dati di VOSTRA da parte dell'utente è conforme agli scopi di accesso stabiliti dalla legge;
c.
i dati necessari per la gestione degli utenti e delle autorità sono completi e corretti;
d.
il diritto di consultazione in linea dell'utente non è stato revocato;
e.
la concessione all'utente del diritto di consultazione in linea è proporzionata, segnatamente perché:
1.
l'utente deve poter accedere frequentemente a VOSTRA,
2.
soltanto pochi utenti dell'autorità interessata possono accedere in linea a VOSTRA e deve essere garantita la copertura delle esigenze di servizio, segnatamente una sostituzione efficace in caso di assenza,
3.
vi è la necessità di agire rapidamente al di fuori dell'orario d'ufficio, o
4.
la struttura organizzativa dell'autorità non permette di centralizzare su pochi utenti le consultazioni in linea;
f.
l'utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui alle lettere a‒c ed e.

2 Il Servizio del casellario giudiziale concede agli utenti il diritto di iscrizione in linea, se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni:

a.
una base legale formale prevede l'iscrizione in linea per l'autorità interessata;
b.
esiste una decisione di principio secondo l'articolo 6 capoverso 2 LCaGi che consente la registrazione decentralizzata dei dati, nel caso gli utenti appartengano a un'autorità che non gestisce VOSTRA;
c.
l'utente è sufficientemente formato per registrare correttamente i dati e ha completato con successo i corsi richiesti dal Servizio del casellario giudiziale;
d.
il diritto di iscrizione in linea dell'utente non è stato revocato;
e.
l'utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui ai capoversi 1 lettere a‒c ed e nonché 2 lettere a‒b.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono più soddisfatte, il diritto di iscrizione in linea viene declassato a un diritto di consultazione in linea. Tale declassamento può avvenire anche se la persona interessata commette ripetutamente gravi errori nella registrazione dei dati.

4 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte, il diritto di consultazione in linea dell'utente interessato è revocato. Tale revoca avviene anche se l'utente interessato utilizza ripetutamente in modo intenzionale il suo diritto di consultazione in linea per scopi non conformi alla legge. La revoca del diritto di consultazione in linea comporta anche la revoca del diritto di iscrizione in linea.

5 Il declassamento e la revoca del diritto di accedere in linea ai dati sono comunicati al superiore gerarchico dell'utente interessato.

6 Il Servizio del casellario giudiziale può salvare in una banca dati separata gli utenti che hanno commesso infrazioni e le misure loro imposte, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in linea ai dati.

Art. 9 Controllo della conformità degli scopi delle consultazioni

(art. 3 cpv. 2 lett. g nonché art. 9 LCaGi)

1 Il Servizio del casellario giudiziale esegue controlli a campione sulla conformità dello scopo delle consultazioni in linea dei dati in VOSTRA e delle richieste di estratti di VOSTRA.

2 L'annuncio di un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale nonché l'esecuzione pratica di tale controllo avvengono d'intesa con la direzione dell'autorità da controllare.

3 La direzione dell'autorità da controllare esamina se e in quale misura il Servizio del casellario giudiziale debba, nel caso specifico, prendere visione dei documenti dai quali si può dedurre la conformità dello scopo delle consultazioni.

4 Se interessi pubblici preponderanti rendono impossibile l'esecuzione del controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale, quest'ultimo trasmette alla direzione dell'autorità da controllare i dati delle verbalizzazioni su cui si fonda il controllo annunciato. La direzione dell'autorità da controllare effettua autonomamente il controllo e comunica al Servizio del casellario giudiziale gli utenti che hanno commesso infrazioni o conferma il corretto trattamento dei dati.

5 Il Servizio del casellario giudiziale effettua al massimo due controlli all'anno per autorità collegata. Se si riscontrano abusi, il numero di controlli può essere aumentato.

Art. 10 Utilizzo delle interfacce standard di VOSTRA

(art. 3 cpv. 2 lett. e, art. 6 nonché art. 43-48 LCaGi)

1 Le autorità autorizzate a iscrivere dati in VOSTRA in linea possono utilizzare l'interfaccia standard di VOSTRA per l'importazione elettronica di dati da applicazioni specializzate esterne. La richiesta di collegamento di un'applicazione specializzata a questa interfaccia può essere considerata come una decisione di principio a favore della registrazione decentralizzata di dati ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LCaGi.

2 Le autorità autorizzate a consultare in linea i dati in VOSTRA possono utilizzare le seguenti interfacce standard di VOSTRA:

a.
l'interfaccia standard di VOSTRA per l'esportazione elettronica di dati rilevanti per gli estratti in applicazioni specializzate esterne;
b.
l'interfaccia standard di VOSTRA per lanciare ricerche con il sistema della «concordanza/non concordanza» (hit/no hit) direttamente da un'applicazione specializzata esterna.

3 Le autorità nazionali che desiderano ottenere dati di base non personali di VOSTRA possono utilizzare il servizio web per i dati di base di VOSTRA. Per le autorità che utilizzano l'interfaccia di importazione di cui al capoverso 1 o che desiderano ottenere dati strutturati tramite l'interfaccia di esportazione di cui al capoverso 2 lettera a è obbligatorio il collegamento al servizio web per i dati di base di VOSTRA.

4 Il collegamento di un'applicazione specializzata esterna a un'interfaccia standard di VOSTRA è soggetto alle seguenti condizioni:

a.
l'applicazione specializzata deve soddisfare i requisiti tecnici secondo le descrizioni dell'interfaccia di VOSTRA e i requisiti dei servizi web del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
b.
il funzionamento ineccepibile dell'interfaccia deve essere preventivamente testato; il Servizio del casellario giudiziale stabilisce quali test vengono eseguiti e quando sono considerati completati con successo;
c.
il Servizio del casellario giudiziale deve aver reso disponibile per l'autorità interessata l'interfaccia con l'applicazione specializzata;
d
le autorità collegate devono assumersi i costi che ne derivano loro.

5 I dati penali importati tramite l'interfaccia standard di VOSTRA devono essere controllati dopo l'importazione per verificarne la completezza e la correttezza.

Capitolo 4:
Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione e comunicazione di dati anonimizzati

Art. 11 Sicurezza dei dati

(art. 14 LCaGi)

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

a.
l'ordinanza del 31 agosto 20225 sulla protezione dei dati (OPDa);
b.6
l'ordinanza dell'8 novembre 20237 sulla sicurezza delle informazioni.

2 Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati di ordine organizzativo e tecnico a garanzia della sicurezza dei dati. Segnatamente, le autorità cantonali collegate provvedono affinché nel loro settore di competenza siano attuati requisiti minimi per la sicurezza delle informazioni (protezione di base delle TIC) equivalenti a quelli dell'Amministrazione federale.

3 Il Servizio del casellario giudiziale provvede affinché i requisiti per la sicurezza dei dati siano rispettati.

5 RS 235.11. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2023.

6 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 15 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

7 RS 128.1

Art. 12 Requisiti tecnici

(art. 14 LCaGi)

1 La tecnologia informatica e della comunicazione dei Cantoni impiegata per il trattamento dei dati in VOSTRA deve soddisfare i requisiti tecnici applicabili nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione della Confederazione.

2 Il DFGP può emanare istruzioni per disciplinare i particolari.

Art. 13 Verbalizzazione

1 Ogni trattamento di dati in VOSTRA viene verbalizzato secondo l'articolo 4 OPDa8.

2 La verbalizzazione secondo l'articolo 25 LCaGi si aggiunge a quella secondo l'articolo 4 OPDa9.

8 RS 235.11. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2023.

9 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2023.

Art. 14 Comunicazione di dati anonimizzati

(art. 15 LCaGi)

1 Il trattamento di dati personali anonimizzati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati.

2 Il Servizio del casellario giudiziale decide sulle richieste corrispondenti.

3 Il Servizio del casellario giudiziale precisa contrattualmente nei confronti del destinatario le condizioni del trattamento dei dati anonimizzati, nella misura in cui ciò è necessario per garantire un uso sicuro e non personalizzato dei dati di VOSTRA.

10 RS 235.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2023.

Capitolo 5: Contenuto di VOSTRA

Sezione 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 16 Condizioni per l'iscrizione di reati sanzionati da una condanna con rinuncia alla pena

(art. 18 cpv. 1 lett. c n. 1 e n. 3 terzo trattino, nonché cpv. 2 LCaGi)

1 Se un crimine o un delitto viene sanzionato da una condanna con rinuncia alla pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, non vengono iscritti in VOSTRA né il reato né le conseguenze giuridiche, indipendentemente dal fatto che si prescinda dalla pena in applicazione dell'articolo 52 CP11 o di un'analoga norma di una legge speciale.

2 Se una contravvenzione viene sanzionata da una condanna con rinuncia alla pena poiché la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, non vengono iscritti in VOSTRA né il reato né le conseguenze giuridiche, anche se la contravvenzione è oggetto di una sentenza originaria concernente altri reati che devono essere iscritti.

Art. 17 Condizioni per l'iscrizione di sentenze originarie che riguardano reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni d'età

(art. 18 e 19 LCaGi)

1 Le sentenze originarie che sanzionano reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni sono registrate come sentenza unica se sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione dei reati commessi da un adulto (art. 18 cpv. 1 e art. 19 lett. d n. 1 LCaGi) o quelle per l'iscrizione dei reati commessi da un minore (art. 18 cpv. 2 e art. 19 lett. d n. 2 LCaGi).

2 Nel caso di sentenze originarie straniere con sanzioni che determinano l'obbligo di iscrizione della sentenza originaria si presume che siano state inflitte sanzioni per adulti per reati commessi dopo la maggiore età e sanzioni per minori per reati commessi prima della maggiore età. Per confutare questa presunzione occorre presentare una copia della sentenza.

Art. 19 Iscrizione dei reati in caso di sentenze originarie straniere

(art. 20 cpv. 1 lett. e cpv. 5 LCaGi)

1 In caso di sentenze originarie straniere, è iscritto in VOSTRA il reato svizzero analogo, se:

a.
tale reato rientra nell'elenco dei reati secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi;
b.
il reato è stato commesso all'estero durante il periodo di prova di cui all'articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi;
c.
la persona interessata lo chiede espressamente al momento dell'ordinazione di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati;
d.
è possibile determinare in modo univoco il reato svizzero analogo senza un onere sproporzionato; o
e.
non è disponibile un modulo di comunicazione straniero, ma soltanto una copia della sentenza che non può essere salvata in VOSTRA.

2 Se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta, al posto del reato svizzero analogo, sono inserite in VOSTRA le seguenti indicazioni:

a.
la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera», con un rinvio alla copia del relativo modulo di comunicazione contenente informazioni concrete sul reato secondo il diritto estero; e
b.
la rispettiva categoria di riferimento di cui ai capoversi 3‒5.

3 La categoria di riferimento funge da aiuto per l'interpretazione dei moduli di comunicazione, per lo più redatti in lingua straniera, e contiene una tipologia approssimativa delle fattispecie estere sanzionate nella sentenza.

4 La categoria di riferimento è definita dal Servizio del casellario giudiziale sulla base dei titoli del CP12 e del CPM13 nonché degli ambiti del diritto.

5 Per le sentenze originarie straniere iscritte in VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi non è indicata alcuna categoria di riferimento.

Art. 20 Iscrizione delle sanzioni

(art. 20 cpv. 1 lett. f LCaGi)

1 Se una sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione, sono soggette all'obbligo d'iscrizione tutte le sanzioni menzionate dal CP14, dal CPM15 e dal DPMin16 nonché le pene accessorie previste da altre leggi federali, fatto salvo il capoverso 2.

2 Non sono soggette all'obbligo d'iscrizione le seguenti sanzioni:

a.
la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50f CPM);
b.
le confische disposte in una sentenza originaria svizzera secondo gli articoli 69‒72 CP con un valore lordo effettivo o stimato inferiore a 100 000 franchi, le confische secondo gli articoli 51‒52 CPM nonché tutte quelle disposte in una sentenza originaria straniera;
c.
l'assegnamento al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM);
d.
l'espulsione pronunciata in una sentenza originaria straniera;
e.
l'obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse secondo l'articolo 81 capoverso 3 o 4 CPM;
f.
le pene disciplinari secondo il CPM;
g.
le pene disciplinari.

3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettere e-g neanche il reato associato soggiace all'obbligo d'iscrizione.

4 Se una sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione, è soggetta all'obbligo di iscrizione anche la condanna con rinuncia alla pena o senza pena complementare; sono fatte salve le sentenze di colpevolezza secondo l'articolo 16.

Art. 22 Decisioni successive da iscrivere e loro struttura

(art. 21 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 LCaGi)

1 Devono essere iscritte in VOSTRA le seguenti decisioni successive:

a.
la liberazione condizionale dall'esecuzione di una pena detentiva o privativa della libertà, compresi i casi di commutazione (art. 86 CP17, art. 28 cpv. 1 DPMin18);
b.
le seguenti decisioni relative al periodo di prova di una liberazione condizionale dalla pena secondo la lettera a:
1.
la revoca della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 1 CP, art. 89 cpv. 2 quarto periodo CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP, art. 31 cpv. 1 DPMin),
2.
la rinuncia alla revoca della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 2 primo per. CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),
3.
la revoca parziale della liberazione condizionale (art. 31 cpv. 1 DPMin),
4.
la commisurazione successiva di una pena unica (art. 89 cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 49 CP, art. 31 cpv. 2 DPMin), da iscrivere come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,
5.
l'ammonimento (art. 89 cpv. 2 secondo per. CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),
6.
la proroga del periodo di prova (art. 87 cpv. 3 CP, art. 89 cpv. 2 secondo per. CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 31 cpv. 3 DPMin),
7.
la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 87 cpv. 2 CP, art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
8.
la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
9.
la disposizione di assegnazione di un accompagnatore (art. 29 cpv. 3 DPMin),
10.
la revoca dell'assegnazione di un accompagnatore,
11.
la disposizione di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 87 cpv. 2 CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 29 cpv. 2 DPMin),
12.
la revoca di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
13.
la modifica di una norma di condotta (art. 89 cpv. 2 quarto per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 89 cpv. 3 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
c.
la liberazione condizionale dall'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria (art. 62 cpv. 1 CP) o dall'internamento (art. 64a cpv. 1 CP);
d.
le seguenti decisioni relative al periodo di prova di una liberazione condizionale da una misura secondo la lettera c:
1.
la revoca della liberazione condizionale (art. 62a cpv. 1 lett. a CP, art. 62a cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 64a cpv. 3 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP),
2.
la rinuncia alla revoca della liberazione condizionale (art. 62a cpv. 5 CP),
3.
la commisurazione successiva di una pena unica (art. 62a cpv. 2 CP), da iscrivere come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,
4.
l'ammonimento (art. 62a cpv. 5 lett. a CP),
5.
la proroga del periodo di prova (art. 62a cpv. 5 lett. d CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 64a cpv. 2 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP),
6.
la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. b CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64a cpv. 1 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
7.
la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
8.
la disposizione di una norma di condotta (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. c CP, art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 1 CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
9.
la revoca di una norma di condotta (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
10.
la modifica di una norma di condotta (art. 62a cpv. 6 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 64c cpv. 4 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
11.
la disposizione di un trattamento ambulatoriale (art. 62 cpv. 3 CP, art. 62a cpv. 5 lett. b CP),
12.
la modifica della misura (art. 62a cpv. 1 lett. a CP),
13.
la revoca della misura con ordine d'esecuzione della pena detentiva (art. 62a cpv. 1 lett. c CP);
e.
la liberazione definitiva da:
1.
la pena detentiva interamente eseguita (art. 88 CP), se la relativa sentenza originaria o una decisione successiva riferita ad essa dispongono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM 19e se nell'esecuzione di tale sentenza originaria è stata revocata la sospensione parziale o totale dell'esecuzione della pena detentiva,
2.
la misura terapeutica stazionaria (art. 62b cpv. 1 CP, art. 62b cpv. 2 CP, art. 47 cpv. 1 CPM),
3.
l'internamento (art. 64a cpv. 5 CP);
f.
le seguenti decisioni relative a una pena con condizionale parziale o totale in seguito all'insuccesso del periodo di prova o per altre ragioni:
1.
la revoca della sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 95 cpv. 5 CP, art. 40 cpv. 1 CPM, art. 54 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 DPMin),
2.
la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale (art. 46 cpv. 2 CP, art. 55 cpv. 1 CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 46a CPM, art. 35 cpv. 2 DPM in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 DPMin),
3.
la revoca parziale della sospensione condizionale (art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 DPMin),
4.
la commisurazione successiva di una pena unica (art. 46 cpv. 1 secondo per. CP in combinato disposto con l'art. 49 CP, art. 40 cpv. 1 secondo per. CPM in combinato disposto con l'art. 43 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 2 DPMin), da iscrivere come modifica della sentenza originaria, la cui sanzione è modificata dalla commisurazione della pena unica,
5.
l'ammonimento (art. 46 cpv. 2 CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 DPMin),
6.
la proroga del periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 40 cpv. 2 CPM, art. 54 CPM, art. 35 cpv. 2 DPMin in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 DPMin),
7.
la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 46 cpv. 2 terzo per. CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 40 cpv. 2 terzo per. CPM, art. 54 CPM),
8.
la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 54 CPM),
9.
la disposizione di una norma di condotta (art. 46 cpv. 2 terzo per. CP, art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 40 cpv. 2 terzo per. CPM, art. 54 CPM),
10.
la revoca di una norma di condotta (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 54 CPM),
11.
la modifica di una norma di condotta (art. 46 cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 54 CPM);
g.
la revoca di una misura terapeutica, un internamento o una misura protettiva soggetta all'obbligo d'iscrizione secondo il DPMin (art. 56 cpv. 6 CP, art. 61 cpv. 4 terzo per. CP, art. 62a cpv. 1 lett. b CP, art. 62a cpv. 1 lett. c CP, art. 62c cpv. 1 lett. a‒c CP, art. 63a cpv. 2 lett. a‒c CP, art. 63a cpv. 3 CP, art. 64 cpv. 3 CP, art. 64c cpv. 6 CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 19 cpv. 1 secondo per. DPMin, art. 19 cpv. 2 DPMin);
h.
la modifica di una misura terapeutica, un internamento o una misura protettiva soggetta all'obbligo d'iscrizione secondo il DPMin (art. 62a cpv. 1 lett. b CP, art. 62c cpv. 3 CP, art. 62c cpv. 4 CP, art. 62c cpv. 6 CP, art. 63b cpv. 5 CP, art. 64c cpv. 3 CP, art. 65 cpv. 1 primo per. CP, art. 47 cpv. 1 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin);
i.
la pronuncia a posteriori di una misura terapeutica o un internamento (art. 65 cpv. 1 primo e secondo per. CP, art. 65 cpv. 2 CP, art. 47 cpv. 1 CPM);
j.
le seguenti disposizioni di accompagnamento durante un trattamento ambulatoriale in corso:
1.
la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
2.
la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
3.
la disposizione di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
4.
la revoca di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
5.
la modifica di una norma di condotta (art. 63a cpv. 4 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
k.
le seguenti disposizioni aggiuntive indipendenti relative al rapporto tra le pene detentive e le misure nell'esecuzione:
1.
l'esecuzione della pena residua (art. 62a cpv. 1 lett. c CP, art. 62c cpv. 2 primo per. CP, art. 63b cpv. 2 CP, art. 63b cpv. 3 CP, art. 32 cpv. 3 DPMin, art. 32 cpv. 4 secondo per. DPMin in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 3 DPMin),
2.
la rinuncia all'esecuzione della pena residua (art. 63b cpv. 1 CP, art. 62b cpv. 3 CP, art. 32 cpv. 2 DPMin, art. 32 cpv. 3 DPMin, art. 32 cpv. 4 secondo per. DPMin in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 2 e 3 DPMin),
3.
la sospensione condizionale a posteriori della pena residua (art. 62c cpv. 2 secondo per. CP; art. 63b cpv. 4 secondo per. CP),
4.
la sospensione dell'esecuzione della pena residua in favore di una misura in corso (art. 65 cpv. 1 terzo per. CP, art. 32 cpv. 4 primo per. DPMin);
l.
le seguenti decisioni riguardanti le interdizioni di esercitare un'attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate:
1.
la revoca dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4-6 CP, art. 50c cpv. 4-6 CPM, art. 19 cpv. 1 secondo per. DPMin, art. 19 cpv. 2 DPMin),
2.
l'attenuazione del contenuto dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin),
3.
l'attenuazione della durata dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin),
4.
l'estensione del contenuto dell'interdizione o del divieto (art. 67d cpv. 1 CP, art. 50d cpv. 1 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin),
5.
la proroga dell'interdizione o del divieto (art. 67 cpv. 2bis e art. 67b cpv. 5 CP, art. 50 cpv. 2bis e art. 50b cpv. 5 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin),
6.
la pronuncia di una nuova interdizione o di un nuovo divieto (art. 67d cpv. 1 e 2 CP, art. 50d cpv. 1 e 2 CPM, art. 18 cpv. 1 primo per. DPMin, art. 19 cpv. 4 DPMin),
7.
la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale dell'esecuzione della sanzione o di una liberazione condizionale (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 5 CP),
8.
la proroga del periodo di prova della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale dell'esecuzione della sanzione o di una liberazione condizionale (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. a CP),
9.
la disposizione dell'assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 e 7bis CP, art. 50c cpv. 7 e 7bis CPM),
10.
la revoca dell'assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 CP, art. 50c cpv. 7 CPM; art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. b CP),
11.
la disposizione di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
12.
la revoca di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP),
13.
la modifica di una norma di condotta (art. 67c cpv. 8 CP in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP, art. 50c cpv. 8 CPM in combinato disposto con l'art. 95 cpv. 4 lett. c CP);
m.
la grazia (art. 383 CP, art. 232a CPM) e l'amnistia (art. 384 CP, art. 232e CPM);
n.
la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza originaria (art. 106 della legge federale del 20 marzo 198120 sull'assistenza internazionale in materia penale);
o.
le seguenti decisioni relative all'espulsione:
1.
la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione (art. 66d CP),
2.
la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione (art. 66d CP);
p.
la pronuncia a posteriori di una pena secondo l'articolo 100ter numero 4 CP nella versione del 18 marzo 197121.

2 L'allegato 3 disciplina i dati e i relativi campi di dati riguardanti le decisioni successive soggette all'obbligo d'iscrizione e visibili in un profilo di consultazione.

3 Devono essere iscritte anche tutte le decisioni successive straniere funzionalmente equivalenti alle decisioni elencate al capoverso 1.

4 Per le decisioni successive è iscritta anche la determinazione di una data fittizia di fine dell'esecuzione secondo l'articolo 44, nella misura in cui la fine effettiva dell'esecuzione non può essere comprovata da una decisione successiva reale.

Art. 23 Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive

(art. 22 cpv. 1 LCaGi)

1 Per il salvataggio di una copia elettronica secondo l'articolo 22 capoverso 1 LCaGi valgono le seguenti condizioni: è salvata:

a.
una copia di una sentenza originaria, se la persona interessata ha già compiuto 18 anni nel momento in cui ha commesso almeno uno dei reati;
b.
una copia di una decisione successiva, se la persona interessata ha già compiuto 18 anni al momento della decisione.

2 Se al momento dell'accertamento del passaggio in giudicato è disponibile una decisione motivata, viene salvata una copia di tale decisione. Se ciò non è il caso, è salvata una copia del dispositivo della decisione. Se una decisione è motivata soltanto successivamente e la motivazione si riferisce alla pena, la copia del dispositivo della decisione è sostituita dalla copia di questa decisione motivata.

3 Per le decisioni passate in giudicato in maniera scaglionata sono salvate le copie di tutte le decisioni parzialmente passate in giudicato.

4 Va salvata anche la copia di un decreto di rettifica relativo a una decisione registrata.

5 Le copie sono salvate nella loro interezza e senza annerimenti, anche se contengono dati estranei ai dati penali soggetti all'obbligo d'iscrizione.

6 Le copie non devono essere firmate.

Art. 24 Dati di sistema generati automaticamente, rilevanti per gli estratti e iscritti in VOSTRA

(art. 23 cpv. 2 LCaGi)

I dati di sistema e i relativi campi di dati che risultano visibili in un profilo di consultazione o su un estratto stampato e sono salvati in VOSTRA sono disciplinati nei seguenti allegati:

a.
dati di sistema relativi ai dati identificativi della persona: nell'allegato 1;
b.
dati di sistema relativi alle sentenze originarie: nell'allegato 2;
c.
dati di sistema relativi alle decisioni successive: nell'allegato 3;
d.
dati di sistema relativi ai procedimenti penali pendenti: nell'allegato 4.
Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la corretta gestione dei dati

(art. 23 cpv. 2 LCaGi)

1 VOSTRA invia a determinate autorità gli avvisi di sistema sotto indicati che impongono loro di trattare i dati come descritto di seguito:

a.
un avviso giornaliero ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera b LCaGi alle competenti autorità giudiziarie penali, d'esecuzione, di grazia e penali amministrative, se un crimine o un delitto di recente iscrizione o un'infrazione contro una disposizione di legge straniera sono stati commessi durante il periodo di prova non revocato di una pena con la condizionale totale o parziale o di una liberazione condizionale, non sono ancora trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova e il destinatario della comunicazione determinato da VOSTRA non ha ancora preso e iscritto una decisione successiva relativa all'insuccesso del periodo di prova:

per controllare una possibile violazione del periodo di prova nonché per la pronuncia e l'iscrizione a posteriori di decisioni successive mancanti relative all'insuccesso del periodo di prova o per correggere i dati errati che hanno dato origine alla comunicazione;

b.
un avviso giornaliero ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera c LCaGi all'autorità competente che dirige il procedimento, qualora un procedimento penale pendente sia iscritto da più di due anni; se il procedimento penale non viene rimosso manualmente in seguito all'avviso, la comunicazione viene ripetuta con un intervallo massimo di un anno ogni volta:

per controllare se il procedimento penale è ancora in corso ed eventualmente aggiornare i dati;

c.
un avviso settimanale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera c LCaGi alle autorità cui compete l'esecuzione delle misure, se, nel caso di misure stazionarie o di trattamenti ambulatoriali, dopo cinque anni da quando la misura è stata ordinata non è stata registrata la fine della stessa in VOSTRA; l'avviso è ripetuto ogni cinque anni se necessario:

per controllare se la misura è ancora effettivamente in corso di esecuzione e iscrivere a posteriori decisioni successive mancanti relative alla fine della misura le quali sono necessarie per calcolare i termini entro i quali le sentenze originarie figurano sull'estratto secondo l'articolo 30 capoverso 3 lettera b oppure l'articolo 38 capoverso 4 lettera b LCaGi;

d.
un avviso annuale al Servizio del casellario giudiziale, se una persona iscritta in VOSTRA ha compiuto 80, 85, 90 o 95 anni d'età nell'anno a cui fa riferimento l'avviso:

per verificare conformemente all'articolo 29 capoverso 3 LCaGi se questa persona è ancora in vita ed eliminare l'incarto secondo l'articolo 29 capoverso 1 LCaGi;

e.
un avviso immediato ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera d LCaGi al Servizio del casellario giudiziale, se l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) nega l'assegnazione automatica di un numero AVS a un'identità principale iscritta in VOSTRA o la modifica di singoli attributi principali:

per correggere i dati identificativi della persona o per riassegnare i dati penali a un'altra persona;

f.
un avviso settimanale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera e LCaGi a tutte le autorità di esecuzione delle sentenze originarie o delle decisioni successive iscritte che riguardano una sanzione privativa della libertà, se la persona interessata è colpita da un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP22 o del CPM23 pronunciati in Svizzera e iscritti di recente in VOSTRA, a meno che l'interdizione di esercitare un'attività sia stata pronunciata a vita e non sia limitata nel tempo secondo l'articolo 67 capoverso 3 o 4 CP o l'articolo 50 capoverso 3 o 4 CPM, oppure se tale interdizione è già presente, non appena è stata iscritta in VOSTRA la pronuncia o la fine dell'esecuzione di una sanzione privativa della libertà:

con la richiesta che per tutte le sanzioni privative della libertà in questo incarto siano iscritti in VOSTRA i periodi di esecuzione ai sensi secondo l'articolo 20 capoverso 2 LCaGi, in modo che VOSTRA possa calcolare la sospensione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 67c capoverso 2 CP o l'articolo 50c capoverso 2 CPM;

g.
un avviso settimanale
al Servizio del casellario giudiziale,
se viene eliminato un incarto in cui è inclusa l'indicazione secondo l'allegato 2 numero 3.4.5.5:

con la richiesta di distruggere i documenti conservati presso il Servizio del casellario giudiziale relativi all'approvazione della domanda di computo del termine per l'eliminazione della sentenza originaria secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi;

h.
un avviso almeno annuale di tutte le sentenze originarie con espulsione alle autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione, se per tali sentenze originarie dopo cinque anni dalla pronuncia dell'espulsione non è ancora stata iscritta una data di partenza in VOSTRA:

per registrare in VOSTRA i dati di esecuzione relativi all'inizio della durata dell'espulsione (all. 2 n. 3.4.5.2 e 3.4.5.3);

i.
un avviso settimanale al Servizio del casellario giudiziale, se è stata iscritta in VOSTRA una nuova confisca:

per controllare i requisiti di iscrizione secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera b della presente ordinanza e trasmettere copie elettroniche delle sentenze secondo l'articolo 61 LCaGi e l'articolo 57 della presente ordinanza;

j.
un avviso settimanale al Servizio del casellario giudiziale, se non è stata programmata alcuna regola per il computo del termine di eliminazione per una sentenza originaria iscritta:

per controllare la completezza dei dati registrati;

k.
un avviso settimanale all'autorità che ha iscritto una sentenza originaria o una decisione successiva dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, se non è stata inserita in VOSTRA una copia soggetta all'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 22 LCaGi e dell'articolo 23 capoverso 1 della presente ordinanza:

per l'iscrizione a posteriori delle copie secondo l'articolo 22 LCaGi e l'articolo 23 della presente ordinanza;

l.
un avviso bimestrale al Servizio del casellario giudiziale, se un reato straniero iscritto in VOSTRA con la nota «infrazione a una disposizione di legge straniera» è stato commesso durante il periodo di prova secondo l'articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi:

per trasporre il reato straniero nel diritto svizzero in modo che il sistema riconosca correttamente l'insuccesso del periodo di prova a seguito di un crimine o di un delitto in caso di sentenze che prevedono una multa di cui all'articolo 40 capoverso 3 lettera c LCaGi;

m.
un avviso giornaliero al Servizio del casellario giudiziale, se in una sentenza originaria svizzera contro adulti o una sentenza originaria mista svizzera contenente almeno un crimine o un delitto e almeno una contravvenzione è stata disposta una «condanna con rinuncia alla pena» oppure «nessuna pena complementare» insieme a un'altra sanzione rilevante ai fini del computo dei termini:

per verificare se la sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 1 LCaGi;

n.
un avviso giornaliero al Servizio del casellario giudiziale, se sono stati ordinati un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate in una sentenza originaria mista svizzera, i cui reati commessi da adulti sono soltanto contravvenzioni:

per verificare se la sentenza originaria soddisfa le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 2 LCaGi;

o.
un avviso giornaliero all'autorità competente che dirige un procedimento penale pendente già iscritto, se un'altra autorità che dirige un procedimento iscrive in VOSTRA un procedimento penale pendente contro la stessa persona:

per migliorare il coordinamento dei procedimenti e verificare la correttezza dei dati disponibili.

2 I dati e i relativi campi di dati di questi avvisi di sistema sono disciplinati nell'allegato 5.

3 I destinatari degli avvisi di sistema secondo il capoverso 1 sono obbligati a trasmettere all'autorità competente gli avvisi che non rientrano nel loro ambito di competenza.

4 Gli avvisi di sistema elaborati sono inviati dalle autorità che gestiscono VOSTRA ai destinatari nel loro ambito di competenza.

Art. 27 Competenza per il cambio della direzione del procedimento

(art. 24 cpv. 3 LCaGi)

1 L'autorità che trasmette il procedimento è competente per la registrazione del cambio dell'autorità che dirige il procedimento.

2 L'autorità che rimette il procedimento informa la nuova autorità competente della rimessione. Quest'ultima aggiorna immediatamente le altre informazioni relative al procedimento penale pendente.

Sezione 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali

Art. 28 Dati verbalizzati automaticamente all'atto delle consultazioni effettuate delle autorità

(art. 25 cpv. 3 LCaGi)

1 L'allegato 6 disciplina i dati e i relativi campi di dati delle consultazioni in linea automaticamente verbalizzate ai sensi dell'articolo 25 LCaGi.

2 Il Servizio del casellario giudiziale può visualizzare tutti i dati elencati nell'allegato 6.

3 La persona interessata può visualizzare soltanto i dati adeguatamente contrassegnati elencati nell'allegato 6, a condizione che la consultazione verbalizzata la riguardi e che ne debba essere informata conformemente all'articolo 57 LCaGi.

Art. 30 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati

(art. 27 cpv. 2 terzo per. e cpv. 3 LCaGi)

1 L'allegato 8 disciplina i dati e i relativi campi di dati della banca dati ausiliaria per le richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati.

2 Nell'ambito dell'elaborazione dell'estratto, devono essere trasferiti in VOSTRA i dati della banca dati ausiliaria che sono necessari per generare gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati. Durante l'elaborazione, in VOSTRA possono essere generati ulteriori dati. L'allegato 8 disciplina tutti i dati delle richieste salvati in VOSTRA.

Art. 31 Ricerche del Servizio del casellario giudiziale per elaborare valutazioni

1 Il Servizio del casellario giudiziale è autorizzato a valutare i dati di VOSTRA mediante ricerche specifiche, se ciò è necessario per l'adempimento dei suoi compiti.

2 Il Servizio del casellario giudiziale può eseguire in particolare le seguenti valutazioni in merito agli scopi sotto indicati:

a.
una valutazione della frequenza d'uso di VOSTRA, con l'elenco del numero di consultazioni o iscrizioni per autorità e per utente in un periodo di valutazione:

per verificare i requisiti per la concessione di collegamenti in linea secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera e;

b.
una valutazione delle sentenze originarie e decisioni successive iscritte, con l'elenco di tutti i dati iscritti per utente in un periodo di valutazione:

per verificare la correttezza dei dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera g LCaGi;

c.
una valutazione della data di iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni successive o dei procedimenti penali pendenti, con l'elenco delle sentenze originarie, delle decisioni successive o dei procedimenti penali pendenti che sono stati iscritti al di fuori dei termini di iscrizione previsti:

per verificare il rispetto dei termini di iscrizione disciplinati agli articoli 33 e 34.

Sezione 3: Termini per l'iscrizione dei dati in VOSTRA

(art. 28 LCaGi)

Art. 32 Termini per l'iscrizione dei dati identificativi della persona

1 Per l'iscrizione dei dati identificativi della persona secondo l'articolo 17 LCaGi, legati all'iscrizione contemporanea di altri dati di VOSTRA, valgono i termini per l'iscrizione di questi dati.

2 Nuove informazioni che richiedono soltanto una modifica dei dati identificativi della persona vanno iscritte immediatamente.

Art. 33 Termini per l'iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei dati di esecuzione registrati a posteriori

Le seguenti sentenze originarie e decisioni successive e i seguenti dati d'esecuzione devono essere iscritti entro i termini indicati di seguito:

a.
le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere:

entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento del passaggio in giudicato;

b.
le sentenze originarie e le decisioni successive straniere:

entro due mesi dal ricevimento dell'avviso o eccezionalmente oltre tale termine se sono necessari chiarimenti nello Stato di emissione della sentenza o se non è disponibile un numero sufficiente di traduttori specializzati a causa del gran numero di avvisi ricevuti nello stesso momento;

c.
le sentenze originarie e le decisioni successive passate soltanto parzialmente in giudicato:

come parte integrante della sentenza originaria o della decisione successiva di un'istanza superiore passata in giudicato, entro il rispettivo termine vigente;

d.
la traduzione nelle altre lingue utilizzate in VOSTRA del contenuto di un'interdizione di esercitare un'attività e di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate che è stato inizialmente registrato soltanto nella lingua originale:

entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della sentenza originaria da parte del competente servizio di traduzione della Confederazione;

e.
le copie elettroniche secondo l'articolo 22 LCaGi:

contemporaneamente ai dati strutturati ai quali si riferiscono;

f.
le copie elettroniche delle decisioni motivate soltanto dopo il passaggio in giudicato ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2:

entro dieci giorni lavorativi dalla loro creazione;

g.
i periodi di sospensione secondo l'articolo 20 capoverso 2 LCaGi:

entro dieci giorni lavorativi dopo l'inizio della sanzione privativa della libertà o dopo la fine della stessa oppure dal ricevimento del corrispondente avviso di sistema, se l'autorità competente viene a conoscenza soltanto successivamente della pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP24 o del CPM25;

h.
i dati di esecuzione secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a LCaGi necessari per il calcolo della durata di un'espulsione svizzera:

entro dieci giorni lavorativi dopo che l'autorità competente ha preso conoscenza del motivo della partenza;

i.
l'approvazione della richiesta per il computo del termine per l'eliminazione della sentenza originaria secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi:

immediatamente.

Art. 34 Termini per l'iscrizione di procedimenti penali pendenti

1 I dati sui procedimenti penali pendenti devono essere iscritti entro dieci giorni lavorativi dall'apertura formale dell'istruzione.

2 Se un decreto d'accusa è emanato senza l'apertura di un'istruzione, il procedimento penale pendente è iscritto entro 10 giorni lavorativi dall'emissione del decreto d'accusa.

3 Modifiche rilevanti secondo l'articolo 24 capoverso 2 lettera e LCaGi sono iscritte entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

4 La direzione del procedimento può sospendere l'iscrizione di un procedimento penale pendente fintanto che l'iscrizione vanificherebbe lo scopo del procedimento penale.

Art. 35 Termini per l'iscrizione di dati di sistema, ricerche e consultazioni verbalizzate

1 I dati di sistema di cui agli articoli 24 e 25 e le ricerche di cui all'articolo 31 sono iscritti automaticamente in VOSTRA al momento della loro creazione.

2 I dati relativi alle consultazioni verbalizzate di cui all'articolo 28, che sono effettuate nel quadro delle seguenti fasi del trattamento, sono registrati automaticamente in VOSTRA nel momento sotto indicato:

a.
in occasione della prima iscrizione dei dati penali da parte di utenti operanti per un'autorità che gestisce VOSTRA:

quando è salvata per la prima volta una sentenza originaria, una decisione successiva o un procedimento penale pendente la cui iscrizione è completa;

b.
nel caso in cui utenti operanti per un'autorità che gestisce VOSTRA allestiscono un estratto su richiesta scritta di un'altra autorità:

quando è generato l'estratto in formato PDF;

c.
nel caso di consultazioni in linea da parte di utenti operanti per un'autorità che non gestisce VOSTRA:

quando sono visualizzati i dati penali.

Art. 36 Termini per l'iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero

I seguenti dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero sono iscritti nel momento sotto indicato:

a.
i dati registrati dal richiedente secondo l'allegato 7 numeri 1‒3:

nel momento in cui la richiesta viene registrata in VOSTRA;

b.
i dati registrati dal Servizio del casellario giudiziale secondo l'allegato 7 numeri 4 e 5:

entro tre giorni lavorativi dalla disponibilità di nuove informazioni;

c.
i dati secondo l'allegato 7 numeri 4 e 5 che documentano automaticamente la procedura di richiesta e di trattamento:

immediatamente dopo il completamento della rispettiva fase di trattamento.

Sezione 4:
Eliminazione dei dati da VOSTRA e termini alla cui scadenza cessano di figurare sull'estratto

Art. 38 Eliminazione delle sentenze originarie recanti «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica

(art. 30 LCaGi)

1 Se l'unica conseguenza giuridica è «nessuna pena complementare», le seguenti sentenze originarie devono essere eliminate da VOSTRA alla scadenza dei seguenti termini:

a.
le sentenze originarie svizzere contro adulti:

15 anni dalla data di passaggio in giudicato;

b.
le sentenze originarie straniere contro adulti adeguate con una decisione svizzera di exequatur:

15 anni dalla data di passaggio in giudicato;

c.
le sentenze originarie straniere contro minori adeguate con una decisione svizzera di exequatur:

otto anni dalla data di passaggio in giudicato.

2 È fatto salvo il diritto a una proroga del termine secondo l'articolo 30 capoverso 1 LCaGi per mezzo di altre sentenze originarie il cui termine di eliminazione non è ancora scaduto.

Art. 39 Termine alla cui scadenza le sentenze originarie recanti «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica cessano di figurare sugli estratti 2 e 3 per autorità

(art. 38 cpv. 3-5 LCaGi)

Se l'unica conseguenza giuridica è «nessuna pena complementare», le seguenti sentenze originarie cessano di figurare sugli estratti 2 e 3 per autorità alla scadenza dei seguenti termini:

a.
le sentenze originarie svizzere contro adulti:

10 anni dalla data di passaggio in giudicato;

b.
le sentenze originarie straniere contro adulti adeguate con una decisione svizzera di exequatur:

10 anni dalla data di passaggio in giudicato;

c.
le sentenze originarie straniere contro minori adeguate con una decisione svizzera di exequatur:

cinque anni dalla data di passaggio in giudicato.

Art. 40 Computo dei termini delle sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica

(art. 30, 38 cpv. 3-5, 40 cpv. 3 e 42 cpv. 3 LCaGi)

Per il computo dei termini di eliminazione di sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica e dei termini alla cui scadenza tali sentenze cessano di figurare sugli estratti sono determinanti soltanto i reati e le sanzioni indicati nelle sentenze summenzionate.

Art. 42 Eliminazione di avvisi di sistema, ricerche e altre comunicazioni

1 I seguenti dati sono automaticamente eliminati da VOSTRA due settimane dopo che l'autorità competente li ha contrassegnati come evasi:

a.
gli avvisi di sistema di cui all'articolo 25;
b.
le valutazioni di cui all'articolo 31;
c.
le comunicazioni di cui agli articoli 56, 58 e 61.

2 Questi dati vengono automaticamente eliminati da VOSTRA al più tardi un anno dopo la loro creazione.

Art. 43 Richieste per il computo speciale del termine di eliminazione

(art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi)

1 Per il computo del termine di eliminazione della sentenza originaria di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi la persona interessata deve presentare la seguente documentazione:

a.
una prova della sua identità;
b.
una conferma che la cittadinanza svizzera le è stata concessa da almeno otto anni.

2 Se la richiesta per il computo del termine di eliminazione della sentenza originaria secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi è approvata, il Servizio del casellario giudiziale lo annota in VOSTRA secondo l'allegato 2 numero 3.4.5.5. La nota è eliminata da VOSTRA non appena non sono più iscritti in VOSTRA dati penali sulla persona interessata.

3 Il Servizio del casellario giudiziale conserva la documentazione della richiesta in una banca dati separata. Se la persona interessata viene eliminata da VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale distrugge anche la documentazione della richiesta conservata.

Art. 44 Determinazione di una data fittizia di fine dell'esecuzione

1 Il Servizio del casellario giudiziale può, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, fissare una data fittizia appropriata di fine dell'esecuzione invece della data effettiva di fine dell'esecuzione e registrarla in VOSTRA se:

a.
l'iscrizione della fine effettiva dell'esecuzione in VOSTRA è necessaria per gestire correttamente il computo dei termini per l'eliminazione delle sentenze originarie o i termini alla cui scadenze tali sentenze cessano di figurare sugli estratti;
b.
la fine effettiva dell'esecuzione non è iscritta in VOSTRA;
c.
è molto improbabile che la fine effettiva dell'esecuzione venga mai iscritta in VOSTRA, poiché:
1.
non è disposta in una decisione successiva soggetta all'obbligo di iscrizione, o
2.
le autorità competenti non sono disposte, su richiesta, a informare il Servizio del casellario giudiziale sui dati rilevanti per l'iscrizione di una decisione successiva che potrebbe documentare la fine effettiva dell'esecuzione; e
d.
la persona interessata non è palesemente più oggetto dell'esecuzione della sanzione in questione.

2 La data fittizia di fine dell'esecuzione è fissata tenendo conto dei dati disponibili nel singolo caso specifico. È rilevante esclusivamente per il computo dei termini e non per il periodo effettivo di esecuzione della sanzione in questione.

3 Se può essere stabilito il luogo di soggiorno della persona interessata, la decisione sulla determinazione di una data fittizia di fine dell'esecuzione viene notificata sotto forma di decisione impugnabile. Dopo il passaggio in giudicato la decisione è iscritta in VOSTRA come una decisione successiva.

4 Se non può essere stabilito il luogo di soggiorno della persona interessata, la decisione non viene notificata. Essa viene immediatamente iscritta in VOSTRA come una decisione successiva. Entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'iscrizione, la persona interessata può chiedere che la decisione le sia notificata sotto forma di decisione impugnabile.

5 Le decisioni sulla determinazione di una data fittizia di fine dell'esecuzione sono eliminate da VOSTRA non appena viene iscritta una decisione che prova la data di fine effettiva dell'esecuzione.

Capitolo 6: Comunicazione di dati di VOSTRA

Sezione 1:
Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 45 Differenze tra l'estratto stampato e quello in linea

(art. 35 cpv. 2 LCaGi)

1 Gli allegati 1‒4 disciplinano quali dei dati iscritti in VOSTRA figurano nell'estratto stampato e quali nell'estratto in linea.

2 Sugli estratti in forma stampata sotto indicati figurano inoltre le seguenti indicazioni:

a.
estratti per autorità:
1.
la designazione dell'estratto,
2.
l'autorità per conto della quale è stato allestito l'estratto,
3.
lo scopo per cui è stato rilasciato l'estratto,
4.
il nome e cognome dell'utente che ha allestito l'estratto,
5.
la data e l'ora del rilascio,
6.
i numeri delle pagina dell'estratto,
7.
il numero d'incarto del procedimento per cui è necessario l'estratto, sempre che questa indicazione sia stata precedentemente inserita manualmente;
b.
estratti per privati ed estratti specifici per privati:
1.
la designazione dell'estratto,
2.
il nome, cognome e l'indirizzo della persona a cui deve essere trasmesso l'estratto,
3.
la data e l'ora in cui è stato rilasciato l'estratto,
4.
il numero dell'estratto,
5.
se l'estratto contiene dati penali: una nota relativa al computo dei termini alla cui scadenza una sentenza originaria cessa di figurare sugli estratti;
c.
estratti specifici per privati:
1.
la designazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione, nel cui nome è stata redatta la conferma secondo l'articolo 55 capoverso 4 LCaGi,
2.
il nome, il cognome e i dati di contatto del collaboratore responsabile per il rilascio della conferma secondo l'articolo 55 capoverso 4 LCaGi.
Art. 46 Estratti stampati che non contengono dati penali

(art. 35 cpv. 2 LCaGi)

1 Se la persona cercata non figura in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, gli estratti in forma stampata sotto indicati contengono le seguenti indicazioni riguardanti i possibili dati penali:

a.
negli estratti per autorità e negli estratti per privati: l'indicazione che la persona cercata non figura nel casellario giudiziale;
b.
negli estratti specifici per privati: l'indicazione che non è iscritta nel casellario giudiziale alcuna interdizione di esercitare una professione o un'attività, alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili né alcuna interdizione di esercitare un'attività nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti;
c.
negli estratti per privati e negli estratti specifici per privati: l'indicazione della possibilità di convalidare l'estratto secondo l'articolo 49.

2 Se la persona ricercata non è elencata in VOSTRA sotto il profilo di consultazione utilizzato, ma figura nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell'UCC, gli estratti in forma stampata sotto indicati contengono i seguenti dati identificativi della persona:

a.
negli estratti per autorità: gli attributi principali UPI secondo l'allegato 1 numero 1.1, escluso il numero AVS;
b.
negli estratti per privati o negli estratti specifici per privati: il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità e i luoghi di attinenza svizzeri secondo l'allegato 8 numeri 1.2‒1.5 e 1.11.

3 Nel caso di una persona che non figura né in VOSTRA né in UPI, gli estratti in forma stampata sotto indicati contengono i seguenti dati identificativi della persona:

a.
negli estratti per autorità:
1.
i dati utilizzati per la ricerca in VOSTRA, costituiti dal nome, dal cognome e dalla data di nascita,
2.
l'indicazione del fatto che la consultazione ha generato o meno altri risultati di ricerca;
b.
negli estratti per privati o negli estratti specifici per privati: il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità e i luoghi di attinenza svizzeri secondo l'allegato 8 numeri 1.2‒1.5 e 1.11.
Art. 49 Convalida degli estratti per privati e degli estratti specifici per privati che non contengono sentenze originarie

1 Ogni destinatario di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati stampato che non contiene sentenze originarie può verificare mediante un servizio web messo a disposizione dal Servizio del casellario giudiziale se l'estratto originale è stato effettivamente allestito senza sentenze originarie.

2 Il Servizio del casellario giudiziale stabilisce il momento a partire dal quale non è più possibile convalidare estratti per privati ed estratti specifici per privati obsoleti.

Sezione 2: Diritto di consultazione delle autorità

Art. 50 Precisazione di singoli scopi di consultazione per le autorità cantonali in materia di migrazione e per la Segreteria di Stato della migrazione

(art. 46 lett. f n. 2‒3 e lett. h nonché art. 62 cpv. 2 LCaGi)

1 Le autorità cantonali della migrazione e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono utilizzare i dati di VOSTRA visibili ai fini dell'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 200527 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in applicazione dell'articolo 46 lettera f numero 2 e lettera h LCaGi per i seguenti scopi:

a.
per verificare le condizioni di entrata in Svizzera e per il rilascio di visti;
b.
per verificare il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora, di domicilio e per frontalieri;
c.
per verificare i permessi soggetti all'approvazione della SEM;
d.
per rilasciare le autorizzazioni a esercitare un'attività lucrativa o a partecipare a un programma occupazionale per richiedenti l'asilo;
e.
per verificare la pronuncia o la sospensione di un divieto d'entrata in Svizzera;
f.
per verificare la concessione o la revoca dell'ammissione provvisoria;
g.
per l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 68 LStrI e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP28 oppure dell'articolo 49a o 49abis CPM29, in particolare per verificare le misure coercitive;
h.
per verificare le richieste di rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno.

2 La SEM può utilizzare i dati di VOSTRA visibili ai fini dell'esecuzione della legge federale del 26 giugno 199830 sull'asilo in applicazione dell'articolo 46 lettera f numero 3 LCaGi per i seguenti scopi:

a.
per verificare la concessione, la revoca e il termine dell'asilo o il riconoscimento, la revoca del riconoscimento o il termine della qualità di rifugiato;
b.
per verificare la concessione, la revoca e il termine della protezione provvisoria;
c.
per verificare il diritto all'aiuto al ritorno nell'ambito del ritorno volontario o coatto.

3 Gli scopi menzionati ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al trattamento delle comunicazioni secondo l'articolo 62 capoverso 2 LCaGi.

Art. 51 Verifica della disponibilità di estratti di un casellario giudiziale estero

(art. 49 cpv. 2 LCaGi)

1 Al momento dell'iscrizione di una richiesta ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 LCaGi, le autorità collegate in linea a VOSTRA possono verificare se, riguardo allo Stato interessato, per il loro tipo di autorità e per lo scopo perseguito, in base alle precedenti esperienze pratiche:

a.
sono ottenibili estratti del casellario giudiziale;
b.
si deve prevedere un periodo di tempo più lungo per il trattamento delle richieste perché non sono mai stati richiesti estratti del casellario giudiziale esteri; o
c.
non sono ottenibili estratti del casellario giudiziale.

2 Se l'autorità competente di uno Stato non rilascia a un determinato tipo di autorità un estratto del casellario giudiziale per uno scopo specifico, le autorità dello stesso tipo non possono più iscrivere richieste in VOSTRA secondo l'articolo 49 capoverso 1 LCaGi per lo stesso scopo per tre anni dall'ultima richiesta identica allo Stato interessato.

Sezione 3: Diritto di consultazione dei privati

Art. 52 Richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati

(art. 54 e 55 LCaGi)

1 Gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati possono essere richiesti in linea direttamente al Servizio del casellario giudiziale oppure allo sportello clienti di un fornitore terzo selezionato operante in tutta la Svizzera.

2 La prova dell'identità di cui all'articolo 54 capoverso 3 LCaGi deve essere fornita per mezzo di passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche un'identità elettronica riconosciuta (Id-e) o la copia di un documento d'identità.

3 Se una persona non dispone dei documenti d'identità necessari, può richiedere comunque un estratto per privati o un estratto specifico per privati in linea, se la competente autorità della migrazione conferma sul modulo di richiesta da presentare che:

a.
l'estratto è necessario per fornire informazioni a un'autorità;
b.
i dati identificativi della persona indicati nel modulo di richiesta provengono dal sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
c.
il numero SIMIC indicato appartiene alla persona interessata.

4 Se l'estratto è richiesto da una terza persona, i documenti che provano il potere di rappresentanza secondo l'articolo 54 capoverso 3 LCaGi non devono risalire a più di sei mesi prima.

Art. 53 Contenuto, periodo di validità e controllo della conferma di cui all'articolo 55 capoverso 4 LCaGi

(art. 55 cpv. 4 LCaGi)

1 La conferma del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione che esige dalla persona la presentazione di un estratto specifico per privati secondo l'articolo 55 capoverso 4 LCaGi, deve contenere i seguenti dati:

a.
la designazione e l'indirizzo del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione;
b.
il nome, il cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e la firma di una persona corresponsabile dell'assunzione presso il datore di lavoro, l'organizzazione o l'autorità competente per l'autorizzazione;
c.
la data della conferma;
d.
il nome, il cognome e la data di nascita della persona interessata;
e.
la descrizione dell'attività per la quale è richiesto un estratto specifico per privati secondo l'articolo 55 capoverso 1 o 1bis LCaGi.

2 La conferma è valida per tre mesi dal suo rilascio.

3 Il Servizio del casellario giudiziale controlla a campione le conferme per assicurarsi che il loro contenuto sia corretto.

Art. 54 Emolumenti per gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati

(art. 56 cpv. 2 LCaGi)

1 L'emolumento per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati ammonta a 17 franchi.

2 Se per la medesima persona sono richiesti più estratti, l'emolumento di 17 franchi è riscosso per ogni estratto.

3 Per le seguenti prestazioni, l'emolumento è maggiorato come segue:

a.
per l'invio tramite posta raccomandata, di 5 franchi per invio;
b.
per la spedizione all'estero tramite corriere, di 40 franchi per invio;
c.
per la legalizzazione degli estratti da parte della Cancelleria federale, dell'importo per estratto determinato secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 10 settembre 196931 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

4 Gli emolumenti includono tutte le altre spese, segnatamente i costi per i terzi che forniscono prestazioni nelle operazioni di pagamento, di incasso e nell'ambito della trasmissione, della comunicazione e del disbrigo delle richieste.

5 Gli emolumenti versati non sono rimborsati.

6 Per il resto è applicabile l'ordinanza generale dell'8 settembre 200432 sugli emolumenti.

Sezione 4: Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità

Art. 55 Comunicazione all'Aggruppamento Difesa

(art. 59 LCaGi)

1 Il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) comunica quotidianamente a VOSTRA, tramite un'interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone soggette all'obbligo di leva, dei militari e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

2 Sulla base di questo elenco, VOSTRA comunica quotidianamente a PISA, in forma strutturata e tramite la medesima interfaccia, i seguenti dati relativi a sentenze originarie, decisioni successive e procedimenti penali pendenti nuovi o modificati, nella misura in cui gli oggetti segnalati siano rilevanti per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 59 capoverso 1 LCaGi:

a.
per le sentenze originarie, i dati che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 2 n. 1.9) e delle copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri (allegato 2 n. 4.2);
b.
per le decisioni successive, i dati che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 3, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 3 n. 1.6) e delle copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri (allegato 3 n. 1.7.2);
c.
per i procedimenti penali pendenti, i dati che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 4 n. 1.4) e delle note per la direzione del procedimento (allegato 4 n. 3).
3 La persona interessata è identificata nella comunicazione a PISA soltanto con il suo numero AVS.
Art. 56 Comunicazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale

(art. 60 LCaGi)

1 VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie svizzere in cui è stato iscritto o modificato un divieto di condurre ai sensi dell'articolo 67e CP33 o dell'articolo 50e CPM34.

2 La comunicazione figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all'articolo 25.

3 La comunicazione comprende i seguenti dati:

a.
i dati di cui all'allegato 5 numero 1;
b.
i dati della sentenza originaria contenente il divieto di condurre (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell'estratto 3 per autorità, ad eccezione della data alla quale la sentenza cessa di figurare sull'estratto (allegato 2 n. 5.3) e della copia elettronica del modulo di comunicazione estero (allegato 2 n. 4.2.1).

4 Il Servizio del casellario giudiziale trasmette immediatamente la comunicazione manualmente alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio della persona soggetta al divieto di condurre.

5 Se la persona interessata non ha un domicilio in Svizzera, la comunicazione deve essere fatta ai seguenti uffici:

a.
per le sentenze originarie di autorità penali civili: alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede l'autorità giudicante;
b.
per le sentenze originarie di autorità penali militari: alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone in cui ha sede il SERCO della giustizia militare.
Art. 57 Comunicazione riguardante decisioni di confisca

(art. 61 LCaGi)

1 VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le nuove confische mediante l'avviso di sistema di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera i.

2 Il Servizio del casellario giudiziale trasmette senza indugio manualmente le copie delle sentenze rilevanti al servizio competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 58 Comunicazione alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri

(art. 62 cpv. 1 LCaGi)

1 VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le nuove sentenze originarie e i nuovi procedimenti penali pendenti svizzeri iscritti in VOSTRA, se gli stranieri interessati sono iscritti in VOSTRA con un domicilio in Svizzera.

2 La comunicazione figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all'articolo 25.

3 La comunicazione è in formato PDF e contiene i seguenti dati:

a.
i dati di cui all'allegato 5 numero 1;
b.
il numero AVS;
c.
i dati della sentenza originaria (allegato 2) che figurano nella vista PDF dell'estratto 2 per autorità, ad eccezione della data alla quale la sentenza cessa di figurare sull'estratto (allegato 2 n. 5.2);
d.
i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell'estratto 2 per autorità (allegato 4).

4 Il Servizio del casellario giudiziale trasmette senza indugio manualmente la comunicazione all'autorità cantonale degli stranieri del Cantone di domicilio.

Art. 59 Comunicazione alla SEM

(art. 62 cpv. 1bis LCaGi)

VOSTRA comunica quotidianamente alla SEM, tramite un'interfaccia elettronica con SIMIC, i seguenti dati in forma strutturata relativi ai cittadini stranieri:

a.
per le sentenze originarie svizzere nuove o modificate secondo l'articolo 62 capoverso 1bis lettere a ed f LCaGi: i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 2 n. 1.9);
b.
per i procedimenti penali pendenti nuovi o modificati secondo l'articolo 62 capoverso 1bis lettera b ed f LCaGi: i dati del procedimento penale pendente che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 4 n. 1.4) e delle note per la direzione del procedimento (allegato 4 n. 3);
c.
per i dati sull'esecuzione dell'espulsione nuovi o modificati secondo l'articolo 62 capoverso 1bis lettere c ed f LCaGi: le indicazioni secondo l'allegato 2 numeri 3.4.5.2 e 3.4.5.3;
d.
per le decisioni successive relative all'espulsione nuove o modificate secondo l'articolo 62 capoverso 1bis lettera d, e ed f LCaGi: le indicazioni generali che figurano in linea nell'estratto 2 per autorità secondo l'allegato 3 numeri 1.1‒1.5;
e.
per i dati identificativi della persona inclusi nei dati di cui alle lettere a‒d: il numero AVS.
Art. 60 Comunicazione alle autorità cantonali competenti in materia di armi

(art. 63 LCaGi)

1 Il sistema d'informazione armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l'articolo 32a capoverso 3 della legge del 20 giugno 199735 sulle armi (LArm) comunica quotidianamente a VOSTRA, tramite un'interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone iscritte nel sistema d'informazione con tale numero, indicando i Cantoni le cui autorità competenti in materia di armi elaborano i dati delle persone elencate.

2 Mediante interfacce elettroniche con i sistemi d'informazione sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco secondo l'articolo 32a capoverso 2 LArm, VOSTRA comunica quotidianamente alle autorità cantonali competenti in materia di armi i seguenti dati delle sentenze originarie e dei procedimenti penali pendenti nuovi o modificati riguardanti le persone iscritte nell'elenco di cui al capoverso 1:

a.
per le sentenze originarie soggette all'obbligo di comunicazione:
1.
in forma strutturata, i dati della sentenza originaria che figurano in linea nell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 2 n. 1.9), dei periodi di sospensione (allegato 2 n. 3.4.4.2.3) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4),
2.
in formato PDF, i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4);
b.
per i procedimenti penali pendenti soggetti all'obbligo di comunicazione:
1.
in forma strutturata, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano in linea nell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 4, ad eccezione dei dati salvati nella sezione «Informazioni complementari» (allegato 4 n. 1.4) e delle comunicazioni alla direzione del procedimento (allegato 4 n. 3),
2.
in formato PDF, i dati dei procedimenti penali pendenti che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 4;
c.
per i dati identificativi della persona soggetti all'obbligo di comunicazione inclusi nei dati di cui alle lettere a e b:
1.
in forma strutturata, il numero AVS che figura in linea nell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 1 numero 1.1.1,
2.
in formato PDF, i dati che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 1, ad eccezione delle note ad uso interno (allegato 1 n. 2), ma includendo il numero AVS (allegato 1 n. 1.1.1).
Art. 61 Comunicazione allo Stato di origine

(art. 64 LCaGi)

1 VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere, a condizione che siano state iscritte per la prima volta in VOSTRA due settimane prima e che riguardino cittadini stranieri. È creata una comunicazione separata per ogni nuova sentenza originaria e ogni nuova decisione successiva.

2 Tutte le comunicazioni preparate lo stesso giorno figurano in VOSTRA in un file collettivo in formato PDF, ordinato per Stato di destinazione, insieme agli avvisi di sistema secondo l'articolo 25.

3 La comunicazione comprende i seguenti dati:

a.
i dati secondo l'allegato 5 numero 1;
b.
per le sentenze originarie soggette all'obbligo di comunicazione: i dati della sentenza originaria che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 2, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4.1) nonché dei reati non soggetti all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 64 capoverso 2 LCaGi;
c.
per le decisioni successive soggette all'obbligo di comunicazione:
1.
i dati della decisione successiva che figurano nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità secondo l'allegato 3, ad eccezione delle copie elettroniche (allegato 3 n. 1.7.1),
2.
i dati della sentenza originaria di cui alla lettera b a cui fa riferimento la nuova decisione successiva,
3.
i dati delle altre decisioni successive secondo il numero 1 che sono già iscritti in VOSTRA nel contesto della sentenza originaria secondo il numero 2.

4 L'autorità competente dello Stato d'origine può indicare se la comunicazione deve essere redatta in tedesco, francese o italiano.

5 Il Servizio del casellario giudiziale trasmette manualmente la comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine almeno una volta al mese.

Capitolo 7: Comunicazione di decesso a VOSTRA

(art. 66 LCaGi)

Art. 62

1 La comunicazione a VOSTRA dei decessi iscritti nel registro dello stato civile è effettuata mediante l'interfaccia elettronica esistente tra UPI e VOSTRA.

2 Dopo la registrazione automatica della data di decesso in VOSTRA, l'intero incarto della persona interessata viene eliminato da VOSTRA in modo automatico.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Allegato 1

(art. 15, 24 lett. a, 45 cpv. 1 e 47)

Dati e relativi campi di dati riguardanti i dati identificativi della persona soggetti all'obbligo d'iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (in cui sono salvati i dati penali)

A1 = i dati figurano nell'estratto 1 per autorità

A1-A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità

P = i dati figurano nell'estratto per privati

SP = i dati figurano nell'estratto specifico per privati

Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1-A4, P e SP)

No = i dati non figurano nell'estratto stampato

X = vero

- = falso

Dati identificativi della persona (art. 15)

Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati;
art. 24 lett. a)

Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità
(art. 45 cpv. 1)

Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati)
(art. 45 cpv. 1)

1.
Identità principale
(identità assegnata un'unica volta, con la quale la persona è principalmente identificata)

1.1
Attributi principali
(contengono gli attributi elencati anche nell'UPI)

1.1.1
Numero AVS
o stato del processo di assegnazione: assegnazione richiesta, assegnazione negata

X

A1-A4

No

1.1.2
Cognome

-

A1-A4

Tutti

1.1.3
Nome/i

-

A1-A4

Tutti

1.1.4
Data di nascita

-

A1-A4

Tutti

1.1.5
Sesso

-

A1-A4

A1-A4

1.1.6
Nazionalità (principale)

-

A1-A4

Tutti
(per P e SP il dato è ripreso dalla richiesta)

1.1.7
Altre nazionalità

-

A1-A4

A1-A4

1.1.8
Cognome da celibe/nubile

-

A1-A4

A1-A4

1.1.9
Stato di nascita

-

A1-A4

A1-A4

1.1.10
Luogo di nascita

-

A1-A4

A1-A4

1.1.11
Cognome della madre

-

A1-A4

A1-A4

1.1.12
Nomi della madre

-

A1-A4

A1-A4

1.1.13
Cognome del padre

-

A1-A4

A1-A4

1.1.14
Nomi del padre

-

A1-A4

A1-A4

1.2.
Attributi complementari

1.2.1
Solo per i cittadini svizzeri: luoghi di attinenza

-

A1-A4

Tutti

1.2.2
Stato di domicilio

-

A1-A4

A1-A4

1.2.3
Luogo di domicilio

-

A1-A4

A1-A4

1.2.4
Altre nazionalità

-

A1-A4

No

1.2.5
Solo per i cittadini stranieri: categoria di stranieri

-

A1-A4

A1-A4

1.3.
Fonti dei dati
(indicazione della fonte degli attributi principali dell'identità principale)

1.3.1
Fonti dei dati assegnate manualmente

-

A1-A4

A1-A4

1.3.2
Fonti dei dati assegnate automaticamente

X

A1-A4

A1-A4

1.4.
Informazioni complementari

1.4.1
ID incarto
nonché numero PSN migrato, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi

X

A1-A4

ID incarto:
A1-A4
Numero PSN: No

1.4.2
Numero di sistema dell'identità principale
nonché numero PSS migrato dell'identità principale, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi

X

A1-A4

No

1.4.3
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di un'identità principale):

1.4.3.1
Data e ora

X

A1-A4

No

1.4.3.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

1.4.4
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di un campo di dati di un'identità principale):

1.4.4.1
Data e ora

X

A1-A4

No

1.4.4.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

1.4.5
Autorità che procede alla prima iscrizione
con designazione dell'autorità

X

A1-A4

No

1.4.6
Data prevista di eliminazione A1
(identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.1)
con la data o con l'indicazione che il calcolo non è attualmente possibile o con l'indicazione che l'iscrizione sarà eliminata non appena la persona sarà considerata deceduta

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.1)

1.4.7
Altri dati dal computo dei termini
(per una migliore comprensibilità delle singole fasi di calcolo)
Elenco di tutte le sentenze originarie (SO)
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante, del numero dell'incarto e dei dati seguenti

1.4.7.1
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare sull'estratto
con la data o con l'indicazione che il calcolo non è attualmente possibile
o con l'indicazione che l'iscrizione cesserà di figurare non appena la persona sarà considerata deceduta

1.4.7.1.1
Data alla quale cessa di figurare sull'A1, se questa SO fosse l'unica disponibile
(detta «termine intermedio A1»)

X

A1

No

1.4.7.1.2
Data alla quale cessa di figurare sull'A2
(identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.2)

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.2)

1.4.7.1.3
Data alla quale cessa di figurare sull'A3
(identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.3)

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.3)

1.4.7.1.4
Data alla quale cessa di figurare sull'A4
(identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.4)

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.4)

1.4.7.1.5
Data alla quale cessa di figurare su P
(identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.5)

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.5)

1.4.7.1.6
Ev. data alla quale cessa di figurare su SP
(identica alle indicazioni secondo l'allegato 2 n. 5.6)

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 5.6)

1.4.7.2
Regola usata per calcolare la data alla quale i dati cessano di figurare sull'estratto secondo il n. 1.4.7.1.
con rinvio alla sequenza delle domande secondo la documentazione sul funzionamento di VOSTRA

1.4.7.2.1
Per il computo dell'estratto 1 per autorità

X

A1

No

1.4.7.2.2
Per il computo dell'estratto 2 per autorità

X

A1

No

1.4.7.2.3
Per il computo dell'estratto 3 per autorità

X

A1

No

1.4.7.2.4
Per il computo dell'estratto 4 per autorità

X

A1

No

1.4.7.2.5
Per il computo dell'estratto per privati

X

A1

No

1.4.7.2.6
Per il computo dell'estratto specifico per privati, se possibile

X

A1

No

1.4.7.3
Elenco di ogni interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ordinati nella SO o nelle decisioni successive (DS) associate
con la rispettiva designazione dell'interdizione/del divieto e le seguenti indicazioni

1.4.7.3.1
Inizio dell'interdizione/del divieto rilevante ai fini del computo dei termini con indicazione della data «con effetto dal(l')» secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.2
o con nuova decorrenza rilevante ai fini del computo dei termini secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.4

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.2 e 3.4.4.2.4)

1.4.7.3.2
Periodi di sospensione rilevanti per l'interdizione/il divieto secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.3
con le date di inizio e fine dell'esecuzione (se disponibili)

X

A1

No

1.4.7.3.3
Data prevista di fine dell'interdizione o del divieto secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.5
con la data alla quale, tenendo conto di tutte le indicazioni esistenti, l'interdizione/il divieto non è più valido

X

A1

No, in quanto elemento dell'identità principale (dipende dalle regole applicabili alla sentenza originaria secondo l'allegato 2 n. 3.4.4.2.5)

2.
Note ad uso interno destinate all'identificazione di persone
(per ridurre il rischio di confondere persone diverse)

2.1
Nota standard

-

A1-A4

A1-A4

2.2
Testo libero per nota complementare

-

A1-A4

A1-A4

2.3.
Informazioni complementari

2.3.1
Numero di sistema della nota ad uso interno

X

A1-A4

No

2.3.2
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di una nota ad uso interno):

2.3.2.1
Data e ora

X

A1-A4

No

2.3.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

2.3.3
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di un campo di dati di una nota ad uso interno):

2.3.3.1
Data e ora

X

A1-A4

No

2.3.3.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

2.3.4
Autorità che procede alla prima iscrizione
con designazione dell'autorità

X

A1-A4

No

3.
Identità precedenti
(identità con la quale la persona era precedentemente identificata)

3.1
Attributi dell'identità precedente

3.1.1
Cognome

-

A1-A4

A1-A4

3.1.2
Nome/i

-

A1-A4

A1-A4

3.1.3
Data di nascita

-

A1-A4

A1-A4

3.1.4
Sesso

-

A1-A4

No

3.1.5.
Nazionalità (principale)

-

A1-A4

No

3.1.6
Altre nazionalità

-

A1-A4

No

3.1.7
Cognome da celibe/nubile

-

A1-A4

No

3.1.8
Stato di nascita

-

A1-A4

No

3.1.9
Luogo di nascita

-

A1-A4

No

3.1.10
Cognome della madre

-

A1-A4

No

3.1.11
Nomi della madre

-

A1-A4

No

3.1.12
Cognome del padre

-

A1-A4

No

3.1.13
Nomi del padre

-

A1-A4

No

3.2.
Fonti dei dati
(indicazione della fonte degli attributi principali dell'identità precedente)

3.2.1
Fonti dei dati assegnate manualmente

-

A1-A4

No

3.2.2
Fonti dei dati assegnate automaticamente

X

A1-A4

No

3.3.
Informazioni complementari

3.3.1
Numero di sistema dell'identità precedente
nonché numero PSS migrato dell'identità precedente, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi.

X

A1-A4

No

3.3.2
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di un'identità precedente):

3.3.2.1
Data e ora

X

A1-A4

No

3.3.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

3.3.3
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di un campo di dati di un'identità precedente):

3.3.3.1
Data e ora

X

A1-A4

No

3.3.3.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

3.3.4
Autorità che procede alla prima iscrizione
con designazione dell'autorità

X

A1-A4

No

4.
Identità secondarie
(identità divergenti che non possono essere assegnate agli altri tipi di identità secondo i n. 1, 3 e 5)

4.1
Attributi personali dell'identità secondaria

4.1.1
Cognome

-

A1-A4

A1-A4

4.1.2
Nome/i

-

A1-A4

A1-A4

4.1.3
Data di nascita

-

A1-A4

A1-A4

4.1.4
Sesso

-

A1-A4

No

4.1.5
Nazionalità (principale)

-

A1-A4

No

4.1.6
Altre nazionalità

-

A1-A4

No

4.1.7
Cognome da celibe/nubile

-

A1-A4

No

4.1.8
Stato di nascita

-

A1-A4

No

4.1.9
Luogo di nascita

-

A1-A4

No

4.1.10
Cognome della madre

-

A1-A4

No

4.1.11
Nomi della madre

-

A1-A4

No

4.1.12
Cognome del padre

-

A1-A4

No

4.1.13
Nomi del padre

-

A1-A4

No

4.2.
Fonti dei dati
(indicazione della fonte degli attributi principali dell'identità secondaria)

4.2.1
Fonti dei dati assegnate manualmente

-

A1-A4

No

4.2.2
Fonti dei dati assegnate automaticamente

X

A1-A4

No

4.3.
Informazioni complementari

4.3.1
Numero di sistema dell'identità secondaria
nonché numero PSS migrato dell'identità secondaria, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi.

X

A1-A4

No

4.3.2
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di un'identità secondaria):

4.3.2.1
Data e ora

X

A1-A4

No

4.3.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

4.3.3
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di un campo di dati di un'identità secondaria):

4.3.3.1
Data e ora

X

A1-A4

No

4.3.3.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

4.3.4
Autorità che procede alla prima iscrizione
con designazione dell'autorità

X

A1-A4

No

5.
False generalità / false identità
(false identità usate abusivamente dalla persona)

5.1
Attributi personali della falsa identità

5.1.1
Cognome

-

A1-A4

A1-A4

5.1.2
Nome/i

-

A1-A4

A1-A4

5.1.3
Data di nascita

-

A1-A4

A1-A4

5.2.
Fonti dei dati
(indicazione della fonte degli attributi principali della falsa identità)

5.2.1
Fonti dei dati assegnate manualmente

-

A1-A4

No

5.2.2
Fonti dei dati assegnate automaticamente

X

A1-A4

No

5.3.
Informazioni complementari

5.3.1
Numero di sistema della falsa identità
nonché numero PSS migrato della falsa identità, che era assegnato nel vecchio VOSTRA prima dell'entrata in vigore della LCaGi

X

A1-A4

No

5.3.2
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di una falsa identità):

5.3.2.1
Data e ora

X

A1-A4

No

5.3.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

5.3.3
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di un campo di dati di una falsa identità)

5.3.3.1
Data e ora

X

A1-A4

No

5.3.3.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono
o codice di sistema che ha innescato il trattamento automatico

X

A1-A4

No

5.3.4
Autorità che procede alla prima iscrizione
con designazione dell'autorità

X

A1-A4

No

6.
Numeri di controllo del processo
(utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici, se sono registrati in VOSTRA una sentenza originaria o un procedimento penale pendente)

-

A1-A4

No

Allegato 2

(art. 21, 24 lett. b, 45 cpv. 1 e 47)

Dati e relativi campi di dati riguardanti le sentenze originarie soggette all'obbligo d'iscrizione e visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi della persona)

A1 = i dati figurano nell'estratto 1 per autorità

A2 = i dati figurano nell'estratto 2 per autorità

A3 = i dati figurano nell'estratto 3 per autorità

A4 = i dati figurano nell'estratto 4 per autorità

A1-A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità

P = i dati figurano nell'estratto per privati

SP = i dati figurano nell'estratto specifico per privati

Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1-A4, P e SP)

No = i dati non figurano nell'estratto stampato

X = vero

- = falso

Dati delle sentenze originarie (SO)

Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati; art. 24 lett. b)

Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità
(art. 45 cpv. 1)

Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati)
(art. 45 cpv. 1)

1.
Informazioni generali

1.1
Data della sentenza

-

A1-A4

Tutti

1.2
Autorità giudicante

-

A1-A4

Tutti

1.3
N. dell'incarto:
(usato dall'autorità giudicante per la SO)

-

A1-A4

Tutti

1.4
Data della notifica

-

A1-A4

Tutti

1.5
Data del passaggio in giudicato

-

A1-A4

Tutti

1.6
Per le sentenze militari: indicazione del Cantone di esecuzione con sigla cantonale

-

A1-A4

Tutti

1.7
Indicazione «Nessun tipo particolare di procedura»
(se non è un caso di cui al n. 1.8)

-

A1-A4

No

1.8
In caso di revisione, riesame, riapertura o reintegrazione dopo procedura contumaciale

1.8.1
Indicazione se revisione

-

A1-A4

No

1.8.2
Indicazione se riesame, riapertura o reintegrazione dopo procedura contumaciale

-

A1-A4

No

1.8.3
Informazioni sulla sentenza originale annullata
con data della sentenza, autorità giudicante, data della notifica e data del passaggio in giudicato

-

A1-A4

No

1.9
Informazioni complementari

1.9.1
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di dati strutturati per una sentenza originaria)

1.9.1.1
Data e ora

X

A1-A4

No

1.9.1.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono

X

A1-A4

No

1.9.2
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di dati strutturati in una sentenza originaria)

1.9.2.1
Data e ora

X

A1-A4

No

1.9.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono

X

A1-A4

No

1.10
Indicazione se una sentenza che soddisfa i criteri di selezione secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. m e n debba figurare o meno nell'estratto 4 per autorità o nell'estratto per privati

-

-
(visibile soltanto dal Servizio del casellario giudiziale)

No

2.
Informazioni riguardanti la fattispecie

2.1
Informazioni sulla fattispecie iniziale
(riferita ai singoli reati riconducibili, ad esempio, alla parte speciale del Codice penale)

2.1.1
Riferimento breve
(abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il numero 2.1.2 e velocizzare l'iscrizione dei dati)

-

A1-A4

No

2.1.2
Riferimento giuridico
(indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo)

-

A1-A4

Tutti

2.1.3
Designazione
(descrizione del reato della fattispecie iniziale)

-

A1-A4

Tutti

2.1.4
Periodo di validità del riferimento giuridico
(per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento)
con data di inizio e fine (se disponibili)

-

A1-A4

No

2.1.5
Dati relativi alle sentenze straniere
(invece dei dati di cui ai n. 2.1.2-2.1.4 e n. 2.2)

2.1.5.1
Nota «infrazione a una disposizione di legge straniera»
con rinvio alla copia elettronica del modulo di comunicazione estero (n. 4.2)

-

A1-A4

Tutti

2.1.5.2
Indicazione della categoria di riferimento svizzera secondo l'art. 19 cpv. 3-5
(per tutte le SO iscritte dall'entrata in vigore della LCaGi)

-

A1-A4

Tutti

2.2
Informazioni sulle possibili combinazioni (eccetto per le informazioni secondo il n. 2.1.5.1)
(riferite a singole varianti della fattispecie, che possono verificarsi per numerosi reati, come il tentativo, la complicità, la commissione reiterata)

2.2.1
Riferimento breve
(abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il n. 2.2.2 o la designazione secondo il n. 2.2.3 e velocizzare l'iscrizione dei dati)

-

A1-A4

No

2.2.2
Riferimento giuridico
(indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo, se disponibile)

-

A1-A4

Tutti

2.2.3
Designazione
(descrizione dell'atto di questa variante della fattispecie)

-

A1-A4

Tutti

2.2.4
Periodo di validità del riferimento giuridico
(per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento)
con data di inizio e fine (se disponibili)

-

A1-A4

No

2.3
Perpetrazione
con data o lasso di tempo

-

A1-A4

Tutti

2.4
Tasso alcolemico
(per tutte le infrazioni alle norme della circolazione stradale che puniscono la guida sotto l'influsso dell'alcol)
con l'indicazione in per mille o milligrammi

-

A1-A4

A1-A4

3.
Informazioni sulle sanzioni

3.1
Designazione o tipo di sanzione
(descrizione della sanzione; nel caso delle misure, il riferimento giuridico fa parte della designazione)

-

A1-A4

Tutti

3.2
Anche i casi di rinuncia esplicita a una sanzione da iscrivere in VOSTRA sono registrati come una sanzione secondo il n. 3.1

3.2.1
Indicazione se «condanna con rinuncia alla pena»
con riferimento giuridico al motivo della rinuncia alla sanzione

-

A1-A4

Tutti

3.2.2
Indicazione se «nessuna pena complementare» (cfr. sulla pena complementare n. 3.6.1)

-

A1-A4

Tutti

3.3
Indicazioni complementari che possono figurare a seconda delle pene:

3.3.1
Durata complessiva della pena:
«a vita» oppure numero di anni, mesi, giorni, ore

-

A1-A4

Tutti

3.3.2
Ammontare complessivo della pena:

3.3.2.1
Indicazione dell'importo della multa e della valuta, o

-

A1-A4

Tutti

3.3.2.2
Indicazione del numero di aliquote giornaliere, nonché dell'ammontare e della valuta della singola aliquota giornaliera

-

A1-A4

Tutti

3.3.3
Forma dell'esecuzione della pena
Indicazione se senza condizionale, con la condizionale o con la condizionale parziale

-

A1-A4

Tutti

3.3.4
Indicazioni sul periodo di prova per pene con la condizionale e con la condizionale parziale

3.3.4.1
Inizio (data) e durata (numero di anni, mesi, giorni) del periodo di prova
o inizio (data) e fine (data) del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

3.3.4.2
Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova
con indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

3.3.5
Inoltre, soltanto in caso di pena con condizionale parziale:
durata della parte della pena con la condizionale (analogamente alla durata complessiva secondo i n. 3.3.1 e 3.3.2);

-

A1-A4

Tutti

3.3.6
Inoltre, soltanto per le multe:
pena detentiva sostitutiva ordinata nella SO con durata complessiva secondo n. 3.3.1

-

A1-A4

Tutti

3.3.7
Inoltre, soltanto in caso di ammonizione qualificata ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 DPMin36:
informazioni sul periodo di prova secondo il n. 3.3.4.1 e
indicazione se accompagnatore o norma di condotta

-

A1-A4

Tutti

3.3.8
Inoltre, per l'interdizione dell'esercizio di una professione secondo l'art. 54 cpv. 1 CP nella versione del 5 ott. 195037:
indicazioni secondo n. 3.4.4

-

A1-A4

Tutti

3.4
Indicazioni complementari in caso di misure
(oltre alle informazioni secondo n. 3.1)

3.4.1
Per tutte le misure terapeutiche per adulti, per l'internamento secondo l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP nella versione del 18 marzo 197138 nonché per le misure ai sensi degli art. 12‒15 DPMin:
indicazione se «sospensione dell'esecuzione della pena in favore della misura»

-

A1-A4

Tutti

3.4.2
Per il trattamento ambulatoriale:
indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta

-

A1-A4

Tutti

3.4.3
Per il divieto di condurre:
durata del divieto in anni, mesi, giorni

-

A1-A4

Tutti

3.4.4
Per l'interdizione di esercitare un'attività o il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate:

3.4.4.1
Specificazione del contenuto

3.4.4.1.1
Indicazione se l'interdizione/il divieto serve a proteggere i minori e altre persone particolarmente vulnerabili o pazienti nel settore sanitario.

-

A1-A4

No

3.4.4.1.2
Contenuto come da dispositivo della sentenza
(per i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate le informazioni su persone protette dal divieto o luoghi che permettono di trarre conclusioni su persone protette sono rese anonime, la chiave di anonimizzazione figura nella vista in linea)

-

A1-A4
(non anonimizzati)

Tutti
(anonimizzati)

3.4.4.2
Informazioni sulla durata dell'interdizione di esercitare un'attività e del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate:

3.4.4.2.1
Durata di riferimento come da dispositivo della sentenza con numero di anni, mesi, settimane, giorni, ore o a vita o durata indefinita

-

A1-A4

Tutti

3.4.4.2.2
Informazioni sull'effetto dell'interdizione/del divieto
con la data di inizio validità (data del passaggio in giudicato)
con la data di fine validità, come da dispositivo della sentenza

-

A1-A4

Tutti

3.4.4.2.3
Eventuali indicazioni sui periodi di sospensione dell'interdizione/del divieto secondo l'art. 67c cpv. 2 CP risp. art. 50c cpv. 2 CPM39 con data di inizio, data di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati

-

A1
(i periodi di sospensione rilevanti sono visibili anche nella sezione Informazioni complementari dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.4.7.3.2)

No

3.4.4.2.4
Eventuale nuovo inizio dell'interdizione/del divieto rilevante per il computo dei termini secondo l'art. 67c cpv. 3 CP risp. art. 50c cpv. 3 CPM con data

X

-
(visibile tramite la sezione Informazioni complementari dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.4.7.3.1)

No

3.4.4.2.5
Data prevista per la fine dell'interdizione/del divieto
con la data alla quale, tenendo conto di tutte le indicazioni esistenti, l'interdizione/il divieto non vale più
o indicazione che la data di fine non può essere calcolata

X

-
(visibile tramite la sezione Informazioni complementari dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.4.7.3.3)

Tutti

3.4.4.3
Disposizioni aggiuntive (durante l'interdizione/il divieto)
con indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta

-

A1-A4

Tutti

3.4.5
In caso di espulsione

3.4.5.1
Durata come da dispositivo della sentenza
a vita o numero di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

3.4.5.2
Inizio della durata dell'espulsione

3.4.5.2.1
Data di partenza da registrare a posteriori
(data effettiva di partenza o, se non è nota, la data di partenza fissata dall'autorità di esecuzione)
o data del passaggio in giudicato dell'espulsione da registrare a posteriori
(se la partenza è avvenuta prima che l'espulsione passasse in giudicato)

-

A1

Tutti

3.4.5.2.2
Indicazione che la data di partenza iscritta non è più rilevante («Nessuna partenza»)

-

A1

Tutti

3.4.5.3
Motivo della partenza
con indicazione se espulsione, estradizione, trasferimento per l'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria

-

A1

Tutti

3.4.5.4
Data prevista di fine dell'espulsione
con data alla quale l'espulsione non è più valida
o indicazione che la data non può essere calcolata

X

-

Tutti

3.4.5.5
Indicazione se è stata approvata la domanda relativa al computo del termine per l'eliminazione della sentenza originaria secondo l'art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi

-

-
(visibile soltanto dal Servizio del casellario giudiziale)

No

3.5
Motivi per la commisurazione della pena
(solo informazioni che non sono già state registrate come possibile combinazione in VOSTRA)

3.5.1
Riferimento giuridico
(=indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo)

-

A1-A4

Tutti

3.5.2
Designazione del motivo per la commisurazione della pena

-

A1-A4

Tutti

3.5.3
Periodo di validità del riferimento giuridico
(per rendere visibile la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento) con data di inizio e fine (se disponibili)

-

A1-A4

No

3.6
Indicazioni complementari sulle pene a cui è assegnata una funzione speciale

3.6.1
Per la pena complementare o parzialmente complementare:

3.6.1.1
Indicazione se pena complementare o parzialmente complementare

-

A1-A4

Tutti

3.6.1.2
Riferimento della SO a cui ci si riferisce
(SO contenente la pena iniziale)
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto
o indicazione che questa sentenza non è soggetta all'obbligo d'iscrizione

-

A1-A4

Tutti
(senza numero dell'incarto)

3.6.2
In caso di pena unica:

3.6.2.1
Indicazione se pena unica

-

A1-A4

Tutti

3.6.2.2
Riferimento della SO a cui ci si riferisce
(SO contenente la pena iniziale)
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto
o indicazione che questa sentenza non è soggetta all'obbligo d'iscrizione

-

A1-A4

Tutti
(senza numero dell'incarto)

3.6.2.3
Riferimento delle liberazioni condizionali a cui ci si riferisce
(decisioni successive da cui si può dedurre la pena residua da eseguire) con indicazione della data della decisione, dell'autorità disponente e del numero dell'incarto

-

A1-A4

Tutti
(senza numero dell'incarto)

3.7.
Carcerazione computabile
(il periodo di carcerazione indicato nel dispositivo che è già stato scontato e deve essere computato nell'esecuzione della sanzione)
con indicazione della durata (anni, mesi, settimane, giorni, ore)

-

A1-A4

Tutti

4
Copie elettroniche

4.1
Sentenze originarie svizzere:

4.1.1
Copie elettroniche della sentenza originaria CH contro adulti

-

A1

-
(su richiesta, può essere stampato separatamente per le autorità A1)

4.1.2
ID di sistema, nome del file, utente che ha eseguito l'iscrizione e data dell'iscrizione

X

A1

No

4.2
Sentenze straniere:

4.2.1
Copie elettroniche del modulo di comunicazione estero

-

A1-A4

Tutti
(come allegato)

4.2.2
ID di sistema, nome del file, utente che ha eseguito l'iscrizione e data dell'iscrizione

X

A1-A4

No

5.
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare sugli estratti con data o indicazione che il calcolo non è attualmente possibile o indicazione che l'iscrizione cesserà di figurare non appena la persona sarà considerata deceduta

5.1
Probabile data di eliminazione A1

X

-

A1

5.2
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare sull'A2

X

-

A2

5.3
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare sull'A3

X

-

A3

5.4
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare sull'A4

X

-

A4

5.5
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare su P

X

-

P

5.6
Probabile data alla quale la sentenza cessa di figurare su SP

X

-

SP

Allegato 3

(art. 22, 24 lett. c, 45 cpv. 1 e 47)

Dati e relativi campi di dati riguardanti le decisioni successive soggette all'obbligo d'iscrizione e
visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi della persona)

A1 = i dati figurano nell'estratto 1 per autorità

A1-A4 = i dati figurano negli estratti 1, 2, 3 e 4 per autorità

Tutti = i dati figurano in tutti gli estratti (A1-A4, P e SP)

No = i dati non figurano nell'estratto stampato

X = vero

- = falso

Dati di decisioni successive (DS)

Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati;
art. 24 lett. c)

Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità
(art. 45 cpv. 1)

Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati)
(art. 45 cpv. 1)

1. Informazioni generali contenute in ogni DS

1.1
Data della decisione

-

A1-A4

Tutti

1.2
Autorità decisionale

-

A1-A4

Tutti

1.3
N. dell'incarto:
(usato dall'autorità decisionale per la DS)

-

A1-A4

Tutti

1.4
Designazione della DS

-

A1-A4

Tutti

1.5
Designazione breve della DS
(abbreviazione usata in VOSTRA che si riferisce alla designazione secondo il n. 1.4)

-

A1-A4

Tutti

1.6
Informazioni complementari

1.6.1
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio dei dati strutturati per una DS)

1.6.1.1
Data e ora

X

A1-A4

No

1.6.1.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono

X

A1-A4

No

1.6.2
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica dei dati strutturati per una DS)

1.6.2.1
Data e ora

X

A1-A4

No

1.6.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono

X

A1-A4

No

1.7
Copie elettroniche

1.7.1
Per DS svizzere:

1.7.1.1
Copie elettroniche delle DS svizzere contro adulti

-

A1

-
(su richiesta, può essere stampato separatamente per le autorità A1)

1.7.1.2
ID di sistema, nome del file, utente che ha eseguito l'iscrizione e data dell'iscrizione

X

A1

No

1.7.2
Per DS straniere:

1.7.2.1
Copie elettroniche del modulo estero di notifica della DS

-

A1-A4

Tutti
(come allegato)

1.7.2.2
ID di sistema, nome del file, utente che ha eseguito l'iscrizione e data dell'iscrizione

X

A1-A4

No

2.
Per DS «Rinuncia all'esecuzione della pena residua»:

2.1
Se nella DS è indicata la pena residua:
durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

2.2
Se nella DS non è indicata la pena residua:
nota secondo cui «non sono state trovate informazioni»

-

A1-A4

No

3.
Per DS «Amnistia»:

3.1
Indicazione «L'amnistia comporta il rilascio immediato»
(per calcolare la nuova decorrenza del termine secondo l'art. 67c cpv. 3 CP40)

-

A1-A4

Tutti

4.
Per DS «Modifica della misura»:
(per la revoca e la disposizione contemporanee di misure; non adatta a un'interdizione di esercitare un'attività o a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)

4.1
Designazione della misura revocata

-

A1-A4

Tutti

4.2
Designazione della nuova misura disposta

-

A1-A4

Tutti

4.3
Indicazione se pena residua, nessuna pena residua, non sono state trovate informazioni

-

A1-A4

Tutti
(tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)

4.4
Se è indicata la pena residua:

4.4.1
Durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

4.4.2
Effetti sull'esecuzione della pena residua
con indicazione se sospensione dell'esecuzione della pena residua in favore di una misura, rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua, sospensione condizionale della pena residua

-

A1-A4

Tutti

4.4.3
Se viene disposta la sospensione condizionale della pena residua:
con le seguenti informazioni sul periodo di prova:

4.4.3.1
Durata del periodo di prova
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

4.4.3.2
Data della notifica della DS
(Inizio del periodo di prova)

-

A1-A4

Tutti

4.4.3.3
Fine del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

4.4.3.4
Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova
con indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

5.
Per DS «Modifica delle norme di condotta»:

5.1
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

6.
Per DS «Accompagnatore»:
(non vi sono campi aggiuntivi)

7.
Per DS «Assistenza riabilitativa»:

7.1
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

8.
Per DS «Norme di condotta»:

8.1
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

9.
Per DS «Nuovo divieto»:
(si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)

9.1
Designazione del nuovo divieto disposto

-

A1-A4

Tutti

9.2
Tutti i campi secondo l'allegato 2 n. 3.4.4

(Cfr. allegato 2
N. 3.4.4)

(Cfr. allegato 2
N. 3.4.4)

(Cfr. allegato 2
N. 3.4.4)

10.
Per DS «Revoca dell'accompagnatore»:
(non vi sono campi aggiuntivi)

11.
Per DS «Revoca dell'assistenza riabilitativa»:

11.1
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

12.
Per DS «Revoca della misura»:
(non adatta a un'interdizione di esercitare un'attività o a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)

12.1
Designazione della misura revocata

-

A1-A4

Tutti

12.2
Data del rilascio

-

A1-A4

Tutti

12.3
Indicazione se «pena residua», «nessuna pena residua», «non sono state trovate informazioni»

-

A1-A4

Tutti
(tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)

12.4
Se è indicata la pena residua:

12.4.1
Durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

12.4.2
Effetti sull'esecuzione della pena residua
con indicazione se rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua, sospensione condizionale della pena residua

-

A1-A4

Tutti

12.4.3
Se viene disposta la sospensione condizionale della pena residua:
con indicazioni sul periodo di prova:

12.4.3.1
Durata del periodo di prova
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

12.4.3.2
Data della notifica della DS
(inizio del periodo di prova)

-

A1-A4

Tutti

12.4.3.3
Fine del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

12.4.3.4
Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova
con indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

13.
Per DS «Revoca delle norme di condotta»:

13.1
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

14.
Per DS «Revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione»:
(non vi sono campi aggiuntivi)

15.
Per DS «Revoca del divieto»:
(si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)

15.1
Designazione dell'interdizione/del divieto da revocare

-

A1-A4

Tutti

15.2
Data della revoca
(data a partire dalla quale l'interdizione/il divieto non ha più effetto)

-

A1-A4

Tutti

16.
Per DS: «Sospensione dell'esecuzione dell'espulsione»:
(non vi sono campi aggiuntivi)

17.
Per DS «Sospensione dell'esecuzione della pena in favore della misura»:
(non vi sono campi aggiuntivi)

18.
Per DS fittizia «Determinazione straordinaria della fine dell'esecuzione»:
(DS fittizia secondo l'art. 44 per gestire il computo dei termini, nel caso in cui i dati necessari a questo scopo non siano disponibili)

18.1
Designazione della sanzione a cui si riferisce la fine dell'esecuzione

-

A1-A4

Tutti

18.2
Data di fine dell'esecuzione
(di misure stazionarie, trattamenti ambulatoriali, pene detentive dopo la revoca di un'interdizione/un divieto)

-

A1-A4

Tutti

19.
Per DS «Liberazione condizionale»:
(dall'esecuzione delle pene o delle misure)

19.1
Indicazione delle sentenze originarie, a cui si riferisce la liberazione condizionale
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

-

A1-A4

Tutti
(senza numero dell'incarto)

19.2
Designazione della sanzione a cui si riferisce la liberazione condizionale

-

A1-A4

Tutti

19.3
Data del rilascio

-

A1-A4

Tutti

19.4
Informazioni sul periodo di prova:

19.4.1
Durata del periodo di prova
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

19.4.2
Data della notifica della DS
(Inizio del periodo di prova)

-

A1-A4

Tutti

19.4.3
Fine del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

19.4.4
Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova
con indicazione ser assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

19.5
Indicazione se «pena residua», «nessuna pena residua», «non sono state trovate informazioni»

-

A1-A4

Tutti
(tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)

19.6
Se è indicata la pena residua: durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

20.
Per DS «Grazia»:
(riferita alle sentenze per le quali è prevista l'esecuzione di una pena più lieve)

20.1
Indicazione delle sentenze originarie, a cui si riferisce la grazia
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

-

A1-A4

Tutti
(senza numero dell'incarto)

20.2
Designazione della pena per cui è stata pronunciata la grazia

-

A1-A4

Tutti

20.3
Designazione della pena più lieve che è eseguita
con indicazione delle caratteristiche di cui all'allegato 2 n. 3.1-3.3

-

A1-A4

Tutti

20.4
Indicazione se la grazia comporta la liberazione diretta dall'esecuzione penale
(per calcolare la nuova decorrenza del termine secondo l'art. 67c cpv. 3 CP)

-

A1-A4

Tutti

21.
Per DS «Liberazione definitiva»:

21.1
Designazione della sanzione a cui si riferisce la liberazione definitiva

-

A1-A4

Tutti

21.2
Data della liberazione

-

A1-A4

Tutti

21.3
Indicazione se «pena residua», «nessuna pena residua», «non sono state trovate informazioni»

-

A1-A4

Tutti
(tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)

21.4
Se è indicata la pena residua:

21.4.1
Durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

21.4.2
Effetti sull'esecuzione della pena residua
con indicazione se rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua, sospensione condizionale della pena residua

-

A1-A4

Tutti

21.4.3
Se viene disposta la sospensione condizionale della pena residua:
con le seguenti informazioni sul periodo di prova:

21.4.3.1
Durata del periodo di prova
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

21.4.3.2
Data della notifica della DS
(Inizio del periodo di prova)

-

A1-A4

Tutti

21.4.3.3
Fine del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

21.4.3.4
Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova
con indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

22.
Per DS «Dichiarazione di esecutività della sentenza originaria in Svizzera»:
(soltanto per sentenze originarie straniere che sono eseguite in Svizzera)

22.1
Indicazione se è stato pronunciato un adattamento della sanzione per l'esecuzione della sentenza originaria

-

A1-A4

Tutti

22.2
Se la sanzione è stata adattata:

22.2.1
Designazione della sanzione della sentenza originaria che va adattata

-

A1-A4

Tutti

22.2.2
Contenuto dell'adattamento
con designazione della sanzione adattata
con indicazione delle sue caratteristiche di cui all'allegato 2 n. 3.3-3.4

-

A1-A4

Tutti

23.
Per DS «Diffida»:
(DS secondo il diritto previgente; si riferisce all'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale di una pena o di una misura; non ci sono campi aggiuntivi)

24.
Per DS «Limitazione materiale del divieto»:
(si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, con mantenimento del tipo di interdizione/divieto)

24.1
Designazione dell'interdizione/del divieto che deve essere limitato

-

A1-A4

Tutti

24.2
Nuova specificazione materiale come da dispositivo della sentenza
(in caso di divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, le informazioni riguardanti le persone protette dal divieto o i luoghi che permettono di trarre conclusioni sulle persone protette sono anonimizzate, tuttavia nella vista in linea la chiave di anonimizzazione figura sugli estratti per autorità)

-

A1-A4
(non anonimizzato)

Tutti
(anonimizzato)

24.3
Data di entrata in vigore della nuova specificazione
(di regola la data del passaggio in giudicato della DS)

-

A1-A4

Tutti

25.
Per DS «Estensione materiale del divieto»:
(si riferisce a un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, con mantenimento del tipo di interdizione/divieto)

25.1
Designazione dell'interdizione/del divieto che deve essere esteso

-

A1-A4

Tutti

25.2
Nuova specificazione materiale come da dispositivo della decisione
(in caso di divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, le informazioni riguardanti le persone protette dal divieto o i luoghi che permettono di trarre conclusioni sulle persone protette sono anonimizzate, tuttavia nella vista in linea la chiave di anonimizzazione figura sugli estratti per autorità)

-

A1-A4
(non anonimizzato)

Tutti
(anonimizzato)

25.3
Data di entrata in vigore della nuova specifica
(di regola la data del passaggio in giudicato della DS)

-

A1-A4

Tutti

26.
Per DS «Sospensione condizionale a posteriori della pena residua»:

26.1
Durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

26.2
Informazioni sul periodo di prova:

26.2.1
Durata del periodo di prova
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

26.2.2
Data della notifica della DS
(Inizio del periodo di prova)

-

A1-A4

Tutti

26.2.3
Fine del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

26.2.4
Disposizioni aggiuntive durante il periodo di prova
con indicazione se eventuale assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

27.
Per DS «Misura successiva»:
(non adatta a un'interdizione di esercitare un'attività o a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate; cfr. n. 9)

27.1
Designazione della nuova misura pronunciata

-

A1-A4

Tutti

27.2
Effetti sull'esecuzione della pena residua
con indicazione se sospensione dell'esecuzione in favore della misura, rinuncia all'esecuzione della pena residua, esecuzione della pena residua o se non sono state trovate informazioni

-

A1-A4

Tutti
(tranne se: «Non sono state trovate informazioni»)

27.3
Disposizioni aggiuntive
indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta

-

A1-A4

Tutti

28.
Per DS «Pena successiva secondo l'art. 100ter n. 4 vCP»:
(DS secondo il diritto previgente; CP nella versione del 18 marzo 197141)

28.1
Durata della pena detentiva secondo il diritto previgente senza condizionale
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

29.
Per DS «Nessuna revoca»:
(si riferisce alla rinuncia alla revoca dell'esecuzione di una pena o di una misura con sospensione condizionale totale o parziale nonostante l'insuccesso del periodo di prova)

29.1
Designazione della sanzione a cui si fa riferimento

-

A1-A4

Tutti

30.
Per DS «Revoca parziale»:
(si riferisce alla revoca parziale dell'esecuzione di una pena o di una misura con sospensione condizionale totale o parziale in seguito all'insuccesso del periodo di prova)

30.1
Designazione della sanzione parzialmente revocata

-

A1-A4

Tutti

30.2
Parte della sanzione sospesa con la condizionale:
con durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni, ore) o
con ammontare (con indicazione dell'importo e della valuta)

-

A1-A4

Tutti

30.3
Indicazione se l'esecuzione della pena è sospesa in favore di una misura
con designazione della misura

-

A1-A4

Tutti

31.
Per DS «Proroga del periodo di prova»:
(si riferisce a eventi che hanno avuto luogo nel corso dell'esecuzione di una pena o di una misura con sospensione condizionale totale o parziale)

31.1
Designazione della sanzione la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente

-

A1-A4

Tutti

31.2
Informazioni sul periodo di prova prorogato

31.2.1
Durata della proroga del periodo di prova
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

31.2.2
Data della notifica della DS
(vale come inizio della proroga se la data è successiva alla fine del precedente periodo di prova)

-

A1-A4

Tutti

31.2.3
Fine della proroga del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

31.2.4
Disposizioni aggiuntive durante la proroga del periodo di prova
con indicazione se assistenza riabilitativa, accompagnatore, norma di condotta o trattamento ambulatoriale

-

A1-A4

Tutti

31.3
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

32.
Per DS «Ammonimento»:
(si riferisce all'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale di una pena o di una misura)

32.1
Designazione della sanzione a cui si fa riferimento

-

A1-A4

Tutti

33.
Per DS «Esecuzione della pena residua»:

33.1
Se nella DS è indicata la pena residua:
durata della pena residua
con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni

-

A1-A4

Tutti

33.2
Se nella DS non è indicata la pena residua:
nota «non sono state trovate informazioni»

-

A1-A4

No

34.
Per DS «Revoca»:
(si riferisce alla revoca della sospensione condizionale totale o parziale di una pena o di una misura)

34.1
Designazione della sanzione a cui si fa riferimento

-

A1-A4

Tutti

34.2
Indicazione se l'esecuzione della pena è sospesa in favore di una misura
con designazione della misura

-

A1-A4

Tutti

34.3
Se applicabile, indicazione che la DS non è stata pronunciata in seguito all'insuccesso del periodo di prova

-

A1-A4

Tutti

35.
Per DS «Limitazione temporale del divieto»
(si riferisce all'interdizione di esercitare un'attività o al divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)

35.1
Designazione dell'interdizione/del divieto la cui durata deve essere limitata

-

A1-A4

Tutti

35.2
Indicazione se nuova durata di riferimento o riduzione della durata dell'interdizione/del divieto

-

A1-A4

Tutti

35.3
Nel caso di una nuova durata di riferimento:
durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni) che costituisce la nuova base di calcolo; le proroghe o le limitazioni pronunciate precedentemente non vanno più considerate

-

A1-A4

Tutti

35.4
Nel caso di una riduzione della durata dell'interdizione/del divieto:
durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni) che deve essere detratta dalla fine dell'interdizione/del divieto precedentemente calcolata

-

A1-A4

Tutti

36.
Per DS «Estensione temporale del divieto»:
(si riferisce all'interdizione di esercitare un'attività o al divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate)

36.1
Designazione dell'interdizione/del divieto la cui durata deve essere estesa

-

A1-A4

Tutti

36.2
Durata dell'estensione:
durata (con indicazione di anni, mesi, settimane, giorni),
con nota durata indeterminata oppure a vita

-

A1-A4

Tutti

36.3
Data del passaggio in giudicato della DS
(data a partire dalla quale la proroga ha effetto nella misura in cui l'interdizione/il divieto è già scaduto prima del passaggio in giudicato)

-

A1-A4

Tutti

Allegato 4

(art. 26, 24 lett. d, 45 cpv. 1 e 47)

Dati e relativi campi di dati riguardanti i procedimenti penali pendenti soggetti all'obbligo d'iscrizione e
visibili in un profilo di consultazione (senza dati identificativi dell'imputato)

A1 = i dati figurano nell'estratto 1 per autorità

A2 = i dati figurano nell'estratto 2 per autorità

A4 = i dati figurano nell'estratto 4 per autorità

No = i dati non figurano nell'estratto stampato

X = vero

- = falso

Dati riguardanti i procedimenti penali pendenti

Dati di sistema generati automaticamente (a partire da altri dati;
art. 24 lett. d)

Dati che figurano nella vista in linea degli estratti per autorità
(art. 45 cpv. 1)

Dati che figurano nella vista PDF degli estratti (stampati)
(art. 45 cpv. 1)

1.
Informazioni generali

1.1
Inizio della pendenza del procedimento
con la data di apertura dell'istruzione o
la data del decreto d'accusa, nel caso in cui non sia stata aperta un'istruzione

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

1.2
Autorità che dirige il procedimento

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

1.3
N. dell'incarto:
(usato per il procedimento penale pendente dall'autorità che dirige il procedimento)

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

1.4
Informazioni complementari

1.4.1
Informazioni sulla prima iscrizione
(riferita al primo salvataggio di dati strutturati per un procedimento penale pendente)

1.4.1.1
Data e ora

X

A1, A2 e A4

No

1.4.1.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono

X

A1, A2 e A4

No

1.4.2
Informazioni sull'ultima modifica
(riferita all'ultima modifica di un campo di dati di un procedimento penale pendente):

1.4.2.1
Data e ora

X

A1, A2 e A4

No

1.4.2.2
Utente responsabile
con numero utente, cognome, nome e numero di telefono

X

A1, A2 e A4

No

1.4.3
Precedenti direzioni del procedimento:
(in caso di cambio della direzione del procedimento dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza)

1.4.3.1
Designazione della precedente autorità competente

X

A1, A2 e A4

No

1.4.3.2
N. di incarto del procedimento precedente

X

A1, A2 e A4

No

1.4.3.3
Data di registrazione del cambio della direzione del procedimento in VOSTRA

X

A1, A2 e A4

No

2.
Informazioni sui reati imputati

2.1
Informazioni sulla fattispecie iniziale
(queste si riferiscono ai singoli reati riconducibili, ad esempio, alla parte speciale del Codice penale)

2.1.1
Riferimento breve
(abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il numero 2.1.2 e velocizzare l'iscrizione dei dati)

-

A1, A2 e A4

No

2.1.2
Riferimento giuridico
(indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo)

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

2.1.3
Designazione
(descrizione dell'atto della fattispecie iniziale)

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

2.1.4
Periodo di validità del riferimento giuridico
(per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento)
con data di inizio e fine (se disponibili)

-

A1, A2 e A4

No

2.2
Informazioni sulle possibili combinazioni
(queste si riferiscono a singole varianti della fattispecie, che possono verificarsi per numerosi reati, come il tentativo, la complicità, la commissione reiterata)

2.2.1
Riferimento breve
(abbreviazione usata in VOSTRA per indicare il riferimento giuridico secondo il n. 2.2.2 o la designazione secondo il n. 2.2.3 e velocizzare l'iscrizione dei dati)

-

A1, A2 e A4

No

2.2.2
Riferimento giuridico
(indicazione del riferimento esatto nell'atto normativo, se disponibile)

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

2.2.3
Designazione
(descrizione dell'atto di questa variante della fattispecie)

-

A1, A2 e A4

A1, A2 e A4

2.2.4
Periodo di validità del riferimento giuridico
(per identificare la versione dell'articolo e dell'atto a cui si fa riferimento)
con data di inizio e fine (se disponibili)

-

A1, A2 e A4

No

3.
Note per la direzione del procedimento
con la data dell'ultimo invio dell'avviso ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. b
e la data alla quale tale avviso deve essere nuovamente inviato

X

A1, A2 e A4

No

Allegato 5

(art. 25)

Dati e relativi campi di dati riguardanti avvisi di sistema generati automaticamente e
visualizzabili dalle autorità che gestiscono VOSTRA per il loro settore di competenza

X = vero

- = falso

Dati degli avvisi di sistema generati automaticamente

Dati che figurano nell'avviso

1.
Dati comuni a tutti gli avvisi di sistema

1.1
Categoria di avviso

-

1.2
Titolo dell'avviso

X

1.3
Descrizione del mandato
(contiene il motivo dell'avviso e le istruzioni per il destinatario)

X

1.4
Data di creazione dell'avviso
con data e orario

X

1.5
Destinatario dell'avviso

1.5.1
Designazione del destinatario finale dell'avviso, che deve infine effettuare i controlli secondo il mandato di cui al n. 1.3

X

1.5.2
Designazione dell'autorità che gestisce VOSTRA nella cui casella di posta VOSTRA compare l'avviso
Per i SERCO: con indicazione del Cantone

-

1.6
Stato di trattamento dell'avviso
con indicazione se nuovo o evaso

-

1.7
Utente incaricato del trattamento dell'avviso
con numero utente, cognome e nomi

-

1.8
Data di trattamento
(data alla quale l'avviso è stato visualizzato per la prima volta)

-

1.9
Persona interessata nel caso di avvisi individuali

1.9.1
ID incarto

X

1.9.2
Attributi principali dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.1, escluso numero AVS secondo l'allegato 1 n. 1.1.1

X

1.9.3
Attributi complementari dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.2

X

1.9.4
Fonte dei dati dell'identità principale secondo l'allegato 1 n. 1.3

X

1.10
Persone interessate in caso di iscrizioni in elenchi
con la loro ID incarto secondo l'allegato 1 n. 1.4.1

X

1.11
Numero di pagine dell'avviso

X

1.12
Numero di nuovi avvisi nella casella di posta

-

2.
Dati complementari degli avvisi di recidiva
(art. 25 cpv. 1 lett. a)

2.1
Sentenza originaria o decisione successiva in cui è stato disposto il periodo di prova in questione
con tutti i dati al riguardo visibili anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4 e allegato 3 n. 1.7)

X

2.2
Sentenza originaria contenente la data della perpetrazione che rientra nel periodo di prova dell'oggetto di cui al n. 2.1 con tutti i dati al riguardo visibili anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4)

X

3.
Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica della pendenza di un procedimento penale
(art. 25 cpv. 1 lett. b)

3.1
Procedimento penale pendente che deve essere controllato
con tutti i dati al riguardo visibili anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità

X

3.2
Sezione per la risposta all'autorità competente per l'iscrizione
(se la direzione del procedimento non provvede direttamente alle correzioni necessarie in VOSTRA)

X
(compilato dalla direzione del procedimento solo dopo aver ricevuto l'avviso)

4.
Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica delle misure per cui non è indicata una fine
(art. 25 cpv. 1 lett. c)
Sentenza originaria con tutte le decisioni successive relative alla pronuncia della misura
con tutti i dati al riguardo visibili anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità, ad eccezione della data di eliminazione (allegato 2 n. 5.1) e delle copie elettroniche (allegato 2 n. 4 e allegato 3 n. 1.7)

X

5.
Dati complementari degli avvisi di controllo per verificare se la persona è ancora in vita
(art. 25 cpv. 1 lett. d)

5.1
Data di nascita dell'identità principale (allegato 1 n. 1.1.4)

X

5.2
Nazionalità (allegato 1 n. 1.1.6, 1.1.7 e 1.2.4)

X

5.3
Stato di domicilio (allegato 1 n. 1.2.2)

X

5.4
Luogo di domicilio (allegato 1 n. 1.2.3)

X

6.
Dati complementari degli avvisi di controllo per correggere i dati se l'UCC nega l'assegnazione di un numero AVS o la modifica di singoli attributi principali
(art. 25 cpv. 1 lett. e)
Motivazione dell'UCC per negare l'assegnazione o la modifica

X

7.
Dati complementari degli avvisi di controllo per l'iscrizione dei periodi d'esecuzione
(art. 25 cpv. 1 lett. f)

7.1
Se l'esecuzione stazionaria della sanzione è stata disposta nella sentenza originaria:
indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante, del numero dell'incarto, della data della notifica e della data di passaggio in giudicato

X

7.2
Se l'esecuzione stazionaria della sanzione è stata disposta in una decisione successiva:
con l'indicazione della DS (designazione, data della decisione, autorità decisionale e numero dell'incarto) e la corrispondente sentenza originaria (data della sentenza, autorità giudicante, numero dell'incarto, data della notifica e data del passaggio in giudicato)

X

8.
Dati complementari degli avvisi di controllo per l'eliminazione della documentazione relativa a domande concernenti il computo speciale del termine di eliminazione
(art. 25 cpv. 1 lett. g)
Elenco di tutte le identità precedenti disponibili
con attributi della persona secondo l'allegato 1 n 3.1 e 3.2

X

9.
Dati complementari degli avvisi di controllo per l'iscrizione dei dati di esecuzione relativi all'inizio della durata dell'espulsione
(art. 25 cpv. 1 lett. h)
Elenco delle sentenze originarie con espulsione
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

X

10.
Dati complementari degli avvisi di controllo per la trasmissione delle copie delle sentenze in caso di nuove confische secondo l'art. 61 LCaGi
(art. 25 cpv. 1 lett. i)
Elenco delle sentenze originarie con nuove confische
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

X

11.
Dati complementari degli avvisi di controllo per la correzione delle sentenze originarie senza regola per il computo del termine di eliminazione
(art. 25 cpv. 1 lett. j)
Elenco di tutte le sentenze originarie per cui non è stata programmata una regola per il computo del termine di eliminazione
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

X

12.
Dati complementari degli avvisi di controllo per l'iscrizione a posteriori delle copie mancanti soggette all'obbligo di iscrizione
(art. 25 cpv. 1 lett. k)

12.1
Elenco di tutte le sentenze originarie di un'autorità giudicante iscritte senza le copie soggette all'obbligo di iscrizione con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

X

12.2
Elenco di tutte le decisioni successive di un'autorità decisionale iscritte senza le copie soggette all'obbligo di iscrizione con data della decisione, autorità decisionale e numero dell'incarto della decisione successiva, nonché data della sentenza e numero dell'incarto della rispettiva sentenza originaria

X

13.
Dati complementari degli avvisi di controllo per la determinazione di un possibile insuccesso del periodo di prova secondo l'art. 40 cpv. 3 lett. c LCaGi per sentenze che prevedono una multa
(art. 25 cpv. 1 lett. l)
Elenco di tutte le sentenze originarie straniere i cui reati devono essere trasposti nel diritto svizzero
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

X

14.
Dati complementari degli avvisi di controllo per la verifica delle condizioni per l'iscrizione secondo l'art. 40 cpv. 1 lett. b LCaGi
(art. 25 cpv. 1 lett. m e n)
Elenco di tutte le sentenze originarie che soddisfano i criteri di selezione
con indicazione della data della sentenza, dell'autorità giudicante e del numero dell'incarto

X

15.
Dati complementari degli avvisi di controllo per nuovi procedimenti penali pendenti iscritti:
( art. 25 cpv. 1 lett. o)
Iscrizione di nuovi procedimenti penali pendenti
con tutti i dati al riguardo visibili anche nella vista PDF dell'estratto 1 per autorità

X

Allegato 6

(art. 28)

Dati e relativi campi di dati riguardanti consultazioni verbalizzate automaticamente secondo l'articolo 25 LCaGi

X = vero

- = falso

Dati iscritti in VOSTRA relativi a consultazioni verbalizzate automaticamente

Dati visibili alle persone interessate nell'esercizio del diritto di accesso secondo l'art. 57 LCaGi

1.
Autorità a nome della quale è stata effettuata la consultazione
con designazione e ID dell'autorità

X

2.
Utente che ha effettuato la consultazione

2.1
Numero utente

X

2.2
Cognome, nomi e numero di telefono

-

3.
Scopo della consultazione selezionato

X

4.
Contesto della consultazione inserito come testo libero (se disponibile)

X

5.
Data e ora della consultazione

5.1
Per gli utenti che operano per un'autorità che gestisce VOSTRA:
data e ora della prima iscrizione di dati penali (riferita al primo salvataggio di un oggetto registrato completamente) oppure data e ora della creazione dell'estratto per un'altra autorità (riferita alla creazione dell'estratto in PDF a nome di un'altra autorità)

X

5.2
Per gli utenti che non operano per un'autorità che gestisce VOSTRA:
data e ora della prima visualizzazione dei dati penali

X

6.
Attributi principali secondo l'allegato 1 n. 1.1.1-1.1.4 e ID incarto della persona cercata, disponibili al momento della consultazione secondo il n. 5

X

7.
Dati penali disponibili al momento della consultazione secondo il n. 5 che sarebbero visibili anche nella vista PDF dell'autorità che lancia la ricerca

X

Allegato 7

(art. 29)

Dati e relativi campi di dati riguardanti le richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero

Dati iscritti e trattati in VOSTRA riguardanti le richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero

1.
Informazioni sul contesto della richiesta
1.1
Autorità che richiede l'estratto (autorità richiedente)
1.2
Collaboratore competente dell'autorità richiedente
con nomi, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail
1.3
Numero dell'incarto del procedimento per il quale sono richiesti i dati del casellario giudiziale estero
1.4
Scopo della richiesta
1.5
Informazioni complementari se la richiesta riguarda una causa penale
1.5.1
Informazioni sul reato
con riferimento giuridico e designazione della fattispecie
1.5.2
Luogo del reato
2.
Informazioni sullo Stato destinatario a cui è richiesto l'estratto del casellario giudiziale
2.1
Designazione dello Stato desiderato
2.2
Informazioni complementari specifiche richieste dallo Stato destinatario
3.
Informazioni identificative della persona di cui è richiesto un estratto
(i dati esistenti in UPI o VOSTRA sono ripresi automaticamente)
3.1
Attributi principali secondo l'allegato 1 n. 1.1, escluso numero AVS secondo l'allegato 1 n. 1.1.1
3.2
Stato di domicilio
3.3
Se la persona è già iscritta in VOSTRA:
3.3.1
ID incarto secondo l'allegato 1 n. 1.4.1
3.3.2
Attributi personali delle false identità secondo l'allegato 1 n. 5.1
4.
Informazioni sulle possibilità di richiedere l'estratto
(a seconda del tipo di autorità, dello scopo e dello Stato)
4.1
Indicazione che la richiesta è possibile
(perché lo Stato destinatario ha già fornito estratti per lo scopo desiderato)
4.2
Indicazione che le possibilità di richiesta non sono chiare
(perché non è mai stata fatta alcuna richiesta)
4.3
Indicazione che la richiesta non è possibile, con indicazione del periodo di attesa secondo l'art. 51 cpv. 2
(perché le richieste precedenti non hanno avuto successo)
5.
Dati che documentano l'ulteriore trattamento da parte del Servizio del casellario giudiziale
5.1
Data della richiesta da parte dell'autorità
5.2
Stato di trattamento con indicazione della data del cambiamento di stato:
5.2.1
Data di apertura della richiesta
5.2.2
Data di spedizione della richiesta allo Stato destinatario
5.2.3
Data in cui è stato inviato un promemoria all'autorità estera competente per sollecitare una risposta
5.2.4
Data in cui la richiesta è stata annullata
5.2.5
Data in cui la risposta è stata ricevuta e trasmessa
5.3
Indicazione se il Servizio del casellario giudiziale ha ricevuto un estratto
5.4
Richiesta inviata all'estero (come file Word)

Allegato 8

(art. 30)

Dati e relativi campi di dati riguardanti la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati

X = vero

- = falso

Dati della richiesta secondo l'art. 27 LCaGi

Dati salvati nella banca dati ausiliaria «CREX»

Dati salvati in VOSTRA

1.
Dati necessari all'identificazione e alla localizzazione del richiedente

1.1
Numero AVS

X

X

1.2
Cognome

X

X

1.3
Nome/i

X

X

1.4
Data di nascita

X

X

1.5
Nazionalità

X

X

1.6
Cognome da celibe/nubile

X

-

1.7
Cognome della madre

X

X

1.8
Nomi della madre

X

X

1.9
Cognome del padre

X

X

1.10
Nomi del padre

X

X

1.11
Per i cittadini svizzeri: luoghi di attinenza

X

X

1.12
Indirizzo e-mail

X

-

1.13
Numero telefonico

X

-

1.14
Indirizzo di domicilio

X

X
(in mancanza di un indirizzo di consegna)

1.15
Indirizzo di consegna

X

X

1.16
Documento d'identità
(documento fornito in copia con la richiesta via Internet o presentato allo sportello dell'ufficio postale)

1.16.1
Numero del documento di identità

X

-

1.16.2
Tipo di documento di identità
con indicazione se «passaporto svizzero», «carta d'identità svizzera», «passaporto straniero», «carta d'identità straniera», «libretto per stranieri», «apolide»

X

-

2.
Dati relativi alla richiesta e alla relativa procedura

2.1
Numero di transazione generato automaticamente

X

X

2.2
Data e ora della richiesta

X

-

2.3
Data e ora della stampa del modulo di richiesta da parte del richiedente

X

-

2.4
In caso di richiesta all'ufficio postale:
ufficio postale, sportello, impiegato che ha trattato la richiesta

X

-

2.5
Stato della richiesta:
indicazione se la richiesta è stata iscritta completamente

X

-

2.6
Numero di estratti richiesti

X

-

2.7
Modalità di richiesta:
indicazione se con o senza firma digitale

X

X

2.8
Lingua dell'estratto

X

-

2.9
Tipo di estratto:
indicazione se estratto per privati o estratto specifico per privati

X

-

2.10
Informazioni su grande cliente
(per richieste in linea fatturate mensilmente)

2.10.1
Designazione e sigla del grande cliente per la fatturazione

X

X

2.10.2
Designazione e sigla dell'unità del grande cliente per la consegna degli estratti

X

-

2.10.3
Link web che consente al grande cliente di effettuare richieste in linea (assegnazione automatica)

X

-

2.10.4
Password che consente al grande cliente l'iscrizione delle richieste in linea

X

-

2.10.5
Modalità di consegna dell'estratto:
indicazione se «cartaceo» o «digitale»

X

-

2.10.6
Per la consegna dell'estratto in formato cartaceo:

2.10.6.1
Indicazione se è possibile ordinare più di 1 estratto per persona

X

-

2.10.6.2
Indicazione se l'estratto deve essere autenticato

X

-

2.10.6.3
Indirizzo di consegna del grande cliente

X

-

2.10.7
Indicazione se deve essere registrato l'indirizzo di domicilio della persona per la quale viene ordinato l'estratto

X

-

2.10.8
Per la consegna dell'estratto in formato digitale:

2.10.8.1
Indirizzo e-mail a cui consegnare l'estratto

X

-

2.10.8.2
Password (crittografata) con cui il grande cliente può recuperare gli estratti

X

-

2.10.9
Dati di contatto del grande cliente
(per la corrispondenza interna in caso di domande)

2.10.9.1
Indirizzo postale

X

-

2.10.9.1
Indirizzo e-mail

X

-

2.10.10
Dati di contatto dei collaboratori autorizzati a vistare le ordinazioni del grande cliente
con indicazione dell'unità organizzativa competente nonché di cognome, nomi, numero di telefono e indirizzo email del collaboratore competente

X

-

2.10.11 Lingua di corrispondenza per l'elenco di fatturazione secondo il n. 4.9

-

X

3.
Dati relativi al trattamento dei mandati dopo la ricezione

3.1
Stato del mandato

3.1.1
Indicazione che il modulo di richiesta non è ancora arrivato («in attesa»)

X

-

3.1.2
Indicazione che il modulo di richiesta è arrivato e che è stato controllato («ricevuto»)

X

-

3.1.3
Indicazione che l'estratto è stato trasmesso per l'autenticazione («autenticazione»)

X

-

3.1.4
Indicazione che il modulo di richiesta è stato restituito per il completamento («rispedizione»)

X

-

3.1.5
Indicazione che l'estratto è stato trattato e consegnato («inviato»)

X

-

3.2
Data e ora della registrazione elettronica del ricevimento da parte del Servizio del casellario giudiziale

X

-

3.3
Commento del supporto
(campo di testo libero)

X

-

3.4
In caso di rispedizione:

3.4.1
Motivo della rispedizione

3.4.1.1
La copia della carta d'identità manca oppure è incompleta o illeggibile

X

-

3.4.1.2
Manca il cognome da nubile/celibe

X

-

3.4.1.3
Mancano il cognome e/o i nomi dei genitori

X

-

3.4.1.4
Manca la firma del richiedente o della persona per la quale è ordinato l'estratto

X

-

3.4.1.5
Manca il visto o il timbro del destinatario della fattura mensile

X

-

3.4.1.6
La firma digitale manca o non è stata accettata

X

-

3.4.1.7
Soltanto per estratto specifico per privati: manca la conferma del datore di lavoro

X

-

3.4.1.8
Soltanto per estratto specifico per privati: la conferma del datore di lavoro non è stata firmata

X

-

3.4.1.9
Soltanto per estratto specifico per privati: il datore di lavoro non è autorizzato

X

-

3.4.2
Data e ora della rispedizione

X

-

3.5
In caso di autenticazione:

3.5.1
Indicazione dello Stato per il quale l'estratto deve essere autenticato

X

X

3.5.2
Data e ora di trasmissione dell'estratto per l'autenticazione

X

-

3.5.3
Foglio d'accompagnamento per la Cancelleria federale

X

-

3.6
Informazioni tecniche di supporto generate automaticamente per il trattamento della richiesta

X

-

3.7
Utente che ha eseguito l'ultimo controllo di correttezza dell'estratto nel corso del trattamento individuale
con numero utente

-

X

4.
Dati relativi al pagamento degli emolumenti

4.1
Costo degli estratti richiesti (esclusi i costi di cui ai n. 4.2 e 4.3)

X

-

4.2
Spese supplementari di autenticazione

X

-

4.3
Spese supplementari di spedizione

X

-

4.4
Modalità di pagamento

4.4.1
Pagamento in linea
con indicazione del mezzo di pagamento usato

X

-

4.4.2
Soltanto per grandi clienti: fattura mensile

X

-

4.4.3
Sportello postale

X

-

4.5
Stato del pagamento
con indicazione se «pagato», «non pagato», «annullato»

X

-

4.6
Numero di transazione del pagamento

X

-

4.7
Data e ora di completamento dell'operazione di pagamento

X

-

4.8
Informazioni sul rimborso

X

-

4.9
Fatturazione per grandi clienti

4.9.1
Designazione e sigla del grande cliente secondo il n. 2.10.1

-

X

4.9.2
Periodo di fatturazione
con indicazione di mese e anno

-

X

4.9.3
Data della stampa o della firma dell'estratto secondo il n. 5.11

-

X

4.9.4
Numero di estratti ordinati per richiedente secondo il n. 2.6

-

X

4.9.5
Numero di estratti ordinati per grande cliente

-

X

4.9.6
Cognome, nomi e data di nascita del richiedente secondo i n. 1.2-1.4

-

X

4.9.7
Numero di fattura (assegnato automaticamente)

-

X

5.
Dati relativi alla spedizione degli estratti

5.1
Data prevista per la spedizione dell'estratto
(comunicata automaticamente al richiedente in base al tempo di elaborazione indicato)

X

-

5.2
Data di spedizione

X

-

5.3
Modalità di consegna dell'estratto

5.3.1
Cartaceo

X

X

5.3.2
Raccomandata

X

X

5.3.3
Corriere internazionale

X

X

5.3.4
Digitale

X

X

5.4
Stato di consegna dell'estratto digitale
con indicazione se l'estratto è «pronto» per essere ritirato o se è già stato «ritirato»

X

-

5.5
In caso di richiamo di un estratto digitale: data e ora del richiamo

X

-

5.6
Per la consegna tramite corriere internazionale:

5.6.1
Numero di consegna generato automaticamente

X

-

5.6.2
Indicazione del corriere

X

X

5.7
Per la consegna tramite raccomandata: numero della raccomandata

X

-

5.8
Data e ora della spedizione per gli estratti autenticati

X

-

5.9
Per la consegna digitale: indirizzo digitale di consegna

X

-

5.10
Numero dell'estratto

-

X

5.11
Data della stampa o della firma

-

X

5.12
Tipo di estratto
con indicazione se i dati penali figurano o non figurano

-

X

5.13
Stato del trattamento

-

X

5.14
Copia PDF dell'estratto per privati o specifico per privati
compresi eventuali fogli di accompagnamento per la consegna di un estratto certificato, consegnato per corriere o firmato digitalmente o per chiarire se le infrazioni di una sentenza straniera contenute nel modulo di comunicazione estero ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LCaGi devono essere trasposte nel diritto svizzero.

-

X

6.
Dati relativi alla conferma del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione in caso di richiesta di estratti specifici per privati
(spiegazioni secondo l'art. 55 cpv. 4 LCaGi)

6.1
Richiedente (persona interessata)
con cognome, nomi e data di nascita

X

-
(cfr. n. 1.2-1.4)

6.2
Designazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione

X

X

6.3
Referente del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione

6.3.1
Cognome e nomi

X

X

6.3.2
Funzione nella struttura organizzativa

X

-

6.3.3
Indirizzo e-mail

X

-

6.3.4
Numero telefonico

X

-

6.4
Data della conferma

X

-

6.5
Descrizione dell'attività del privato, per cui può essere richiesto un estratto specifico per privati secondo l'art. 55 cpv. 1 e 1bis LCaGi

X

-

6.6
Numero di transazione della conferma

X

-

Allegato 9

(art. 7)

Diritti di trattamento dei dati identificativi della persona

Tutte = consentito a tutte le autorità (con diritto di iscrizione per le identità)

UFG = riservato al Servizio del casellario giudiziale presso l'Ufficio federale di giustizia

AI = riservato alle autorità autorizzate a iscrivere i dati (con diritto di iscrizione per le identità)

AI+UFG = riservato alle autorità autorizzate a iscrivere i dati (con diritto di iscrizione per le identità) e al Servizio del casellario giudiziale presso l'Ufficio federale di giustizia

N = nessuno

AS = automatismo di sistema (l'iscrizione o la modifica avvengono automaticamente)

- = questo caso non esiste

1.
Casistica per identità principale

Iscrizione

Modifica

Eliminazione

1.1
Attributi principali con numero AVS e «fonte UPI»

Tutte

AS

N, se vi sono dati penali

Tutte, se non vi sono dati penali

1.2
Attributi principali senza numero AVS (prima del processo di assegnazione dello stesso)

Tutte

-

-

1.3
Attributi principali senza numero AVS (durante il processo di assegnazione dello stesso, con stato «assegnazione richiesta»)

-

UFG

UFG, se non vi sono dati penali

1.4
Attributi principali senza numero AVS (al termine del processo di assegnazione non riuscito del numero AVS, con stato «assegnazione negata»)

-

UFG

UFG, se non vi sono dati penali

1.5
Attributi principali con numero AVS e «fonte VOSTRA»

Tutte

UFG

N, se vi sono dati penali

Tutte, se non vi sono dati penali

1.6
Attributi complementari

Tutte

Tutte

Tutte

1.7
Fonte dei dati assegnata automaticamente

AS

N

N

1.8
Fonte dei dati assegnata manualmente

Tutte

Tutte

Tutte

2.
Casistica per nota ad uso interno

Iscrizione

Modifica

Eliminazione

2.1
Nota standard (se non ci sono note complementari)

Tutte

AI+UFG

AI+UFG

2.2
Nota standard (se ci sono note complementari)

-

UFG

N

2.3
Note complementari (se non ci sono note standard)

N

N

N

2.4
Note complementari (se ci sono note standard)

UFG

UFG

UFG

2.5
Nota ad uso interno completa

UFG

UFG

UFG

3.
Casistica per identità precedente

Iscrizione

Modifica

Eliminazione

3.1
Attributi dell'identità precedente (se non si tratta di un'identità principale modificata in seguito a confronto con UPI)

Tutte

AI

AI

3.2
Attributi dell'identità precedente (se si tratta di un'identità principale modificata in seguito a confronto con UPI)

AS

UFG

UFG

3.3
Fonte dei dati assegnata automaticamente

AS

N

N

3.4
Fonte dei dati assegnata manualmente

Tutte

Tutte

Tutte

4.
Casistica per identità secondaria

Iscrizione

Modifica

Eliminazione

4.1
Attributi dell'identità secondaria

Tutte

AI

AI

4.2
Fonte dei dati assegnata automaticamente

AS

N

N

4.3
Fonte dei dati assegnata manualmente

Tutte

Tutte

Tutte

5.
Casistica per false identità

Iscrizione

Modifica

Eliminazione

5.1
Attributi delle false identità

Tutte

AI

AI

5.2
Fonte dei dati assegnata automaticamente

AS

N

N

5.3
Fonte dei dati assegnata manualmente

Tutte

Tutte

Tutte

Allegato 10

(art. 63)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 29 settembre 200642 sul casellario giudiziale è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...43

42 [RU 2006 4503; 2008 51, 6305 all. n. 13; 2009 6937 all. 4 n. II 13; 2010 5971 n. I 2; 2011 1031 all. 3 n. 3, 3637 all. n. II 2; 2012 6071 II; 2014 4461; 2017 563 n. I 10, 4151 all. 4 n. II 4; 2018 4779; 2020 2929 art. 55; 2021 132 all. n 15]

43 Le mod. possono essere consultate alla RU 2022 698.