Art. 1 Oggetto e scopo
La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi.
732.1
del 21 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2024)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 90 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,
decreta:
La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi.
1 La presente legge si applica:
2 Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge:
3 Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP.
Nella presente legge si intendono per:
1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente.
2 Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario.
3 Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che:
1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza.
2 Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno.
3 Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4
3bis La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5
4 Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari.
4 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 14 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
5 Introdotto dall'all. 1 n. 14 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
1 Chiunque manipola materiali nucleari abbisogna di una licenza rilasciata dall'autorità designata dal Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di licenza per:
3 La licenza è di durata limitata.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
La licenza è rilasciata se:
1 Indipendentemente dall'obbligo di licenza, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può vietare l'importazione, l'esportazione, il transito e l'intermediazione di beni nucleari nel singolo caso o vincolarli a condizioni o oneri se necessario nell'interesse della non proliferazione delle armi nucleari.
2 Per eseguire accordi internazionali, il Consiglio federale può prevedere che per determinati Paesi di destinazione o per un gruppo di Paesi non sia rilasciata alcuna licenza.
3 Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni ed eccezioni all'obbligo di licenza, segnatamente per forniture a Paesi che sono Parti ad accordi internazionali sulla non proliferazione delle armi nucleari o che partecipano a provvedimenti di controllo sostenuti dalla Svizzera.
1 Gli elementi combustibili esausti devono essere smaltiti come scorie radioattive. Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopi di ricerca.
8 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
I materiali nucleari contenenti plutonio non possono essere trasportati all'interno dello spazio aereo svizzero.
1 Il titolare della licenza notifica senza indugio all'autorità di vigilanza particolari attività ed eventi relativi alla manipolazione di beni nucleari, che possano compromettere la sicurezza nucleare interna od esterna. Il Consiglio federale designa tali attività e eventi.
2 Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di notifica per il possesso di beni nucleari.
3 Il possessore di materiali nucleari controlla le sue scorte, tiene una contabilità in merito e notifica periodicamente alle autorità di vigilanza le quantità di scorte. Tali obblighi si applicano anche ai materiali nucleari in suo possesso che si trovano all'estero.
1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9
2 Non vi è alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di massima.
3 Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un'autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti.
9 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari.
10 Introdotto dall'all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
1 L'autorizzazione di massima può essere rilasciata se:
2 L'autorizzazione di massima è rilasciata a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. Un'impresa estera deve avere una succursale iscritta nel registro di commercio. Nella misura in cui non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può rifiutare l'autorizzazione di massima a un'impresa organizzata secondo il diritto estero, se lo Stato sede dell'impresa non concede la reciprocità.
1 L'autorizzazione di massima stabilisce:
2 Sono considerate caratteristiche del progetto la grandezza e la posizione approssimative delle costruzioni più importanti, nonché segnatamente:
3 Il Consiglio federale stabilisce il termine per la presentazione della domanda di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.
Chiunque intende costruire un impianto nucleare necessita di una licenza di costruzione rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
1 La licenza di costruzione è rilasciata se:
2 Per gli impianti che necessitano di un'autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se:
3 Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoversi 1 lettere d-f e 2.
1 La licenza di costruzione stabilisce:
2 Il Dipartimento stabilisce un termine per l'inizio dei lavori di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.
Il titolare della licenza allestisce una documentazione completa sulle attrezzature tecniche nonché sui controlli e sugli esami eseguiti.
Chiunque intende gestire un impianto nucleare abbisogna di una licenza d'esercizio rilasciata dal Dipartimento.
1 La licenza d'esercizio è rilasciata se:
2 La licenza d'esercizio può essere rilasciata contemporaneamente alla licenza di costruzione se già in tale momento le condizioni per un esercizio sicuro possono essere valutate definitivamente.
3 Con l'autorizzazione del Dipartimento, il proprietario di un reattore nucleare può immagazzinare materiali nucleari nel suo impianto prima che la licenza d'esercizio sia rilasciata. Per questa autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 20-24.
1 La licenza d'esercizio stabilisce:
2 La licenza d'esercizio può essere limitata nel tempo.
1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio.
2 A questo scopo deve segnatamente:
3 Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo.
1 Per garantire la sicurezza esterna dell'impianto nucleare in modo da proteggerlo da interventi non autorizzati il Dipartimento può obbligare il titolare della licenza a mantenere un corpo di guardia armato.
2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti del corpo di guardia e, dopo aver sentito i Cantoni, ne stabilisce i compiti e le competenze.
3 Il Cantone di sito disciplina la formazione del corpo di guardia in collaborazione con il servizio federale competente.
1 Le persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza nucleare interna ed esterna devono sottoporsi a un controllo periodico di affidabilità.
2 Nell'ambito di questo controllo possono essere elaborati dati sulla salute e l'idoneità psichica, nonché dati rilevanti per la sicurezza sulla condotta di vita delle persone interessate.12
3 I dati possono essere comunicati al proprietario dell'impianto e all'autorità di vigilanza.
4 Il Consiglio federale stabilisce chi è sottoposto al controllo e disciplina la procedura di esame. Designa il servizio competente per eseguire la procedura di esame, elaborare i dati, nonché costituire la raccolta di dati.
12 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 57 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può ordinare la messa fuori esercizio preventiva di centrali nucleari.
1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se:
2 Il proprietario deve segnatamente:
1 Il proprietario dell'impianto deve presentare alle autorità di vigilanza un progetto per la prevista disattivazione. L'autorità di vigilanza gli impartisce a tal fine un termine.
2 Il progetto specifica:
Il Dipartimento ordina i lavori di disattivazione. Stabilisce quali lavori abbisognano del nullaosta delle autorità di vigilanza.
1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare.
2 La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.
1 Nel manipolare sostanze radioattive occorre operare in modo tale da produrre la minor quantità possibile di scorie radioattive.
2 Le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono di massima essere smaltite nel Paese.
3 Le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che sia garantita la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente.
1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi.
2 L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando:
3 In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento.
4 La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.
1 Le persone soggette all'obbligo di smaltimento elaborano un programma di gestione delle scorie. Il programma contiene parimenti un piano di finanziamento che copre il periodo sino alla messa fuori servizio degli impianti nucleari. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il programma dev'essere elaborato.
2 L'autorità designata dal Consiglio federale esamina il programma. Il Dipartimento lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
3 L'autorità designata dal Consiglio federale vigila sull'osservanza del programma.
4 Le persone soggette all'obbligo di smaltimento adeguano periodicamente il programma alle mutate circostanze.
5 Il Consiglio federale informa regolarmente l'Assemblea federale sullo stato del programma.
1 La Confederazione smaltisce:
2 La Confederazione può a questo scopo:
1 Gli articoli 6-11 si applicano per analogia alla manipolazione di scorie radioattive al di fuori di impianti nucleari.
2 Per l'importazione di scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 7 sono soddisfatte e se:
3 Per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di condizionamento la licenza è rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 7 sono soddisfatte e se:
4 Per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di immagazzinamento, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-c sono soddisfatte e se lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell'autorità designata dal Consiglio federale, che le riprenderà se necessario.
1 Le indagini geologiche in possibili regioni di ubicazione, volte a procurare conoscenze in vista di un deposito in strati geologici profondi, necessitano di una licenza del Dipartimento.
2 La licenza è rilasciata se:
3 Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di licenza secondo la presente legge le indagini che comportano solo lievi pregiudizi.
1 La licenza stabilisce:
2 La licenza è di durata limitata.
1 Per i depositi in strati geologici profondi la licenza d'esercizio è rilasciata se le condizioni secondo l'articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte e se:
2 La licenza d'esercizio stabilisce l'area di protezione definitiva del deposito in strati geologici profondi.
3 Essa stabilisce esigenze, in particolare valori limite per la radioattività delle scorie da depositare. Per l'immagazzinamento dei diversi tipi di scorie occorre il nullaosta delle autorità di vigilanza.
1 Il Consiglio federale può obbligare il titolare della licenza d'esercizio per un deposito in strati geologici profondi a prendere a carico le scorie radioattive provenienti dalla Svizzera, contro versamento di indennità che coprano i costi, per quanto tali scorie corrispondano alle esigenze definite nella licenza d'esercizio.
2 Il titolare della licenza tiene una documentazione completa sulle conoscenze acquisite fino al termine della fase di osservazione ed essenziali per la sicurezza, sui piani del deposito in strati geologici profondi e sull'inventario delle scorie radioattive.
3 Finché il deposito in strati geologici profondi sottostà alla legislazione sull'energia nucleare, la società esercente può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.
1 Il proprietario del deposito in strati geologici profondi deve presentare un progetto aggiornato per la fase di osservazione e un progetto per l'eventuale chiusura se:
2 Una volta terminata la fase di osservazione, il Consiglio federale ordina i lavori di chiusura se la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente è garantita.
3 Dopo la chiusura regolamentare, il Consiglio federale può ordinare un'ulteriore sorveglianza limitata nel tempo.
4 Dopo la chiusura regolamentare o dopo la scadenza del termine di sorveglianza, il Consiglio federale accerta che il deposito non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. La Confederazione può prendere ulteriori provvedimenti dopo questo termine, segnatamente in materia di sorveglianza dell'ambiente.
1 L'area di protezione è lo spazio nel sottosuolo in cui interventi possono compromettere la sicurezza del deposito. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'area di protezione.
2 Chi intende eseguire trivellazioni in profondità, costruzioni di gallerie, esplosioni e altre operazioni con le quali viene toccata un'area di protezione necessita di una licenza dell'autorità designata dal Consiglio federale.
3 L'autorità designata dal Consiglio federale notifica all'ufficio del registro fondiario, dopo il rilascio dell'autorizzazione di massima, l'area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d'esercizio, l'area di protezione definitiva per menzione nel registro fondiario. I Cantoni intavolano nel registro fondiario i fondi interessati dall'area di protezione che non vi sono intavolati. I fondi che non sono stati oggetto di una misurazione riconosciuta devono essere misurati a questo scopo (misurazione iniziale o rinnovo della misurazione). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
4 I Cantoni provvedono affinché l'area di protezione sia iscritta nel piano d'utilizzazione e nel piano direttore.
5 Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l'autorità designata dal Consiglio federale elimina l'area di protezione provvisoria e invita l'ufficio del registro fondiario a cancellare la menzione. I Cantoni provvedono affinché il piano di utilizzazione e il piano direttore vengano adeguati.
6 Il Consiglio federale provvede affinché le informazioni sul deposito, sulle scorie immagazzinate e sull'area di protezione e le conoscenze in merito siano conservate. Può comunicare i dati corrispondenti ad altri Stati o a organizzazioni internazionali.
7 Il Consiglio federale prescrive la marcatura duratura del deposito.
1 Dati grezzi e risultati ottenuti mediante le indagini geologiche e durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere, su domanda, consegnati gratuitamente alla Confederazione.
2 Il Consiglio federale disciplina l'accesso a tali dati e la loro utilizzazione. Esso tutela gli interessi dei proprietari.
La domanda di autorizzazione di massima deve essere presentata con i documenti necessari all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale). Quest'ultimo esamina se la domanda è completa e chiede eventualmente complementi.
1 L'Ufficio federale si procura le perizie necessarie, segnatamente su:
2 L'Ufficio federale invita i Cantoni e i servizi competenti della Confederazione ad esprimersi entro tre mesi sulla domanda e sulle perizie. Sono fatti salvi i termini derogatori per l'esame dell'impatto sull'ambiente. In casi motivati può prorogare il termine.
3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
Il Dipartimento associa alla preparazione della decisione concernente l'autorizzazione di massima il Cantone di sito nonché i Cantoni limitrofi e Paesi vicini situati nelle immediate vicinanze del sito previsto. Le preoccupazioni di costoro vanno considerate per quanto il progetto non ne risulti sproporzionalmente limitato.
1 La domanda e i pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere esposti pubblicamente per consultazione durante tre mesi.
2 L'avviso relativo alla possibilità di consultazione deve essere pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché nel Foglio federale.
1 Entro tre mesi dalla pubblicazione, ognuno può sollevare per scritto presso l'Ufficio federale obiezioni motivate al rilascio dell'autorizzazione di massima. L'Ufficio federale può prorogare di tre mesi al massimo questo termine su domanda motivata. Le obiezioni sono esenti da spese; non vi è alcun diritto a ripetibili.
2 Chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa (PA) può fare opposizione presso l'Ufficio federale entro tre mesi dalla pubblicazione. I Comuni tutelano i loro interessi con l'opposizione. Per il resto, si applicano le disposizioni della PA.
3 Le parti che abitano all'estero designano un domicilio di notifica in Svizzera. Se una parte omette di farlo, gli invii possono non essere recapitati o essere pubblicati nel Foglio federale.
1 L'Ufficio federale invita i Cantoni, i servizi specializzati e i periti a pronunciarsi sulle obiezioni e opposizioni a destinazione del Consiglio federale.
2 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199716 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
1 Il Consiglio federale decide sulla domanda, nonché sulle obiezioni e opposizioni.
2 Sottopone, per approvazione, la decisione all'Assemblea federale.
3 Se il Consiglio federale non concede l'autorizzazione di massima e l'Assemblea federale non approva questa decisione, l'Assemblea federale incarica il Consiglio federale di concedere l'autorizzazione di massima con gli eventuali vincoli da essa decisi e di sottoporle nuovamente la decisione per approvazione.
4 Il decreto dell'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'autorizzazione sottostà al referendum facoltativo.
1 La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18
1bis Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193019 sull'espropriazione (LEspr).20
2 Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
3 Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto.
4 Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza.
5 Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto.
18 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
20 Introdotto dall'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
La domanda è presentata all'Ufficio federale con i documenti necessari. L'Ufficio federale esamina se i documenti sono completi e chiede se del caso complementi.
Al richiedente spetta il diritto di espropriazione per:
1 Prima dell'esposizione pubblica della domanda, il richiedente rende visibili, picchettandole, le modifiche che l'impianto pianificato o le indagini pianificate causano nel terreno; nel caso di opere edili procede alla modinatura.
2 Le obiezioni al picchettamento o alla modinatura devono essere presentate immediatamente all'Ufficio federale, in ogni caso prima della scadenza del termine dell'esposizione pubblica.
1 L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati e li invita a pronunciarsi entro tre mesi. In casi motivati può prorogare il termine.
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale, ed esposta pubblicamente durante 30 giorni.
3 ... 21
21 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
22 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
1 Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della PA23 può fare opposizione presso l'Ufficio federale.24 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
2 Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della LEspr25 può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.26
3 I Comuni interessati tutelano i loro interessi mediante opposizione.
4 Alle parti che abitano all'estero si applica l'articolo 46 capoverso 3.
24 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
26 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199727 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
Con il rilascio della licenza il Dipartimento decide contemporaneamente anche in merito alle opposizioni relative al diritto di espropriazione.
1 Dopo la conclusione della procedura di licenza è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr29.30
2 ...31
3 Il presidente della Commissione di stima può autorizzare l'immissione anticipata in possesso in base a una decisione esecutiva di licenza. In merito, si presume che senza l'immissione anticipata in possesso l'espropriante subirebbe importanti inconvenienti. Del rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.
28 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
30 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
31 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà legate alla determinazione dell'area di protezione danno luogo a un'indennità integrale. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
2 L'indennità è dovuta dal titolare del deposito in strati geologici profondi.
3 L'interessato annuncia per scritto le sue pretese al titolare del deposito entro cinque anni dalla menzione definitiva (art. 40 cpv. 3). Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, la procedura è retta dalla LEspr 32.33
4 ...34
5 L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
33 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
34 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
1 Se, all'atto delle indagini geologiche e della costruzione di depositi in strati geologici profondi, sono prodotte notevoli quantità di materiale erompente, estrattivo o di demolizione che non possono essere utilizzate o depositate nelle vicinanze, i Cantoni interessati designano i siti necessari per lo smaltimento del materiale.
2 Se, al momento del rilascio della licenza di costruzione o della licenza per indagini geologiche, non vi è alcuna autorizzazione del Cantone passata in giudicato, il Dipartimento può designare il sito per un deposito intermedio e vincolarne l'utilizzazione a condizioni e oneri. Si applicano le disposizioni di procedura della presente sezione. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per lo smaltimento del materiale.
La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50, 51 e 53-59.
La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50-58 e 60.
La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50, 53 e 55.
1 Alle altre decisioni secondo la presente legge, non espressamente disciplinate nelle sezioni 1-3, si applica la PA35.
2 Per le parti che abitano all'estero si applica l'articolo 46 capoverso 3.
3 Nella procedura dei nullaosta rilasciati dalle autorità di vigilanza ha qualità di parte soltanto il richiedente.
1 È necessaria una modifica dell'autorizzazione di massima secondo la procedura prevista per il suo rilascio per:
2 Per deroghe importanti alla licenza di costruzione o d'esercizio, alla licenza per indagini geologiche e alla decisione di disattivazione o di chiusura è necessaria una modifica della licenza o della decisione secondo la procedura prevista per il loro rilascio.
3 Per modifiche che non derogano in modo importante a una licenza o decisione di cui al capoverso 2, che potrebbero tuttavia influire sulla sicurezza nucleare interna ed esterna, il titolare necessita del nullaosta delle autorità di vigilanza.
4 Le altre modifiche sono notificate alle autorità di vigilanza.
5 In caso di dubbio:
1 L'autorità concedente può trasferire un'autorizzazione, purché il nuovo titolare ne adempia le condizioni.
2 L'autorizzazione di massima per una centrale nucleare può essere trasferita se inoltre il titolare attuale ha garantito la copertura dei costi di disattivazione e di smaltimento conformemente alla durata dell'esercizio.
3 Per il trasferimento dell'autorizzazione di massima è competente il Consiglio federale. Esso chiede previamente il parere del Cantone di sito.
4 Con l'autorizzazione di massima sono trasferite anche la licenza di costruzione e la licenza d'esercizio. La licenza di costruzione e la licenza d'esercizio non possono essere trasferite da sole.
5 Nella procedura per il trasferimento dell'autorizzazione di massima soltanto il richiedente e il titolare attuale hanno qualità di parte. Si applicano le disposizioni della PA36.
6 Le licenze per la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive non sono trasferibili.
1 L'autorità concedente revoca l'autorizzazione se:
2 La decisione di revoca dell'autorizzazione di massima compete al Consiglio federale.
3 La decisione del Consiglio federale sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.
4 Con l'autorizzazione di massima sono revocate anche la licenza di costruzione e quella d'esercizio.
5 Alla revoca dell'autorizzazione di massima si applicano le disposizioni della PA37.
1 L'autorizzazione decade se:
2 L'autorizzazione di massima decade se la domanda di costruzione non è presentata entro il termine fissato. La licenza di costruzione decade se i lavori di costruzione non iniziano entro il termine stabilito.
3 Con l'autorizzazione di massima decadono anche la licenza di costruzione e quella d'esercizio.
1 Le disposizioni contenute nell'autorizzazione, necessarie per la sicurezza interna dell'impianto anche dopo la sua messa fuori esercizio, continuano a essere valide dopo la revoca o la decadenza dell'autorizzazione fino all'ordine di procedere ai lavori di disattivazione o di chiusura.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia anche alla revoca e alla decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 capoverso 3.
1 Sono autorità di vigilanza:
2 Le autorità di vigilanza non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e sono formalmente distinte dalle autorità concedenti le autorizzazioni.
39 Nuovo testo giusta l'art. 25 n. 2 della LF del 22 giu. 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 5635; FF 2006 8115).
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a nove membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d'indipendenza dei membri.41
2 La Commissione, organo consultivo dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, del Dipartimento e del Consiglio federale:
3 La Commissione può, a destinazione del Consiglio federale e del Dipartimento, esprimere il proprio parere in merito a perizie dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Si pronuncia anche sulle questioni che il Consiglio federale, il Dipartimento o l'Ufficio federale le sottopongono per parere.
40 Nuovo testo giusta l'art. 25 n. 2 della LF del 22 giu. 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5635; FF 2006 8115).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019 (Aumento del numero di membri della Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4211).
1 Le autorità di vigilanza esaminano i progetti presentati e vigilano affinché i titolari di autorizzazioni o licenze e i detentori di beni nucleari rispettino i loro obblighi secondo la presente legge.
2 Esse ordinano tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per garantire la sicurezza nucleare interna ed esterna.
3 Se vi è la minaccia di un pericolo imminente, le autorità di vigilanza possono ordinare immediatamente provvedimenti che derogano all'autorizzazione o licenza rilasciata o alla decisione.
4 Se necessario, esse possono confiscare beni nucleari o scorie radioattive ed eliminare le fonti di pericolo a spese del detentore.
5 Le autorità di vigilanza possono far capo alla polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli organi d'inchiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono far capo agli organi di polizia competenti della Confederazione. Il controllo alla frontiera incombe agli organi doganali.42
6 Le autorità di vigilanza tengono una contabilità dei materiali nucleari e delle scorie radioattive negli impianti nucleari in Svizzera. La contabilità comprende anche materiali nucleari e scorie radioattive all'estero, per quanto siano in possesso di titolari di licenza svizzeri. La contabilità informa sul luogo e sullo scopo dell'utilizzazione, della lavorazione e dell'immagazzinamento.
42 Nuovo testo giusta il n. I 26 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
1 Se necessario per l'esecuzione della presente legge, delle disposizioni d'esecuzione o delle decisioni emanate in base alle stesse, occorre fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni e presentare o produrre su domanda i documenti necessari per una valutazione o un controllo completi.
2 Le autorità di vigilanza sono autorizzate ad accedere senza preavviso ai fondi, agli edifici e agli impianti delle persone tenute a dare informazioni e ai luoghi in cui si procede a indagini geologiche secondo l'articolo 35, a installare dispositivi di sorveglianza e a apporre sigilli, a prelevare materiale e campioni di terreno, nonché a esaminare i relativi documenti. Sequestrano il materiale a carico.
1 Le autorità competenti informano regolarmente il pubblico sullo stato degli impianti nucleari e in merito a fatti che concernono i beni nucleari e le scorie radioattive.
2 Informano il pubblico in merito ad avvenimenti particolari.
3 È protetto il segreto di fabbricazione e d'affari.
Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sugli sviluppi della tecnologia nucleare.
43 Introdotto dall'all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
1 Le autorità concedenti e di vigilanza possono elaborare dati personali nell'ambito dello scopo della presente legge.
2 Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento del caso singolo.
3 I dati possono essere conservati elettronicamente.
44 Abrogato dall'all. n. 70 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione).
2 Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento).
3 I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento.
1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare.
2 Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale.
3 Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi.
4 Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze.
1 Se la pretesa del contributore non è sufficiente per coprire i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi.
2 Se il contributore prova che i propri mezzi non sono sufficienti, il fondo di disattivazione o il fondo di smaltimento copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi. Lo stesso vale anche nel caso dell'articolo 78 capoverso 4.
3 Il fondo di smaltimento copre i costi che risultano per la Confederazione in seguito alle prestazioni per lo smaltimento secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera b, mediante i contributi che la persona tenuta allo smaltimento ha versato al fondo. Se questi contributi non sono sufficienti, il fondo copre i costi rimanenti con la totalità dei suoi mezzi.
1 Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato.
2 Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi.
3 L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche:
4 Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.
1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione.
2 Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi.
3 Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato.
4 I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi.
1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento.
2 I proprietari inoltre:
3 Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento.
1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:
2 Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per:
1 Il titolare della licenza indennizza integralmente il Cantone se per le indagini geologiche secondo l'articolo 35, per un deposito in strati geologici profondi o per un'area di protezione sono esercitate regalie cantonali.
2 Un indennizzo integrale secondo il capoverso 1 deve essere versato anche nei casi in cui la costruzione di una centrale nucleare comporti l'utilizzazione di diritti d'acqua cantonali.
3 Se non può essere concordato, l'indennizzo è stabilito dalla Commissione di stima conformemente all'articolo 64 LEspr46.47
47 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
1 La Confederazione può promuovere la ricerca applicata sullo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, in particolare sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smaltimento nucleare.
2 Può sostenere la formazione di specialisti o provvedervi essa stessa.
3 I privati ottengono di massima aiuti finanziari soltanto se forniscono prestazioni proprie per almeno il 50 per cento dei costi.
La Confederazione può versare, nel campo dello sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, segnatamente nei settori della non proliferazione delle armi nucleari, della sicurezza, della sanità e dell'ambiente, contributi a organizzazioni internazionali e partecipare a progetti internazionali.
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.48
2 Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.49
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.50
48 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
49 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
50 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.52
2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.53
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.54
51 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
52 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
53 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
54 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.55
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.56
3 Chiunque intenzionalmente effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un'ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con una pena pecuniaria.57
4 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.58
55 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
56 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
57 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
58 Introdotto dal n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.59
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.60
59 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
60 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.
61 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.62
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.63
62 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
63 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Lo Svizzero che commette all'estero un crimine o un delitto secondo gli articoli 89 e 91 è punibile anche se il fatto non è considerato reato nel luogo in cui è stato commesso.
2 Se il complice di un reato commesso all'estero ha agito in Svizzera, per la complicità si applica il diritto penale svizzero, per quanto il reato principale sia punibile in Svizzera, indipendentemente dal diritto dello Stato in cui il reato principale è stato commesso.
Il procedimento penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
65 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
66 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull'energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200469 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
68 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36c della L sull'energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli artico-li 69-72 del Codice penale71.
70 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
1 Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 88-92 sottostanno alla giurisdizione penale federale.
2 Le contravvenzioni di cui all'articolo 93 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo.
3 Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi doganali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Può delegare l'emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati.
3 L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della LRaP 73, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.74
4 Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.
5 Per l'esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni.
6 Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità esecutiva può consultare terzi per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per l'attuazione di esami e controlli.
74 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
I servizi federali competenti, nonché gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi dati vicendevolmente e comunicarne alle autorità di vigilanza per quanto necessario all'esecuzione della presente legge.
1 Le autorità della Confederazione competenti per l'esecuzione, per il controllo, per la prevenzione dei reati o per il procedimento penale possono collaborare con le autorità competenti estere, nonché con organizzazioni e organi internazionali e coordinare le indagini, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente legge o di prescrizioni estere corrispondenti e sempre che le autorità estere o le organizzazioni o gli organi internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o a un corrispondente obbligo di segretezza.
2 Esse possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché alle organizzazioni o agli organi internazionali di trasmettere loro i dati necessari. Per ottenerli possono comunicare loro dati su:
3 Se lo Stato estero garantisce la reciprocità, esse possono inoltre comunicare di moto proprio o su domanda all'autorità estera i dati di cui al capoverso 2, se quest'ultima assicura che tali dati:
4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a organi internazionali alle condizioni del capoverso 3; in tal caso si può rinunciare all'esigenza della reciprocità.
5 Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali bilaterali concernenti:
2 Nei limiti dei crediti stanziati il Consiglio federale può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all'articolo 87.
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato alla presente legge.
1 Gli impianti nucleari in esercizio che secondo la presente legge necessitano di un'autorizzazione di massima possono essere mantenuti in esercizio senza la corrispondente autorizzazione fintantoché non siano apportate modifiche che a norma dell'articolo 65 capoverso 1 richiedono una modifica dell'autorizzazione di massima.
1bis Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la modifica di centrali nucleari esistenti.75
2 I proprietari delle centrali nucleari esistenti forniscono entro dieci anni la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte, sempreché il Consiglio federale non l'abbia già considerata adempiuta. In casi motivati, il Consiglio federale può prorogare di cinque anni il termine.
3 La licenza d'esercizio per una centrale nucleare esistente può essere trasferita senza autorizzazione di massima a un nuovo esercente. Si applicano per analogia gli articoli 13 capoverso 2, 31 capoverso 3 e 66 capoverso 2.
4 …76
75 Introdotto dall'all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
76 Abrogato dall'all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale pubblica la legge nel Foglio federale nel caso in cui le iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare» siano ritirate o respinte.
3 Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 200577
n. II/6 dell'all.: 1° gennaio 200578
(art. 105)
I
I seguenti atti normativi sono abrogati:
II
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
...81
79 [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3, 2004 3503 all. n. 4. RU 2004 4719 all. n. I 1].
81 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4719.