01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 30.06.2020
01.02.2016 - 30.04.2017
01.07.2015 - 31.01.2016
15.07.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 14.07.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.07.2009 - 30.06.2011
01.10.2008 - 30.06.2009
01.09.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 28.02.2005
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1

Ordinanza
concernente la produzione e la messa in commercio
degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali)
del 26 maggio 1999 (Stato 17 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge del
29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19913 sulla
protezione delle acque;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al
commercio,5

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l'importazione, la messa in commercio e la produzione degli alimenti per animali da reddito e per gli animali da compagnia.6 2 L'ordinanza non è applicabile: a.

a tutte le materie prime e a tutti gli alimenti semplici per animali ottenuti
nelle aziende agricole, per quanto non siano messi in commercio; b.

agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione verso i
Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni
sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità; c.7

all'importazione, per uso privato, di alimenti destinati a animali da compagnia; d.8 all'importazione di alimenti per animali che non sono destinati all'elaborazione o alla trasformazione bensì alla riesportazione verso i Paesi con i quali

RU 1999 1780 1

RS 910.1

2 RS

814.01

3 RS

814.20

4 RS

946.51

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

916.307

Agricoltura

2

916.307

non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per
animali o della valutazione della loro conformità.

3 È fatta salva la legislazione sulle epizoozie.


Art. 2


9

Definizioni

1 Gli alimenti per animali sono sostanze e prodotti utilizzati per l'alimentazione
degli animali da reddito agricoli o degli animali da compagnia o destinati alla
fabbricazione di tali prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza o dal loro
modo di trasformazione; per tali s'intendono: a.

materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodotti di
origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati
della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in commercio
come alimenti semplici, per la preparazione di alimenti composti oppure
come supporto delle premiscele; b.

alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o
animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali; c.

alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine
vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della
loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche,
comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali sotto
forma di alimenti completi o di alimenti complementari; d.

additivi: le sostanze o i prodotti contenenti siffatte sostanze, che non sono
premiscele di cui nella lettera e che, incorporati negli alimenti per animali,
possono influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione
animale;

e.

premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con
sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di
alimenti per animali;

f.

coadiuvanti per l'insilamento: le sostanze e gli organismi che facilitano la
conservazione degli insilati; sono equiparati ai coadiuvanti per l'insilamento
le sostanze per la conservazione del fieno umido; g.

alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, data la loro
composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera; h.

alimenti complementari: le miscele di alimenti per animali con un tenore
elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per
la razione giornaliera soltanto se combinate con altri alimenti; 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 3

916.307

i.

alimenti minerali: gli alimenti complementari per animali composti principalmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere
grezza, riferito a un alimento con l'88 per cento di sostanza secca; j.

alimenti per animali, sostitutivi o succedanei del latte: le miscele, secche o
sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all'alimentazione di
giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post
colostrale o all'ingrasso dei vitelli; k.

alimenti melassati per animali: gli alimenti complementari prodotti
mediante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in
saccarosio, di zucchero totale; l.

alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici): gli
alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le
loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni
alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell'Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) e sono destinati a soddisfare
particolari bisogni nutrizionali.

2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a.

animali da reddito: gli animali di specie detenute o foraggiate direttamente o
indirettamente al fine di produrre derrate alimentari; b.

animali da compagnia: gli animali di specie detenute o foraggiate dall'uomo
che non vengono consumate né direttamente né indirettamente quali derrate
alimentari;

c.

produzione: la fabbricazione, la trasformazione, il confezionamento e l'imballaggio; d.

messa in commercio: qualsiasi trasferimento o cessione a titolo oneroso o
gratuito;

e.

razione giornaliera: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un tenore di sostanza secca dell'88 per cento, di cui un animale di una determinata
specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbisogno nutritivo globale; f.

scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali
specifici di determinate categorie di animali da reddito o da compagnia il cui
processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in
modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l'assunzione di alimenti adeguati al loro stato; g.

componenti: le sostanze contenute in un alimento per animali e che influiscono in modo considerevole sul suo valore nutritivo; non sono considerati
componenti gli additivi e le sostanze indesiderabili; h.

sostanze indesiderabili: le sostanze - ad eccezione degli agenti responsabili
di epizoozie - presenti negli o sugli alimenti per animali e che possono
influire negativamente sulla salute e sul rendimento degli animali o, in

Agricoltura

4

916.307

quanto residui, sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito
agricoli, soprattutto riguardo alla loro innocuità per la salute dell'uomo; i.

partita: la quantità di alimenti per animali che costituisce un'unità che si
presuppone possieda caratteristiche uniformi comuni.

Capitolo 2:10 Omologazione di alimenti per animali Sezione 1: Materie prime e alimenti semplici11

Art. 3

Importazione e messa in commercio 1 Gli alimenti per animali possono essere importati o messi in commercio soltanto se
sono omologati.

2 Al momento dell'importazione o della messa in commercio, gli alimenti per
animali omologati devono essere sani, genuini e di qualità commerciale nonché
caratterizzati conformemente alle prescrizioni.


Art. 4

Condizioni generali d'omologazione 1 Un alimento per animali può essere omologato se: a.

si presta sufficientemente all'uso previsto; e b.

non produce effetti secondari inammissibili e non presenta rischi per l'uomo,
gli animali o l'ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

2 Gli alimenti per animali devono essere tali da: a.

non mettere in pericolo la salute degli animali; b.

non dare adito a confusione o errore.

3 Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da: a.

mantenere o migliorare il rendimento degli animali da reddito agricoli; b.

non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da
reddito agricoli.

10

Originario avanti l'art. 5.

11

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 5

916.307

Sezione 1a:12 Materie prime e alimenti semplici per animali

Art. 5

Lista degli alimenti per animali 1 Le materie prime e gli alimenti semplici sono omologati13 se figurano sulla lista
delle materie prime e degli alimenti semplici omologati per animali (lista degli
alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste.

2 La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima e alimento semplice,
in particolare:

a.

la designazione specifica; b.

le esigenze che devono soddisfare gli alimenti per animali; c.

la descrizione.

3 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) emana la lista degli alimenti
per animali. Di massima, accetta su domanda nuovi alimenti per animali.

4 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, materie prime e alimenti semplici, se soddisfano le
esigenze di cui all'articolo 3.

5 Se risulta ulteriormente che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, l'alimento ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo,
gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente esigenze
supplementari per un alimento per animali che figura sulla lista o annullare
l'omologazione14.

6 L'Ufficio federale può omologare materie prime e alimenti semplici che non
figurano sulla lista degli alimenti per animali se sono messi in commercio in quantità
limitata o in un raggio limitato.


Art. 6

Lista delle materie prime e degli alimenti semplici
modificati geneticamente 1 Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono omologati
se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati, modificati geneticamente (lista degli alimenti OMG per animali) e se soddisfano le
condizioni richieste. Queste condizioni si applicano anche agli alimenti che figurano
già sulla lista in virtù dell'articolo 5.

2 Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono ammessi
sulla lista degli alimenti OMG per animali se: 12

Originario sez. 2.

13

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

14

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Agricoltura

6

916.307

a.

soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3; b.15 soddisfano le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 199916 sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui le materie prime e gli alimenti
semplici siano composti di o contengano organismi geneticamente modificati.

3 L'Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OMG per animali. Accetta, su
domanda, di includervi nuovi alimenti.

4 Il Dipartimento stabilisce le esigenze per i documenti della domanda. Tali documenti devono inoltre comprendere le indicazioni dell'allegato dell'ordinanza del 19
novembre 199617 concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG nonché i dati
giusta l'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, quando le materie prime e gli alimenti semplici sono composti di o
contengono organismi geneticamente modificati.18 5 L'Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime
e gli alimenti semplici già autorizzati all'estero, costituiti di organismi geneticamente modificati, incapaci di riprodursi, o che ne contengono.

6 L'Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l'omologazione e in qualsiasi momento limitare o revocare l'omologazione se l'alimento ha importanti effetti
secondari nocivi o se sono presunti o provati rischi per l'uomo, gli animali o
l'ambiente.

Sezione 2: Additivi, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici

Art. 7

Lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati 1 Gli additivi, eccettuati gli additivi secondo l'articolo 8 capoverso 1 e gli alimenti
dietetici, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (lista degli additivi e degli alimenti dietetici) e se presentano le
proprietà richieste.

2 Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni
d'utilizzazione. Di regola il Dipartimento iscrive i nuovi additivi e alimenti dietetici
su richiesta.19

3 Se risulta ulteriormente che un additivo o un alimento dietetico, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, ha importanti effetti secondari nocivi o 15

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

16

RS 814.911

17

RS 817.021.35 18

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 7

916.307

presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare
temporaneamente le esigenze supplementari per un additivo o per un alimento
dietetico omologato o ritirare l'omologazione.

4 L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo,
additivi e alimenti dietetici se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 12.


Art. 8

Autorizzazione

1 I coadiuvanti per l'insilamento e gli additivi dei gruppi di additivi destinati alla
profilassi della coccidiosi e l'istomoniasi, i microorganismi e le loro preparazioni,
nonché gli enzimi e le loro preparazioni sono omologati soltanto se sono autorizzati
dall'Ufficio federale e soddisfano le esigenze richieste.

2 L'autorizzazione è personale e inalienabile.

3 L'Ufficio federale può limitare nel tempo la validità dell'autorizzazione, corredarla
di oneri e condizioni e prescrivere caratterizzazioni particolari.

4 Se l'idoneità di un additivo o di un coadiuvante per l'insilamento sottoposto ad
autorizzazione non è ancora definitivamente confermata e per ragioni indipendenti
dal richiedente si deve prevedere che l'esame della domanda durerà a lungo,
l'Ufficio federale può rilasciare un'autorizzazione provvisoria per una durata di cinque anni al massimo, a condizione che il prodotto risulti almeno adeguato e non presenti rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

5 Nelle fasi commerciali successive, gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento che
sono stati importati o messi in commercio20 con un'autorizzazione non ne necessitano un'altra.

6 Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, le nuove conoscenze concernenti il
prodotto devono essere comunicate regolarmente e spontaneamente all'Ufficio federale.

7 L'autorizzazione è valida unicamente finché il prodotto presenta le proprietà che
figurano nell'autorizzazione. L'Ufficio federale può autorizzare, senza un nuovo
esame del prodotto, modifiche delle proprietà che non concernono le condizioni
dell'autorizzazione.


Art. 9

Seconda autorizzazione 1 Chiunque intende importare o mettere in commercio21 un additivo o un coadiuvante per l'insilamento già autorizzato, senza essere egli stesso titolare
dell'autorizzazione, deve depositare una domanda conformemente all'articolo 17.

2 L'Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e ai mezzi di prova da parte del
secondo richiedente e basarsi su quelli del primo titolare, nella misura in cui il
secondo provi:

20

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

21

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Agricoltura

8

916.307

a.

che il titolare dell'autorizzazione l'ha abilitato a utilizzare i suoi dati; oppure b.

che sono passati 10 anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente
di un prodotto identico a quello del primo richiedente.


Art. 10

Pubblicazione

Gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento autorizzati sono pubblicati dall'Ufficio
federale.


Art. 11

Omologazione di additivi, di coadiuvanti per l'insilamento
e di alimenti dietetici già omologati all'estero 1 Se un additivo, un coadiuvante per l'insilamento o un alimento dietetico è già
omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui,
oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l'articolo 17, siano
presentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei documenti di omologazione.22 2 L'Ufficio pubblica una lista dei Paesi le cui esigenze in materia di omologazione
sono riconosciute come equivalenti.


Art. 12

Esigenze in materia di prodotti 1 Gli additivi devono essere efficaci, vale a dire avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti, sulla produzione animale o sulla qualità delle derrate d'origine animale.

2 I coadiuvanti per l'insilamento devono favorire la conservazione dell'insilato con
almeno uno degli effetti seguenti: a.

ottenimento di una concentrazione ottimale di ioni di idrogeno; b.

legame chimico dell'ossigeno dell'aria; c.

eliminazione di microorganismi dannosi mediante sostanze ad azione specifica; d.

miglioramento dell'apporto nutritivo per la microflora auspicata; e.

impedimento della crescita di microorganismi nocivi mediante l'aumento
della pressione osmotica; f.

aumento del numero dei microorganismi utili.

3 e 4 ... 23

5 Il Dipartimento disciplina le altre condizioni per l'omologazione di additivi e di
alimenti dietetici

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

23

Abrogati dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 9

916.307


Art. 13

Messa in commercio

1 Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere
reclamizzati o importati o messi in commercio soltanto se sono omologati definitivamente o provvisoriamente.

2 Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere
importati o messi in commercio soltanto per l'uso previsto e unicamente se presentano le proprietà menzionate nell'omologazione.24 3 Chiunque importa o mette in commercio25 additivi e alimenti dietetici omologati
secondo l'articolo 7 deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale, a Posieux (Stazione federale di ricerche). Il Dipartimento disciplina
le modalità della procedura di notifica.

4 Il Dipartimento può limitare la consegna e l'utilizzazione di determinati additivi e
di determinate premiscele.

Sezione 3: Alimenti composti e premiscele

Art. 14

1 Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per l'importazione o la messa in commercio26 se sono composti esclusivamente di sostanze contenute nella lista
degli alimenti per animali secondo l'articolo 5 o nella lista degli alimenti OMG per
animali secondo l'articolo 6 o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l'articolo 7 oppure se sono autorizzati secondo l'articolo 8.

2 Il Dipartimento disciplina le esigenze relative ai tenori degli alimenti composti e
delle premiscele.

3 Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo alla Stazione
federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di
notifica.27

Sezione 4: Procedura d'omologazione

Art. 15

Aventi diritto

1 Le autorizzazioni sono rilasciate alle persone e alle ditte con domicilio o domicilio
d'affari in Svizzera.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

25

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

26

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Agricoltura

10

916.307

2 Le persone e le ditte il cui domicilio o domicilio d'affari si trova all'estero possono
beneficiare di un'autorizzazione se questa possibilità è prevista da un accordo internazionale.


Art. 16

Domande di omologazione di un alimento per animali Le domande di ammissione di un alimento per animali in una lista possono essere
presentate da persone e ditte con domicilio o domicilio d'affari in Svizzera.


Art. 17

Procedura d'omologazione 1 I documenti completi che accompagnano la domanda devono essere presentati alla
Stazione federale di ricerche.

2 La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere
ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell'Istituto se il loro campo di
attività è interessato.28 3 Gli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente
modificati possono essere omologati soltanto se, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, sono soddisfatte le esigenze dell'ordinanza del 25 agosto 199929
sull'emissione deliberata nell'ambiente.30 4 Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in
particolare le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda.


Art. 18

Documenti che accompagnano la domanda 1 Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le
indicazioni seguenti:

a.

nome e indirizzo del richiedente; b.

luogo di produzione dell'alimento per animali; c.

designazione sotto la quale si prevede la messa in commercio dell'alimento
per animali;

d.

informazioni precise e complete sulla composizione, le proprietà e l'idoneità
all'uso previsto;

e.

prova che l'alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescrizioni, non produce importanti effetti secondari nocivi e non rischia di
mettere in pericolo l'uomo, l'animale o l'ambiente.

2 I documenti delle domande relative agli alimenti per animali composti di o che
contengono organismi geneticamente modificati, devono soddisfare, oltre alle 28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

29

RS 814.911

30

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

Ordinanza sugli alimenti per animali 11

916.307

esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 199931 sull'emissione deliberata nell'ambiente.32 3 Il richiedente è tenuto a menzionare nella sua domanda o ad allegare alla stessa i
mezzi di prova come pubblicazioni scientifiche, verbali di esperimenti, perizie,
comunicazioni ufficiali; queste indicazioni non sono richieste per le domande relative agli alimenti dietetici.

4 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la Stazione federale di ricerche impartisce
al richiedente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono
fornite entro questo termine, la domanda non è esaminata.


Art. 19

Esame della domanda

1 La Stazione federale di ricerche non è tenuta a completare d'ufficio le indicazioni e
i mezzi di prova del richiedente; essa si limita di massima al controllo dei documenti. A questo scopo può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni.

2 Rinuncia a questi esperimenti e a queste investigazioni e decide in merito alla domanda in base ai documenti disponibili se il richiedente: a.

non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di
fornire gratuitamente la quantità necessaria dell'alimento per animali o, in
caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, gli impianti richiesti, ecc.; b.

rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o queste investigazioni potrebbero occasionare senza colpa della Stazione federale
di ricerche o di un terzo.

3 La Stazione federale di ricerche prende in considerazione d'ufficio i fatti generalmente noti concernenti l'alimento per animali.

Capitolo 3:33
Notifica, omologazione e registrazione di chi intende produrre
e mettere in commercio alimenti per animali


Art. 20

Controllo autonomo

Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adottare, nel quadro della propria attività, provvedimenti adeguati affinché gli alimenti per
animali adempiano le esigenze poste dalla legge e raggiungano una qualità ineccepibile, non pregiudicata da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo
ufficiale non esonera dall'obbligo del controllo autonomo.

31

RS 814.911

32

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Agricoltura

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a Obbligo di notifica

1 Chiunque vuole produrre alimenti per animali o metterli in commercio in Svizzera
deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche.

2 È dispensato dall'obbligo di notifica chi fabbrica alimenti per il proprio effettivo di
animali, a condizione che siano impiegati soltanto prodotti previsti per i consumatori
finali, e chi mette in commercio alimenti semplici per animali nonché materie prime
prodotti nella propria azienda agricola. Il Dipartimento stabilisce quali prodotti
possono essere venduti ai consumatori finali.

b Obbligo di tenere un registro 1 Il produttore assoggettato all'obbligo di notifica deve tenere un registro con le
seguenti indicazioni:

a.

il nome e l'indirizzo dei fornitori di ogni singola componente utilizzata per
la fabbricazione;

b.

la composizione e la data di produzione di ogni partita; c.

il nome e l'indirizzo dell'acquirente di ogni partita.

2 Chiunque importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito ed è
assoggettato all'obbligo di notifica deve tenere un registro dei nomi e degli indirizzi
dei fornitori e di ogni acquirente di una partita.

3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 vanno conservate per almeno due anni e
presentate, su richiesta, alla Stazione federale di ricerche.


Art. 21

Omologazione e registrazione 1 Necessita di un'omologazione chiunque vuole produrre uno dei seguenti alimenti
per animali:

a.

additivi:
coccidiostatici e istomonostatici

vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente
definite in modo inequivocabile oligoelementi

enzimi

microorganismi

carotenoidi e xantofille

antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito o con
altre restrizioni;

b.

determinati prodotti per l'alimentazione animale:
prodotti proteici derivanti da microorganismi

altri composti azotati non contenenti proteine

aminoacidi e loro sali

idrossiaminoacidi;

Ordinanza sugli alimenti per animali 13

916.307

c.

premiscele con i seguenti additivi:
coccidiostatici e istomonostatici

vitamine A e D

oligoelementi rame e selenio;

d.

alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti
additivi:
coccidiostatici e istomonostatici;

e.

materie prime con un tenore di sostanze o prodotti indesiderabili superiore al
tenore massimo, destinate alla detossificazione.

2 Necessita di una registrazione chiunque vuole produrre (anche ad uso privato) uno
dei seguenti alimenti per animali: a.

additivi:
tutti gli additivi con un tenore massimo prestabilito o altre restrizioni non
menzionati al capoverso 1; b.

premiscele con i seguenti additivi:
enzimi

microorganismi

tutte le vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile, escluse le vitamine A e D

tutti gli oligoelementi, esclusi rame e selenio

carotenoidi e xantofille

antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito;

c.

alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti
additivi:
vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente
definite in modo inequivocabile oligoelementi

enzimi

microorganismi

carotenoidi e xantofille

antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito.

3 Il Dipartimento disciplina le esigenze poste ai produttori in materia di omologazione e registrazione.

4 Al momento dell'omologazione o della registrazione ai produttori viene rilasciato
rispettivamente un numero d'omologazione o di registrazione.

a Importazione

Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera alimenti per animali giusta
l'articolo 21, non fabbricati in Svizzera, deve dimostrare che nel Paese di produzione vengono poste ai produttori esigenze equivalenti a quelle vigenti in Svizzera.

Agricoltura

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916.307

Capitolo 4: Designazioni, caratterizzazione

Art. 22

Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione 1 Nella caratterizzazione e sull'imballaggio di alimenti per animali non devono
essere date indicazioni inesatte o incomplete o sottaciute particolarità del prodotto
che possano ingannare l'acquirente circa la natura, il genere della composizione o
l'utilizzabilità di un alimento per animali.

2 Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di
forniture sciolte o sulla fattura in caso di materie prime e di alimenti semplici per
animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni: a.34 la designazione dell'alimento per animali giusta l'articolo 2 capoverso 1; questa indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime; b.

il nome e l'indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio; c.

il genere e il tenore delle componenti e degli additivi; d.

le prescrizioni sull'utilizzabilità dell'alimento per animali e le condizioni di
utilizzazione, salvo per gli alimenti semplici per animali e le materie prime.

3 Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte almeno in una
lingua ufficiale.

4 Il Dipartimento disciplina le indicazioni specifiche complementari per le singole
categorie di alimenti per animali.


Art. 23

Dichiarazione relativa agli alimenti per animali
geneticamente modificati 1 Le materie prime e alimenti semplici per animali, gli additivi e i coadiuvanti per
l'insilamento e gli alimenti dietetici modificati geneticamente devono essere caratterizzati come tali se contengono più del 3% di organismi modificati geneticamente o
se sono fabbricati con più del 3% di organismi geneticamente modificati.

2 Gli alimenti composti modificati geneticamente devono essere caratterizzati come
tali se contengono più del 2% di organismi modificati geneticamente o se sono
fabbricati con più del 2% di organismi modificati geneticamente.

3 Se una materia prima di un alimento composto secondo il capoverso 1 sottostà alla
dichiarazione, tale componente deve essere caratterizzata in modo corrispondente.

4 Per la caratterizzazione degli alimenti per animali modificati geneticamente deve
essere utilizzata una delle seguenti indicazioni: a.

«fabbricato con X modificato tramite l'ingegneria genetica»; o b.

«fabbricato con X modificato geneticamente»; o c.

«X (OMG)».

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 15

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Capitolo 5: Esecuzione

Art. 24

Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il tenore nutritivo dichiarato e il
valore misurato (tolleranze).

2 Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.

3 Può fissare i tenori massimi e le soglie d'intervento al disotto dei tenori massimi di
sostanze indesiderabili negli alimenti per animali nonché stabilire in quali mezzi di
trasporto e contenitori è vietato trasportare alimenti per animali.35

Art. 25


36

Competenze dell'Ufficio federale 1 Salvo disposizioni contrarie, l'Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le
prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali e controlla gli alimenti per animali, le aziende produttrici e il commercio di alimenti per
animali.

2 Esso può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

3 Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno
diritto all'indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano,
forniscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano l'alimento per
animali controllato.

4 L'Ufficio federale è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una
persona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce,
fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli
alimenti per animali.

5 L'Ufficio federale pubblica annualmente una lista di tutti i produttori omologati e
registrati.

6 L'Ufficio federale può, dopo aver sentito gli Uffici interessati, stabilire tenori massimi provvisori di sostanze indesiderabili presenti negli alimenti per animali. In
seguito sottopone la richiesta di modifica dell'allegato 10 al Dipartimento.


Art. 26

Collaborazione tra autorità 1 L'Ufficio può associare gli organi delle dogane alla sua attività di controllo.

2 L'Ufficio dirige o coordina la procedura di omologazione di alimenti per animali
costituiti di o contenenti organismi modificati geneticamente con la partecipazione
dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e
dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

Agricoltura

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Art. 27

Consultazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici37 Nel settore degli additivi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei
coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo
consultivo, l'Istituto:38 a.

sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della revoca dell'autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l'Ufficio federale; b.

sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicinali
per animali.


Art. 28


39

Statistica della cifra d'affari Su domanda dell'Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano e/o mettono in
commercio o importano alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sui
quantitativi da loro messi in commercio.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 29

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza sugli alimenti per animali del 26 gennaio 199440 è abrogata.


Art. 30


41



Art. 31

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

37

Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 3294).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4065).

40

[RU 1994 708, 1999 303 n. I 18] 41

Abrogato dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 17

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Disposizioni finali della modifica del 16 ottobre 200242 1 Gli alimenti per animali possono essere fabbricati e messi in commercio secondo il
diritto previgente fino al 31 dicembre 2003.

2 Chiunque non è omologato giusta l'articolo 20 del diritto previgente, ma necessita
dell'omologazione o della registrazione giusta il nuovo articolo 21, deve presentare
la relativa documentazione entro il 30 giugno 2003 alla Stazione federale di
ricerche.

3 Gli alimenti per animali che sono stati fabbricati secondo il diritto previgente entro
la scadenza del termine transitorio, possono essere importati o messi in commercio
fino allo spirare della data di scadenza.

42 RU

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