01.01.2021 - * / In vigore
01.07.2018 - 31.12.2020
24.03.2015 - 30.06.2018
01.03.2015 - 23.03.2015
01.01.2015 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
15.05.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 14.05.2011
01.09.2006 - 31.12.2008
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
degli affari esteri
(OOrg-DFAE)

del 29 marzo 2000 (Stato 30 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
nonché in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e funzioni

1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale.

2 A tale scopo persegue i seguenti obiettivi: a.

si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni interstatali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle
organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera; b.

assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera; c.

garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare della
Svizzera;

d.

sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi
effetti per la Svizzera.

3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni: a.

pianifica e sviluppa le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b.

tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali; c.

è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera; RU 2000 1239

1

RS 172.010

2

RS 172.010.1 172.211.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.211.1

d.3 tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.


Art. 2

Principi dell'attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento tiene conto in particolare dei
seguenti principi:

a.

coordina l'attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora
strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b.

cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.


Art. 3

Competenze particolari Il Dipartimento decide circa: a.

l'apertura e la chiusura di sedi consolari; b.

il trasferimento, da una missione all'altra, della competenza diplomatica per
un Paese.


Art. 4

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 6-11 servono da guida alle unità amministrative del
Dipartimento nell'adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti
dalla legislazione federale.

Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5


4

La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie
segnatamente i seguenti compiti principali: a.

sostiene il capo del Dipartimento nella direzione del Dipartimento e nella
preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale; b.

è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento a livello dipartimentale; c.

informa all'interno e all'estero sulla politica estera della Svizzera; d.

esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresentanze svizzere all'estero; e.

esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria del Dipartimento; 3

Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1155).

Organizzazione del DFAE 3

172.211.1

f.

garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel Dipartimento; g.

assicura l'integrazione telematica nel Dipartimento.

Sezione 2: Segreteria di Stato

Art. 6

1 La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.

2 Il Segretario di Stato esercita le seguenti funzioni ai sensi dell'articolo 46 LOGA: a.

consiglia il Capo del Dipartimento in tutte le questioni di politica estera; b.

rappresenta il Capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno; c.

dispone, come rappresentante del Capo del Dipartimento, di un ampio potere
di impartire istruzioni ai Direttori; d.

coordina le attività di politica estera all'interno del Dipartimento e fra i dipartimenti.

3 Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni: a.

sviluppa strategie e concetti di politica estera; b.

promuove l'immagine della Svizzera all'estero e coordina le relative attività; c.

gestisce il servizio del protocollo; d.5 elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, la politica internazionale di sicurezza e di disarmo.

Sezione 3: Uffici

Art. 7

Direzione politica

1 La Direzione politica persegue, sotto la direzione del Segretario di Stato, i seguenti
obiettivi:

a.

difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo
sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali; b.

promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa; c.

garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizzazioni e degli organismi internazionali; d.

assicura in collaborazione con i dipartimenti competenti, il coordinamento
in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della 5

Abrogata dal n. I dell'O del 10 apr. 2002 (RU 2002 1155). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.211.1

piazza finanziaria, dell'ambiente, nonché della politica economica, scientifica e culturale.

2 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni: a.

coordina e assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e
le rappresentanze svizzere all'estero, fatti salvi i settori specifici in cui le
unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente
con le rappresentanze svizzere all'estero. Essa impartisce alle rappresentanze
svizzere all'estero le istruzioni necessarie; b.6 attua, d'intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia e tratta
questioni relative alla politica delle sanzioni; c.

partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la competenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; d.

tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di
organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali; e.

si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti
gli Svizzeri all'estero, ad eccezione di quelle che sono di competenza del
Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito della previdenza per
gli Svizzeri all'estero e del rapimento internazionale di minori.


Art. 8

Ufficio dell'integrazione 1 L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le
questioni concernenti l'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune
permanente di coordinamento del Dipartimento e del DFE ai sensi dell'articolo 55
LOGA.

2 Esso è direttamente sottoposto al Segretario di Stato del Dipartimento e al Segretario di Stato del DFE e rappresenta il servizio per l'Unione europea (servizio UE)
della Direzione politica del Dipartimento e del Segretariato di Stato dell'economia
(Seco) del DFE.

3 Esso svolge le seguenti funzioni: a.

osserva e analizza l'evoluzione dell'integrazione europea, prepara le decisioni in materia d'integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera
presso l'UE;

b.

si occupa della preparazione e della negoziazione di trattati con l'UE in collaborazione con gli uffici competenti in materia e coordina l'esecuzione e
l'ulteriore sviluppo dei trattati; c.

osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002
2056).

Organizzazione del DFAE 5

172.211.1

d.

funge da consulente e coordinatore per l'intera Amministrazione federale
nelle questioni inerenti alla politica e al diritto d'integrazione; e.

informa sulla politica d'integrazione svizzera, sull'integrazione europea in
generale e sul diritto europeo.


Art. 9

Direzione del diritto internazionale pubblico 1 La Direzione del diritto internazionale pubblico tratta questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.

2 Essa persegue i seguenti obiettivi: a.

provvede alla corretta interpretazione e applicazione di tutte le norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere; b.

si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico.

3 Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico
svolge segnatamente le seguenti funzioni: a.

fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della
sua politica estera;

b.

collabora nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente
nell'ambito di negoziati, della conclusione e dell'attuazione di trattati internazionali; c.

si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in
particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein; d.

cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la
relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e.

tratta inoltre i seguenti settori di compiti:
1.

considerate le competenze di altri dipartimenti, i diritti dell'uomo, 2.

il diritto internazionale umanitario, 3.

la sicurezza internazionale e la neutralità, 4.

il diritto europeo, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione e
fatte salve le competenze dell'Ufficio federale di giustizia nell'ambito
della verifica della compatibilità del diritto svizzero con il diritto europeo, 5.

la navigazione renana e marittima.


Art. 10

Direzione dello sviluppo e della cooperazione 1 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 19767 sulla cooperazione allo sviluppo e
l'aiuto umanitario internazionali nonché nel decreto federale del 24 marzo 19958
concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

7

RS 974.0

8

RS 974.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.211.1

2 Nel perseguire questi obiettivi, essa svolge insieme al Seco le seguenti funzioni: a.

definisce la politica federale di sviluppo; b.

attua la cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con gli
Stati dell'Europa dell'Est.

3 Essa è inoltre responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione e dell'aiuto
in caso di catastrofe all'estero.

a9 Direzione delle risorse e rete esterna 1 La Direzione delle risorse e della rete esterna è responsabile della garanzia e della
direzione delle risorse e assicura le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati a livello del Dipartimento e segnatamente anche delle rappresentanze svizzere all'estero.

2 Persegue in merito i seguenti obiettivi: a.

sostiene il capo del Dipartimento nella realizzazione degli obiettivi del Dipartimento grazie all'impiego efficace delle risorse necessarie; b.

mantiene una rete svizzera di rappresentanze all'estero adeguata ai bisogni
della politica estera svizzera e degli Svizzeri all'estero; c.

crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa
nelle rappresentanze svizzere all'estero, mediante la fornitura di prestazioni
adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di
supervisione;

d.

sostiene le rappresentanze svizzere all'estero nell'adempimento dei loro
compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la
comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.

3 Nel perseguimento di questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, per quanto esse
non siano delegate ad altre Direzioni: a.

gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telematiche; b.

adotta provvedimenti per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero e dei loro membri; c.

provvede a prestazioni consolari efficienti e rispettose degli utenti; d.

provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il Dipartimento a livello della Direzione; e.

esercita l'alta vigilanza sugli acquisti pubblici per la totalità delle Direzioni e
del Dipartimento.

4 Sono subordinati alla Direzione delle risorse e rete esterna: a.

il consulente per la protezione dei dati; b.

la Centrale viaggi della Confederazione.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).

Organizzazione del DFAE 7

172.211.1

Sezione 4: Rappresentanze svizzere all'estero

Art. 11

1 Le rappresentanze svizzere all'estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati
ospiti e presso le organizzazioni internazionali e riferiscono alle autorità competenti
in Svizzera.

2 Si adoperano per gli interessi della Svizzera e assicurano all'estero la coerenza
della politica estera della Svizzera.

3 Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere,
ad eccezione dei settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di speciali
regolamenti giuridici o di speciali accordi con il Dipartimento a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.

4 Nell'ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.

5 Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Direzione
delle risorse e dalla rete esterna di cui nell'articolo 10a.10 Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 12

Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 9 maggio 197911 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli

Abrogati

2. L'ordinanza del 28 marzo 199012 sulla delega di competenze è modificata come
segue:

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1155).

11

[RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366
art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1995 2770 art. 16, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2,
2000 243 allegato n. 3 291 allegato n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1837 art. 19 n. 1.
RU 2001 267 art. 32 lett. a] 12

[RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3 , 2000 243 allegato
n. 4 291 allegato n. II 3 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c]

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.211.1


Art. 13

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.