01.01.2021 - * / In vigore
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24.03.2015 - 30.06.2018
01.03.2015 - 23.03.2015
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) del 20 aprile 2011 (Stato 15 maggio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1

Obiettivi e funzioni

1

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale.

2

A tale scopo persegue i seguenti obiettivi: a. si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni internazionali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera;

b. assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera;

c. garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare della Svizzera;

d. sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.

3

Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni: a. pianifica e sviluppa, in collaborazione con gli altri dipartimenti, le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b. tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali; RU 2011 1631

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.211.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.211.1

c. è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera; d. tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.


Art. 2

Principi dell'attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DFAE tiene conto in particolare dei seguenti principi: a. coordina l'attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b. cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.


Art. 3

Competenze particolari

Il DFAE decide circa: a. l'apertura e la chiusura di sedi consolari; b. il trasferimento, da una missione all'altra, della competenza diplomatica per un Paese;

c. la rappresentanza della Svizzera davanti a tribunali internazionali e organi di risoluzione delle controversie; sono fatte salve le competenze degli altri dipartimenti.


Art. 4

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 5-13 servono da guida alle unità amministrative del DFAE nell'adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.

Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5

1 La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti: a. sostiene il capo del Dipartimento nella sua funzione di membro del Consiglio federale e di capo del DFAE;

b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento e segue in particolare gli affari interdipartimentali importanti;

Organizzazione del DFAE 3

172.211.1

c. pianifica, sviluppa e coordina l'informazione e la comunicazione del DFAE nei confronti dell'opinione pubblica in Svizzera e all'estero; d. svolge gli incarichi conferiti al DFAE ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell'immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all'interno e all'esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera e promuove l'immagine nazionale all'estero. Coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito;

e. esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresentanze svizzere all'estero e sulla gestione finanziaria del DFAE;

f.

esercita la vigilanza sugli acquisti pubblici per il DFAE; g. garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel DFAE;

h. funge da servizio dei ricorsi interno del DFAE; i.

assicura, d'intesa con in Dipartimento federale dell'interno, il coordinamento della politica estera in materia di politica culturale.

2

Alla Segreteria generale è sottoposta la Revisione interna DFAE (RI DFAE).

Questa esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente nel rispetto delle disposizioni legali e del suo regolamento. Sostiene la Segreteria generale e la direzione del Dipartimento nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Sezione 2: Segreteria di Stato

Art. 6

1 La Segreteria di Stato è diretta dal segretario di Stato.

2

Il segretario di Stato: a. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera; b. rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno; c. dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di impartire istruzioni ai direttori.

3

La Segreteria di Stato: a. sviluppa strategie e concetti di politica estera; b. consiglia e sostiene la o il presidente della Confederazione nella pianificazione, nel coordinamento e nella gestione dei contatti nell'ambito della politica estera;

c. coordina le attività di politica estera all'interno del DFAE e fra i dipartimenti;

d. gestisce il servizio del protocollo.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.211.1

Sezione 3: Uffici

Art. 7

Direzione politica

1

La Direzione politica (DP) è posta sotto la direzione del segretario di Stato.

2

Persegue, in collaborazione con altri dipartimenti, i seguenti obiettivi: a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa; c. garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizzazioni e degli organismi internazionali;

d. assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della politica economica, della politica della piazza finanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria e scientifica.

3

Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni: a. assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all'estero e la coordina, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all'estero le istruzioni necessarie;

b. attua, d'intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni; c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la competenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie;

d. tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali; e. si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, contribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del Dipartimento nell'ambito della gestione delle crisi e gestisce un centro di analisi, documentazione e pianificazione, nonché un servizio storico.


Art. 8

Direzione del diritto internazionale pubblico 1

La Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) tratta le questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.

2

Essa persegue i seguenti obiettivi: a. provvede alla corretta interpretazione e applicazione delle norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere;

Organizzazione del DFAE 5

172.211.1

b. tutela i diritti e gli interessi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale pubblico;

c. si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico; d. contribuisce alla corretta interpretazione e applicazione delle basi legali interne della politica estera.

3

Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera;

b. collabora nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell'ambito di negoziati, della conclusione e dell'attuazione di trattati internazionali; c. si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein;

d. cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e. esercita compiti esecutivi e di vigilanza nell'ambito della navigazione marittima, si occupa del diritto marittimo ed è a capo della delegazione svizzera presso la Commissione centrale per la navigazione sul Reno; f.

coordina la lotta al terrorismo a livello di politica estera; g. si occupa inoltre dei seguenti settori di attività: 1. diritti dell'uomo e diritto internazionale umanitario; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti, 2. questioni giuridiche relative alla sicurezza internazionale e alla neutralità,

3. diritto diplomatico e consolare.


Art. 9

Direzione dello sviluppo e della cooperazione 1

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali nonché nella legge federale del 24 marzo 20064 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

2

Nel perseguire questi obiettivi essa elabora, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e con il DFF, il programma globale del contributo svizzero alla cooperazione internazionale allo sviluppo.

3

Essa è inoltre responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione e dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero.

4

Essa dirige infine il centro di competenza Contratti e acquisti per tutto il DFAE.

3 RS

974.0

4 RS

974.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.211.1


Art. 10

Direzione delle

risorse

1

La Direzione delle risorse (DR) è il centro di competenza e di prestazioni del DFAE per le questioni relative alle risorse. Essa assicura le risorse, le gestisce e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati.

2

Persegue in merito i seguenti obiettivi: a. sostiene il capo del DFAE nella realizzazione degli obiettivi del DFAE grazie all'impiego efficace delle risorse;

b. gestisce la rete delle rappresentanze svizzere all'estero, la quale è adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all'estero; c. crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all'estero fornendo prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione; d. sostiene le rappresentanze svizzere all'estero nell'adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.

3

Nel perseguire questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, sempre che non siano delegate ad altre Direzioni: a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telematiche;

b. adotta provvedimenti per la protezione e la sicurezza dei collaboratori, dei beni e delle informazioni del DFAE in Svizzera e all'estero nonché per garantire la funzionalità dell'amministrazione in tutto il DFAE; è fatta salva la competenza di altri dipartimenti; c. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il DFAE; sono fatte salve le competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico e della Direzione dello sviluppo e della cooperazione.

4

Sono subordinati alla Direzione delle risorse: a. il consulente per la protezione dei dati e il consulente per il principio di trasparenza nel DFAE;

b. la Centrale viaggi della Confederazione.

5

Conformemente al mandato di prestazioni del Consiglio federale, la Centrale viaggi della Confederazione fornisce segnatamente le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione: a. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni economicamente vantaggiose;

b. prestazioni di servizi nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; c. prestazioni di servizi nell'ambito dell'organizzazione di conferenze.

Organizzazione del DFAE 7

172.211.1


Art. 11

Direzione consolare

1

La Direzione consolare (DC) provvede affinché le prestazioni consolari siano efficienti e rispettose degli utenti.

2

Nel perseguire questo obiettivo la Direzione consolare svolge le seguenti funzioni: a. crea le basi necessarie per garantire le prestazioni consolari fornite in tutto il mondo agli Svizzeri all'estero, ai cittadini svizzeri in viaggio nonché a beneficiari di prestazioni stranieri; b. supporta le sezioni consolari all'estero nella fornitura delle loro prestazioni e mette a loro disposizione strumenti di lavoro adatti allo scopo; c. funge da interfaccia e da piattaforma informativa tra le rappresentanze all'estero e gli interlocutori in Svizzera e all'estero; d. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all'estero; sono fatte salve le competenze del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito dell'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero e del rapimento internazionale di minori; e. coordina e ottimizza la collaborazione nella fornitura di prestazioni consolari all'interno del Dipartimento, con altri servizi federali e organismi cantonali, nonché con interlocutori internazionali di altri ministeri degli esteri.

Sezione 4: Rappresentanze svizzere all'estero

Art. 12

1 Le rappresentanze svizzere all'estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali. Assicurano all'estero la coerenza della politica estera della Svizzera.

2

Riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.

3

Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere; sono fatti salvi i settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di norme speciali o di speciali accordi con il DFAE a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri. 4 Nell'ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.

5

Sono sottoposte alla Direzione politica; sono fatte salve le funzioni della Direzione delle risorse di cui all'articolo 10.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.211.1

Sezione 5: Ufficio dell'integrazione

Art. 13

1 L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le questioni concernenti l'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune permanente di coordinamento del DFAE e del DFE ai sensi dell'articolo 55 LOGA.

Esso rappresenta il servizio per l'Unione europea (servizio UE) della Direzione politica del DFAE e della SECO. 2 Esso è direttamente sottoposto al segretario di Stato del DFAE e del DFE.

3

Esso svolge i seguenti compiti: a. osserva e analizza l'evoluzione dell'integrazione europea, prepara le decisioni in materia d'integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera presso l'Unione europea;

b. prepara trattati con l'Unione europea, li negozia in collaborazione con gli uffici competenti in materia e ne coordina l'esecuzione e l'ulteriore sviluppo; c. osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo; d. funge da consulente e coordinatore per l'intera Amministrazione federale nelle questioni politiche e giuridiche in materia d'integrazione; e. informa sulla politica d'integrazione svizzera, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 29 marzo 20005 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.


Art. 15

Modifica del diritto vigente ...6


Art. 16

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.

5 [RU

2000 1239, 2002 1155 2055, 2006 2625, 2008 6419 art. 8 n. 2] 6

La mod. può essere consultata alla RU 2011 1631.