831.461.3
Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute
(OPP 3)
del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione,
ordina:
1 Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
- a.
- il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
- b.
- la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2 Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità3, che
- a.
- sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP; e
- b.
- sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3 Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.
4 I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.
1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
- a.
- in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b.4
- dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
- 1.5
- il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
- 2.
- i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- 3.
- i genitori;
- 4.
- i fratelli e le sorelle;
- 5.
- gli altri eredi.
2 L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6
3 L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7
1 Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.
2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2.
1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.9
2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
- a.
- l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b.10
- ...
- c.
- l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- d.11
- l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
3 La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
- a.
- l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- b.
- l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- c.
- la restituzione di mutui ipotecari.13
4 Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.14
5 I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2-4 dell'ordinanza del 3 ottobre 199415 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.16
6 Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.17
1 L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:
- a.
- utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
- b.
- trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.
2 Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.
3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.19
4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.20
1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.21
2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP22 o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni23 e gli articoli 8-10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199424 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.25
3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.26
4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 200427 sull'unione domestica registrata).28
1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 193430 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.
2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.
3 Gli articoli 49-58 dell'ordinanza del 18 aprile 198431 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità.
Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.
1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:
- a.
- annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
- b.
- annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.
2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.32
3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.33
4 Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.34
Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.
1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.
2 L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.
Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS36).
L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.