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730.010.1

Ordinanza del DATEC
sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

(OGOE)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2027)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 1° novembre 20171 sull'energia (OEn),

ordina:

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Garanzia di origine

1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile o a un trimestre civile per gli altri impianti.2

1bis Nel caso degli impianti che non dispongono di una procedura automatica per la trasmissione dei dati di misurazione, in deroga al capoverso 1 i dati di produzione possono essere rilevati annualmente.3

2 La garanzia di origine comprende, in particolare:

a.
la quantità di elettricità prodotta in kWh;
b.
il periodo di produzione in mesi;
c.
la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente al numero 1.1 dell'allegato;
d.
i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo del gestore;
e.
i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio;
f.
i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e l'indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo controllo ufficiale, il numero d'identificazione, l'ubicazione, il nome e l'indirizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione;
g.
l'indicazione se una parte dell'elettricità è consumata sul posto (consumo proprio);
h.
l'indicazione dell'eventuale ammontare della rimunerazione unica, del contributo d'investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore;
i.
i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.

3 Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l'alimentazione ausiliaria, non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga al capoverso 2 lettera a l'energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.4

4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell'anno seguente.

5 L'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 30 settembre 20165 sull'energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine, dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi.

6 Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all'organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell'impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto alla registrazione di garanzie di origine.6

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2023 273).

3 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2023 273).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2023 273).

5 RS 730.0

6 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Art. 2 Registrazione dell'impianto di produzione

1 La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-g.

2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore.7

2bis Per gli impianti fotovoltaici con una potenza dell'impianto inferiore a 100 kW è sufficiente una certificazione da parte:

a.
del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure
b.
di un organo di controllo titolare di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 20018 sugli impianti a bassa tensione che ha partecipato a una formazione realizzata dall'organo di esecuzione.9

3 L'organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell'impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione.10

4 Il produttore deve comunicare immediatamente all'organo di esecuzione ogni variazione relativa ai dati dell'impianto di produzione in questione.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

8 RS 734.27

9 Introdotto da n. I dell'O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

Art. 3 Eccezioni alla registrazione

Non possono essere registrati gli impianti con:

a.11
una potenza dell'impianto inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici;
b.
una potenza nominale in corrente alternata inferiore a 2 kVA per le altre tecnologie.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione

1 I dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale.

2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria).

3 Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

4 Nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l'elettricità immessa fisicamente in rete (produzione eccedentaria).

Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione

1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200812 sull'approvvigionamento elettrico.13

2 Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.14

3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici.

4 I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi:

a.
entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile;
b.
entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale;
c.
entro la fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale.

12 RS 734.71

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell'impiego di pompe

1 Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell'acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, ai fini del calcolo della quantità di elettricità prodotta è necessario moltiplicare la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe per un rendimento dell'83 per cento, e dedurre il risultato dalla quantità di elettricità immessa in rete. Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente.

2 Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all'83 per cento, il produttore può chiedere all'organo di esecuzione l'applicazione di un rendimento meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev'essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d'origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.

Art. 7 Compiti dell'organo di esecuzione

1 L'organo di esecuzione rileva i dati necessari per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine e amministra una corrispondente banca dati.

2 Su richiesta, emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile dell'annullamento di una garanzia di origine.

3 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate nonché l'esportazione e l'importazione delle garanzie di origine.

4 Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

5 Riscuote emolumenti, in particolare per la registrazione degli impianti, per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine e per altre prestazioni in relazione all'esecuzione della presente ordinanza e li fattura ai singoli utilizzatori.

6 Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L'UFE sorveglia e controlla queste attività. L'organo di esecuzione mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.

7 L'organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno alla Association of Issuing Bodies e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine.

Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità

Art. 8

1 L'etichettatura dell'elettricità secondo l'articolo 9 capoverso 3 LEne15 è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell'elettricità o è allegata ad esso e contiene le seguenti indicazioni:

a.
la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l'elettricità fornita;
b.
la quota percentuale dell'elettricità prodotta in Svizzera o all'estero;
c.
l'anno di riferimento;
d.
il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

1bis Ai fini dell'etichettatura, la produzione elettrica registrata annualmente (art. 1 cpv. 1bis) viene ripartita tra i singoli trimestri in base ai profili di immissione in rete; le imprese soggette all'obbligo di etichettatura devono presentare all'organo di esecuzione, dietro sua richiesta, il profilo di immissione in rete utilizzato.16

2 L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura è tenuta a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.

3 Per il resto, l'etichettatura dell'elettricità deve essere effettuata conformemente all'allegato 1.

15 RS 730.0

16 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2023 273).

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9b19 Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2021

Se deve essere rinnovata la certificazione dei dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-g per un impianto per il quale sussiste un contratto di finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne20, tale rinnovo può essere eseguito sia da un auditor sia da una persona di cui all'articolo 2 capoverso 2bis.

19 Introdotto da n. I dell'O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

20 RS 730.0

Allegato 121

21 Aggiornato dai n. II delle O del DATEC del 24 nov. 2021 (RU 2021 829) e del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2023 273).

(art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità

1 Vettori energetici e attribuzione

1.1
I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie

Sottocategorie

Energie rinnovabili

-
Forza idrica

-
Altre energie rinnovabili

Energia solare

Energia eolica

Biomassa a

Rifiuti urbani b

Geotermia

-
Elettricità che beneficia di misure di promozione c

Energie non rinnovabili

-
Energia nucleare

-
Vettori energetici fossili

Petrolio

Gas naturale

Carbone

Rifiuti urbani d

a
Biomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas.
b
Quote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
c
Secondo l'art. 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità).
d
Quote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
1.2
Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.
1.3
La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/200122. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l'organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all'organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l'origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.
1.4
La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 19 LEne23 viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.
1.5
Ogni categoria contiene l'indicazione delle quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero.
1.6
L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

22 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

23 RS 730.0

2 Etichettatura

2.1
L'etichettatura deve essere eseguita separatamente per ogni trimestre civile. Per l'elettricità fornita in un determinato trimestre sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione compreso in tale trimestre.
2.2
...
2.3
L'etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3.
2.4
L'etichettatura si effettua mediante tabella come nell'esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.
2.5
Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.
Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del fornitore:

Figura 1

Etichettatura dell'elettricità

Il vostro fornitore di elettricità:

AAE ABC

(es.)

Contatto:

www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99

Anno di riferimento:

2019

L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:

in %

Totale

dalla Svizzera

Energie rinnovabili

58,0 %

48,0 %

Forza idrica

50,0 %

40,0 %

Altre energie rinnovabili

1,0 %

1,0 %

Biomassa
Rifiuti urbani

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

7,0 %

7,0 %

Energie non rinnovabili

42,0 %

27,0 %

Energia nucleare

41,0 %

26,0 %

Vettori energetici fossili

1,0 %

1,0 %

Rifiuti urbani

1,0 %

1,0 %

Totale

100,0 %

75,0 %

1
Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia
Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto:

Figura 2

Etichettatura dell'elettricità

Il vostro fornitore di elettricità:

AAE ABC

(es.)

Contatto:

www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99

Anno di riferimento:

2019

L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:

in %

Totale

dalla Svizzera

Energie rinnovabili

99,0 %

97,0 %

Forza idrica

88,0 %

88,0 %

Altre energie rinnovabili

4,0 %

2,0 %

Energia solare

0,5 %

0,5 %

Energia eolica

2,0 %

0,0 %

Biomassa
Rifiuti urbani

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

7,0 %

7,0 %

Energie non rinnovabili

1,0 %

1,0 %

Energia nucleare

0,0 %

0,0 %

Vettori energetici fossili

1,0 %

1,0 %

Rifiuti urbani

1,0 %

1,0 %

Totale

100,0 %

98,0 %

1
Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia

Allegato 2

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

1 L'ordinanza del 24 novembre 200624 sulla garanzia di origine è abrogata.

2 L'ordinanza del DATEC del 15 aprile 200325 sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore è abrogata.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

...26

24 [RU 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657]

25 [RU 2003 769]

26 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 6939.