01.10.2024 - *
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01.06.2024 - 30.09.2024 / In vigore
22.09.2023 - 31.05.2024
03.08.2023 - 21.09.2023
01.01.2023 - 02.08.2023
01.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 31.10.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
28.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 27.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 11.02.2019
01.03.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
13.06.2016 - 30.04.2017
01.01.2016 - 12.06.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.11.2015
01.01.2015 - 31.03.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.12.2013
11.06.2013 - 30.06.2013
15.01.2013 - 10.06.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.03.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.08.2008
01.04.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
15.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 14.08.2006
01.08.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
01.09.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.08.2004
01.05.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.04.2003
15.04.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 14.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

916.401

Ordinanza
sulle epizoozie

(OFE)

del 27 giugno 1995 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9a capoverso 2, 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1bis, 45f, 53 capoverso 1, 56a capoverso 2 e 57a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE),2

ordina:

1 RS 916.40

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5).

2 Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.

Art. 2 Epizoozie altamente contagiose

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

a.
l'afta epizootica;
b.3
la pleuropolmonite contagiosa dei caprini;
c.4
la morva (infezione da Burkholderia mallei);
d.
la peste bovina;
e.
la peste dei piccoli ruminanti;
f.
la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;
g.5
la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease);
h.
la febbre della valle del Rift;
i.6
...
k.
il vaiolo ovino e caprino;
l.
la peste equina;
m.
la peste suina africana;
n.
la peste suina classica;
o.7
l'influenza aviaria8;
p.
la malattia di Newcastle;
q.9
la necrosi ematopoietica epizootica;
r.10
lʼinfezione da virus della sindrome di Taura;
s.11
lʼinfezione da virus della malattia della testa gialla.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

6 Abrogata dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

8 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 3 Epizoozie da eradicare

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

a.
il carbonchio ematico;
b.
la malattia di Aujesky (pseudorabbia);
c.
la rabbia;
d.
la brucellosi dei bovini;
e.
la tubercolosi;
f.
la leucosi enzootica bovina;
g.
la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR-IPV);
gbis.12 la diarrea virale bovina;
h.
l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie;
i.13
le infezioni genitali bovine: infezioni da Campylobacter fetus e Tritrichomonas foetus;
ibis.14
la besnoitiosi;
k.
la brucellosi delle pecore e delle capre;
l.
l'agalassia contagiosa;
m.15
...
n.16
le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva;
o.
la brucellosi suina;
obis.17 la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
p.
la necrosi ematopoietica infettiva;
q.
la setticemia emorragica virale;
r.18
l'anemia infettiva dei salmonidi.

12 Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

15 Abrogata dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

18 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 4 Epizoozie da combattere

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

a.
la leptospirosi;
b.19
l'artrite encefalite virale caprina;
c.
la salmonellosi;
d.20
la zoppina;
e.
l'ipodermosi;
f.
l'epididimite contagiosa degli arieti;
g.21
paratubercolosi;
gbis.22
febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD);
h.
la metrite contagiosa equina;
hbis.23
l'encefalomielite equina venezuelana;
i.24
polmonite enzootica dei suini;
ibis.25
actinobacillosi dei suini;
k.26
la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci);
l.27
l'infezione del pollame da Salmonella;
m.
la laringotracheite infettiva dei polli;
n.
la mixomatosi;
o.
la peste americana delle api;
p.
la peste europea delle api;
pbis.28
l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida);
q.29
lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei;
r.
la peste dei granchi.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008 (RU 2008 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 1007).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 5 Epizoozie da sorvegliare

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

a.30
la micoplasmosi dei polli e dei tacchini (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis);
abis.31le infezioni da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae del pollame;
b.
la campilobatteriosi;
c.
l'echinococcosi;
d.
la listeriosi;
e.
la toxoplasmosi;
f.32
l'infezione da virus Ebola delle scimmie;
g.33
la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione di animali della specie bovina, bufali e bisonti;
gbis.34 l'infezione da Batrachochytrium salamandrivorans degli urodeli;
h.
il Maedi-Visna;
i.
la pseudotubercolosi degli ovicaprini;
k.
l'adenomatosi polmonare;
l.
l'aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie);
m.35
l'encefalomielite equina orientale e occidentale nonché l'encefalite giapponese;
n.
l'arterite equina;
o.36
la surra (Trypanosoma evansi) degli equidi e degli artiodattili;
p.37
la febbre del Nilo occidentale;
q.38
la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi;
r.
la trichinellosi;
s.
la tularemia;
t.
la malattia emorragica del coniglio;
u.39
le acariosi delle api (Varroa destructor, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.);
ubis.40 ...
v.41
neosporosi;
w.42
l'herpesvirosi della carpa Koi;
x.43
la coxiellosi;
y.44
criptosporidiosi;
z.45
malattia renale proliferativa dei pesci.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

31 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

34 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2691). Abrogata dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 1007).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 6 Definizioni e abbreviature

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:46

a.47
DFI: Dipartimento federale dell'interno;
b.48
USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
c.
IVI: Istituto di virologia e di immunologia49;
d.50
Centro di ricerche apicole: Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agroscope di Liebefeld-Posieux ALP;
e.51
OSOAn: ordinanza del 25 maggio 201152 concernente i sottoprodotti di origine animale;
f.
autorità cantonale competente: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone;
g.
veterinario: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di veterinario equivalente;
h.
veterinario ufficiale: veterinario nominato dal Cantone conformemente all'articolo 302;
i.53
...
k.
organi della polizia epizootica: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica;
l.
epizoozie: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza;
lbis.54
zoonosi: malattia trasmissibile dall'animale all'uomo;
lter.55
biosicurezza: protezione dai rischi di introduzione, propagazione e diffusione di un'epizoozia;
m.56
eliminare: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo;
n.
eradicare: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali malati né animali portatori dell'agente di epizoozia;
o.57
azienda detentrice di animali:
1.
aziende agricole detentrici di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 199858 sulla terminologia agricola (OTerm),
2.
mandre transumanti,
3.
aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli,
4.
mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,
5.
animali tenuti a scopo non commerciale,
6.59
aziende di acquacoltura;
obis.60
azienda di acquacoltura: stabilimento in cui si pratica la detenzione di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli animali in questione
p.61
effettivo (mandria): animali di un'azienda detentrice di animali che costituiscono un'unità epidemiologica; un'azienda detentrice di animali può comprendere uno o più effettivi;
q.
animale sospetto di contaminazione: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizoozia;
r.62
animale sospetto: animale i cui segni clinici, le lesioni riscontrate post mortem, i risultati dell'analisi istologica o della messa in evidenza indiretta indicano la presenza di un'epizoozia;
s.63
animale infetto: animale in cui senza correlazione con una vaccinazione:
1.
è stato messo in evidenza l'agente patogeno, un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno, o
2.
è presente una messa in evidenza indiretta di un agente patogeno insieme a segni clinici o insieme a una connessione epidemiologica con un animale infetto;
t.64
animali a unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina; bufali e bisonti, camelidi del vecchio mondo (dromedario, cammello) e camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
u.
bestiame: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
v.65
animali esotici ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 numero 1 LFE66: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t;
vbis.67
api: animali della specie Apis mellifera;
vter.68
bombi: animali della specie Bombus;
w.69
pollame70: uccelli dell'ordine dei gallinacei (Galliformes), dei palmipedi (Anseriformes) e degli struzioniformi (Struthioniformes);
x.71
pollame da cortile: pollame tenuto in cattività;
y.72
equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
z.73
animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
zbis.74
aborto: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza;
zter.75
animale nato morto: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.

46 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

49 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° mag. 2013.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

52 RS 916.441.22

53 Abrogata dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

54 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

58 RS 910.91

59 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

60 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

65 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

66 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

67 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

68 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

69 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

70 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

71 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

72 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

73 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

74 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

75 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni

Capitolo 1: Animali76

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

Sezione 1:77 Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa78

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

Art. 779 Registrazione

1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti:

a.
per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l'articolo 11 capoverso 4 dell'OTerm 80;
b.
per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numeri 2-5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali;
c.
il tipo di azienda detentrice di animali conformemente all'articolo 6 lettera o;
d.81
l'ubicazione e le coordinate geografiche dell'azienda detentrice di animali;
e.
le specie d'animali ad unghia fessa tenute;
f.82
per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo);
g.83
il numero del Comune giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 maggio 200884 sui nomi geografici.

2 L'autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrice di animali giusta l'articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un'azienda detentrice di animali con più effettivi.

3 I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).85

4 L'UFAG86, d'intesa con l'USAV87, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1-3.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5647).

80 RS 910.91

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

83 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

84 RS 510.625

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

86 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

87 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 888 Dati sugli animali ad unghia fessa

1 Per gli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda detentrice di animali, i detentori di animali devono registrare i dati seguenti:

a.
per gli animali delle specie bovina e caprina: i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte;
b.
per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

2 I dati vanno registrati entro tre giorni.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

Art. 10 Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa: disposizioni generali90

1 L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'USAV emana prescrizioni tecniche91 sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

1bis ...92

2 ...93

3 L'identificazione deve essere effettuata al più tardi:

a.
nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita;
b.
nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;
c.
nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita;
d.94
nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'USAV.

4 I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

5 Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrice di animali all'altra.95

6 I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.96

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

91 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2069). Abrogato dall'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

93 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

94 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 11a98 Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa: disposizioni speciali per i camelidi del vecchio e del nuovo mondo

1 I camelidi del vecchio e del nuovo mondo devono essere contrassegnati con un microchip.

2 L'identificazione può essere effettuata solo dalle persone seguenti:

a.
veterinari;
b.
persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali;
c.
detentori esperti, se contrassegnano camelidi del vecchio e del nuovo mondo della loro azienda.

3 Essa ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza.

4 Il microchip deve essere impiantato sulla parte sinistra nella zona del girocollo, all'incirca un palmo dalla scapola. Dopo aver impiantato il microchip, è necessario verificarne la funzione mediante un dispositivo di lettura.

5 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:201099 e 11785:1996/Cor 1:2008100 e contenere il codice del Paese Svizzera e il nome del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6-20 dell'ordinanza del 25 novembre 2015101 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

6 Il microchip può essere fornito esclusivamente a veterinari. Le persone di cui al capoverso 2 lettere b e c possono procurarselo esclusivamente da veterinari.

98 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

99 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

100 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

101 RS 784.101.2

Art. 11b102 Rilascio del certificato d'accompagnamento

1 Se un animale a unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.

2 Se il certificato d'accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario.

3 Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l'animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.

4 In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

a.
i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica; e
b.
gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento.

102 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 12103 Contenuto del certificato d'accompagnamento

1 Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
l'indirizzo dell'azienda detentrice di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest'ultima da Identitas AG ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 2021104 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;
b.
la specie animale;
c.
per gli animali della specie bovina: il numero di identificazione, l'età e il sesso;
d.
per i camelidi del vecchio e nuovo mondo e per gli animali delle specie ovina e caprina: il numero di identificazione;
e.
per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali;
f.
la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrice di animali;
g.
l'indirizzo dell'azienda detentrice di animali nella quale l'animale è trasferito;
h.
una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

2 Se la conferma di cui al capoverso 1 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

104 RS 916.404.1

Art. 12a105 Validità del certificato d'accompagnamento

1 Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento.

2 I certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché quelli per l'estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell'azienda detentrice da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti.

3 I certificati d'accompagnamento per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione sono validi fino all'arrivo al macello, a condizione che nel frattempo gli animali non siano trasferiti in un'altra azienda detentrice di animali.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 13 Consultazione e conservazione

1 Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su richiesta, i dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.106

2 I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.

3 I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.107

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 14108 Annunci relativi al traffico di animali

1 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.109

2 Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:110

a111
entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
b.
entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina;
c.112
entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti.113

3 È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.114

4 L'USAV emana, d'intesa con l'UFAG, prescrizioni tecniche sugli annunci.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010, lett. b dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4255).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 15115 Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa

1 Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non registrati secondo l'articolo 8 o non iscritti nella banca dati sul traffico di animali oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.116

2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67 fino al momento della loro identificazione.

3 Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev'essere sequestrata dal veterinario ufficiale117 fintanto che essi non siano stati identificati.

115 Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2622).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

117 Nuova espr. giusta l'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Sezione 1a:118 Identificazione e registrazione di equidi

118 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

Art. 15a Identificazione degli equidi

1 Il proprietario di un equide deve richiederne l'identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2 L'identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L'identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

3 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010119 e 11785:1996/Cor 1:2008120 e contenere il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6-20 dell'OIT121.122

4 Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2.

119 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

120 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

121 RS 784.101.2

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 15c Passaporto per equide

1 Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev'essere rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

2 Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15dbis cpv. 1), l'animale dev'essere identificato mediante microchip secondo l'articolo 15a.124

3 ...125

4 Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA126 vale quale documento di identificazione.127

5 La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L'animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segnalazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip.128

6 All'atto della macellazione dell'animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l'equide.129

7 Dopo la macellazione, la morte o l'eutanasia dellʼanimale, il macello130 o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.131

8 All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, il proprietario deve richiederne uno entro 30 giorni.132

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

125 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

126 RS 916.404.1

127 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

130 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

132 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4573).

Art. 15d Contenuto del passaporto per equide

1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
il nome e l'indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari;
b.
il numero d'identificazione conformemente alle direttive dell'Universal Equine Life Number (UELN)133, codice a barre incluso;
c.134
...
d.
i seguenti dati relativi all'animale:
1.
nome dell'animale,
2.
numero d'identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile,
3.
data e luogo di nascita dell'animale,
4.
sesso dell'animale,
5.135
nomi sportivi o d'uso dell'animale, se disponibili,
6.
specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
7.136
colore dell'animale;
e.
il numero di microchip;
f.
lo scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004137 sui medicamenti veterinari;
g.
una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005138 concernente la macellazione e il controllo delle carni;
h.
il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;
i.
la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l'indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.

2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:

a.
la prova del controllo d'identità dell'equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;
b.139
la prova della vaccinazione contro l'influenza equina, comprese le vaccinazioni combinate;
c.140
la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall'influenza equina;
d.
la prova di controlli sanitari dell'equide mediante esami di laboratorio.

133 Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net

134 Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

136 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

137 RS 812.212.27

138 [RU 2005 5493; 2006 4807, 4809; 2007 561 all. 2 n. 2, 2711 n. II 1; 2008 5169; 2011 2699 all. 8 n. II 2, 5453 all. 2 n. II 2; 2013 3041 n. I 8; 2014 1691 all. 3 n. II 6; 2015 3629, 5201 all. n. II 3. RU 2017 411 art. 62]. Vedi ora l'O del 16 dic. 2016 (RS 817.190).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 15dbis141 Allestimento e rilascio del passaporto di base e del passaporto per equide

1 Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 nonché lettera e costituisce il passaporto di base.142

2 Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'UFAG.

3 Possono essere riconosciuti:

a.
le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012143 sull'allevamento di animali;
b.
il gestore della banca dati sul traffico di animali;
c.
la Federazione svizzera sport equestri.

4 Su richiesta, l'UFAG riconosce un servizio se esso:

a.
utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali; e
b.
garantisce che esso:
1.
rilascia normalmente i passaporti per equide entro i termini di cui all'articolo 15c capoverso 1;
2.
contrassegna in modo ben visibile i passaporti per equide annullati di equidi morti.

5 Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.

6 Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati concernenti l'equide registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). Se ritiene che i dati nella BDTA non sono corretti e se è in possesso dell'autorizzazione del proprietario ai sensi dell'articolo 20 OIBDTA144, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 della presente ordinanza nonché l'indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica da Identitas AG.145

7 Dopo che il gestore della banca dati sul traffico di animali ha rilasciato il passaporto di base, il servizio preposto al rilascio del passaporto non può più modificarne i dati.

141 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2691). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

142 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

143 RS 916.310

144 RS 916.404.1

145 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

Art. 15e Obblighi di notifica

1 Il proprietario deve notificare a Identitas AG i seguenti eventi entro i termini indicati qui appresso, conformemente all'articolo 19 OIBDTA146:147

a.
la nascita di un equide: entro 30 giorni;
b.
la morte o l'eutanasia di un equide: entro 30 giorni;
c.
l'importazione di un equide: entro 30 giorni;
d.
l'esportazione di un equide: entro 30 giorni;
e.148
il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;
f.
il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni;
g.
lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrice di animali: entro 30 giorni;
h.
la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.

2 Non dev'essere effettuata alcuna notifica se:

a.
l'animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;
b.
l'animale esportato rimane all'estero meno di 30 giorni;
c.
l'animale spostato in un'altra azienda detentrice vi rimane meno di 30 giorni.

3 Il macello deve notificare a Identitas AG la macellazione di un equide entro tre giorni.149

4 La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2 che identifica un equide deve notificare entro 30 giorni a Identitas AG i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 4 lettera k OIBDTA.150

5 ...151

6 I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera l OIBDTA.152

7 ...153

146 RS 916.404.1

147 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

148 Correzione del 10 dic. 2013 (RU 2013 4547).

149 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

150 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

151 Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

153 Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Abrogato dall'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

Art. 15f154 Convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero

1 Se un'organizzazione di allevamento con sede nell'Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio d'attività territoriale in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012155 sull'allevamento di animali è stato esteso alla Svizzera, con questa organizzazione di allevamento l'UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.156

2 Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all'articolo 15e capoverso 6.157

154 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

155 RS 916.310

156 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Sezione 2:158 Identificazione e registrazione dei cani159

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 16160 Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane

1 I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un'autorità competente.

2 Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.

3 Devono precedentemente registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:

a.
detenere per la prima volta un cane;
b.
importare un cane;
c.
prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.

4 L'autorità competente rileva i seguenti dati:

a.
cognome e nome;
b.
data di nascita;
c.
sesso;
d.
indirizzo.

5 Essa registra inoltre il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione.

6 Essa registra i dati nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17161 Identificazione dei cani

1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

2 L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.

3 Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:

a.
nome;
b.
sesso;
c.
data di nascita;
d.
razza o tipo di razza;
e.
colore del manto;
f.
nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane;
f.
nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h.
nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i.
data dell'identificazione.
j.
numero del microchip.

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17a162 Microchip per l'identificazione

1 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010163 e 11785:1996/Cor 1:2008164 e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6-20 dell'OIT165.166

2 I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

3 Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

4 Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.

162 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

163 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

164 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

165 RS 784.101.2

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 17b167 Verifica dell'identificazione per i cani importati

1 In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l'importazione deve far verificare l'identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.

2 Con la verifica dell'identificazione si rilevano i seguenti dati:

a.
dati di cui all'articolo 17 capoverso 3 lettere a-e, se non sono completi;
b.
nome, cognome e indirizzo della persona che ha importato il cane;
c.
nome e cognome del veterinario che ha verificato l'identificazione;
d.
data della verifica dell'identificazione;
e.
numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato importato;
f.
data dell'importazione;
g.
numero del microchip straniero.

167 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17c168 Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario

1 I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l'identificazione o con la verifica dell'identificazione.

2 Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

168 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17d169 Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane

1 Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani.

2 Il detentore di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi sono tenuti a registrare nella banca dati il decesso di un cane entro dieci giorni.

3 Essi sono tenuti a notificare i cambiamenti di nome e di indirizzo al gestore della banca dati entro dieci giorni. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio.

169 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17e170 Registrazione di dati da parte dell'autorità competente

1 L'autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

2 Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l'acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.

170 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17h173 Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento

1 Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:

a.
l'USAV;
b.
l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
c.
i veterinari cantonali;
d.
le autorità competenti designate dai Cantoni;
e.
il gestore della banca dati sui cani.

2 I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.

3 I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:

a.
la registrazione della vendita e dell'acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
b.
la registrazione del decesso di un cane.

4 I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

173 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17i174 Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione

1 Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:

a.
l'Amministrazione federale delle dogane;
b.
le autorità di polizia.

2 Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi.

3 Per l'adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

174 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17j175 Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate

1 L'USAV definisce per le autorità federali l'entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.

2 I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l'entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.

175 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17l177 Conservazione dei dati

Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l'articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza del 23 aprile 2008178 sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell'ultimo cane.

177 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

178 RS 455.1

Art. 17m179 Governo elettronico

I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 2015180 concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016-2019).

179 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

180 FF 2015 7981

Art. 18181 Registri cantonali dei cani

I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani tenuti in relazione alla riscossione delle tasse sui cani.

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici di animali e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali182

182 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 18a183 Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari184

1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o pollame da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:185

a.
il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
b.
l'ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali;
c.
per il pollame da cortile: le specie di pollame e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all'aperto);
d.
per il pollame da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso);
e.186
...
f.
se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

3bis L'apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell'apiario.187

4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda detentrice di equidi o di pollame da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.188

4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrice di equidi, pollame da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

5 Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all'UFAG.

6 L'UFAG emana, d'intesa con l'USAV, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.

183 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

186 Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

187 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 18b189 Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di pollame

1 Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro dieci giorni l'avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo:

a.
animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti;
b.
galline ovaiole: se l'azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti;
c.
polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2;
d.
tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrice di pollame è superiore a 200 m2.

2 Le organizzazioni di pollame da ingrasso devono inviare annualmente all'USAV un elenco aggiornato dei loro membri che gestiscono un'azienda detentrice di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d. L'USAV mette l'elenco a disposizione degli uffici veterinari cantonali.

189 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 19 Identificazione dei pappagalli

Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

Art. 19a190 Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

1 L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.

2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario.191

3 Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.192

190 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

192 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Sezione 3:193 Controllo degli effettivi di pollame, pappagalli e colonie di api

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

Art. 20

1 Deve tenere un controllo degli effettivi:

a.
chi commercia pollame e pappagalli (Psittaciformes);
b.
chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.194

3 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.195

4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.196

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

195 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

196 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Sezione 3a: Aziende di acquacoltura197

197 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 21198 Registrazione di aziende di acquacoltura

1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

a.
il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
b.
l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano;
c.
il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda;
d.199
le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda;
e.200
il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell'azienda;
f.201
una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda.

2 Non devono essere registrate:

a.
le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari;
b.
gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione.

3 I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a.

4 Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente:

a.
nuove aziende soggette a registrazione;
b.
il cambio di detentore di animali;
c.
le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1;
d.
la chiusura dell'azienda di acquacoltura.202

5 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG.

6 L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203

7 D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

200 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

201 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 22204 Controllo degli effettivi e altri obblighi

1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

a.
le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda;
b.
il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie;
c.
nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme:
1.
il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione,
2.
la specie,
3.
il numero o il peso totale,
4.
l'età,
5.
la data dell'entrata e dell'uscita;
d.
nel caso di uscite di prodotti:
1.
il luogo di destinazione,
2.
la specie,
3.
il peso totale,
4.
la data dell'uscita;
e.
la mortalità in ogni unità epidemiologica.205

2 I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.206

3 La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell'impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell'effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.207

4 La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

5 Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica.

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 23208 Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

1 Almeno una volta l'anno un veterinario con esperienza nell'ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura:

a.
aziende che importano animali acquatici vivi;
b.
aziende che cedono animali acquatici vivi, ad eccezione degli allevamenti di pesci da ripopolamento;
c.
aziende con una produzione annua superiore a 500 kg;
d.
aziende che utilizzano acqua da un ambiente idrico naturale circostante, ad eccezione di:
1.
allevamenti di pesci da ripopolamento,
2.
aziende per le quali la trasmissione di un'epizoozia di animali acquatici da ambienti idrici naturali all'allevamento non rappresenta un rischio per motivi epidemiologici.

2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

a.
la situazione sanitaria nell'azienda;
b.
i problemi sanitari manifestatisi dall'ultimo controllo nonché i trattamenti e le verifiche effettuati per questo motivo;
c.209
le misure profilattiche eseguite dall'ultimo controllo e le relative indicazioni;
d.
il giornale dei trattamenti e il deposito dei medicamenti veterinari;
e.
la biosicurezza e la prassi igienica dell'azienda.

3 Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria.

4 La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per tre anni.

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 4: Trasporto di animali

Art. 25 Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali

1 I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

2 Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

3 Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità. L'USAV emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.211

4 Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 1986212 sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 1962213 sulle norme della circolazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 1995214 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 1981215 sulla protezione degli animali.

211 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

212 [RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697. RU 2009 6025 art. 6]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di merci (RS 742.411).

213 RS 741.11

214 RS 741.41

215 [RU 1981 572; 1986 1408; 1991 2349; 1997 1121; 1998 2303; 2001 1337 all. n. 1, 2063; 2006 1427, 5217 all. n. 2; 2007 1847 all. 3 n. 1. RU 2008 2985 all. 6 n. I]. Vedi ora l'O del 23 apr. 2008 (RS 455.1).

Art. 26 Sorveglianza del trasporto di animali

1 I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

2 Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.216

216 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27 In generale

1 I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un'importanza sovraregionale necessitano di un'autorizzazione.217

2 Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall'estero.218

3 Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.219

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

219 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 28 Sorveglianza

1 Se è richiesta un'autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.220

2 L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l'organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.221

3 Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 29222 Controllo del traffico di animali
1 I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore.

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 30 Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali223

1 Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27-29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.224

2 Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizoozie. Qualora sussista un grave pericolo di epizoozia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 31 Procedimento in caso di epizoozia

1 Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

2 Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti

Art. 32 Estivazione e svernamento

1 I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

2 Per gli animali ad unghia fessa che per l'estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d'accompagnamento.225

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Art. 33 Mandre transumanti

1 La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

2 Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell'itinerario di transumanza e confermato che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.226

3 Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34227 Patente per il commercio di bestiame

1 Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano solo animali per macellarli nella propria azienda.228

2 La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l'esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

3 La patente è rilasciata se il richiedente:

a.
ha partecipato a un corso d'introduzione e ha superato l'esame;
b.
possiede una stalla che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie.

4 La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione.

5 Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

6 Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) secondo l'ordinanza del 27 aprile 2022229 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.230

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

229 RS 916.408

230 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

Art. 35231 Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame

1 La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.232

2 Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere obbligati a ripetere il corso d'introduzione.

3 La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

a.
assenza della stalla o non conformità della stessa ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie;
b.
violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici e di agricoltura;
c.233
mancata frequentazione del corso di formazione continua o mancata ripetizione del corso di introduzione.

4 Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.234

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

234 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

Art. 36235 Corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame236

1 I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.237

2 Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un'organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

a.
di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e
b.
che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996238 sull'accreditamento e sulla designazione.

3 Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici.

4 Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.239

5 L'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.240

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

238 RS 946.512

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 37241 Obblighi dei commercianti di bestiame

I commercianti di bestiame sono tenuti a:

a.
notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizoozia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti;
b.
utilizzare per il trasporto esclusivamente i veicoli di cui all'articolo 25 capoverso 1;
c.
informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e a provvedere alla sua formazione e al suo perfezionamento periodici;
d.
controllare regolarmente le notifiche di epizoozie dell'USAV;
e.
portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 37a242 Requisiti delle stalle

La stalla di un commerciante di bestiame deve essere dotata di:

a.
sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati;
b.
se del caso, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;
c.
strutture adeguate per scaricare, ricoverare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
d.
una superficie adeguata per la raccolta dello strame e del letame;
e.
una vasca di raccolta per il colaticcio.

242 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 37b243 Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale

Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale.

243 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Sezione 8: Macelli

Art. 38 Requisiti per i macelli

1 I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005244 concernente la macellazione e il controllo delle carni.245

2 Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale246 allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un'epizoozia altamente contagiosa.

244 [RU 2005 5493; 2006 4807, 4809; 2007 561 all. 2 n. 2, 2711 n. II 1; 2008 5169; 2011 2699 all. 8 n. II 2, 5453 all. 2 n. II 2; 2013 3041 n. I 8; 2014 1691 all. 3 n. II 6; 2015 3629, 5201 all. n. II 3. RU 2017 411 art. 62]. Vedi ora l'O del 16 dic. 2016 (RS 817.190).

245 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 dell'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493).

246 Nuova espr. giusta l'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 9:247 Tassa di macellazione

247 Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

Art. 38a

1 Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all'articolo 56a capoverso 1 LFE.

2 Gli importi della tassa di macellazione percepita sono i seguenti:

fr.

a.
per ogni animale macellato della specie bovina

2.70

b.
per ogni animale macellato della specie suina

-.40

c.
per ogni animale macellato della specie ovina

-.40

d.
per ogni animale macellato della specie caprina

-.40

Capitolo 2: Materie animali

Sezione 1: Miele

Art. 39

1 Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

2 Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente patogeno della peste americana Paenibacillus larvae.248

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte249

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 40 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale250

1 I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA251, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.252

2 Non possono essere trasportati assieme ad animali.

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

251 RS 916.441.22

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 47254 Sottoprodotti della trasformazione del latte

Nel caso dell'insorgenza di un'epizoozia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati a essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016255 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

255 RS 817.02

Sezione 3: Medicamenti, prodotti immunologici e microrganismi patogeni per gli animali256

256 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 723).

Art. 48257 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie

1 Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici in conformità alla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre approvati dall'USAV. L'USAV rilascia l'approvazione, nella misura in cui l'utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.

2 L'USAV pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunologici approvati a tale scopo.

3 L'USAV può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.

257 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 723).

Art. 49 Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali

1 Le attività che richiedono l'impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente nel laboratorio di riferimento competente.258

2 Con l'accordo del servizio cantonale competente, l'USAV può concedere deroghe; a tal fine fissa le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.259

3 Per il resto sono applicabili all'uso di organismi patogeni per gli animali l'ordinanza del 9 maggio 2012260 sull'impiego confinato e l'ordinanza del 10 settembre 2008261 sull'emissione deliberata nell'ambiente.262

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

259 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 13 dell'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

260 RS 814.912

261 RS 814.911

262 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 13 dell'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di ovuli ed embrioni263

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

2 Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

3 Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51 Competenze

1 L'USAV ha i seguenti compiti:

a.264
disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e delle persone che praticano l'inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell'azienda del loro datore di lavoro;
b.
riconosce i centri di formazione;
c.
rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione;
d.265
...
e.266
...

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche:

a.
sui requisiti di polizia epizootica concernenti:
1.
le aziende detentrici di animali nelle quali sono tenuti animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione),
2.
gli animali detenuti per la raccolta del seme,
3.
i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme;
b.
sul controllo della raccolta, della trasformazione, della conservazione, della consegna e del trasferimento del seme.267

3 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a.
rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme nonché per le stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;
b.
per ogni centro di stoccaggio del seme, laboratorio di separazione e altro impianto di trasformazione del seme nonché per ogni stazione di inseminazione che pratica scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.268

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

265 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

266 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 51a269 Autorizzazione per l'inseminazione artificiale

1 Il veterinario cantonale rilascia l'autorizzazione per effettuare l'inseminazione artificiale a:

a.
tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'USAV;
b.
persone che possono comprovare la formazione prescritta per l'inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell'azienda del datore di lavoro.

2 L'autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a vale per tutta la Svizzera. La domanda deve essere inoltrata al veterinario cantonale del Cantone di domicilio del richiedente.

3 I tecnici d'inseminazione che vogliono esercitare l'attività al di fuori del Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione devono informare il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

269 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 52 Raccolta e preparazione del seme

1 La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

2 Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

3 Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:

a.
all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
b.
all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrice di animali270.

4 Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.

270 Nuovi termini giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Art. 54272 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme

1 Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno delle aziende né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2 Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di stoccaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

a.
edifica il centro di stoccaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;
b.
avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, lo stoccaggio del seme e la detenzione degli animali;
c.
adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;
d.
provvede affinché nei centri di stoccaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di stoccaggio del seme autorizzati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
e.
dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
f.
dispone l'esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l'esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 55 Obbligo di documentazione273

1 Chiunque raccoglie, trasforma, conserva, consegna o trasferisce seme tiene la relativa documentazione.274

1bis Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione di inseminazione deve trasmettere ogni anno la documentazione al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:275

a.
i tecnici d'inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d'inseminazione svizzera;
b.276
i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51a capoverso 1 lettera b;
c.
i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.277

2 I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

273 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

276 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

277 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

Art. 55a278 Obbligo di autorizzazione

1 La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di stoccaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 54.

2 Le persone e le istituzioni di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettere a-c sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di stoccaggio del seme.

278 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 3: Trasferimento di ovuli ed embrioni 279

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 56280 Competenze

1 L'USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

a.
i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla trasformazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;
b.
gli animali donatori e quelli riceventi;
c.
il prelievo, la trasformazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.

2 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a.
rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli ed embrioni;
b.
designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.

3 Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

280 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 57 Esecuzione del trasferimento di embrioni

1 Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

2 Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

3 Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.

Art. 58 Obbligo di notifica e di documentazione 281

1 Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

2 Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell'USAV:

a.282
misure gestionali al fine di impedire la diffusione di agenti infettivi durante il prelievo, la trasformazione e la conservazione di embrioni;
b.
un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

3 Tiene la documentazione dei prelievi e del trasferimento di ovuli ed embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.283

4 Chi conserva ovuli ed embrioni tiene la relativa documentazione.284

5 I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

281 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

282 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

283 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 58a285 Obbligo di autorizzazione e requisiti

1 Le unità di raccolta di embrioni, le unità di produzione di embrioni nonché gli stabilimenti che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni sono soggetti ad autorizzazione se praticano scambi transfrontalieri.

2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

285 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Art. 59 Obblighi dei detentori di animali286

1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all'interno della loro azienda detentrice di animali.287

1bis Nella loro azienda detentrice di animali spetta loro garantire che terzi rispettino le misure di cui al capoverso 1.288

2 Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile lʼinfrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e allʼimmobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.289

3 Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario diventi una fonte di propagazione di epizoozie. Le arnie devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.290

286 Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

287 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

288 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

290 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 59a291 Obblighi supplementari dei macelli

I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizoozie secondo l'articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l'utilizzo del loro software aziendale.

291 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizoozie.

Art. 61 Obbligo di notifica

1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

1bis ...292

2 Lʼobbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici dʼinseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293

3 In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

4 I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

5 I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione.294

6 I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295

292 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575). Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

294 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

295 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario

1 Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

2 Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati.

Art. 63 Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica

Il veterinario ufficiale, l'assistente specializzato ufficiale, l'ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia:296

a.
effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;
b.
prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia;
c.
svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo;
d.
notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizoozia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

296 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Art. 64 Primi provvedimenti del veterinario cantonale

1 In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizoozia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

2 Egli notifica telefonicamente all'USAV la diagnosi e i casi sospetti di epizoozie altamente contagiose, come pure i casi di epizoozia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

3 Se in caso di comparsa di un'epizoozia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.

Art. 65 Rapporto sulle epizoozie e notifica dei risultati dei controlli297

1 Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'USAV su tutti i casi di epizoozia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

2 Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta allʼUSAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.298

3 LʼUSAV pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale dʼinformazione. Questʼultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.299

297 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

298 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

299 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

Art. 65a300

300 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217, 2008 5587 cpv. 1 lett. a). Abrogato dall'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

Art. 65b301

301 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Abrogato dall'art. 25 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5589).

Sezione 3: Provvedimenti di sequestro

Art. 66 Principi generali

1 I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.

2 Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69-71 occorre:

a.
registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi;
b.
contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi;
c.
isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

3 In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.302

302 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 67 Isolamento

1 L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

2 Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

3 Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.

Art. 68 Quarantena

1 La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

2 Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

3 Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

4 La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizoozia.

Art. 68a303 Divieto di trasferimento

1 È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell'epizoozia, è necessario impedire il loro trasferimento in un'altra azienda detentrice di animali.

2 È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.

303 Introdotto dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

Art. 69 Sequestro semplice di 1° grado

1 Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizoozia.

2 Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

3 Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

4 La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...304

304 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 70 Sequestro semplice di 2° grado

1 Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizoozia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.

2 Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

a.
gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurvi altri animali;
b.
la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. ...305

3 Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

a.
l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;
b.
gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.

305 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 71 Sequestro rinforzato

1 Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

2 Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
b.
gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione;
c.
è vietato introdurre animali nell'effettivo306 sotto sequestro.

3 Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

a.
le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell'epizoozia;
b.
il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
c.
le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

4 Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

a.307
le derrate alimentari di origine animale, il mangime e altri prodotti agricoli e oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
b.
il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

5 Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).

306 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

307 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 72 Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro

1 I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

2 I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione

Art. 73 Principi

1 Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.308

2 In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

3 La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.

4 Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.

308 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Art. 74 Competenze

1 Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005309 sui biocidi.310

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizoozie.

3 Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

4 Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.311

5 In caso di epizoozie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

309 RS 813.12

310 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

311 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75 Stima ufficiale

1 La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

2 La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'USAV. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

3 Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:

Fr.

a.
cavalli

8000.-

b.312
animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti

6000.-

c.313
pecore

1600. -

d.314
capre

1200. -

e.315
suini

1600. -

ebis.316
selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi

1500. -

eter.317
camelidi del nuovo mondo

8000. -

f.
pollame (esclusi i tacchini)

35.-

g.
tacchini

50.-

h.
conigli

30.-

i.318
colonie di api

170. -

k.319
pesci da consumo

5. -per kg

l.320
pesci da ripopolamento

20. -per kg

4 Il DFI321 può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.

312 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

313 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

314 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

315 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

316 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

317 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

318 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

320 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

321 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 76 Prestazioni supplementari

Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari:

a.
per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime;
b.
per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LFE;
c.
per perdite di animali dovute a epizoozie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all'indennità.

Sezione 6:322 Programma nazionale di sorveglianza

322 Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 76a Oggetto e requisiti 323

1 Gli effettivi svizzeri sono sorvegliati tramite un programma nazionale di sorveglianza.

2 L'USAV stabilisce, previa consultazione dei veterinari cantonali:

a.
quali epizoozie vengono sorvegliate nell'ambito del programma di sorveglianza;
b.
a quali intervalli di tempo deve essere svolto il programma di sorveglianza;
c.
la portata del programma di sorveglianza;
d.
i luoghi del prelievo dei campioni;
e.
i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;
f.
i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.

3 Emana prescrizioni tecniche sul programma di sorveglianza.

4 Ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell'ambito del programma di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.

323 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 76b324 Indennità

1 L'indennità versata ai singoli Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all'articolo 57a LFE si basa sulle dimensioni dell'effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza.

2 L'USAV delega l'indennizzo a un ufficio di compensazione esterno. Quest'ultimo paga le fatture per il prelievo e l'analisi dei campioni prelevati dagli effettivi di diversi Cantoni in un luogo centralizzato. Anche eventuali importi in sospeso vengono richiesti dai singoli Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1.

3 L'USAV vigila sulle attività dell'ufficio di compensazione esterno.

324 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 77 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste normative derogatorie per le singole epizoozie (art. 99-127).

Art. 78 Stato sanitario

1 Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizoozie altamente contagiose.

2 Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.

Art. 79325 Coordinamento e stato maggiore di consulenza

L'USAV coordina i provvedimenti di lotta contro le epizoozie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizoozia può convocare uno stato maggiore di consulenza composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici..

325 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 80326 Diagnostica

1 Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose, ad eccezione delle epizoozie degli animali acquatici, sono competenti in qualità di laboratori nazionali di riferimento e di analisi:

a.
l'IVI per le epizoozie di origine virale;
b.
il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici per le epizoozie di origine batterica.

2 Essi sono autorizzati a fare eseguire analisi in altri laboratori.

326 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 81 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal DFI in virtù dell'articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.

Art. 82 Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al veterinario cantonale.

Art. 83 Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia

1 Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

2 Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l'uccisione.

Art. 84 Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto

1 Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. LʼUSAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.327

2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.328
il sequestro rinforzato dell'effettivo;
b.
l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
c.329
ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con il laboratorio nazionale di riferimento competente.

327 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

328 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

329 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 85 Caso di epizoozia

1 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto.330

2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
b.
l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo331 sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
c.
l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
d.
il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, pollame e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizoozia;
e.
la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

2bis Nel caso degli animali acquatici può, in deroga al capoverso 2 lettera b, autorizzare la macellazione ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.332

2ter In deroga al capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può, d'intesa con l'USAV, rinunciare all'uccisione degli animali seguenti, a condizione che si possa presumere che i provvedimenti adottati evitino la diffusione dell'epizoozia ad altri animali:

a.
animali di specie rare o protette;
b.
animali tenuti per scopi scientifici;
c.
animali che hanno un valore genetico particolare.333

3 D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

331 Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

332 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

333 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 86 Accertamenti epidemiologici e rapporti

1 Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone.

2 Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

2bis Dopo cinque giorni, il sequestro rinforzato di cui all'articolo 84 capoverso 2 lettera a può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.334

3 I veterinari cantonali e l'USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.

334 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 87 Informazione

1 L'USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa.

2 Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

3 Sulla base dei modelli dell'USAV, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

a.
affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizoozia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;
b.
affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative prescrizioni.
Art. 88 Zone di protezione e di sorveglianza

1 Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'USAV ne fissa l'estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell'epizoozia.335

2 La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

3 L'USAV decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.336

335 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

336 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Art. 88a337 Zone intermedie

1 Il veterinario cantonale può ordinare una o più zone intermedie intorno alla zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia o in virtù di requisiti internazionali per il commercio di animali e prodotti di origine animale.

2 L'USAV stabilisce le zone intermedie previa consultazione del veterinario cantonale. Si basa sul rischio di diffusione dell'epizoozia tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.

3 Nelle zone intermedie si applicano al massimo i provvedimenti ordinati nella zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

337 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 89 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Il veterinario cantonale provvede a:

a.338
l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di animali, merci e persone (art. 90-93);
b.
l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b);
c.
il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive;
d.
la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e
e.
la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.

338 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 90 Movimento di animali nella zona di protezione

1 È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2 All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

3 Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione. Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

4 Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizoozia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

5 Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.

Art. 90a339 Movimento di merci nella zona di protezione

Le derrate alimentari di origine animale prodotte nella zona di protezione, altri prodotti agricoli e gli oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

339 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 91 Movimento di persone nella zona di protezione

1 L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.340

2 Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

3 I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.

340 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Art. 92 Movimento di animali nella zona di sorveglianza

1 Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2 Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:

a.341
il trasporto di animali morti o uccisi al laboratorio nazionale di riferimento competente a scopo d'analisi o per l'eliminazione;
b.
il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

3 In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

4 I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

5 e 6 ...342

341 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

342 Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 93 Macellazione

1 Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

a.
il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;
b.
il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell'ispezione delle carni.

2 Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale e se simultaneamente sono ordinati i necessari provvedimenti di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all'esito negativo delle analisi.343

3 Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.

4 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.344

343 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

344 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

1 In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

2 I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

3 Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

4 I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

5 I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone intermedie possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione. 345

345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 94a346 Reintroduzione di animali

Dopo la reintroduzione di animali, l'azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo vengono effettuati un'analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente.

346 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 95 Disciplinamento di casi particolari

Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l'USAV può autorizzare:

a.
una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2);
b.
l'estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);
c.347
...
d.
la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).

347 Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 96 Situazioni d'emergenza

In situazioni d'emergenza, il DFI può ordinare:

a.
la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l'utilizzazione della carne si basano sulle istruzioni dell'USAV;
b.
la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d'impiego, come pure la marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall'USAV.
Art. 97348 Documentazione per le situazioni d'emergenza e prescrizioni relative all'equipaggiamento

1 L'USAV redige ad uso degli organi della polizia sanitaria una documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le diverse epizoozie, aggiornandola costantemente alla luce delle nuove conoscenze acquisite.

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo agli specialisti nonché alla quantità e al tipo di attrezzature e materiali di cui i Cantoni devono disporre in caso di epizoozia altamente contagiosa.

348 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 98 Indennità per perdite di animali

1 Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).

2 Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un'epizoozia altamente contagiosa. Il verbale di stima è trasmesso entro dieci giorni all'USAV con tutte le pezze giustificative.

3 L'USAV decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali ...349.

4 L'USAV chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

349 Abrogato dal n. IV 74 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99 In generale

1 Sono considerati ricettivi all'afta epizootica tutti gli artiodattili e i proboscidati.350

2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

350 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 101 Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro

1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:352

a.353
in un centro di raccolta del latte in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr354;
b.
in un impianto in cui viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA355.356

2 Il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati;
b.
i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA357 358 o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizoozia;
c.
la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA.

2bis Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.359

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.360

352 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

353 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

354 RS 817.02

355 RS 916.441.22

356 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

357 RS 916.441.22

358 Nuova espr. giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

359 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

360 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 102361 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

1bis Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l'autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un'azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr362. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.363

1ter Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:

a.
un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di raccolta del latte oppure direttamente dalle aziende;
b.
la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti;
c.
l'esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali;
d.
l'abolizione del controllo del latte secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010364 sul controllo del latte.365

1quater Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso 1ter lettera c può rilasciare un'autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.366

1quinquies Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.367

2 Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi 1ter lettera a e 1quater e alle autorizzazioni di cui al capoverso 1bis.368

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.

4 I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L'USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.

5 Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale.

361 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

362 RS 817.02

363 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

364 RS 916.351.0

365 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

366 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

367 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

368 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 103369 Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo.

2 Dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado. Quest'ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l'effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

369 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Sezione 3:370 Pleuropolmonite contagiosa dei caprini

370 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 104

1 Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei caprini gli ovini, i caprini e le gazzelle.

2 Il periodo d'incubazione è di 45 giorni.

3 In deroga all'articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende solo l'effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto.

Sezione 3a: Morva371

371 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 105372 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la morva in cavalli, asini e zebre e loro incroci.

2 L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della morva. Tiene conto al riguardo dei metodi di analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

3 Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

372 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 105b374 Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all'articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all'invalidazione del sospetto.

2 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina unicamente:

a.
il sequestro semplice di 1° grado per l'effettivo infetto;
b.
l'accertamento epidemiologico;
c.
l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
d.
l'analisi degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro;
e.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3 Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti patogeni dell'epizoozia.

374 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Art. 106 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.375

2 Il periodo d'incubazione è di 45 giorni.376

3 È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.

375 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

376 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 107377 Zona di sorveglianza

Il veterinario cantonale istituisce una zona di sorveglianza nel raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto.

377 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 108 Caso di sospetto

1 Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un'analisi batteriologica e patologica.

2 Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai 12 mesi.

3 Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.

Art. 109 Caso di epizoozia

1 In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

2 La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA378.

Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

2 In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

3 I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un'analisi sierologica con risultato negativo.

Art. 111 Accertamenti epidemiologici

In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'USAV ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la situazione epizoologica a livello svizzero.

Sezione 4a:379 Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)380

379 Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

380 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 111a381 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.382

2 La dermatite nodulare contagiosa è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della dermatite nodulare contagiosa almeno in un animale.

3 Il periodo d'incubazione è di 28 giorni.

381 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

382 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 111b383 Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi.

383 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 111c384 Vaccinazioni

1 In deroga all'articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

2 L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

3 Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un'ordinanza:

a.
i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
b.
il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

384 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 111d385 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da dermatite nodulare contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi del virus della dermatite nodulare contagiosa sugli animali interessati.

2 Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontra alcun virus.

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

385 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 111e386 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l'articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti.

1bis In deroga all'articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all'effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.387

2 L'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.

386 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

387 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 5:389 Peste equina

389 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 112 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

2 La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.

3 Il periodo d'incubazione è di 14 giorni.390

390 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 112a Sorveglianza

1 Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:

a.
per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
b.
per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

2 L'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

Art. 112b Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

a.391
l'analisi dei virus della peste equina sugli animali interessati;
b.
provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

2 Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

391 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 112c Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
b.
provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

2 Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

a.
l'esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e
b.
gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell'analisi secondo l'articolo 112b capoverso 1 lettera b.

3 Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

a.
sono stati sottoposti due volte a un'analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
b.
sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.

4 In deroga al capoverso 1 lettera a, l'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.

Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina

1 In deroga all'articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 100 km intorno all'effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 150 km.392

2 L'USAV revoca le zone di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.393

3 L'USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

392 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

393 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 112e Periodi e territori privi di vettori

1 Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

2 Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni.

Art. 112f Vaccinazioni

1 La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione, ma a condizione che sia disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

2 L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

3 Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un'ordinanza:

a.
i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
b.
il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Sezione 6: Peste suina africana e classica

Art. 116 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla peste suina i seguenti animali:

a.
peste suina africana: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali;
b.
peste suina classica: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali e i taiassuidi.394

2 Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.395

3 Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

394 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

395 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 117 Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne

1 Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

2 Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

3 La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

4 Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA396.

5 La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'USAV emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

Art. 118397 Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio di peste suina africana

1 In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all'articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia.

2 Prima di abbandonare l'effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

397 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 118a398 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di peste suina classica

1 In caso di comparsa della peste suina classica gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l'uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

2 L'articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

3 In deroga all'articolo 92 capoverso 3 i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l'effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

398 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 119399 Revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza

I provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza possono essere revocati:

a.
al più presto 15 giorni dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di protezione; e
b.
dopo che l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.

399 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 120 Reintroduzione di animali

Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni:

a.
in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
b.
in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.
Art. 121 Peste suina dei cinghiali in libertà

1 In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

a.
informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
b.
analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e
c.
informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

2 In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

a.400
previa consultazione dei veterinari cantonali, l'USAV stabilisce zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
b.401
l'USAV elabora, in collaborazione con l'UFAM, l'UFAG, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia;
c.402
il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;
d.403
...

2bis Nelle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione il veterinario cantonale può, previa consultazione delle altre autorità cantonali competenti, temporaneamente:

a.
limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie;
b.
designare determinate zone boschive o altri spazi vitali di cinghiali, segnatamente zone rivierasche con canneti:
1.
a cui non si può accedere,
2.
in cui è obbligatorio rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio.404

2ter A condizione che sia garantita la biosicurezza nel miglior modo possibile, nelle zone di cui al capoverso 2bis lettera b possono essere autorizzati lavori importanti non procrastinabili, in particolare i pertinenti lavori forestali, d'intesa con il veterinario cantonale e secondo le sue direttive.405

3 D'intesa con l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.406

400 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

401 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

402 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

403 Introdotta dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956). Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

404 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

405 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

406 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

Sezione 7:407 Malattie virali del pollame

407 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

A. Influenza aviaria

Art. 122 In generale

1 L'influenza aviaria è un'infezione del pollame causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti il pollame, in particolare il pollame da cortile.

2 È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

a.
virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;
b.408
virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenoso superiore a 1,2.

3 È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A che non sono altamente patogeni.409

4 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

5 L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti le misure contro l'influenza aviaria.410

408 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

409 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

410 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 122b Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altro pollame.

2 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:

a.
le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso ed il pollame custodito nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
b.
il pollame sia trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all'interno o al di fuori delle zone.

3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;
b.
i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
c.
le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

4 Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

5 Altro pollame in cattività tenuto nell'economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

Art. 122c Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altri pollame in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

2 Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.

3 Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

4 Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

Art. 122d Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: ulteriori provvedimenti

1 Il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA412 e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate;
b.
i materiali di trasporto e d'imballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;
c.
ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale;
d.
le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.

2 Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

Art. 122e Influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività

1 Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

2 Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un'azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico. Egli informa il chimico cantonale in merito all'autorizzazione.413

3 In deroga all'articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

4 Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all'effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89-92, 122b e 122c. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

5 Il veterinario cantonale può concedere, d'intesa con l'USAV, deroghe all'uccisione degli animali ricettivi che occorre ordinare secondo l'articolo 85 capoverso 2 lettera b.414

413 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

414 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 122f415 Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

1 In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia.

2 Dopo aver consultato i veterinari cantonali, determina zone di controllo e di osservazione. Il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione.

3 All'interno delle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale ordina quanto segue:

a.
la separazione delle diverse specie di pollame, se necessario per impedire la diffusione dell'epizoozia;
b.
i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici;
c.
i provvedimenti di igiene necessari;
d.
gli obblighi particolari degli avicoltori.

4 All'interno delle zone di controllo e di osservazione può inoltre:

a.
limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci;
b.
previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

5 Dopo aver consultato l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.

415 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 In generale416

1 Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti il pollame tenuti in cattività e le loro uova da cova.

1bis La malattia di Newcastle è diagnosticata se:

a.
è causata da un ortoavulavirus aviario di tipo 1:
1.
con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, l'N-terminale della proteina F1, o
2.
con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,7; oppure
b.
vengono messi in evidenza anticorpi dell'ortoavulavirus aviario di tipo 1.417

1ter In deroga al capoverso 1bis lettera b, la malattia di Newcastle non è diagnosticata se nei piccioni sono stati messi in evidenza anticorpi.418

2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai provvedimenti contro la malattia di Newcastle.419

416 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

417 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

418 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

419 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 123a420 Provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia e in caso di epizoozia

1 Se la malattia di Newcastle si manifesta in pollame tenuto in cattività, il veterinario cantonale vieta il movimento di uova, contenitori di trasporto e imballaggi per uova nonché lo spandimento di letame proveniente da effettivi sospetti di contagio, sospetti di epizoozia o infetti.

2 Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti, provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini prodotti nel periodo compreso tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA421. Occorre eliminare anche i contenitori di trasporto e gli imballaggi per uova provenienti dall'effettivo infetto, se questi non possono essere convenientemente puliti e disinfettati.

3 In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro semplice di 2° grado di effettivi sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.

4 Il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

420 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

421 RS 916.441.22

Art. 123b422 Malattia di Newcastle nel pollame da cortile

1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d'intesa con l'USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l'altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l'intrusione di altri uccelli.

2 In deroga agli articoli 90 e 92 e d'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:

a.
l'introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e pollame custoditi nei giardini zoologici;
b.
il trasporto diretto di pollame in un macello situato fuori dalle zone.

3 Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
b.
gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
c.
le uova da cova vengano disinfettate.

4 Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell'articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.

5 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale.

422 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 124424 Malattia di Newcastle nei piccioni

1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

2 In deroga all'articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e approvato dall'USAV.425

3 I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell'anello apposto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest'ultima.

4 D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all'uccisione di piccioni prevista dall'articolo 85 capoverso 2 lettera b.

424 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

425 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 723).

Sezione 8: Altre epizoozie altamente contagiose

Art. 126427 Peste bovina

1 Sono considerati ricettivi alla peste bovina tutti gli artiodattili.

2 Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

427 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 126a428 Peste dei piccoli ruminanti

1 Sono considerati ricettivi alla peste dei piccoli ruminanti gli ovini, i caprini, i camelidi e i cervidi.

2 Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

428 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 126b429 Febbre della Valle del Rift

1 Sono considerati ricettivi alla febbre della Valle del Rift gli artiodattili, ad eccezione di suini, perissodattili e proboscidati.

2 Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

3 In deroga all'articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all'effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.

429 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 126c430 Vaiolo ovino e caprino

1 Sono considerati ricettivi al vaiolo ovino e caprino gli ovini e i caprini.

2 Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

430 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Capitolo 3: Epizoozie da eradicare

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128431 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l'anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280‒284).

431 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 129 Accertamento delle cause d'aborto

1 Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.432

2 Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l'estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell'arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un'analisi.433

3 L'analisi comprende:

a.
per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: diarrea virale bovina; Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, Coxiella burnetii e rinotracheite infettiva dei bovini e vulvovaginite pustolosa infettiva;
b.
per gli ovini e i caprini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; Coxiella burnetii e Chlamydia abortus;
c.
per i suini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.434

4 Il veterinario dispone l'esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.435

5 Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

432 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

433 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

434 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

435 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 130a437 Analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizoozia

1 Al termine delle misure ordinate per combattere un'epizoozia, il veterinario cantonale verifica l'efficacia dei provvedimenti di lotta adottati tramite analisi di verifica.

2 D'intesa con l'USAV, definisce il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali.

437 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 131438 Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LFE sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

438 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132 Diagnosi

1 È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il Bacillus anthracis. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

2 Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.

Art. 134 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

a.
il sequestro semplice di 2° grado;
b.
l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati;
c.439
l'eliminazione degli animali uccisi o periti;
d.
la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;
e.
la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati;
f.440
la pastorizzazione del latte.

2 Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

3 Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

439 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

440 Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Art. 135 Campo d'applicazione

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

2 Se è diagnosticata la malattia di Aujesky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.

Art. 136 Diagnosi

1 È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi herpes virus suis tipo I oppure l'agente infettivo.

2 Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 137 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 139 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.

Art. 140 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
la macellazione di animali sospetti o infetti;
c.
la lotta contro i topi e i ratti;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Sezione 4: Rabbia

Art. 142 Diagnosi

1 L'USAV designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

2 Il periodo di incubazione è di 120 giorni.441

441 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 143 Obbligo di notifica

1 Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.

2 I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.

3 Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

4 Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.

Art. 144 Caso di sospetto

1 I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

2 Il veterinario cantonale stabilisce se:

a.
gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi;
b.
gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi oppure isolati per almeno dieci giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

3 La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.

Art. 145 Animali sospetti di contaminazione

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

a.443
devono essere uccisi oppure isolati per almeno 120 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;
b.
possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni;
c.
devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.

443 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 146 Caso di epizoozia

1 Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

2 Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:

a.
adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;
b.
la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori;
c.
la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.
Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro

1 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:

a.
chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;
b.
i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia;
c.
chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;
d.
i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;
e.
i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;
f.
gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA444, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;
g.
all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza. Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l'attività venatoria;
h.
gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione del veterinario ufficiale;
i.
nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

2 Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.

Art. 148 Provvedimenti collaterali

1 Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

2 Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.

3 I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

Art. 149 Vaccinazioni

1 Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del microchip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.445

2 Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:

a.
nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone;
b.
i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale;
c.
i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;
d.
i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;
e.
l'USAV e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

445 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 150 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.446

2 Se l'epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.

446 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 152448 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all'effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

448 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 153 Obbligo di notifica

1 ... 449

2 Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.

449 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 154 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a.
il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
b.
l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.

Art. 155 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
b.
gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
c.
tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA450;
d.
il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
e.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell'effettivo sono risultate negative.

3 La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l'abbattimento dell'ultimo animale sospetto o infetto.451

450 RS 916.441.22

451 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 156 Macellazione

1 Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

2 La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3 Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.

Art. 157 Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158452 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito di infezioni da Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tubercolosis.

2 Se è diagnosticata l'epizoozia in altri artiodattili, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell'epizoozia.

452 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 160454 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

454 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 161 Obbligo di notifica

1 Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

2 Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

Art. 162 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto risulta invalidato quando:

a.
l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi; oppure
b.
la duplice prova della tubercolina di tutti gli animali di età superiore alle sei settimane dà risultati negativi; la seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 42 giorni dopo la prima.455

455 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 163 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

a.456
gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
abis.457
entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
b.
il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA458 oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
c.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 180 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda analisi al più presto 180 giorni dopo la prima.459

456 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

457 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

458 RS 916.441.22

459 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 164 Eliminazione degli animali infetti o sospetti460

1 L'eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.461

2 Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

460 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

461 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 165a463 Tubercolosi negli animali selvatici in libertà

1 In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da tubercolosi in animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

a.
informa immediatamente il servizio cantonale della caccia e gli ambienti venatori;
b.
ordina l'analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti;
c.
informa i detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.

2 In caso di diagnosi di tubercolosi in animali selvatici in libertà, dopo aver consultato l'USAV il veterinario cantonale determina le zone di controllo e di osservazione. In queste ultime prende i seguenti provvedimenti:

a.
ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
b.
prende i provvedimenti atti a evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
c.
prende tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l'epizoozia.

3 Nelle zone di controllo e di osservazione può, a livello regionale, ordinare un aumento degli abbattimenti oppure una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.

4 Prende i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.

5 L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l'UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.

463 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina

Art. 166 Diagnosi

1 È diagnosticata la leucosi enzootica bovina (LEB) se l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo.464

1bis Sono considerati ricettivi alla LEB tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.465

2 Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.466

464 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

465 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

466 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 167467 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale sino alla cessazione del sequestro.

467 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 168 Caso di sospetto

1 Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina, un bufalo o un bisonte è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica o, qualora ciò non sia possibile, un'analisi istologica.468

2 Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

3 Il sospetto è invalidato quando:

a.
l'analisi istologica non dà risultati sospetti;
b.
l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure
c.469
malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti gli animali dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

4 In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

a.
l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione;
b.
l'analisi sierologica di tutti gli animali.

5 L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni, risultano negative.470

468 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

469 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

470 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 169 Caso di epizoozia

1 In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali sospetti o infetti siano macellati;
b.471
i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
c.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e
b.472
due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni su tutti gli altri animali, risultano negative.473

3 Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 120 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo animale infetto dall'effettivo.474

471 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

472 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

473 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

474 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 8: Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva

Art. 170475 Campo d'applicazione e periodo d'incubazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la rinotracheite infettiva dei bovini / vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito della messa in evidenza dell'herpesvirus bovino di tipo I o dell'esito positivo dell'analisi sierologica del sangue.

2 Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

475 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 171 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione del sequestro.476

2 I tori da allevamento d'età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.477

476 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

477 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 172 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

a.
il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e
b.
l'analisi sierologica di tutti gli animali.

2 Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.

Art. 173 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali sospetti o infetti siano macellati;
b.478
i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
c.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

3 Se è diagnosticata l'epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell'epizoozia.479

478 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

479 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174 Inseminazione artificiale

Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale. L'USAV può autorizzare, con l'accordo dei veterinari cantonali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del contagio.

Sezione 8a:480 Diarrea virale bovina (BVD)

480 Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

Art. 174a481 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la diarrea virale bovina (BVD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.482

2 È diagnosticata la BVD se l'esito di un'analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall'USAV è positivo.

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche483 riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

481 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

482 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

483 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 174b484 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione di tutti i sequestri.485

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l'esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

484 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

485 Correzione del 22 set. 2023 (RU 2023 537).

Art. 174c486 Sospetto di contagio

1 Vi è sospetto di contagio della BVD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BVD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.

2 In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BVD e per i quali non si può escludere una gravidanza.487

3 Il divieto di trasferimento di una bovina viene abrogato se:

a.
risulta non gravida o la gravidanza termina prematuramente;
b.
l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

4 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all'esito negativo dell'esa-me virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.488

486 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

487 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

488 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174d489 Sospetto di epizoozia

1 Vi è sospetto di BVD se:

a.490
l'esito della prima analisi virologica è stato positivo; oppure
b.491
l'esito dell'esame sierologico di un gruppo di animali di un effettivo nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è positivo.

2 In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell'azienda detentrice di animali in questione il veterinario cantonale ordina:492

a.
il sequestro semplice di 1° grado fino alla verifica dell'inconsistenza del sospetto di epizoozia;
b.
l'esame virologico riguardo alla BVD di tutti gli animali sospetti.

3 Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all'azienda detentrice di animali interessata.493

4 Il sospetto viene considerato inconsistente se l'esito dell'esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo.

489 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

490 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

491 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

492 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

493 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174e494 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:495

a.
la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
b.
l'individuazione e l'esame virologico della madre dell'animale infetto;
c.
lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio;
d.496
l'identificazione degli animali entrati in contatto con l'animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;
e.
l'esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
f.
il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
g.
il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l'esito dell'esame virologico è negativo.

2 Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall'eliminazione di tutti gli animali infetti dell'effettivo.

2bis Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un'analisi sierologica di un gruppo di bovini dell'effettivo riguardo alla BVD.497

3 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.498

494 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

495 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

496 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

497 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

498 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174f499 Mercati e fiere di bestiame

Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti a tali mercati.

499 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 9:502 Encefalopatie spongiformi trasmissibili

502 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

A. Disposizioni comuni

Art. 175503 Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

503 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 176 Diagnosi e prelievo di campioni

1 La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.504

2 I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

3 I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'USAV. I processi d'analisi devono essere approvati dall'USAV.505

4 L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.506

504 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

505 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

506 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Art. 177 Sorveglianza

1 Dopo aver sentito i Cantoni, l'USAV stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

2 Dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dalla presente ordinanza.507

507 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 178 Ricerca

L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Art. 179508 Sorveglianza

Gli animali della specie bovina devono essere esaminati dall'età, comprovata o presunta, di 48 mesi per accertare la presenza della proteina-prione modificata se:

a.
sono morti;
b.
sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione;
c.
sono stati portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

508 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1467).

Art. 179a Caso di sospetto

1 Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini:509

a.
la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE;
b.
la BSE non può essere esclusa clinicamente.

2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un bovino senza sospetto clinico.510

509 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

510 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 179b Provvedimenti in caso di sospetto

1 In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

2 Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

3 Se l'analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:511

a.512
che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
b.
che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento;
c.
che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

4 Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l'articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L'animale non può essere macellato.513

5 Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

511 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

512 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

513 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 179c Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

a.
sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto;
b.
siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui:
1.
si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione,
2.
l'animale infetto è nato ed è stato allevato;
c.514
siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;
d.
siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi;
e.515
siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata in tutti gli animali uccisi della specie bovina dall'età di 24 mesi;
f.
siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

2 Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

514 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

515 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

1 Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.516

1bis Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE517 sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:

a.
nei bovini di tutte le fasce d'età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere;
b.
nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell'apofisi spinale e delle apofisi traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della Crista sacralis mediana e delle ali del sacro.518

2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l'articolo 22 OESA519.520

3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4 L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1-3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5 Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

516 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

517 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.

518 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

519 RS 916.441.22

520 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

C. Scrapie

Art. 180521 Caso di sospetto

1 Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un ovino o in un caprino senza sospetto clinico.

521 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 180a Provvedimenti in caso di sospetto

1 In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

2 Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

3 Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

4 Se l'analisi clinica conferma il sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina:522

a.
che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
b.
che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;
c.
che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

5 Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l'articolo 180 capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.523

6 Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

522 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

523 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 180b524 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto o negli effettivi che, d'intesa con l'USAV, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;
b.
l'incenerimento immediato della carcassa dell'animale infetto;
c.
l'eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell'animale infetto;
d.
l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto;
e.
l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
f.
l'uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani;
g.
l'invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.

2 Il sequestro è revocato due anni dopo l'uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3 Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell'effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.

4 Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all'articolo 22 capoverso 1 OESA525.526

5 Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l'USAV, rinunciare all'uccisione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

524 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

525 RS 916.441.22

526 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

Art. 180c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

1 Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato:

a.
il cervello nella scatola cranica;
b.
gli occhi;
c.
il midollo spinale con la dura madre (dura mater).527

2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 22 OESA528).529 Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.

3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4 L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1-3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5 Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

527 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

528 RS 916.441.22

529 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

D. Altre encefalopatie spongiformi

Art. 181

1 Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

2 Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

3 Egli notifica immediatamente all'USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

Sezione 9a:530 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

530 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 Caso di sospetto532

1 Vi è sospetto di PRRS quando:

a.
gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
b.
nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento;
c.
i decessi delle scrofe madri aumentano;
d.
la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20 per cento;
e.
l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva; oppure
f.533
per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni importati.

2 Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni congelati importati provenienti da un'azienda che è risultata negativa al test del virus di PRRS non prima di 90 giorni dopo il prelievo.534

532 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

533 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Correzione del 3 ago. 2023 (RU 2023 442).

534 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014,(RU 2014 2243). ). Correzione del 3 ago. 2023 (RU 2023 442).

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
l'analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
b.
l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;
c.
l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;
d.
la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;
e.
l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica;
f.535
lʼanalisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni importati.

3 La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.536

3bis Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 21 giorni dopo lʼinseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.537

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

535 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). ). Correzione del 3 ago. 2023 (RU 2023 442).

536 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

537 Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 185a538 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

2 Ordina inoltre che:

a.
gli animali risultati positivi allʼanalisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
b.
tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.

3 Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto.

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
b.
un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

5 L'analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

6 La definizione del campione rappresentativo per l'analisi di verifica avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.539

538 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

539 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Sezione 10: Infezioni veneree da Campylobacter fetus e Tritrichomonas foetus540

540 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 186541 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree causate da Campylobacter fetus ssp. veneralis e Tritrichomonas foetus negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.

541 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 187 Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni dell'USAV (art. 51 cpv. 1 lett. e).

Art. 188 Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

Art. 189 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:542

a.
siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva;
b.
sia praticata l'inseminazione artificiale;
c.
non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale;
d.
sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

2 Egli revoca il sequestro:

a.
per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo;
b.
per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

542 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 10a:543 Besnoitiosi

543 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 189a Campo dʼapplicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoitiosi.

2 È diagnosticata la besnoitiosi quando:

a.
l'esito dellʼanalisi sierologica è positivo; oppure
b.
è messa in evidenza la Besnoitia besnoiti nel materiale analizzato.

3 LʼUSAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo e lʼanalisi di campioni.

Art. 189b Sorveglianza

I bovini importati da regioni in cui la besnoitiosi è endemica devono essere sottoposti ad analisi sierologica.

Art. 189c Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto è considerato invalidato se lʼanalisi sierologica di tutti i bovini dellʼeffettivo interessato ha dato esito negativo.

Art. 189d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.

2 Ordina inoltre che:

a.
tutti i bovini dellʼeffettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
b.
gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

3 Revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dellʼeffettivo sono stati eliminati; oppure
b.
gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e lʼanalisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dellʼeffettivo ha dato esito negativo.
4 Lʼanalisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo lʼeliminazione dellʼultimo animale infetto o sospetto.

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190544 Campo d'applicazione e periodo d'incubazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

2 Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

544 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 191 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2 Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.

Art. 192 Obbligo di notifica

1 I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

2 Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

Art. 193 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a.
il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
b.
l'analisi di tutti gli animali.

2 Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.

Art. 194 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.
l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
b.
l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo;
c.
l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;
d.
l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA545 o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
e.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.546 due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.

545 RS 916.441.22

546 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 195 Macellazione

1 Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l'uomo.

2 La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3 Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196 Campo d'applicazione547

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

2 ... 548

3 Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

547 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

548 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 197 Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.

Art. 198 Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 199 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
la macellazione degli animali infetti o sospetti;
b.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.
gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Sezione 13: ...

Sezione 14: Epizoozie equine: morbo coitale maligno e anemia infettiva550

550 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 204 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva in cavalli, asini, zebre e loro incroci.551

2 L'USAV determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizoozie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

551 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 206 Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

2 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
l'accertamento epidemiologico;
c.
l'eliminazione degli animali infetti;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2bis In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l'estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell'area circostante l'effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.553

3 ... 554

4 Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizoozia.

5 In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:

a.
dopo l'eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l'esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
b.
gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell'effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.555

553 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

554 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

555 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207556 Campo d'applicazione e periodo d'incubazione

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

2 Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

556 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 208 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Art. 209 Obbligo di notifica

1 Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di Brucella suis riscontrati su tutte le specie animali.

2 Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.

Art. 210 Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 211 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti;
b.
l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;
c.
l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.
due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizoozie da combattere

Sezione 1: In generale

Art. 212557

Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della peste dei gamberi e dellʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei.

557 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Sezione 2: Leptospirosi

Art. 213 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptospirosi dei bovini e dei suini.

Art. 214 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

1 Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.

2 Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: Serovar hardjö).

3 Le altre disposizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

4 Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.

Art. 215 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a.
l'isolamento degli animali infetti;
b.
la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell'epizoozia;
c.
a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

2 Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.

Art. 216 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 3:558 Artrite encefalite virale caprina559

558 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

559 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 217 Diagnosi

1 È diagnosticata l'artrite encefalite virale caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato esito positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.560

2 L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'AEC.

3 Il periodo di incubazione è di due anni.

560 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 218 Riconoscimento ufficiale561

1 Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2 ...562

561 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

562 Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 219 Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e
b.
l'immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell'effettivo.

2 Il sospetto è considerato confutato se l'analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo.

3 Vi è sospetto di contagio da AEC se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

4 Il sospetto di contagio risulta invalidato quando:563

a.
due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
b.
gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

563 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 220 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.
l'eliminazione degli animali infetti;
b.
l'eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
c.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l'analisi sierologica dell'effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

3 Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell'effettivo devono essere sottoposti a un'ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

Sezione 4: Salmonellosi

Art. 222 Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da un'infezione da salmonelle.

Art. 223 Obbligo di notifica

1 Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

2 Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.

Art. 224 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante;
b.
se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di salmonelle;
c.
la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
d.
la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

2 Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».564

3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

4 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:

a.
le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quatto-sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
b.
i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

564 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 225 Misure profilattiche del detentore di animali

I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.

Art. 227 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 5:566 Zoppina

566 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2021 219).

Art. 228 Campo d'applicazione

1 Le prescrizioni della presente sezione e della successiva sezione 5a sono applicabili nella lotta contro la zoppina negli ovini.

2 Se la zoppina è constatata in altri ruminanti tenuti come animali domestici, il veterinario cantonale può ordinare che i provvedimenti di lotta contro la zoppina negli ovini siano applicati a tali ruminanti se ciò è necessario per evitare che gli ovini si ammalino.

Art. 228a Diagnosi

1 È diagnosticata la zoppina se in un'azienda detentrice di animali è accertata la presenza di ceppi virulenti dell'agente infettivo Dichelobacter nodosus.

2 L'USAV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 228b Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrice di ovini in questione fino all'invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto è considerato confutato se l'analisi ha fornito un risultato negativo.

Art. 228c Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrice di ovini infetta e il suo risanamento immediato.

2 Egli revoca il sequestro non appena l'analisi al termine del risanamento dà un esito negativo.

Sezione 5a: Programma nazionale di lotta contro la zoppina567

567 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229568 Oggetto, durata e scopo

1 Per combattere la zoppina, viene svolto un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l'analisi degli animali mediante il prelievo di campioni.

2 Il programma inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni. Le analisi sono effettuate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno (periodo di analisi).

3 L'obiettivo del programma di lotta è ridurre al di sotto dell'1 per cento il numero delle aziende detentrici di ovini in cui viene constatata la zoppina.

4 I Cantoni provvedono all'attuazione del programma di lotta entro i termini stabiliti.

5 L'USAV emana prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta.

568 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581)

Art. 229a569 Costi computabili e ammontare delle indennità

1 Per il programma di lotta sono computabili i costi per:

a.
il prelievo di campioni per l'analisi di base e la prima analisi di verifica nella detenzione di ovini e l'invio di tali campioni ai laboratori;
b.
l'analisi di tali campioni da parte dei laboratori;
c.
la riscossione della tassa a carico dei detentori di animali.

2 I costi per ulteriori analisi di verifica sono a carico dei detentori di ovini.

3 Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a vengono versate le seguenti indennità:

a.
un importo forfettario da 125 a 200 franchi per il prelievo dei campioni e l'invio dei campioni ai laboratori, a seconda della grandezza e dell'ubicazione dell'azienda detentrice di animali;
b.
al massimo 45 franchi per l'analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali;
c.
un'adeguata indennità per la riscossione.

569 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229b570 Tassa a carico dei detentori di ovini

1 I detentori di ovini sono soggetti a una tassa. Con la tassa viene finanziata una parte dei costi delle analisi di laboratorio e la riscossione della tassa.

2 La tassa ammonta a 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali, tuttavia a un massimo di 90 franchi per effettivo di ovini.

3 Essa viene fatturata prima del relativo periodo di analisi ed è calcolata in funzione dell'effettivo di ovini dell'anno precedente sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali. Determinante è il numero di giorni/animali.

4 L'USAV affida a un terzo la riscossione della tassa.

570 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229c571 Versamento delle indennità e di un'eventuale eccedenza

1 Il terzo incaricato versa l'indennità a un laboratorio non appena quest'ultimo ha inserito il risultato dell'analisi di base o della prima analisi di verifica nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui nell'O-SISVet572.

2 Esso fattura la parte dei costi per l'analisi dei campioni non coperta dalla tassa dei detentori di ovini al Cantone che ha commissionato l'incarico.

3 Qualora al termine del programma di lotta risultasse un'eccedenza dalle tasse dei detentori di ovini, questa viene versata ai Cantoni. Il rimborso è calcolato in base al numero di ovini di un Cantone al 1° gennaio dell'anno del rimborso.

571 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

572 RS 916.408

Art. 229d573 Prelievo dei campioni e analisi: requisiti e obblighi

1 I campioni delle aziende detentrici di ovini devono essere prelevati da veterinari o persone sotto la vigilanza di un veterinario.

2 Tutte le persone che effettuano il prelievo dei campioni devono frequentare un corso che trasmette conoscenze sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni. Il corso è organizzato dall'USAV e si svolge in maniera decentralizzata.

3 I veterinari inseriscono i dati relativi ai campioni prelevati in ASAN.

4 I laboratori incaricati dell'analisi dei campioni inseriscono i risultati in ALIS al più tardi entro una settimana dal ricevimento del campione.

573 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229e574 Traffico di animali

1 Durante il periodo di analisi gli ovini possono essere trasferiti soltanto in un'altra azienda detentrice di ovini oppure essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un'altra azienda detentrice di animali o partecipare a mercati di bestiame, esposizioni e altre manifestazioni se provengono da un'azienda detentrice di ovini per la quale l'ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe a determinate condizioni.

2 Nel primo periodo di analisi gli ovini possono partecipare a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e altre manifestazioni ed essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un'altra azienda detentrice di animali se provengono da un'azienda di detenzione per la quale non è ancora disponibile il risultato delle analisi. Possono essere portati da una tale azienda detentrice di ovini in un'altra azienda detentrice di ovini se anche per l'azienda di destinazione non è ancora disponibile alcun risultato di analisi.

3 Gli ovini che nel primo periodo di analisi hanno partecipato a mercati di bestiame, esposizioni o altre manifestazioni o sono stati tenuti al pascolo insieme a ovini di un'altra azienda detentrice di animali possono essere portati soltanto in aziende detentrici di animali per le quali non è ancora disponibile alcun risultato di analisi.

4 Se alla fine del primo periodo di analisi non è disponibile alcun risultato per un'azienda detentrice di ovini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino a quando non si dispone di un risultato.

574 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229g576 Provvedimenti del veterinario cantonale in caso di risultato delle analisi positivo o di malattia manifesta

1 Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti in caso di epizoozia di cui all'articolo 228c capoverso 1. La revoca dei provvedimenti è retta dall'articolo 228c capoverso 2.

2 Se in un'azienda detentrice di ovini uno o più animali sono manifestamente affetti da zoppina, il veterinario cantonale può, d'intesa con il detentore degli animali, rinunciare a un prelievo di campioni e alle relative analisi e ordinare direttamente i provvedimenti previsti in caso di epizoozia di cui all'articolo 228c capoverso 1.

3 Nei casi di cui al capoverso 1 o 2 il veterinario cantonale può, a condizioni atte a minimizzare i rischi, autorizzare il trasferimento degli animali da un'azienda detentrice di ovini sotto sequestro a un'altra azienda detentrice di ovini oppure la loro partecipazione a un mercato di bestiame, un'esposizione o un'altra manifestazione.

576 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229h577 Ulteriori provvedimenti del veterinario cantonale

Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento. Può ordinare la macellazione di animali se ciò è appropriato per motivi di diritto in materia di epizoozie o di protezione degli animali.

577 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Art. 229i578 Valutazione

1 L'USAV provvede alla valutazione continua del programma di lotta, in particolare in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 229 capoverso 3.

2 Previa consultazione dei Cantoni, decide l'ulteriore procedura da seguire durante e al termine del programma di lotta.

578 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2021 219).

Sezione 6: Ipodermosi

Art. 230 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (Hypoderma bovis o Hypoderma lineatum).

Art. 231 Lotta

1 Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.

2 Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.

3 L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.

Art. 232 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti

Art. 233 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da Brucella ovis.

2 È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la Brucella ovis.

Art. 234 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

1 Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.

1bis I becchi tenuti insieme agli arieti devono essere esaminati in caso di risultato sierologico o batteriologico positivo in un ariete dello stesso effettivo.579

2 Le altre prescrizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

579 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 235 Lotta

Il Cantone può ordinare che:

a.
soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;
b.
i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre;
c.
in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispongano le necessarie analisi.
Art. 236 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 8:580 Paratubercolosi

580 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 236a581 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratubercolosi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, dei bisonti, dei bufali e dei camelidi nonché dei ruminanti selvatici tenuti in parchi.

581 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2069). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 237 Diagnosi e prelievo di campioni

1 La paratubercolosi è diagnosticata quando sono presenti sintomi clinici di un'infezione oppure cambiamenti anatomo-patologici e quando l'agente infettivo è stato messo in evidenza.

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 237a Obbligo di notifica e primi provvedimenti

1 Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi.

2 Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi.

3 Le altre disposizioni sull'obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61-64 non sono applicabili.

Art. 238 Caso di sospetto

1 Se, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto che un animale sia affetto da paratubercolosi effettua, d'intesa con il veterinario cantonale, un'analisi finalizzata alla messa in evidenza dell'agente infettivo.

2 Qualora, a seguito di un'analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l'analisi clinica dell'animale sospetto.

3 In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

a.582 l'animale sospetto sia isolato e sottoposto al divieto di trasferimento;
b.583 i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto vengano sottoposti a divieto di trasferimento;
c.
il latte dell'animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA584.

4 Il sospetto di paratubercolosi è considerato confutato:

a.
se non è stato rilevato alcun agente infettivo nei casi di cui al capoverso 1;
b.
se l'analisi clinica ha dato esito negativo nei casi di cui al capoverso 2.

582 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

583 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

584 RS 916.441.22

Art. 238a Caso di epizoozia

1 In qualsiasi caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina inoltre che:585

a.586 gli animali infetti siano isolati, uccisi ed eliminati;
abis.587
i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di epizoozia vengano isolati e macellati al più tardi entro l'età di 12 mesi;
b.
gli animali dell'effettivo che appartengono a specie ricettive siano sottoposti ad analisi clinica;
c.
il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA588;
d.
le stalle siano pulite e disinfettate.

1bis Per gli animali di cui al capoverso 1 lettera abis il veterinario cantonale ordina un divieto di trasferimento fino alla loro macellazione.589

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro di cui al capoverso 1 dopo che: 590

a.
l'analisi clinica si è conclusa senza individuare nessun animale sospetto; e
b.591
gli animali infetti sono stati uccisi ed eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

585 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

586 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

587 Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021 (RU 2021 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

588 RS 916.441.22

589 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

590 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

591 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 239 Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 8a:592 Febbre catarrale ovina e malattia emorragica epizootica593

592 Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

593 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239a594 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e alla malattia emorragica epizootica (EHD) tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.595

2 La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina dei sierotipi 1-24.596

3 La EHD è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della EHD.

594 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

595 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

596 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 239b Sorveglianza

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:597

a.
per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
b.598
per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici dei virus della febbre catarrale ovina e della EHD.

597 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

598 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239c Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di epizoozia di febbre catarrale ovina o di EHD oppure di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Ordina inoltre:599

a.600
a seconda della situazione iniziale: l'esame degli animali sospettati di avere i virus della febbre catarrale ovina e della EHD o uno dei due agenti infettivi;
b.
provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

2 Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

3 L'USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.601

599 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

600 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

601 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:602

a.
l'abbattimento e l'eliminazione degli animali gravemente ammalati;
b.
provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

2 Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:603

a.
sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
b.604
sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l'epizoozia constatata.

602 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

603 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

604 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239e605 Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD

1 La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

2 Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare. Revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della febbre catarrale ovina o dell'EHD presso animali ricettivi.

3 Stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.

605 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239f Periodi e territori privi di vettori

1 Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non vi sia stata alcuna attività o vi sia stata un'attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della febbre catarrale ovina o della EHD.606

2 Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

606 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239g607 Vaccinazioni

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini.

607 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239h608 Indennità

1 Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettere b-d LFE non sono indennizzate.

2 ...609

608 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 395).

609 Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da Taylorella equigenitalis.

2 È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la Taylorella equigenitalis. L'USAV può permettere altri metodi d'analisi.

Art. 241 Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di Taylorella equigenitalis, i laboratori sono tenuti a notificarlo senza indugio al veterinario cantonale.

Art. 242 Sorveglianza

1 I detentori di animali da allevamento devono:

a.
prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;
b.
osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;
c.
sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.

2 I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

3 In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia:

a.
l'USAV può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;
b.
il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.
Art. 243 Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

a.
il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
b.
il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

2 Le precedenti restrizioni sono applicabili a:

a.
gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;
b.
gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo;
c.
le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

3 Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

4 Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.

Sezione 9a:610 Encefalomielite equina venezuelana 611

610 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

611 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244a612 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'encefalomielite equina venezuelana di cavalli, asini, zebre e loro incroci.

2 È diagnosticata l'encefalomielite equina venezuelana quando è stato messo in evidenza lʼagente patogeno.

3 L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'encefalomielite equina venezuelana. Tiene conto dei metodi di analisi riconosciuti dallʼUfficio internazionale delle epizoozie.

4 LʼUSAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta all'encefalomielite equina venezuelana ed estenderli ad altre specie animali.

612 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244b613 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina venezuelana al medico cantonale.

613 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244c Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di encefalomielite equina venezuelana quando:614

a.
lʼesito dell'analisi sierologica su un animale è positivo; oppure
b.
gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di unʼepizoozia.

2 In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino allʼinvalidazione del sospetto.

614 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.615

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
lʼaccertamento epidemiologico;
abis.616
l'eliminazione degli animali infetti;
b.
la pulizia e la disinfezione delle stalle;
c.
ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dellʼepizoozia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo interessato o la protezione dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici.

3 ... 617

4 Egli revoca il sequestro quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.

615 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

616 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

617 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244e Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 10:618 Polmoniti dei suini

618 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

A. Polmonite enzootica

Art. 245 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta alla polmonite dei suini causata da Mycoplasma hyopneumoniae.

Art. 245a Diagnosi

1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se:

a.
l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e
b.
i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE.

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni.

Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono considerati come riconosciuti indenni da PE. In caso di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza

1 I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente.

2 I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica.

3 La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all'atto dell'ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell'accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti.

Art. 245d Sospetto di epizoozia

1 Vi è sospetto di PE se:

a.
si manifestano sintomi clinici di PE;
b.
all'atto dell'ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette;
c.
la messa in evidenza dell'agente patogeno indica una PE;
d.
l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
e.
gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizoozia.

2 In caso di sospetto di epizoozia il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

3 Il sospetto è considerato inconsistente se l'esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1.

Art. 245e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

a.
che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell'effettivo:
1.
per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell'effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,
2.
le stalle dell'effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;
b.
che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle.

2 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.

3 Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l'immediata macellazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

5 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

Art. 245h Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

B. Actinobacillosi

Art. 246 Diagnosi

È diagnosticata l'actinobacillosi (APP) se viene accertato che vi sono suini malati a causa di un'infezione di Actinobacillus pleuropneumoniae.

Art. 247 Sospetto di epizoozia

1 In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

2 Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

Art. 248 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

a.
la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili;
b.
l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;
c.
l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell'ingrasso.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

a.
la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
b.
nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.
Art. 249 Indennità

Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c LFE.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Art. 250619 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci).

619 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 251620 Sorveglianza

Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.

620 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Art. 253 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a.
il sequestro semplice di 2° grado;
b.
l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
c.621
l'uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
d.
la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
e.
l'analisi degli uccelli morti durante la cura.

2 Egli revoca il sequestro:

a.
per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
b.
per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

621 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 254 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 12:622 Infezione del pollame da Salmonella623

622 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

623 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 255 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da Salmonella spp. del pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:624

a.
animali d'allevamento della specie Gallus gallus per la produzione di uova da cova (animali d'allevamento);
b.
galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
c.625
animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso).
d.626
...

2 Un'infezione da Salmonella è diagnosticata quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame.627

3 D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'USAV definisce i sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.628

624 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

625 In vigore dal 1° gen. 2008.

626 Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

627 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

628 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 257630 Aziende detentrici di pollame da sorvegliare

Le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni devono essere sottoposte ad analisi per la ricerca di infezioni da Salmonella:

a.
animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti;
b.
galline ovaiole: se l'azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti;
c.
polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2;
d.
tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrice di pollame è superiore a 200 m2.

630 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 257a631 Prelievi di campioni da parte degli avicoltori

1 Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare l'avicoltore preleva, seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, campioni di:

a.
animali da allevamento:
1.
per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
2.
all'età di 4-5 settimane,
3.
all'età di 15-20 settimane, in ogni caso al più tardi 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
4.
ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione;
b.
galline ovaiole:
1.
all'età di 15-20 settimane, in ogni caso 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
2.
ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta tra la 22a e la 26a settimana di vita;
c.
animali da ingrasso: a partire da 3 settimane prima della macellazione.

2 L'avicoltore deve prelevare campioni da tutti gli effettivi della sua azienda detentrice di animali.

3 In deroga al capoverso 1 lettera a numero 4 possono essere prelevati e analizzati campioni nell'incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all'interno del Paese. L'analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.

4 In deroga al capoverso 2 per gli animali da ingrasso è sufficiente un prelievo di campioni una volta l'anno da tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

631 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 257b632 Prelievi dei campioni da parte del servizio veterinario

1 Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare il servizio veterinario cantonale preleva campioni di:

a.
animali da allevamento: due volte l'anno da ogni effettivo di un'azienda detentrice di pollame durante il periodo della deposizione;
b.
galline ovaiole: una volta l'anno da almeno un effettivo di un'azienda detentrice di pollame durante il periodo della deposizione;
c.
animali da ingrasso: una volta l'anno da un effettivo almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di pollame di cui all'articolo 257 lettere c e d.

2 Il prelievo di campioni di cui al capoverso 1 lettera c può essere effettuato a partire da 3 settimane prima della macellazione.

632 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 258 Prelievo di campioni ed analisi

1 I campioni devono essere inviati per l'analisi in un laboratorio riconosciuto dall'USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi emessa automaticamente nella banca dati sul traffico di animali in caso di notifica secondo l'articolo 18b.633

1bis ....634

2 L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

3 Gli incubatoi e le aziende detentrici di pollame devono conservare i risultati di laboratorio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi di controllo.635

633 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

634 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2069). Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

635 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 259 Caso di sospetto

1 Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:

a.636
in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di Salmonella di cui all'articolo 255 capoverso 3;
b.637
l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure
c.
gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall'effettivo in questione.

2 In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da Salmonella.

3 Il sospetto di un'infezione da Salmonella è considerato invalidato quando nel materiale d'analisi di cui al capoverso 2 non si riscontra alcun agente patogeno.638

636 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

637 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

638 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 260 Caso di epizoozia

1 In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella di cui all'articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:639

a.
l'effettivo infetto sia macellato o ucciso;
b.
le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA640 oppure che siano sottoposte a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
c.
le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA;
d.
la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica.

3 ...641

639 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

640 RS 916.441.22

641 Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 260a642 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizoozia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all'articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.

642 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 261 Indennità

Le perdite di animali causate da un'infezione da Salmonella spp. non sono indennizzate.

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

2 È diagnosticata la LTI qualora:

a.
l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure
b.
il virus della LTI (Herpesvirus) sia stato messo in evidenza.

3 Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 263 Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 264 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto;
c.
la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.

2 Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Art. 264a643 Trasferimento delle uova da cova

1 Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all'articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto;
b.
l'uccisione e l'eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l'agente patogeno;
c.
la pulizia e la disinfezione delle stalle;
d.
il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall'effettivo sequestrato;
e.
il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;
f.
l'eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
g.
la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.

2 Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.

3 Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l'agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.

4 Il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.

643 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Sezione 14: Mixomatosi

Art. 266 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.

Art. 267 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione agli animali malati;
c.
la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

2 In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

a.
è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
b.
i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;
c.
se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

3 I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Art. 268 Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE non sono indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269644 Diagnosi

È diagnostica la peste americana delle api qualora sia stata messa in evidenza la presenza del Paenibacillus larvae nelle covate malate.

644 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 270645 Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiari invia a un laboratorio il materiale d'analisi per la messa in evidenza del Paenibacillus larvae.

645 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 271 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

a.
l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
b.646 la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;
c.647
il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
d.648
il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
e.
la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili

1bis Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.649

2 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:650

a.651
sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
b.652 il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api nella zona di sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;
c.
l'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.

3 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

a.
30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
b.
60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

4 Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.653

646 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

647 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

648 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

649 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

650 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

651 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

652 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

653 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Art. 271a654 Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

654 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 272655 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

655 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273656 Lotta

1 In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

a.
l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
b.
il divieto di trasferire le api e i favi;
c.
la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;
d.657
il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
e.
la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2 Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

3 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

a.658
sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
b.659 il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza.

4 L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.

5 L'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.

6 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

a.
30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
b.
60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

7 Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

656 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

657 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

658 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

659 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 273a660 Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

660 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 274661 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

661 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Sezione 17:662 Infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida)

662 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 1007).

Art. 274a Campo d'applicazione, diagnosi e scopo

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in una colonia di api o in un nido di bombi detenuti dall'uomo (nido di bombi). I provvedimenti di lotta devono essere adottati anche nel caso in cui l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare si manifesti in un'azienda apicola.

2 È diagnosticata l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare quando è messa in evidenza la presenza di uova, larve, pupe o coleotteri adulti di Aethina tumida.

3 Nel caso di un'infestazione epidemiologicamente molto circoscritta si deve evitare la propagazione del piccolo coleottero dell'alveare, nel caso di un'infestazione su una vasta superficie si deve limitare la densità dell'infestazione.

Art. 274b Caso di sospetto

Si sospetta un'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare quando in una colonia di api, in un nido di bombi o in un'azienda apicola si individuano larve o coleotteri adulti che presentano caratteristiche morfologiche distintive analoghe o identiche a quelle del piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274c Provvedimenti in caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli non possano lasciare l'azienda sospetta.

2 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti quando si prova che l'azienda non è infestata dal piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che:

a.
le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli dell'azienda infetta non vengano trasferiti e le colonie di api oppure i nidi di bombi vengano distrutti immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
b.
le attrezzature apistiche usate, il miele in favo, i sottoprodotti apicoli e gli altri oggetti che potrebbero essere venuti a contatto con il piccolo coleottero dell'alveare vengano distrutti o puliti e disinfestati immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
c.
l'apiario nonché tutti i locali e tutte le apparecchiature dell'azienda infetta vengano puliti e disinfestati secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
d.
il suolo nell'ambiente circostante l'apiario o il nido di bombi infestato venga trattato secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
e.663
nell'azienda infetta venga creata una colonia sentinella, regolarmente controllata dall'ispettore degli apiari.

2 Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale stabilisce una zona di protezione e di sorveglianza. Di regola la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all'azienda apicola o al nido di bombi infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Per delimitare tali zone, occorre tenere conto delle peculiarità geografiche, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

3 Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:

a.
i provvedimenti di cui al capoverso 1 sono stati adottati; e
b.
dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione (art. 274e cpv. 5) non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

4 In deroga al capoverso 1 lettere a, d ed e l'USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati, al trattamento del suolo e alla creazione di una colonia sentinella se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell'alveare.664

663 Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

664 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

1 Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l'offerta, il trasferimento nonché l'introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti solo se precedentemente puliti e disinfestati.

2 Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:

a.
il trasporto di api e di bombi all'interno della zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza;
b.
l'introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;
c.
l'introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.665

3 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l'ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell'alveare. Negli apiari e nei nidi di bombi in cui non ha diagnosticato l'infestazione installa trappole che controlla regolarmente.

4 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari e nei nidi di bombi prescelti dal veterinario cantonale l'ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L'USAV fissa in prescrizioni tecniche il numero minimo di apiari da controllare.

5 La primavera successiva alla comparsa dell'epizoozia tutti gli apiari e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale ubicati nella zona di protezione nonché le aziende apicole infestate l'anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell'ispettore degli apiari.

665 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 274g Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Art. 274h666 Apinella

1 L'USAV gestisce il sistema d'informazione Apinella per il riconoscimento precoce dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) di colonie di api. Il sistema contiene i seguenti dati:

a.
degli apicoltori che utilizzano Apinella:
1.
il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail,
2.
i numeri di identificazione dei loro apiari, le loro coordinate e il numero di colonie di api ivi tenute;
b.
la data e il risultato dei controlli delle colonie di api per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

2 Per i dati di cui al capoverso 1 si applicano i seguenti diritti d'accesso:

a.
gli apicoltori possono trattare i propri dati;
b.
il personale dell'USAV può trattare tutti i dati;
c.
i veterinari cantonali possono consultare i risultati dei controlli delle colonie di api nel rispettivo Cantone.

3 L'USAV è responsabile del rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, alla sicurezza dei dati e alla sicurezza informatica.

4 I dati possono essere conservati per un massimo di 30 anni nel sistema d'informazione. L'archiviazione è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 1998667 sull'archiviazione. I dati resi anonimi possono essere conservati oltre il termine di 30 anni.

5 Il veterinario cantonale è tenuto a cercare apicoltori che accettino di utilizzare Apinella. La loro selezione dovrebbe, nella misura del possibile, consentire una testimonianza rappresentativa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare nel Cantone. Il veterinario cantonale notifica all'USAV i dati di cui al capoverso 1 lettera a.

6 Gli apicoltori che hanno accettato di utilizzare Apinella, tra maggio e ottobre devono controllare ogni due settimane le loro colonie di api per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare e registrare il risultato del controllo in Apinella.

666 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

667 RS 152.1

Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici668

668 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 277670 Laboratorio di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizoozie degli animali acquatici è l'Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) annesso alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Berna.

670 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 279 Collaborazione

1 Nella lotta alle epizoozie degli animali acquatici l'USAV collabora con l'UFAM.671

2 I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

671 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Sezione 1a : 672
Necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla

672 Introdotta dal n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

A. Necrosi ematopoietica epizootica

Art. 279a In generale

1 Sono considerati ricettivi alla necrosi ematopoietica epizootica (NEE) la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e il pesce persico (Perca Fluviatilis).

2 La NEE è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della NEE almeno in un animale.

B. Infezioni da virus della sindrome di Taura e infezione da virus della malattia della testa gialla

Art. 279c Infezione da virus della sindrome di Taura

1 Sono considerati ricettivi alle infezioni da virus della sindrome di Taura i gamberetti delle specie seguenti:

a.
Farfantepenaeus aztecus;
b.
Litopenaeus setiferus;
c.
Litopenaeus stylirostris;
d.
Litopenaeus vannamei;
e.
Metapenaeus ensis;
f.
Penaeus monodon.

2 Unʼinfezione da virus della sindrome di Taura è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della sindrome di Taura almeno in un animale.

Art. 279d Infezione da virus della malattia della testa gialla

1 Sono considerati ricettivi allʼinfezione da virus della malattia della testa gialla i gamberetti delle specie seguenti:

a.
Litopenaeus stylirostris;
b.
Litopenaeus vannamei;
c.
Metapenaeus affinis;
d.
Palaemonetes pugio;
e.
Penaeus monodon.

2 Unʼinfezione da virus della malattia della testa gialla è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della malattia della testa gialla almeno in un animale.

Sezione 2: Necrosi emopoietica infettiva, setticemia virale emorragica e anemia infettiva dei Salmonidi673

673 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 280674 Campo d'applicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l'anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) dei pesci.

2 Sono considerate specie ittiche ricettive:

a.
alla IHN: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
b.
alla VHS: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
c.
alla ISA: in particolare il salmone dell'Atlantico (Salmo salar), la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e la trota (Salmo trutta spp.).

3 Sono diagnosticate IHN, VHS e ISA se nel materiale analizzato viene rilevata la presenza degli agenti patogeni.

674 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 281 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura sospetta di epizoozia. Può consentire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre: 675

a.
l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA676;
b.677
l'esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.

2 Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.

675 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

676 RS 916.441.22

677 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 282678 Caso di epizoozia in un'azienda di acquacoltura

1 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un'azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda infetta. Ordina inoltre:

a.
che tutti i pesci dell'azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
b.
che, in presenza di un pericolo di diffusione ulteriore dell'epizoozia nelle acque pubbliche, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto, nella misura in cui le condizioni lo permettano, e l'acqua degli impianti di detenzione venga scaricata nella rete fognaria;
c.
l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OSOAn679;
d.
lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione nonché la pulizia e la disinfezione degli utensili, dell'abbigliamento di protezione utilizzato e dei mezzi di trasporto dell'azienda;
e.
che prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili non possano lasciare l'azienda.

2 Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell'epizoozia diagnosticata, il veterinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti:

a.
l'uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto;
b.
il blocco del flusso e deflusso idrico dell'azienda;
c.
lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:
1.
non sono infetti,
2.
dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e
3.
sono separati dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell'epizoozia;
d.
il divieto di trasferimento di prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili.

3 Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l'estensione in funzione del rischio di diffusione dell'epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell'azienda di acquacoltura.

678 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

679 RS 916.441.22

Art. 282a680 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Per la zona di protezione il veterinario cantonale ordina:

a.
l'analisi:
1.
di tutte le aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA,
2.
di tutte le acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA;
b.
il controllo mensile di tutte le aziende per cui l'analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.

2 Nella zona di sorveglianza ordina un'analisi a campione delle acque e delle aziende di cui al capoverso 1 lettera a.

3 I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono essere trasferiti dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire eccezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un'azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione non infetto di un'azienda infetta separato dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell'epizoozia.

680 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 282c682 Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento è vietata la reintroduzione di animali nell'azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un'azienda per i seguenti periodi:

a.
in caso di comparsa di IHN o VHS: sei settimane;
b.
in caso di comparsa di ISA: tre mesi.

2 In deroga al capoverso 1 il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un'azienda prima del termine del rispettivo periodo di tempo se, per motivi dovuti alle caratteristiche degli impianti di detenzione, per l'eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.

3 Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell'azienda o dell'impianto di detenzione in questione.

4 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.

5 Se l'analisi dell'azienda risanata di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all'articolo 282a capoversi 1 e 2 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

682 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 284 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

Sezione 3: ...

Sezione 4: Peste dei gamberi e infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei686

686 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 288687 Diagnosi

La peste dei gamberi o unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei è diagnosticata quando l'agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.

687 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 289 Lotta

1 In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.688

2 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:

a.
è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;
b.
i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA689.

3 Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.

688 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

689 RS 916.441.22

Art. 290690 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi o da unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei non sono indennizzate.

690 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291

1 I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61-64 non sono applicabili.691

2 L'USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

2bis Le perdite di animali dovute a epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.692

3 L'USAV può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizoozia non elencata negli articoli 2-4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.693

691 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

692 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

693 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Capitolo 7:694 Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

694 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Art. 291a Sorveglianza delle zoonosi

1 Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:

a.
la brucellosi;
b.
la campilobatteriosi;
c.
l'echinococcosi;
d.
la listeriosi;
e.
la salmonellosi;
f.
la trichinellosi;
g.695
la tubercolosi causata da Mycobacterium bovis, M. caprae o M. tuberculosis;
h.696
Escherichia coli produttori della tossina Shiga.

2 L'USAV sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situazione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.

695 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

696 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 291b Valutazione del rischio

1 In collaborazione con l'UFSP697 e l'UFAG, l'USAV registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d'esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

2 Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti:

a.
presenza dell'agente patogeno nell'uomo, negli animali, nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;
b.
conseguenze per la salute pubblica;
c.
ripercussioni economiche;
d.
andamento epidemiologico.

697 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 291c Svolgimento della sorveglianza

1 La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare:

a.
produzione primaria;
b.
produzione di derrate alimentari;
c.
produzione di alimenti per animali.

2 Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

3 Dopo aver consultato l'UFSP e l'UFAG, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Art. 291d698 Sorveglianza dell'antibioticoresistenza

1 In collaborazione con l'UFSP e l'UFAG, l'USAV registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.

2 La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa:

a.
sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c; e
b.
sull'analisi del materiale diagnostico d'analisi.

3 Dopo aver consultato l'UFSP e l'UFAG, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni.

698 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 291e Rapporto sulle zoonosi

L'USAV redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in collaborazione con l'UFSP, l'UFAG e con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in particolare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull'andamento epidemiologico.

Titolo quarto: Esecuzione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 292 Vigilanza

1 La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'USAV. Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

2 L'USAV può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.699

3 Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'USAV.700

4 L'USAV comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.701

699 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

700 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

701 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 292a702 Controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito

1 I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020703 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.704

1bis ...705

2 ...706

3 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai controlli presso le aziende detentrici di animali da reddito.707

702 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli (RU 2007 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

703 RS 817.032

704 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 8 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

705 Introdotto dall'all. 3 n. 5 dell'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU 2013 3867). Abrogato dall'all. 4 n. 8 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

706 Abrogato dall'all. 4 n. 8 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

707 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 293 Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi708

1 La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.709

2 Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.

708 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

709 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Art. 294 Competenze degli organi della polizia epizootica

1 Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

2 Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della LEF710 e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

3 Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.

710 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni

1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.711

2 I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.

3 I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

4 L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.

711 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 295a712 Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta nonché operatori turistici

1 In caso di comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all'estero lʼUSAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell'epizoozia:

a.
imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 o un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009713 sul trasporto di viaggiatori;
b.
gestori di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e aree di sosta;
c.
operatori turistici che offrono viaggi nelle zone infette interessate.

2 Le imprese forniscono informazioni mediante manifesti o fogli informativi distribuiti ai viaggiatori.

3 LʼUSAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informazioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all'allegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 1999714 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.

712 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

713 RS 745.1

714 RS 0.916.026.81

Art. 296 Assistenza amministrativa

1 I Cantoni forniscono all'USAV l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

2 I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.

Capitolo 2: Confederazione

Art. 297 Esecuzione all'interno del Paese

1 L'USAV adempie i seguenti compiti:

a.715
...
b.716
designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza;
c.717
emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l'omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie;
cbis.718
stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;
d.
provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;
e.719
approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.

2 L'USAV è inoltre competente per:

a.
dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;
b.
limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente;
c.
ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica;
d.
prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;
e.720
stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie;
f.721
affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell'Amministrazione federale compiti di ricerca nell'ambito delle epizoozie;
g.722
ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall'estero.

715 Abrogata dal n. I dell'O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

716 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

717 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

718 Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

719 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

720 Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

721 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

722 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 299 Esecuzione nell'esercito

1 Gli organi militari notificano senza indugio all'USAV e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizoozia negli animali dell'esercito.

2 Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 1955724 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie.

Capitolo 3: Cantone

Art. 300 Veterinario cantonale

1 Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

2 ...725

725 Abrogato dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Art. 301 Compiti del veterinario cantonale

1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:726

a.
sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;
b.
forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;
c.
sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
d.727
sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l'esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l'articolo 292a; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni;
dbis.728 ordina le misure necessarie all'identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie designate in questa ordinanza e di altre malattie animali trasmissibili ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LFE;
e.
sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
f.
raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie;
g.
ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
h.
provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie;
i.729
autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasforma-zione del seme, le unità di raccolta di embrioni e le unità di produzione di em-brioni nonché le aziende che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimen-to per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali; l'USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecni-che;
j.730
registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e lʼindirizzo dellʼazienda e le attività autorizzate.

2 I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.

726 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

727 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

728 Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

729 Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007 (RU 2007 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

730 Introdotta dall'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

Art. 301a731 Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia

Nell'ambito della lotta contro un'epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall'epizoozia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d'esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.

731 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 302 Veterinario ufficiale

1 Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

1bis Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.732

2 Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti:

a.
esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla LFE733 e dalle relative disposizioni d'esecuzione;
b.
rilascia i certificati veterinari ufficiali;
c.
esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

3 I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti:

a.
nel campo della protezione degli animali;
b.
in esecuzione dell'articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992734 sulle derrate alimentari;
c.735
...

4 ...736

732 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

733 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

734 [RU 1995 1469; 1996 1725 all. n. 3; 1998 3033 all. n. 5; 2001 2790 all. n. 5; 2002 775; 2003 4803 all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197 all. n. 94, 2363 n. II; 2008 785; 2011 5227 n. I 2.8; 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).

735 Abrogata dall'all. 3 n. 3 dell'O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari, con effetto dal 1° set. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU 2004 4057).

736 Abrogato dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Art. 303737 Controlli nei macelli

Il DFI disciplina:

a.
l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizoozie; e
b.
le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

737 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 4 dell'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1847).

Art. 304738

738 Abrogati dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Art. 308 Ispettore degli apiari

I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario d'attività e ne regolano le supplenze.

Art. 310743 Attestato di capacità degli ispettori degli apiari

Gli ispettori degli apiari devono disporre di un attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti secondo lʼordinanza del 16 novembre 2011744 concernente la formazione, il perfezionamento e lʼaggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

743 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

744 RS 916.402

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312746 Condizioni per il riconoscimento

1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 9 maggio 2012747 sull'impiego confinato.

2 Un laboratorio è riconosciuto se:

a.
è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996748 sull'accreditamento e sulla designazione;
b.749
nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 15 epizoozie di cui agli articoli 3-5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
c.
ha sede e svolge le analisi in Svizzera;
d.
adempie i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
e.750
è collegato al sistema d'informazione per i risultati dei controlli e delle analisi secondo l'ordinanza del 27 aprile 2022751 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

3 Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizoozie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio.

4 Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.

5 L'USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'USAV.

746 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

747 RS 814.912

748 RS 946.512

749 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

750 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

751 RS 916.408

Art. 312a752 Laboratori nazionali di riferimento

Ai laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all'articolo 312 capoversi 2-4. In casi giustificati, possono essere autorizzate deroghe ai requisiti di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere b e d.

752 Introdoto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 312b753 Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca

1 La domanda per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all'USAV. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
la formazione, il perfezionamento nel campo della lotta alle epizoozie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto;
b.
il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;
c.
le epizoozie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché le relative procedure metodologiche;
d.
la prova dell'accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature754.

2 Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.

3 L'USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell'ordinanza del 9 maggio 2012755 sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.

4 L'USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.

5 Le mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto, i cambiamenti di indirizzo e i cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all'USAV.

6 L'USAV può revocare il riconoscimento se:

a.
le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute;
b.
la qualità dei dati o la frequenza della loro notifica secondo l'articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;
c.
il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);
d.
il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

753 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

754 Il testo della norma menzionata può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

755 RS 814.912

Art. 312c756 Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l'USAV

1 I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).

2 Essi notificano regolarmente ad ALIS i seguenti dati:

a.
la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
b.
i risultati di queste analisi;
c.
il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l'indirizzo del detentore degli animali.

3 L'USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un'analisi, l'incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l'incarico può essere impartito a un laboratorio all'estero.

4 Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonomamente la collaborazione con i laboratori.

5 L'USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

756 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Capitolo 5: Tasse

Art. 313757

Le tasse riscosse per le prestazioni di servizi dell'USAV, come esami, analisi, autorizzazioni e controlli al confine doganale e nazionale o sul territorio svizzero, sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985758 sulle tasse dell'USAV.

757 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

758 RS 916.472

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 315b763

763 Introdotto dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali (RU 1999 2622). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 315f767 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

1 I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

2 I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un microchip che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del microchip o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

3 I microchip che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

767 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 315g768 Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

1 Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante microchip.

2 Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passaporto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.

768 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

Art. 316 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

2 L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

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