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01.01.2023 - 30.06.2023
15.04.2022 - 31.12.2022
15.04.2021 - 14.04.2022
01.01.2020 - 14.04.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.03.2017 - 31.12.2017
01.02.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.03.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.09.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.08.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
25.02.2008 - 28.02.2010
01.01.2007 - 24.02.2008
01.03.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 29.02.2004
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420.1

Legge federale
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

(LPRI)

del 14 dicembre 2012 (Stato 1° luglio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20112,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Con la presente legge la Confederazione si prefigge di:

a.
promuovere la ricerca scientifica;
b.
promuovere l'innovazione fondata sulla scienza;
c.
sostenere lo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
d.
assicurare la collaborazione tra gli organi di ricerca;
e.
assicurare l'impiego economico ed efficace dei mezzi finanziari della Confederazione destinati alla ricerca scientifica e all'innovazione fondata sulla scienza.
Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a.
ricerca scientifica (ricerca): la ricerca metodica di nuove conoscenze; essa include segnatamente:
1.
la ricerca fondamentale: ricerca il cui obiettivo primario è l'acquisizione di conoscenze,
2.
la ricerca orientata all'applicazione: ricerca il cui obiettivo primario consiste nel contribuire alla soluzione di problemi legati alla pratica;
b.
innovazione fondata sulla scienza (innovazione): lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l'economia e la società mediante la ricerca, in particolare la ricerca orientata all'applicazione, e la valorizzazione dei suoi risultati.
Art. 3 Campo d'applicazione

La presente legge si applica agli organi di ricerca, per quanto impieghino mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca e l'innovazione.

Art. 4 Organi di ricerca

Sono organi di ricerca ai sensi della presente legge:

a.
le seguenti istituzioni di promozione della ricerca:
1.
il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS),
2.3
le Accademie svizzere delle scienze, che comprendono:
-
l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT)
-
l'Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU)
-
l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)
-
l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST)
-
il centro di competenza Science et Cité
-
il centro di competenza TA-SWISS;
b.4
l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) secondo la legge del 17 giugno 20165 su Innosuisse;
c.
i centri di ricerca universitari seguenti:
1.
i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF,
2.
le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, accreditati secondo la legge federale del 30 settembre 20116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),
3.
le strutture di ricerca d'importanza nazionale sostenute dalla Confederazione in base alla presente legge (art. 15);
d.
l'Amministrazione federale, per quanto:
1.
svolga ricerche per l'adempimento dei propri compiti (ricerca del settore pubblico), o
2.
svolga compiti di promozione della ricerca e dell'innovazione.

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

5 RS 420.2

6 RS 414.20

Art. 5 Centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo

Ai sensi della presente legge sono considerate centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo le istituzioni di diritto privato o pubblico che non sono organi di ricerca secondo l'articolo 4, il cui scopo è di fare ricerca e che adempiono le seguenti condizioni:

a.
i responsabili e i proprietari dell'istituzione non ottengono vantaggi pecuniari dall'attività di ricerca della stessa;
b.
per livello e qualità, la ricerca è comparabile a quella dei centri di ricerca universitari.
Art. 6 Principi e mandati

1 Nel pianificare la loro attività finanziata con i mezzi finanziari della Confederazione, gli organi di ricerca rispettano i seguenti principi:

a.
la libertà della ricerca, la qualità scientifica della ricerca e dell'innovazione, nonché il pluralismo di opinioni e metodi scientifici;
b.
la libertà dell'insegnamento e la stretta connessione tra insegnamento e ricerca;
c.
l'integrità scientifica e la buona prassi scientifica.

2 Nell'adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca promuovono:

a.
le nuove leve scientifiche;
b.
le pari opportunità e la parità effettiva tra donne e uomini.

3 Nell'adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca tengono inoltre conto:

a.
degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente;
b.
della cooperazione internazionale degli altri organi di ricerca e della Confederazione.

4 Nel promuovere l'innovazione, gli organi di ricerca provvedono inoltre affinché questa fornisca un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

Capitolo 2: Promozione

Sezione 1: Compiti e competenze della Confederazione

Art. 7 Compiti

1 La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:

a.
l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF;
b.
i sussidi secondo la LPSU7;
c.
i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca;
d.
i sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale;
e.
la ricerca del settore pubblico, compresi l'istituzione e l'esercizio di istituti federali di ricerca;
f.8
l'esercizio di Innosuisse e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione;
g.9
la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

2 Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d'innovazione, la Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione.

3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi speciali o programmi di promozione tematici.10

4 Il Consiglio federale può affidare alle istituzioni di promozione della ricerca e a Innosuisse compiti nell'ambito della cooperazione internazionale il cui adempimento necessita della loro competenza specifica.11

7 RS 414.20

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

11 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

Art. 8 Convenzioni sulle prestazioni

1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge.

2 Può delegare tale competenza al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o alla competente unità amministrativa.

Sezione 2:
Compiti, principi di promozione e sussidi delle istituzioni di promozione della ricerca

Art. 9 Compiti e principi di promozione in generale

1 Le istituzioni di promozione della ricerca adempiono i compiti che è opportuno realizzare in un contesto di autonomia scientifica e gestionale.

2 Esse promuovono la ricerca, per quanto questa non serva direttamente a scopi commerciali.

3 Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni di promozione della ricerca possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni di portata limitata per l'esecuzione degli statuti e dei regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione.12

4 Le istituzioni di promozione della ricerca attribuiscono particolare importanza alla promozione della ricerca fondamentale.

5 Promuovono la ricerca dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo alle seguenti condizioni:

a.
l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;
b.
la ricerca è utile alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;
c.
i risultati sono resi accessibili alla comunità scientifica.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 163; FF 2016 2701).

Art. 10 Fondo nazionale svizzero

1 Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari.

2 Il FNS impiega i sussidi accordatigli dalla Confederazione segnatamente per:

a.
la promozione della ricerca nell'ambito degli strumenti di promozione da esso definiti;
b.
la partecipazione, da esso decisa autonomamente, a programmi di promozione e a progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale;
c.
la realizzazione dei programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, segnatamente i programmi nazionali di ricerca e i poli di ricerca nazionali;
d.
la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali decisa e commissionata dal Consiglio federale;
e.
il sostegno ai provvedimenti di sfruttamento e valorizzazione dei risultati della ricerca che ha promosso.

3 Nell'ambito dei compiti e delle competenze conferitigli, il FNS stabilisce gli strumenti appropriati e la forma della promozione. Al riguardo si concentra sulla promozione:

a.
di progetti di ricerca d'eccellenza;
b.
di nuove leve scientifiche altamente qualificate;
c.
di infrastrutture di ricerca destinate allo sviluppo di settori scientifici in Svizzera e che non rientrano nell'ambito di competenza dei centri di ricerca universitari o della Confederazione;
d.
della cooperazione scientifica internazionale, tenendo conto degli obiettivi e dei provvedimenti della Confederazione in questo settore.

4 Nell'ambito delle sue attività di promozione, il FNS accorda ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

5 Il FNS partecipa alle procedure che precedono le decisioni sui programmi di ricerca nazionali, sui poli nazionali di ricerca e su altri programmi di promozione che gli sono stati affidati.

6 Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, il FNS può impiegare una parte dei sussidi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nel rispettivo anno contabile l'ammontare delle riserve non può eccedere il 15 per cento del sussidio federale annuo.13 In casi eccezionali il Consiglio federale può autorizzare il superamento temporaneo di tale aliquota massima qualora gli oneri non iscritti nel bilancio del FNS per i sussidi di promozione della ricerca giustifichino siffatta misura.14

7 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) conclude periodicamente con il FNS una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell'Assemblea federale. In tale convenzione sono specificati anche i compiti supplementari delegati dal Consiglio federale.

13 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

14 Per. introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 11 Accademie svizzere delle scienze15

1 Le Accademie svizzere delle scienze sono l'organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società.16

2 Impiegano i sussidi accordati loro dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:17

a.
assicurare e promuovere l'individuazione precoce di temi rilevanti per la società nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione;
b.
adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche assuma la propria responsabilità etica;
c.
configurare il dialogo tra la scienza e la società e promuovere studi sulle opportunità e i rischi delle innovazioni e delle tecnologie.

3 Le singole istituzioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 2 coordinano le loro attività di promozione nell'ambito delle Accademie svizzere delle scienze e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.18

4 Le Accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a comitati scientifici, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti.

5 Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo strutture appropriate, segnatamente piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale ai quali partecipa la Svizzera.

6 Possono sostenere collezioni di dati, sistemi di documentazione, riviste scientifiche, pubblicazioni o strutture analoghe che costituiscono infrastrutture di ricerca utili allo sviluppo di settori scientifici in Svizzera e non rientrano nell'ambito di competenza del FNS o dei centri di ricerca universitari o non sono sostenuti direttamente dalla Confederazione.

7 La SEFRI conclude periodicamente con le Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell'Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare le stesse Accademie e le singole istituzioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 2 di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell'ambito dei compiti e delle competenze di cui ai capoversi 2-6.19

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 12 Integrità scientifica e buona prassi scientifica; sanzioni

1 Le istituzioni di promozione della ricerca provvedono affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

2 Se vi è motivo di sospettare una violazione di tali regole, nell'ambito delle loro procedure di promozione e di controllo possono chiedere informazioni a istituzioni o persone svizzere ed estere interessate o fornire informazioni a tali istituzioni o persone.

3 Nei loro regolamenti prevedono sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro sussidi. Al riguardo possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a.
l'ammonimento scritto;
b.
l'avvertimento scritto;
c.
la riduzione, il blocco o la restituzione dei sussidi;
d.
l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.

4 Le istituzioni di promozione della ricerca possono informare delle violazioni e delle sanzioni l'istituzione datrice di lavoro.

5 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi commessi nell'ambito della promozione della ricerca sono perseguiti dalla SEFRI conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo.

Art. 13 Procedura e tutela giurisdizionale

1 Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la procedura di concessione dei loro sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26-38 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA).

2 In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero.

3 Il richiedente può far valere mediante ricorso:

a.
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

4 I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono.

5 Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 3:
Ricerca e promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale

Art. 14 Riserva di leggi speciali

All'Amministrazione federale, per quanto esegua o promuova la ricerca, si applica la presente legge; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali in materia di ricerca del settore pubblico.

Art. 15 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale

1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l'accorpamento delle strutture di ricerca.

2 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali.

3 Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie:

a.
infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
b.
istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie;
c.
centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa.

4 Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti:

a.
adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
b.
beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati.

5 Il sussidio federale ammonta:

a.
per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati;
b.
per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati;
c.
per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia nell'ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati.

6 Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d'attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva.

7 Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti.

Art. 16 Ricerca del settore pubblico

1 La ricerca del settore pubblico è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia e dei cui risultati necessita per l'adempimento dei suoi compiti.23

2 La ricerca del settore pubblico può contemplare i provvedimenti seguenti:

a.
il conferimento di mandati di ricerca (ricerca su commissione);
b.
l'esercizio di centri federali di ricerca;
c.
la realizzazione di propri programmi di ricerca, segnatamente in collaborazione con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse o altre organizzazioni di promozione;
d.
la concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca.24

3 Le istituzioni di ricerca del settore pubblico che non sono centri federali di ricerca, ma che, in aggiunta ai provvedimenti di cui al capoverso 2, devono svolgere propri progetti di ricerca per adempiere i loro compiti in modo appropriato, possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.25

4 La ricerca del settore pubblico si attiene ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 lettere a e c, 3 e 4.

5 I Dipartimenti sono competenti per la ricerca del settore pubblico nei rispettivi settori di attività.

6 Nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, le competenti unità amministrative versano sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca («overhead»). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.26

7 Le disposizioni sul finanziamento di cui alla sezione 8 non si applicano alla ricerca del settore pubblico.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 17 Centri federali di ricerca

1 La Confederazione può, mediante norme contenute in leggi speciali, istituire centri di ricerca propri e rilevare completamente o parzialmente centri esistenti.

2 I centri federali di ricerca devono essere smantellati se non ve ne è più il bisogno o se i loro compiti possono essere svolti più efficacemente e con una qualità equivalente da centri di ricerca universitari.

3 Il Consiglio federale provvede affinché i centri federali di ricerca siano organizzati razionalmente.

4 Può delegare le competenze decisionali di cui al capoverso 3 al dipartimento competente. Sono fatte salve le norme sulla competenza previste in leggi speciali.

5 Se i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti.

6 I centri federali di ricerca possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.27

27 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

Sezione 4: Promozione dell'innovazione

Art. 18 Compiti della Confederazione

1 La Confederazione può promuovere progetti d'innovazione.

2 La Confederazione può inoltre sostenere:

a.28
provvedimenti per sviluppare e rafforzare l'imprenditorialità fondata sulla scienza;
b.
provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza;
bbis.29
provvedimenti per promuovere persone altamente qualificate nel settore dell'innovazione;
c.
la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie, l'economia e la società;
d.30
l'attività di informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale.

3 Elabora le basi per la promozione dell'innovazione.

4 Assicura la valutazione dell'attività di promozione.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

29 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

30 Introdotta dall'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 19 Promozione di progetti d'innovazione

1 Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza secondo la legge del 17 giugno 201631 su Innosuisse, Innosuisse può promuovere progetti d'innovazione condotti da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo (partner di ricerca) insieme a partner pubblici o privati che provvedono alla loro valorizzazione (partner attuatori).32

1bis Il sussidio di Innosuisse serve a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. Nella sua ordinanza sui sussidi Innosuisse può prevedere di concedere sussidi anche ai partner attuatori se ciò è necessario per la cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.33

2 I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.34
...
b.
i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati a favore dell'economia e della società;
c.
il progetto non può verosimilmente essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;
d.35
i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con prestazioni a favore dei partner di ricerca nella misura del 40-60 per cento dei costi diretti complessivi del progetto;
e.
il progetto contribuisce alla formazione orientata alla pratica delle nuove leve scientifiche.

2bis In singoli casi Innosuisse può esigere dal partner attuatore una partecipazione inferiore al 40 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

a.
il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;
b.
dai risultati attesi possono potenzialmente trarre beneficio non soltanto il partner attuatore ma anche un'ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto;
c.
al momento della concessione del sussidio il partner attuatore non è finanziariamente in grado di partecipare al progetto nella misura richiesta, ma presenta un potenziale di successo superiore alla media per la realizzazione dei risultati del progetto;
d.
il progetto si svolge nell'ambito di un programma speciale di durata limitata di cui all'articolo 7 capoverso 3.36

2ter In singoli casi può esigere dal partner attuatore una partecipazione superiore al 60 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

a.
il progetto presenta rischi di realizzazione bassi e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media per il partner attuatore;
b.
la capacità economica del partner attuatore o le caratteristiche del progetto giustificano una partecipazione più elevata, in particolare se il partner attuatore non finanzia interamente la sua partecipazione perché riceve altri contributi finanziari.37

3 Può promuovere progetti d'innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora sufficientemente definito.38

3bis Può promuovere progetti d'innovazione di giovani imprese se i lavori di progetto sono necessari per preparare il loro primo ingresso sul mercato. Il sussidio di Innosuisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico delle giovani imprese sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce nella sua ordinanza sui sussidi i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese. A tal fine tiene conto in particolare dei criteri di cui ai capoversi 2bis e 2ter.39

3ter Qualora alle imprese svizzere sia precluso l'accesso alle offerte di promozione della Commissione europea destinate a progetti individuali, Innosuisse può promuovere i progetti d'innovazione di giovani imprese e di piccole e medie imprese che presentano un potenziale d'innovazione importante, allo scopo di assicurare una commercializzazione rapida ed efficace e una crescita corrispondente. Il sussidio di Innosuisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico dell'impresa stessa sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce nella sua ordinanza sui sussidi i criteri per la promozione e i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle imprese.40

4 Essa può inoltre prevedere strumenti di partecipazione ai costi degli esami volti a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti delle imprese.

5 Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1, 3, 3bis, 3ter e 4 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.41

6 I progetti promossi devono rispettare i principi dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica. In caso di violazione di tali principi, si applicano le sanzioni e l'obbligo d'informare di cui all'articolo 12 capoversi 2-4.

31 RS 420.2

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

33 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

34 Abrogata dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

36 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

37 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

39 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

40 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 221; FF 2021 480).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 2042 Promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza

1 Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell'imprenditorialità fondata sulla scienza mediante provvedimenti di formazione e di sensibilizzazione nonché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un'impresa, intendono acquisirne una o vogliono riorientare la propria impresa.

2 Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:

a.
l'accompagnamento operativo delle giovani imprese e dei loro fondatori;
b.
provvedimenti per facilitare l'ingresso nei mercati internazionali attraverso la partecipazione a programmi di internazionalizzazione o a fiere internazionali;
c.
sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese;
d.
offerte di informazione e di consulenza.

3 Definisce i fornitori di prestazioni per i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di selezione e tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori selezionati.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20a43 Promozione di persone altamente qualificate

1 Innosuisse può sostenere persone altamente qualificate provenienti da centri di ricerca universitari e da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché da piccole e medie imprese nell'acquisire competenze nel settore dell'innovazione.

2 A tal fine può concedere sussidi affinché queste persone abbiano la possibilità di:

a.
realizzare studi di fattibilità o progetti simili;
b.
partecipare a programmi di formazione continua;
c.
partecipare a programmi di scambio per promuovere l'interazione tra scienza e pratica.

3 I sussidi possono essere versati alla persona altamente qualificata per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o le spese di mantenimento oppure, in caso di programmi di scambio, al suo datore di lavoro per coprire i costi di mantenimento del salario. Possono essere versati anche sotto forma di borse di studio o mutui senza interessi.

4 I sussidi sono accordati soltanto se l'obiettivo di promozione non può essere raggiunto nell'ambito di un progetto d'innovazione di cui all'articolo 19 o di un provvedimento di cui all'articolo 20 capoverso 1 o 2.

43 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 2144 Promozione del trasferimento di sapere e di tecnologie e della trasmissione delle informazioni

1 Innosuisse può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e di tecnologie mediante:

a.
la promozione dell'interazione tra gli operatori dell'innovazione fondata sulla scienza con l'obiettivo di stimolare l'avvio di progetti d'innovazione;
b.
provvedimenti per le piccole e medie imprese volti a potenziare la loro forza innovativa, come il mentorato per l'innovazione, offerte di formazione continua o piattaforme di scambio;
c.
misure di sostegno per chiarire aspetti riguardanti la proprietà intellettuale;
d.
misure di coordinamento e di formazione nell'ambito dello svolgimento dei progetti d'innovazione di cui all'articolo 19.

2 Innosuisse può definire, mediante una procedura di selezione, i fornitori delle prestazioni di mentorato di cui al capoverso 1 lettera b e tenere un elenco accessibile al pubblico dei fornitori selezionati.

3 Nel suo ambito di competenza può promuovere l'informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale e sulla presentazione di domande di sussidio, in particolare mediante sussidi a terzi che propongono tali offerte di informazione.

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 2245 Cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione

1 Innosuisse può promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.

2 Nell'ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19-21 può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri.

3 Può partecipare ad attività di promozione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 lettera c.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22a46 Cooperazione con altri organi di ricerca

1 Nell'ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19-21 Innosuisse può attuare provvedimenti di promozione comuni con altri organi di ricerca.

2 Le parti interessate disciplinano in regolamenti comuni le modalità di attuazione e le condizioni di promozione.

46 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 2347 Compensazione dei costi indiretti di ricerca

1 Nell'ambito delle sue attività di promozione, Innosuisse accorda ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca («overhead»).

1bis Se per i centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione (art. 15 cpv. 3 lett. c) si prevede di fissare un'aliquota massima di sussidio più elevata rispetto a quella per gli altri centri di ricerca universitari e per i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, il Consiglio federale presenta al Parlamento una proposta in tal senso con il limite di spesa di cui all'articolo 36 lettera c.48

2 Per il resto il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.49

47 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

48 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 25 Perseguimento penale

I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 199052 sui sussidi commessi nell'ambito della promozione dell'innovazione sono perseguiti dal DEFR conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197453 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5:
Condizioni supplementari per la promozione: competenza del Consiglio federale

Art. 26 Rispetto dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica

1 Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alle condizioni seguenti:

a.
l'adozione di provvedimenti atti a garantire la qualità della ricerca promossa con mezzi federali;
b.
l'emanazione, a destinazione dei ricercatori attivi all'interno dell'istituzione, di direttive concernenti il rispetto delle regole in materia di integrità scientifica e di buona prassi scientifica;
c.
la capacità di prendere provvedimenti contro la violazione di queste regole e l'esistenza delle procedure necessarie a tal fine.

2 L'adozione di provvedimenti va prevista in particolare per il caso in cui:

a.
i risultati di ricerche svolte da terzi siano utilizzati senza indicarne la fonte;
b.
i risultati della ricerca, dati della ricerca e protocolli di ricerca siano inventati oppure contraffatti o alterati con una rappresentazione volutamente non conforme alla realtà;
c.
siano commesse altre violazioni gravi delle regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.
Art. 27 Valorizzazione dei risultati della ricerca

1 Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per la valorizzazione del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

2 Può inoltre subordinare la concessione di aiuti finanziari a una o più delle seguenti condizioni:

a.
la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con tali aiuti sono trasferiti al centro di ricerca universitario per il quale il beneficiario lavora;
b.
il centro di ricerca universitario interessato prende provvedimenti per promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, in particolare la loro utilizzazione commerciale, e per fare partecipare in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;
c.
il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

3 Se i centri di ricerca universitari interessati omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

Sezione 6:
Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione

Art. 28 Obiettivi, compiti e competenze

1 La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d'innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell'economia, della società e dell'ambiente.

2 Nell'ambito degli obiettivi superiori della politica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere:

a.
la partecipazione della Svizzera alla creazione e all'esercizio di strutture di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale;
b.
la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione;
c.
la partecipazione della Svizzera alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all'esercizio e alla valutazione delle attività di promozione in seno a organizzazioni e organi internazionali;
d.
le altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'innovazione.
Art. 29 Sussidi e provvedimenti

1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

a.
sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali;
b.54
sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali:
1.
centri di ricerca universitari,
2.
centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo,
3.
altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività di ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca;
c.55
sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; il Consiglio federale può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;
d.56
sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;
e.57
sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale;
f.58
sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione:
1.
informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione,
2.
consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione.
g.59

2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura.

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

56 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 463; FF 2013 1687).

57 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 463; FF 2013 1687).

58 Originaria lett. d. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 163; FF 2016 2701).

59 Originaria lett. e. Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 163; FF 2016 2701).

Art. 30 Mandati al FNS

Il Consiglio federale può attribuire al FNS, nell'ambito dei suoi compiti e delle sue competenze specifiche, segnatamente i seguenti compiti:

a.
rappresentare gli interessi svizzeri in seno a organi internazionali cui compete l'ideazione e pianificazione di programmi di promozione internazionali con partecipazione svizzera;
b.
esaminare le domande concernenti programmi con partecipazione svizzera;
c.
attuare provvedimenti di promozione nazionali a sostegno di analoghi provvedimenti di promozione internazionali della Confederazione;
d.
concludere convenzioni con organizzazioni di promozione della ricerca di altri Paesi nell'ambito dei compiti delegati.
Art. 31 Conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

2 Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:

a.
il controllo finanziario e gli audit;
b.
i controlli di sicurezza relativi alle persone;
c.
la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale generata o necessaria nell'ambito della cooperazione scientifica;
d.
la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;
e.
l'adesione a organizzazioni internazionali;
ebis.60
l'adesione a infrastrutture di ricerca internazionali con sede all'estero rette dal regolamento (CE) n. 723/200961;
f.
le attività di controllo svolte da rappresentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca universitari e in altre istituzioni di ricerca private o pubbliche in Svizzera.

3 Se i trattati di cui al capoverso 1 interessano i loro compiti, gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere previamente sentiti.

60 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 226; FF 2022 1137).

61 Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

Sezione 7: Parco svizzero dell'innovazione

Art. 32 Condizioni del sostegno della Confederazione

1 La Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione se questo:

a.
risponde a un interesse nazionale superiore e contribuisce alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile;
b.
nel rispetto dell'equilibrio tra le regioni, è sin dall'inizio suddiviso in più sedi regionali che sono interconnesse tra loro e collaborano con le scuole universitarie;
c.
non può essere realizzato nell'ambito della promozione ordinaria di cui all'articolo 7 capoverso 1;
d.
completa in modo adeguato la promozione ordinaria di cui alle sezioni 2 e 4;
e.
fornisce un contributo efficace all'interconnessione istituzionale e regionale delle attività di innovazione in Svizzera.

2 L'Assemblea federale autorizza mediante decreto federale semplice il sostegno della Confederazione in favore di un parco svizzero dell'innovazione.

Art. 33 Provvedimenti di sostegno e relative condizioni

1 La Confederazione può sostenere il parco svizzero dell'innovazione mediante:

a.
la vendita di fondi adeguati di proprietà della Confederazione;
b.
la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie;
c.
la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie;
d.
l'acquisto di fondi appartenenti a terzi;
e.
una combinazione dei provvedimenti di cui alle lettere a-d;
f.62
altre misure indispensabili al successo dei parchi dell'innovazione che non possono essere realizzate attraverso la promozione ordinaria di cui all'articolo 7 capoverso 1, in particolare prestiti senza interessi limitati nel tempo, altre modalità di finanziamento appropriate o sussidi per le spese d'esercizio dell'istituzione responsabile di cui al capoverso 2 lettera b.

2 Il sostegno può essere accordato alle condizioni seguenti:

a.
al momento dell'adozione del decreto federale di cui all'articolo 32 capoverso 2 le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone relative all'utilizzazione vincolata dei fondi interessati sono completamente adempiute;
b.
la responsabilità della realizzazione del parco dell'innovazione è conferita a un'istituzione di diritto pubblico o privato che gode di un ampio sostegno nazionale e prevede la partecipazione di più Cantoni e dell'economia privata; la sua costituzione avviene al più tardi al momento dell'adozione del decreto federale;
c.
l'istituzione responsabile della realizzazione del parco dell'innovazione garantisce segnatamente che:
1.
il parco dell'innovazione sia costituito con una prospettiva di lungo termine e ne sia garantito l'esercizio,
2.
siano rispettate le norme edilizie e sugli appalti vigenti per gli investitori pubblici e privati,
3.
la struttura organizzativa e direttiva sia adeguata alla forma giuridica e chiaramente regolamentata, e adempia i principi vigenti per le istituzioni pubbliche in materia di presentazione dei conti, controllo finanziario e presentazione dei rapporti agli enti responsabili,
4.
siano disciplinati i diritti di partecipazione di cui il Consiglio dei PF, le istituzioni del settore dei PF e altre scuole universitarie interessate dispongono nelle procedure decisionali su oggetti che concernono i loro compiti e interessi.

3 Il parco dell'innovazione è suddiviso in più sedi. Per le istituzioni responsabili delle sedi possono essere previsti diversi enti responsabili secondo il capoverso 2 lettera b. Le condizioni di cui al capoverso 2 lettera c si applicano a ogni istituzione. Le istituzioni responsabili delle varie sedi devono inoltre offrire sufficienti garanzie per un'interconnessione appropriata tra le sedi.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 186; FF 2020 3295).

Art. 34 Contratto di diritto pubblico

1 Sulla base del decreto federale di cui all'articolo 32 capoverso 2, il Consiglio federale conclude un contratto di diritto pubblico con l'istituzione responsabile di cui all'articolo 33 capoverso 2 lettera b.

2 Il contratto disciplina segnatamente i seguenti aspetti:

a.
la destinazione dei singoli provvedimenti di sostegno della Confederazione a uno scopo determinato;
b.
l'ammontare e la scadenza del rimborso alla Confederazione dei ricavi conseguiti dall'istituzione;
c.
le modalità di rimborso alla Confederazione nel caso in cui lo scopo non sia raggiunto.

Sezione 8: Finanziamento

Art. 35 Proposta del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale:

a.
periodicamente, un messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI);
b.
all'occorrenza, altri messaggi specifici sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

2 Con i messaggi, esso propone all'Assemblea federale di adottare i necessari decreti di finanziamento.

Art. 36 Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice:

a.
il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca;
b.
il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale;
c.63
il limite di spesa per la promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse;
d.
i crediti d'impegno per i sussidi nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione;
e.64
il limite di spesa per le spese d'esercizio dell'istituzione responsabile del parco svizzero dell'innovazione secondo l'articolo 33 capoverso 2 lettera b.

63 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833).

64 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 186; FF 2020 3295).

Art. 37 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari

1 I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti (art. 48).

2 I sussidi federali destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale (art. 15) sono liberati conformemente a quanto disposto nelle relative decisioni e nelle convenzioni sulle prestazioni.

3 I sussidi federali liberati sono versati conformemente all'articolo 23 della legge del 5 ottobre 199065 sui sussidi.

4 I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente a quanto disposto:

a.
nei trattati internazionali; o
b.
nelle relative decisioni e nelle convenzioni.

Sezione 9: Restituzione e rimborso

Art. 38 Restituzione in caso di violazione degli obblighi

1 Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione dei mezzi da loro accordati se sono stati versati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, disattende gli obblighi imposti.

2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal momento in cui è sorto.66

2bis Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.67

3 Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi restituiti per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

66 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

67 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 15 giu. (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 39 Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

1 Se i risultati della ricerca finanziata in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promozione della ricerca possono esigere:

a.
il rimborso, proporzionale ai ricavi realizzati, dei mezzi da loro accordati; e
b.
un'adeguata partecipazione agli utili.

2 Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi rimborsati e le partecipazioni agli utili per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione

Sezione 1: Autocoordinamento

Art. 40

1 Ciascun organo di ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.

2 Gli organi di ricerca coordinano le attività tra di loro informandosi reciprocamente e tempestivamente.

3 Le istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse68 e l'Amministrazione federale, per quanto svolga compiti di promozione della ricerca o dell'innovazione, coordinano le loro attività armonizzando i provvedimenti di promozione e collaborando nell'ambito delle rispettive attività di promozione. Nei loro sforzi di coordinamento, tengono conto delle esigenze dell'insegnamento, della ricerca svolta senza l'aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all'estero e del coordinamento secondo la LPSU69.

68 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

69 RS 414.20

Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale

Art. 41 Principi

1 Il Consiglio federale provvede affinché i mezzi federali destinati alla ricerca e all'innovazione siano impiegati in modo coordinato, economico ed efficace.

2 Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari qualora l'autocoordinamento non sia in grado di garantire la cooperazione tra gli organi di ricerca. A tal fine può in particolare affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.

3 Il Consiglio federale verifica periodicamente o all'occorrenza:

a.
l'armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione;
b.
la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione e la politica economica esterna, la politica di sviluppo e la politica estera generale della Svizzera.

4 Prende inoltre i provvedimenti necessari, in particolare per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente onerose, per assicurare un'armonizzazione coerente della promozione internazionale della ricerca e dell'innovazione della Confederazione con:

a.
i piani di sviluppo nel settore dei PF; e
b.
il coordinamento della politica universitaria a livello svizzero e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi.

5 Esso coordina la pianificazione e lo svolgimento di iniziative nazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione che, a causa della loro portata organizzativa e finanziaria, non possono essere realizzate nell'ambito dei compiti ordinari di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse.

6 Al riguardo assicura che gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF siano coinvolti nella pianificazione. D'intesa con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, elabora le proposte destinate all'Assemblea federale concernenti i provvedimenti di promozione di cui al capoverso 5, incluse le modalità di finanziamento ed esecuzione.

Art. 42 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico

1 Per coordinare la ricerca del settore pubblico, il Consiglio federale istituisce un Comitato interdipartimentale di coordinamento.

2 Il Consiglio federale definisce la procedura di nomina dei membri del Comitato di coordinamento.

3 Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a.
coordina i lavori di elaborazione dei programmi pluriennali (art. 45 cpv. 3);
b.
emana direttive sulla garanzia della qualità nel campo della ricerca del settore pubblico.

4 Il Consiglio federale può conferire al Comitato di coordinamento altri compiti nel campo della ricerca del settore pubblico.

Sezione 3:
Pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione

Art. 43 Strumenti di pianificazione

Gli strumenti di pianificazione della politica della ricerca e dell'innovazione sono:

a.
la verifica dell'orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione;
b.
i programmi pluriennali;
c.
la pianificazione annuale.
Art. 44 Verifica dell'orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione

1 Il DEFR incarica commissioni composte di esperti nazionali o internazionali di verificare periodicamente la politica svizzera di promozione della ricerca e dell'innovazione o parti di essa.

2 Chiede al Consiglio svizzero della scienza70 un parere sui risultati.

3 In casi specifici può incaricare il Consiglio svizzero della scienza di effettuare o di coordinare le verifiche di cui al capoverso 1.

4 Sulla base delle verifiche di cui al capoverso 1, il Consiglio federale definisce l'orientamento strategico della politica di promozione della ricerca e dell'innovazione della Confederazione. Al tal fine sente dapprima la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, il Consiglio dei PF, il FNS, Innosuisse e all'occorrenza altri organi di ricerca interessati.

5 Il Consiglio federale adegua l'orientamento della politica di promozione all'evolversi della situazione.

6 Sottopone periodicamente all'Assemblea federale, insieme al messaggio ERI, un rapporto sui risultati delle verifiche di cui al capoverso 1 e sulla propria strategia in materia di politica di promozione della ricerca e dell'innovazione.

70 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 45 Programmi pluriennali

1 Nei programmi pluriennali gli organi di ricerca informano sulla politica che intendono perseguire in materia di ricerca e innovazione, nonché sulle priorità che si sono fissati a medio termine.

2 I programmi pluriennali servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi di ricerca e contengono le informazioni necessarie alla stesura dei messaggi ERI e alla pianificazione finanziaria della Confederazione. Fungono inoltre da base per le convenzioni periodiche sulle prestazioni tra la Confederazione e le istituzioni di promozione della ricerca.

3 I programmi pluriennali della ricerca del settore pubblico sono presentati in forma di piani di ricerca plurisettoriali. In questi programmi l'Amministrazione federale informa sugli indirizzi principali della sua ricerca. Al riguardo, tiene segnatamente conto dei poli di ricerca delle scuole universitarie, dei programmi di promozione condotti dal FNS su mandato della Confederazione e dell'attività di Innosuisse.

Art. 46 Obbligo di elaborazione dei programmi pluriennali

1 Devono elaborare programmi pluriennali:

a.
le istituzioni di promozione della ricerca;
b.
Innosuisse;
c.
le strutture di ricerca d'importanza nazionale sostenute secondo la presente legge;
d.
i servizi dell'Amministrazione federale designati dal Consiglio federale.

2 Le scuole universitarie che ricevono sussidi secondo il capitolo 8 della LPSU71 forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell'ambito della procedura prevista dalla LPSU.

3 I due PF e i centri di ricerca del settore dei PF forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell'ambito della procedura prevista dalla legge del 4 ottobre 199172 sui PF.

Art. 47 Procedura

1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti formali dei programmi pluriennali.

2 I programmi pluriennali sono sottoposti:

a.
per conoscenza al Consiglio federale;
b.
per parere alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, se concernono la ricerca universitaria;
c.
per parere al Consiglio dei PF, se concernono il settore dei PF.

3 Il Consiglio federale può esigere la rielaborazione dei programmi pluriennali se non sono armonizzati o se i crediti richiesti superano i mezzi federali presumibilmente disponibili.

4 Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, nell'ambito del messaggio ERI, un rapporto sui programmi pluriennali.

Art. 48 Pianificazione annuale

1 Le istituzioni di promozione della ricerca elaborano un piano annuale di promozione. Lo sottopongono al DEFR per approvazione.

2 Il DEFR può delegare la competenza di approvazione all'unità amministrativa competente.

3 L'Amministrazione federale specifica nelle motivazioni del preventivo come devono essere impiegati i mezzi destinati ai compiti nel campo della ricerca del settore pubblico.

Capitolo 4: Obbligo di informare e di riferire, garanzia della qualità

Art. 49 Informazione sulle attività di promozione

1 Le istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse e l'Amministrazione federale informano in modo adeguato il pubblico sulle loro attività di promozione.

2 A tal fine gestiscono sistemi di informazione accessibili al pubblico sui progetti da essi promossi nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Art. 50 Accessibilità dei risultati della ricerca

Le istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse e l'Amministrazione federale provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 51 Garanzia della qualità

1 Le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse dispongono di un adeguato sistema di garanzia della qualità dei processi decisionali e dei programmi.

2 Nell'ambito dei compiti e delle competenze loro conferite, verificano inoltre periodicamente l'idoneità degli strumenti e la forma della promozione.

3 La garanzia della qualità nel campo della ricerca del settore pubblico è retta dalle direttive emanate dal comitato di coordinamento interdipartimentale per la ricerca del settore pubblico. Sono fatte salve le norme previste in leggi speciali.

Art. 52 Rapporti

1 Le istituzioni di promozione della ricerca e l'Amministrazione federale, per quanto svolga o promuova attività di ricerca, riferiscono periodicamente al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sulla realizzazione dei programmi pluriennali.

2 Il dipartimento competente disciplina la forma, la portata e il momento della presentazione dei rapporti, se del caso nell'ambito della convenzione sulle prestazioni conclusa con l'istituzione interessata.

3 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale mediante i messaggi ERI.

Capitolo 5: Statistica

Art. 53

1 Il Consiglio federale dispone le rilevazioni statistiche necessarie all'applicazione della presente legge.

2 Sente dapprima gli organi di ricerca interessati e, se le rilevazioni concernono i beneficiari dei sussidi secondo la LPSU73 o la legge del 4 ottobre 199174 sui PF, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF.

3 Nei limiti previsti dall'articolo 50, assicura l'informazione sui progetti di ricerca e d'innovazione dell'Amministrazione federale e del settore dei PF.

4 La SEFRI gestisce una banca dati sui progetti di ricerca del settore pubblico.

Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza

Art. 54 Compiti

1 Il Consiglio svizzero della scienza (CSS75) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199776 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Presta consulenza al Consiglio federale, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio federale o del DEFR, in tutte le questioni relative alla politica della ricerca e dell'innovazione.

2 Su mandato del Consiglio federale o del DEFR, svolge i seguenti compiti:

a.
valuta segnatamente:
1.
i provvedimenti di promozione della Confederazione,
2.
l'adempimento dei compiti da parte degli organi di ricerca,
3.
gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse,
4.
l'efficacia dei provvedimenti della ricerca del settore pubblico;
b.
esprime il suo parere su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della ricerca e dell'innovazione;
c.
sostiene il DEFR nella sua verifica periodica della politica svizzera della ricerca e dell'innovazione;
d.
presta consulenza al Consiglio federale nell'esecuzione della presente legge.

75 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

76 RS 172.010

Art. 55 Nomina e organizzazione

1 Il Consiglio federale nomina i membri del CSS e ne designa il presidente.

2 Il CSS si compone di 10-15 membri. Questi dispongono di comprovate competenze interdisciplinari in materia di scienza, formazione professionale e innovazione.

3 Il CSS disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un'ordinanza. Questa sottostà all'approvazione del Consiglio federale.77

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 57 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 Fatto salvo il capoverso 2, la legge federale del 7 ottobre 198378 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è abrogata.

2 Gli articoli 5 lettera b numeri 2 e 3, 6 capoverso 1 lettere b e c nonché 24 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione restano applicabili fino all'entrata in vigore della LPSU79.

3 La LPSU è modificata come segue:

80

78 [RU 1984 28; 1992 1027 art. 19; 1993 901 all. 3 n. 3, 2080 all. n. 9; 1996 99; 2000 1858; 2003 4265; 2004 4261; 2006 2197 all. n. 39; 2008 433; 2010 651; 2011 4497 n. I 1; 2012 3655 n. I 13; 2013 2639]

79 RS 414.20

80 La mod. può essere consultata alla RU 2013 4425.

Art. 58 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Mette in vigore le disposizioni qui appresso simultaneamente alla LPSU82:

a.
articolo 4 lettera c numero 2;
b.
articolo 7 capoverso 1 lettera b;
c.
articolo 46 capoverso 2.

4 All'entrata in vigore della LPSU, gli articoli 5 lettera b numeri 2 e 3, 6 capoverso 1 lettere b e c nonché 24 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 198383 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione sono abrogati.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201484
Art. 4 lett. c n. 2, 7 cpv. 1 lett. b e 46 cpv. 2 entrano in vigore simultaneamente alla LPSU
(art. 58 cpv. 3).85

82 RS 414.20

83 [RU 1984 28, 2008 433]

84 DCF del 29 nov. 2013.

85 RS 414.20; in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103).