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173.320.1

Regolamento
del Tribunale amministrativo federale

(RTAF)

del 17 aprile 2008 (Stato 1° giugno 2023)

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1: Organi

Sezione 1: Corte plenaria

Art. 1 Compiti

La Corte plenaria è competente per:

a.
l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale amministrativo federale (Tribunale), la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
b.
la nomina dei membri della Commissione amministrativa che non fanno parte della presidenza;
c.
la nomina, su proposta della corte competente per le questioni riguardanti l'espropriazione, dei presidenti delle Commissioni federali di stima, dei loro sostituti e dei membri della Commissione superiore di stima di competenza del Tribunale amministrativo federale;
d.
la nomina dei membri del Comitato di conciliazione che non ne fanno parte d'ufficio;
e.
le decisioni concernenti le modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
f.
l'adozione del rapporto di gestione;
g.2
la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti;
h.
la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
i.
l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
j.
le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali;
k.
altri compiti che le sono attribuite dalla LTAF.

2 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 14 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 355).

Art. 23

3 Abrogato dal n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

Art. 3 Convocazione

1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale convoca la Corte plenaria. La convocazione può essere chiesta:

a.
dalla Commissione amministrativa;
b.
da una corte;
c.
da almeno un quinto dei membri della Corte plenaria.

2 I membri della Corte plenaria sono convocati alle sedute per iscritto. La convocazione deve di regola pervenire loro almeno cinque giorni prima della seduta con l'indicazione delle trattande. L'eventuale documentazione va allegata o depositata per consultazione.

Art. 4 Decisioni

La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente all'articolo 16 capoversi 2 e 3 e all'articolo 22 LTAF. La decisione per circolazione degli atti è esclusa se una corte, o almeno un quinto dei membri della Corte plenaria, chiede la discussione di un affare.

Art. 5 Nomine

1 Possono essere nominate soltanto persone la cui candidatura è stata resa nota ai membri della Corte plenaria unitamente alla convocazione. Questa limitazione vale in particolare per:

a.
la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
b.
la nomina dei membri della Commissione amministrativa di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c;
c.
la nomina dei membri del Comitato di conciliazione di cui all'articolo 16 capoverso 2.

2 Il presidente del Tribunale amministrativo federale fissa il termine per la presentazione delle proposte di nomina. Comunica i nomi dei candidati ai membri della Corte plenaria al più tardi cinque giorni prima della nomina.

3 Ciascun membro della Corte plenaria può proporre un altro membro per la nomina; il membro proposto deve avere dato il proprio consenso al più tardi all'inizio dell'assemblea per la nomina.

Art. 64 Nomina dei presidenti delle corti

1 Le candidature per la nomina a presidente di una corte devono essere presentate alla stessa corte. Questa definisce la procedura da seguire al suo interno e propone alla Commissione amministrativa un candidato.

2 La Commissione amministrativa fissa i termini di presentazione ai sensi del capoverso 1 e li comunica ai membri della Corte plenaria.

3 Essa esamina la proposta di nomina presentata dalla corte e, al più tardi cinque giorni prima della nomina, invia la sua proposta (art. 16 cpv. 1 lett. e LTAF) ai membri della Corte plenaria.

4 e 5 Abrogati

4 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 14 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 355).

Art. 75

5 Abrogato dal n. I della Dec. del TAF del 23 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2021 629).

Art. 8 Assunzione del segretario generale

Per l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto, la Commissione amministrativa presenta una proposta alla Corte plenaria. Quest'ultima decide se accettare o respingere la proposta.

Art. 9 Procedura di nomina

1 La Corte plenaria decide in merito alle proposte di nomina e di assunzione mediante scrutinio segreto.

2 Sono nominati i candidati che hanno ricevuto più della metà dei voti validi.

3 Per la determinazione della maggioranza assoluta secondo l'articolo 22 LTAF non vengono considerate né le schede bianche né quelle nulle.6

4 Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.

6 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 14 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 355).

Sezione 2: Presidenza

Art. 10

1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale è incaricato segnatamente di:

a.
rappresentare il Tribunale verso l'esterno;
b.
presiedere la Corte plenaria e la Commissione amministrativa;
c.
convocare la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decidere sull'attuazione della procedura per circolazione.

2 Il vicepresidente rappresenta e coadiuva il presidente e adempie con lui i compiti attribuiti alla presidenza.

3 Il presidente e il vicepresidente sono sgravati dall'attività giurisprudenziale, nella misura in cui lo richiedono le attività presidenziali.

Sezione 3: Commissione amministrativa

Art. 11 Organizzazione e compiti

1 La Commissione amministrativa è composta:

a.
dal presidente del Tribunale amministrativo federale;
b.
dal vicepresidente; e
c.
da altri tre giudici al massimo.

2 I membri della Commissione amministrativa non possono esercitare contemporaneamente anche la funzione di presidenti di una corte.

3 La Commissione amministrativa è competente per:

a.
adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;
b.
pianificare la gestione del volume del lavoro;
c.
decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, sempreché la legge o il presente regolamento non attribuisca tale competenza ad un'altra autorità;
d.
autorizzare i giudici a svolgere un'attività fuori del Tribunale;
e.
designare i giudici chiamati a prestare il proprio concorso in un'altra corte;
f.
assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte formulate dalle corti medesime;
g.
prendere tutte le altre decisioni in materia di personale riguardanti i giudici o i cancellieri, riservato l'articolo 1 lettera d;
h.
assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
i.
approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
j.
esercitare la vigilanza sul segretario generale e sul suo sostituto;
k.
adottare le decisioni di principio riguardanti la registrazione, la gestione delle pratiche e l'archiviazione;
l.
approvare:
1.
l'attribuzione dei giudici alle camere (art. 25 cpv. 2) e la nomina del secondo presidente di camera (art. 25 cpv. 3),
2.
le direttive concernenti la ripartizione delle cause tra le camere (art. 26),
3.
la chiave di riparto delle cause (art. 31 cpv. 3);
m.
svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non sono di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

4 La Commissione amministrativa può delegare singoli affari al presidente, al segretariato generale o alle corti; la delegazione è esclusa nei casi di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, f e j.

5 I membri della Commissione amministrativa sono sgravati dall'attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti direttivi che sono chiamati a svolgere.

Art. 12 Decisioni

1 La Commissione amministrativa rende le sue decisioni conformemente all'articolo 22 LTAF.

2 Decide validamente se almeno tre membri partecipano alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti.

Art. 13 Collaborazione con altri organi

1 La Commissione amministrativa consulta preliminarmente la Conferenza dei presidenti e, se necessario, anche i collaboratori interessati, prima di prendere decisioni che riguardano la gestione del volume del lavoro, la composizione di tutte le corti o altre questioni rilevanti per l'insieme delle corti.

2 Se le decisioni non riguardano tutte le corti, la Commissione amministrativa consulta preliminarmente la corte o le corti coinvolte e, se necessario, anche i collaboratori interessati.

Sezione 4: Conferenza dei presidenti

Art. 14

1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Il presidente del Tribunale amministrativo federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.

2 La Conferenza dei presidenti è segnatamente competente per:

a.
emanare direttive e regole uniformi per la procedura di circolazione, la redazione delle sentenze (citazioni, abbreviazioni e simili) e l'anonimizzazione delle sentenze medesime;
b.
coordinare la giurisprudenza tra le corti, riservato l'articolo 25 LTAF (modifica della giurisprudenza e precedenti); se sono interessate soltanto singole corti, il coordinamento spetta ai rispettivi presidenti;
c.
prendere posizione sui progetti di atti normativi;
d.
inoltrare alla Commissione amministrativa proposte riguardanti la ripartizione delle cause conformemente all'articolo 24 capoverso 4;
e.
nominare i membri della Commissione di redazione.

3 La Conferenza dei presidenti si costituisce autonomamente. In caso d'impedimento di un membro, va prevista una supplenza (art. 20 cpv. 2 LTAF).

4 La Conferenza dei presidenti può delegare singoli affari a uno o più dei suoi membri o al segretariato generale.

Sezione 4a:7 Presidenza di corte

7 Introdotta dal n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

Art. 14a

1 Il presidente della corte dirige la corte dal punto di vista amministrativo e organizzativo.

2 Egli è competente segnatamente per:

a.
assicurare il coordinamento della giurisprudenza in seno alla corte;
b.
vegliare all'adempimento degli obiettivi della corte;
c.
vigilare affinché gli affari siano trattati in modo sollecito;
d.
provvedere a una ripartizione equilibrata del carico di lavoro in seno alla corte;
e.
convocare e presiedere le sedute dei membri della corte;
f.
esercitare la funzione di superiore gerarchico del capo della cancelleria della corte;
g.
svolgere tutte le altre mansioni amministrative e organizzative, sempreché esse non siano di competenza dell'insieme dei membri della corte.

3 Il presidente della corte è sgravato dall'attività giurisprudenziale nella misura in cui le attività presidenziali lo richiedono.

Sezione 5: Segretariato generale

Art. 15

1 Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, ivi inclusi i servizi scientifici, ed esercita la vigilanza sull'attività delle Commissioni di stima e dei loro presidenti. È competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni dalla Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti. Il segretario generale è segnatamente competente per:8

a.
emanare direttive e regole uniformi, in particolare negli ambiti del personale, della registrazione, della gestione delle pratiche, della sicurezza e dell'archiviazione;
b.
provvedere alla gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costruzione, locazione);
c.
preparare il consuntivo, il preventivo e il piano finanziario nonché controllare la gestione finanziaria;
d.
informare e provvedere alle relazioni pubbliche conformemente al regolamento del Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 20089 concernente l'informazione;
e.
preparare ed eseguire le decisioni in materia di personale che riguardano i giudici e i cancellieri del Tribunale;
f.
prendere tutte le decisioni in materia di personale che riguardano il resto del personale del Tribunale; le corti vanno debitamente coinvolte nel processo decisionale;
g.
garantire la sicurezza;
h.
garantire adeguati servizi informatici;
i.
svolgere tutti gli affari che gli sono trasmessi per il disbrigo dagli altri organi di direzione.

2 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti con voto consultivo ed è responsabile della tenuta del verbale.

3 Il sostituto coadiuva il segretario generale e svolge assieme a lui i compiti affidati al segretariato generale.

8 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 23 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 629).

9 RS 173.320.4

Sezione 6: Organi di conciliazione10

10 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 21 mar. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3401).

Art. 16 Comitato di conciliazione11

1 Per la risoluzione di conflitti tra i giudici è costituito un Comitato di conciliazione. Esso si compone del presidente del Tribunale amministrativo federale e di altri sei membri.12

2 I membri sono eletti dalla Corte plenaria; la durata della carica è disciplinata dall'articolo 9 capoverso 1 LTAF. Essi non fanno parte della Commissione amministrativa e non presiedono una corte.

3 Il Comitato di conciliazione sente le parti nonché eventuali altre persone interessate dal conflitto. Esso può rivolgere raccomandazioni alle parti e sottoporre loro delle proposte di conciliazione.

4 Se la risoluzione di un conflitto richiede provvedimenti che rientrano nelle competenze della Corte plenaria o della Commissione amministrativa, il Comitato di conciliazione presenta la relativa proposta.

5 Il Comitato di conciliazione emana il regolamento riguardante la procedura e lo presenta per approvazione alla Corte plenaria.

11 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 21 mar. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3401).

12 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 25 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2203).

Art. 16a13 Commissione di conciliazione

1 La Commissione di conciliazione secondo la legge federale del 24 marzo 199514 sulla parità dei sessi si compone di un presidente e un vicepresidente di sesso diverso nonché di quattro membri e quattro membri supplenti che rappresentano pariteticamente il datore di lavoro e i lavoratori. Essa conta un numero uguale di donne e di uomini.

2 Il datore di lavoro è rappresentato da almeno un giudice e un collaboratore in posizione dirigenziale di sesso diverso. Devono essere nominati anche due membri supplenti di sesso diverso. I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dalla Commissione amministrativa.

3 La Commissione del personale designa e nomina due membri e due membri supplenti di sesso diverso, tra cui almeno uno scelto al proprio interno.

4 La presidenza della Commissione è esercitata dal presidente e dal vicepresidente di sesso diverso. Questi sono nominati dalla Commissione amministrativa. Possono essere nominati anche specialisti esterni.

5 La rappresentanza delle varie lingue ufficiali va presa adeguatamente in considerazione nell'ambito della nomina di tutti i membri.

6 La durata del mandato dei membri, compreso quello del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. La rielezione è ammessa una sola volta.

7 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni dell'ordinanza del 10 dicembre 200415 sulla commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.

13 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 21 mar. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3401).

14 RS 151.1

15 RS 172.327.1

Sezione 7: Firme

Art. 17

1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

2 Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Conferenza dei presidenti.16

3 Il presidente del Tribunale amministrativo federale firma individualmente laddove l'affare è di sua esclusiva competenza.

4 Il segretario generale firma individualmente in tutti gli affari di natura amministrativa. Per determinati affari può delegare il diritto di firma ad altre persone.

16 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 12 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2018 3).

Capitolo 2: Organizzazione dell'attività giudiziaria

Sezione 1: Corti

Art. 18 Numero e composizione

1 Il Tribunale amministrativo federale consta di sei corti.17

2 Le corti sono composte dai giudici attribuiti loro dalla Corte plenaria.

3 La Commissione amministrativa può ordinare ai giudici di prestare il loro concorso in altre corti.

17 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

Art. 19 Costituzione

1 Su proposta della Commissione amministrativa, la Corte plenaria costituisce le corti per due anni e ne rende pubblica la composizione.

2 Le domande di trasferimento ad un'altra corte vanno indirizzate alla Commissione amministrativa. Quest'ultima invita le corti interessate ad esprimersi in merito.

3 Un trasferimento ad un'altra corte prima della scadenza del periodo di due anni è possibile soltanto se un posto è divenuto vacante o se la Commissione amministrativa lo reputa necessario per motivi importanti.

Art. 20 Posti vacanti

Il Tribunale amministrativo federale decide, prima della messa a concorso da parte della Commissione giudiziaria, se il posto di giudice divenuto vacante sia da occupare mediante un trasferimento interno. La procedura è retta dall'articolo 19.

Art. 21 Organizzazione

Le corti si organizzano autonomamente nella misura in cui i compiti e l'organizzazione non siano definiti dalla LTAF o dal presente regolamento.

Art. 2218 Corti riunite

1 Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le sedute delle corti riunite.

2 Il presidente designa un membro del Tribunale che allestisce un rapporto sulla questione di diritto da giudicare. È possibile designare un secondo relatore.

3 L'astensione è esclusa. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata.

4 In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta.

5 La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.

6 Le corti IV, V e VI regolano la procedura delle corti IV, V e VI riunite. A questa procedura non si applica il capoverso 1.19

18 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 18 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 695).

19 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

Art. 23 Competenze

1 La prima corte giudica le cause che riguardano principalmente le infrastrutture, l'ambiente, i tributi e il personale, come pure i procedimenti secondo la legge federale del 25 settembre 201520 sulle attività informative.21

2 La seconda corte giudica le cause che riguardano principalmente l'economia, la concorrenza e la formazione. Essa è competente a trattare i ricorsi contro le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ai sensi della legge federale sulle attività informative.22

3 La terza corte giudica le cause che riguardano principalmente le assicurazioni sociali e la sanità.23

4 La quarta e la quinta corte giudicano le cause che riguardano principalmente il diritto d'asilo.24

5 La sesta corte giudica le cause che riguardano principalmente il diritto degli stranieri e la cittadinanza.25

6 La ripartizione delle cause è regolata dettagliatamente nell'allegato.26

20 RS 121

21 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 23 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 629).

22 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 6 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4305).

23 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

24 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

25 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

26 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 17 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1373).

Art. 24 Attribuzione ed equa ripartizione delle cause

1 L'attribuzione di una causa ad una corte è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante per la risoluzione della medesima.

2 Può essere derogato all'attribuzione delle cause prevista dall'articolo 23 e relativo allegato, se ciò è giustificato dalla natura dell'affare, dalla sua connessione con altri o da un'equa suddivisione del volume del lavoro.

3 I presidenti delle corti s'intendono sull'attribuzione delle cause nei casi di cui al capoverso 1 e 2. In caso di disaccordo, decide il presidente del Tribunale amministrativo federale.

4 La Commissione amministrativa, su proposta della Conferenza dei presidenti, può ripartire temporaneamente anche interi gruppi di cause, in deroga all'articolo 23 e relativo allegato, allo scopo d'equilibrare il volume del lavoro.

Sezione 2: Camere

Art. 25 Numero e composizione

1 Le corti si compongono di due camere. Una suddivisione in più di due camere, o la rinuncia alla costituzione di camere, necessita dell'approvazione della Commissione amministrativa.

2 I giudici delle corti costituiscono le camere secondo l'articolo 19 LTAF; la costituzione necessita dell'approvazione della Commissione amministrativa.

3 Il presidente di corte è parimenti presidente di una camera. Il secondo presidente della camera è scelto dai giudici della corte giusta l'articolo 20 LTAF; la sua nomina deve essere approvata dalla Commissione amministrativa. Le camere possono inoltre designare un sostituto del presidente della camera.

4 La limitazione della durata della carica di un presidente di corte (art. 20 cpv. 3 LTAF) vale anche per i presidenti di camera. Allorquando uno di quest'ultimi è nominato presidente di corte, non è tenuto conto della durata della sua precedente carica di presidente di camera.

5 I presidenti di camera sono competenti per:

a.
ripartire le cause tra i giudici ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2;
b.
designare i collegi giudicanti secondo l'articolo 32 capoverso 1;
c.
ordinare un dibattimento pubblico;
d.
ordinare una deliberazione orale;
e.
ordinare una deliberazione pubblica;
f.
assegnare dei compiti ai cancellieri.
Art. 25a27 Settori specializzati

1 Le corti e le camere possono essere suddivise in settori specializzati. Le materie sono assegnate a tali settori nel rispetto della ripartizione tra le corti di cui all'allegato.

2 I settori specializzati sono posti sotto la direzione del presidente di corte e del suo sostituto (responsabile di settore).

3 I giudici designati coordinatori di settore possono assistere i presidenti di corte nell'assicurare il coordinamento della giurisprudenza secondo l'articolo 14a capoverso 2 lettera a.

27 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

Art. 2628 Ripartizione delle cause

1 Le corti disciplinano la ripartizione delle cause tra le camere o tra i settori specializzati.

2 Le regole di ripartizione sono sottoposte per approvazione alla Commissione amministrativa.

3 I presidenti di corte ripartiscono le cause tra le camere o tra i settori specializzati.

28 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

Sezione 3: Giudici

Art. 27 Grado d'occupazione

1 Il grado d'occupazione dei giudici è stabilito al momento dell'elezione da parte dell'Assemblea federale; in caso di modifica durante il periodo della carica, dalla Corte plenaria.

2 Una domanda di modifica del grado d'occupazione durante il periodo della carica va inoltrata alla corte alla quale il giudice è stato attribuito. Quest'ultima trasmette la domanda, con il suo preavviso, alla Commissione amministrativa a destinazione della Corte plenaria.

3 Non vi è alcun diritto alla modifica del grado d'occupazione.

Art. 28 Esercizio di un'attività al di fuori del Tribunale

1 I giudici che intendono esercitare un'attività al di fuori del Tribunale devono presentare una domanda d'autorizzazione alla propria corte.

2 La corte trasmette la domanda, con il proprio preavviso, alla Commissione amministrativa.

3 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l'attività, conto tenuto del tempo necessario al suo adempimento, non impedisce al giudice di dedicarsi pienamente ai suoi doveri d'ufficio. In ogni caso, devono essere rispettate le regole sull'incompatibilità (art. 6 LTAF).

4 Se un giudice a tempo pieno percepisce un'indennità per le attività al di fuori del Tribunale il cui totale, rimborso spese incluso, supera 10 000 franchi per anno civile, deve versare alla cassa del Tribunale l'importo che supera tale soglia.29

29 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 30 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 501).

Sezione 4: Cancellieri

Art. 29 Compiti

1 I cancellieri adempiono i compiti previsti dall'articolo 26 capoversi 1 e 2 LTAF.

2 Essi sono inoltre competenti per:

a.
tenere i verbali dei dibattimenti e delle deliberazioni;
b.
approntare e anonimizzare le sentenze destinate alla pubblicazione o ad essere consegnate a terzi;
c.
comunicare per iscritto il dispositivo della sentenza nel caso di un dibattimento pubblico;

3 Il giudice dell'istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale d'importanza minore.

4 I presidenti delle corti possono conferire ai cancellieri compiti permanenti interni; è data loro segnatamente facoltà di designare fra i cancellieri un segretario presidenziale.

Capitolo 3: Disbrigo delle cause e procedura

Art. 3130 Attribuzione delle cause

1 Ogni causa è attribuita a un giudice ai fini dell'istruzione e dell'evasione. Sono fatte salve le cause di competenza del presidente di corte o di camera.

2 L'attribuzione delle cause è effettuata con l'ausilio di un software in base all'ordine d'entrata delle cause. Sono determinanti anche i seguenti criteri:

a.
le competenze delle camere o dei settori specializzati;
b.
le lingue di lavoro;
c.
il grado d'occupazione dei giudici e la mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale;
d.
i motivi di ricusazione;
e.
il carico di lavoro.

3 Nell'attribuire le cause possono essere considerati anche i criteri seguenti:

a.
un periodo di introduzione adeguato;
b.
un periodo adeguato prima e dopo il passaggio a un'altra corte, un'altra camera o un altro settore specializzato;
c.
un periodo adeguato prima di una partenza dal tribunale;
d.
le assenze;
e.
il carattere urgente di un procedimento, determinato in particolare dal termine di trattazione o dalla necessità di adottare misure cautelari;
f.
l'importanza della causa;
g.
le conoscenze specifiche;
h.
la connessione e uno stretto nesso materiale tra i procedimenti; di regola la causa è attribuita allo stesso giudice:
1.
in caso di rinvio da parte del Tribunale federale,
2.
in caso di rinvio all'autorità inferiore e successivo nuovo ricorso al Tribunale amministrativo federale,
3.
nel caso in cui la stessa decisione sia impugnata da più ricorrenti,
4.
nel caso in cui gli stessi ricorrenti impugnino decisioni consecutive nella stessa causa con le stesse autorità e le stesse parti;
i.
l'analogia tra i procedimenti, in particolare quando riguardano lo stesso quesito giuridico; in tal caso la causa può essere attribuita allo stesso giudice.

4 Nelle procedure di revisione, la causa non può essere attribuita a un giudice che ha partecipato al procedimento oggetto della revisione. Sono ammesse deroghe se la composizione della corte non consente di sostituire il giudice in questione. Se in caso di accoglimento della domanda di revisione la vertenza originaria è giudicata nel merito soltanto in seguito, la causa è attribuita al giudice al quale è stata attribuita la revisione.

5 In via eccezionale, possono essere considerati anche altri criteri oltre a quelli di cui ai capoversi 2 e 3.

30 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

Art. 32 Composizione dei collegi giudicanti

1 Il secondo e il terzo membro del collegio giudicante sono designati per analogia con l'articolo 31 capoversi 2-5.31

2 Fintanto che la sentenza non è stata pronunciata, ogni membro del collegio giudicante può chiedere che si giudichi nella composizione di cinque giudici. Il presidente della camera, sempre che non sia contemporaneamente presidente della corte, trasmette con il suo preavviso la proposta per decisione al presidente della corte, dopo aver sentito il giudice dell'istruzione, conformemente all'articolo 21 capoverso 2 LTAF.

3 Il collegio giudicante di cinque giudici consta:

a.
dei tre membri del collegio giudicante ordinario;
b.32
del presidente di camera competente o del responsabile di settore, se non fa già parte del collegio giudicante ordinario;
c.33
del presidente di corte ed eventualmente del coordinatore di settore, se non fa già parte del collegio giudicante ordinario e se la prassi interna della corte lo prevede; l'altro o gli altri due membri del collegio giudicante sono designati per analogia con l'articolo 31 capoversi 2-5.

3bis Il collegio giudicante può comprendere membri di corti diverse, in particolare se:

a.
si tratta di statuire su quesiti concernenti ambiti giuridici comuni;
b.
il quesito giuridico richiede le conoscenze specifiche di un'altra corte;
c.
è necessario il concorso di giudici in un'altra corte, così da assicurare un'equa ripartizione delle cause.34

4 ... 35

5 Se la materia lo richiede, la corte può decidere che il collegio giudicante di tre giudici comprenda almeno due membri la cui lingua materna corrisponde alla lingua del procedimento.36

31 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

32 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

33 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

34 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 19 set. 2017 (RU 2017 5767). Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

35 Abrogato dal n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, con effetto dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

36 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

Art. 32a37 Modifica dei collegi giudicanti

1 Una volta costituito, un collegio giudicante può essere modificato soltanto per motivi oggettivi importanti. L'articolo 31 capoversi 2-5 si applica per analogia.

2 La lingua del procedimento può essere cambiata in particolare a causa del carico di lavoro, nel rispetto dell'articolo 33a della legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa.

3 Se un membro del collegio giudicante è assente mentre la sentenza si trova in circolazione, questi è sostituito da un altro giudice se la durata presumibile dell'assenza lo richiede.

4 Il collegio giudicante non viene modificato se il membro assente si è già pronunciato in merito al progetto di sentenza nell'ambito della circolazione in corso o di una circolazione precedente. In caso di assenza di lunga durata o se la data del rientro non è prevedibile, il membro assente può essere sostituito.

37 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

38 RS 172.021

Art. 32b39 Competenze per l'attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti

1 L'attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti sono di competenza del presidente di corte, del presidente di camera e dei loro sostituti.

2 In casi motivati, in particolare in caso di assenza, tali competenze possono essere delegate a giudici della corte.

3 L'attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti possono essere delegate anche al segretario presidenziale o al personale della cancelleria della corte. Questi operano su istruzione e sotto il controllo dei giudici competenti secondo i capoversi 1 e 2. Se nell'attribuire le cause o costituire i collegi giudicanti si dispone di un margine di apprezzamento, la decisione spetta ai giudici competenti summenzionati.

4 Il presidente di corte o di camera è responsabile della corretta attribuzione delle cause e della regolare costituzione dei collegi giudicanti. Assicura inoltre la corretta applicazione del regolamento.

39 Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 13 dic. 2022, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 238).

Art. 33 Sentenze

1 Il Tribunale giudica mediante circolazione degli atti o deliberazione orale (art. 41 LTAF).

2 Il giudice dell'istruzione dirige la procedura per circolazione degli atti.

3 Il presidente di corte o di camera, se fa parte del collegio giudicante, dirige i dibattimenti e le deliberazioni orali. Negli altri casi, la direzione spetta al giudice dell'istruzione.

4 Al termine di una deliberazione pubblica, il Tribunale comunica immediatamente alle parti il dispositivo della sentenza.

Art. 34 Approvazione della motivazione della sentenza

1 Se una sentenza è resa in procedura per circolazione degli atti, è possibile modificare la motivazione della sentenza soltanto con il consenso di tutti i giudici interessati, riservate le modifiche di carattere meramente redazionale.

2 Se una sentenza è pronunciata nell'ambito di una deliberazione, la motivazione scritta è messa in circolazione per approvazione presso i membri del collegio giudicante. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 35 Firma delle sentenze e delle decisioni

1 Il giudice che presiede il collegio giudicante e il cancelliere firmano le sentenze. In caso d'impedimento, firma un altro membro del collegio giudicante.

2 Le decisioni del giudice unico (art. 23 LTAF) sono firmate dal giudice che ha statuito e dal cancelliere. In caso d'impedimento, firma un membro del Tribunale designato come sostituto dal giudice che ha statuito.

3 Il giudice dell'istruzione firma le decisioni incidentali; è fatto salvo l'articolo 29 capoverso 3. In caso d'impedimento, firma un membro del Tribunale designato come sostituto dal giudice dell'istruzione.

Art. 36 Tenuta

I giudici, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Art. 37 Riprese e registrazioni

1 Durante le udienze e le deliberazioni sono vietate le riprese e le registrazioni; restano riservate le pronunce pubbliche delle sentenze per le quali il giudice che presiede il collegio giudicante le ha autorizzate.

2 Il segretariato generale determina i locali all'interno dell'edificio del Tribunale che possono essere utilizzati per le riprese e le registrazioni. Per le riprese e le registrazioni al di fuori dei locali espressamente previsti a tal fine è necessaria un'autorizzazione del segretariato generale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 39 Disposizione transitoria dell'articolo 19

L'attribuzione dei giudici alle Corti da parte della Commissione giudiziaria conformemente all'articolo 173 numero 5 della legge del 13 dicembre 200243 sul Parlamento (disposizione transitoria dell'art. 40a) è vincolante fino al 31 dicembre 2008. Sono fatti salvi trasferimenti per motivi rilevanti secondo l'articolo 19 capoverso 3.

Art. 40 Disposizione transitoria dell'articolo 31

È possibile derogare alla chiave di riparto di cui all'articolo 31 capoverso 3 per l'attribuzione delle cause che il Tribunale amministrativo federale riprende dalle commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o dai servizi dei ricorsi dei dipartimenti federali conformemente all'articolo 53 capoverso 2 LTAF.

Allegato46

46 Nuovo testo giusta il n. II della Dec. del TAF del 17 nov. 2015 (RU 2016 1373). Aggiornato dal n. II delle Dec. del TAF del 21 mar. 2017 (RU 2017 3805), del 6 nov. 2018 (RU 2018 4305), dai n. I delle Dec. del TAF del 16 giu. 2020 (RU 2020 2837) e del 13 dic. 2022, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 844).

(art. 23 cpv. 6)

Ripartizione delle cause

1 Prima corte

La prima corte giudica le cause in materia di:

-
responsabilità dello Stato e regresso;
-
personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l'autorizzazione a perseguire penalmente il personale federale);
-
protezione dei dati;
-
procedimenti secondo la legge federale sulle attività informative, ad eccezione dei ricorsi contro le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione;
-
politecnici federali;
-
ginnastica e sport;
-
protezione della natura e del paesaggio;
-
affari militari;
-
materiale bellico;
-
protezione della popolazione e protezione civile;
-
dogane;
-
tributi;
-
imposte;
-
alcol;
-
progetti riguardanti infrastrutture;
-
pianificazione del territorio;
-
percorsi pedestri ed escursionistici;
-
espropriazioni;
-
acque;
-
strade nazionali;
-
energia;
-
circolazione e trasporti;
-
protezione dell'ambiente e delle acque;
-
poste e telecomunicazioni;
-
radio e televisione;
-
foreste;
-
caccia;
-
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte);
-
rapporti di lavoro dei giudici e del personale del Tribunale penale federale.

2 Seconda corte

1 La seconda corte giudica le cause in materia di:

-
acquisti pubblici;
-
vigilanza sulle fondazioni;
-
registro di commercio e ragioni sociali;
-
proprietà intellettuale;
-
cartelli e sorveglianza dei prezzi;
-
formazione professionale;
-
formazione e perfezionamento delle professioni mediche;
-
esami svizzeri di maturità;
-
promovimento delle scuole universitarie;
-
fondazione Pro Helvetia;
-
lingue, arti, cultura;
-
promovimento della ricerca;
-
protezione degli animali;
-
approvvigionamento economico del Paese;
-
società d'investimento in capitale di rischio;
-
legislazione sul lavoro;
-
assicurazione contro la disoccupazione;
-
promozione dell'alloggio, della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla proprietà;
-
aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
-
agricoltura, regioni montane;
-
epizoozie;
-
materiale edilizio;
-
turismo e aiuto agli investimenti;
-
lotterie, giochi d'azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi;
-
accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione;
-
controllo dei metalli preziosi;
-
esplosivi;
-
prodotti chimici;
-
commercio con l'estero (inclusa la promozione delle esportazioni);
-
Banca nazionale svizzera;
-
vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse;
-
riciclaggio di denaro;
-
sorveglianza delle assicurazioni private;
-
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte);
-
ricorso contro le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ai sensi della legge federale sulle attività informative.

2 Alla seconda corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente allegato non possono essere affidate a un'altra corte.

3 Terza corte

La terza corte giudica le cause in materia di:

-
agenti terapeutici;
-
stupefacenti, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente assistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epidemie;
-
AVS/AI per persone domiciliate all'estero;
-
prestazioni collettive dell'AVS/AI;
-
assicurazione contro le malattie (incluso l'elenco delle specialità);
-
assicurazione contro gli infortuni;
-
archiviazione;
-
protezione dei monumenti;
-
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte);
-
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4 Quarta e quinta corte

1 La quarta e quinta corte giudicano le cause nell'ambito della legislazione in materia d'asilo, in quanto non sia competente la sesta corte.

2 La quarta e la quinta corte sono inoltre competenti per:

-
la revoca di un'ammissione provvisoria pronunciata nell'ambito della procedura d'asilo;
-
il diniego provvisorio d'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto (diritto d'asilo);
-
l'assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte).

3 Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il principio della casualità, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.

5 Sesta corte

1 La sesta corte giudica tutte le cause in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza, in quanto non siano competenti la quarta o la quinta corte.

2 La sesta corte giudica inoltre le cause in materia di:

-
riconoscimento dell'apolidia;
-
documenti d'identità;
-
costi dell'asilo;
-
funzionamento dei centri di registrazione;
-
assegnazione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni;
-
collocamento in vista d'adozione;
-
prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure;
-
aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero;
-
aiuto sociale giusta la legge del 26 settembre 201447 sugli Svizzeri all'estero;
-
rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera e assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto (diritto degli stranieri);
-
divieto di lasciare la Svizzera giusta la legge federale del 21 marzo 199748 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
-
ripartizione dei valori patrimoniali confiscati;
-
legislazione sulle armi;
-
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della sesta corte);
-
misure di polizia per la lotta al terrorismo;
-
determinazione di una data fittizia di fine dell'esecuzione (VOSTRA).

3 La sesta corte può giudicare altre cause nell'ambito della legislazione in materia d'asilo.