1 Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
- a.
- per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
- b.
- per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
2 I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo.
3 Nella determinazione del numero di posti protetti non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.
4 I posti protetti eccedenti in rifugi sono tenuti in considerazione nel calcolo a condizione che:
i locali si trovino in un edificio esistente situato sullo stesso terreno della nuova costruzione;
l'edificio esistente appartenga allo stesso proprietario della nuova costruzione; e
i locali esistenti soddisfino le esigenze minime secondo l'articolo 104.
5 Se il proprietario ha versato dei contributi sostitutivi per edifici esistenti ubicati sullo stesso terreno, nel calcolo si tiene conto anche di questi.
6 Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero di posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 61 capoverso 1 LPPC.
7 Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) con meno di 1000 abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche per gli edifici abitativi con meno di 38 locali.