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910.18

Ordinanza
sull'agricoltura biologica e la designazione
dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti
biologicamente1

(Ordinanza sull'agricoltura biologica)

del 22 settembre 1997 (Stato 1° settembre 2023)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari;
nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),5

ordina:

2 RS 910.1

3 RS 817.0

4 RS 946.51

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 16 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

a.
prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito;
b.
prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c.7
materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l'alimentazione di animali da reddito e da compagnia.

2 Essa si applica anche agli oli essenziali e ai lieviti utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali.8

3 Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.9

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6317). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Art. 210 Designazione

1 I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere designati come prodotti biologici se sono ottenuti o importati, nonché preparati e commercializzati conformemente alla presente ordinanza.

2 Le denominazioni seguenti, le loro traduzioni in tutte le lingue nazionali o denominazioni usuali derivate (bio, eco, ecc.) possono essere utilizzate per designare i prodotti biologici:

a.
tedesco: biologisch, ökologisch;
b.
francese: biologique;
c.
italiano: biologico;
d.
romancio: biologic.11

3 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)12 può stabilire un segno da usare facoltativamente per la designazione dei prodotti corrispondenti alle disposizioni della presente ordinanza. Per prodotti ottenuti in Svizzera esso può stabilire un proprio segno.

4 La designazione, la pubblicità e i documenti commerciali per prodotti non ottenuti secondo la presente ordinanza non devono suscitare l'impressione che i prodotti siano stati ottenuti secondo le norme della produzione biologica, a meno che le designazioni in questione non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o che esse non abbiano manifestamente alcun legame con il modo di produzione.13

5 La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, nell'esportazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato certificato.14

5bis Non sottostanno all'obbligo di certificazione:

a.
la preparazione di prodotti ottenuti biologicamente nel luogo di vendita, sempre che nella stessa azienda non vengano preparati prodotti tradizionali paragonabili e i prodotti preparati vengano venduti al consumatore esclusivamente nel punto di vendita;
b.
la preparazione di derrate alimentari e cibi negli esercizi del settore della gastronomia e della ristorazione;
c.
l'immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualora essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consumatore;
d.
la preparazione di prodotti semilavorati certificati nel punto di vendita, sempre che a tal fine non sia necessario nessun altro ingrediente;
e.15
il porzionamento davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse;
f.16
la macellazione di animali nei macelli;
g.17
il commercio interno di animali della specie bovina. 18

6 I marchi con le designazioni secondo i capoversi 2 e 4 possono essere utilizzati soltanto se il prodotto è stato ottenuto secondo le disposizioni della presente ordinanza.19

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

12 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5823).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

16 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

19 Vedi tuttavia anche l'art. 39g qui appresso.

Art. 3 Principi20

La produzione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti:21

a.
sono presi in considerazione i cicli e i processi naturali;
b.
è evitata l'utilizzazione di materie ausiliarie e di ingredienti chimico-sintetici;
c.22
non possono essere utilizzati nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o come derrate alimentari, alimenti per animali, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale di moltiplicazione vegetale, microrganismi o animali:
1.
gli organismi geneticamente modificati,
2.
i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati,
3.
i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati;
d.
i prodotti non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati;
e.23
il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all'utilizzazione dei concimi aziendali;
f.24
gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza;
g.25
sono rispettate le disposizioni determinanti per la produzione agricola previste nella legge del 9 marzo 197826 sulla protezione degli animali, nella legge del 24 gennaio 199127 sulla protezione delle acque, nella legge del 7 ottobre 198328 sulla protezione dell'ambiente nonché nella legge del 1° luglio 196629 sulla protezione della natura e del paesaggio.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

22 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

25 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4831).

26 [RU 1981 562, 1064; 1991 2345; 1995 1469 art. 59 n. 1; 2003 4181, 4803 all. n. 3; 2006 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

27 RS 814.20

28 RS 814.01

29 RS 451

Art. 4 Definizioni

Secondo la presente ordinanza si intende per:

a.30
prodotti; i prodotti agricoli vegetali e animali e le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;
b.
produzione biologica: la produzione secondo le prescrizioni dell'articolo 3 e del capitolo 2;
c.31
preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli comprese la macellazione, il trinciamento dei prodotti animali, nonché l'imballaggio e/o la modifica dell'etichettatura concernente il riferimento all'agricoltura biologica dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;
d.
commercializzazione: la detenzione in vista della vendita, la vendita o un altro modo di immissione in commercio e la fornitura di un prodotto;
e.32
prodotti derivati da organismi geneticamente modificati: i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi, ma che tuttavia non ne contengono;
f.33
fascicolo di controllo: l'insieme delle informazioni e dei documenti pertinenti per il controllo e la certificazione di un'impresa.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

33 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 534 Aziende biologiche

1 Ai fini della presente ordinanza per aziende biologiche si intendono:

a.
le aziende secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 199835 sulla terminologia agricola (OTerm), nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza;
b.
le aziende d'estivazione secondo l'articolo 9 OTerm, nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.
c.
imprese, che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm, che fabbricano in modo vincolato al suolo prodotti derivanti dalla coltivazione di vegetali o dalla detenzione di animali da reddito e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

2 Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm, che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

35 RS 910.91

Capitolo 2: Esigenze in materia di produzione biologica

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 736 Deroghe al principio della globalità aziendale

1 All'interno di un'azienda biologica, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo non biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 201337 sui pagamenti diretti (OPD).38

2 All'interno di un'azienda gestita in modo non biologico, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 OPD.39

3 Le superfici con colture perenni di cui ai capoversi 1 e 2 devono rimanere le medesime per almeno cinque anni.

4 All'interno di un'azienda, una coltura perenne secondo una delle lettere a-i dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199840 sulla terminologia agricola deve essere gestita globalmente in modo biologico oppure globalmente in modo non biologico.

5 L'ente di certificazione può, su richiesta, riconoscere un'unità di produzione di un'azienda agricola gestita in modo non biologico come azienda biologica autonoma se l'unità di produzione:

a.
è, nello spazio, riconoscibile come un insieme di terre, edifici e installazioni e separata da altre unità di produzione;
b.
dispone di un proprio centro aziendale;
c.
è gestita tutto l'anno secondo le regole della produzione biologica e occupa una o più persone;
d.
dispone di un proprio risultato d'esercizio;
e.
dispone di un flusso di merci indipendente, separato nel tempo e nello spazio dal resto dell'azienda a tutti i livelli di produzione, preparazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione; e
f.
assicura che il proprio flusso di merci non si incroci mai con quello della parte dell'azienda gestita in modo non biologico.41

6 Prima del riconoscimento l'ente di certificazione richiede al Cantone sul cui territorio è ubicata l'azienda un parere scritto su quanto disposto dal capoverso 5 lettere a-d.42

7 Le imprese secondo l'articolo 5 capoverso 2, parallelamente alla produzione biologica, possono produrre anche in modo non biologico a condizione che esista un flusso di merci separato tra i settori di produzione.43

8 Il DEFR può autorizzare singole aziende a derogare al principio della globalità aziendale a scopo di ricerca.44

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

37 RS 910.13

38 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

39 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

40 RS 910.91

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Sezione 2: Conversione

Art. 8 Conversione normale

1 Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate durante due anni aziende di conversione. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici utili, anche a quelle acquisite dall'azienda gestita in modo biologico. Si considera data di conversione il 1° gennaio.45

1bis L'ente di certificazione può autorizzare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria belga e la produzione di germogli.46

2 Durante la conversione devono essere rispettate le disposizioni della presente ordinanza.

3 All'inizio della conversione, il produttore e l'ente di certificazione stabiliscono di comune intesa tutti i provvedimenti atti a garantire durevolmente il rispetto e il controllo delle disposizioni della presente ordinanza.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Art. 9 Conversione per tappe

1 Se comporta rischi la cui assunzione da parte dell'azienda non può essere pretesa, la conversione immediata e completa di un'azienda che pratica la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura o la coltura di piante ornamentali può essere effettuata per tappe. L'insieme dell'azienda deve essere completamente convertito entro cinque anni; sono fatte salve le aziende secondo l'articolo 7 capoverso 1.

2 L'ente di certificazione decide circa l'ammissibilità della conversione per tappe.47

3 In merito vanno rispettate le condizioni seguenti:

a.
allestimento di un piano di conversione vincolante con una descrizione dettagliata delle tappe e un calendario;
b.
impedimento di qualsiasi dispersione di materie ausiliarie non autorizzate;
c.
delimitazione chiara delle superfici coltivate diversamente;
d.
raccolta e immagazzinamento separati dei prodotti ottenuti con metodi diversi;
e.48
presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 OPD49 per le superfici non coltivate biologicamente;
f.
prelievo annuo di un campione destinato all'analisi dei residui nei prodotti ottenuti biologicamente;
g.
rispetto delle ulteriori esigenze secondo l'allegato 1.

4 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l'ente di certificazione può permettere all'azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.50


5 La produzione parallela è vietata nei casi seguenti:

a.
varietà non chiaramente distinguibili;
b.
animali appartenenti alla stessa categoria di animali da reddito.51

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

48 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

49 RS 910.13

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Sezione 3: Produzione vegetale

Art. 10 Fertilità e attività biologica del suolo

1 La fertilità e l'attività biologica del suolo vanno mantenute e possibilmente aumentate. A questo scopo occorre prendere segnatamente i provvedimenti seguenti:

a.
coltivare il suolo in modo da mantenerne durevolmente la capacità di rendimento, tenendo conto delle sue proprietà fisiche, chimiche e biologiche;
b.
promuovere la biodiversità;
c.
pianificare la rotazione e le parti delle diverse colture, nonché lo sfruttamento delle praterie e del suolo in modo da evitare i problemi legati alla rotazione delle colture, l'erosione del suolo, il dilavamento e la lisciviazione di elementi nutritivi e di prodotti fitosanitari52;
d.
garantire, nella campicoltura, una copertura vegetale che permetta di ridurre al minimo l'erosione e la perdita di sostanze nutritive e di prodotti fitosanitari;
e.
differenziare l'intensità dello sfruttamento delle colture foraggiere e adattarla all'ubicazione.

2 La produzione vegetale biologica avviene su suolo vivo in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.53

3 Qualsiasi metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi (coltura idroponica) non è autorizzato.54

4 In deroga al capoverso 2 è ammessa:

a.
la coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori;
b.
la coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto;
c.
la produzione di semi germinati, segnatamente germogli, semi germogliati e crescione che vivono esclusivamente di riserve di sostanze nutritive presenti nelle sementi, da semi inumiditi con acqua tal quale, a condizione che le sementi soddisfino le disposizioni della presente ordinanza;
d.
la produzione di cicoria belga inclusa l'immersione in acqua tal quale, a condizione che il materiale vegetale di moltiplicazione e il substrato soddisfino le disposizioni della presente ordinanza.55

52 Nuova espr. giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2045). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6317). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

Art. 11 Protezione dei vegetali

1 Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:

a.
scelta adeguata delle specie e delle varietà;
b.
rotazione adeguata delle colture;
c.56
procedimenti fisici;
d.
procedimenti termici, limitando la sterilizzazione del suolo tramite vapore all'orticoltura protetta e alla produzione di piantine;
e.
promovimento e protezione di animali utili mediante la creazione di condizioni favorevoli (siepi, siti di nidificazione, disseminazione di organismi utili).

2 Il DEFR stabilisce i prodotti fitosanitari ammissibili nonché il loro modo di utilizzazione. Le sostanze che non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e che non sono identiche alla loro forma naturale possono essere autorizzate solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto con le parti commestibili della pianta. È fatta salva la procedura di autorizzazione secondo l'ordinanza del 18 maggio 200557 sui prodotti fitosanitari.58

3 I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto in caso di immediata minaccia per le colture.

4 L'impiego di regolatori della crescita, di prodotti per il disseccamento e di erbicidi non è permesso.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

57 [RU 1999 2045, 2748 all. 5 n. 4; 2003 4793 n. I 6, 5421; 2004 627, 4089; 2005 81. RU 2005 3035 art. 68]. Vedi ora l'O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 11a59 Test delle irroratrici

Devono essere rispettate le esigenze per i test delle irroratrici e serbatoio d'acqua per le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali secondo l'allegato 1 numero 6.1 OPD60. Sono fatte salve le aziende Demeter che impiegano i loro apparecchi unicamente per spargere preparati biodinamici.

59 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5347). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

60 RS 910.13

Art. 12 Concimazione

1 I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata.

2 Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata.61

3 Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD62 e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD.63

4 La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque.

5 Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia.

6 Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD.64

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

62 RS 910.13

63 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 13 Sementi, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione

1 Le sementi, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplicazione devono provenire da aziende biologiche.

2 La pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo il presente capitolo, durante almeno una generazione e, nel caso di colture perenni, durante due cicli vegetativi.

3 In deroga al capoverso 1, può essere utilizzato materiale vegetativo moltiplicato in vitro e certificato secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199865 sulle sementi.66

3bis Il DEFR stabilisce una lista di specie o di sottogruppi di specie di cui esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica e un numero sufficiente di varietà di produzione biologica.67

4 Sono fatte salve le esigenze stabilite nell'ordinanza sulle sementi.

65 RS 916.151

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

Art. 13a68 Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici

1 Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve provare:

a.
che non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica adeguati; o
b.
che nessun offerente è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante la loro 'ordinazione sia stata fatta a tempo debito.

2 L'estratto dell'offerta disponibile registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 33a è considerato alla stregua di una prova ai sensi del capoverso 1.

3 Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare la quantità e le varietà utilizzate al gestore del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a.

4 Nel caso di specie o sottogruppi di specie per i quali non esistono o esistono soltanto in quantità molto esigua sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica è possibile impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici senza dover fornire la prova di cui al capoverso 2 e senza procedere alla notificazione ai sensi del capoverso 3. Conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), il gestore del sistema d'informazione designa in quest'ultimo tali varietà o specie.69

5 Nel caso di specie o sottogruppi di specie di cui all'articolo 13 capoverso 3bis possono essere impiegati sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici unicamente con l'autorizzazione dell'UFAG. L'autorizzazione è concessa soltanto se tali sementi e tale materiale servono a scopo di ricerca, a prove sul campo su piccole superfici o alla preservazione di una varietà.

6 Sementi e patate da semina non biologiche possono essere utilizzate soltanto se non sono state trattate con prodotti fitosanitari; sono fatti salvi i trattamenti con prodotti fitosanitari omologati per la coltura biologica e i trattamenti chimici che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono stati prescritti per tutte le varietà di una specie determinata nella regione di coltivazione.70

68 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 14 Raccolta di piante selvatiche

1 La raccolta di piante e di parti di piante selvatiche commestibili che crescono spontaneamente in campagna, nei boschi e su superfici agricole è considerata produzione nel quadro dell'agricoltura biologica se:

a.
queste superfici non sono state trattate con prodotti non autorizzati durante i tre ultimi anni prima della raccolta;
b.
la raccolta non danneggia la stabilità dell'ambiente naturale e la conservazione delle specie nell'area di raccolta.

2 L'area di raccolta deve essere geograficamente delimitata.

3 La raccolta deve essere accuratamente documentata.

4 La procedura di controllo prevista per le aziende biologiche è applicabile per analogia.

Sezione 4: Tenuta di animali da reddito

Art. 1571 Esigenze relative alla detenzione di animali

1 I bovini, compresi gli animali delle specie Bubalus e Bison, gli equini, gli ovini, i caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite regolari all'aria aperta secondo l'articolo 75 OPD72 e le esigenze di cui all'allegato 6 OPD. La tenuta dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali secondo l'articolo 72 OPD e le esigenze di cui all'allegato 6 OPD.73

2 Il DEFR può emanare prescrizioni supplementari per quanto concerne:

a.
gli impianti delle stalle;
b.
la detenzione e l'allevamento;
c.
i pascoli e le corti.

3 Può emanare prescrizioni relative alla detenzione di animali anche per le altre categorie di animali da reddito.74

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

72 RS 910.13

73 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

Art. 15a75 Stabulazione fissa

1 La stabulazione fissa è vietata.

2 D'intesa con l'ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per:

a.
determinati animali, durante un periodo limitato, per motivi di sicurezza o di protezione degli animali;
b.76
i bovini, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 72 OPD77 sull'uscita regolare all'aperto.

3 ...78

75 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

76 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

77 RS 910.13

78 Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 15b79 Estivazione

Se gli animali sono estivati, l'estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l'estivazione può avvenire in aziende che rispettano i requisiti di cui agli articoli 26-34 OPD80.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3542). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

80 RS 910.13

Art. 1681 Principi che reggono l'alimentazione degli animali

1 L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo.

2 I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Art. 16a82 Alimenti per animali

1 Il DEFR determina quali alimenti per animali sono autorizzati e il modo in cui devono essere utilizzati.

2 Esso può vietare l'utilizzazione di determinati additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali, nonché di determinati metodi di trasformazione.83

3 In deroga al principio di cui all'articolo 3 lettera c, esso può autorizzare additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali ottenuti mediante organismi geneticamente modificati, se:

a.
non possono essere sostituiti da altre sostanze; e
b.
sul mercato non ve ne sono prodotti diversamente.84

4 L'acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell'azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica e possibilmente provenire dalla stessa regione. Per motivi di adeguamento alla rispettiva legislazione dell'Unione europea, il DEFR può prevedere che una parte limitata di alimenti non biologici per animali possa essere acquistata.85

5 L'incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato in media a concorrenza del 30 per cento della materia secca della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall'azienda, questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un'azienda in conversione al 100 per cento.86

6 In caso di perdita comprovata di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell'ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata alimenti non biologici, se dimostra in modo credibile all'ente di certificazione che gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficienti. Se regioni intere sono interessate da perdite comprovate di alimenti per animali, l'UFAG può accordare il suo consenso anche per regione.87

7 Le componenti degli alimenti per animali devono essere lasciate allo stato naturale e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti essere per quanto possibile in accordo con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non devono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti derivati, in un tenore maggiore ai limiti superiori fissati per le impurità inevitabili nella legislazione relativa agli alimenti per animali.

8 Gli animali in mandrie transumanti e gli animali estivati possono temporaneamente pascolare su superfici coltivate in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.88

9 La quota degli alimenti per animali non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere per i cavalli in pensione il 10 per cento del consumo totale.89

82 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 16b90 Prescrizioni specifiche in materia di alimentazione degli animali

1 Almeno il 60 per cento della sostanza secca che compone la razione dei ruminanti deve provenire da foraggi grezzi, freschi, essiccati o insilati.

2 I giovani mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato, di preferenza materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo. Detto periodo è funzione della categoria di animali. Esso è di tre mesi per i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) e gli equini, di 35 giorni per gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini.

3 Nel caso del pollame in fase di ingrasso, il 65 per cento almeno degli alimenti deve essere di grani di cereali e di leguminose a granelli (i loro prodotti e sottoprodotti), nonché di semi oleosi ( i loro prodotti e sottoprodotti).

90 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Art. 16c91 Allevamento

1 Occorre promuovere la salute e la produttività (vitalità) degli animali da reddito nonché la qualità dei prodotti animali con la scelta di razze e di metodi di allevamento adeguati.

2 La riproduzione degli animali da reddito deve essere basata su metodi naturali.

3 L'inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o assistita (per esempio il trasferimento di embrioni) sono vietate. Per conservare le risorse genetiche minacciate sono possibili deroghe previo consenso scritto dell'ente di certificazione. Gli animali interessati e i loro prodotti non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.92

4 È vietato stabulare animali provenienti da un trasferimento di embrioni. Fanno eccezione i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente. Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell'azienda prima della sua conversione possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.93

91 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

Art. 16d94 Salute degli animali

1 La profilassi si basa sui principi seguenti:

a.
scelta di razze o di linee genetiche appropriate;
b.
applicazione di pratiche di detenzione adattate ai bisogni delle singole specie nonché promozione di una buona resistenza alle malattie e profilassi delle infezioni;
c.
utilizzazione di alimenti di qualità e uscite regolari (pascolo, corte, area con clima esterno) per stimolare le difese immunitarie naturali degli animali;
d.
mantenimento di una densità appropriata del carico di animali in modo da evitare sovraffollamenti e i relativi problemi per la salute degli animali.

2 Se un animale si ammala o si ferisce, deve essere curato immediatamente, se necessario in condizioni di isolamento e in locali adeguati.

3 L'utilizzazione di medicamenti veterinari nella detenzione biologica di animali deve rispettare i principi seguenti:

a.
i prodotti fitoterapeutici (segnatamente estratti di piante, salvo gli antibiotici, essenze di piante ecc.), i prodotti omeopatici (p. es. sostanze vegetali, animali e minerali), nonché gli oligoelementi e i prodotti designati a questo scopo dal DEFR devono essere utilizzati preferendoli ai medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica e agli antibiotici, a condizione che abbiano un effetto terapeutico reale sulla specie animale di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento;
b.
se i prodotti di cui alla lettera a si rivelano inefficaci per combattere la malattia o trattare la ferita e se tuttavia sono indispensabili cure per risparmiare sofferenze all'animale, è lecito ricorrere a medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o a antibiotici, sotto la responsabilità di un veterinario;
c.95
l'utilizzazione di coccidiostatici e l'utilizzazione di ormoni o di altre sostanze analoghe in vista di controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate; tuttavia, gli ormoni possono essere somministrati a un singolo animale nell'ambito di un trattamento veterinario terapeutico;
d.
la somministrazione profilattica di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici è vietata.

4 Occorre iscrivere chiaramente e in modo indelebile, nel giornale dei trattamenti, il tipo di prodotto (precisandone i principi attivi), nonché i dettagli della diagnosi, il modo di somministrazione, la durata del trattamento nonché il termine di attesa legale prescritto.

5 Gli animali trattati sono in ogni momento chiaramente identificabili, individualmente nel caso di grossi animali, individualmente o per effettivi nel caso del pollame e dei piccoli animali.

6 Se la salute degli animali è in pericolo, sono autorizzati la vaccinazione e i trattamenti vermifughi.

7 ...96

8 Il termine d'attesa tra l'ultima somministrazione, nelle condizioni normali d'uso, di medicamenti allopatici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale nell'agricoltura biologica è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto. Fanno eccezione i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un'affezione alla mammella.

9 Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento terapeutico se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell'articolo 16f capoverso 2; sono eccettuati le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, i medicamenti anestetici e antidolorifici nonché i trattamenti nell'ambito di programmi statali contro le epizoozie.97

94 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

96 Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5309).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5823).

Art. 16e98 Provvedimenti zootecnici

1 Occorre ridurre al minimo le operazioni zootecniche. Esse devono essere effettuate all'età più appropriata degli animali da personale qualificato.

2 La recisione della coda e dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione, la decornazione di animali adulti e l'utilizzazione di anelli nasali e l'applicazione di graffe e fili metallici nel grugno dei suini sono vietate.99

2bis In casi fondati è ammessa la decornazione di animali adulti per ragioni di sicurezza, per quanto sia effettuata a regola d'arte da un veterinario, sotto anestesia, e non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.100

3 Per determinati animali, sono autorizzati gli interventi seguenti:

a.
l'applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini, per quanto sia necessario per migliorare la salute, il benessere e l'igiene degli animali;
b.101
la decornazione sotto anestesia di giovani animali, ad eccezione degli yak, dei bufali e dei bisonti, se necessaria per ragioni di sicurezza;
c.102
la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti.

98 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5859).

Art. 16ebis 103 Esperimenti pratici nell'ambito della vaccinazione contro l'odore di verro

1 L'Ufficio può autorizzare, fino al 31 dicembre 2012, esperimenti pratici temporanei effettuati nelle aziende biologiche nell'ambito della vaccinazione contro l'odore di verro, segnatamente per approfondire questioni riguardanti l'etologia, l'efficienza, la redditività e la qualità dei prodotti.

2 Le domande relative a esperimenti possono essere presentate da un istituto scientifico indipendente, che si assume la responsabilità dell'esperimento. Nella domanda sono esposti gli obiettivi e la metodologia dell'esperimento e sono indicate le aziende biologiche e il numero di animali interessati.

3 La commercializzazione degli animali vaccinati deve essere documentata senza lacune fino al rivenditore finale. I prodotti interessati non possono essere esportati.

4 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri per gli esperimenti pratici.

103 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 16f104 Origine degli animali

1 Possono essere stabulati soltanto animali da reddito provenienti da aziende biologiche. Sono eccettuati i cavalli da sella e da traino, gli animali per il tempo libero nonché i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente.105

2 Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente ordinanza, durante almeno:

a.
12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie Bubalus e Bison);
b.
almeno sei mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini;
c.
almeno sei mesi se si tratta di animali da latte;
d.
almeno 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni;
e.
sei settimane almeno per il pollame destinato alla produzione d'uova.

3 ...106

4 Onde completare l'accrescimento naturale e assicurare il rinnovo dell'effettivo, giovani animali femmine nullipari provenienti da allevamenti non biologici possono essere introdotti annualmente nell'azienda, d'intesa con l'ente di certificazione, a concorrenza di un massimo del 10 per cento dell'effettivo di equini o di bovini adulti (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20 per cento dell'effettivo di suini, ovini o caprini adulti, se gli animali provenienti da allevamenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente. Nelle aziende biologiche che detengono meno di dieci bovini o equini o meno di cinque suini, ovini o caprini il rinnovo è limitato a un animale all'anno.

5 Previo consenso scritto dell'ente di certificazione, un'azienda può stabulare animali provenienti da aziende non biologiche a concorrenza di un massimo del 40 per cento dell'effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in numero sufficiente e nei casi seguenti:

a.
estensione importante della detenzione;
b.
cambiamento di razza;
c.
costituzione di un nuovo ramo della produzione animale;
d.
necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice;
e.
rischio che una determinata razza sia perduta per l'agricoltura.107

6 In caso di mortalità elevata dovuta a un'epizoozia o a una catastrofe e previo consenso scritto dell'ente di certificazione è possibile il rinnovo o la ricostituzione dell'effettivo con animali che non provengono da allevamenti biologici per quanto non siano disponibili in numero sufficiente animali provenienti da allevamenti biologici.108

7 I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da aziende non biologiche.

8 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita.109

104 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

106 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

109 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5527). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

Art. 16g110 Età minima di macellazione per il pollame

1 Per il pollame, l'età minima di macellazione è di:

a.
81 giorni per i polli d'ingrasso;
b.
49 giorni per le anatre di Pechino;
c.
70 giorni per le femmine di anatra muta;
d.
84 giorni per i maschi di anatra muta;
e.
92 giorni per le anatre bastarde;
f.
94 giorni per le galline faraone;
g.
140 giorni per i tacchini e le oche.

2 I produttori che non applicano siffatte norme relative all'età minima di macellazione devono utilizzare razze a crescita lenta.

110 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Art. 16h111 Allevamento di api e prodotti apicoli

1 Per l'allevamento di api il DEFR può consentire deroghe al principio della globalità aziendale e alla conversione globale dell'azienda.

2 Può emanare altre disposizioni concernenti l'alimentazione delle api, l'ubicazione delle arnie, la salute degli animali, la provenienza delle api, l'identificazione, il controllo, la produzione, la lavorazione e l'immagazzinamento dei prodotti apicoli.

3 Può stabilire che per determinate zone o regioni i prodotti ivi ricavati non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.

111 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

Capitolo 2a:112
Esigenze in materia di trasformazione di derrate alimentari o alimenti per animali

112 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 16i Principi specifici per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate

Oltre che sui principi generali stabiliti nell'articolo 3, la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate si basa sui seguenti principi:

a.
le derrate alimentari biologiche devono essere prodotte a partire da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne quando un ingrediente non è disponibile sul mercato in forma biologica;
b.
l'utilizzazione di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente tecnologiche e organolettiche, nonché di micronutrienti e sostanze ausiliarie deve essere limitata al minimo e soltanto ai casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c.
le sostanze e i metodi di trasformazione suscettibili di trarre in inganno circa la vera natura del prodotto non sono autorizzati;
d.
le derrate alimentari devono essere trasformate in maniera accurata, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;
e.113
l'uso di ingredienti o sostanze che contengono nanomateriali ingegnerizzati o ne sono costituiti non è autorizzato.

113 Introdotta dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

Art. 16j Prescrizioni per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate

1 La produzione di derrate alimentari biologiche trasformate è separata nel tempo o nello spazio da quella di derrate alimentari non biologiche.

2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:

a.114
il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti; i lieviti e i prodotti a base di lieviti nonché gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola;
b.115
nelle derrate alimentari possono essere utilizzati soltanto gli additivi, le sostanze ausiliarie, le sostanze aromatizzanti e le preparazioni aromatiche, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali (oligoelementi incl.), le vitamine nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 16k;
c.
gli ingredienti di origine agricola116 non biologici possono essere utilizzati solo se sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 16k;
d.
un ingrediente biologico non può essere utilizzato insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
e.117
...
f.
il prodotto e i suoi ingredienti non devono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti.

3 Non è consentita l'utilizzazione di sostanze né l'applicazione di procedure volte a restituire al prodotto caratteristiche perse in seguito alla trasformazione e alla conservazione di derrate alimentari biologiche o volte a correggere i risultati di una trasformazione negligente oppure che potrebbero indurre in errore quanto alle caratteristiche effettive del prodotto.

4 Il DEFR può limitare o vietare l'applicazione di determinati procedimenti e trattamenti.118

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

116 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

117 Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

Art. 16k Criteri per l'autorizzazione alla trasformazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c

1 Il DEFR, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, stabilisce i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c che sono autorizzate per la trasformazione. Autorizza i prodotti e le sostanze, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
non sono disponibili soluzioni alternative idonee conformemente alla presente ordinanza;
b.
senza tali prodotti e sostanze la derrata alimentare non può essere prodotta o resa conservabile, oppure non possono essere rispettate prescrizioni specifiche concernenti l'alimentazione.

2 I prodotti e le sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettera b si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici, salvo se tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2bis In deroga al principio di cui all'articolo 3 lettera c, il DEFR può autorizzare sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettera b ottenute mediante organismi geneticamente modificati, se:

a.
non possono essere sostituite da altre sostanze; e
b.
sul mercato non ve ne sono prodotte diversamente.119

3 Finché il DEFR non si è pronunciato sull'autorizzazione di ingredienti di origine agricola di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettera c, l'UFAG può, su domanda, autorizzarne l'utilizzazione in determinati prodotti finiti per un periodo di sei mesi al massimo se sono adempiute le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari e vi è una situazione di penuria temporanea. Nella domanda, il richiedente deve esporre:

a.
la situazione di penuria;
b.
l'impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito;
c.
la durata prevedibile della situazione di penuria;
d.
i provvedimenti previsti per risolvere la situazione di penuria.120

4 L'autorizzazione di cui al capoverso 3 può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.121

5 Il DEFR può definire altri criteri per l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione di prodotti e sostanze di cui al capoverso 3.122

119 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

121 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

Art. 16kbis 123 Principi specifici per la produzione di alimenti biologici trasformati per animali

Oltre che sui principi generali stabiliti nell'articolo 3, la produzione di alimenti biologici trasformati per animali si basa sui seguenti principi:

a.
l'utilizzazione di additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali deve essere limitata al minimo e soltanto ai casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica, o a fini nutrizionali specifici;
b.
le sostanze e i metodi di trasformazione suscettibili di trarre in inganno circa la vera natura del prodotto non sono autorizzati;
c.
gli alimenti per animali devono essere trasformati in maniera accurata, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

123 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

Art. 16l Prescrizioni per la produzione di alimenti biologici trasformati per animali

1 La produzione di alimenti biologici trasformati per animali è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di alimenti non biologici trasformati per animali.

2 Una materia prima biologica di alimenti per animali non può essere utilizzata insieme alla stessa materia prima prodotta secondo metodi non biologici.

2bis Le materie prime di alimenti per animali utilizzate per la produzione di alimenti biologici per animali o trasformate a tale scopo devono essere ottenute senza l'impiego di solventi chimico-sintetici.124

3 Non è consentita l'utilizzazione di sostanze né l'applicazione di procedure volte a restituire al prodotto caratteristiche perse in seguito alla trasformazione e alla conservazione di alimenti biologici per animali o volte a correggere i risultati di una trasformazione negligente oppure che potrebbero indurre in errore quanto alle caratteristiche effettive del prodotto.

124 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

Art. 16m Prescrizioni per la produzione di lievito biologico

Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella trasformazione biologica conformemente all'articolo 16k.

Art. 16n125 Prescrizioni per la produzione di vino biologico

1 Il DEFR stabilisce le pratiche enologiche, i processi e i trattamenti ammessi per la produzione di vino biologico.

2 L'UFAG può decidere che in una specifica aera geografica l'utilizzazione del biossido di zolfo sia consentita fino al valore massimo fissato nella legislazione sulle derrate alimentari, se nel corso dell'anno di raccolta si verificano condizioni climatiche tali da compromettere, a seguito di gravi attacchi di batteri o di funghi, lo stato di salute dell'uva biologica in queste aree e se si ritiene indispensabile l'impiego di una quantità di biossido di zolfo maggiore rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.126

125 Introdotto del n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Capitolo 3:127 Designazione

127 Sezioni abrogate dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 17 Prodotti non destinati all'alimentazione128

1 I prodotti non destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto alle condizioni seguenti:

a.
la designazione verte chiaramente sulla produzione agricola;
b.
i prodotti sono stati ottenuti o preparati biologicamente o sono stati importati secondo l'articolo 22;
c.129
i prodotti sono stati ottenuti, preparati, importati, immagazzinati o commercializzati da un'azienda sottoposta a un sistema di controllo previsto nel capitolo 5.
d.130
...

2 Il DEFR può emanare prescrizioni supplementari relative agli alimenti per animali, al materiale vegetativo di moltiplicazione e alle sementi per la coltura.131

3 ...132

128 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

130 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

131 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5823).

132 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3542). Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

Art. 18133 Derrate alimentari trasformate

1 Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella denominazione specifica delle derrate alimentari trasformate se:

a.
la derrata alimentare soddisfa le esigenze previste dall'articolo 16j;
b.
almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico.

2 Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nell'elenco degli ingredienti se la derrata alimentare soddisfa le esigenze previste dall'articolo 16j capoversi 1 e 2 lettere a, b e d-f.

3 Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione specifica se:

a.
l'ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca;
b.
tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono esclusivamente biologici;
c.
la derrata alimentare soddisfa le esigenze previste dall'articolo 16j capoversi 1 e 2 lettere a, b e d-f.

4 Nell'elenco degli ingredienti occorre indicare quali sono gli ingredienti biologici.

5 Se una designazione è utilizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici. L'elenco degli ingredienti deve includere un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

6 Le designazioni e l'indicazione della percentuale di cui al capoverso 5 compaiono con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 18a134 Aromi

Per gli aromi possono essere utilizzate le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 soltanto se si tratta di preparazioni aromatiche o sostanze aromatizzanti naturali autorizzate conformemente all'articolo 16k per la trasformazione e se i loro componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti sono tutti di origine biologica.

134 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

Art. 20 Prodotti provenienti da aziende in conversione136

1 I prodotti provenienti dalle aziende in conversione e designati secondo gli articoli 17 o 18 capoverso 1 devono essere provvisti della menzione di conversione «ottenuto nel quadro della conversione all'agricoltura biologica».137

2 I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere designati come prodotti biologici soltanto quattro mesi dopo la data di conversione.

3 Questi prodotti non devono dare l'impressione di provenire da un'azienda interamente convertita all'agricoltura biologica.

4 La menzione di conversione non deve essere più vistosa della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri. Le parole «agricoltura biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro della conversione»; le indicazioni concernenti l'agricoltura biologica non devono essere più vistose della menzione di conversione per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri.

5 Gli ingredienti di origine agricola provenienti dalle aziende in conversione possono essere designati come tali per mezzo della menzione di conversione nelle indicazioni secondo l'articolo 18 capoversi 2 e 3. Tuttavia non possono essere presi in considerazione nel calcolo della percentuale totale di ingredienti biologici di cui all'articolo 18 capoverso 5.138

6 La denominazione specifica può fare riferimento all'agricoltura biologica soltanto se il prodotto contiene al massimo un ingrediente di origine agricola.139

7 I prodotti provenienti dalle aziende che si convertono per tappe possono essere designati senza menzione di conversione se la particella di cui trattasi è in conversione da almeno due anni e tutte le branche dell'azienda sono in conversione.

136 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399).

Art. 21a141 Designazione degli alimenti per animali

1 Le denominazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate per designare alimenti trasformati per animali, se le esigenze seguenti sono soddisfatte:

a.
l'alimento trasformato per animali è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, in particolare agli articoli 16a, 16kbis e 16l, nonché alle sue disposizioni esecutive;
b.
tutti gli ingredienti di origine animale o vegetale contenuti nell'alimento trasformato per animali consistono in materie prime di alimenti biologici per animali;
c.
almeno il 95 per cento della materia secca del prodotto consiste in materie prime di alimenti per animali provenienti dalla coltura biologica.

2 Per gli alimenti trasformati per animali che non soddisfano una delle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b o c può essere utilizzata solo l'indicazione «può essere impiegato nell'agricoltura biologica conformemente all'ordinanza sull'agricoltura biologica».

141 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5347). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

Art. 21b Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali142

Le indicazioni di cui all'articolo 21a devono soddisfare le esigenze seguenti:

a.
non devono risaltare per colore, forma o stile di scrittura maggiormente della descrizione o della designazione dell'alimento per animali;
b.
devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la materia organica, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti prodotti da superfici in conversione;
c.143
...
d.
devono enumerare le designazioni delle materie prime di alimenti per animali provenienti dalla coltura biologica o da una coltura in conversione.

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

143 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

Art. 21c144 Disposizioni comuni relative alla designazione

1 Sul prodotto deve figurare il numero di codice dell'ente di certificazione competente per l'impresa che ha realizzato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. Il numero di codice deve soddisfare le esigenze seguenti:

a.
cominciare con l'abbreviazione del Paese stabilita nella norma internazionale ISO 3166 per i codici nazionali a due lettere;
b.
contenere una designazione che si riferisce alla produzione biologica;
c.
contenere un numero di riferimento attribuito dal Servizio di accreditamento svizzero o, nel caso di prodotti certificati da enti stranieri, dall'autorità competente.

2 L'UFAG può emanare istruzioni sul formato del numero di codice.145

144 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

145 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5859).

Capitolo 4: Prodotti importati

Art. 22 Principi

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici:

a.146
se sono stati ottenuti e preparati secondo norme equivalenti a quelle stabilite nei capitoli 2, 2a e 3;
b.147
se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 o corrispondente alla procedura di controllo e di certificazione per gruppi di operatori di cui agli articoli 34-36 del regolamento (UE) 2018/848148.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

148 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/474, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 1.

Art. 23 Elenco dei Paesi

1 L'UFAG allestisce un elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 22.149

2 L'elenco deve indicare per ogni Paese l'autorità competente nonché gli enti riconosciuti di certificazione. Inoltre il DEFR può specificare i prodotti, le regioni o le imprese.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5459).

Art. 23a150 Riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo al di fuori dell'elenco dei Paesi

1 Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848151 e che figurano nell'allegato II nella versione vigente del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325152. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 lettera a.153

2 L'UFAG può, su domanda, riconoscere altri enti di certificazione e autorità di controllo che non figurano nell'elenco di cui al capoverso 1 né in quello di cui all'articolo 23, includendoli in un elenco, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.154

3 Le domande di inclusione nell'elenco vanno inoltrate all'UFAG. La documentazione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se gli enti di certificazione e le autorità di controllo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.155

4 Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo di cui al capoverso 2 l'UFAG indica nell'elenco i Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti e le deroghe attinenti all'ente o all'autorità nonché, eventualmente, la durata di validità.156

5 Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti sono tenuti a:

a.
inviare, su richiesta, qualsiasi informazione supplementare che l'UFAG ritiene necessaria;
b.
informare immediatamente l'UFAG sulle modifiche concernenti l'organizzazione, l'attività, le procedure e le misure;
c.
informare immediatamente l'UFAG in caso di irregolarità e sospetto di infrazione.

6 L'UFAG può effettuare controlli saltuari presso gli enti di certificazione e le autorità di controllo.

7 Gli enti di certificazione e le autorità di controllo devono rendere accessibile, in formato elettronico, alle cerchie interessate un elenco di tutte le imprese da loro controllate e dei prodotti certificati e aggiornarlo regolarmente.

8 Devono presentare all'UFAG entro il 31 marzo un rapporto annuale.

150 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6317). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

151 Cfr. nota a piè di pagina all'articolo 22 lettera b.

152 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione, versione della GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5459).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5459).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5459).

Art. 24157 Certificato di controllo

1 Per le importazioni deve essere allestito un certificato di controllo nel sistema per la certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell'UE (Traces) giusta il regolamento (UE) 2021/2306158. Se l'invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev'essere allestito un certificato di controllo parziale in Traces.159

2 La Svizzera usa il sistema d'informazione Traces dell'UE.

3 L'UFAG concede i diritti d'accesso a Traces agli enti di certificazione e alle imprese in Svizzera. A tal fine si basa sulla verifica svolta dagli enti di certificazione in relazione all'identità delle imprese che hanno a contratto. L'UFAG può attribuire i diritti d'accesso a Traces ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

4 Nei casi in cui il sistema d'informazione Traces non funzioni, è possibile rilasciare certificati di controllo e certificati di controllo parziali provvisti di una rispettiva indicazione senza utilizzare Traces.

5 Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure.160

6 L'UFAG può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all'articolo 23 o certificate da enti di cui all'articolo 23a capoverso 2.161

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

158 Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/760, GU L 139 del 18.5.2022, pag. 13.

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5459).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5459).

Capitolo 5: Procedura di controllo

Sezione 1: Obblighi delle imprese

Art. 24abis 163 Obblighi generali

1 L'impresa è tenuta a:

a.
svolgere tutte le operazioni secondo le prescrizioni della presente ordinanza;
b.
accettare l'attuazione dei provvedimenti previsti per la produzione biologica, in caso di infrazioni o di irregolarità;
c.
informare per scritto gli acquirenti del prodotto, in caso di infrazioni o irregolarità, al fine di garantire che i riferimenti alla produzione biologica vengano tolti dai prodotti;
d.
accettare lo scambio di informazioni tra enti di certificazione, se l'impresa o i suoi appaltatori sono controllati da enti di certificazione differenti;
e.
accettare la trasmissione del fascicolo di controllo al nuovo ente di certificazione, se l'impresa o i suoi appaltatori cambiano ente di certificazione;
f.
informare quanto prima l'autorità competente e l'ente di certificazione, se l'impresa o i suoi appaltatori si ritirano dal sistema di controllo;
g.
accettare che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni, se l'impresa o i suoi appaltatori si ritirano dal sistema di controllo;
h.
accettare di informare immediatamente l'ente di certificazione interessato di qualsiasi irregolarità o infrazione che compromette la qualificazione biologica del suo prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altre imprese o da altri appaltatori.

2 L'impresa deve dichiarare per scritto che adempie gli obblighi di cui al capoverso 1. La dichiarazione contiene inoltre la descrizione e i provvedimenti di cui all'allegato 1 numero 1.1 capoverso 1.

163 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 25 Produttori

1 I produttori devono:

a.
tenere una contabilità;
b.164
tenere un registro dettagliato della produzione vegetale, della detenzione di animali da reddito, nonché dell'utilizzazione di alimenti per animali e di materie ausiliarie;
c.
immagazzinare, nell'azienda biologica o, nel caso di aziende che praticano la frutticoltura e la viticoltura, nelle unità di produzione biologica, soltanto mezzi di produzione la cui utilizzazione è autorizzata nel quadro dell'agricoltura biologica;
d.
a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e a tutte le particelle, mettere a sua disposizione la contabilità aziendale e le corrispondenti pezze giustificative e dargli tutte le informazioni utili.

2 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Art. 26165 Imprese di preparazione, di importazione e di esportazione

1 Le imprese di preparazione, di importazione e di esportazione devono:

a.
tenere una contabilità aziendale di cui l'ente di certificazione può prendere visione, nella misura in cui sia necessario per il controllo;
b.
immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;
c.
prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
d.
effettuare le operazioni di lavoro in una sequenza chiusa e separarle nel tempo o nello spazio dalle operazioni simili concernenti i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;
e.
a scopo di ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione la contabilità, le pezze giustificative necessarie e i certificati di importazione e dargli tutte le informazioni utili.

2 L'impresa di importazione o di esportazione deve poter documentare nei confronti dell'ente di certificazione ogni invio importato o esportato.

3 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5823).

Art. 27 Imprese di commercializzazione e detentori di magazzini166

1 Le imprese di commercializzazione e i detentori di magazzini devono:167

a.168
poter presentare le pezze giustificative di un'impresa certificata di produzione, di preparazione, di commercializzazione, di immagazzinamento o di importazione per tutti i prodotti rientranti nella presente ordinanza;
b.
immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;
c.
prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
d.169
a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere agli spazi di produzione e particelle, mettere a sua disposizione la contabilità e le corrispondenti pezze giustificative e dargli tutte le informazioni utili.

2 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

169 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4831).

Art. 27a170 Esigenze specifiche per il controllo di prodotti d'origine animale

1 Per la produzione di carne, occorre procedere a tutti i controlli, a tutti gli stadi della produzione dalla macellazione, passando per il trinciamento e qualsiasi altra preparazione fino alla vendita al consumatore, necessari per provare, nella misura in cui la tecnica lo permetta, la tracciabilità dei prodotti animali lungo la catena di produzione, trasformazione e preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità responsabile del condizionamento finale e /o etichettatura.

2 Per i prodotti animali diversi dalla carne, altre disposizioni che permettono di provarne la tracciabilità sono fissate nell'allegato 1.

170 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Sezione 2: Esigenze per gli enti di certificazione171

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

Art. 28172 Esigenze e oneri

1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall'UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell'autorizzazione, gli enti di certificazione devono:

a.
essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996173 sull'accreditamento e sulla designazione;
b.
disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di controllo standard per la certificazione e la vigilanza, in cui sono fissati segnatamente i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
c.
disporre delle competenze tecniche, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere l'attività di controllo e certificazione secondo la presente ordinanza;
d.
disporre di un adeguato numero di collaboratori con sufficienti conoscenze tecniche e sufficienti conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico;
e.
garantire che i loro collaboratori abbiano le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie nell'ambito della produzione biologica in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare;
f.
essere indipendenti ed esenti da conflitti di interesse in relazione alle attività di controllo e di certificazione secondo la presente ordinanza.

2 Devono inoltre adempiere i compiti di cui all'allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30-30e.

3 Gli enti di certificazione devono permettere all'UFAG di accedere ai loro locali e impianti e fornire informazioni e sostegno necessari all'UFAG per l'adempimento dei suoi compiti. Questo include la collaborazione nel quadro dell'ispezione del sistema svizzero di controllo o della verifica da parte delle autorità estere (peer review).

4 L'UFAG può sospendere o revocare l'autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) della decisione.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

173 RS 946.512

Art. 29174 Enti di certificazione esteri

1 L'UFAG, d'intesa con il SAS, riconosce enti di certificazione esteri per attività sul territorio svizzero se questi possono comprovare una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.175

2 Gli enti di certificazione devono segnatamente:

a.176
soddisfare le esigenze e gli oneri previsti nell'articolo 28;
b.177
...
c.
conoscere la legislazione svizzera pertinente.

3 Con la domanda di riconoscimento occorre dichiarare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute.

4 È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 LOTC.

5 L'UFAG può accordare riconoscimenti limitati nel tempo e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all'ente di certificazione gli oneri seguenti:

a.
consentire i controlli dell'UFAG sulle attività esercitate in Svizzera e cooperarvi, segnatamente i provvedimenti di cui agli articoli 32-33a;
b.
dare all'UFAG informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Svizzera secondo l'articolo 30d capoverso 3;
c.
utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unicamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
d.
concordare precedentemente con l'UFAG qualsiasi modifica dei fatti importanti per il riconoscimento;
e.
contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

6 L'UFAG può annullare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

177 Abrogata dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Sezione 3: Obblighi degli enti di certificazione178

178 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

Art. 30179 Controlli

1 Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui per impresa. Verificano se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione soddisfano integralmente le prescrizioni della presente ordinanza.

2 Gli enti di certificazione effettuano inoltre controlli saltuari. La frequenza dei controlli saltuari dipende dalla valutazione dei rischi riguardanti le imprese secondo l'articolo 30abis; i controlli saltuari devono essere svolti presso almeno il 10 per cento delle imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione secondo il capoverso 1.

3 Almeno il 10 per cento di tutte le visite di ispezione e controllo effettuate secondo i capoversi 1 e 2 devono avvenire senza preavviso.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 30a180 Campionamento

1 L'ente di certificazione deve prelevare campioni e analizzarli al fine di individuare i prodotti o le tecniche di produzione non autorizzati nella produzione biologica o eventuali contaminazioni da parte di questi, se vi è il sospetto che siffatti prodotti o tecniche di produzione siano stati utilizzati.

2 L'ente di certificazione può prelevare e analizzare campioni anche in qualsiasi altra circostanza.

3 Il numero di campioni che l'ente di certificazione deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 per cento del numero di imprese soggette al suo controllo. La selezione delle imprese presso le quali si devono prevelare i campioni è effettuata in base alla valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Detta valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.

180 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 30abis 181 Valutazione dei rischi riguardanti le imprese

L'ente di certificazione presenta all'UFAG una documentazione inerente alla procedura di valutazione dei rischi riguardanti le imprese soggette al suo controllo. La valutazione dei rischi tiene conto dei risultati dei controlli precedenti, della quantità di prodotti interessati e del rischio di confusione tra prodotti biologici e non biologici. La valutazione dei rischi costituisce la base per determinare:

a.
l'intensità dei controlli annuali annunciati o senza preavviso;
b.
presso quali imprese sotto contratto effettuare ulteriori controlli saltuari secondo l'articolo 30 capoverso 2;
c.
quali visite di ispezione e controllo secondo l'articolo 30 capoverso 3 effettuare senza preavviso;
d.
presso quali imprese effettuare ispezioni e visite senza preavviso.

181 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 30ater 182 Certificato

1 L'ente di certificazione di cui agli articoli 23a, 28 o 29, o eventualmente l'autorità di controllo di cui all'articolo 23a, rilascia un certificato a ogni impresa soggetta al suo controllo e che soddisfa, nella sfera delle proprie attività, i requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Il certificato deve rendere conto almeno dell'identità dell'impresa, della categoria dei prodotti per cui è valido il certificato e del suo periodo di validità.

2 Per categorie di prodotti s'intendono:

a.
vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
b.
animali e prodotti animali non trasformati;
c.
prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;
d.
alimenti per animali;
e.
vino;
f.
altri prodotti.

3 Il certificato può essere rilasciato anche in forma elettronica se la sua autenticità è provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.

4 Gli enti di certificazione sono obbligati a pubblicare un elenco comune aggiornato dei certificati validi. L'UFAG può prescrivere dove i certificati devono essere pubblicati.

182 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3969). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 738).

Art. 30b183 Provvedimenti di controllo

1 L'ente di certificazione prende adeguati provvedimenti di controllo, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui di sostanze ausiliarie non autorizzate, se:

a.
conformemente agli articoli 7 o 9, non tutta l'azienda produce biologicamente; o
b.
conformemente all'articolo 13a, viene utilizzato materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione non biologica.

2 Il DEFR può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti di controllo.

183 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5859).

Art. 30c184 Rapporto

Ogni ispezione o controllo deve essere oggetto di un rapporto controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa interessata.

184 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5859).

Art. 30d185 Elenco delle imprese sottoposte al controllo

1 Gli enti di certificazione tengono a giorno un elenco delle imprese sottoposte al loro controllo, il quale indica segnatamente:

a.
il nome e l'indirizzo dell'impresa;
b.
il tipo di attività e di prodotti;
c.
nel caso di aziende biologiche, tutte le particelle e il momento in cui prodotti non autorizzati sono stati utilizzati per l'ultima volta su di esse.

2 Gli enti di certificazione trasmettono all'UFAG e agli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari al più tardi ogni anno il 31 gennaio l'elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell'anno precedente e di quelle iscritte per l'anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto di sintesi vertente segnatamente sugli accordi relativi alle deroghe previste negli articoli 16a capoverso 6, 16c capoverso 3, 16e capoverso 2, 16f capoversi 5 e 6. L'UFAG può emanare istruzioni in proposito.

3 Il DEFR può emanare prescrizioni in materia di trasmissione dei dati secondo i capoversi 1 e 2.186

185 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5859).

186 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 30e187 Obbligo di notifica e scambio di informazioni

1 Se l'impresa o i suoi mandatari sono controllati da enti di certificazione differenti o da terzi incaricati dagli enti di certificazione, gli enti di certificazione interessati si scambiano, o scambiano con i terzi incaricati, le informazioni pertinenti alle operazioni soggette al loro controllo.

2 L'ente di certificazione comunica immediatamente all'UFAG e ai competenti organi cantonali di controllo delle derrate alimentari il cambiamento di ente di certificazione da parte di un'impresa soggetta al suo controllo o di un mandatario di quest'ultima.

3 L'ente di certificazione precedente trasmette al nuovo ente di certificazione gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell'impresa interessata e i rapporti di cui all'allegato 1 numero 1.1.4.

4 Il nuovo ente di certificazione garantisce che l'impresa abbia risolto o stia risolvendo le situazioni di non conformità indicate nel rapporto dall'ente di certificazione precedente.

4bis L'ente di certificazione comunica all'UFAG e alle competenti autorità cantonali preposte all'esecuzione le sue decisioni giusta gli articoli 7-9 della presente ordinanza.188

5 L'ente di certificazione informa immediatamente l'UFAG e il competente organo cantonale di controllo delle derrate alimentari nel caso in cui:

a.
un'impresa si ritira dal sistema di controllo;
b.
l'ente di certificazione rileva irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti;
c.
l'ente di certificazione constata irregolarità o infrazioni riguardanti prodotti posti sotto il controllo di altri enti di certificazione.

6 L'UFAG e il competente organo cantonale di controllo delle derrate alimentari possono esigere di ottenere dall'ente di certificazione qualsiasi altra informazione sulle irregolarità o infrazioni. L'ente di certificazione trasmette immediatamente queste informazioni.

187 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

188 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Capitoli 6 e 7: 189 ...

189 Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 31190 UFAG

1 L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG, fatto salvo l'articolo 34. Se non si tratta di derrate alimentari, l'UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione sull'agricoltura.

2 L'UFAG:

a.
tiene un elenco che indica il nome e l'indirizzo delle imprese sottoposte alla procedura di controllo;
b.
tiene un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;
c.
registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;
d.
informa i servizi cantonali interessati e gli enti di certificazione sulle misure prese in virtù dell'articolo 169 LAgr;
e.
vigila sugli enti di certificazione (art. 32 e 33).

3 Può far capo a esperti.

190 Originario dopo tit. cap. 6. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 32191 Vigilanza sugli enti di certificazione

1 Le attività di vigilanza dell'UFAG comprendono in particolare:

a.
una valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze fissate nella presente ordinanza;
b.
la verifica del trattamento delle non conformità nonché dei ricorsi e dei reclami.

2 L'UFAG concorda la sua attività di vigilanza con l'attività del SAS.

3 Nel quadro delle sue attività di vigilanza, assicura il rispetto delle esigenze di cui agli articoli 28 e 29 capoverso 2.

4 ...192

5 Può emanare istruzioni destinate all'ente di certificazione. Le istruzioni comprendono anche un elenco di misure per l'armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.

191 Originario dopo tit. cap. 7. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

192 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Art. 33193 Ispezione annuale degli enti di certificazione

L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera secondo gli articoli 28 e 29, se ciò non è garantito nel quadro dell'accreditamento. In tale occasione verifica in particolare se:

a.
la procedura di controllo standard dell'ente di certificazione secondo l'articolo 28 capoverso 2 è rispettata;
b.
l'ente di certificazione soddisfa le esigenze dell'articolo 28 capoverso 3;
c.
l'ente di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e li applica per i seguenti compiti:
1.
la valutazione annuale del rischio secondo l'articolo 30abis capoverso 1,
2.
la preparazione di una strategia di campionamento basata sui rischi e l'esecuzione del campionamento e delle analisi di laboratorio,
3.
lo scambio di informazioni con altri enti di certificazione, o con i terzi incaricati da questi ultimi, e con le autorità di esecuzione competenti,
4.
lo svolgimento del controllo iniziale e dei successivi controlli delle imprese soggette al suo controllo,
5.
l'applicazione e il seguito delle misure prese secondo l'articolo 32 capoverso 5 in caso di irregolarità o infrazioni,
6.194
rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020195 sulla protezione dei dati.

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

194 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 126 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

195 RS 235.1

Art. 33a196 Sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione biologici

1 L'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica di Frick (IRAB) gestisce il sistema d'informazione «OrganicXseeds» sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Tale sistema d'informazione consente di:

a.
registrare il materiale di moltiplicazione di produzione biologica; la richiesta di procedere a nuove registrazioni compete all'offerente;
b.
provare che il materiale di moltiplicazione di produzione biologica è disponibile.

2 Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d'informazione e scaricare informazioni sulla disponibilità di materiale di moltiplicazione di produzione biologica.

3 Il DEFR disciplina segnatamente:

a.
le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione;
b.
le modalità d'accesso ai dati.

196 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

Art. 34197 Cantoni

1 L'esecuzione della presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

2 I servizi veterinari cantonali verificano il rispetto nei macelli delle disposizioni della presente ordinanza nel quadro dei controlli in base alle norme veterinarie.

3 Se gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o i servizi veterinari cantonali constatano infrazioni ne informano l'UFAG e gli enti di certificazione.

4 In caso di infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali, di protezione delle acque, di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio, gli organi di esecuzione interessati informano gli enti di certificazione e gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

5 La mancata osservanza di prescrizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio deve essere accertata mediante una decisione passata in giudicato.

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 34a198 Esecuzione nel caso di alimenti per animali

1 Nel caso di alimenti per animali, l'esecuzione delle prescrizioni secondo la presente ordinanza spetta all'UFAG in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti per animali nel quadro della regolamentazione di cui all'articolo 70 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011199 sugli alimenti per animali.

2 Se l'UFAG constata infrazioni concernenti alimenti per animali adotta le necessarie misure amministrative. Informa il competente organo cantonale di controllo delle derrate alimentari e gli enti di certificazione.

198 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

199 RS 916.307

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 38 Viticoltura204

1 Fino al 31 dicembre 2008, singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell'azienda, sempre che per il resto dell'azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 OPD205.206

1bis Le aziende che, in virtù della disposizione transitoria, secondo il capoverso 1 nel 2008 hanno sfruttato in modo biologico singole particelle destinate alla viticoltura indipendentemente dal resto dell'azienda possono sfruttare in modo biologico tali parcelle alle medesime condizioni ancora fino al 31 dicembre 2011.207

2208

3 L'ente di certificazione prende i provvedimenti di controllo appropriati, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui delle materie ausiliarie non autorizzate. Il DEFR può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti.

4 L'ente di certificazione notifica all'UFAG le aziende di cui al capoverso 1 immediatamente dopo l'inizio della procedura di controllo.209

204 Nuovo testo giusta il n. IV 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

205 RS 910.13

206 Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

207 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181).

208 Abrogato dal n. IV 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

209 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399).

Art. 39d213 Stabulazione fissa

1 I caprini possono essere tenuti attaccati fino al 31 dicembre 2022 negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:214

a.
le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all'aria aperta siano rispettate; e
b.
siano tenuti su superfici coperte di una lettiera abbondante e siano governati individualmente.

2215

213 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4181).

215 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001 (RU 2001 542). Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3731).

Art. 39e216

216 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Abrogato dal n. IV 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 39g218

218 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Abrogato dal n. IV 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 39h219 Animali da trasferimento di embrioni

Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell'azienda prima del 1° gennaio 2001 possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

219 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

Art. 39j221 Designazione

Per la designazione dei prodotti valgono i seguenti termini transitori:

a.222
fino al 31 dicembre 2012 può essere indicato il numero di codice dell'ente di certificazione secondo il diritto anteriore. A partire dal 1° gennaio 2013 i prodotti e il materiale d'imballaggio possono essere ancora consegnati ai consumatori fino a loro esaurimento;
b.
i lieviti e i prodotti a base di lieviti possono essere considerati ingredienti di origine non agricola fino al 31 dicembre 2013.

221 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5859).

Art. 39k223 Designazione degli alimenti per animali

1 Gli alimenti per animali possono essere designati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.

2 Le scorte di alimenti per animali presenti il 1° gennaio 2015 designate secondo il diritto anteriore possono essere vendute fino a esaurimento o utilizzate per l'alimentazione degli animali fino alla scadenza della data di conservabilità.

223 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6353).

Art. 39l224 Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014

Se l'UFAG ha rilasciato un'autorizzazione particolare secondo l'articolo 24 del diritto anteriore, i prodotti possono ancora essere commercializzati come biologici fino alla scadenza dell'autorizzazione. Le domande di rilascio di un'autorizzazione particolare inoltrate fino al 31 dicembre 2014 sono trattate secondo il diritto anteriore.

224 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969).

Art. 39m225 Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017

1 Fino al 31 dicembre 2018 i certificati di controllo possono essere rilasciati ancora in base al diritto anteriore.

2 L'inclusione nell'elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti secondo l'articolo 23a sostituisce il precedente riconoscimento mediante decisione.

3 Gli enti svizzeri di certificazione già attivi prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 nel quadro della presente ordinanza e accreditati secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera a, si considerano autorizzati in qualità di enti di certificazione secondo l'articolo 28 capoverso 1.

225 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 40

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Allegato 1227

227 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 18 nov. 2009, (RU 2009 6317). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5309), dall'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RU 2013 4145), dal n. II dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3969) e dall'all. 3 n. II 7 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

(art. 9 cpv. 3, 24abis, 25 cpv. 2, 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 27a cpv. 2 e 28 cpv. 2)

1 Disposizioni generali relative alla procedura di controllo

1.1 Regime di controllo dell'azienda

1. All'inizio della procedura di controllo, l'azienda allestisce:

a.
una descrizione completa dell'azienda o dell'unità e dell'attività;
b.
i provvedimenti da adottare per garantire il rispetto della presente ordinanza;
c.
le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di immagazzinamento e lungo tutta la catena di produzione dell'azienda.

2. La descrizione e le misure di cui al capoverso 1 possono far parte di un sistema di qualità predisposto dall'azienda.

3. L'azienda aggiorna regolarmente la dichiarazione.

4. La dichiarazione di cui al capoverso 1 è verificata dall'ente di certificazione. L'ente di certificazione allestisce un rapporto in cui vengono segnalate eventuali carenze e non conformità alle prescrizioni sulla produzione biologica. L'azienda controfirma il rapporto e adotta tutte le misure necessarie per eliminare le carenze e ristabilire la conformità alle prescrizioni.

5. L'azienda comunica all'ente di certificazione:

a.
il suo nome e indirizzo;
b.
l'ubicazione dell'azienda e delle particelle (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;
c.
natura delle operazioni e dei prodotti;
d.
il suo impegno a svolgere i lavori in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
e.
nel caso di un'azienda agricola: la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica nelle particelle in questione.

6. L'azienda notifica in tempo utile all'ente di certificazione qualsiasi modifica della descrizione o delle misure.

1.2 Documenti contabili

1. L'unità o l'azienda è obbligata a tenere una contabilità. La contabilità deve contenere le pezze giustificative necessarie all'azienda per identificare e all'ente di certificazione per verificare quanto segue:

a.
il fornitore e il venditore o l'esportatore dei prodotti;
b.
il genere e la quantità dei prodotti biologici forniti all'unità e di tutti i materiali acquistati, nonché la loro utilizzazione e la composizione degli alimenti composti per animali;
c.
il genere e la quantità dei prodotti biologici immagazzinati negli spazi di produzione;
d.
il genere, la quantità e i destinatari o gli acquirenti, diversi dai consumatori finali, di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o i luoghi di produzione e di immagazzinamento del primo destinatario;
e.
nel caso di aziende che non provvedono all'immagazzinamento né alla manipolazione fisica dei prodotti biologici in questione: il genere e la quantità dei prodotti biologici acquistati e venduti, i fornitori o i venditori o gli esportatori, nonché gli acquirenti o i destinatari;
f.
i certificati di controllo di cui all'articolo 24a o i certificati di cui all'articolo 30 capoverso 1bis;
g.
i dati sulla composizione e sul procedimento di fabbricazione delle derrate alimentari e dei prodotti trasformati.

2. I documenti contabili comprendono anche i risultati della verifica effettuata al momento della ricezione dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione necessaria all'ente di certificazione ai fini di un efficace controllo. I dati che figurano nei documenti contabili devono essere documentati con le opportune pezze giustificative. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

1.3 Unità di produzione

Se un'azienda gestisce più unità di produzione, anche le unità che producono prodotti non biologici, inclusi i depositi per mezzi di produzione, sono sottoposte alle prescrizioni di controllo previste nel presente allegato.

2 Produzione vegetale, prodotti vegetali e raccolta di piante selvatiche

2.1 Regime di controllo

1. La descrizione completa di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a, deve:

a.
fornire indicazioni sui luoghi di immagazzinamento e di produzione, le particelle o le aree di raccolta, nonché sugli spazi di produzione in cui hanno luogo determinate operazioni di trasformazione o d'imballaggio; e
b.
indicare la data alla quale prodotti il cui impiego non è compatibile con le prescrizioni della produzione biologica sono stati utilizzati per l'ultima volta sulle particelle o nelle aree di raccolta di cui trattasi.

2. La descrizione deve essere redatta anche se l'azienda limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche.

3. In caso di raccolta di piante selvatiche, il produttore, e all'occorrenza anche terzi, deve garantire che da almeno tre anni sulle superfici di cui trattasi non siano utilizzati prodotti non autorizzati.

4. Ogni anno, entro la data indicata dall'ente di certificazione, l'azienda notifica a tale ente il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

5. Se un'azienda non coltiva tutte le particelle secondo le norme di produzione della presente ordinanza, le particelle destinate alla coltura di vegetali che non rientrano nella presente ordinanza nonché i depositi per mezzi di produzione (come i concimi, i prodotti fitosanitari, le sementi) sono pure sottoposti al disciplinamento relativo ai controlli previsto nei numeri 1-4 del presente allegato. Soltanto i prodotti nettamente distinguibili possono essere coltivati su queste particelle.

6. Se per la viticoltura o la frutticoltura si procede a una conversione a tappe o se la viticoltura è praticata in modo biologico soltanto su singole particelle indipendentemente dal resto dell'azienda oppure se si tratta di superfici la cui destinazione alla ricerca agronomica è stata ammessa, eccezionalmente le stesse varietà possono essere coltivate nella stessa azienda secondo norme di produzione differenti, se:

a.
sono stati presi i provvedimenti adeguati per assicurare che i prodotti provenienti da unità diverse siano sempre separati; questi provvedimenti devono essere stati approvati dall'ente di certificazione;
b.
l'ente di certificazione può valutare a tempo debito la raccolta;
c.
l'ente di certificazione è informato, immediatamente dopo la raccolta, sul ricavato esatto della raccolta proveniente dalle diverse unità e sulle caratteristiche che permettono di distinguere ogni raccolta (p. es. qualità, colore, peso medio ecc.).

2.2 Registro della produzione vegetale

I dati relativi alla produzione vegetale sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'ente di certificazione presso la sede dell'azienda. Detto registro contiene almeno i seguenti dati:

a.
per quanto riguarda l'utilizzazione di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
b.
per quanto riguarda l'acquisto di mezzi di produzione: data, genere e quantità del prodotto acquistato;
c.
per quanto riguarda il raccolto: data, genere e quantità della produzione biologica o in conversione.

3 Animali e prodotti animali

3.1 Regime di controllo

1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a, comprende:

a.
una descrizione completa degli edifici destinati alla detenzione di animali, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto e dei luoghi adibiti all'immagazzinamento, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei mezzi di produzione;
b.
una descrizione completa dei luoghi di immagazzinamento delle deiezioni animali.

2. Le misure previste al numero 1.1 capoverso 1 lettera b, comprendono:

a.
le registrazioni secondo l'allegato 1 numero 1 OPD228;
b.
per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, i contratti di presa a carico di concime aziendale conclusi con altre aziende di cui all'articolo 12 capoversi 4 e 6, che forniscono le prestazioni ecologiche richieste secondo l'OPD;
c.
un piano di gestione per l'unità di produzione animale biologica.

3. Le esigenze di controllo devono corrispondere per analogia alle disposizioni del presente allegato per le aziende che, di una categoria di animali da reddito, detengono soltanto animali:

a.
che non comportano alcun carattere commerciale;
b.
che non sono stati annunciati in vista di contribuiti di cui all'articolo 62 capoverso 2 OPD o, nel caso di conigli, all'articolo 62 capoverso 1 OPD; e
c.
i cui prodotti non sono commercializzati.

3.2 Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

3.3 Registrazioni

Qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali dell'azienda detentrice di animali, inteso a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, per gli equidi nonché per gli animali delle specie ovina e caprina, questo registro può essere sostituito mediante l'elenco della banca dati sul traffico di animali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 3 novembre 2021229 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. Il registro deve essere reso accessibile all'ente di certificazione. Deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
per quanto riguarda le entrate di animali: origine e data di entrata, periodo di conversione, marco d'identificazione, antecedenti veterinari;
b.
per quanto riguarda le uscite di animali: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marco di identificazione e destinatario;
c.
le perdite eventuali di animali e i loro motivi;
d.
per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
e.
il giornale dei trattamenti di cui all'articolo 16d capoverso 4.

4 Preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari

1. Nel caso di unità che preparano, per conto proprio o di terzi, prodotti biologici, la descrizione dell'unità di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a deve indicare gli impianti adibiti alla ricezione, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e all'immagazzinamento dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.

2. Le aziende che preparano i loro prodotti o prodotti esterni all'azienda possono essere controllate dall'ente di certificazione nell'ambito della procedura di controllo ordinaria. Devono, per analogia, soddisfare alle esigenze di controllo. Occorre segnatamente garantire la tracciabilità completa dei prodotti esterni all'azienda.

5 Prescrizioni di controllo per l'esportazione

5.1 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica a qualunque azienda coinvolta, come importatore o primo destinatario, nell'importazione o nella ricezione di prodotti biologici per conto proprio o di terzi.

5.2 Regime di controllo

1. Nel caso dell'importatore, la descrizione dell'unità di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazioni sugli uffici di dogana al confine e sugli impianti di immagazzinamento. La dichiarazione di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettera a e 4 comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'ente di certificazione oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato.

2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione dell'unità di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a comprende gli impianti utilizzati per la ricezione e l'immagazzinamento.

5.3 Documenti contabili

1. L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.

2. Su richiesta dell'ente di certificazione, vengono forniti tutti i ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel Paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario ai destinatari.

5.4 Visite di controllo

L'ente di certificazione verifica i documenti contabili di cui al numero 5.3, nonché il certificato di cui all'articolo 30 capoverso 1bis o il certificato di controllo di cui all'articolo 24a.

6 Prescrizioni di controllo per le unità che appaltano operazioni di lavoro a terzi

Le unità che appaltano operazioni di lavoro a terzi sono responsabili, sui piani giuridico e finanziario, dell'osservanza delle esigenze in materia di produzione e trasformazione biologiche. Per le operazioni appaltate a terzi, esclusi i lavori di raccolta, la descrizione dell'unità di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a comprende:

a.
un elenco dei mandatari con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;
b.
un accordo scritto dei mandatari a sottoporre la loro azienda al regime di controllo previsto nella presente ordinanza;
c.
tutte le misure concrete che l'unità deve prendere per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'azienda immette sul mercato.

7 Prescrizioni di controllo per produttori di alimenti per animali

7.1 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alle unità che preparano, per conto proprio o di terzi, prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c della presente ordinanza. Essa non si applica né alle imprese che trattano derrate alimentari la cui trasformazione genera, come sottoprodotti, materie prime di alimenti per animali, né ai centri di raccolta di cereali.

7.2 Regime di controllo

1. La descrizione dell'unità di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a comprende:

a.
indicazioni sugli impianti che servono alla ricezione, alla preparazione e all'immagazzinamento dei prodotti per gli alimenti per animali, prima e dopo le relative operazioni;
b.
indicazioni sugli impianti per l'immagazzinamento di altri prodotti utilizzati per la preparazione di alimenti per animali;
c.
indicazioni sugli impianti per l'immagazzinamento dei prodotti per la pulizia e la disinfezione;
d.
una descrizione degli alimenti composti per animali che l'azienda intende fabbricare, nonché l'indicazione della specie o della categoria di animali a cui sono destinati tali alimenti;
e.
la designazione delle materie prime di alimenti per animali che l'azienda intende impiegare nella preparazione.

2. I provvedimenti che l'azienda deve adottare ai sensi del numero 1.1 capoverso 1 lettera b, comprendono in particolare le seguenti misure:

a.
i prodotti e le materie prime degli alimenti biologici per animali provenienti da aziende in conversione o gli alimenti per animali fabbricati con tali alimenti, sono separati fisicamente dagli alimenti per animali non biologici;
b.
qualora non tutte le unità degli impianti utilizzati per la preparazione di alimenti composti per animali oggetto della presente ordinanza siano separate dagli impianti utilizzati per la preparazione di alimenti composti per animali non oggetto della presente ordinanza:
1.
prima della preparazione di alimenti per animali oggetto della presente ordinanza, la linea di produzione viene sottoposta a pulizia la cui efficacia sia stata verificata,
2.
l'azienda documenta le relative operazioni di lavoro.

3. L'ente di certificazione valuta i rischi legati alle singole unità di preparazione e stabilisce un piano di controllo. Questo piano di controllo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

7.3 Documenti contabili

Ai fini del corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili comprendono dati relativi all'origine, alla natura e alla quantità delle materie prime degli alimenti per animali e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

7.4 Visite di controllo

1. La visita di controllo comprende un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'ente di certificazione procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità alle norme di produzione biologica.

2. Le aziende biologiche che preparano i loro prodotti o prodotti esterni all'azienda possono essere controllate dall'ente di certificazione nell'ambito della procedura di controllo ordinaria. Devono, per analogia, soddisfare alle esigenze di controllo. Occorre segnatamente garantire la tracciabilità completa dei prodotti esterni all'azienda.

8 Raccolta, imballaggio, trasporto e immagazzinamento dei prodotti

8.1 Raccolta e trasporto verso le unità di preparazione

Le aziende possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'azienda mette a disposizione dell'ente di certificazione i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

8.2 Imballaggio e trasporto verso altre aziende o unità

1. Le aziende garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi, in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che indichi:

a.
il nome e l'indirizzo dell'azienda, del proprietario o venditore del prodotto;
b.
la designazione del prodotto o, nel caso di alimenti composti per animali, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
c.
il numero di codice dell'ente di certificazione a cui è assoggettata l'azienda;
d.
l'identificazione della partita o del lotto che permetta di mettere in relazione la partita o il lotto con i documenti contabili.

Queste informazioni possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e il trasportatore.

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

a.
il trasporto avvenga direttamente tra due aziende, entrambe assoggettate al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
b.
i prodotti siano accompagnati da un documento contenente le informazioni richieste al numero 8.2 capoverso 1;
c.
sia lo speditore che il destinatario tengano i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'ente di certificazione responsabile del controllo di tali operazioni.

8.3 Trasporto di alimenti per animali

In aggiunta a quanto disposto al numero 8.2, quando trasportano alimenti per animali verso altre unità di produzione o di preparazione o verso altri luoghi di immagazzinamento, le aziende devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a.
gli alimenti per animali ottenuti secondo il metodo di produzione biologico e gli alimenti per animali provenienti da aziende in conversione devono essere separati fisicamente dagli alimenti per animali non biologici;
b.
i veicoli e i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:
1.
sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'azienda deve registrare tali operazioni,
2.
sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al numero 7.2 capoverso 3, e, se del caso, le aziende assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica,
3.
l'azienda tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'ente di certificazione.
c.
il trasporto di alimenti biologici per animali finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
d.
durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

8.4 Ricezione dei prodotti

Alla ricezione di un prodotto biologico, l'azienda verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni previste al numero 8.2.

L'azienda confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui al numero 8.2 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al numero 1.2.

8.5 Ricezione di prodotti dai Paesi terzi

I prodotti biologici sono importati dai Paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita o il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da Paesi terzi.

Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un Paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e accerta che il certificato corrisponda al tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili.

8.6 Immagazzinamento dei prodotti

1. Le aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite o dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

2. Nell'unità di produzione l'immagazzinamento di mezzi di produzione diversi da quelli autorizzati a norma della presente ordinanza è vietato. Fanno eccezione le aziende che esercitano la loro attività nel quadro delle disposizioni d'eccezione previste agli articoli 7, 9 o 38.

3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito del trattamento.

4. Qualora un'azienda tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche all'immagazzinamento di altri prodotti agricoli o derrate alimentari:

a.
i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e derrate alimentari;
b.
vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
c.
viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'azienda deve registrare tali operazioni.

Allegato 2230

230 Abrogato dal n. II dell'O del 7 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399).