01.01.2023 - * / In vigore
15.04.2022 - 31.12.2022
01.01.2018 - 14.04.2022
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1

Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) del 17 giugno 2016 (Stato 1° gennaio 2017) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20152, decreta: Sezione 1: Agenzia e obiettivo

Art. 1

Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione 1

a 4 ...3

5

Il Consiglio federale stabilisce la sede dell'Agenzia.

6

...4


Art. 2


5

Sezione 2: Compiti e collaborazione

Art. 3


6
Sezione 3: Organizzazione

Art. 5

Organi Gli organi di Innosuisse sono: a. il consiglio d'amministrazione; b. la direzione;

RU 2016 4259 1 RS

101

2 FF

2015 7833

3 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2018.

4 Entra

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5 Entra

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vigore

il 1° gen. 2018.

6 Entra

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vigore

il 1° gen. 2018.

420.2

Promozione della ricerca e dell'innovazione 2

420.2

c. il Consiglio dell'innovazione; d. l'ufficio di revisione.


Art. 6

Consiglio d'amministrazione: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse 1

Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo di Innosuisse. Si compone di 5-7 membri del mondo scientifico ed economico esperti in materia di promozione dell'innovazione.

2

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Esso li nomina per una durata di quattro anni. Può rinnovare due volte il mandato del presidente e una volta quello degli altri membri. Può revocare i membri del consiglio d'amministrazione per gravi motivi. 3

I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

4

I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono dichiarare le loro relazioni d'interesse.

5

Il consiglio d'amministrazione adotta le misure organizzative necessarie a tutelare gli interessi di Innosuisse e a prevenire conflitti d'interesse.

6

Il Consiglio federale stabilisce gli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali. Il contratto stipulato dai membri del consiglio d'amministrazione con Innosuisse è retto dal diritto pubblico.

7

I membri del consiglio d'amministrazione comunicano senza indugio al medesimo eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione ne chiede la revoca al Consiglio federale.

8

I membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.


Art. 7

Consiglio d'amministrazione: compiti 1

Il consiglio d'amministrazione: a. emana il regolamento di organizzazione; b. adotta, su proposta del Consiglio dell'innovazione, il programma pluriennale di cui all'articolo 45 LPRI7; c. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento; 7 RS

420.1

L su Innosuisse

3

420.2

d. emana un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;

e. emana l'ordinanza sui sussidi di cui all'articolo 23 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

f. emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

g. rappresenta Innosuisse quale parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale (LPers); h. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; sottopone per approvazione al Consiglio federale la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro;

i.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione; j. nomina:

1. i membri del Consiglio dell'innovazione, 2. gli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2, su proposta del Consiglio dell'innovazione;

k. emana un'ordinanza sugli onorari e sulle altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale; l.

esercita la vigilanza sul Consiglio dell'innovazione e sulla direzione; m. provvede a istituire un sistema di controllo interno e un sistema di gestione dei rischi adeguati a Innosuisse; n. adotta il budget; o. redige e adotta un rapporto di gestione per ogni esercizio e sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; nel contempo gli presenta la proposta di discarico del consiglio d'amministrazione e una proposta circa l'impiego di eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato; p. sottopone al Consiglio federale la richiesta d'indennità di cui all'articolo 15; q. disciplina nel regolamento di organizzazione le attività di comunicazione di Innosuisse.

2

Esso può istituire un servizio di verifica della conformità incaricato di assisterlo nei suoi compiti di vigilanza.

8 RS

172.220.1

Promozione della ricerca e dell'innovazione 4

420.2


Art. 8

Direzione 1 La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

2

Essa ha in particolare i seguenti compiti: a. gestisce gli affari e dirige la segreteria; b. prende decisioni nell'ambito di cui all'articolo 3 capoverso 4; c. prepara le basi decisionali del Consiglio dell'innovazione nell'ambito di cui all'articolo 10 capoverso 1 e gli sottopone proposte relative alle condizioni formali della promozione e ai mezzi finanziari disponibili; se le decisioni del Consiglio dell'innovazione differiscono dalla proposta della direzione, i due organi cercano di trovare un accordo; se non vi riescono, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d'amministrazione; d. emana decisioni e stipula contratti in base alle decisioni del Consiglio dell'innovazione;

e. esercita la vigilanza sul budget di Innosuisse e sullo stato degli impegni assunti e previsti; è responsabile della gestione finanziaria, del reporting e del controlling delle attività promosse; f. assiste il consiglio d'amministrazione e il Consiglio dell'innovazione nella preparazione degli affari; g. riferisce periodicamente al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari; h. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale di Innosuisse; è fatto salvo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i;

i. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.


Art. 9

Consiglio dell'innovazione: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse 1

Il Consiglio dell'innovazione è l'organo specializzato di Innosuisse per i compiti di cui all'articolo 10.

2

Esso si compone di almeno 15 e al massimo 25 membri.

3

I candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione sono scelti in funzione delle loro competenze in materia di innovazione fondata sulla scienza e del loro rapporto con la pratica nell'economia e nella società.

4

I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Il loro mandato può essere rinnovato una volta.

5

I candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione devono dichiarare al consiglio d'amministrazione le loro relazioni d'interesse.

L su Innosuisse

5

420.2

6

I membri del Consiglio dell'innovazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono dichiarare le loro relazioni d'interesse.

7

Essi comunicano senza indugio al consiglio d'amministrazione eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Quest'ultimo riferisce in merito nel rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio dell'innovazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione lo revoca.

8

I membri del Consiglio dell'innovazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.


Art. 10

Consiglio dell'innovazione: compiti 1

Il Consiglio dell'innovazione: a. decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3; se le sue decisioni differiscono dalle proposte della direzione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione; b. segue, dal punto di vista scientifico e dell'innovazione, l'esecuzione delle attività promosse secondo la lettera a; c. prende le decisioni nella procedura di selezione dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 LPRI9; d. elabora e sottopone al consiglio d'amministrazione proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione; e. elabora e sottopone al consiglio d'amministrazione i programmi pluriennali; f. per ogni strumento di promozione, emana le disposizioni d'esecuzione concernenti i costi computabili per il calcolo dei sussidi e i requisiti relativi alla presentazione delle domande.

2

Esso può proporre al consiglio d'amministrazione la nomina di esperti per valutare le domande nel suo settore di attività e per seguire i lavori dei progetti. Agli esperti si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 9 capoversi 5-8 sulla dichiarazione delle relazioni d'interesse e sul segreto d'ufficio.


Art. 11

Ufficio di revisione

1

Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione.

2

Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia alla revisione e all'ufficio di revisione.

3

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l'attuazione di una gestione dei rischi adeguata a Innosuisse nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.

9 RS

420.1

Promozione della ricerca e dell'innovazione 6

420.2

4

Esso presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esauriente sui risultati di tale verifica.

5

Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

6

Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione.

Sezione 4: Personale

Art. 12

Condizioni di assunzione 1

I membri della direzione e il rimanente personale sottostanno: a. alla

LPers10; e

b. alle disposizioni d'esecuzione della LPers, salvo disposizione contraria emanata dal consiglio d'amministrazione secondo il capoverso 2.

2

Il consiglio d'amministrazione emana se necessario ulteriori disposizioni d'esecuzione sulle condizioni di assunzione; tali disposizioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

3

Innosuisse è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.


Art. 13

Cassa pensioni

1

I membri della direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a-32m LPers11.

2

Innosuisse è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers. Fa parte della cassa di previdenza della Confederazione. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

Sezione 5: Finanziamento e finanze

Art. 14

a 1712

Art. 18

Presentazione dei conti 1

La presentazione dei conti di Innosuisse espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

10 RS

172.220.1

11 RS

172.220.1

12 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2018.

L su Innosuisse

7

420.2

2

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

3

Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell'allegato al bilancio.

4

La contabilità d'esercizio deve comprovare i costi e i ricavi delle singole attività di promozione.

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti.


Art. 19


13



Art. 20

Tesoreria 1 a 2 ...14

3

L'AFF e Innosuisse disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.


Art. 21


15



Art. 22

Immobili 1 La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari.

2

Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.

3

La Confederazione fattura a Innosuisse un importo adeguato per la locazione degli immobili.

4

La costituzione della locazione e le sue modalità sono disciplinate in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e Innosuisse.

5

D'intesa con la Confederazione, Innosuisse può prendere in locazione gli immobili necessari da soggetti esterni alla Confederazione o, se opportuno, farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi.

Sezione 6: Ordinanza sui sussidi

Art. 23

Il consiglio d'amministrazione stabilisce nell'ordinanza sui sussidi in particolare: a. gli strumenti di promozione di Innosuisse; b. le condizioni della promozione e del sostegno; 13 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2018.

14 Entra

in

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il 1° gen. 2018.

15 Entra

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il 1° gen. 2018.

Promozione della ricerca e dell'innovazione 8

420.2

c. la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 LPRI16;

d. le condizioni e le modalità di concessione dei sussidi a partner di ricerca esteri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri; e. le modalità di calcolo dei sussidi e del loro versamento.

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 24

Obiettivi strategici

1

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Innosuisse nell'ambito dell'obiettivo e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.

2

Negli obiettivi strategici fissa anche il limite massimo delle spese amministrative.


Art. 25

Vigilanza 1 Il Consiglio federale esercita la vigilanza su Innosuisse preservandone l'indipendenza professionale.

2

Il Consiglio federale esercita la vigilanza in particolare mediante: a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;

b. l'approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

c. la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione; d. l'approvazione dell'ordinanza sui sussidi; e. l'approvazione dell'ordinanza sugli onorari e sulle altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2;

f.

l'approvazione dell'ordinanza sul personale; g. l'approvazione del rapporto di gestione e la decisione in merito all'impiego di eventuali utili;

h. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici; i.

il discarico del consiglio d'amministrazione.

3

Esso ha il diritto di visionare tutti i documenti relativi all'attività di Innosuisse e di informarsi in qualsiasi momento sulle sue attività.

16 RS

420.1

L su Innosuisse

9

420.2

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26

Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.


Art. 27

Istituzione di Innosuisse 1

...17

2

Il Consiglio federale fissa la data in cui Innosuisse acquisisce la personalità giuridica.

3

Esso definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti a Innosuisse e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

4

Esso emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può segnatamente mettere a disposizione di Innosuisse i crediti preventivati per la CTI nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti di Innosuisse.

5

Il trasferimento di diritti, obblighi e valori e le iscrizioni nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all'istituzione di Innosuisse sono esenti da tasse e imposte.

6

La legge del 3 ottobre 200318 sulle fusioni non è applicabile all'istituzione di Innosuisse.


Art. 28

Trasferimento dei rapporti di lavoro 1

I rapporti di lavoro del personale della segreteria della CTI sono trasferiti a Innosuisse alla data fissata dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di personale di Innosuisse. È fatta salva la nomina della direzione.

2

Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore di attività, il luogo di lavoro e l'unità organizzativa. Il salario percepito fino a tale data è garantito per due anni, a condizione che sussista un rapporto di lavoro.

3

Entro due mesi al massimo, Innosuisse sottopone al personale ripreso un contratto di lavoro a nome di Innosuisse che sostituisce il contratto precedente. Tale contratto non prevede un periodo di prova.

4

I ricorsi del personale in corso al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicati in base al diritto anteriore.

17 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2018.

18 RS

221.301

Promozione della ricerca e dell'innovazione 10

420.2


Art. 29

e 3019

Art. 31

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:20 1° gennaio 2018 Art. 1 cpv. 5, 5 a 13, 18, 20 cpv. 3, 22 a 26, 27 cpv. 2 a 6, e 28: 1° gennaio 2017.

19 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2018.

20 DCF del 16 nov. 2016

L su Innosuisse

11

420.2

Allegato

(art. 26)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...21 21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 4259.

Promozione della ricerca e dell'innovazione 12

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