09.05.2022 - * / In vigore
24.01.2022 - 08.05.2022
28.05.2019 - 23.01.2022
27.03.2017 - 27.05.2019
31.08.2016 - 25.03.2017
27.10.2011 - 30.08.2016
16.04.2010 - 26.10.2011
11.12.2009 - 15.04.2010
15.02.2008 - 10.12.2009
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07.05.2007 - 14.02.2008
31.10.2006 - 06.05.2007
17.06.2005 - 30.10.2006
23.01.2004 - 16.06.2005
05.11.2003 - 22.01.2004
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1

Traduzione1

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 19912 Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 (Stato 15 febbraio 2008) Gli Stati parti del presente Patto, considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni
Unite3, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali; considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; hanno convenuto quanto segue: Parte prima


Art. 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi RU 1993 750; FF 1991 I 925 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2 RU

1993 747

3 RS

0.120

0.103.2

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 2

0.103.2

derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda

Art. 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto.. qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a: a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.


Art. 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

Diritti civili e politici 3

0.103.2


Art. 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.


Art. 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza


Art. 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 4

0.103.2

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.


Art. 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.


Art. 8

1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.

3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) la lettera a) dei presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente; c) l'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende: i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata; ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza; iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.


Art. 9

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

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0.103.2

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini dei giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.


Art. 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.


Art. 11

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.


Art. 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

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0.103.2

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.


Art. 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.


Art. 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

Diritti civili e politici 7

0.103.2

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.


Art. 15

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.


Art. 16

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.


Art. 17

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

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0.103.2


Art. 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.


Art. 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.


Art. 20

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.


Art. 21

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della

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0.103.2

sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altri diritti e libertà.


Art. 22

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione dei 19484 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.


Art. 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti dei presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.


Art. 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

4 RS

0.822.719.7

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0.103.2


Art. 25

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi dei proprio Paese.


Art. 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.


Art. 27

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

Parte quarta

Art. 28

1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo.

Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

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0.103.2


Art. 29

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.


Art. 30

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti dei presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.


Art. 31

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.


Art. 32

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

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0.103.2


Art. 33

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.


Art. 34

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto.

L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.


Art. 35

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.


Art. 36

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.


Art. 37

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

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0.103.2


Art. 38

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.


Art. 39

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti: a) il quorum è di dodici membri; b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.


Art. 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscono sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.


Art. 41

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competen

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 14

0.103.2

za del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente: a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti e interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi; d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse; e) salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto; f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente; g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla

lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parte interessati.

Diritti civili e politici 15

0.103.2

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore quando dieci Stati parti dei presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.


Art. 42

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parte interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto; b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 16

0.103.2

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione dei rapporto, debbono rendere noto al Presidente dei Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spesi dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.


Art. 43

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.


Art. 44

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure instituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti al presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Diritti civili e politici 17

0.103.2


Art. 45

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

Parte quinta

Art. 46

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.


Art. 47

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte sesta


Art. 48

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia5, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, dei deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

5 RS

0.193.501

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 18

0.103.2


Art. 49

l. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito dei trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, dei suo strumento di ratifica o di adesione.


Art. 50

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.


Art. 51

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parte dei presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parte si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parte che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.


Art. 52

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi dei paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Diritti civili e politici 19

0.103.2


Art. 53

1. Il presente Patto, di cui i testi cinesi, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

(Seguono le firme)

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 20

0.103.2

Campo d'applicazione il 15 febbraio 20086 Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

24 gennaio

1983 A

24 aprile

1983

Albania

4 ottobre

1991 A

4 gennaio

1992

Algeria*

12 settembre 1989

12 dicembre 1989

Andorra

22 settembre 2006

22 dicembre 2006

Angola

10 gennaio

1992 A

10 aprile

1992

Argentina*

8 agosto

1986

8 novembre 1986

Armenia

23 giugno

1993 A

23 settembre 1993

Australia* **

13 agosto

1980

13 novembre 1980

Austria**

10 settembre 1978

10 dicembre 1978

Azerbaigian

13 agosto

1992 A

13 novembre 1992

Bahrein*

20 settembre 2006 A 20 dicembre 2006

Bangladesh*

6 settembre 2000 A

6 dicembre 2000

Barbados*

5 gennaio

1973 A

23 marzo

1976

Belarus*

12 novembre 1973

23 marzo

1976

Belgio* **

21 aprile

1983

21 luglio

1983

Belize*

10 giugno

1996 A

10 settembre 1996

Benin

12 marzo

1992 A

12 giugno

1992

Bolivia

12 agosto

1982 A

12 novembre 1982

Bosnia e Erzegovina* 1° settembre 1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

8 settembre 2000

8 dicembre 2000

Brasile

24 gennaio

1992 A

24 aprile

1992

Bulgaria*

21 settembre 1970

23 marzo

1976

Burkina Faso

4 gennaio

1999 A

4 aprile

1999

Burundi

9 maggio

1990 A

9 agosto

1990

Cambogia

26 maggio

1992 A

26 agosto

1992

Camerun

27 giugno

1984 A

27 settembre 1984

Canada* **

19 maggio

1976 A

19 agosto

1976

Capo Verde

6 agosto

1993 A

6 novembre 1993

Ceca, Repubblica* ** 22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

9 giugno

1995 A

9 settembre 1995

Cile*

10 febbraio

1972

23 marzo

1976

Cina

Hong Kong

20 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao*

3 dicembre 1999

20 dicembre 1999

Cipro**

2 aprile

1969

23 marzo

1976

Colombia

29 ottobre

1969

23 marzo

1976

Congo (Brazzaville)* 5 ottobre

1983 A

5 gennaio

1984

Congo (Kinshasa)

1° novembre 1976 A

1° febbraio

1977

Corea (Nord)

14 settembre 1981 A 14 dicembre 1981

6

Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

Diritti civili e politici 21

0.103.2

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Corea (Sud)*

10 aprile

1990 A

10 luglio

1990

Costa Rica

29 novembre 1968

23 marzo

1976

Côte d'Ivoire

26 marzo

1992 A

26 giugno

1992

Croazia*

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca* **

6 gennaio

1972

23 marzo

1976

Dominica

17 giugno

1993 A

17 settembre 1993

Dominicana, Repubblica 4 gennaio

1978 A

4 aprile

1978

Ecuador*

6 marzo

1969

23 marzo

1976

Egitto*

14 gennaio

1982

14 aprile

1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 febbraio

1980

Eritrea

22 gennaio

2002 A

22 aprile

2002

Estonia**

21 ottobre

1991 A

21 gennaio

1992

Etiopia

11 giugno

1993 A

11 settembre 1993

Filippine*

23 ottobre

1986

23 gennaio

1987

Finlandia* **

19 agosto

1975

23 marzo

1976

Francia* **

4 novembre 1980 A

4 febbraio

1981

Gabon

21 gennaio

1983 A

21 aprile

1983

Gambia*

22 marzo

1979 A

22 giugno

1979

Georgia

3 maggio

1994 A

3 agosto

1994

Germania* **

17 dicembre 1973

23 marzo

1976

Ghana*

7 settembre 2000

7 dicembre 2000

Giamaica

3 ottobre

1975

23 marzo

1976

Giappone*

21 giugno

1979

21 settembre 1979

Gibuti

5 novembre 2002 A

5 febbraio

2003

Giordania

28 maggio

1975

23 marzo

1976

Grecia**

5 maggio

1997 A

5 agosto

1997

Grenada

6 settembre 1991 A

6 dicembre 1991

Guatemala

5 maggio

1992 A

5 agosto

1992

Guinea*

24 gennaio

1978

24 aprile

1978

Guinea equatoriale

25 settembre 1987 A 25 dicembre 1987

Guyana*

15 febbraio

1977

15 maggio

1977

Haiti

6 febbraio

1991 A

6 maggio

1991

Honduras

25 agosto

1997

25 novembre 1997

India*

10 aprile

1979 A

10 luglio

1979

Indonesia*

23 febbraio

2006 A

23 maggio

2006

Iran

24 giugno

1975

23 marzo

1976

Iraq

25 gennaio

1971

23 marzo

1976

Irlanda* **

8 dicembre

1989

8 marzo

1990

Islanda*

22 agosto

1979

22 novembre 1979

Israele*

3 ottobre

1991

3 gennaio

1992

Italia* **

15 settembre 1978

15 dicembre 1978

Kazakstan

24 gennaio

2006

24 aprile

2006

Kenya

1° maggio

1972 A

23 marzo

1976

Kirghizistan

7 ottobre

1994 A

7 gennaio

1995

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 22

0.103.2

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Kuwait*

21 maggio

1996 A

21 agosto

1996

Lesotho

9 settembre 1992 A

9 dicembre 1992

Lettonia**

14 aprile

1992 A

14 luglio

1992

Libano

3 novembre 1972 A

23 marzo

1976

Liberia

22 settembre 2004

22 dicembre 2004

Libia

15 maggio

1970 A

23 marzo

1976

Liechtenstein*

10 dicembre 1998 A

10 marzo

1999

Lituania

20 novembre 1991 A

20 febbraio

1992

Lussemburgo*

18 agosto

1983

18 novembre 1983

Macedonia

18 gennaio

1994 S

17 novembre 1991

Madagascar

21 giugno

1971

23 marzo

1976

Malawi

22 dicembre 1993 A

22 marzo

1994

Maldive*

19 settembre 2006 A 19 dicembre 2006

Mali

16 luglio

1974 A

23 marzo

1976

Malta*

13 settembre 1990 A 13 dicembre 1990

Marocco

3 maggio

1979

3 agosto

1979

Mauritania*

17 novembre 2004 A

17 febbraio

2005

Maurizio

12 dicembre 1973 A

23 marzo

1976

Messico* **

23 marzo

1981 A

23 giugno

1981

Moldova

26 gennaio

1993 A

26 aprile

1993

Monaco*

28 agosto

1997

28 novembre 1997

Mongolia*

18 novembre 1974

23 marzo

1976

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

21 luglio

1993 A

21 ottobre

1993

Namibia

28 novembre 1994 A

28 febbraio

1995

Nepal

14 maggio

1991 A

14 agosto

1991

Nicaragua

12 marzo

1980 A

12 giugno

1980

Niger

7 marzo

1986 A

7 giugno

1986

Nigeria

29 luglio

1993 A

29 ottobre

1993

Norvegia* **

13 settembre 1972

23 marzo

1976

Nuova Zelanda*

28 dicembre 1978

28 marzo

1979

Paesi Bassi* **

11 dicembre 1978

11 marzo

1979

Antille olandesi

11 dicembre 1978

11 marzo

1979

Aruba

30 dicembre 1985

1° gennaio

1986

Panama

8 marzo

1977

8 giugno

1977

Paraguay

10 giugno

1992 A

10 settembre 1992

Perù*

28 aprile

1978

28 luglio

1978

Polonia* **

18 marzo

1977

18 giugno

1977

Portogallo* **

15 giugno

1978

15 settembre 1978

Regno Unito* **

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Bermuda

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Gibilterra

20 maggio

1976

20 agosto

1976

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)* 20 maggio

1976

20 agosto

1976

Diritti civili e politici 23

0.103.2

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Guernesey

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Isola di Man

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Isole Caimane

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Isole Falkland

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Isole Turche e Caicos 20 maggio

1976

20 agosto

1976

Isole Vergini britanniche 20 maggio

1976

20 agosto

1976

Jersey

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Montserrat

20 maggio

1976

20 agosto

1976

Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 20 maggio

1976

20 agosto

1976

Rep. Centrafricana

8 maggio

1981 A

8 agosto

1981

Romania*

9 dicembre 1974

23 marzo

1976

Ruanda

16 aprile

1975 A

23 marzo

1976

Russia*

16 ottobre

1973

23 marzo

1976

Saint Vincent e Grenadine 9 novembre 1981 A

9 febbraio

1982

San Marino

18 ottobre

1985 A

18 gennaio

1986

Seicelle

5 maggio

1992 A

5 agosto

1992

Senegal*

13 febbraio

1978

13 maggio

1978

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

23 agosto

1996 A

23 novembre 1996

Siria*

21 aprile

1969 A

23 marzo

1976

Slovacchia* **

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia*

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

24 gennaio

1990 A

24 aprile

1990

Spagna* **

27 aprile

1977

27 luglio

1977

Sri Lanka*

11 giugno

1980 A

11 settembre 1980

Stati Uniti*

8 giugno

1992

8 settembre 1992

Sudafrica*

10 dicembre 1998

10 marzo

1999

Sudan

18 marzo

1986 A

18 giugno

1986

Suriname

28 dicembre 1976 A

28 marzo

1977

Svezia* **

6 dicembre

1971

23 marzo

1976

Svizzera*

18 giugno

1992 A

18 settembre 1992

Swaziland

26 marzo

2004 A

26 giugno

2004

Tagikistan

4 gennaio

1999 A

4 aprile

1999

Tanzania

11 giugno

1976 A

11 settembre 1976

Timor-Leste

18 settembre 2003 A 18 dicembre 2003

Togo

24 maggio

1984 A

24 agosto

1984

Trinidad e Tobago*

21 dicembre 1978 A

21 marzo

1979

Tunisia*

18 marzo

1969

23 marzo

1976

Turchia*

23 settembre 2003

23 dicembre 2003

Turkmenistan

1° maggio

1997 A

1° agosto

1997

Ucraina*

12 novembre 1973

23 marzo

1976

Uganda

21 giugno

1995 A

21 settembre 1995

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 24

0.103.2

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Ungheria* **

17 gennaio

1974

23 marzo

1976

Uruguay

1° aprile

1970

23 marzo

1976

Uzbekistan

28 settembre 1995 A 28 dicembre 1995

Venezuela*

10 maggio

1978

10 agosto

1978

Vietnam*

24 settembre 1982 A 24 dicembre 1982

Yemen*

9 febbraio

1987 A

9 maggio

1987

Zambia

10 aprile

1984 A

10 luglio

1984

Zimbabwe*

13 maggio

1991 A

13 agosto

1991

Thailandia*

29 ottobre

1996 A

29 gennaio

1997

*

Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi originali possono essere consultati sul sito Interent delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Dichiarazioni in merito al riconoscimento della competenza del Comitato dei diritti dell'uomo in virtù dell'articolo 41 Svizzera La Svizzera dichiara, in virtù dell'articolo 41, di riconoscere, per una durata di
cinque anni (a decorrere dal 15 giugno 2005)7, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto.

Altre riserve e dichiarazioni Svizzera8

Articolo 10 paragrafo 2 lettera b9 ...

Articolo 12 paragrafo 1 Il diritto di circolare e di scegliere liberamente la propria residenza è applicabile con
riserva delle disposizioni della legislazione federale sugli stranieri, secondo cui i permessi di soggiorno e di domicilio sono validi soltanto per il Cantone che li ha concessi.

7 RU

2005 2615

8

Art. 1 cpv. 1 del DF del 13 dic. 1991 (RU 1993 747).

9 RU

2007 3837

Diritti civili e politici 25

0.103.2

Articolo 14 paragrafo 110 ...

Articolo 14 paragrafo 3 lettere d e f11 ...

Articolo 14 paragrafo 512 ...

Articolo 20 La Svizzera si riserva il diritto di non adottare nuovi provvedimenti intesi a proibire
la propaganda a favore della guerra, proscritta dall'articolo 20 paragrafo 1.

All'articolo 25 lettera b Sono salve le disposizioni cantonali e comunali che prevedano o ammettano nelle
assemblee elezioni senza scrutinio segreto.

Articolo 26
L'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge ed il loro diritto, senza discriminazione, ad una eguale protezione da parte della stessa saranno garantiti soltanto in relazione ad altri diritti contenuti nel presente Patto.

10 RU

2007 3837

11 RU

2003 4080, 2004 1375 12 RU

2007 3837

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali 26

0.103.2