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01.08.2004 - 31.12.2006
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312.4

Legge federale
sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

(LRVC)

del 19 marzo 2004 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20012,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge stabilisce le modalità di ripartizione tra i Cantoni, la Confederazione e gli Stati esteri degli oggetti e valori patrimoniali confiscati e dei risarcimenti equivalenti (valori patrimoniali confiscati).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica alla ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto penale federale, eccettuati quelli confiscati in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 19273 o della legge del 20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali.

2 La presente legge si applica anche in caso di assistenza internazionale in materia penale per quanto concerne la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero.

Capitolo 2: Ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione

Sezione 1: Determinazione delle quote

Art. 3 Importo minimo

La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4-10 è avviata se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.

Art. 4 Importo netto

1 I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti dopo deduzione delle spese seguenti, se è prevedibile che queste non saranno rimborsate:

a.
gli esborsi, segnatamente le spese di traduzione, di comparizione forzata, di perizia, d'esecuzione delle commissioni rogatorie, di sorveglianza telefonica nonché le indennità dei difensori d'ufficio e le altre spese inerenti all'assunzione delle prove;
b.
le spese di carcerazione preventiva;
c.
i due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente;
d.
le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati;
e.
le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d'incasso delle pretese di risarcimento.

2 Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettere b e c del Codice penale5.

5 RS 311.0; con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 73 cpv. 1 lett. b e c.

Art. 5 Chiave di ripartizione

1 L'importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di:

a.
5/10 all'ente pubblico che ha pronunciato la confisca;
b.
3/10 alla Confederazione;
c.
2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati; la ripartizione avviene in proporzione ai valori confiscati sul loro territorio.

2 Se parte del procedimento penale è stata svolta dalla Confederazione e parte da un Cantone, la quota di 5/10 di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra di loro.

3 Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente (art. 59 n. 2 terzo comma del Codice penale6) è equiparato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serva a coprire la pretesa di risarcimento. I 2/10 del risarcimento il cui incasso non è stato garantito dai valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti pubblici interessati nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno di essi.

4 I Cantoni interessati e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro quote, accordi che derogano ai capoversi 1-3.

6 RS 311.0; con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 71 cpv. 3.

Sezione 2:
Procedura di ripartizione, protezione giuridica, esecuzione e archiviazione
7

7 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

Art. 6 Procedura di ripartizione

1 Le decisioni definitive di confisca sono comunicate all'Ufficio federale di giustizia (UFG):

a.
conformemente all'articolo 61 della legge del 17 giugno 20168 sul casellario giudiziale, se devono essere iscritte nel casellario giudiziale insieme a una sentenza penale;
b.
dalle autorità cantonali o federali, entro dieci giorni, se si tratta di decisioni indipendenti concernenti un importo lordo di almeno 100 000 franchi.9

2 Entro il termine impartito loro dall'UFG, le autorità cantonali o federali forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).10

3 L'UFG11 indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.

4 Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazione o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osservazioni.

5 Se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l'UFG chiede il parere dell'Amministrazione federale delle finanze.

6 Esso emana una decisione che indica l'importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione.

7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

8 RS 330

9 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

10 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

11 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

12 RS 172.021

Art. 7 Protezione giuridica13

1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.14

2 Sono legittimati a ricorrere i Cantoni interessati dalla decisione.

13 Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069).

14 Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069).

Art. 8a15 Archiviazione del dossier

L'UFG tiene un dossier per ogni decisione di confisca comunicatagli. Eseguita la ripartizione, il dossier completo è trasmesso all'Archivio federale.

15 Introdotto dall'all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 9 Modifica della decisione di confisca

Se, dopo la ripartizione, la decisione di confisca è modificata e prevede una restituzione, totale o parziale, dei valori patrimoniali confiscati, il Cantone che ha emanato la sentenza, o la Confederazione nelle cause giudicate dalle autorità federali, può esigere dagli enti pubblici beneficiari della ripartizione, in funzione delle quote assegnate a ognuno di essi, la restituzione dei valori che hanno ricevuto.

Art. 10 Ripartizione ulteriore degli importi dedotti

1 Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell'UFG ogni successivo rimborso di spese o assegnamenti alla persona lesa (art. 4) nonché l'importo risparmiato sulle spese d'esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) se l'importo recuperato o risparmiato supera 10 000 franchi.

2 L'UFG ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applicazione dell'articolo 6 capoverso 6.

Capitolo 3: Ripartizione tra Stati

Art. 11 Principi

1 La Confederazione può concludere accordi sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati:

a.
dalle autorità svizzere in applicazione del diritto svizzero in cooperazione con l'estero;
b.
dalle autorità estere in applicazione del diritto estero in cooperazione con le autorità svizzere.

2 Di regola, i valori patrimoniali confiscati in Svizzera in un procedimento penale svolto in cooperazione con uno Stato estero possono essere ripartiti con detto Stato solo se quest'ultimo garantisce la reciprocità.

3 La presente legge non conferisce agli Stati esteri alcun diritto di esigere una parte dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 12 Negoziati

1 Se entra in considerazione una ripartizione con uno Stato estero a seguito o in vista di una confisca, le autorità cantonali o federali ne informano l'UFG.

2 L'UFG negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Consulta preliminarmente le autorità competenti dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale e ne informa la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.

3 L'accordo di ripartizione fissa le modalità e la chiave di ripartizione. Di regola, i valori patrimoniali confiscati sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. Se le circostanze lo giustificano, è possibile derogare a tale regola e anche restituire allo Stato estero i valori patrimoniali confiscati, segnatamente in considerazione del genere di reato, del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, dell'importanza della partecipazione dello Stato estero all'indagine, degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero, della garanzia di reciprocità, del contesto internazionale o dell'importanza degli interessi lesi dello Stato estero.

Art. 13 Conclusione dell'accordo di ripartizione

1 L'UFG conclude l'accordo di ripartizione. Qualora l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di franchi, chiede l'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; questo consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze.

2 Nei casi di rilevanza politica, prima della conclusione dell'accordo l'UFG chiede il parere della competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.

3 Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l'UFG chiede previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di disaccordo, il Consiglio federale decide definitivamente.

Art. 14 Esecuzione dell'accordo di ripartizione

1 I valori patrimoniali che sono oggetto dell'accordo di ripartizione e si trovano in Svizzera sono consegnati all'UFG; questo trasferisce poi allo Stato estero la parte che gli spetta. L'UFG può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferire direttamente allo Stato estero la parte che gli spetta.

2 Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è versata all'UFG.

Art. 15 Ripartizione interna

1 Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizzere, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è ripartita secondo l'articolo 5.

2 Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di 5/10 di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra i Cantoni che hanno proceduto a indagini in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria o di estradizione o che hanno trasmesso spontaneamente all'autorità estera mezzi di prova e, in caso di partecipazione anche di un'altra autorità federale oltre all'UFG, la Confederazione.

3 Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la quota i 2/10 di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quote assegnate a ognuno di essi.

4 L'UFG decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione. Gli articoli 4 e 6-10 sono applicabili per analogia.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni sulla ripartizione interna dei valori patrimoniali confiscati (cap. 2) si applicano se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2 Le disposizioni sulla ripartizione tra Stati (cap. 3) si applicano se l'accordo di ripartizione è firmato dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento di tale entrata in vigore.


Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 200416

16 DCF del 2 giu. 2004.

Allegato

(art. 16)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...17

17 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 3503.