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810.11

Legge federale
concernente la procreazione con assistenza medica

(Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

del 18 dicembre 1998 (Stato 1° dicembre 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 119 capoverso 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

3 FF 1996 III 189

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina le condizioni d'applicazione all'essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica.

2 Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.

3 Prevede l'istituzione di una Commissione nazionale di etica.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
metodi di procreazione con assistenza medica (metodo di procreazione): metodi mediante i quali una gravidanza non è conseguente a rapporto sessuale, bensì segnatamente ad inseminazione, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, nonché trasferimento di gameti;
b.
inseminazione: introduzione artificiale di spermatozoi negli organi genitali femminili;
c.
fecondazione in vitro: fusione di un oocita con spermatozoi all'esterno del corpo materno;
d.
trasferimento di gameti: introduzione artificiale di spermatozoi e oociti nell'utero o in una delle tube della donna;
e.
cellule.germinali.(gameti): spermatozoi e oociti;
f.
cellule della via germinale: gameti (incluse le cellule primitive), oociti impregnati e cellule embrionali il cui materiale genetico può essere trasmesso alla discendenza;
g.
impregnazione: introduzione di uno spermatozoo nel plasma dell'oocita, segnatamente mediante inseminazione, trasferimento di gameti o fecondazione in vitro;
h.
oocita impregnato: oocita fecondato prima della fusione dei nuclei;
i.
embrione: frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell'organogenesi;
j.
feto: frutto risultante dopo la conclusione dell'organogenesi e sino alla nascita;
k.
madre sostitutiva: nell'ambito di un metodo di procreazione, donna disposta a concepire un bambino e a condurre a termine la gravidanza, nonché dopo il parto a consegnare definitivamente il neonato a terzi;
l.
clonazione: riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici;
m.
formazione di chimere: unione di cellule totipotenti provenienti da due o più embrioni, geneticamente divergenti, fino ad ottenere un complesso cellulare. Per totipotente s'intende una cellula dello stadio embrionale, che possiede la facoltà di trasformarsi in qualsiasi cellula specifica;
n.
formazione di ibridi: introduzione di uno spermatozoo non umano in un oocita umano o di uno spermatozoo umano in un oocita non umano.

Capitolo 2: Metodi di procreazione con assistenza medica

Sezione 1: Principi generali

Art. 3 Benessere del nascituro

1 I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.

2 I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie:

a.
con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252-263 del Codice civile (CC)4; e
b.5
che a ragione dell'età e della situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

3 Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.

4 È vietato l'uso di gameti dopo il decesso della persona dalla quale provengono. Sono eccettuati gli spermatozoi provenienti da donatori di sperma.6

5 È vietato l'uso di oociti impregnati o embrioni in vitro dopo il decesso di un membro della coppia interessata.7

4 RS 210

5 La mod. giusta l'all. n. 20 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2011 725; FF 2006 6391).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

7 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 4 Metodi vietati

La donazione di oociti ed embrioni nonché la maternità sostitutiva sono inammissibili.

Art. 58 Condizioni di ammissibilità dei metodi di procreazione

Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:

a.
si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o
b.
non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 5a9 Esame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e loro selezione

1 L'esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione al fine di influire sul sesso o su altre caratteristiche del nascituro sono ammessi unicamente per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo del futuro embrione o se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.

2 L'esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono ammessi soltanto nei casi in cui:

a.
non si può evitare altrimenti il pericolo che si annidi nell'utero un embrione con una predisposizione ereditaria a una malattia grave;
b.
è probabile che tale malattia grave si manifesti prima dei 50 anni;
c.
non è disponibile una terapia efficace e appropriata per lottare contro tale malattia grave; e
d.
la coppia comunica per scritto al medico di non poter ragionevolmente correre il pericolo di cui alla lettera a.

3 L'esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in base al sesso o ad altre caratteristiche sono inoltre ammessi per individuare caratteristiche cromosomiche suscettibili di influenzare la capacità di sviluppo dell'embrione.

9 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 5b10 Consenso della coppia

1 Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso scritto dopo essere stata sufficientemente informata e consigliata. Dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia deve rinnovare il consenso; deve prima disporre di un congruo tempo di riflessione.

2 Il consenso scritto della coppia è richiesto anche in caso di riattivazione di embrioni conservati e oociti impregnati.

3 Se un metodo di procreazione presenta un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un'eventuale gravidanza plurima.

10 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 6 Informazione e consulenza

1 Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione, il medico informa in modo sufficiente la coppia interessata:11

a.
sulle diverse cause della sterilità;
b.
la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli;
c.
il rischio di un'eventuale gravidanza plurima;
d.
i carichi fisici e psicologici possibili; e
e.
sugli aspetti giuridici e finanziari.

2 Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli.

3 Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di riflessione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente.

4 Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicologico.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 6a12 Obblighi supplementari d'informazione e di consulenza

1 Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione che prevede l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e inteso a evitare la trasmissione di una malattia grave, il medico provvede affinché alla coppia, oltre all'informazione e alla consulenza di cui all'articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su:

a.
la frequenza e la gravità della malattia in questione, la probabilità che si manifesti e le sue possibili forme;
b.
le misure profilattiche o terapeutiche per lottare contro tale malattia;
c.
i possibili modi di organizzare la vita con un figlio affetto da tale malattia;
d.
il valore indicativo e il rischio di errore dell'esame del patrimonio genetico;
e.
i rischi che il metodo può presentare per i discendenti;
f.13
le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri d'informazione e i consultori di cui all'articolo 24 della legge federale del 15 giugno 201814 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU).

2 La consulenza tiene conto unicamente della situazione individuale e familiare della coppia interessata e non di interessi sociali generali.

3 Il medico seleziona uno o più embrioni da impiantare nell'utero dopo avere condotto un ulteriore colloquio di consulenza.

4 Il medico è tenuto a documentare i colloqui di consulenza.

12 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

13 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).

14 RS 810.12

Art. 6b15 Disposizioni applicabili della LEGU

Ai metodi di procreazione che prevedono l'esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LEGU16:

a.
in merito al diritto di essere informati e al diritto di non essere informati sui dati genetici, gli articoli 7 e 8 LEGU;
b.
in merito al principio secondo cui nell'ambito dell'esecuzione degli esami vanno evitate le informazioni eccedenti, l'articolo 9 LEGU;
c.
in merito alla protezione dei campioni e dei dati genetici, alla durata della loro conservazione e alla loro utilizzazione per un altro scopo, gli articoli 10-12 LEGU;
d.
in merito alle operazioni relative ai dati genetici nell'ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile, gli articoli 39 lettera b, 43 capoverso 3 e 45 LEGU.

15 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014 (RU 2017 3641; FF 2013 5041). Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).

16 RS 810.12

Sezione 2: Obbligo d'autorizzazione

Art. 818 Principi

1 Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

a.
applica metodi di procreazione;
b.
prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

2 I laboratori che eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell'articolo 5a nell'ambito di metodi di procreazione necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 LEGU19.20

3 L'inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

19 RS 810.12

20 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).

Art. 9 Applicazione dei metodi di procreazione

1 L'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a è rilasciata soltanto a medici.21

2 I medici devono:22

a.
disporre della necessaria formazione ed esperienza nei metodi della procreazione con assistenza medica;
b.
offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge;
c.
assicurare alle persone in cura, unitamente ai collaboratori, una consulenza e cure complete mediche, socio-psicologiche, nonché inerenti alla biologia della procreazione;
d.
disporre delle attrezzature di laboratorio necessarie;
e.23
provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni in vitro.

3 Se nell'applicazione di un metodo di procreazione è esaminato il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro, i medici devono inoltre:

a.
dimostrare di possedere sufficienti conoscenze nel settore della genetica medica; e
b.
assicurare che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.24

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 10 Conservazione e mediazione di gameti, oociti impregnati ed embrioni in vitro25

1 L'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b è rilasciata soltanto a medici.26

2 I medici devono:27

a.
offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge;
b.
assicurare, unitamente ai collaboratori, una selezione accurata dei donatori di sperma; e
c.28
provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni in vitro.

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 11 Rapporto sull'operato

1 I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 presentano ogni anno un rapporto all'autorità cantonale competente.29

2 Il rapporto informa su:30

a.
il numero e il genere dei trattamenti;
b.
il genere delle indicazioni;
c.
l'uso degli spermatozoi donati;
d.
il numero delle gravidanze e l'esito corrispettivo;
e.31
la conservazione e l'uso di gameti, oociti impregnati ed embrioni in vitro;
f.
il numero degli embrioni in sovrannumero.

3 Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.

4 L'autorità cantonale preposta all'autorizzazione trasmette i dati all'Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.32

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 1233 Vigilanza

1 L'autorità preposta all'autorizzazione controlla che:

a.
le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempiute;
b.
gli obblighi ed eventuali oneri siano rispettati.

2 Effettua ispezioni e a tale scopo può accedere a fondi, stabilimenti e locali. Il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, deve fornire gratuitamente all'autorità preposta all'autorizzazione le informazioni e i documenti necessari nonché qualsiasi altro genere di sostegno.

3 L'autorità preposta all'autorizzazione può prendere tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. In caso di gravi infrazioni alla presente legge può in particolare vietare l'uso di locali o di impianti, chiudere aziende e sospendere o revocare autorizzazioni.

4 Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi, in particolare compiti di controllo, a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato. Provvede a finanziare i compiti delegati.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 14 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, nonché il rapporto e la vigilanza.

Sezione 2a:35 Valutazione

35 Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 14a

1 L'UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge che concernono l'esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione siano valutati.

2 La valutazione riguarda in particolare:

a.
la corrispondenza, da un lato, delle indicazioni relative a metodi di procreazione con esame del patrimonio genetico di embrioni al fine di evitare la trasmissione della predisposizione a una malattia grave notificate in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 lettera b con, dall'altro, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5a capoverso 2;
b.
la rilevazione del numero di coppie e dei metodi praticati, nonché dei risultati ottenuti;
c.
i processi nel quadro dell'esecuzione e della vigilanza;
d.
le ripercussioni sulla società.

3 I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 sono tenuti a fornire all'UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione.

4 Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell'interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.

Sezione 3: Uso del patrimonio germinale

Art. 15 Conservazione di gameti

1 I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono e per la durata massima di cinque anni. Se tale persona ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.36

2 Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che intendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter causare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico.

3 La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso.

4 I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 16 Conservazione di oociti impregnati e di embrioni in vitro37

1 Gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro si possono conservare solo se:38

a.39
la coppia interessata dà il proprio consenso scritto; e
b.
la conservazione serve a causare una futura gravidanza.

2 La durata di conservazione è limitata a cinque anni. Se la coppia interessata ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.40

3 Ogni membro della coppia può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.41

4 In caso di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro vanno distrutti immediatamente. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 200342 sulle cellule staminali.43

544

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

41 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

42 RS 810.31

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

44 Abrogato dal n. I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 17 Sviluppo degli embrioni

1 Durante un ciclo di trattamento, all'esterno del corpo materno può essere sviluppato al massimo il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione con assistenza medica o dell'esame del patrimonio genetico degli embrioni; non possono in ogni caso essere sviluppati più di 12 oociti.45

2 L'embrione deve svilupparsi all'esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell'utero.

346

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

46 Abrogato dal n. I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Sezione 4: Dono di sperma

Art. 18 Consenso e informazione del donatore

1 Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell'ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore.

2 Prima del dono di sperma il donatore dev'essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27).

Art. 19 Scelta dei donatori

1 I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta.

2 Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev'essere avvertito in modo esplicito prima del dono.

Art. 20 Mediazione di spermatozoi donati

1 Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad applicare metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall'articolo 24 capoverso 2.

2 Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l'articolo 22 capoverso 2.

Art. 22 Uso degli spermatozoi donati

1 È vietato usare spermatozoi di diversi donatori all'interno di un ciclo.

2 Gli spermatozoi di un donatore si possono usare per la procreazione di otto figli al massimo.

3 Tra le persone che donano cellule germinali in vista dell'applicazione di un metodo di procreazione non possono sussistere impedimenti al matrimonio secondo l'articolo 95 del CC47.

4 Nella scelta degli spermatozoi donati si possono prendere in considerazione soltanto il gruppo sanguigno e la compatibilità delle caratteristiche fisiche dell'uomo con il quale va instaurato un rapporto di filiazione.

Art. 23 Rapporto di filiazione

1 Se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge, il rapporto di filiazione rispetto alla moglie o al marito della madre non può essere impugnato né dal figlio, né dalla moglie o dal marito della madre.48

2 L'azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l'azione è tuttavia ammissibile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell'autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati.

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Art. 24 Obbligo di documentazione

1 Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in modo attendibile.

2 In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti:

a.
cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione;
b.
data del dono degli spermatozoi;
c.
risultati dell'esame medico;
d.
dati riguardanti le caratteristiche fisiche.

3 In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito o alla moglie vanno registrati i dati seguenti:49

a.
cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità;
b.
data dell'uso degli spermatozoi.

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Art. 25 Trasmissione dei dati

1 Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l'articolo 24 all'Ufficio federale dello stato civile (Ufficio).

2 Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l'esito infruttuoso del trattamento.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.

Art. 27 Informazione

1 Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d'età può chiedere all'Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).

2 Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.

3 Prima che l'Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.

4 Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d'informazione a una commissione federale specializzata.

550

50 Abrogato dall'all. n. 87 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Capitolo 3: Commissione nazionale di etica

Art. 28

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.

2 La Commissione segue l'evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.

3 Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti:

a.
elaborare direttive completive della presente legge;
b.
rilevare lacune nella legislazione;
c.
far da consulente, a richiesta, all'Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
d.
informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di questioni etiche in seno alla società.

4 Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell'ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 2951 Produzione abusiva di embrioni

1 Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato o un embrione in vitro nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 30 Sviluppo di embrioni all'esterno del corpo materno

1 Chiunque lascia sviluppare un embrione all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52

2 È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 31 Maternità sostitutiva

1 Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.53

2 È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 3254 Abuso di patrimonio germinale

1 Chiunque provoca un'impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3 Se il colpevole ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 3355 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni in vitro

Chiunque, nell'ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che si intenda, con tale procedura, rimediare alla sterilità o evitare di trasmettere ai discendenti la predisposizione a una malattia grave, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 3456 Applicazione senza consenso o autorizzazione

1 Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia interessata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione, conserva o procura per mediazione gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro oppure prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni in vitro.

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 35 Interventi sulla via germinale

1 Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l'informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.57

2 È parimenti punibile chi usa per un'impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l'ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.

3 Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Art. 37 Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente,

a.
in violazione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione;
b.59
usa gameti provenienti da una persona defunta, salvo che si tratti di spermatozoi di un donatore defunto;
bbis.60
usa oociti impregnati o embrioni in vitro provenienti da una coppia di cui un membro è deceduto;
c.
usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato;
d.
applica metodi di procreazione senza indicazione consentita;
e. 61
f.
in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale;
g.
in violazione dell'articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni;
h.
in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1;
i.
in violazione dell'articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati;
j.
non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall'articolo 24,

è punito con la multa sino a 100 000 franchi.62

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

60 Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

61 Abrogata dal n. I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

62 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Modifica del diritto vigente

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Autorizzazione

1 Chiunque abbisogna di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 deve presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la domanda con acclusi i documenti necessari.

2 Chi non presenta la domanda entro i termini fissati deve sospendere l'attività.

Art. 41 Informazione

1 Gli articoli 18 e 24-27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo.

2 Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell'articolo 27.

Art. 42 Conservazione di embrioni

1 Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, conserva embrioni deve comunicarlo entro tre mesi all'autorità preposta all'autorizzazione. È applicabile l'articolo 11.

264

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore fino al 31 dic. 2008 (RU 2003 3681; FF 2003 1045).

Art. 43 Rapporto di filiazione

L'articolo 23 si applica anche ai figli concepiti, nell'ambito di un metodo di procreazione, con spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 44

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200166

66 DCF del 4 dic. 2000.