In merito all'art. 1 par. 4
Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione dell'opera in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo 9 citato.
In merito all'art. 3
Resta inteso che, nell'applicare l'articolo 3 del presente trattato, l'espressione «Paese dell'Unione» di cui agli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna, si intende riferita a una Parte contraente del presente trattato ogni qual volta i suddetti articoli vengano applicati ai fini della protezione contemplata dal presente trattato. Resta altresì inteso che l'espressione «Paese estraneo all'Unione» di cui ai citati articoli della Convenzione di Berna va riferita ai paesi che non sono Parti contraenti del presente trattato e che il riferimento alla «presente Convenzione», di cui all'articolo 2 paragrafo 8, all'articolo 2bis paragrafo 2 e agli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione di Berna, si intende fatto alla Convenzione stessa e al presente trattato. Infine, resta inteso che l'espressione «autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione» di cui agli articoli da 3 a 6 della Convenzione di Berna in quanto applicabili al presente trattato va riferita, nel caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del trattato stesso, agli autori di uno degli Stati membri di tale organizzazione.
In merito all'art. 4
L'oggetto della protezione per quanto riguarda i programmi per elaboratore di cui all'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS3.
In merito all'art. 5
L'oggetto della protezione per quanto riguarda la compilazione di dati (banche dati) di cui all'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS.
In merito agli art. 6 e 7
Per «copie» e «opere originali o copia delle stesse», in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.
In merito all'art. 7
Resta inteso che l'obbligo di cui all'articolo 7 paragrafo 1 non implica che una Parte contraente debba riconoscere un diritto esclusivo di noleggio a scopo di lucro agli autori che, secondo la legislazione di detta Parte, non godano di analoghi diritti sui fonogrammi. Resta altresì inteso che tale obbligo è conforme all'articolo 14 paragrafo 4 dell'accordo TRIPS.
In merito all'art. 8
Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. Resta altresì inteso che l'articolo 8 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di applicare l'articolo 11bis paragrafo 2 della Convenzione di Berna.
In merito all'art. 10
Resta inteso che l'articolo 10 dà facoltà alle Parti contraenti di inserire ed estendere nei modi appropriati nell'ambiente digitale le limitazioni e eccezioni di diritto interno ritenute accettabili ai sensi della Convenzione di Berna. Parimenti, l'articolo 10 va inteso nel senso che consente alle Parti contraenti di contemplare nuove limitazioni e eccezioni adeguate al settore delle reti digitali.
Resta altresì inteso che l'articolo 10 paragrafo 2 non riduce né amplia l'ambito di applicazione delle limitazioni e eccezioni contemplate dalla Convenzione di Berna.
In merito all'art. 12
Resta inteso che l'espressione «qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna» si intende riferita tanto ai diritti esclusivi quanto al diritto a un'equa remunerazione.
Resta altresì inteso che le Parti contraenti non potranno avvalersi di questo articolo per ideare e attuare sistemi di gestione dei diritti aventi l'effetto di imporre formalità non ammesse né dalla Convenzione di Berna né dal presente trattato, di ostacolare la libera circolazione delle merci e impedire il godimento dei diritti protetti in forza del trattato.