1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele di additivi per alimenti per animali possono essere immessi sul mercato soltanto se l'imballaggio o il contenitore è etichettato. Il produttore, l'imballatore, l'importatore, il venditore e il distributore sono responsabili che l'etichetta rechi, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, redatte almeno in una lingua ufficiale, le seguenti indicazioni relative a ciascun additivo per alimenti per animali contenuto nel prodotto:
- a.
- il nome specifico dato all'additivo per alimenti per animali all'atto dell'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa;
- b.
- il nome o la ditta e l'indirizzo o la sede sociale dello stabilimento responsabile dei dati secondo il presente articolo;
- c.
- il peso netto o, per gli additivi per alimenti per animali o le premiscele liquidi, il volume netto oppure il peso netto;
- d.
- se del caso, il numero d'omologazione attribuito allo stabilimento che produce o immette sul mercato l'additivo per alimenti per animali o la premiscela;
- e.
- le istruzioni per l'uso, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'uso e, se del caso, i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione, comprese le specie e le categorie animali cui è destinato l'additivo per alimenti per animali o la premiscela di additivi per alimenti per animali;
- f.
- il numero d'identificazione;
- g.
- il numero di riferimento della partita e la data di produzione.
1bis Se la concentrazione di determinate sostanze incorporate in un additivo per alimenti per animali o in una premiscela di additivi per alimenti per animali presenta un pericolo per l'utilizzatore ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 201527 sui prodotti chimici, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'uso previste da tale ordinanza devono essere messe a disposizione dell'acquirente.28
2 Nel caso delle premiscele, le lettere b, d, e, g non si applicano agli additivi per alimenti per animali incorporati.
3 Nel caso delle sostanze aromatiche, l'elenco dei singoli additivi per alimenti per animali può essere sostituito dall'espressione «miscela di sostanze aromatiche». La presente disposizione non si applica alle sostanze aromatiche per cui vige una restrizione quantitativa per l'uso negli alimenti per animali e nell'acqua potabile.
4 Nel caso delle premiscele, sull'etichetta deve comparire la parola «premiscela». La sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata, nel caso delle materie prime, secondo l'articolo 15 e, qualora venga utilizzata come supporto l'acqua, deve essere dichiarato il tenore d'acqua della premiscela. Per la premiscela nel suo complesso può essere indicata soltanto una durata minima di conservazione. Essa corrisponde alla durata di conservazione più breve dei singoli componenti.
5 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi o contenitori chiusi con un dispositivo di chiusura che deve essere obbligatoriamente danneggiato al momento dell'apertura e quindi è non più riutilizzabile.
6 Il DEFR disciplina le prescrizioni particolari in materia di etichettatura per le premiscele e per determinati additivi per alimenti per animali.