01.01.2026 - *
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2023 - 31.12.2025 / In vigore
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2004 - 30.09.2012
01.01.2002 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

446.11

Ordinanza
sulla promozione delle attività extrascolastiche
di fanciulli e giovani

(Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)

del 3 dicembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 23 capoverso 1 della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
il ruolo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nell'ambito della LPAG;
b.
la procedura di presentazione e di trattamento delle richieste di aiuti finanziari nell'ambito della LPAG;
c.
le modalità di calcolo degli aiuti finanziari;
d.
le decisioni e la conclusione di contratti relativi agli aiuti finanziari;
e.
la collaborazione tra l'UFAS e gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù nonché lo sviluppo di competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza e nella LPAG s'intende per:

a.
attività o progetto in una determinata regione linguistica: attività o progetto realizzato in almeno dieci Cantoni germanofoni o tre francofoni oppure nella Svizzera italiana o romancia;
b.
attività o progetto a livello nazionale: attività o progetto realizzato in almeno dieci Cantoni germanofoni e tre francofoni nonché nella Svizzera italiana o romancia;
c.
attori della politica dell'infanzia e della gioventù: i Cantoni, le Città e i Comuni nonché i relativi consorzi, gli uffici federali competenti, le organizzazioni non governative e gli esperti;
d.
partecipante: persona che prende parte a un'attività organizzata da un'istituzione privata, un Cantone o un Comune, fino alla fine dell'anno civile in cui compie i 25 anni, fatta eccezione per la persona che segue i corsi di formazione o di formazione continua secondo l'articolo 9 LPAG, per la quale il limite d'età è fissato a 30 anni;
e.
monitore: volontario che svolge una funzione di direzione, consulenza o accompagnamento, fino alla fine dell'anno civile in cui compie i 30 anni;
f.
responsabile del corso: persona, di qualsiasi età, responsabile per la pianificazione e la realizzazione di corsi di formazione e formazione continua secondo l'articolo 9 LPAG;
g.
membro: persona che appartiene formalmente a un'istituzione conformemente agli statuti di quest'ultima, fino alla fine dell'anno civile in cui compie i 25 anni;
h.
fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione: fanciulli e giovani provenienti da contesti svantaggiati a livello sociale o culturale, oppure in situazione di disabilità;
i.
singola organizzazione: istituzione privata che propone attività o prestazioni rivolte principalmente a fanciulli e giovani; le sue strutture possono essere regionali;
j.
associazione mantello: istituzione privata attiva a livello nazionale i cui membri aventi diritto di voto sono singole organizzazioni che operano nello stesso ambito; l'associazione mantello fornisce prestazioni essenziali per i suoi membri e ne rappresenta gli interessi a livello nazionale;
k.
piattaforma di coordinamento: struttura organizzativa privata che coordina determinate attività o rivendicazioni a livello nazionale in vista del perseguimento di un obiettivo comune e mette in contatto gli attori che ne fanno parte;
l.
manifestazione: evento aperto al pubblico che prevede un proprio programma, con almeno tre ore di contenuti tematici relativi al settore dell'infanzia e della gioventù;
m.
scambio: proposta per fanciulli e giovani con domicilio civile in Svizzera, che prevede un'assistenza professionale nella sua preparazione, fino al rientro;
n.
carattere innovativo: insieme degli approcci che sviluppano, a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, nuove forme di attività giovanili extrascolastiche oppure completano o perfezionano forme già note su elementi essenziali;
o.
partecipazione: coinvolgimento totale di fanciulli e giovani nell'intero processo, ovvero nell'avvio, nella pianificazione e nella realizzazione delle attività;
p.
formazione e formazione continua: attività di formazione organizzate regolarmente dalle istituzioni private per formare i partecipanti alla loro funzione di direzione, consulenza o accompagnamento a titolo onorifico, e che si distinguono chiaramente dalle attività statutarie ordinarie.
Art. 3 Centro di competenza federale responsabile per la politica dell'infanzia e della gioventù

1 L'UFAS è il centro di competenza federale responsabile per la politica dell'infanzia e della gioventù.

2 È incaricato di:

a.
concedere, fissare e versare gli aiuti finanziari previsti dalla LPAG;
b.
fornire informazioni sulla politica dell'infanzia e della gioventù;
c.
provvedere a uno scambio regolare di informazioni con i diversi attori del settore;
d.
adottare misure volte ad agevolare la collaborazione tra questi attori;
e.
promuovere lo sviluppo di competenze e organizzare manifestazioni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù in virtù dell'articolo 21 LPAG.
Art. 4 Principio degli aiuti finanziari

1 Non si può rivendicare un diritto agli aiuti finanziari.

2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce un ordine di priorità per la valutazione delle richieste, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).

3 Nella valutazione delle richieste di aiuti finanziari, l'UFAS tiene conto degli aiuti finanziari concessi da altre autorità federali, conformemente all'articolo 12 capoversi 1 e 2 LSu.

4 Nel calcolo degli aiuti finanziari tiene conto delle riserve delle istituzioni private.3

2 RS 616.1

3 In vigore dal 1° gen. 2026 (art. 48 cpv. 2).

Art. 5 Ripartizione delle risorse finanziarie relative agli articoli 7-11 LPAG

Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell'infanzia e della gioventù sono ripartite come segue:

a.
per aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 LPAG) e aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua (art. 9 LPAG): almeno il 75 per cento;
b.
per aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 LPAG), aiuti finanziari per progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG) e aiuti finanziari per progetti cantonali e comunali di durata limitata che fungono da modello (art. 11 LPAG): al massimo il 25 per cento.
Art. 6 Spese computabili

1 Sono computabili ai sensi dell'articolo 13 LPAG le spese effettive derivanti dalle attività statutarie regolari dell'istituzione privata responsabile o dall'attuazione di un progetto, nonché le spese legate alla formazione e alla formazione continua di giovani volontari secondo l'articolo 9 LPAG.

2 Non sono computabili in particolare:

a.
le spese per investimenti straordinari;
b.
le spese risultanti da un errore commesso dall'istituzione privata responsabile;
c.
le spese legate all'impiego di persone che svolgono servizio civile;
d.
le spese sostenute per la realizzazione di attività commissionate e pagate da terzi;
e.
le spese legate a ricorsi;
f.
le attività svolte a titolo onorifico.

3 Se un'istituzione privata riceve aiuti finanziari di diversi tipi in virtù degli
articoli 7-10 LPAG, la totalità degli aiuti finanziari non può superare il 50 per cento delle spese computabili per tutti gli aiuti interessati.

Sezione 2: Presentazione delle richieste di aiuti finanziari

Art. 8 Presentazione della richiesta

1 La richiesta, corredata di tutti i documenti necessari, è presentata all'UFAS entro i termini previsti.

2 La richiesta per un progetto è presentata prima della sua realizzazione.

Sezione 3: Trattamento delle richieste di aiuti finanziari

Art. 9 Entrata in materia

1 L'UFAS entra in materia sulla richiesta, se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:

a.
la richiesta è presentata nei termini previsti;
b.
sono allegati tutti i documenti richiesti;
c.
sono soddisfatte le condizioni generali di cui agli articoli 3 e 6 LPAG per le istituzioni private e all'articolo 11 LPAG per i Cantoni e i Comuni.

2 Sono fatte salve le disposizioni speciali del capitolo 2, che prevedono condizioni supplementari per l'entrata in materia.

Art. 10 Esame delle richieste

1 L'UFAS può chiedere il parere di specialisti esterni.

2 Se una richiesta è incompleta, chiede le informazioni mancanti.

Art. 11 Decisione

1 L'UFAS emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la presentazione delle richieste nei casi di cui agli articoli 8, 10 e 11 LPAG.

2 Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste nei casi di cui agli articoli 7 capoversi 1 e 2, e 9 LPAG.

Art. 12 Contratto di diritto pubblico

1 Al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste, l'UFAS conclude un contratto di diritto pubblico con le istituzioni private che hanno presentato richieste fondate sugli articoli 7 capoverso 1 e 9 LPAG.

2 Al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della richiesta, l'UFAS conclude un contratto di diritto pubblico con i Cantoni e i Comuni che hanno presentato richieste fondate sull'articolo 11 LPAG.

3 I contratti relativi agli aiuti finanziari di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 9 LPAG entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente la presentazione della richiesta, per una durata massima di quattro anni.

4 I contratti relativi agli aiuti finanziari di cui all'articolo 11 LPAG entrano in vigore in funzione dell'inizio del progetto, per una durata massima di quattro anni.

Sezione 4: Controllo e pubblicazione

Art. 13 Controllo

1 L'UFAS effettua controlli per verificare che le attività previste siano state realizzate in modo adeguato, in particolare in termini di qualità.

2 I controlli possono essere effettuati sotto forma di colloquio di controllo, di valutazione delle attività da parte di un esperto o di audit.

Art. 14 Conservazione dei documenti

1 L'istituzione privata, il Cantone e il Comune beneficiari sono tenuti a conservare per dieci anni i documenti relativi alla richiesta e legati alle attività per le quali ricevono gli aiuti finanziari.

2 Il termine decorre dalla notifica della decisione che accorda gli aiuti finanziari o dall'entrata in vigore del contratto di prestazioni.

Art. 15 Pubblicazione degli aiuti finanziari

1 L'UFAS informa il pubblico di tutte le prestazioni e attività sostenute in virtù della LPAG, nonché dell'importo degli aiuti finanziari concessi a ogni istituzione privata, Cantone e Comune beneficiario.

2 Le istituzioni private, i Cantoni e i Comuni beneficiari menzionano nel loro rapporto annuale, nel loro conto annuale, nelle pubblicazioni o in occasione di manifestazioni pubbliche l'importo degli aiuti finanziari versati dall'UFAS in virtù degli articoli 7-11 LPAG e indicano la pertinente disposizione.

Capitolo 2: Disposizioni speciali

Sezione 1:
Aiuti finanziari ad associazioni mantello e a piattaforme di coordinamento per la gestione delle strutture e per attività regolari

(art. 7 cpv. 1 LPAG)

Art. 16 Richieste

1 Le associazioni mantello e le piattaforme di coordinamento possono presentare all'UFAS ogni quattro anni, entro il 30 aprile precedente l'inizio del contratto, una richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 capoverso 1 LPAG. Ogni periodo contrattuale dura quattro anni e il primo inizia il 1° gennaio dell'anno seguente quello dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sull'istituzione richiedente:

a.
struttura e grandezza;
b.
presenza sul territorio e raggio d'azione;
c.
prestazioni e attività in presenza nonché prestazioni e attività complementari online;
d.
collaborazione con altre organizzazioni;
e.
finanziamento e budget;
f.
linee direttive o descrizione dell'istituzione;
g.
statuti;
h.
rapporto annuale approvato dell'anno precedente;
i.
budget per il periodo contrattuale;
j.
conto annuale riveduto dell'anno precedente;
k.
rapporto di revisione dell'anno precedente;
l.
contabilità per centri di costo dell'anno precedente;
m.
importo degli aiuti finanziari richiesti;
n.
importo delle spese computabili secondo il conto economico riveduto dell'anno precedente.
Art. 17 Entrata in materia

1 Oltre a soddisfare le condizioni di entrata in materia di cui all'articolo 9 capoverso 1 della presente ordinanza e all'articolo 7 capoverso 1 LPAG, l'istituzione richiedente deve avere:

a.
un'attività a livello nazionale;
b.
un sito Internet nelle tre lingue ufficiali;
c.
un rapporto annuale in due lingue ufficiali;
d.
oltre il 50 per cento delle spese totali destinato alle attività extrascolastiche;
e.
oltre il 50 per cento delle spese totali destinato al settore dell'infanzia e della gioventù.

2 Se l'UFAS ha un interesse strategico, può eccezionalmente entrare in materia su una richiesta che non adempie i criteri di cui al capoverso 1, a condizione che l'istituzione richiedente sia in grado di adempierli integralmente entro la fine del periodo contrattuale quadriennale. Questa eccezione è limitata a un solo periodo contrattuale per organizzazione.

3 In deroga al capoverso 1 lettere d ed e, una percentuale forfettaria può essere dedotta dagli oneri totali per le istituzioni che non possono beneficiare di aiuti finanziari per una parte delle attività e che non dispongono, nella loro contabilità, di centri di costo specifici per le attività extrascolastiche nel settore dell'infanzia e della gioventù.

Art. 18 Criteri

1 I criteri qualitativi in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari sono i seguenti:

a.
plurilinguismo;
b.
compiti di rappresentanza di istituzioni private o pubbliche;
c.
compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale e internazionale;
d.
compiti di sviluppo delle attività extrascolastiche e di garanzia della loro qualità;
e.
altre attività specifiche per i fanciulli e i giovani;
f.
progetti importanti legati alla struttura dell'istituzione.

2 I criteri quantitativi in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari sono i seguenti:

a.
presenza sul territorio e raggio d'azione;
b.
struttura dell'istituzione;
c.
numero e tipologia delle organizzazioni membri aventi diritto di voto (per le associazioni mantello);
d.
numero e tipologia delle organizzazioni facenti parte della rete (per le piattaforme di coordinamento);
e.
ambito di attività;
f.
numero di fanciulli e giovani raggiunti;
g.
piano di finanziamento;
h.
importo già attribuito nel quadro di altri aiuti finanziari previsti dalla LPAG.

3 L'adempimento dei criteri qualitativi è valutato da almeno due collaboratori specializzati dell'UFAS.

Sezione 2:
Aiuti finanziari a singole organizzazioni per la gestione delle strutture e per attività regolari

(art. 7 cpv. 2 LPAG)

Art. 19 Richieste

1 Le singole organizzazioni possono presentare all'UFAS una richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAG entro il 30 aprile.

2 La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sull'organizzazione richiedente:

a.
struttura e grandezza;
b.
presenza sul territorio e raggio d'azione;
c.
prestazioni e attività in presenza nonché prestazioni e attività complementari online;
d.
collaborazione con altre organizzazioni;
e.
finanziamento e budget;
f.
linee direttive o descrizione dell'organizzazione;
g.
statuti;
h.
rapporto annuale approvato dell'anno precedente;
i.
budget dell'anno in corso;
j.
conto annuale riveduto dell'anno precedente;
k.
importo delle spese computabili secondo il conto economico riveduto dell'anno precedente;
l.
rapporto di revisione dell'anno precedente.
Art. 20 Entrata in materia

1 L'organizzazione richiedente deve soddisfare le condizioni di entrata in materia di cui all'articolo 9 capoverso 1 della presente ordinanza e all'articolo 7 capoverso 2 LPAG.

2 Se l'organizzazione non ha carattere associativo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera d numero 2 LPAG, deve svolgere almeno dieci manifestazioni all'anno, con un totale di almeno 150 partecipanti attivi.

Art. 21 Criteri

1 I criteri qualitativi in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari sono i seguenti per tutte le organizzazioni:

a.
gestione della qualità;
b.
contatti con altre organizzazioni;
c.
misure di comunicazione interne ed esterne;
d.
partecipazione;
e.
servizi;
f.
integrazione di fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione.

2 I criteri quantitativi in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari sono i seguenti:

a.
numero di membri (soltanto per le organizzazioni a carattere associativo);
b.
numero di partecipanti (soltanto per le organizzazioni a carattere non associativo);
c.
numero di soggiorni di scambio individuale (soltanto per le organizzazioni specializzate nello scambio di giovani);
d.
numero di giorni di scambio individuale (soltanto per le organizzazioni specializzate nello scambio di giovani);
e.
numero di attività nelle regioni linguistiche;
f.
numero di giorni di manifestazioni, comprese le manifestazioni online;
g.
quota di giovani membri della segreteria e della presidenza, di età inferiore ai 30 anni o che li compiono nell'anno civile in questione;
h.
numero di giorni di campi di gruppo (non riguarda le organizzazioni specializzate nello scambio di giovani);
i.
numero di monitori;
j.
numero di assemblee organizzate.

3 Il numero di punti ottenibili per ogni criterio qualitativo e quantitativo nonché la loro ponderazione figurano nell'allegato 1.

4 Il DFI può modificare l'allegato 1.

Art. 22 Calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono calcolati in base alle indicazioni riguardanti l'anno precedente fornite dall'organizzazione richiedente.

2 I criteri quantitativi sono calcolati da una banca dati elettronica.

3 L'adempimento dei criteri qualitativi è valutato da almeno due collaboratori specializzati dell'UFAS.

4 I criteri qualitativi rappresentano almeno il 40 per cento del totale.

5 Ai criteri quantitativi e qualitativi è attribuito un punteggio da zero a tre punti e successivamente applicato un coefficiente di ponderazione.

6 Per calcolare il punteggio si moltiplica la somma dei criteri quantitativi per la somma dei criteri qualitativi.

7 L'importo complessivo disponibile è ripartito, in misura proporzionale al punteggio ottenuto, tra le organizzazioni che ricevono aiuti finanziari secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAG.

Sezione 3:
Aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva di fanciulli e giovani

(art. 8 LPAG)

Art. 23 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva di fanciulli e giovani

1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che:

a.
presentano un carattere innovativo;
b.
sono trasferibili anche in altri contesti;
c.
rispondono a un bisogno comprovato; e
d.
garantiscono il trasferimento delle conoscenze.

2 Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva di fanciulli e giovani ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera b LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che:

a.
sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o
b.
attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione.
Art. 24 Temi prioritari e obiettivi

Il DFI può stabilire temi prioritari e obiettivi per i progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva di fanciulli e giovani.

Art. 25 Richieste

1 Le istituzioni private possono presentare all'UFAS in qualsiasi momento una richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 8 LPAG.

2 La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sul progetto:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
carattere innovativo (art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG) o capacità di favorire la partecipazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LPAG);
d.
persone e organizzazioni coinvolte;
e.
finanziamento e budget;
f.
linee direttive o descrizione dell'istituzione responsabile;
g.
statuti;
h.
descrizione del progetto;
i.
piano di valutazione;
j.
misure relative al trasferimento delle conoscenze (soltanto per le richieste fondate sull'art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG).
Art. 26 Condizioni per i progetti che fungono da modello

(art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG)

Gli aiuti finanziari possono essere accordati se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

a.
il progetto non fa parte di un'attività esistente;
b.
il progetto è realizzato a livello nazionale o in una determinata regione linguistica oppure è trasferibile o estendibile ad altre regioni o ad altre istituzioni;
c.
il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del contesto;
d.
il progetto presenta un carattere innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie;
e.
sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi; le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati sono illustrate in modo chiaro;
f.
l'istituzione responsabile del progetto indica in che misura il progetto potrebbe concretizzarsi in un'attività a lungo termine;
g.
il progetto garantisce il trasferimento delle conoscenze e i suoi risultati, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.
Art. 27 Condizioni per i progetti che favoriscono la partecipazione attiva di fanciulli e giovani

(art. 8 cpv. 1 lett. b LPAG)

Gli aiuti finanziari possono essere accordati se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

a.
il progetto non fa parte di un'attività esistente;
b.
il progetto è realizzato a livello nazionale o in una determinata regione linguistica oppure è trasferibile o estendibile ad altre regioni o ad altre istituzioni;
c.
il progetto è elaborato e realizzato perlopiù da fanciulli e giovani oppure attribuisce un ruolo centrale nell'intero processo di realizzazione a fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione; questi ultimi vi sono coinvolti in modo adeguato alle loro capacità;
d.
almeno il 50 per cento delle persone con funzioni direttive o di assistenza ha meno di 30 anni o li compie entro la fine dell'anno civile in questione, salvo per i progetti nei quali fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione sono coinvolti in modo adeguato alle loro capacità;
e.
almeno il 50 per cento dei fanciulli e giovani partecipanti al progetto ha meno di 25 anni o li compie entro la fine dell'anno civile in questione;
f.
l'istituzione descrive i processi e le forme di partecipazione;
g.
sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi; le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati sono illustrate in modo chiaro;
h.
i risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.
Art. 29 Versamenti parziali e rapporti

1 Il pagamento degli aiuti finanziari può essere effettuato con versamenti parziali.

2 Se sono previsti più versamenti parziali, il pagamento del secondo e di quelli successivi è subordinato alla presentazione di rapporti intermedi.

3 Il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione del rapporto finale.

Sezione 4: Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua

(art. 9 LPAG)

Art. 30 Richieste

1 Le istituzioni private possono presentare all'UFAS una richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 9 LPAG entro il 31 luglio.

2 La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni:

a.
genere e portata dell'offerta di formazione e di formazione continua;
b.
scopo e utilità dell'offerta di formazione e di formazione continua;
c.
finanziamento e budget dell'offerta di formazione e di formazione continua;
d.
statuti;
e.
rapporto annuale e conto annuale riveduto dell'anno precedente.

3 Per ciascun corso, sono necessarie le seguenti indicazioni:

a.
denominazione;
b.
durata stimata in giorni (intervallo);
c.
obiettivi e contenuti;
d.
rapporto con la pratica;
e.
metodi adottati e requisiti per i responsabili dei corsi;
f.
rapporto numerico tra i responsabili dei corsi e i partecipanti;
g.
indicazioni relative alle caratteristiche specifiche della richiesta suscettibili di dar diritto a un supplemento.

4 L'elenco delle caratteristiche specifiche di cui al capoverso 3 lettera g figura nell'allegato 2.

5 Il DFI può modificare l'allegato 2.

6 Le richieste di aggiunta di un nuovo corso o di adeguamento di un corso esistente durante il periodo di validità del contratto necessitano delle stesse indicazioni di cui al capoverso 3 e devono essere presentate entro il 31 luglio.

Art. 31 Entrata in materia

Oltre a soddisfare le condizioni di entrata in materia di cui all'articolo 9 capoverso 1, l'organizzazione richiedente deve adempiere anche le seguenti condizioni:

a.
l'istituzione organizza regolarmente attività per formare i partecipanti alla loro funzione di direzione, consulenza o accompagnamento a titolo onorifico;
b.
le attività di formazione si distinguono chiaramente dalle attività statutarie ordinarie.
Art. 32 Indicazioni relative ai corsi per le fatture

1 Le seguenti indicazioni devono essere registrate in una banca dati entro la fine di agosto dell'anno corrente per i corsi effettivamente svolti nel primo semestre ed entro la fine di febbraio dell'anno successivo per quelli svolti nel secondo semestre:

a.
sede del corso;
b.
data del primo giorno di corso;
c.
programma dettagliato del corso in tutte le lingue in cui è svolto;
d.
numero di partecipanti;
e.
numero di responsabili del corso;
f.
durata del corso (approssimata alla mezza giornata);
g.
numero di lingue in cui il corso è stato svolto;
h.
importo delle spese computabili secondo il conto economico riveduto dell'anno precedente (una volta per anno civile);
i.
valutazione del corso.

2 Le attività di formazione e formazione continua già sostenute in virtù della legge del 17 giugno 20114 sulla promozione dello sport non sono considerate formazione e formazione continua ai sensi della presente ordinanza.

Art. 33 Calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari comprendono:

a.
un forfait di base per partecipante e per giorno intero;
b.
un supplemento, se il corso presenta caratteristiche specifiche (art. 30 cpv. 3 lett. g);
c.
un supplemento, se il corso è impartito in due o più lingue (art. 32 cpv. 1 lett. g).

2 Gli importi massimi del forfait di base e dei supplementi sono fissati nell'allegato 2.

3 Un corso non è computato, se:

a.
la sua durata è inferiore a quella minima stabilita nel contratto relativo agli aiuti finanziari;
b.
vi sono più di 15 partecipanti per responsabile del corso.

Sezione 5:
Aiuti finanziari per progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale

(art. 10 LPAG)

Art. 35 Richieste

1 Le istituzioni private possono presentare all'UFAS una richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 10 LPAG.

2 La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sul progetto:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
persone e organizzazioni coinvolte, in particolare fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione;
d.
finanziamento e budget;
e.
linee direttive o descrizione dell'istituzione;
f.
statuti;
g.
descrizione del progetto;
h.
piano di valutazione.
Art. 36 Condizioni

Gli aiuti finanziari possono essere accordati se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

a.
il progetto si presta alla partecipazione di fanciulli e giovani ai processi politici a livello federale e all'applicazione dei meccanismi politici;
b.
il progetto è elaborato e realizzato perlopiù da fanciulli o giovani;
c.
fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione sono coinvolti nel progetto in modo adeguato alle loro capacità;
d.
l'istituzione descrive i processi e le forme di partecipazione;
e.
sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi; le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati sono illustrate in modo chiaro;
f.
i risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.
Art. 38 Versamenti parziali e rapporti

1 Il pagamento degli aiuti finanziari può essere effettuato con versamenti parziali.

2 Se sono previsti più versamenti parziali, il pagamento del secondo e di quelli successivi è subordinato alla presentazione di rapporti intermedi.

3 Il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione del rapporto finale.

Sezione 6:
Aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello

(art. 11 LPAG)

Art. 39 Progetti d'importanza nazionale che fungono da modello

Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 11 LPAG si intendono singoli progetti cantonali e comunali, della durata massima di quattro anni, che:

a.
presentano un carattere innovativo;
b.
sono trasferibili anche in altri contesti;
c.
rispondono a un bisogno comprovato; e
d.
garantiscono il trasferimento delle conoscenze.
Art. 40 Richieste

1 I Cantoni e i Comuni possono presentare all'UFAS una richiesta di aiuti finanziari secondo l'articolo 11 LPAG.

2 La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sul progetto:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
carattere innovativo;
d.
persone e organizzazioni coinvolte;
e.
finanziamento e budget;
f.
descrizione;
g.
piano di valutazione;
h.
per le richieste presentate da un Comune, parere del Cantone;
i.
se un'istituzione privata è incaricata da un Comune o da un Cantone, contratto di prestazioni;
j.
misure relative al trasferimento delle conoscenze.
Art. 41 Condizioni

Gli aiuti finanziari possono essere accordati se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

a.
il progetto non fa parte di un'attività esistente;
b.
il progetto è trasferibile o estendibile ad altri Cantoni, ad altre regioni, ad altri Comuni o ad altre istituzioni;
c.
il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del contesto;
d.
il progetto presenta un carattere innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie;
e.
sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi; le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati sono illustrate in modo chiaro;
f.
l'istituzione responsabile del progetto indica in che misura il progetto potrebbe concretizzarsi in un'attività a lungo termine;
g.
il progetto garantisce il trasferimento delle conoscenze e i suoi risultati, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.

Sezione 7:
Collaborazione in materia di politica dell'infanzia e della gioventù

Art. 42 Piattaforma elettronica

1 L'UFAS mette a disposizione una piattaforma elettronica con informazioni sugli sviluppi nella politica dell'infanzia e della gioventù e vi presenta forme di attività collaudate e progetti promettenti.

2 Gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù possono presentare sulla piattaforma le proprie attività e le competenze in materia.

Art. 43 Collaborazione con gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù

1 La Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù (CPIG) è l'interlocutore dell'UFAS a livello intercantonale.

2 I membri della CPIG:

a.
informano l'UFAS sugli sviluppi delle loro politiche cantonali in materia;
b.
inoltrano agli organi competenti del proprio Cantone le informazioni dell'UFAS sulla politica federale dell'infanzia e della gioventù;
c.
forniscono annualmente le informazioni necessarie per l'aggiornamento della piattaforma.

3 L'UFAS organizza un dialogo regolare con la CPIG e altri attori della politica dell'infanzia e della gioventù.

4 I Cantoni provvedono a coinvolgere i Comuni nel dialogo con la Confederazione, laddove lo ritengono necessario.

Sezione 8: Commissione federale per l'infanzia e la gioventù

Art. 44

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù di cui all'articolo 22 LPAG adotta un proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del DFI.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 45 Esecuzione

1 L'UFAS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 Può emanare direttive.

Art. 47 Disposizioni transitorie

Gli aiuti finanziari accordati in base a decisioni emanate o contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono versati fino alla loro scadenza secondo il diritto anteriore.

Art. 48 Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 L'articolo 4 capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 16

6 Aggiornato dalla correzione del 26 ago. 2022 (RU 2022 469).

(art. 21 cpv. 3 e 4)

Aiuti finanziari a singole organizzazioni per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 cpv. 2 LPAG)

1. Criteri qualitativi per tutti i tipi di organizzazioni

I documenti pertinenti devono essere caricati nella banca dati.

1.1 Gestione della qualità

Punti: 0-3

Fattore di ponderazione: 5

a.
Descrizione della garanzia della qualità, dei controlli di qualità o dei marchi di qualità. Presentazione dei programmi, delle strategie e delle misure in materia.
b.
Presentazione di piani, strategie e prestazioni che tengono in debita considerazione le esigenze e i bisogni di ragazze e ragazzi (promozione della parità tra i sessi).
c.
Raggiungibilità dell'organizzazione (dati personali, numero di telefono, e-mail di persone di contatto ecc.).

1.2 Contatti con altre organizzazioni

Punti: 0-3

Fattore di ponderazione: 5

Descrizione della collaborazione attiva e della rete di contatti con altre istituzioni (pubbliche o private). Presentazione dei programmi, delle strategie e delle misure in materia (a livello nazionale e internazionale).

1.3 Misure di comunicazione interne ed esterne

Punti: 0-3

Fattore di ponderazione: 5

Descrizione delle misure e degli strumenti di comunicazione: numero, genere e tipi di destinatari. Presentazione dei programmi e delle strategie in materia (linee direttive, basi della comunicazione ecc.).

1.4 Partecipazione

Punti: 0-3

Fattore di ponderazione: 5

Descrizione delle possibilità di partecipazione di fanciulli e giovani in seno all'istituzione (partecipazione alle decisioni degli organi associativi, coinvolgimento nello sviluppo di prestazioni ecc.). Presentazione dei programmi, delle strategie e delle attività in materia.

1.5 Servizi

Punti: 0-3

Fattore di ponderazione: 1

Descrizione di servizi particolari, destinati ai membri dell'istituzione e ai partecipanti regolari alle manifestazioni, che esulano dagli ambiti della consulenza e dell'informazione (p. es. prestito di materiale, servizi assicurativi, vendita ecc.).

1.6 Integrazione di fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione

Punti: 0-3

Fattore di ponderazione: 5

Descrizione delle prestazioni e attività volte a consentire in modo mirato e promuovere espressamente l'integrazione di fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione. Presentazione dei programmi, delle strategie e delle misure in materia.

2. Criteri quantitativi

2.1 Organizzazioni a carattere associativo

2.1.1 Condizioni di base
A. Membri

Fattore di ponderazione: 5

Definizione: numero di membri di età inferiore ai 25 anni

0-

499 membri

0 punti

500-

2 999 membri

1 punto

3 000-

11 999 membri

2 punti

Più di

11 999 membri

3 punti

B. Attività in diverse regioni linguistiche

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
attività dell'istituzione nelle regioni linguistiche
Alle organizzazioni che operano esclusivamente in Ticino o nei Grigioni non è attribuito alcun punto.

In una determinata regione linguistica ai sensi
dell'articolo 1 lettera a OPAG

0 punti

In tutti i Cantoni di una regione linguistica

1 punto

In due regioni linguistiche

2 punti

In più di due regioni linguistiche

3 punti

2.1.2 Altri criteri
C. Giorni di manifestazioni

Fattore di ponderazione: 3

Definizione:
numero di giorni di manifestazioni, comprese le manifestazioni online
Ogni manifestazione (anche online) deve essere seguita da almeno dieci partecipanti e proporre almeno tre ore di contenuti tematici relativi al settore dell'infanzia e della gioventù.
0- 9 giorni
0 punti
10-49 giorni
1 punto
50-99 giorni
2 punti
Più di 99 giorni
3 punti
D. Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della segreteria e della presidenza

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della segreteria e della presidenza (in percentuale)
0- 39 per cento
0 punti
40- 59 per cento
1 punto
60- 79 per cento
2 punti
80-100 per cento
3 punti
E. Giorni di campi di gruppo

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero complessivo dei giorni di campi di gruppo svolti
Ogni campo di gruppo dura tra due e quattordici giorni e ha almeno dieci partecipanti.

0- 19 giorni

0 punti

20- 69 giorni

1 punto

70-149 giorni

2 punti

Più di 149 giorni

3 punti

F. Monitori

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero complessivo dei monitori presenti alle attività e alle manifestazioni aperte al pubblico

0- 19 monitori

0 punti

20- 49 monitori

1 punto

50-149 monitori

2 punti

Più di 149 monitori

3 punti

G. Assemblee organizzate

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero di assemblee, riunioni e conferenze organizzate a livello nazionale cui hanno partecipato almeno sei persone appartenenti a una commissione, a un gruppo di lavoro o alla presidenza. Queste persone sono attive perlopiù a titolo onorifico.

0- 9 assemblee

0 punti

10-19 assemblee

1 punto

20-39 assemblee

2 punti

Più di 39 assemblee

3 punti

2.2 Organizzazioni a carattere non associativo

2.2.1 Condizioni di base
A. Partecipanti

Fattore di ponderazione: 5

Definizione:
numero di partecipanti di età inferiore ai 25 anni che prendono parte ad attività o manifestazioni dell'istituzione

0-149 partecipanti

0 punti

150-499 partecipanti

1 punto

500-999 partecipanti

2 punti

Più di 999 partecipanti

3 punti

B. Attività in diverse regioni linguistiche

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
attività dell'istituzione nelle regioni linguistiche
Alle organizzazioni che operano esclusivamente in Ticino o nei Grigioni non è attribuito alcun punto.

In una determinata regione linguistica ai sensi dell'articolo 1 lettera a OPAG

0 punti

In tutti i Cantoni di una regione linguistica

1 punto

In due regioni linguistiche

2 punti

In più di due regioni linguistiche

3 punti

C. Giorni di manifestazioni

Fattore di ponderazione: 3

Definizione:
numero di giorni di manifestazioni, comprese le manifestazioni online
Ogni manifestazione (anche online) deve essere seguita da almeno dieci partecipanti e proporre almeno tre ore di contenuti tematici relativi al settore dell'infanzia e della gioventù.

0- 9 giorni

0 punti

10-49 giorni

1 punto

50-99 giorni

2 punti

Più di 99 giorni

3 punti

2.2.2 Altri criteri
D. Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della segreteria e della presidenza

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della segreteria e della presidenza (in percentuale)

0- 39 per cento

0 punti

40- 59 per cento

1 punto

60- 79 per cento

2 punti

80-100 per cento

3 punti

E. Giorni di campi di gruppo

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero complessivo dei giorni di campi di gruppo svolti
Ogni campo di gruppo dura tra due e quattordici giorni e ha almeno dieci partecipanti.

0- 19 giorni

0 punti

20- 69 giorni

1 punto

70-149 giorni

2 punti

Più di 149 giorni

3 punti

F. Monitori

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero complessivo dei monitori presenti alle attività e alle manifestazioni aperte al pubblico

0- 19 monitori

0 punti

20- 49 monitori

1 punto

50-149 monitori

2 punti

Più di 149 monitori

3 punti

G. Assemblee organizzate

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero di assemblee, riunioni e conferenze organizzate a livello nazionale cui hanno partecipato almeno sei persone appartenenti a una commissione, a un gruppo di lavoro o alla presidenza. Queste persone sono attive perlopiù a titolo onorifico.

0- 9 assemblee

0 punti

10-19 assemblee

1 punto

20-39 assemblee

2 punti

Più di 39 assemblee

3 punti

2.3 Organizzazioni specializzate nello scambio di giovani

2.3.1 Condizioni di base
A. Soggiorni di scambio individuale

Fattore di ponderazione: 5

Definizione:
numero di soggiorni di scambio individuale organizzati dall'istituzione
I partecipanti devono avere il domicilio civile in Svizzera.

0- 49 scambi

0 punti

50-199 scambi

1 punto

200-499 scambi

2 punti

Più di 499 scambi

3 punti

B. Attività in diverse regioni linguistiche

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
attività dell'istituzione nelle regioni linguistiche
Alle organizzazioni che operano esclusivamente in Ticino o nei Grigioni non è attribuito alcun punto.

In una determinata regione linguistica ai sensi dell'articolo 1 lettera a OPAG

0 punti

In tutti i Cantoni di una regione linguistica

1 punto

In due regioni linguistiche

2 punti

In più di due regioni linguistiche

3 punti

2.3.2 Altri criteri
C. Giorni di manifestazioni

Fattore di ponderazione: 3

Definizione:
numero di giorni di manifestazioni, comprese le manifestazioni online
Ogni manifestazione (anche online) deve essere seguita da almeno dieci partecipanti e proporre almeno tre ore di contenuti tematici relativi al settore dell'infanzia e della gioventù.

0- 9 giorni

0 punti

10-49 giorni

1 punto

50-99 giorni

2 punti

Più di 99 giorni

3 punti

D. Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della segreteria e della presidenza

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della segreteria e della presidenza (in percentuale)

0- 39 per cento

0 punti

40- 59 per cento

1 punto

60- 79 per cento

2 punti

80-100 per cento

3 punti

E. Giorni di scambio individuale

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero complessivo dei giorni di scambio effettuati da tutti i partecipanti
I partecipanti devono avere il domicilio civile in Svizzera.

0- 399 giorni

0 punti

400-1 999 giorni

1 punto

2 000-6 999 giorni

2 punti

Più di 6 999 giorni

3 punti

F. Monitori

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero complessivo dei monitori presenti alle attività e alle manifestazioni aperte al pubblico

0- 19 monitori

0 punti

20- 49 monitori

1 punto

50-149 monitori

2 punti

Più di 149 monitori

3 punti

G. Assemblee organizzate

Fattore di ponderazione: 1

Definizione:
numero di assemblee, riunioni e conferenze organizzate a livello nazionale cui hanno partecipato almeno sei persone appartenenti a una commissione, a un gruppo di lavoro o alla presidenza. Queste persone sono attive perlopiù a titolo onorifico.

0- 9 assemblee

0 punti

10-19 assemblee

1 punto

20-39 assemblee

2 punti

Più di 39 assemblee

3 punti

Allegato 2

(art. 30 cpv. 4 e 5, 33 cpv. 3)

Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione
e la formazione continua

(art. 9 LPAG)

1. Caratteristiche specifiche suscettibili di dar diritto a un supplemento (art. 30 cpv. 3 lett. g)

Le caratteristiche specifiche suscettibili di dar diritto a un supplemento sono le seguenti:

1.
offerta destinata a fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione;
2.
offerta volta a promuovere la parità tra i sessi;
3.
elevato potenziale preventivo (in particolare in materia di salute, sicurezza e dipendenze); o
4.
elevata partecipazione di fanciulli e giovani alla realizzazione dell'attività.

2. Calcolo degli aiuti finanziari (art. 33)

2.1 Per i corsi in presenza

-
Forfait di base massimo: 40 franchi per partecipante e per giorno intero.
-
In caso di diritto a un supplemento secondo l'articolo 30 capoverso 3 lettera g, il supplemento è di al massimo 10 franchi per partecipante e per giorno intero.
-
Se il corso è impartito in due o più lingue (art. 32 cpv. 1 lett. g), il supplemento è di al massimo 10 franchi per partecipante e per giorno intero.

2.2 Per i corsi online

-
Forfait di base massimo: 20 franchi per partecipante e per giorno intero.
-
In caso di diritto a un supplemento secondo l'articolo 30 capoverso 3 lettera g, il supplemento è di al massimo 10 franchi per partecipante e per giorno intero.
-
Se il corso è impartito in due o più lingue (art. 32 cpv. 1 lett. g), il supplemento è di al massimo 10 franchi per partecipante e per giorno intero.

2.3

Per i corsi di mezza giornata, in presenza oppure online, il forfait di base e ciascun supplemento sono divisi per due.

2.4 Durata del corso

-
Un corso di mezza giornata dura almeno due ore.
-
Un corso di una giornata dura almeno quattro ore.
-
Un corso di almeno due ore che termina prima delle ore 12 o inizia dopo le ore 17 è considerato un corso di mezza giornata.
-
Il tempo dedicato ai pasti, alla sistemazione e ai tragitti non è computabile nella durata del corso.