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01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
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172.214.1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

(OOrg-DDPS)

del 7 marzo 2003 (Stato 1° agosto 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS3) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

a.
contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
b.
contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
c.
crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
d.
provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione;
e.4
garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione;
f.5
provvede a rilevare, amministrare e mettere a disposizione i dati topografici e geologici del Paese e coordina le attività delle autorità nell'ambito delle geoinformazioni.

3 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Introdotta dell'all. n. II 10 4 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

5 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 392).

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del DDPS

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti:

a.
collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
b.
fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
c.6
collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
d.
coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

Art. 37 Competenze particolari

1 Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

2 Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.8

7 Originario art. 4. L'originario art. 3 è privo d'oggetto.

8 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

Art. 49 Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative

1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

2 I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2893).

Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative

Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 5 Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

a.
assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS;
b.10
è incaricata della strategia;
bbis.11
avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;
c.
attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
cbis.12 assiste il capodipartimento nell'elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa;
cter.13
vigila sulla cyberdifesa militare e fa rapporto al Consiglio federale;
d.
assicura la gestione strategica delle risorse;
e.
provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
f.14
gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito;
g.
provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;
h.15
...

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6549).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6549).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

Art. 5a16 Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale

1 La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

2 Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

Art. 5b17 Gestione della sicurezza

1 La Segreteria generale dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito nonché la protezione dalle catastrofi ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 198318 sulla protezione dell'ambiente. Emana istruzioni e direttive per tali settori.

2 Assume i compiti che le sono stati assegnati dall'ordinanza del 14 dicembre 199819 sulla sicurezza militare.

17 Introdotto dal n. II dell'O del 13 set. 2013 (RU 2013 3209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).

18 RS 814.01

19 [RU 1999 887, 2003 5011 n. II 2, 2008 6405 n. III, 2016 1785 all. n. 3. RU 2018 4629 art. 14]. Vedi ora l'O del 21 nov. 2018 (RS 513.61).

Art. 620 Organi aggregati amministrativamente

Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale:

a.
l'Organo di mediazione del DDPS;
b.
l'Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione;
c.
il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS ;
d.21
l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative;
e.22
la Revisione interna DDPS;
f.23
il segretariato del delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
g.24
l'Organo di mediazione dell'esercito.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).

21 Introdotta dall'all. n. 3 all'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6549).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6549).

24 Introdotta dal n. II dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 451).

Sezione 2: ...

Sezione 3:27 Servizio informazioni civile

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

Art. 828 Servizio delle attività informative della Confederazione

1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 200829 sul servizio informazioni civile e secondo l'ordinanza del 4 dicembre 200930 sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

2 Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali.

3 Persegue gli obiettivi seguenti:

a.
contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera;
b.
è il servizio informazioni civile della Svizzera;
c.
è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;
d.
è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.

4 Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

a.
raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;
b.
assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna;
c.
gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;
d.
gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;
e.
gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;
f.
provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantonali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.

5 In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.

28 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

29 [RU 2009 6565; 2012 3745 all. n. 1, 5525; 2014 3223. RU 2017 4095 all.]. Vedi ora la LF del 25 set. 2015 sulle attività informative (RS 121).

30 [RU 2009 6937; 2010 3865; 2012 3767, 5527 art. 15 n. 2, 6731 all. n. 1; 2013 3041 n. I 2; 2014 3231 art. 46; 2016 2577 all. n. II 1; 2017 707. RU 2017 4151 all. 4 n. I 2]. Vedi ora l'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative (RS 121.1).

Art. 8a31

31 Abrogato dall'all. 4 n. II 10 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

a.
provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per legge;
b.
crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:

a.
esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
b.
presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
c.
provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
d.
assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10 Obiettivi e funzioni

1 L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

2 Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:

a.
assicura la prontezza dell'esercito in vista:
1.
della sicurezza del territorio e della difesa,
2.
della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
3.
del promovimento della pace;
b.
assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

3 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:

a.
valuta la situazione rilevante sul piano militare;
b.
assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione;
c.
pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
d.
definisce la dottrina militare;
e.
dirige la pianificazione militare generale;
f.
assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.
Art. 1132 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

a.
Stato maggiore dell'esercito:
1.
assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa,
2.
gestisce l'attuazione delle direttive del capo del DDPS in seno all'Aggruppamento Difesa su mandato del capo dell'esercito,
3.
dirige lo sviluppo delle forze armate e lo sviluppo aziendale, la pianificazione dell'armamento e le risorse dell'Aggruppamento Difesa;
b.
Comando Operazioni:
1.
prepara gli impieghi e le operazioni dell'esercito conformemente alle direttive del capo dell'esercito,
2.
assicura la prontezza all'impiego dell'esercito,
3.
è responsabile del Servizio informazioni militare;
c.
Base logistica dell'esercito:
1.
fornisce prestazioni logistiche e sanitarie per l'istruzione,
2.
appoggia gli impieghi dell'esercito con prestazioni logistiche e sanitarie,
3.
fornisce prestazioni logistiche e sanitarie a favore di terzi;
d.
Base d'aiuto alla condotta:
1.
pianifica e gestisce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore dell'esercito nel quadro dell'istruzione, degli esercizi e degli impieghi,
2
pianifica e gestisce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore del Governo federale e della gestione nazionale delle crisi,
3.
assicura la prontezza delle infrastrutture e delle truppe per la salvaguardia della capacità di condotta dell'esercito,
4.
fornisce prestazioni a livello di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per parti dell'Amministrazione federale e per terzi,
5.
fornisce prestazioni a favore dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della sicurezza delle informazioni e della guerra elettronica nonché, per quanto concerne gli effetti dell'attività nel cyberspazio, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per il supporto tecnico della gestione nazionale delle crisi;
e.
Comando Istruzione:
1.
è responsabile dell'istruzione militare di base nelle formazioni d'addestramento e nei centri di competenza a esso subordinati, nonché nell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito,
2.
emana direttive in materia di istruzione per l'istruzione militare di base nell'esercito,
3.
è responsabile della gestione degli impieghi e delle carriere, nonché dell'istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell'esercito,
4.
emana direttive per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nell'ambito del Personale dell'esercito.

32 Nuovo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O del 29 mar. 2017 sulle strutture dell'esercito, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2307).

Art. 11b34 Medico in capo dell'esercito

1 Il medico in capo dell'esercito vigila:

a.
sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare;
b.
sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile.

2 Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari.

3 È l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica.

4 È competente per l'apprezzamento dell'idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto.

34 Introdotto dall'all. 2 n. 1 dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Sezione 6:35 Ufficio federale dell'armamento

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 423).

Art. 12

1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici e del materiale.

2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, armasuisse adempie, in quanto servizio centrale d'acquisto conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 201236 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), i compiti seguenti:

a.
appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione dei sistemi e del materiale;
b.
garantisce la valutazione preliminare e la valutazione, i primi acquisti e gli acquisti successivi nonché l'introduzione di sistemi tecnicamente complessi nel settore della difesa e della sicurezza;
c.
acquista per l'intera Amministrazione federale beni e prestazioni di servizi secondo l'allegato dell'OOAPub. Gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC;
d.
appoggia l'esercito e il DDPS nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi e del materiale;
e.
liquida i sistemi e il materiale radiati dall'inventario militare.
Art. 12a Unità subordinate e loro compiti

1 A armasuisse sono subordinate le unità amministrative armasuisse Scienza e tecnologia e armasuisse Immobili.

2 Armasuisse Scienza e tecnologia assume i compiti seguenti:

a.
in quanto centro tecnologico del DDPS, assicura le competenze necessarie all'esercito e al DDPS in ambito tecnico-scientifico e sopperisce alle relative esigenze tecnico-scientifiche anche nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri;
b.
sottopone a test e valuta l'idoneità all'impiego, la funzionalità e l'efficacia, nonché le esigenze in materia di sicurezza di sistemi attuali e futuri nel settore della difesa e della sicurezza.

3 Armasuisse Immobili assume per il portafoglio immobiliare del DDPS il ruolo di organo della costruzione e degli immobili conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 200837 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Sezione 6a: Ufficio federale di topografia38

38 Introdotto dal n. I dal n. I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 423).

Art. 13

1 L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è, conformemente alle opzioni politiche, il centro di competenza nazionale della Confederazione Svizzera per la descrizione, la rappresentazione e l'archiviazione di dati georeferenziati (geoinformazione).

2 Per perseguire gli obiettivi secondo la legge del 5 ottobre 200739 sulla geoinformazione (LGI), swisstopo assume in particolare i compiti seguenti:

a.
esegue una misurazione nazionale moderna e tridimensionale con il grado di attualità e la qualità richieste;
b.
garantisce l'approvvigionamento conforme alle necessità dei clienti civili e militari con prodotti e prestazioni di servizi geodetici, topografici, cartografici e geologici;
c.
assicura le geoinformazioni storiche per seguire l'evoluzione del territorio e dell'ambiente;
d.
allestisce le basi geologiche per la gestione del sottosuolo e garantisce l'esercizio del laboratorio di ricerca del Mont Terri;
e.
è fornitore di prestazioni all'interno dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformatica e della geoinformazione;
f.
mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale;
g.
esercita l'alta direzione e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale e sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
h.
adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 1440

1 Conformemente alle direttive politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue i seguenti obiettivi:

a.
contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni nonché terzi, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali in caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati. Coordina la collaborazione in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione;
b.
contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

2 Per perseguire tali obiettivi assume le seguenti funzioni:

a.
elabora basi pianificatorie fondate sui rischi per la prevenzione e l'aiuto in caso di minacce e pericoli per la popolazione, le sue basi vitali e i beni culturali. Sviluppa strategie e tecnologie di protezione contro le minacce e i pericoli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari. Elabora basi per la protezione delle infrastrutture critiche;
b.
assicura a livello nazionale l'efficienza degli organi di condotta, delle organizzazioni civili d'intervento, dei sistemi e dei processi centrali e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;
c.
assicura l'elaborazione di un quadro d'insieme della situazione rilevante per la protezione della popolazione nonché l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso di evento. A tal fine gestisce la Centrale nazionale d'allarme;
d.
offre conoscenze specialistiche e capacità di misurazione nell'ambito dei pericoli nucleari, biologici e chimici. Gestisce infrastrutture di laboratorio in questo ambito;
e.
elabora basi strategiche e concettuali per la protezione civile, in particolare nel settore del personale, del materiale e delle costruzioni di protezione. Svolge compiti per la sicurezza dei beni culturali;
f.
sorveglia l'esecuzione delle prescrizioni federali in materia di protezione della popolazione e di protezione civile da parte dei Cantoni e li sostiene in caso di intervento delle organizzazioni della protezione della popolazione;
g.
sostiene i Cantoni nel campo dell'istruzione e a tal fine gestisce un Centro d'istruzione;
h.
provvede alla disponibilità di sistemi telematici sicuri e attuali per la comunicazione tra le organizzazioni di condotta e d'intervento ed è responsabile per i sistemi di allarme e d'informazione in caso di evento. Permette la diffusione di informazioni anche in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie in caso di mancato funzionamento delle reti di telecomunicazione private.

40 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 2 dell'O dell'11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 1541

1 L'Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenza della Confederazione per le questioni inerenti allo sport. Promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo duraturo dello sport e dell'attività fisica come elementi delle attitudini fisiche, della salute, dell'istruzione, dell'integrazione e della coesione sociali.

2 Per perseguire tali obiettivi l'Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:

a.
sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e l'attività fisica e ne valuta gli effetti;
b.
delimita le competenze nel campo della salute e dell'attività fisica quotidiana con le altre unità amministrative federali competenti in tale ambito;
c.
gestisce e sostiene programmi e progetti volti alla promozione dello sport e dell'attività fisica destinati a tutta la popolazione, segnatamente ai bambini e ai giovani;
d.
per sostenere la propria attività di promozione pubblica manuali e documentazione che può distribuire gratuitamente o a pagamento;
e.
in collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera;
f.
sostiene la progettazione e la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale;
g.
gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi;
h.
gestisce i centri di formazione nel campo dello sport di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località;
i.
adotta misure per promuovere la correttezza e la sicurezza nello sport;
j.
fornisce prestazioni per lo sport nell'esercito;
k.
acquista il materiale sportivo per la Confederazione;
l.
gestisce un centro di documentazione nel campo dello sport;
m.
fornisce prestazioni commerciali nel suo settore d'attività;
n.
coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi;
o.42
partecipa a organizzazioni e organismi internazionali nel suo ambito di competenza.

41 Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 2 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

42 Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 392).

Capitolo 3: Disposizioni finali

Allegato

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...44

44 La mod. può essere consultata alla RU 2003 1808.