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22.11.2022 - 31.12.2022
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01.03.2019 - 30.06.2021
01.09.2017 - 28.02.2019
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
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361

Legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione

(LSIP)

del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei seguenti sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (sistemi d'informazione di polizia):

a.
rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9-14);
b.
sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
c.
parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS; art. 16);
d.
registro nazionale di polizia (art. 17);
e.
sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol; art. 18).
Art. 3 Principi

1 I sistemi d'informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti.

2 Nell'ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e profili della personalità e a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l'adempimento dei compiti legali lo richiede.

Art. 4 Trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia

1 Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

2 Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d'informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

Art. 5 Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione informatica

1 I servizi di controllo interni all'Amministrazione e gli organi o le persone interni all'Amministrazione incaricati di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se necessario per adempiere i loro compiti di controllo.

2 Le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione possono trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge unicamente per quanto:

a.
sia assolutamente necessario allo svolgimento dei lavori di manutenzione e di programmazione; e
b.
sia garantita la sicurezza dei dati.
Art. 5a3 Trattamento indebito di dati del N-SIS

Chi tratta dati del N-SIS per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 16 è punito con la multa.

3 Introdotto dall'all. 1 n 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117).

Art. 5b4 Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 5a spettano ai Cantoni.

4 Introdotto dall'all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117).

Art. 6 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

1 I dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l'articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.

2 La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

a.
i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;
b.
i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.

3 Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d'informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d'informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.

4 I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1-3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.

5 I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Diritto d'accesso

1 Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l'autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d'informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a.6

3 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)7 fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)9.10

4 Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10. Le restrizioni sono rette dall'articolo 108 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200711 (CPP).12

5 RS 235.1

6 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

7 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

8 RS 142.20

9 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

11 RS 312.0

12 Vedi l'all. 2 n. I 2, qui appresso.

Art. 813 Restrizione del diritto d'accesso concernente il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

1 Qualora una persona domandi alla Polizia giudiziaria federale (PGF) se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all'articolo 11, fedpol differisce tale informazione:

a.
se e nella misura in cui interessi preponderanti inerenti al procedimento penale, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente; o
b.
se non sono trattati dati concernenti il richiedente.

2 Fedpol comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

3 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali o relativi al differimento dell'informazione, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 della legge del 28 settembre 201814 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS).

4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, l'Incaricato ordina a fedpol di porvi rimedio.

5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.

6 Fedpol fornisce le informazioni al richiedente appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate da fedpol tre anni dopo il ricevimento della loro domanda.

7 Qualora l'interessato renda verosimile che il differimento dell'informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'Incaricato può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

13 Nuovo testo dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

14 RS 235.3

Art. 8a15 Restrizione del diritto d'accesso in caso di segnalazioni per l'arresto a scopo di estradizione

1 Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d'informazione di polizia per l'arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all'Incaricato di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.

2 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 LPDS16.

3 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina a fedpol di porvi rimedio.

4 Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.

5 La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile.

15 Introdotto dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

16 RS 235.3

Art. 8b17 Vigilanza sul trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione Schengen

1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell'ambito delle rispettive competenze.

2 L'IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione Schengen. Coordina l'attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

3 Per l'esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

17 Introdotto dall'all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117).

Sezione 2: Rete dei sistemi d'informazione di polizia

Art. 9 Principio

1 Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione; la rete comprende:

a.
il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10);
b.
il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11);
c.
il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12);
d.
il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nell'ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale (art. 13);
e.
il sistema d'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse (art. 14).

2 I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di verificare, mediante un'unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.

Art. 10 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell'ambito di procedimenti penali pendenti.

3 I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95-99 CPP18.19

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:20

a.21
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
c.
le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
d.22
fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)23, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
e.24
fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 202025 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre);
f.26
l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza.

5 L'accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione.

18 RS 312.0

19 Vedi l'all. 2 n. I 2, qui appresso.

20 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

21 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

22 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

23 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

25 RS 941.42

26 Originaria lett. e. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 11 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell'ambito dei suoi compiti d'informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 199427 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.

2 Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:

a.
dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;
b.
dati utili all'adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbliche;
c.
rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;
d.
risultati di analisi sulla criminalità.

3 Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

4 I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L'accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.

5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

a.28
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198129 sull'assistenza internazionale in materia penale;
c.
i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;
d.30
fedpol e il SIC, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
e.31
fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre32.
f33.
l'UDSC, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

6 I dati personali possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all'insaputa dell'interessato, quest'ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l'informazione o rinunciarvi se:

a.
è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, segnatamente in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
b.
la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o
c.
l'interessato non è reperibile.

27 RS 360

28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

29 RS 351.1

30 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

31 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

32 RS 941.42

33 Originaria lett. e. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 12 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale

1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:

a.
lo scambio di informazioni:
1.
di polizia giudiziaria,
2.
concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale,
3.
utili alla ricerca di persone scomparse,
4.
utili all'identificazione di persone sconosciute;
b.
la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.

2 Il sistema contiene:

a.
dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell'ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia;
b.
dati trattati nell'ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 199434 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:

a.
come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell'ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
b.
nell'ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
c.
nell'ambito della ricerca di persone scomparse e dell'identificazione di persone sconosciute.

4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.

5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

a.35
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198136 sull'assistenza internazionale in materia penale;
c.
i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con la PGF;
d.37
fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre38;
e39.
l'UDSC, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

34 RS 360

35 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

36 RS 351.1

37 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

38 RS 941.42

39 Originaria lett. d. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 13 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale

1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.

2 Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell'ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dal diritto cantonale.

3 Ogni Cantone può concedere l'accesso ai propri dati, mediante procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.

4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza delle stesse.

Art. 14 Sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse

1 Fedpol gestisce il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.

2 I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200340 sui profili del DNA e dall'articolo 354 del Codice penale (CP)41.42I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.

3 Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

a.43
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198144 sull'assistenza internazionale in materia penale;
c.
il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l'identità delle persone oggetto di una ricerca.

40 RS 363

41 RS 311.0

42 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117).

43 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

44 RS 351.1

Sezione 3: Altri sistemi d'informazione di polizia

Art. 1545 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

a.
arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;
b
cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
c.
eseguire le seguenti misure di protezione delle persone:
1.
trattenere o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza,
2.
prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti,
3.
trattenere adulti capaci di discernimento per garantirne l'incolumità, previo consenso dell'interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia;
d.
individuare il luogo di dimora di persone scomparse e trattenerle o prenderle in custodia;
e.
eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l'articolo 66a o 66abis CP46 o l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192747 (CPM), la LStrI48 e la legge del 26 giugno 199849 sull'asilo (LAsi);
f.
confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
g.
comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
gbis.
eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 199750 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
h.
individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;
i.
ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
j.
segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c LMSI;
jbis.
procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all'articolo 3b della legge federale del 7 ottobre 199451 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicurezza interna o esterna;
k.
raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
l.
controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 CP;
m.
individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all'articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge federale del 6 ottobre 199552 sul servizio civile sostitutivo.

2 Il sistema informatizzato contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l'oggetto) e ai reati non chiariti.

3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

a.
fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
b.
la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
d.
l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198053 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d;
e.
le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera e;
f.
l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federale del 20 marzo 198154 sull'assistenza internazionale in materia penale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
g.
la SEM, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere e ed f;
h.
la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
i.
le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
j.
le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
k.
le altre autorità civili cantonali designate dal Consiglio federale mediante ordinanza, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c, d, g, h e i;
l.55
fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
m.56
il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera k.

4 Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

a.
le autorità menzionate nel capoverso 3;
b.
il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;
c.
le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
d.
la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
e.
gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
f.
l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI;
g.
la Segreteria di Stato dell'economia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato;
h.
le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 200157 sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;
i.
il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 201558 sulle attività informative (LAIn);
j.
l'Ufficio federale dell'aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili;
k.59
fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre60;
kbis.61
la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione:
1.
per la verifica delle condizioni per l'entrata e il soggiorno in Svizzera,
2.
per le procedure concernenti l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della legge del 20 giugno 201462 sulla cittadinanza (LCit);
l.63
la polizia dei trasporti;
m.64
le altre autorità giudiziarie e amministrative designate dal Consiglio federale mediante ordinanza.

5 Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

45 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 5 e 2 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117).

46 RS 311.0

47 RS 321.0

48 RS 142.20

49 RS 142.31

50 RS 120

51 RS 360

52 RS 824.0

53 RS 0.211.230.02

54 RS 351.1

55 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

56 Originaria lett. l.

57 RS 143.1

58 RS 121

59 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

60 RS 941.42

61 Originaria lett. k.

62 RS 141.0

63 Originaria lett. k. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

64 Originaria lett. l

Art. 1665 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

1 Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

a.
arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;
b.
cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
c.
ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis CP66 o l'articolo 49a o 49abis CPM67, la LStrI68 o la LAsi69 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;
d.
individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
e.
trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
f.
individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
g.
raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
h.
ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
i.
verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
j.70
prevenire l'uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti;
j bis.71
verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 199772 sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 199673 sul materiale bellico (LMB);
k.
confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
l.
verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso;
m.
identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
n.
identificare i richiedenti l'asilo;
o.
controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)74;
p.
verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)75;
q.
svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit76;
r.
procedere a controlli doganali sul territorio svizzero.

3 Il sistema contiene i dati di cui all'articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse.

4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a.
fedpol;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
c.
l'Ufficio federale di giustizia;
d.
le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
e.
il SIC;
f.
la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c;
g.
le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all'estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l;
h.
le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
i.
le autorità della giustizia militare;
j.
le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e.

5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a.
le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a-d;
b.
il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi;
c.
le autorità doganali e di confine, per:
1.
il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen,
2.
il controllo doganale sul territorio svizzero;
d.
la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
e.
la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti;
f.
la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per:
1.
verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso,
2.
svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;
g.
la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l'asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
h.
le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66abis CP o l'articolo 49a o 49abis CPM, la LStrI o la LAsi;
i.
fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB;
j.
l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
k.
gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.

6 Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201877 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

7 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni.

8 Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d'identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 354 CP e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200378 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

9 Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

a.
il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
b.
la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
c.
le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
d.
le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
e.
i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
f.
l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel
N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se:
1.
tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,
2.
non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e
3.
la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
g.
la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

10 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63-66 LAIn79.

65 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), i cpv. 6 -10 in vigore dal 1° lug. 2021, le altre disposizione dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117).

66 RS 311.0

67 RS 321.0

68 RS 142.20

69 RS 142.31

70 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

71 Originaria lett. j.

72 RS 514.54

73 RS 514.51

74 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

75 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25.

76 RS 141.0

77 RS 235.3

78 RS 142.51

79 RS 121

Art. 17 Registro nazionale di polizia

1 Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

a.
nei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni;
b.
nella rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9-14);
c.
nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
d.
nel N-SIS (art. 16).

2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

3 Il registro contiene le seguenti informazioni:

a.
l'identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d'affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
b.
la data dell'iscrizione;
c.
il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
d.
l'indicazione dell'autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull'assistenza giudiziaria e amministrativa;
e.
la designazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

a.
la PGF;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;
c.
il SIC;
d.
il Servizio federale di sicurezza;
e.
l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
f.
le autorità cantonali di polizia;
g.
il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;
h.
l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198180 sull'assistenza internazionale in materia penale;
i.
il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
j.
la sicurezza militare;
k.
le autorità della giustizia militare;
l.
l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI81;
m.82
fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre83;
n.84
la SEM per l'adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI85 nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo.

5 Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.

6 In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.

7 Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. L'iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.

8 Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:

a.
i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
b.
gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.

80 RS 351.1

81 RS 120

82 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

83 RS 941.42

84 Originaria lett. m. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

85 RS 142.20

86 RS 142.31

Art. 17a87 Registro dei dati sul terrorismo

1 Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:

a.
i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
b.
i dati sono comunicati a fedpol sulla base:
1.
dell'articolo 351 del Codice penale88,
2.
del Trattato del 25 maggio 197389 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,
3.
della legge federale del 3 ottobre 197590 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,
4.
dell'articolo 75a della legge del 20 marzo 198191 sull'assistenza internazionale in materia penale.

2 In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.

3 Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d'informazione.

87 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

88 RS 311.0

89 RS 0.351.933.6

90 RS 351.93

91 RS 351.1

Art. 17b92 Comunicazione di dati

1 In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.

2 Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali:

a.
al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP93;
b.
al SIC, all'UDSC, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LMSI94 e alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.

3 La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).

92 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

93 RS 312.0

94 RS 120

Art. 1895 Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

1 Fedpol gestisce sistemi informatizzati per la gestione interna delle pratiche e degli atti.

2 Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d'informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.

4 Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

5 I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:

a.
i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse;
b.
le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI96;
c.
le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI97.

6 I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.

7 L'accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'UFG, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198198 sull'assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

95 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

96 RS 120

97 RS 142.20

98 RS 351.1

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d'informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:

a.
la responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
il catalogo dei dati trattati;
c.
l'estensione dei diritti d'accesso mediante procedura di richiamo;
d.
la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
e.
la collaborazione con i Cantoni;
f.
la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d'informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti;
g.
le modalità per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 22 Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 5 dicembre 200899

99 DCF del 15 ott. 2008.

Allegato 1

(art. 20)

Modifica del diritto vigente

100

100 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 4989.

Allegato 2

(art. 21)

...101

101 Le disp. di coordinamento possono essere consultate alla RU 2008 4989.