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531.35

Ordinanza
sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica
per garantire l'approvvigionamento economico del Paese

(OOSE)

del 10 maggio 2017 (Stato 1° giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull'approvvigionamento del Paese (LAP);
visto l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20072 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl),3

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1 RS 531

2 RS 734.7

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

Art. 1 Compiti dell'AES

1 L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparatorie necessarie nei settori della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria.

2 L'AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle funzioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

3 Coordina i compiti dei suoi membri.

4 Se l'AES istituisce un'organizzazione particolare per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell'AES possono assoggettarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 1a4 Sistema di monitoraggio: gestione e accesso

1 La società nazionale di rete gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore dell'energia elettrica.

2 Accorda al settore specializzato Energia l'accesso al sistema di monitoraggio mediante procedura di richiamo e gli presenta periodicamente un rapporto sull'evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

Art. 1b5 Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulla produzione e sul consumo di energia elettrica nonché sulle capacità d'importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera.

2 I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione.

3 La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

4 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia e ad altre autorità federali o cantonali nonché all'AES o alla sua organizzazione per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.

5 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

6 La società nazionale di rete, il settore specializzato Energia e l'AES sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell'approvvigionamento economico del Paese.

5 Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

Art. 26 Compiti del settore specializzato Energia

1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l'entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.

2 Vigila sui lavori preparatori dell'AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire all'AES e alla società nazionale di rete istruzioni al riguardo.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

Art. 3 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l'AES collaborano con l'Ufficio federale dell'energia, ElCom, la società nazionale di rete, l'esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.

Art. 4 Indennizzo

1 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES e della società nazionale di rete per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 1-1b.7

2 I costi sostenuti dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione di misure di cui all'articolo 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.

3 ElCom è responsabile della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).