Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
910.13
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3-5, 70b capoverso 3,
71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3,
77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
3 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264).
4 Abrogati dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
7 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
8 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi se:
2 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:
2bis Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica, e:
3 Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.10
9 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:
2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata da:
3 I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199812 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.
4 Se, al raggiungimento del limite d'età del gestore precedente, il coniuge riprende l'azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell'azienda per almeno dieci anni.
5 L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.13
6 Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all'autorità responsabile secondo l'articolo 98 capoverso 2.14
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.
2 Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 201316.
16 Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag.
I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 201317 sugli effettivi massimi.
18 Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un'azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.
1 Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari se:
2 I Cantoni non hanno diritto ai contributi.
3 Le condizioni di cui agli articoli 3-9 non sono applicabili.
I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda.
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.
1 I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1.
2 La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.
2bis Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 198519 contro l'inquinamento atmosferico.20
3 Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.
20 Introdotto dal n. II dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 793).
1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.
2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:21
3 Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi. 22
4 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.23
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
23 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196624 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
2 Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:
1 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.
2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2.
3 Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2.
4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199725 sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.
1 La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.
2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.26
3 ...27
4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199728 sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
27 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.
2 Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi30.
3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 201031 sui prodotti fitosanitari (OPF).
4 I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.
5 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell'allegato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L'UFAG aggiorna l'allegato 1 numero 6.1.2.
6 Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.
7 I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:
8 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
30 Le soglie nocive vigenti possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione.
Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell'allegato 1 numero 7.
1 Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell'allegato 1 numero 8.1.
2 L'UFAG può riconoscere esigenze equivalenti per l'adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.32
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.
1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.
2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:
3 La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:
Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.
Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.
Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell'allegato 1 numero 1.
1 Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 e 14 nonché 16-25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
2 Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.
33 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
Le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente.
Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.
Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.
1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.
2 Le superfici di cui all'allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.
2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.
3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.
4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.
5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 200534 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.
2 Per le vacche da latte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché, in totale, di 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata o mais essiccato per CN e periodo d'estivazione.35
3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe.
4 Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
1 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
2 Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l'autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.
Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26-32, esse sono determinanti.
1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.
2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.
3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l'effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.
1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm36.
2 Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. c) danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie del pascolo.
2bis Lungo le acque danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.37
3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato.
4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN38 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).
5 Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).
6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità.
7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l'uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.39
37 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).
1 Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
1bis Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l'anno di contribuzione.40
2 Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
3 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.42
4 L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.
40 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.43
2 Per il calcolo dell'effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.
3 Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l'estivazione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200544 sulle dogane, sono computati sull'effettivo dell'azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.
4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.
5 L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
6 L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3.
7 Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 sono computati sull'azienda in cui queste hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda in cui era presente prima dell'ultimo parto.45
8 Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l'ultimo parto prima della macellazione.46
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
45 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
46 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm47 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all'allegato 2 numero 1.
2 Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.
1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.
2 Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.
3 L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.
4 Il carico usuale determinato in virtù dell'ordinanza del 29 marzo 200048 sui contributi d'estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l'articolo 41.
5 Nel caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari che avviano l'attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell'effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.
48 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17. RU 2007 6139 art. 29]
1 Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per:
2 ...49
3 Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all'allegato 2 numero 3.
4 Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.
49 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:
2 Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:
3 Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell'effettivo medio degli ultimi tre anni e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.
3bis e 3ter ...50
4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.
50 Introdotti dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.
2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
3 Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.
1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
2 Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.
5 I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.
1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.
2 È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell'azienda ammonta almeno al 30 per cento.
1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per:
2 I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 3.
3 Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.
4 I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
5 I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.
6 Essi allestiscono elenchi secondo l'articolo 43 capoverso 5.
Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
1 Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
2 È stabilito per le seguenti categorie:
3 Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere è versato un contributo supplementare a quello di cui al capoverso 2 lettera d.53
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
52 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 2 numero 4.
1 Il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).
2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:
3 Il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 3 è stabilito in base al carico effettivo in CN.55
54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
55 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.
2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto.
3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
4 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
1 Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:
2 La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.
1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.56
2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
3 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.
2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
1 Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.57
2 Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:58
1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:63
2 Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:
4 Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.
5 Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN67 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l'adeguato indennizzo di tali oneri.
6 Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.
7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.68
8 I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.69
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
60 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
61 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
62 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
64 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
68 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
69 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k e q nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.
2 Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.
3 ...71
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
71 Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
1bis Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:
2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.
3 ...75
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
73 Abrogata dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
74 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
75 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4.
2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.76
3 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:
5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.79
6 Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.80
7 Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.81
8 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità, dopo aver sentito l'UFAM. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.82
9 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN83, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4.84
10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.85
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
77 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
85 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.86
1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN87, si può presumere che siano presenti qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.88
2 Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.
3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d'estivazione.
4 Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità botanica.
5 Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.
6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.89
86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
88 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
90 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso 1bis.91
2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.
3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.
4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 3.2.1.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.93
3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.
3bis ...94
4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63 capoverso 1.
5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull'attuazione.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
94 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm95 propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.
3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1
1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:
2 Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.
3 L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.
4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.
5 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 4 se ciò consente un coordinamento con un progetto di interconnessione di cui all'articolo 61 capoverso 1. La Confederazione tiene conto anche di misure convenute dopo l'avvio del progetto.
6 Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG un rapporto di valutazione.
7 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.
1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica.
2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:
3 Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:
96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 199797 sull'agricoltura biologica.
2 Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono.
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:
2 Non è versato alcun contributo per:
3 La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF100 ad azione:
4 In deroga al capoverso 3 sono consentiti:
5 L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.
6 Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate101 di Agroscope e swiss granum.
7 I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998102 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.
99 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
101 La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch.
1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.
2 Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.
3 La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF103 ad azione insetticida e acaricida.
4 L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.
1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
2 La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997105 sull'agricoltura biologica.
3 L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
4 Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
5 Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»107:
106 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
107 La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.
108 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:
2 Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.
3 Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997110 sull'agricoltura biologica.
4 L'esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l'azienda non sia riconvertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.
5 Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.
1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:
2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
3 Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:
4 L'impiego di erbicidi è consentito:
111 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
112 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:
2 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.
3 Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in:
4 Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.
5 Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.
6 Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:
7 Devono essere seminate con la frequenza seguente:
8 Devono coprire:
9 Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:
10 Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997114 sull'agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.
11 È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.
12 Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:
115 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:
2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:
3 Il contributo per i vigneti è versato se:
4 La quantità di vinacce di cui al capoverso 3 lettera b deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.
5 ...117
116 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
117 Abrogato dal n. III dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.
2 Il contributo è versato se:
2bis Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:
3 Non sono versati contributi per l'impianto di:
4 ...122
118 Entra in vigore il 1° gen. 2024 (RU 2022 264, 737 n. III).
119 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
120 Introdotto dal n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
121 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
122 Abrogato dal n. III dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
123 Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie coltiva.
2 È versato se sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»124 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
124 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
125 Originaria sez. 4.
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.
126 Originario art. 70.
1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l'articolo 37 capoversi 1-4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:128
2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.
3 Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati temporanei, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.
4 Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2-4.
127 Originario art. 71.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
129 Originaria sez. 5.
1 I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.
2 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.
3 Non è versato alcun contributo URA di cui all'articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all'articolo 75a.
4 Se un'esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un ordine dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.
5 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:
131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
132 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
133 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1-4 nonché 6-8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2-5 nonché lettere f e g.
3 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera B.
2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a-e, g e h.
3 Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere b-d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
4 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C.
2 Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a.
3 Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo ai sensi dell'allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
4 Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1.
136 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.137
2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.
3 Esse contengono:
4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
5 Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6, a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
2 Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.
138 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).
139 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
140 Abrogato dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 al 31 dic. 2023 (RU 2022 737).
141 Abrogati dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
142 Originario prima dell'art. 77.
143 Originaria sez. 3.
1 Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.
2 Per tecnica d'applicazione precisa si intende:
3 Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.
4 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:
5 Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.
6 I contributi sono versati fino al 2024.146
144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
147 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
148 Originaria sez. 5. Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore al 1° gen.2018 (RU 2017 6033)
1 Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell'allegato dell'OTerm149.
2 I contributi sono versati fino al 2026.150
150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.
2 Nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso.
3 L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.
4 Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.
151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
152 Introdotti dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Abrogati dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
153 Originaria sez. 8. Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.
1 Le aliquote per i contributi di cui all'articolo 2 lettere a-f sono fissate nell'allegato 7.
2 I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numeri 1-5 e lettere b-g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.
3 I gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.
Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.
Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda di cui all'articolo 86 per il coefficiente di cui all'articolo 87.
1 Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contributo d'estivazione secondo la presente ordinanza.
2 Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011-2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell'anno in cui l'azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.
3 Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell'azienda dell'anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l'allegato 7.
4 I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all'articolo 51.
1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991154 sulla protezione delle acque.
2 L'UFAG stabilisce il coefficiente.
Se un gestore riprende un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.
1 Se il gestore di un'azienda riprende un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.
2 Se il gestore di un'azienda riprende soltanto parti di un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.
Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell'azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.
1 Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.
2 Se una comunità aziendale o un'azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.
Se un cogestore di una comunità aziendale o di un'azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.
Se in un'azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell'anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 86 capoverso 2.
1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990155 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.
2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.
3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.156
156 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.
2 Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.
3 Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.
4 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 31 ottobre 2018157 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:158
2 Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l'articolo 7 OCoC per il controllo della PER.159
3 Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013160 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).161
158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
161 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.
2 La domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede:
2bis Se l'azienda, l'azienda d'estivazione o l'azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d'ubicazione del centro aziendale, dell'azienda d'estivazione o dell'azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d'ubicazione deve farsi carico dell'intera esecuzione.163
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
4 I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati.
5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.
6 Il Cantone stabilisce:
163 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
166 Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e i contributi di cui all'articolo 82, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.169
2 La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.
3 Il Cantone può fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all'articolo 82.170
5 ... 171
168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
171 Abrogato dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
1 Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.
2 Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.173
3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:
172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
174 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il gestore può notificare all'autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.
175 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda.
1 Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell'OCoC176.
2 I controlli sulla protezione degli animali nell'ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
3 e 4 ...177
177 Abrogati dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo.
2 e 3 ...178
4 L'organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 104 capoverso 3.
5 L'autorità cantonale preposta all'esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.
6 Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6-9 OSIAgr179 al sistema centrale d'informazione di cui all'articolo 165d LAgr.180
178 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all'articolo 98 capoversi 3-5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.
2 Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.
3 Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell'OCoC181. Il Cantone disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.
4 Non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.
5 Vigila sull'attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.
6 ...182
182 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8.
2 ...184
183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
184 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
2 Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:
3 Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
4 I Cantoni disciplinano la procedura.
1 Se all'atto della ripresa di superfici d'estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
2 Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.
3 Se a causa di misure ordinate per evitare l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2018185 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e c-f, i contributi non sono né ridotti né negati.186
186 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:
2 Dopo la prima autorizzazione di rinuncia all'adeguamento dei contributi, nei quattro anni successivi il Cantone può rinunciare ancora al massimo una volta all'adeguamento dei contributi sullo stesso alpe.
3 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all'adeguamento dei contributi all'autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa tiene conto delle misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all'articolo 10quinqies dell'ordinanza del 29 febbraio 1988188 sulla caccia e fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.
4 I Cantoni notificano all'UFAG a fine novembre le domande per gli scarichi anticipati degli alpi dovuti ai grandi predatori. L'UFAG definisce forma e contenuto della notifica.
187 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 737).
1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.
2 ...189
3 Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell'anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.190
4 Il Cantone registra i dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.
189 Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682).
1 Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.
2 Entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
3 Entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione versa i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
4 I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.
5 I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.
191 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1743).
1 Per il versamento dell'acconto il Cantone può richiedere all'UFAG un anticipo dell'importo seguente:
2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.
3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.
4 Fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.
5 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.
1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.
2 Notificano all'UFAG le decisioni su ricorso.
1 L'UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.
2 Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.
3 Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.
4 Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.
I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell'applicazione dei modelli di geodati conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008192 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.
1 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.
2 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.
1 Nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998193 sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell'azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.
2 Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'articolo 4 è considerata adempiuta.
3 I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell'azienda.
4 Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l'età del gestore più giovane.
5 Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.
6 Per superfici e alberi di cui all'articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.
7...194
8 I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all'interconnessione di cui all'articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all'UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
9 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, con inizio del periodo d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all'UFAG entro il 31 gennaio 2014.
10 ...195
11 Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell'allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all'allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.
12 Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l'efficienza delle risorse (art. 77-82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.
13 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
14 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
15 Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l'efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.
16 Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
17 Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse di cui agli articoli 77-81.
193 [RU 1999 229; 2000 1105 art. 20 n. 2; 2001 232, 1310 art. 22 n. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 all. 2 n. 3, 5453 all. 2 n. 3; 2013 1729]
194 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
195 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:
2 Per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.
196 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8198, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.
197 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
198 I moduli complementari 6 e 7 possono essere consultati sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), luglio 2015.
1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.
2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
3 Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008200 sulla geoinformazione.
4 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.
5 Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l'effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell'azienda diverge dall'effettivo rilevato secondo l'articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l'effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.
199 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, il cpv. 5 entra in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
1 I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell'area con clima esterno di cui all'allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all'area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.
2 Per l'anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all'articolo 99 capoverso 1.
3 Per il controllo del contributo giusta l'articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.
4 Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.
201 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta l'allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.
2 Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l'acconto di cui all'articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.
3 Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell'anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.
4 Per l'anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 75 capoverso 2bis può essere presentata entro il termine di cui all'articolo 99 capoverso 1.
202 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l'allegato 1 numero 6.1, controllate l'ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.
2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.
203 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68-71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell'autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente.
2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 non vengono ridotti.
3 Nell'ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all'articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l'intero periodo d'ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.
204 Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Sono abrogate:
205 [RU 1999 229; 2000 1105 art. 20 n. 2; 2001 232, 1310 art. 22 n. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 all. 2 n. 3, 5453 all. 2 n. 3; 2013 1729]
206 [RU 2007 6139; 2009 2575 n. II 1; 2010 2321, 5855 n. II 1; 2011 5297 all. 2 n. 4, 5453 all. 2 n. II 4]
207 [RU 2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 n. II 3]
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 9.
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2 ...208
3 L'articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l'allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
208 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
209 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dal n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 5 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 652).
(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4-8, 19-21, 25,
58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16,
115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1, nonché 115f cpv. 1)
210 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
213 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.
214 Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali.
3.2.2.1 Definizioni:
3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.
3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.
in % |
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---|---|
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|
4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.
215 Il promemoria può essere consultato sul sito Internet www.agridea.ch > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?
Coltura |
Agente patogeno |
---|---|
Asparagi |
Minatrici, mosca dell'asparago |
Baby-leaf Brassicaceae |
Altiche |
Baby-leaf Chenopodiaceae |
Altiche |
Barbabietola |
Altiche, nottue terricole o vermi grigi |
Bietola |
Altiche |
Cardo |
Nottue terricole o vermi grigi |
Carote |
Nottue terricole o vermi grigi, mosca della carota |
Cicoria belga |
Nottue terricole o vermi grigi |
Cima di rapa |
Altiche, nottue terricole o vermi grigi, cecidomia del cavolo, tignola delle crocifere, minatrici, malerbe |
Fagioli |
Nottue terricole o vermi grigi |
Pastinaca |
Psilla della carota, mosca della carota |
Piselli |
Tortrice del pisello |
Prezzemolo tuberoso |
Psilla della carota, mosca della carota |
Rafano rusticana / Ramolaccio |
Altiche, nottue terricole o vermi grigi |
Ramolaccio |
Altiche, malerbe |
Rapa di Brassica rapa e B. napus |
Altiche, nottue terricole o vermi grigi, malerbe |
Ravanello |
Altiche, malerbe |
Rucola |
Malerbe |
Sedano da coste |
Mosca della carota |
Sedano rapa |
Mosca della carota |
Specie di cavoli |
Punteruolo degli steli di cavoli, punteruolo delle galle dei cavoli, minatrici, punteruolo degli steli di colza, malerbe |
Spinaci |
Altiche |
216 Le istruzioni possono essere consultate su www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.
Coltura |
Erbicidi in pre-emergenza |
---|---|
a. Cereali |
Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie |
b. Colza |
Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie. |
c. Mais |
Trattamento sulla fila. |
d. Patate / patate da tavola |
Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie. |
e. Barbabietole |
Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe. |
f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco |
Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie. |
g. Superficie inerbita |
Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità). |
Coltura |
Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita |
---|---|
a. Cereali |
Criocera: Spinosad. |
b. Colza |
Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1. |
c. Barbabietole da zucchero |
Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid. |
d. Patate |
Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di Bacillus thuringiensis. |
e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli |
Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. |
f. Mais da granella |
Piralide: Trichogramme spp. |
Categoria di prodotti |
Agente patogeno / coltura |
Prodotti utilizzabili liberamente nella PER |
Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a. Nematocidi |
|
|
|||||
b. Molluschicidi |
|
|
|||||
c. Insetticidi |
Criocera dei cereali |
Prodotti fitosanitari a base di Spinosad. |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
||||
Dorifora della patata |
Prodotti fitosanitari a base di Azadirachtin, Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
|||||
Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli |
Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
|||||
Piralide del mais |
Prodotti fitosanitari a base di Trichogramme spp. |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
a. Cereali da semina |
|||
|
Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito. |
||
b. Patate da semina |
|||
|
Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un'autorizzazione speciale di Agroscope. |
||
c. Mais da semina |
|||
|
Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. |
||
|
Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. |
||
d. Semi di graminacee e trifoglio |
|||
|
Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati. |
220 Aggiornato dal n. II delle O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291) e del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
Si applica la seguente densità massima:
Ubicazione |
Altitudine |
Sistema di pascolo |
Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri |
Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ovini* |
CN |
Ovini* |
CN |
|||
Sotto il limite del bosco |
fino a 900 m |
Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione |
14 |
1,21 |
34 |
2,93 |
900-1100 m |
13 |
1,12 |
30 |
2,58 |
||
1100-1300 m |
11 |
0,95 |
25 |
2,15 |
||
1300-1500 m |
9 |
0,77 |
21 |
1,81 |
||
1500-1700 m |
7 |
0,60 |
16 |
1,38 |
||
oltre 1700 m |
6 |
0,52 |
11 |
0,95 |
||
fino a 900 m |
Altri pascoli |
4 |
0,34 |
7 |
0,60 |
|
900-1500 m |
3 |
0,26 |
5 |
0,43 |
||
oltre 1500 m |
2 |
0,17 |
3 |
0,26 |
||
Sopra il limite del bosco |
fino a 2000 m |
Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione |
5 |
0,43 |
8 |
0,69 |
Nord delle Alpi fino a |
3 |
0,34 |
5 |
0,43 |
||
Alpi centrali fino a 2400 m |
||||||
Sud delle Alpi fino a 2300 m |
||||||
Nord delle Alpi fino a |
Altri pascoli |
2 |
0,17 |
2,5 |
0,22 |
|
Alpi centrali fino a 2400 m |
||||||
Sud delle Alpi fino a 2300 m |
||||||
Superfici in altitudine |
Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m |
Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione |
2 |
0,17 |
3 |
0,26 |
Nord delle Alpi oltre 2200 m |
||||||
Alpi centrali oltre 2400 m Sud delle Alpi oltre 2300 m |
||||||
Altri pascoli |
0,5 |
0,04 |
1,5 |
0,13 |
||
|
(art. 45 cpv. 2)
Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri:
222 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), del 3 nov. 2021 (RU 2021 682), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264), dal n. II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 737) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 743).
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Numero di alberi |
Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9 |
0-200 |
0,5 are per albero |
oltre 200 |
0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero |
1.2 Lo stato iniziale deve essere descritto.
228 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
(art. 71g cpv. 1 e 4)
230 Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.
231 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
233 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.
234 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Aggiornato dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), dalla correzione del 5 lug. 2021 (RU 2021 416), dal n. II dell'O del 3 nov. 2021 (RU 2021 682) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)
235 La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure sul sito Internet www.snv.ch
236 [RU 2011 5453; 2012 6859 all. n. 1; 2013 1753, 3041 n. I 13, 3999; 2014 1389, 2243 all. n. 2; 2015 4255 all. n. 2, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353 art. 20 n. 2, 4543 all. n. 2; 2019 3673 n. I; 2020 2441 all. 4 n. 9; 2021 219 all. n. 1. RU 2021 751 all. 3 n. I 1]. Vedi ora l'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404.1).
Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido |
Superfici minime per animale giovane |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con figliata |
Senza figliata e in relazione con il numero 6.7 |
Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita |
Dal 36° fino all'84° giorno di vita |
A partire dall'85° giorno di vita |
||||
Superficie totale minima per animale (m2), di cui |
1,501 |
0,601 |
0,101 |
0,151 |
0,251 |
|||
|
0,50 |
0,25 |
0,03 |
0,05 |
0,08 |
|||
|
0,40 |
0,20 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
|||
|
Animali |
Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera) |
Dimensione minima della superficie aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico |
Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo |
---|---|---|---|
Galline e galli |
|
|
|
Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita) |
|
||
Polli da ingrasso e tacchini |
|
|
|
Animali |
Superficie totale minima1 m2/animale |
Di cui superficie minima non coperta, m2/animale |
---|---|---|
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori |
10 |
2,5 |
Animali giovani di oltre 400 kg |
6,5 |
1,8 |
Animali giovani da 300 a 400 kg |
5,5 |
1,5 |
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg |
4,5 |
1,3 |
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni |
3,5 |
1 |
|
Animali |
Superficie minima di uscita, |
||
---|---|---|---|
con corna |
senza corna |
||
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori |
8,4 |
5,6 |
|
Animali giovani di oltre 400 kg |
6,5 |
4,9 |
|
Animali giovani da 300 a 400 kg |
5,5 |
4,5 |
|
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg |
4,5 |
4 |
|
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni |
3,5 |
3,5 |
|
|
Animali |
Superficie minima di uscita, |
||
---|---|---|---|
con corna |
senza corna |
||
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori |
12 |
8 |
|
Animali giovani di oltre 400 kg |
10 |
7 |
|
Animali giovani da 300 a 400 kg |
8 |
6 |
|
Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg |
6 |
5 |
|
|
La superficie di uscita è per gli animali ... |
Altezza al garrese dell'animale |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 120 |
120-134 |
134-148 |
148-162 |
162-175 |
> 175 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Animali |
Superficie minima di uscita1 m2/animale |
---|---|
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi |
4,0 |
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi |
1,3 |
Scrofe da allevamento in lattazione |
5,0 |
Suinetti svezzati |
0,3 |
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg |
0,65 |
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg |
0,45 |
|
1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell'uscita si fondano sulla lettera B numero 1.
237 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
(art. 82c)
Categoria di animali |
Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per: |
|
---|---|---|
Aziende biologiche di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 22 settembre 1997238 sull'agricoltura biologica |
Altre aziende |
|
|
14,70 |
12,00 |
|
11,40 |
10,80 |
|
11,40 |
10,80 |
|
14,20 |
11,80 |
|
12,70 |
10,50 |
239 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
240 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1743), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. I dell'O del 15 feb. 2017 (RU 2017 691), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e dal n. II e III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:
|
|
|
|
|
|
|
500 fr. per CN |
|
320 fr. per CN |
|
120 fr. per CN |
|
400 fr. per CN |
per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere |
40 fr. per CN |
Superficie |
Riduzione dell'aliquota del contributo |
---|---|
fino a 60 ha |
0 % |
oltre 60−80 ha |
20 % |
oltre 80−100 ha |
40 % |
oltre 100−120 ha |
60 % |
oltre 120−140 ha |
80 % |
oltre 140 ha |
100 % |
|
290 fr. |
|
410 fr. |
|
450 fr |
|
470 fr. |
|
490 fr. |
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi |
|||
---|---|---|---|
I |
II |
||
fr./ha e anno |
fr./ha e anno |
||
|
|||
|
1080 |
1920 |
|
|
860 |
1840 |
|
|
500 |
1700 |
|
|
450 |
1100 |
|
|
|||
|
1440 |
2060 |
|
|
1220 |
1980 |
|
|
860 |
1840 |
|
|
680 |
1770 |
|
|
|||
|
450 |
1200 |
|
|
450 |
1000 |
|
|
450 |
700 |
|
|
2160 |
2840 |
|
|
3800 |
||
|
3300 |
||
|
2300 |
||
|
3300 |
||
|
- |
1100 |
|
|
450 |
||
|
- |
150, |
|
|
- |
- |
|
|
300 |
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi |
|||
---|---|---|---|
I |
II |
||
fr./ albero e anno |
fr./ albero e anno |
||
|
13.50 13.50 |
31.50 16.50 |
|
|
- |
- |
|
500 fr. |
|
|
|
5 fr. |
|
|
|
|
|
800 fr. |
|
400 fr. |
|
600 fr. |
|
1000 fr. |
|
250 fr. |
|
3300 fr. |
|
4000 fr. |
|
250 fr. |
|
1000 fr. |
Categoria di animali |
Contributo (fr./UBG) |
||
---|---|---|---|
SSRA |
URA |
Pascolo |
|
|
|
|
|
|
90 |
190 |
350 |
|
90 |
190 |
350 |
|
90 |
190 |
350 |
|
90 |
190 |
350 |
|
- |
370 |
530 |
|
90 |
190 |
350 |
|
90 |
190 |
350 |
|
90 |
190 |
350 |
|
- |
370 |
530 |
|
|||
|
90 |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
|
|
|
|
90 |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
|
|
|
|
- |
190 |
- |
|
- |
190 |
- |
|
|
|
|
|
- |
165 |
- |
|
155 |
370 |
- |
|
155 |
165 |
- |
|
155 |
165 |
- |
|
155 |
165 |
- |
|
|
|
|
|
280 |
- |
- |
|
280 |
- |
- |
|
|
|
|
|
280 |
290 |
- |
|
280 |
290 |
- |
|
280 |
290 |
- |
|
280 |
290 |
- |
|
280 |
290 |
- |
|
|
|
|
|
- |
80 |
- |
|
- |
80 |
- |
241 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Aggiornato dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dalla correzione del 18 ago. 2020 (RU 2020 3585), dal n. II delle O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), del 3 nov. 2021 (RU 2021 682), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264), dal n. II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 737) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 743).
(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
---|---|---|
|
Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva |
200 fr. 400 fr. 100 % dei contributi interessati |
|
100 % dei contributi interessati |
|
|
Termine per completamento o correzione |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
---|---|---|
|
Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva |
200 fr. 400 fr.
|
|
100 % dei contributi interessati |
|
|
Termine per completamento o correzione |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
---|---|---|
|
Collaborazione insufficiente Altri settori |
10 % di tutti i pagamenti diretti, min. 2000 fr., max. 10 000 fr.
|
|
Diniego nel settore PER o protezione degli animali Altri settori |
100 % di tutti i pagamenti diretti
|
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
---|---|---|
|
Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà |
Correzione. In più riduzione di 500 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Valore troppo basso Valore troppo alto |
Correzione Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto) |
||||
|
Indicazioni sull'utilizzo non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto |
Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr. |
||||
|
Indicazioni sulla zona non corrette Superficie o superficie |
Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata |
||||
|
Valore troppo basso |
Nessuna correzione |
||||
|
Valore troppo alto |
Correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
||||
|
Valore errato |
Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|||
---|---|---|---|---|
|
L'azienda ha messo la |
Correzione. In più riduzione di |
||
|
La superficie non è gestita o è abbandonata |
Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie |
||
|
La superficie è infestata da malerbe |
400 fr./ha x superficie interessata in ha Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento. |
||
|
Sfalcio insufficiente Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie) Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci Diradamento e semina insufficienti Piani della superficie mancanti |
600 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha 100 fr./ha × superficie interessata in ha 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
---|---|---|
|
Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore, detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile |
Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata |
|
Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA o corretto ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5, non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda o per i quali non è stata notificata alcuna correzione ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5 |
Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare di 200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione bensì computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero |
|
Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l'estivazione, contrarie all'intenzione dell'azienda cedente |
Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
|
Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile |
Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr. |
|
5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determinante quello più alto |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente |
|
200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti. |
|
200 fr. per documento |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
---|---|---|
|
20 punti per % in meno, min. 10 punti |
|
|
5 punti per oggetto |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull'intera lunghezza |
|
15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza |
|
15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
||
---|---|---|---|
|
30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti 5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell'avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto |
||
|
100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti |
||
|
100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti |
||
|
Meno del 10 % di inerbimento annuale 10 % - 20 % di inerbimento annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente Meno del 50 % di inerbimento invernale della superficie coltiva aperta |
10 punti per % di inerbimento annuale mancante 5 punti per % di inerbimento annuale mancante 15 punti |
|
|
100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti |
||
|
|
|
|
|
Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità. |
||
|
5 punti per coltura |
||
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
500 fr. |
|
600 fr./ha × superficie interessata in ha |
|
600 fr./ha × superficie interessata in ha |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 25a). |
Riduzione analogamente ai n. 2.2.1-2.2.9 |
Lacuna per punto di controllo |
Recidiva |
---|---|
|
Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm. |
|
10 punti per UBG stabulata in eccesso. |
|
200 fr. per specie animale interessata. Se il registro delle uscite manca o l'uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d-f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata. Se l'uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d-f. |
|
1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata |
|
|
|
1 punto per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
4 punti per UBG interessata |
|
|
|
1 punto per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
4 punti per UBG interessata |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
300 fr. |
|
243 In vigore il 1° gen. 2024 (RU 2021 682).
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le siepi che adempiono le esigenze |
|
200 % × CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze |
|
Per albero mancante: 200 % CQ II |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 fr. |
|
200 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
Ogni lacuna: 500 fr. |
|
Ogni lacuna: 1000 fr. |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche |
200 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri; |
Ogni lacuna: 200 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri; |
Ogni lacuna: 200 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri; |
Ogni lacuna: 200 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 % × CQ I |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
110 punti |
|
Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
|
110 punti |
|
110 punti |
|
30 punti |
|
Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
10 punti 30 punti |
|
20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF 110 punti se superiore a 3 UBGF |
|
110 punti |
|
30 punti |
|
30 punti |
|
5 punti |
|
5 punti |
|
15 punti |
|
15 punti |
|
10 punti/ara, min. 60 punti |
|
5 punti 30 punti 30 punti |
|
30 punti |
|
110 punti |
|
100 fr. per documento |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
|
10 punti |
|
30 punti |
|
15 punti |
|
30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi) |
|
110 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
15 punti |
|
5 punti/ara, max. 30 punti |
|
10 punti |
|
10 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
50 fr. per documento |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., |
|
|
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
|
100 fr. e 10 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
|
110 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti 200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti |
|
UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e |
|
0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti |
|
Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., max. 5000 fr. lettere m-o |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min. 30 punti 30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti |
|
100 fr. e 5 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
|
0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e) |
200 % dei contributi |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
|
200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi |
|
|
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
||
---|---|---|---|
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5-2.6) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7) |
Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
|
|
Tutti gli animali |
Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti |
|
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2) |
110 punti |
|
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) |
Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
|
|
Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.8) |
Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti. Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti |
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Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5) |
Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti 10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti |
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Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3) |
110 punti |
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Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1) |
110 punti |
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Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) |
110 punti |
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Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4); |
60 punti |
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Pollame da reddito, solo tacchini (all. 6 lett. A n. 7.4) |
10 punti |
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Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3) |
60 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
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Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9) |
110 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
60 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) |
4 punti per giorno mancante |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6) |
60 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6) |
200 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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---|---|---|---|
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Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3) |
110 punti |
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Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4) |
10 punti |
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Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5) |
10 punti |
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Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3) |
200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
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Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) |
1.5.-31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.-30.4.: 6 punti per giorno mancante |
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Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) |
4 punti per giorno mancante |
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Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1) |
110 punti |
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Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) |
60 punti |
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Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7) Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8) Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3) |
Differenza inferiore al 10: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) |
Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti |
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Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4) |
60 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti |
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Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1) |
60 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4) |
60 punti |
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Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5) |
10 punti |
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Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3) |
110 punti |
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Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6) |
200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
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Animali della specie bovina |
1.5.-31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.-30.4.: 6 punti per giorno mancante |
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Animali della specie bovina |
Meno dell'80 %: Meno del 25 %: |
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Animali della specie bovina |
Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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Inadempimento dei requisiti per i contributi per il benessere degli animali o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 76a) |
Riduzione analoga ai |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr. |
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Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
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200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo |
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200 % dei contributi |
244 Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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Nessuna |
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20 %, |
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50 %, |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Nessuna |
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20 %, |
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50 %, |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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Nessuna |
|
20 %, |
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50 %, |
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2) Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34) Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36) Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4) |
200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr. |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
|
10 % |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
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Riduzioni secondo l'allegato 8 numero 3.7.5 |
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Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b |
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
---|---|
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200 % × CQ II |
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Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici |
3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.
Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.
(art. 117)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...246
246 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 4145.