1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o pollame da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:173
- a.
- il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b.
- l'ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali;
- c.
- per il pollame da cortile: le specie di pollame e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all'aperto);
- d.
- per il pollame da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso);
- e.174
- ...
- f.
- se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.
2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.
3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.
3bis L'apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell'apiario.175
4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda detentrice di equidi o di pollame da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.176
4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrice di equidi, pollame da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.
5 Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all'UFAG.
6 L'UFAG emana, d'intesa con l'USAV, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.