20.06.2024 - * / In vigore
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
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04.03.2022 - 15.03.2022
28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
05.08.2014 - 26.08.2014
20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

946.231.176.72

Ordinanza
che istituisce provvedimenti in relazione
alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 16 marzo 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b.
blocco degli averi: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d.
blocco delle risorse economiche: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e.
dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
f.
partner: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza;
g.
valori mobiliari: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati sul mercato dei capitali:
1.
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
2.
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
3.
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h.
strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i.
servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1.
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
2.
esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3.
negoziazione per conto proprio,
4.
gestione del portafoglio,
5.
consulenza in materia di investimenti,
6.
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7.
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8.
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j.
sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione.

Sezione 2: Restrizioni commerciali

Art. 2 Armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco

1 È vietato importare dalla Federazione Russa e dall'Ucraina i beni seguenti:

a.
armi da fuoco secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giugno 19973 sulle armi, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni;
b.
esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5-7a della legge federale del 25 marzo 19774 sugli esplosivi.

2 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

Art. 3 Beni militari speciali

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni militari speciali di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 3 giugno 20165 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni militari speciali di cui all'allegato 3 OBDI a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 2 OBDI6:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 2 OBDI:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 La SECO nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 6 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:

a.
esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b.
a scopi medici o farmaceutici;
c.
all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
d.
ad aggiornamenti di software;
e.
a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
f.
a garantire la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni per le persone fisiche e giuridiche, le organizzazioni e gli organismi della Federazione Russa, ad eccezione del suo governo e delle società da esso direttamente o indirettamente controllate; o
g.
a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
1.
effetti personali,
2.
effetti di uso domestico,
3.
mezzi di trasporto o utensili professionali.

2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per le attività destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:

a.
alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
b.
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c.
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d.
alla sicurezza marittima;
e.
alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f.
all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner; oppure
g.
alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner.

3 La SECO nega le autorizzazioni di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che un'attività venga svolta a beneficio di un destinatario finale militare, sia destinata a un uso finale militare, all'aviazione o all'industria spaziale.

Art. 8 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni secondo gli articoli 4-6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Art. 9 Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato 3 idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l'attività è in relazione ai beni di cui all'allegato 3.

4 È vietato prestare servizi, compresa l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 4 utilizzati per la raffinazione del petrolio a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di beni di cui al capoverso 1.

3 D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

Art. 11 Beni dell'industria petrolifera

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 5 a persone o organizzazioni nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti ad autorizzazione.

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO nega l'autorizzazione per le attività di cui al capoverso 1 se vi è motivo di ritenere che i beni di cui all'allegato 5 siano utilizzati per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell'ambito di progetti relativi al petrolio di scisto ottenuto mediante fratturazione idraulica nella Federazione Russa.

Art. 12 Servizi in relazione a progetti di esplorazione ed estrazione

1 È vietato fornire i seguenti servizi nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, se sono forniti per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell'ambito di progetti relativi al petrolio di scisto ottenuto mediante fratturazione idraulica nella Federazione Russa:

a.
trivellazioni;
b.
prove pozzi;
c.
carotaggio e completamento;
d.
fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. Il prestatore di servizi informa la SECO entro cinque giorni lavorativi di ogni attività di cui al presente capoverso e ne spiega i motivi.

Art. 13 Importazione di beni dai territori designati

1 I beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall'esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

Sezione 3: Restrizioni finanziarie

Art. 15 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8.

2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
rispettare contratti esistenti;
c.
soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d.
adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari russe;
e.
tutelare interessi svizzeri.

4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

2 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 17 Divieto concernente l'assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

1 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
b.
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per progetto a piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
c.
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Art. 18 Divieto concernente i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario

1 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate nell'allegato 9;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

2 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

3 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

4 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

a.
la Federazione Russa e il suo governo;
b.
la Banca centrale della Federazione Russa;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

5 È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute in Svizzera per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.

Art. 19 Divieto di concessione di mutui

1 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.

2 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.

3 Sono eccettuati i mutui concessi per:

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
c.
garantire la liquidità prescritta dalla legge a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea controllate per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate nell'allegato 9.

4 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; sono eccettuati i mutui concessi per:

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

5 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c.
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza.
Art. 20 Divieto di accettare depositi

1 A banche o persone autorizzate secondo l'articolo 1b della legge dell'8 novembre 19348 sulle banche (LBCR) è vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti nella Federazione Russa o di imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'impresa o delle organizzazioni è superiore a 100 000 franchi.

2 Il divieto non si applica:

a.
ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea;
b.
ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e l'Unione europea, e tra l'Unione europea e la Federazione Russa.

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se il deposito è necessario per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
scopi umanitari o scopi di evacuazione;
c.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
d.
adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
e.
tutelare gli interessi svizzeri.
Art. 21 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le banche o le persone autorizzate secondo l'articolo 1b LBCR9 forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

1 Ai depositari centrali di titoli della Svizzera è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari

1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 24 Divieto legato alle transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa

1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca centrale russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

2 D'intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all'allegato 6.

5 I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 26 Divieto di cofinanziamento

1 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

2 In deroga al capoverso 1, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all'investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

Art. 27 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

A decorrere dal 12 marzo 2022 è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14.

Art. 28 Divieto concernente le banconote

1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o in euro a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o in euro se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è necessaria per:

a.
uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
b.
permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 29 Divieto di entrata e di transito

1 L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 8.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 201810 concernente l'entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

a.
per motivi umanitari comprovati;
b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
c.
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 201411 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 201412 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

a.
una persona fisica, impresa o organizzazione elencata negli allegati 2 e 8-14;
b.
qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
c.
una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31 Esecuzione e controllo

1 La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2-6, 9-28 e 30.

2 La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 29.

3 Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 32 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2-6, 9-15,17-20 e 22-30 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 33 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1 e 2 nonché 8-14 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 35 Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

2 L'articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

3 L'articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

4 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l'8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all'allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

Allegato 1

(art. 5 cpv. 1 e 2)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza14

14 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 2

(art. 35 cpv. 4)

Destinatari finali secondo l'articolo 35 capoverso 415

15 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 3

(art. 9 cpv. 1-3)

Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

Voce di tariffa
doganale

Designazione

88

Navigazione aerea o spaziale, o parti di esse

Allegato 4

(art. 10 cpv. 1 e 4)

Beni per la raffinazione del petrolio

Voce di tariffa doganale

Designazione

8479 89 91/92 o
8543 70 00

Unità di alchilazione e isomerizzazione

8479 89 91/92 o
8543 70 00

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

ex 8419 40

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

8479 89 91/92 o
8543 70 00

Unità di reforming / cracking catalitico

8419 89 91/92, 8419 89 51/52
o 8419 89 40

Apparecchi per coking ritardato

8419 89 91/92, 8419 89 51/52
o 8419 89 40

Unità di cokefazione flessibile

8479 89 91/92

Reattori di idrocracking

8419 89 91/92, 8419 89 51/52, 8419 89 40 o 8479 89 91/92

Contenitori di reattori di idrocracking

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Tecnologia per la generazione di idrogeno

8421 39 40, 8421 39 91, 8421 39 92, 8421 39 93, 8479 89 91/92
o 8543 70 90

Tecnologia di recupero e purificazione
dell'idrogeno

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Tecnologia/unità di idrotrattamento

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di isomerizzazione della nafta

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di polimerizzazione

8419 89 40, 8419 89 51/52, o 8419 89 91/92, 8479 89 91/92
o 8543 70 00

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria
e di recupero dello zolfo (comprese le unità di
lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ex 8456 90, 8479 89 91/92
o 8543 70 00

Unità di deasfaltazione con solvente

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di produzione dello zolfo

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

8419 89 40, 8419 89 51/52, o 8419 89 91/92, 8479 89 91/92
o 8543 70 00

Unità di cracking termico

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]

8479 89 91/92 o 8543 70 00 8479 89 91/92 o 8543 70 00

Riduttori di viscosità (visbreaker)
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di alchilazione e isomerizzazione

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

8419 40 00

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di reforming / cracking catalitico

8419 89 98, 8419 89 30
o 8419 89 10

Apparecchi per coking ritardato

8419 89 98, 8419 89 30
o 8419 89 10

Unità di cokefazione flessibile

8479 89 97

Reattori di idrocracking

8419 89 98, 8419 89 30,
8419 89 10 o 8479 89 97

Contenitori di reattori di idrocracking

8479 89 97 o 8543 70 90

Tecnologia per la generazione di idrogeno

8421 39 15, 8421 39 25,
8421 39 35, 8421 39 85,
8479 89 97 o 8543 70 90

Tecnologia di recupero e purificazione
dell'idrogeno

8479 89 97 o 8543 70 90

Tecnologia/unità di idrotrattamento

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di isomerizzazione della nafta

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di polimerizzazione

8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o
8543 70 90

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria
e di recupero dello zolfo (comprese le unità di
lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

8456 90 00, 8479 89 97
o 8543 70 90

Unità di deasfaltazione con solvente

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di produzione dello zolfo

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o
8543 70 90

Unità di cracking termico

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]

8479 89 97 o 8543 70 90
8479 89 97 o 8543 70 90

Riduttori di viscosità (visbreaker)
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

Allegato 5

(art. 11 cpv. 1)

Beni dell'industria petrolifera

Codice CN

Designazione della merce

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 22 00

Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7304 23 00

Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7305 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio

7306 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

7306 21 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

ex 8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

ex 8413 60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

8413 82

Elevatori per liquidi (escl. pompe)

8413 92

Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove

8430 49 00

Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

ex 8431 39 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428

ex 8431 43 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

ex 8431 49

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430

8705 20

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 90 00

Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

Allegato 6

(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1-4)

Territori designati

Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

Allegato 7

(art. 14 cpv. 1 e 2)

Beni vietati

Capitoli/Codice NC

Designazione delle merci

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3826

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %

Capitolo 72

Ferro e acciaio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di allumini

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8425

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

8436

Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura

8437

Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori

8444 00 00

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449 00 00

Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8453

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo

8464

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

8468

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale

8467 9030

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8478

Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Capitolo 98

Impianti industriali

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9025

Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9033

Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Allegato 816

16 Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 16 mar. 2022, in vigore dal 16 mar. 2022 alle ore 12.00 (RU 2022 173).

(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie17

17 L'all. non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

Allegato 9

(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari18

18 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 10

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari19

19 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 11

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari20

20 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 12

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari21

21 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 13

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari22

22 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 14

(art. 27)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria23

23 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.