1 I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con una licenza di condurre conformemente all'allegato 5.
2 …445
3 …446
4 Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.447
5 L'articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992.448
6 …449
7 …450
8 Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici.451
9 L'articolo 123 capoversi 3quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998.452
10 La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.453
11 Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 153 concernenti l'assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46.454
12 Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull'ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.455
13 Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un fabbricante con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l'Associazione svizzera dei fabbricante navali456 indicando il fabbricante, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell'Associazione dei fabbricante navali che certifichi la registrazione dell'imbarcazione sportiva entro i termini.457
14 I natanti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.458
15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoversi 2 e 3.459
16 L'articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell'articolo 143a, essa dovrà essere fornita all'autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L'autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2-5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.460
17 …461
18 Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all'estero fino al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007462 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell'articolo 90.463
19 I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoverso 4.464
20 Le autorizzazioni accordate secondo l'articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l'autorità competente può accordare un'ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.465
21 Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017.466
22 Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l'OGMot467, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell'OGMot.468
23 In deroga all'articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell'OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell'ambito di un trasferimento dall'estero del proprietario o del detentore dell'imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per un'imbarcazione sportiva di cui al primo periodo vengono presentate una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46;
- b.
- le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2.469
24 I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007 devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipendenza dell'attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie:
- a.
- fino a 60 persone, la nuova categoria B I;
- b.
- da più di 60 a 300 persone, la nuova categoria B II/1;
- c.
- più di 300 persone, la nuova categoria B II/2.
Fino alla sostituzione del documento, il titolare di una licenza può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore che richiede una licenza della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un'impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come conduttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se la licenza secondo il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di 300 persone (menzione scritta dell'autorità competente). La validità del nuovo documento deve essere limitata alle acque per le quali era valido la licenza secondo il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2).470