Art. 12
2 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
951.311
del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; detta in seguito legge),
ordina:
2 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)
A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni:
3 Originario art. 1.
(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol)
1 Ai fini dell'applicazione della legge sono considerate società operative che svolgono un'attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese:
2 In particolare sono da considerarsi società operative le imprese che:
3 Sono considerate società operative anche le imprese che nell'ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell'attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.
4 Non sono considerate società operative le società di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere c e d della legge che riprendono il controllo dei diritti di voto in imprese o fanno parte dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.
5 Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un'attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.
4 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 2 cpv. 3 LICol)
Le società d'investimento neocostituite il cui prospetto d'emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno.
6 Abrogati dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 7 cpv. 3 e 4 LICol)
1 Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.
2 Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legalmente e di fatto in modo indipendente tra loro.
3 Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 6 novembre 20198 sugli istituti finanziari (OIsFi), il requisito dell'indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.9
4 Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 201810 sui servizi finanziari (LSerFi).11
5 La limitazione della cerchia degli investitori all'investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
9 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
11 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
12 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 10 cpv. 3ter LICol)
L'intermediario finanziario:
13 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 13 e 14 LICol)
Chiunque richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA:
14 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
15 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 13 cpv. 3 LICol)
Chi dispone di un'autorizzazione quale direzione del fondo è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
16 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
17 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 14 cpv. 1 lett. a, abis e b LICol)
1 Le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione devono essere sufficientemente qualificate per l'attività prevista in base alla loro formazione, esperienza e carriera attuale.
2 Nella valutazione dei requisiti si deve tener conto tra l'altro dell'attività prevista presso il titolare dell'autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.
18 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
19 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)
1 La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività gestionale in modo effettivo e responsabile.20
2 Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell'autorizzazione devono firmare collettivamente a due.
3 Il titolare dell'autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.21
4 Il titolare dell'autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
5 La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell'attività la rendano necessaria.
6 Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.
20 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1 Il titolare dell'autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l'intera gestione degli affari.
2 La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente.
3 Il titolare dell'autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
4 In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
22 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1 Vi è una delega di compiti quando le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.
2 Sono compiti essenziali:
23 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che non rientrano nella competenza decisionale dell'organo di gestione o dell'organo dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo.
2 La delega non deve pregiudicare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale.
3 L'organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:
24 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1ter LICol)
1 Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori.
2 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell'accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
3 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
4 La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.
25 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell'autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.
(art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)
Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, alla FINMA devono essere sottoposti per approvazione i seguenti documenti:
26 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
27 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 16 LICol)
1 Cambiamenti nell'organizzazione necessitano di un'autorizzazione della FINMA. Alla FINMA devono essere sottoposti i documenti di cui all'articolo 7.
2 Le modifiche di documenti ai sensi dell'articolo 15 della legge devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione:
29 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 16 LICol)
1 I titolari dell'autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
2 La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).
3 Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58-63 e 66 LSerFi32.33
4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:34
5 La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest'ultima constata la conformità alla legge.
30 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
31 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
33 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
34 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
35 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
37 Abrogata dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 17 LICol)
1 La procedura semplificata di approvazione può essere applicata soltanto se il regolamento del fondo è conforme a:
2 La FINMA conferma al richiedente il ricevimento della richiesta.
3 Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, la FINMA può intimarne la presentazione successiva al richiedente.
(art. 17 LICol)
1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:
2 La FINMA approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:
3 Il termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.
4 Se la FINMA esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell'intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte della FINMA.
(art. 17 LICol)
1 La FINMA può esigere una modifica successiva dei documenti degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati entro tre mesi dopo l'approvazione semplificata.
2 Gli investitori devono essere:
38 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
39 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)40
1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale corrisponde al capitale azionario e di partecipazione mentre, nel caso della società a garanzia limitata, al capitale sociale.
2 Nel caso delle società di persone, il capitale corrisponde:41
3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione risulta che:42
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso una società di audit abilitata.44
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
42 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
43 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
44 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
45 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
1 Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:
2 Le società di persone possono computare nei mezzi propri:47
3 ...49
4 I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari.
46 Nuova espr. giusta l'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
48 Abrogata dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
49 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:
50 Abrogata dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
51 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
52 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
53 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
54 Abrogati dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
55 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
56 Introdotti dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogati dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
57 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
58 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
59 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari possono acquistare investimenti per proprio conto dagli investimenti collettivi di capitale e alienare a questi ultimi investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.60
2 Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.
3 Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o a un titolare a lui vicino.
4 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:61
5 Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.63
6 L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.64
60 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
61 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).
64 Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).
(art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol)
1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari calcolano, esclusivamente sulla base dei prezzi usuali del ramo, gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell'investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi.65
2 Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell'autorizzazione e alla società di audit.
3 Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o di un titolare a lui vicino.
4 Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, alla gestione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.66
65 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
66 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 63 cpv. 3 e 4 LICol)
1 In singoli casi motivati la FINMA può, in virtù dell'articolo 63 capoverso 4 della legge, concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui all'articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge se:
2 Conclusa l'operazione, la direzione del fondo o la SICAV redige un rapporto contenente:
3 La società di audit conferma alla direzione del fondo o alla SICAV, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.
4 Nel rapporto annuale dell'investimento collettivo di capitale sono menzionati i negozi autorizzati con persone vicine.
5 Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine fanno eseguire progetti edilizi, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.68
67 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
68 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori.
69 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)
1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari provvedono a un'efficace separazione delle attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.70
2 In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
70 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)
1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d'investimento.
2 Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall'emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell'investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l'utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee).
3 L'obbligo di informazione concernente le indennità per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale comprende il tipo e l'entità di tutte le commissioni e degli altri vantaggi pecuniari con cui questa attività deve essere indennizzata.
4 Nell'esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari garantiscono una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l'esercizio di tali diritti.
71 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
72 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 25 cpv. 3 LICol)
1 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall'approvazione da parte della FINMA.
2 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.
3 La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.
4 Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
(art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:
2 Nell'approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-g e ne accerta la conformità legale.
3 Su domanda della direzione del fondo, nell'approvare un fondo d'investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se il fondo è destinato ad essere offerto all'estero e il diritto estero lo richiede.76
4 La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto degli sviluppi internazionali.
73 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
74 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
76 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)
1 Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi:
2 Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68 e seguenti della legge, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.
3 Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.
(art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitati:
2 Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:
2bis Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, in caso di fondi immobiliari possono inoltre essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti le seguenti spese accessorie:
2ter Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, la direzione di un fondo immobiliare può riscuotere una commissione per il lavoro prestato in relazione alle seguenti attività, sempre che non siano esercitate da terzi:
3 Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in una panoramica uniforme ed esaustiva e le struttura in funzione del tipo, dell'importo massimo e del calcolo.
4 L'utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni, eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto ma comprese le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfettaria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese.
5 La direzione del fondo, il gestore di patrimoni collettivi e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a copertura dell'attività di distribuzione del fondo soltanto se ciò è espressamente previsto nel contratto del fondo.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
78 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
79 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
80 Introdotta dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
81 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
82 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
83 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Agli investitori si possono addebitare:
2 Il contratto del fondo definisce in modo comprensibile e trasparente le commissioni che possono essere addebitate agli investitori, nonché il loro ammontare e il metodo di calcolo.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 26 cpv. 3 LICol)85
1 Nel prospetto del fondo d'investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla legge e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori. Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.86
2 Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all'obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.
85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol)
1 Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione della FINMA, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.
2 I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest'ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un'altra classe.
3 La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all'articolo 27 della legge.
4 L'articolo 112 capoverso 3 lettere a-c si applica per analogia.
5 Le quote o le classi di quote di un exchange traded fund (ETF) svizzero devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata. Se un investimento collettivo di capitale estero, approvato per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, è un ETF, almeno le quote o le classi di quote offerte in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata.87
87 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)
1 La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo di investimento, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica del contratto del fondo. Nella pubblicazione la direzione del fondo informa gli investitori in modo chiaro e comprensibile in merito alle modifiche del contratto del fondo che sono oggetto dell'esame e dell'accertamento della conformità legale da parte della FINMA.88
1bis La FINMA può ammettere eccezioni all'obbligo di pubblicazione per le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale.89
2 Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno dopo la pubblicazione negli organi di pubblicazione.
2bis Nell'approvare la modifica del contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 35a capoverso 1 lettere a-g e ne accerta la conformità legale.90
2ter Se nell'approvare un contratto del fondo secondo l'articolo 35a capoverso 3 ha esaminato tutte le disposizioni e ne ha accertato la conformità legale, la FINMA esamina anche per la modifica di tale contratto tutte le disposizioni e ne accerta la conformità legale se il fondo d'investimento è destinato ad essere offerto all'estero e91
3 La FINMA stabilisce nella sua decisione la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
89 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
90 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
91 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
92 Abrogati dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 36 cpv. 3 LICol)
1 La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all'amministrazione. Conformemente all'articolo 36 capoverso 3 della legge, può delegare la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.
2 La SICAV con gestione di terzi delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata. L'amministrazione comprende anche la distribuzione della SICAV. Inoltre la SICAV con gestione di terzi delega la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo o a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.
3 È fatto salvo l'articolo 64.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)
La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi di cui agli articoli 26 e 34 della legge del 15 giugno 201895 sugli istituti finanziari (LIsFi).
94 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 36 cpv. 2 LICol)
L'articolo 35 si applica per analogia al patrimonio minimo della SICAV.
1 All'atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV con gestione di terzi che delegano l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.
2 All'atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.
3 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
4 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 39 LICol)
1 I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.
2 Devono essere dedotti dai mezzi propri:
3 La SICAV con gestione autonoma calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 59 dell'ordinanza del 6 novembre 201997 sugli istituti finanziari (OIsFi).98
3bis La SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di patrimoni collettivi calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 59 OIsFi. Da questo importo può dedurre il 20 per cento.99
3ter La FINMA può esonerare dall'obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934100 sulle banche o a una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi101 con sede in Svizzera.102
4 Se delega l'amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 59 cpv. 4 OIsFi).103
5 Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma nonché della SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto durevolmente.104
6 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.
7 La FINMA disciplina i dettagli.
98 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
99 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
102 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
103 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 40 cpv. 4 LICol)
A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono pagare al momento dell'emissione, dedotte eventuali rimunerazioni e spese accessorie.
105 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 42 cpv. 1 e 3 LICol)
1 Gli articoli 37 e 38 si applicano per analogia.
2 Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se:
(art. 42 cpv. 2 e art. 94 LICol)
Gli investimenti di un comparto in altri comparti della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.
(art. 43 cpv. 1 lett. f LICol)
L'articolo 39 si applica per analogia.
(art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol)
1 Sempre che gli statuti lo prevedano, con l'approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote.
2 L'articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.
3 Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un'altra dev'essere esposto nel prospetto.
(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)
1 Gli azionisti hanno diritto di voto:
2 Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all'assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.
3 La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.
(art. 44a LICol)
Alla banca depositaria si applicano per analogia l'articolo 15 capoverso 2 della presente ordinanza e l'articolo 53 OIsFi107.
106 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 43 e 44 LICol)
1 Il contenuto e l'approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la legge o lo statuto non disponga altrimenti.
2 Con la convocazione dell'assemblea generale la SICAV informa gli azionisti, nella forma prescritta negli statuti, in merito:109
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.
108 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
109 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 50 e 94 LICol)
1 Gli statuti possono prevedere assemblee generali per singoli comparti se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali comparti.
2 Gli azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli comparti possono esigere la delibera di un oggetto in occasione dell'assemblea generale della SICAV o dei comparti.
3 L'assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:
4 La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
5 La disposizione sulle decisioni importanti dell'assemblea generale di una società anonima (art. 704 CO) non trova applicazione.111
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
111 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
(art. 51 LICol)
1 Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
2 I compiti di cui al capoverso 1 lettere a-c non possono essere delegati.
3 In una SICAV con gestione autonoma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, nonché parti dell'amministrazione di cui al capoverso 1 lettera f, segnatamente la gestione dei rischi, l'approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità (compliance) possono essere delegati solo alla direzione.
4 All'organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52 capoverso 1 e 53 OIsFi115.116
113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
114 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
116 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol)
Gli articoli 32 e 35 LIsFi118 sono applicabili per analogia alla delega di compiti.
117 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
119 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 53 e segg. LICol)
1 Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.
2 Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori.
3 I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.
4 I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.
5 Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, la FINMA può prolungare i termini dei capoversi 3 e 4.
(art. 53 e segg. LICol)
1 Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l'investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.
2 La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.
(art. 92 e segg. LICol)
1 Gli umbrella fund possono comprendere soltanto comparti del medesimo tipo di fondo.
2 Si considerano tipi di fondo:
3 Riguardo agli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le limitazioni e tecniche d'investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.
(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)
1 Sono ammessi investimenti in:
2 Non sono ammessi:
3 Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.
4 ...120
120 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O sugli istituti finanziari del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 54 LICol)
1 Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 della legge, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.
2 Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.
3 La FINMA può concretizzare gli investimenti ammessi per un fondo in valori mobiliari secondo il diritto delle Comunità europee vigente nel caso specifico.121
121 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 54 e 56 LICol)
1 Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:
2 Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni:
3 L'impegno complessivo di un fondo in valori mobiliari connesso con strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L'impegno finanziario complessivo non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura del 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo (art. 77 cpv. 2), l'impegno complessivo non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.
4 I warrant devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.
(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in fondi strategici se:
2 Esse possono investire al massimo:
3 Gli articoli 78-84 non si applicano agli investimenti in fondi strategici.
4 Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in fondi strategici:
122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)
1 Un fondo feeder è un investimento collettivo di capitale che, in deroga all'articolo 73 capoverso 2 lettera a, investe almeno l'85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondo master).
2 Il fondo master è un investimento collettivo di capitale svizzero dello stesso tipo del fondo feeder, non è a sua volta un fondo feeder e non detiene quote di un fondo feeder.
3 Un fondo feeder può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità (art. 75) o in strumenti finanziari derivati (art. 72). Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di garanzia.
4 La FINMA disciplina i dettagli.
124 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 54 cpv. 1 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2 Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:
125 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 54 cpv. 2 LICol)
Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
(art. 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.
2 Le banche, i broker, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.
3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.
(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)
1 A carico del fondo in valori mobiliari:
2 I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.
4 Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un'operazione pensionistica opposta (reverse repo).
(art. 57 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
2 Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica agli averi a vista e a termine ai sensi dell'articolo 79 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell'articolo 80 la cui controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.
(art. 57 LICol)
La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 70 cpv. 1 lett. e) sia delle liquidità (art. 75).
(art. 57 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.
2 Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.
3 Gli strumenti finanziari derivati e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC vanno inclusi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 73 e 78-84. Questa disposizione non si applica ai derivati basati su indici, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 82 capoverso 1 lettera b.
4 Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attività liquide, i crediti derivanti da operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte. La FINMA disciplina i dettagli riguardanti i requisiti in materia di garanzia. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.126
126 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).
(art. 57 LICol)
1 Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78-80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.
2 Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.
3 Le limitazioni di cui agli articoli 78-80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate.
4 Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto.
5 Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente.
(art. 57 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:
2 Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolamentati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.
3 Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento previsto dall'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti menzionati nel presente articolo non vanno considerati.
(art. 57 cpv. 1 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che siano emessi o garantiti:
2 Con l'autorizzazione della FINMA esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:
3 La FINMA concede l'autorizzazione se, in tal modo, la protezione degli investitori non è pregiudicata.
4 Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento di cui all'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno considerati.
(art. 57 cpv. 2 LICol)
1 Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
2 La FINMA può consentire un'eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.
3 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:
4 La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
5 Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.
(art. 75 LICol)
1 Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati occorre spiegare se tali operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come garanzia di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
2 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo o la SICAV può investire il patrimonio del fondo principalmente in investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 82).
3 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se, a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate, il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità o un effetto leva.
(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)
1 Gli investimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere menzionati espressamente nel regolamento del fondo.127
2 Si considerano beni fondiari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capoverso 2bis su indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV:128
2bis I beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell'appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.129
3 Sono ammessi come ulteriori investimenti:
4 I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizzazione edilizia.130
127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
129 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 62 LICol)
1 I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
2 Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.
3 Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:
4 Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al massimo al 40 per cento del patrimonio del fondo.132
5 La FINMA può, in casi motivati, ammettere deroghe.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 59 cpv. 2 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.
2 Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l'uso e l'amministrazione ai sensi dell'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile133, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a-651 CC.
3 Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.
4 Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell'investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.
(art. 60 LICol)
1 Si considerano impegni i crediti assunti, gli impegni risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti gli impegni derivanti da quote disdette.
2 Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.
3 Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi postali134 e bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 96 capoverso 1.
134 Con la trasformazione dell'ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale «Posta Svizzera SA» e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.
(art. 65 LICol)
Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.
(art. 61 LICol)
Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)
1 Sono considerate persone vicine in particolare:
2 Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate persone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell'affare in questione
136 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 64 LICol)
1 I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.137
2 Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.
3 In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:
4 La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un'alienazione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 64 LICol)139
1 Il valore venale dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.
2 La visita dei beni fondiari da parte degli esperti incaricati delle stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.
3 I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti della società di audit.
4 Se la direzione del fondo e la SICAV non riprendono senza variazioni il valore di stima nei conti, devono fornire una giustificazione alla società di audit.
139 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 64 e 65 LICol)140
1 La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.
2 Al termine della costruzione, la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.
140 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 67 LICol)141
1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla sua comunicazione alla banca o alla società di intermediazione mobiliare incaricate della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.142
2 Nel caso di fondi immobiliari, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni giuridiche determinanti sulla borsa.
141 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
142 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 65 LICol)
1 In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 della legge, l'onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media un terzo del valore venale.143
1bis Per tutelare la liquidità l'onere può essere aumentato temporaneamente ed eccezionalmente alla metà del valore venale se:
1ter La società di audit si esprime in merito alle condizioni di cui al capoverso 1bis nel quadro della verifica del fondo immobiliare.145
2 Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico del fondo immobiliare, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell'edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.
143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
144 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
145 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 66 LICol)
1 L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.
2 La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:
3 I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.
(art. 66 LICol)
La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell'esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:
146 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 69 LICol)
1 Sono ammessi come investimenti di altri fondi segnatamente:
2 Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulteriori investimenti come commodities, materie prime e i corrispondenti titoli di materie prime.147
3 Gli investimenti ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 della legge devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.
4 L'articolo 73 capoverso 4 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.
147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol)
1 Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:
2 Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono:
3 Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l'entità delle vendite allo scoperto ammesse.
148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
(art. 69-71 LICol)
In singoli casi, la FINMA può ammettere deroghe alle disposizioni in materia di:
(art. 71 cpv. 3 LICol)
1 L'indicazione di rischi speciali (clausola d'avvertimento) necessita dell'approvazione della FINMA.
2 La clausola d'avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del regolamento del fondo, del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58-63 e 66 LSerFi150 e deve sempre essere utilizzata nella forma approvata dalla FINMA.151
151 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 72 LICol)
1 La banca depositaria deve avere un'organizzazione idonea all'adempimento dei suoi compiti e occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
2 Per svolgere la sua attività quale banca depositaria, essa dispone di almeno tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.
152 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 72 cpv. 2 LICol)
La banca depositaria comunica alla società di audit le persone dirigenti incaricate dei compiti della banca depositaria.
(art. 73 LICol)
1 La banca depositaria ha i seguenti compiti:
2 Nel caso dei fondi immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l'amministrazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.
3 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria.
153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 74 LICol)
1 L'articolo 41 si applica per analogia al cambiamento della banca depositaria di un fondo di investimento contrattuale.
2 La decisione di cambiamento della banca depositaria è pubblicata senza indugio negli organi di pubblicazione della SICAV.
(art. 73 cpv. 2 e 2bis LICol)
Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all'estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:155
154 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
155 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
156 Abrogati dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
157 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177). Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
158 Introdotti dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogati dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
159 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 78 cpv. 1 e 2 LICol)
1 Quale ufficio di pagamento occorre prevedere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934160 sulle banche.161
2 Qualora il regolamento del fondo preveda la fornitura di certificati di quote, su richiesta dell'investitore la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO162), senza valore nominale, nominative e che devono essere strutturate quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).163
3 I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.
4 L'emissione di quote frazionate è permessa solo per i fondi di investimento.
161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 79 LICol)
1 Nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno quattro volte all'anno.
2 La FINMA può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a seconda degli investimenti e della politica di investimento. Ciò vale segnatamente per:
3 Il regolamento del fondo, il prospetto e il foglio informativo di base devono menzionare espressamente se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.164
4 Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.
5 Nel regolamento del fondo, la direzione del fondo e la SICAV possono prevedere una riduzione proporzionale delle richieste di riscatto al raggiungimento di una determinata percentuale o soglia in un determinato momento (gating), se sussistono circostanze eccezionali e se ciò è nell'interesse degli investitori rimanenti. La parte rimanente delle richieste di riscatto è da considerarsi pervenuta il successivo giorno di valutazione. I dettagli devono essere resi noti nel regolamento del fondo. La FINMA approva l'introduzione di un gating nel regolamento del fondo.165
6 La decisione relativa alla dilazione o al gating e alla sua soppressione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.166
164 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
165 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
166 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 81 LICol)
1 Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:
2 La decisione di dilazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.
(art. 82 LICol)
1 Il riscatto coatto ai sensi dell'articolo 82 della legge è ammesso soltanto in casi eccezionali.
2 I motivi del riscatto coatto devono essere menzionati nel regolamento del fondo.
(art. 92-94 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l'investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.
2 Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.
3 La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:
4 Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.
5 L'articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.
167 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 92 e 95 cpv. 1 LICol)
1 La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se:
2 ...169
3 La FINMA può subordinare a ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso di fondi immobiliari.
168 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
169 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1 In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.
2 Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:
3 La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.
4 La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.
5 ...170
170 Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
Gli articoli 114 e 115 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV nonché alla scissione e alla trasformazione di un investimento collettivo di capitale aperto.
171 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 96 e 97 LICol)
1 L'investimento collettivo di capitale è sciolto e può essere liquidato senza indugio, se:
2 L'investimento collettivo di capitale deve essere liquidato senza indugio, se la FINMA ne ha disposto lo scioglimento.
3 La direzione del fondo o la SICAV deve richiedere l'autorizzazione della FINMA prima del versamento finale.
4 Il commercio di quote in borsa deve essere sospeso al momento dello scioglimento.
5 La disdetta del contratto tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comunicato senza indugio alla FINMA e alla società di audit.
(art. 98 cpv. 1 LICol)
1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi173 o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.174
2 Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne l'orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all'articolo 121.
3 A questo scopo essa può:
172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
174 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 98 cpv. 2 LICol)
1 ...175
2 Se la società ha un unico accomandatario, quest'ultimo deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi.
3 Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.
175 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 9 cpv. 3 e 102 LICol)176
1 Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.
2 Gli accomandatari incaricano esclusivamente persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dell'attività e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione del mandato.
3 Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempre che:
3bis ...177
4 Il contratto di società disciplina i dettagli e deve essere redatto in una lingua ufficiale. La FINMA può ammettere un'altra lingua in singoli casi.178
176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
177 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 103 cpv. 1 LICol)
1 Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell'aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.
2 Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:
(art. 103 cpv. 2 LICol)
1 Sono ammessi in particolare:
2 Il contratto di società disciplina i dettagli.
3 Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:
4 L'accomandatario, le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale possono riprendere da quest'ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederli se:
179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
180 Introdotta dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
181 Introdotta dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
182 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
183 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
184 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
(art. 110 LICol)
1 La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un'attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi185.186
2 La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d'investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.
186 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 110 cpv. 2 LICol)
1 All'atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi.
2 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
3 La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
187 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 110 cpv. 2 LICol)
Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente:
188 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
(art. 110 LICol)
1 Le disposizioni relative agli investimenti ammessi per altri fondi si applicano per analogia.
2 La FINMA può autorizzare altri investimenti.
(art. 112 LICol)
L'articolo 39 si applica per analogia.
(art. 113 cpv. 3 LICol)
L'articolo 111 si applica per analogia.
(art. 115 cpv. 3 LICol)
La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
(art. 120 cpv. 2 lett. c e 122 LICol)189
La FINMA può prescrivere un complemento esplicativo, se la designazione di un investimento collettivo di capitale estero dà o può dare adito a inganno o confusione.
189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).
(art. 120 cpv. 1 e 4 LICol)
La pubblicità di investimenti collettivi di capitale esteri comporta gli obblighi di cui all'articolo 120 capoversi 1 e 4 della legge.
190 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)
1 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo, il cui investimento collettivo di capitale ha l'approvazione per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, deve provare di aver concluso:
2 La banca depositaria deve provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.
3 Per l'offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:
4 La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge.
191 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 124 cpv. 2 LICol)
1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero dispone di un'organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 124 della legge.
2 La FINMA disciplina i dettagli concernenti l'organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.193
192 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
193 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 120 cpv. 3 LICol)
La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un'autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciprocità sia garantito.
194 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
(art. 120 cpv. 4 LICol)
Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018196 sui servizi finanziari (LSerFi) nell'ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 120 capoverso 2 lettera d della legge.
195 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 120 cpv. 5 LICol)
Sono considerati piani di partecipazione del personale i piani di partecipazione dei lavoratori secondo l'articolo 5 OIsFi198.
197 Introdotto dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 15 e 120 LICol)
L'approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 della legge decade se l'autorità di vigilanza del Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale ritira l'approvazione.
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato interamente e mantenuto durevolmente.
2 La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.
3 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
4 Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 20.
199 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 120 cpv. 4 LICol)
Il rappresentante assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti determinanti dell'investimento collettivo di capitale estero.
200 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Il rappresentante conclude un'assicurazione di responsabilità civile professionale, adeguata alla sua attività commerciale, pari ad almeno 1 milione di franchi, dedotto il capitale minimo o la prestazione effettiva di garanzia ai sensi dell'articolo 131.
(art. 75-77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)201
1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale o in inglese. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un'altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.202
2 Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:
2bis Se al posto del foglio informativo di base si utilizza un documento estero equivalente secondo l'allegato 10 dell'ordinanza del 6 novembre 2019204 sui servizi finanziari (OSerFi), le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere contenute in un allegato al foglio informativo di base.205
3 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all'articolo 13a e le pubblica negli organi di pubblicazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.206
4 Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.
5 Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri offerti esclusivamente a investitori qualificati.207
201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
202 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
205 Introdotto dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
207 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
208 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
209 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)
1 La società di audit della banca depositaria verifica se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
2 Se constata una violazione della legislazione sulla vigilanza o delle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, la società di audit della banca depositaria ne informa la FINMA e la società di audit della direzione del fondo o della società d'investimento a capitale variabile (SICAV).
210 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)
1 La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
2 Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007212 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
3 Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:
4 La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell'ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.
5 Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti.
211 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
213 Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol)
1 La verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale prevede la verifica delle indicazioni previste dagli articoli 89 capoverso 1 lettere a-h e 90 della legge.
2 Nell'ambito della verifica dei conti annuali delle persone menzionate nell'articolo 126 capoverso 1 della legge, dei fondi di investimento amministrati nonché di ogni società immobiliare appartenente al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare, la FINMA può disciplinare i dettagli riguardanti la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e i destinatari del rendiconto nonché lo svolgimento della verifica.
214 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
215 Abrogati dall'all. n. 6 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
216 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).
(art. 96 LICol)
1 Se il proseguimento dell'investimento collettivo di capitale è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, la FINMA può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.
2 Se nel contratto del fondo subentra una nuova direzione del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.
3 Se il proseguimento della SICAV è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, la FINMA può disporre il trasferimento del patrimonio a quest'ultima.
(art. 1 e 144 LICol)
1 La FINMA può stabilire la forma per l'invio segnatamente:
2 Essa può designare un terzo quale destinatario dell'invio.
217 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
218 Abrogato dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, con effetto dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3177).
(art. 95 cpv. 4 lett. b LSerFi)
1 Per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati e le informazioni chiave per gli investitori si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell'allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 2013220 e dell'allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011221.222
2 Se sono utilizzate secondo l'allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011, le informazioni chiave per gli investitori, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata dell'evoluzione dei valori dell'investimento collettivo di capitale fino al 31 dicembre, devono essere pubblicate dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi 35 giorni lavorativi dell'anno successivo.
3 Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019 le direzioni dei fondi e le SICAV sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo e dei regolamenti di investimento. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.223
4 Rimangono in vigore in modo immutato le eccezioni accordate di volta in volta dalla FINMA alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).
5 Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell'articolo 4 nella versione del 1° marzo 2013224.225
6 L'obbligo di informare gli investitori secondo l'articolo 6a deve essere adempiuto al primo contatto con il cliente, ma in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
219 Nuovo testo giusta l'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
222 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835).
223 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835).
225 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835).
226 Introdotti dal n. I dell'O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177). Abrogati dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
227 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Abrogato dall'all. 1 n. II 9 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
228 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
229 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
230 Abrogata dall'all. 11 n. 1 dell'O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).