Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.
730.03
del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 20161 sull'energia (LEne),
ordina:
1 RS 730.0
La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.
Nella presente ordinanza s'intende per:
1 Sono considerati nuovi impianti:
2 È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente. Costituiscono un'eccezione gli impianti idroelettrici.3
3 L'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).
Se successivamente alla presentazione della domanda l'avente diritto cambia, occorre un'immediata notifica da parte dell'avente diritto precedente all'autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l'immissione di elettricità, la rimunerazione, il contributo d'investimento e il premio di mercato vengono versati all'avente diritto precedente.
1 Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:
2 Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.
1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
2 Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:
3 Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.
1 I gestori di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con una potenza fino a 50 MW possono scegliere se richiedere una rimunerazione per l'immissione di elettricità o una rimunerazione unica.
2 Essi esercitano tale diritto di opzione in modo definitivo con la presentazione della domanda per l'una o l'altra tipologia di promozione. È fatta salva una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni presentata dopo la messa in esercizio dell'impianto (art. 41).
Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne:
1 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità devono trasferire all'organo d'esecuzione le garanzie di origine registrate.
2 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 24).
Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
1 Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.
2 I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.
3 Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.7
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
1 Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.
2 Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera:
3 L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).
1 I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
2 Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
3 I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
4 Il premio per l'immissione in rete si riduce del 7,1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 20099 sull'IVA (LIVA).10
10 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
2 La durata della rimunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l'impianto in questione.
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.
1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.
3 Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.
1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.
2 Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
3 Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:
1 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1-1.5.
1 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio.
2 Tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.
1 Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto.
2 Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
2bis I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione.11
3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.12
4 Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.
5 Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità.
11 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:
2 Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.
3 L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se:
1 L'organo d'esecuzione versa trimestralmente:
2 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.
3 L'organo d'esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.
4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l'organo d'esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.
5 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.
6 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall'UFE, il diritto alla rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.13
7 Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
14 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione un'indennità di gestione per kWh equivalente a:
1 Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l'elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata secondo il piano previsionale.
2 I gestori di rete ritirano l'elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata.
3 L'organo d'esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 37 LEne.
1 Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all'organo d'esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente.
2 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.
3 Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l'ampliamento o il rinnovamento.
4 Un impianto fotovoltaico è escluso da tale riduzione se è garantito che l'elettricità prodotta dall'elemento dell'impianto ampliato o rinnovato non confluisce nel conteggio dell'elettricità prodotta dall'impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.
5 Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di rimunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di rimunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.
6 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo i tassi di rimunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.
1 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, non sussiste nessun diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l'immissione in rete decade retroattivamente per l'intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all'organo d'esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.
2 A partire dal momento in cui i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste retroattivamente per l'intero periodo. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.
3 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'organo d'esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L'organo d'esecuzione può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l'immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.
4 Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.
1 L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:
2 Un'uscita dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.
3 Una nuova partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è esclusa a seguito di un'esclusione o un'uscita.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una rimunerazione unica né un contributo d'investimento.
2 Sono esenti da tale esclusione gli ampliamenti considerevoli di impianti fotovoltaici, se sono stati messi in servizio dopo il 31 dicembre 2017 e se sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 28 capoverso 4.16
16 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici e a biomassa, se l'attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.
1 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:
2 Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.
1 Per la restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28-30 della legge del 5 ottobre 199017 sui sussidi.
2 La restituzione della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento secondo l'articolo 33.
3 Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento se le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva.
17 RS 616.1
La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un'altra rimunerazione unica o altri contributi d'investimento è di:
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Una rimunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW fino al massimo 50 MW.
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza dell'impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.
1 La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.
1bis Per gli impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.19
2 Gli importi sono determinati nell'allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi.
3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.
4 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all'aumento della potenza raggiunta con l'ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.
5 Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto.20
6 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l'articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.
19 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.
3 Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
4 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.
1 La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione dopo la messa in esercizio dell'impianto.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 3.
3 Nella domanda i gestori di impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all'organo d'esecuzione che intendono rinunciare alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW.
4 Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l'articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.
Se l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare della rimunerazione unica sulla base degli importi di cui all'allegato 2.1.
1 La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.1.
3 Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell'impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'organo d'esecuzione.
Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
2 La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.
3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.
4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 Se anche dopo la messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l'organo d'esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare della rimunerazione unica.23
2 Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con una decisione di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.
3 L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 44 e respinge la domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica se:
4 Esso può revocare la garanzia di principio di cui all'articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
1 L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:
2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne.
2 Negli impianti con una potenza massima di 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:
3 Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:
4 Il DATEC verifica le aliquote almeno ogni cinque anni. In caso di mutamento considerevole delle circostanze, esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento delle aliquote.
5 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d'investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.
26 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s'intende ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.
3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
1 Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn27) vengono attribuite ogni due anni.
2 Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.28
3 Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.
27 RS 730.01
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
1 Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare.29
2 Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.
3 Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d'investimento da accordare al progetto per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell'ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell'importo necessario per tale progetto.
4 Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo.
5 Se tutte le domande per l'ottenimento di un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.
6 Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1-5.
7 Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1-5.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.
2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.
3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2.
Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
1 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.
2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
1 Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.
2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:
Dopo il quinto anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.
1 Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.
2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento definitivi computabili, degli attuali costi per i canoni per i diritti d'acqua e della produzione netta media annua notificata.
3 Sulla base dell'esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.
4 Se la produzione netta annuale media è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.
1 Il contributo d'investimento è versato in più tranche.
2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 54 (piano di pagamento).
3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all'articolo 54.
4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 54.
1 Per il calcolo del contributo d'investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:
2 I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.
3 I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
1 Non sono computabili in particolare i costi:
2 Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
31 RS 814.20
32 RS 923.0
1 I maggiori costi non ammortizzabili secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne corrispondono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflussi di denaro da computare.
2 I deflussi di denaro computabili e gli afflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d'interesse calcolatorio di cui all'articolo 66.
3 Nel caso di ampliamenti sono determinanti gli afflussi di denaro risultanti dall'ampliamento che possono essere conseguiti all'interno e all'esterno dell'impianto.33
4 Nel caso di rinnovamenti sono determinanti gli afflussi di denaro conseguibili a partire dall'intera produzione netta dell'impianto rinnovato nonché gli altri afflussi di denaro che possono essere conseguiti a seguito del rinnovamento fuori dall'impianto.34
4bis Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.35
5 L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili. Tra questi figura in particolare uno scenario dei prezzi allestito su base oraria e aggiornato annualmente.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
35 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 I deflussi di denaro computabili si compongono:
2 Essi vanno considerati per il periodo di concessione restante.
3 I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando al massimo, ogni anno, il 2 per cento dei costi d'investimento.36
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
1 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta del profilo orario ottimizzato sul piano economico per la produzione netta per il periodo di concessione restante e dello scenario dei prezzi allestito dall'UFE. Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all'allegato 2.2 e gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro alla fine del periodo di concessione.
2 Per gli impianti con una potenza massima di 10 MW possono essere utilizzati profili di produzione standard.
Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate nell'allegato 3, sulla scorta dell'articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3bis in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 200837 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl).
37 RS 734.71
1 Per IIR secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 201538 sui rifiuti.39
2 Per impianti a gas di depurazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti comunali di depurazione delle acque reflue, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.
3 Per centrali elettriche a legna di importanza regionale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità a legna che non eccedono il fabbisogno energetico regionale di elettricità e calore.
38 RS 814.600
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.
2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:
1 I requisiti energetici minimi sono determinati nell'allegato 2.3.
2 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l'impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.
1 L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne.
2 Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.
3 Il DATEC verifica tale aliquota almeno ogni cinque anni. In caso di mutamenti considerevoli delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento dell'aliquota.
Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:
1 È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.
3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.
2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.
3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.
Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.
2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
1 Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.
2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento computabili definitivi e della produzione netta notificata.
3 Sulla base dell'esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.
4 Se la produzione netta annuale è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.
1 Il contributo d'investimento è versato in più tranche.
2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 75 (piano di pagamento).
3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 75.
4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 75.
Sono computabili per analogia i costi d'investimento di cui all'articolo 61.
Non sono computabili in particolare i costi:
40 Abrogata dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, con effetto dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne è retto per analogia dall'articolo 63.
1 I deflussi di denaro computabili si compongono:
2 Essi vanno considerati per il periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87.
3 I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati con complessivamente il due per cento dei costi d'investimento all'anno.
4 Nel caso delle centrali elettriche a legna di importanza regionale vengono inoltre presi in considerazione in qualità di costi ricorrenti le imposte dirette nonché i costi d'energia dedotti i ricavi risultanti dalla vendita di calore.
1 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta della produzione netta media per il periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87 e dello scenario dei prezzi allestito dall'UFE.
2 Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all'allegato 2.3 e, alla fine del periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87, gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro.
Per il calcolo e la comunicazione del tasso d'interesse calcolatorio si applica per analogia l'articolo 66.
Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell'elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo secondo la tabella del periodo di utilizzazione di cui all'allegato 2.3.
1 Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un'unione di impianti, se in tale unione:
2 Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l'unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l'impianto singolo in questione.
3 Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall'impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEne) se la sua acquisizione dell'elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all'impresa di approvvigionamento elettrico.
4 Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.
1 Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi dalle prestazioni del sistema e dalle garanzie di origine.
2 Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato, sulla scorta del profilo percorso ogni ora con l'impianto pertinente o con la somma degli impianti in caso di un'unione di impianti. Nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner.
3 Per prezzo di mercato s'intende, anche per l'elettricità negoziata fuori borsa, il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile medio.
4 Se, oltre al premio di mercato, per un impianto viene versato anche un contributo d'investimento, quest'ultimo, nel premio di mercato, va computato pro rata sul piano temporale come ricavo.
5 Se a un'unione di impianti che dà diritto al premio di mercato appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, come suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 21 cpv. 3 LEne).
1 In qualità di costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d'esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente, ma non altri costi, in particolare non gli oneri per le prestazioni di servizio globali. Vengono considerati anche:
2 In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'articolo 66. Gli ammortamenti vanno effettuati in genere rispettando l'attuale prassi per l'impianto pertinente.
3 L'UFE determina in una direttiva i costi d'esercizio e del capitale computabili.
1 Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l'intero loro potenziale di vendita nell'ambito del servizio universale.
2 Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità né in altro modo. L'elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:41
41 La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7783).
1 Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l'avente diritto venda l'elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l'intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l'ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato).
2 La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze:
3 Se l'avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l'intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.
1 In un'impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l'unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.
2 Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un'impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l'elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne) anche quando non esse stesse bensì un'altra unità dell'impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell'appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.
1 Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all'UFE entro il 31 maggio dell'anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.
2 La domanda deve comprendere tutta l'elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:
3 Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:
4 I gestori di impianti, i proprietari e le unità d'impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L'UFE può, all'occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.
1 Nella decisione in cui determina il premio di mercato l'UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.
2 Se nell'insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn42), l'UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.
3 L'UFE versa i premi possibilmente nell'anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.
4 L'UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nell'esecuzione. Su richiesta dell'UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall'UFE con i propri.
42 RS 730.01
Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l'UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall'ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 199043 sui sussidi).
43 RS 616.1
44 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 L'UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell'efficacia degli strumenti di promozione.
2 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.
3 Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell'elettricità prodotta, l'ammontare dei contributi di promozione versati e l'ammontare dei costi d'esecuzione.
4 Può pubblicare i risultati delle valutazioni.
5 L'organo d'esecuzione mette a disposizione dell'UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.
1 In merito alla rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:
2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.
3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d'investimento, l'UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:
4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
1 L'organo d'esecuzione o l'UFE fornisce informazioni:
2 I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:
3 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.
L'UFE trasmette all'UDSC i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione della legge del 21 giugno 199646 sull'imposizione degli oli minerali:
46 RS 641.61
1 L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.
2 Il gestore di un impianto che ottiene per l'immissione di elettricità una rimunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una rimunerazione unica o un contributo d'investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l'elettricità proveniente dall'impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all'UFE e, nella misura in cui sia competente per l'esecuzione, all'organo d'esecuzione, dei dati d'esercizio dell'impianto.
3 Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l'organo d'esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.
4 L'UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.
Negli impianti che ottengono una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la rimunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell'anno in cui scade la durata della rimunerazione.
Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d'attesa secondo l'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 201647 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione:
47 RU 2016 4617
1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2 Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4 Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5 Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
1 I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
2 L'articolo 16 capoverso 4 si applica all'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.48
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
La riduzione del tasso di rimunerazione secondo l'articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all'organo d'esecuzione entro il 31 luglio 2018.
I progetti e gli impianti che erano già notificati per la rimunerazione per l'immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l'organo d'esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l'UFE una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento.
1 Il premio di mercato può essere versato per la prima volta nel 2018 per le domande relative al 2017 e per l'ultima volta nel 2022 per le domande relative al 2021.
2 Del diritto di vendere effettivamente in tale settore e ai costi di produzione l'elettricità da smerciare nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta per il 2018 e l'ultima volta per il 2022.
Gli impianti esistenti che sono stati o saranno sostituiti completamente e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva in merito alla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità o una garanzia di principio riguardo a un contributo d'investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.
49 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
50 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Classe di potenza |
Rimunerazione di base (ct./kWh) |
|
1.1.2013-31.12.2016 |
dal 1.1.2017 |
|
≤ 30 kW |
28,4 |
28,4 |
≤100 kW |
18,8 |
18,8 |
≤300 kW |
14,8 |
12,7 |
≤ 1 MW |
11,2 |
9,0 |
≤ 10 MW |
6,9 |
6,6 |
Classe di dislivello (m) |
Bonus (ct./kWh) |
≤ 5 |
5,6 |
≤10 |
3,3 |
≤20 |
2,4 |
≤50 |
1,9 |
>50 |
1,2 |
Classe di potenza |
Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh) |
|
Messa in esercizio: |
||
1.1.2013-31.12.2016 |
dal 1.1.2017 |
|
≤ 30 kW |
6,2 |
6,2 |
≤100 kW |
4,5 |
4,5 |
≤300 kW |
3,6 |
2,9 |
>300 kW |
3,0 |
1,6 |
Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
53 RU 2016 4617
55 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Classe di potenza |
Tasso di rimunerazione (ct./kWh) |
|||||||||
Messa in esercizio |
||||||||||
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-31.3.2016 |
1.4.2016-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.12.2017 |
1.1.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
dal 1.4.2020 |
|
≤ 100 kW |
21,2 |
18,7 |
16,0 |
14,8 |
14,0 |
13,3 |
12,1 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
≤1000 kW |
18,5 |
17,0 |
15,0 |
14,1 |
13,1 |
12,2 |
11,5 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
>1000 kW |
17,3 |
15,3 |
14,8 |
14,1 |
13,2 |
12,2 |
11,7 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
56 RS 734.27
57 RS 730.010.1
59 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Messa in esercizio |
dal 1.1.2013 |
Tasso di rimunerazione (ct./kWh) |
23,0 |
Messa in esercizio |
dal 1.1.2013 |
Tasso di rimunerazione (ct./kWh) |
23,0 |
Messa in esercizio |
dal 1.1.2013 |
A (per cento) |
130 |
B (ct./kWh) |
13,0 |
C (mesi) |
1 |
D (per cento) |
0,3 |
Messa in esercizio |
dal 1.1.2013 |
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo |
5,0 m/s |
Profilo altimetrico |
logaritmico |
Distribuzione di Weibull |
k = 2,0 |
con valore di rugosità |
l = 0,1 m |
Messa in esercizio |
dal 1.1.2013 |
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo |
5,5 m/s |
Profilo altimetrico |
logaritmico |
Distribuzione di Weibull |
k = 2,0 |
con valore di rugosità |
l = 0,03 m |
60 RU 2016 4617
61 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Classe di potenza |
Rimunerazione (ct./kWh) |
≤ 5 MW |
46,5 |
≤10 MW |
42,5 |
≤20 MW |
34,5 |
>20 MW |
29,2 |
Classe di potenza |
Rimunerazione (ct./kWh) |
≤ 5 MW |
54,0 |
≤10 MW |
50,0 |
≤20 MW |
42,0 |
>20 MW |
36,7 |
62 RS 510.62
63 RU 2016 4617 n. I e II
64 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
65 RS 641.61
Classe di potenza |
Rimunerazione di base (ct./kWh) |
≤ 50 kW |
28 |
≤100 kW |
25 |
≤500 kW |
22 |
≤ 5 MW |
18,5 |
> 5 MW |
17,5 |
Classe di potenza |
Bonus per legna (ct./kWh) |
≤ 50 kW |
8 |
≤100 kW |
7 |
≤500 kW |
6 |
≤ 5 MW |
4 |
> 5 MW |
3,5 |
Classe di potenza |
Bonus agricolo (ct./kWh) |
≤ 50 kW |
18 |
≤100 kW |
16 |
≤500 kW |
13 |
≤ 5 MW |
4,5 |
> 5 MW |
0 |
66 RS 814.610
67 RU 2016 4617
68 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129) e del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).
(art. 36, 38 e 41-45)
Classe di potenza |
Messa in esercizio |
|||||||||||
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.3.2018 |
1.4.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
1.4.2020-31.3.2021 |
1.4.2021-31.3.2022 |
dal 1.4.2022 |
||
Contributo di base (fr.) |
2000 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1600 |
1600 |
1550 |
1100 |
770 |
385 |
|
Contributo legato alla potenza (fr./kW) |
<30 kW |
1200 |
1050 |
830 |
610 |
610 |
520 |
460 |
380 |
380 |
420 |
420 |
<100 kW |
850 |
750 |
630 |
510 |
460 |
400 |
340 |
330 |
330 |
320 |
330 |
Classe di potenza |
Messa in esercizio |
|||
entro 31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2011 |
1.1.2012-31.12.2012 |
||
Contributo di base (fr.) |
3300 |
2650 |
2200 |
|
Contributo legato alla potenza (fr./kW) |
< 30 kW |
2100 |
1700 |
1400 |
<100 kW |
1700 |
1400 |
1100 |
|
≥100 kW |
1500 |
1200 |
980 |
Classe di potenza |
Messa in esercizio |
|||||||||||
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.3.2018 |
1.4.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
1.4.2020-31.3.2021 |
1.4.2021-31.3.2022 |
dal 1.4.2022 |
||
Contributo di base (fr.) |
1500 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1000 |
700 |
350 |
|
Contributo legato alla potenza (fr./kW) |
< 30 kW |
1000 |
850 |
680 |
500 |
500 |
450 |
400 |
340 |
340 |
380 |
380 |
<100 kW |
750 |
650 |
530 |
450 |
400 |
350 |
300 |
300 |
300 |
290 |
300 |
|
≥100 kW |
700 |
600 |
530 |
450 |
400 |
350 |
300 |
300 |
300 |
290 |
270 |
Classe di potenza |
Messa in esercizio |
|||
entro 31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2011 |
1.1.2012-31.12.2012 |
||
Contributo di base (fr.) |
2450 |
1900 |
1600 |
|
Contributo legato alla potenza (fr./kW) |
< 30 kW |
1850 |
1450 |
1200 |
<100 kW |
1500 |
1200 |
950 |
|
≥100 kW |
1300 |
1000 |
850 |
69 RS 734.27
70 RS 730.010.1
71 RS 730.010.1
(art. 47, 53 e 65)
Elemento costituente dell'impianto |
anni |
Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto |
80 |
Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero |
80 |
Griglie, sgrigliatori inclusi |
40 |
Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione |
80 |
Cunicoli, caverne, canali per l'acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione |
80 |
Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera) |
40 |
Turbine, pompe |
40 |
Elevatori e impianti ausiliari |
30 |
Generatori, trasformatori |
40 |
Sistema di controllo per centrali |
15 |
Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza |
30 |
Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione |
30 |
Batterie, impianti di protezione |
20 |
Condotte ad alta e media tensione |
50 |
Conche di navigazione |
80 |
Impianti per la risalita e la discesa dei pesci |
40 |
Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.) |
60 |
Funivie |
20 |
Stabili d'esercizio |
40 |
Stabili amministrativi |
50 |
72 Aggiornato dal n. II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).
(art. 69, 74 e 87)
Elemento costituente dell'impianto |
anni |
Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione |
15 |
Surriscaldatore |
10 |
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell'acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d'emergenza |
25 |
Tecnica di gestione (EMSR) |
15 |
Elemento costituente dell'impianto |
anni |
Stabile gasometro, elemento dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte |
25 |
Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d'emergenza |
10 |
Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano |
15 |
Tecnica di gestione (EMSR) |
15 |
Elemento costituente dell'impianto |
anni |
Parti dello stabile, silo, gru |
25 |
Impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell'aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, ORC, caldaie a gassificazione di legna |
15 |
Surriscaldatore |
10 |
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte |
25 |
Tecnica di gestione (EMSR) |
15 |
(art. 66)
73 RS 734.71
|
0,50 per cento |
|
0,75 per cento |
|
1,00 per cento |
|
1,25 per cento |
|
1,50 per cento |
|
1,75 per cento |
|
2,00 per cento |
|
2,25 per cento |
|
2,50 per cento |
|
2,75 per cento |