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Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
del 13 dicembre 1999 (Stato 23 gennaio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1, 43 capoversi 2 e 4 e 47 capoverso 2 della legge del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visti gli articoli 21 capoverso 3, 22 capoverso 3, 23 capoverso 4 della legge federale
militare del 3 febbraio 19952 (LM);
e l'articolo 195 capoverso 3 del Codice penale militare3 (CPM);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19984 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Il dipartimento
Art. 1
Obiettivi
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(Dipartimento) persegue, negli ambiti politici centrali di sua competenza, ossia la
difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a.
contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla
violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il sostegno alla
pace e la gestione delle crisi. A tale scopo persegue una politica di sicurezza
e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore
del promovimento della pace in ambito internazionale; b.
contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di
situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c.
crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della
gioventù e della salute della popolazione in generale; d.
provvede, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.
RU 2000 330
1
RS 172.010
2
RS 510.10
3
RS 321.0
4
RS 172.010.1 172.214.1
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2
172.214.1
Art. 2
Principi che presiedono alle attività del Dipartimento Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi
generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti: a.
collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali
e le istituzioni attive negli ambiti politici di sua competenza; b.
fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con
il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni
concernenti la politica di sicurezza e di difesa; c.
in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze, coopera con i Cantoni e i Comuni in questioni concernenti la sicurezza interna.
Art. 3
Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 4, 6, 8, 10, 12 e 14-16 fungono, per le unità amministrative del Dipartimento, da linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio
delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative
dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 4
Obiettivi e funzioni
La Segreteria generale esercita le proprie funzioni conformemente all'articolo 42
LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni seguenti: a.
assiste il capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del dipartimento; b.
è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento; c.
attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento,
formula le pertinenti opzioni politiche e ne dirige l'attuazione da parte degli
aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; d.
crea le premesse per il coordinamento della preparazione e dell'esecuzione
di tutte le misure civili e militari per la sicurezza del Paese e la protezione
della popolazione;
e.
provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
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f.
coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi
nel Dipartimento e nell'esercito; g.
gestisce le risorse e assicura le prestazioni in materia d'informatica nonché
altre prestazioni;
h.
provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.
Art. 5
Unità amministrative subordinate e loro funzioni 1 Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti: a.
l'Ufficio federale di topografia:
esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte
nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione
ufficiale, fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico e coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza con facoltà di emanare istruzioni; b.
l'Ufficio del commissario di campagna in capo:
dirige e sorveglia gli affari in materia di stime militari; c.
la Centrale nazionale d'allarme:
è il servizio tecnico della Confederazione in caso di pericolo dovuto all'aumento della radioattività, a incidenti con sostanze chimiche o organismi, a
inondazioni causate dalla rottura di sbarramenti idrici o dallo straripamento
delle acque nonché in caso di pericolo dovuto alla caduta di satelliti; d.
lo stato maggiore del Consiglio federale «Divisione stampa e radio»
è l'organo del Consiglio federale incaricato di assicurare l'informazione del
pubblico quando i media civili non sono più in grado di adempiere il loro
compito in materia di informazione. Inoltre, su richiesta del Consiglio federale e dei suoi stati maggiori, fornisce consulenza su questioni concernenti la
politica d'informazione e li assiste in occasione della raccolta di informazioni; e.5
la Direzione del Servizio informazioni strategico:
assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero.
2 Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva sono subordinati amministrativamente alla Segreteria generale e tecnicamente all'organo direttivo competente del Consiglio federale. Essi provvedono alla cooperazione tra i servizi d'informazione e all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nell'ambito
della sicurezza.
5 Introdotta
dall'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS 510.291).
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Sezione 2: Stato maggiore generale
Art. 6
Obiettivi e funzioni
1 Lo Stato maggiore generale, conformemente alle opzioni politiche, persegue gli
obiettivi seguenti:
a.
assicura la prontezza d'impiego dell'esercito in vista:
1.
del sostegno alla pace e della gestione delle crisi, 2.
della sicurezza del territorio e della difesa, 3.
della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali; b.
assicura la credibilità dell'esercito dentro e fuori dei confini nazionali; c.
assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.
2 Per perseguire tali obiettivi, lo Stato maggiore generale assume le funzioni seguenti: a.
valuta la situazione politico-militare; b.
pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino alla nomina del generale; c.
definisce la dottrina d'impiego; d.
dirige la pianificazione militare globale; e.
formula le opzioni militari destinate alle Forze terrestri, alle Forze aeree e
all'Aggruppamento dell'armamento e assegna loro le risorse.
Art. 7
Unità amministrative subordinate e loro funzioni e competenze Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze seguenti: a.
il Gruppo del personale dell'esercito:
1.
amministra le risorse dell'esercito in materia di personale ed è responsabile per la gestione dell'intero processo dal reclutamento delle singole
persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare fino al loro licenziamento dall'esercito, 2.
è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni secondo gli articoli 21-23 LM, 3.
esercita il potere disciplinare presso le truppe federali conformemente
all'articolo 195 capoverso 2 CPM; b.6 il Servizio informazioni militare: assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico; c.
il Gruppo operazioni:
pianifica gli impieghi dell'esercito, assicura la condotta operativa e la prontezza dell'esercito; 6
Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni
(RS 510.291).
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d.
il Gruppo della logistica:
provvede affinché sia coperto il fabbisogno di prestazioni logistiche militari
e sia assicurata la condotta della logistica dell'esercito in tutte le situazioni; e.
il Gruppo della pianificazione:
assicura la pianificazione militare globale e la gestione delle risorse, dirige la
pianificazione in materia d'armamento e di immobili e coordina a livello federale gli affari in materia di rifugi; f.
il Gruppo dell'aiuto alla condotta:
assicura i sistemi di condotta dell'esercito e dirige le formazioni delle trasmissioni a livello di esercito; g.
il Gruppo della sanità:
concepisce, dirige e assicura la sanità militare nonché il servizio del materiale sanitario dell'esercito e coordina tali ambiti con gli organi civili; h.
il Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa:
definisce la dottrina d'impiego dell'esercito e concepisce e dirige l'istruzione operativa degli alti ufficiali superiori e degli stati maggiori del livello
operativo;
i.
il Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza:
assicura l'attuazione operativa del compito dell'esercito in materia di promovimento della pace nonché la cooperazione in materia di sicurezza nei
settori del sostegno alla pace e del controllo degli armamenti/disarmo.
Sezione 3: Forze terrestri
Art. 8
Obiettivi e funzioni
1 Le Forze terrestri, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, perseguono gli obiettivi seguenti: a.
provvedono, unitamente ai corpi d'armata e alle Forze aeree, a un'istruzione
uniforme e adeguata alla missione in seno all'aggruppamento delle Forze
terrestri e nell'esercito; b.
assicurano la prontezza materiale delle formazioni delle truppe d'armata, dei
corpi d'armata e del Corpo della guardia delle fortificazioni.
2 Per perseguire tali obiettivi, le Forze terrestri assumono le funzioni seguenti: a.
eseguono l'istruzione di base; b.
istruiscono i quadri superiori dell'esercito; c.
assicurano la prontezza del materiale dell'esercito (senza il materiale speciale delle Forze aeree); d.
definiscono le opzioni in materia d'istruzione per i servizi di perfezionamento della truppa.
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Art. 9
Unità amministrative subordinate e loro funzioni Alle Forze terrestri sono subordinati con le funzioni seguenti: a.
il Gruppo della condotta dell'istruzione:
dirige l'istruzione delle Forze terrestri e dei corpi d'armata nonché l'attribuzione delle risorse per l'istruzione; b.
l'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri:
1.
assicura l'approntamento, la gestione e l'amministrazione dell'infrastruttura militare amministrativa, d'esercizio e d'istruzione nonché dei
mezzi materiali per l'istruzione e l'impiego dell'esercito, 2.
assicura la manutenzione vicino alla truppa del materiale dell'esercito, 3.
fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione; c.
il comando del Corpo della guardia delle fortificazioni:
1.
assicura la prontezza d'impiego degli impianti di condotta del Governo
federale e dell'esercito nonché della rimanente infrastruttura di condotta e di combattimento, 2.
effettua impieghi di sicurezza e di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera
e all'estero nonché impieghi di polizia e servizi di promovimento della
pace,
3.
fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione; d.
il Gruppo del personale insegnante:
assicura il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'evoluzione e l'assistenza del personale insegnante dell'esercito; e.
il comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna:
dirige la formazione di base dei quadri superiori dell'esercito, l'istruzione
dei comandanti d'unità e l'istruzione tecnica dei comandanti e degli aiuti di
comando;
f.
l'Ufficio federale delle truppe da combattimento:
assicura l'istruzione di base della fanteria e delle truppe meccanizzate e leggere nonché il supporto all'istruzione presso la truppa; g.
l'Ufficio federale delle truppe di supporto:
assicura l'istruzione di base dell'artiglieria, delle truppe del genio, da fortezza e delle trasmissioni nonché il supporto all'istruzione presso la truppa; h.
l'Ufficio federale delle truppe della logistica:
assicura l'istruzione di base delle truppe sanitarie, veterinarie, del sostegno,
di salvataggio, del materiale e dei trasporti nonché la logistica di tutte le
truppe e il supporto all'istruzione presso la truppa.
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Sezione 4: Forze aeree
Art. 10
Obiettivi e funzioni
Le Forze aeree assicurano, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, la difesa contro pericoli e minacce di provenienza prevalentemente aerea ed
eseguono trasporti aerei.
Art. 11
Unità amministrative subordinate e le loro funzioni Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti: a.7
il Gruppo operazioni delle Forze aeree:
assicura la prontezza e l'impiego delle Forze aeree nonché il relativo servizio informazioni; b.
l'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree:
assicura l'istruzione delle truppe delle Forze aeree e dei militari delle formazioni dei trasporti aerei e della difesa contraerea dei corpi d'armata; c.
l'Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree:
assicura l'esercizio e la manutenzione vicino alla truppa delle flotte di velivoli, degli impianti di condotta dell'aviazione e degli impianti di trasmissione nonché dell'infrastruttura necessaria per l'impiego e l'istruzione.
Sezione 5: Aggruppamento dell'armamento
Art. 12
Obiettivi e funzioni
1 L'Aggruppamento dell'armamento assicura all'esercito, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, una dotazione di materiale e di costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione, tempestiva e basata su principi economici.
2 Per tale scopo, assume le funzioni seguenti: a.
acquista il materiale dell'esercito e le costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione; b.
emana direttive tecniche ed economico-aziendali per la gestione del materiale dell'esercito e delle costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione; c.
appronta gli strumenti per la gestione economica del materiale e li gestisce.
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Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni
(RS 510.291).
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Art. 13
Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento dell'armamento sono subordinati con le funzioni seguenti: a.
l'Amministrazione centrale:
assume funzioni nei settori della pianificazione, del personale, delle finanze,
del diritto, dell'informatica, della tecnologia, della gestione del materiale e
della qualità e assicura una politica commerciale uniforme; b.
l'Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta, l'Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni e l'Ufficio federale del
materiale dell'esercito e delle costruzioni:
in quanto organi incaricati degli acquisti, assumono, nei settori assegnati, la
gestione dei sistemi per l'intero ciclo di vita del materiale dell'esercito e
delle costruzioni destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione e assicurano la gestione economico-aziendale della fase di utilizzazione.
Sezione 6: Ufficio dell'uditore in capo
Art. 14
1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a.
provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti che le sono assegnati dalla legge; b.
crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali
militari.
2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a.
esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza
dei tribunali militari; b.
consiglia e appoggia i membri della Giustizia militare e provvede alla loro
formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c.
provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure
penali militari;
d.
assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.
Sezione 7: Ufficio federale della protezione civile
Art. 15
1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione civile
persegue gli obiettivi seguenti:
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a.
provvede, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi,
situazioni d'emergenza e conflitti armati; b.
contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a tali eventi.
2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale della protezione civile assume le
funzioni seguenti:
a.
sviluppa obiettivi e strategie e ne valuta le conseguenze; b.
elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e
l'edilizia di protezione civile e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari; c.
appoggia i Cantoni e i Comuni in occasione dell'istruzione e dell'impiego
delle organizzazioni di protezione civile; d.
sorveglia l'esecuzione da parte di Cantoni e Comuni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile.
Sezione 8: Ufficio federale dello sport
Art. 16
1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale dello sport promuove uno
sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e
dello sport per gli anziani.
2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti: a.
sviluppa gli obiettivi e le strategie per promuovere lo sport e ne valuta le
conseguenze;
b.
elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le
organizzazioni sportive; c.
provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport; d.
fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 17
Regolamento interno
Il dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.
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Art. 18
Diritto previgente: abrogazione e modifica 1 Sono abrogati:
a.
l'ordinanza sull'organizzazione militare del 18 ottobre 19958 (OOM); b.
l'ordinanza del DDPS sull'organizzazione militare del 27 ottobre 19959
(OOM-DDPS);
c.
l'ordinanza del 24 ottobre 199010 concernente l'Ufficio federale delle
aziende d'armamento;
d.
il decreto del Consiglio federale del 3 marzo 195011 concernente il Foglio
ufficiale militare;
e.
l'ordinanza del 25 novembre 199112 concernente il cambiamento della denominazione «Direzione dell'amministrazione militare federale» in «Segreteria generale del DMF»; f.
l'ordinanza del 10 maggio 197213 sui compiti del Servizio topografico federale; g.
l'ordinanza del DFI dell'11 gennaio 198914 concernente l'organizzazione e i
compiti della Scuola federale dello sport di Macolin; h.
l'ordinanza del 19 dicembre 199715 concernente la subordinazione dell'Ufficio centrale della difesa e della Centrale nazionale d'allarme.
2 L'ordinanza del 9 maggio 197916 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli
Abrogati
3 L'allegato all'OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione
federale) è modificato secondo la versione qui annessa.
Art. 19
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
8
[RU 1995 5275, 1999 1167 all. n. 4] 9
[RU 1995 5293] 10
[RU 1990 1842, 1996 157, 1997 2016] 11
[RU 1950 254] 12
[RU 1992 2]
13
[RU 1972 721, 1991 920 art. 3] 14
[RU 1989 196, 1996 3116, 1998 1503] 15
[RU 1998 668] 16
RS 172.010.15
Organizzazione del DDPS 11
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Allegato
...17
17
Testo inserito nell'OLOGA (RS 172.010.1).
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