01.03.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
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01.04.2000 - 31.12.2005
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955.0

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)1

del 10 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2,3

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19964,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

4 FF 1996 III 993

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 15 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'arti­colo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

5 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

6 RS 311.0

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica:

a.
agli intermediari finanziari;
b.
alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7

2 Sono intermediari finanziari:

a.8
le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis.10
i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi) nonché i saggiatori del commercio secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193312 sul controllo dei metalli preziosi;
b.13
le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis.14 le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 200615 sugli investimenti collettivi nonché i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c.16
gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200417 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d.18
le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis.19
le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201520 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dter.21
i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione del­l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
dquater.22 i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
e.23
le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201724 sui giochi in denaro (LGD);
f.25
gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD.

3 Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasfe­rirli, in particolare le persone che:

a.
negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di cre­diti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b.
forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare ef­fettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o ammini­strano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c.
commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d.26
...
e.27
...
f.
effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g.
custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

a.
la Banca nazionale svizzera;
b.
le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c.
le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previ­denza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d.
gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclu­sivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a interme­diari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

7 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

8 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

9 RS 952.0

10 Introdotta dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

11 RS 954.1

12 RS 941.31

13 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

14 Introdotta dall'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379; FF 2005 5701). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

15 RS 951.31

16 Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

17 RS 961.01

18 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

19 Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

20 RS 958.1

21 Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

22 Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

23 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU 2000 677; FF 1997 III 129). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

24 RS 935.51

25 Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

26 Abrogata dall'all. n. II 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

27 Abrogata dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 2a28 Definizioni

1 Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

a.
persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte al­l'estero);
b.
persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);
c.
persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

2 Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

3 Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accer­tare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

4 Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

5 Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

28 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Capitolo 2: Obblighi29

29 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari30

30 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 3 Identificazione della controparte

1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve iden­tificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve pren­dere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.31

2 Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

3 Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

4 Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclag­gio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.32

5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD)33 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.34

31 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

32 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

33 Attualmente: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

34 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Art. 435 Accertamento dell'avente economicamente diritto

1 L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

2 L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

a.
non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
b.
la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
c.
viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'arti­colo 3 capoverso 2.

3 L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

35 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 5 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

1 Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della con­troparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

2 Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

Art. 636 Obblighi di diligenza particolari

1 L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

2 L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

a.
la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b.37
vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP38, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
c.
la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
d.39
i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera a, da un organismo di vigilanza conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera b, da un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla CFCG40 conformemente all'arti­colo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

3 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

4 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

36 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

37 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

38 RS 311.0

39 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

40 Nuova espr. giusta la correzione della Commissione di redazione dell'AF del 31 gen. 2020, pubblicata il 18 feb. 2020 (RU 2020 501). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

1 L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

2 Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di persegui­mento penale.

3 L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Art. 7a41 Valori patrimoniali di poca entità

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finan­ziamento del terrorismo.

41 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.42 Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

42 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Sezione 1a:43 Obblighi di diligenza dei commercianti

43 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 8a

1 Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

a.
identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
b.
accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
c.
allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

2 I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

a.
essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
b.44
vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP45, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

3 I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

4 I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

5 Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

44 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

45 RS 311.0

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1 L'intermediario finanziario che:

a.
sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
1.46
sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP47,
2.48
provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
3.49
sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
4.
servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b.
interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
c.50
alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG, da un organismo di vigilanza o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).51

1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

a. 52
è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP;
b.
proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'artico­lo 305bis numero 1bis CP;
c. 53
sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.54
serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.55

1ter Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome del­l'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.56

2 Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sotto­stanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

46 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

47 RS 311.0

48 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

49 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

50 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

51 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

52 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

53 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

54 Introdotto dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

55 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

56 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 9a57 Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP58.

57 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

58 RS 311.0

Art. 1059 Blocco dei beni

1 L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP60 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

1bis L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

2 L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.

59 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

60 RS 311.0

Art. 10a61 Divieto d'informazione

1 L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'arti­colo 305ter capoverso 2 CP62. Non è considerato un terzo l'organismo di autodisciplina cui l'intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la CFCG, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.63

2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli inter­mediari finanziari:

a.
forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
b.
appartengono al medesimo gruppo di società.

4 L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sotto­stà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

5 Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.64

6 Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.65

61 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

62 RS 311.0

63 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

64 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

65 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 1166 Esclusione della responsabilità penale e civile

1 Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

2 Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comuni­cazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP67 e agli organismi di autodisci­plina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

66 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

67 RS 311.0

Sezione 3:68 Consegna di informazioni

68 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

Art. 11a

1 Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP69, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

2 Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

2bis Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.70

3 L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1-2bis un termine per la consegna delle informazioni.71

4 Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'arti­colo 10a capoverso 1.

5 L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

69 RS 311.0

70 Introdotto dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

71 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

Capitolo 3: Vigilanza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1272 Competenza

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

a.73
alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dquater;
b.74
alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
bbis.75
all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD76, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 let­tera f;
c.77
agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

72 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

73 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

74 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

75 Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

76 RS 935.51

77 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 1378

78 Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 1479 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

2 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affilia­zione a un organismo di autodisciplina se:

a.
dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b.
godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c.
anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d.
le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

3 Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.

79 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 1580 Obbligo di verifica per i commercianti

1 I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a incari­cano un ufficio di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

2 Può essere incaricato quale ufficio di revisione chiunque è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200581 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

3 I commercianti sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica.

4 L'ufficio di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

5 Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revi­sione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

a.82
è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260ter o 305bis CP83;
b.
i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.84
i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.85
i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

80 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

81 RS 221.302

82 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

83 RS 311.0

84 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

85 Introdotta dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

Sezione 2:86 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e dell'organismo di vigilanza87

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

87 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).


Art. 1688

1 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secon-do l'articolo 105 LGD89 e l'organismo di vigilanza secondo l'articolo 43a della legge del 22 giugno 200790 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), se hanno il sospetto fondato che:91

a.92
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP93;
b.94
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale quali­ficato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.95
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

2 Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

3 L'organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.96

88 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

89 RS 935.51

90 RS 956.1

91 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 31 gen. 2020, pubblicata il 18 feb. 2020 (RU 2020 501).

92 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

93 RS 311.0

94 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

95 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

96 Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Sezione 3:97 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).


Art. 1798

Se non esistono norme di autoregolamentazione riconosciute, gli obblighi di dili­genza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati:

a.99
dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dquater;
b.
dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
c.100
dal DFGP per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f.

98 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 24 set. 2019 (RU 2019 5065).

99 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

100 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3101

101 Introdotta dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).


Art. 18 Compiti della FINMA102

1 La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:103

a.
riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;
b.104
vigila sugli organismi di autodisciplina;
c.
approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'arti­colo 25, come pure le relative modifiche;
d.
provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro re­golamenti;
e. ed f.105 ...

2 ...106

3 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).107

4 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono:

a.
essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
b.
garantire un'attività di controllo ineccepibile;
c.
dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
d.
dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.108

102 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

103 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

104 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

105 Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

106 Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

107 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

108 Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 18a109 Elenco pubblico

1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2 La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

109 Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 19110

110 Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 19b112

112 Introdotto dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Sezione 3b:115 Trasmissione di dati su attività terroristiche

115 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 22a

1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA e alla CFCG i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)116 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

a.117
agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b-dquater a essa sottoposti;
b.118
agli organismi di vigilanza, all'attenzione degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera abis sottoposti alla loro vigilanza continua;
c.
agli organismi di autodisciplina, all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

3 L'obbligo di trasmissione di cui al capoverso 2 lettera a si applica anche alla CFCG.

4 Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA e alla CFCG se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale del­l'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

116 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

117 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

118 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro


Art. 23

1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia119.

2 L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.120

3 L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

4 L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

a.121
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP122;
b.123
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.124
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.125

5 L'Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l'intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a a un'autorità di perseguimento penale.126

6 L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP a un'autorità di perseguimento penale.127

119 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

121 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

122 RS 311.0

123 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

124 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

125 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

126 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

127 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24 Riconoscimento

1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

a.
dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25;
b.
vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e
c.
offrono la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:128
1.
dispongano delle conoscenze professionali necessarie,
2.
offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, e
3.
siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli interme­diari finanziari da controllare;
d.129
assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24a.

2 Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una conces­sione secondo la legge del 20 marzo 2009130 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.131

128 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

129 Introdotta dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit) (RU 2014 4073; FF 2013 5901). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

130 RS 745.1

131 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).

Art. 24a132 Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

1 L'organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

2 La società di audit è abilitata se:

a.
è abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005133 sui revisori;
b.
è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e
c.
non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA134 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

3 L'auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:

a.
è abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 della legge sui revisori;
b.
dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

4 Alla revoca dell'abilitazione nonché all'ammonizione da parte dell'organismo di autodisciplina si applica per analogia l'articolo 17 della legge sui revisori.

5 Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l'abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

132 Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

133 RS 221.302

134 RS 956.1

Art. 25 Regolamento

1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2 Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affi­liati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adem­piuti.

3 Il regolamento determina inoltre:

a.
le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari;
b.
le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capi­tolo 2;
c.
sanzioni adeguate.
Art. 26 Elenchi

1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

2 Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.135

135 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 26a136 Società svizzere di un gruppo

1 Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.137

2 La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.

136 Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

137 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Art. 27138 Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

1 Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2 Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

a.
le disdette di affiliazioni;
b.
le decisioni di diniego dell'affiliazione;
c.
le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;
d.
l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclu­sione.

3 Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'am­bito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione ema­nate durante il periodo oggetto del rapporto.

4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

a.139
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP140;
b.141
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;
c.142
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.143

5 L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.144

138 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

139 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

140 RS 311.0

141 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

142 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

143 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

144 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 28145 Revoca del riconoscimento

1 La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 LFINMA146 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

2 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.147

3 e 4 ...148

145 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

146 RS 956.1

147 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

148 Abrogati dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Capitolo 4: Assistenza amministrativa

Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29 Scambio di informazioni tra autorità149

1 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD150 e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.151

2 Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi i procedimenti pendenti.152

2bis L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2-5 si applica per analogia.153

2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'espli­cito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.154

3 L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.155

149 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

150 RS 935.51

151 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

152 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

153 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

154 Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

155 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

Art. 29a156 Autorità penali

1 Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP157.158 Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisio­ni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

2 Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

3 Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD159 tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sem­preché il procedimento penale non ne sia intralciato.160

4 La FINMA, la CFCG e l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale.161 Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

156 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

157 RS 311.0

158 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

159 RS 935.51

160 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

161 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 30162 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

a.
garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;
b.
garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;
c.
garantisce che rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale;
d.
garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e
e.
rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

2 L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informa­zioni seguenti:

a.163
il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;
b.
il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
c.
l'avente economicamente diritto;
d.
indicazioni sulle transazioni.

3 L'Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

4 L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce che:

a.
utilizzerà le informazioni esclusivamente:
1.
a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o
2.
per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
b.
non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
c.
non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e
d.
rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

5 Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione chiede dapprima l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

6 L'Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

163 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 31164 Rifiuto di fornire informazioni

L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunica­zione estero se:

a.
la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
b.
per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
c.
la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pub­blici.

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

Art. 31a165 Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994166 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

165 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

166 RS 360

Art. 32 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale167

1 Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perse­guimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994168 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 ...169

3 L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.170

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

168 RS 360

169 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

170 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 34 Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione

1 Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'arti­colo 105 LGD172, all'organismo di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.173

3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992174 sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP175 fino al momento in cui l'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario secondo l'articolo 23 capoverso 5 o 6, nonché durante un blocco dei beni secondo l'articolo 10.176

4 I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

172 RS 935.51

173 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 31 gen. 2020, pubblicata il 18 feb. 2020 (RU 2020 501).

174 RS 235.1

175 RS 311.0

176 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione

1 Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è discipli­nato dalla legge federale del 7 ottobre 1994177 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008178 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.179

2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD180 e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo.181

177 RS 360

178 RS 361

179 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

180 RS 935.51

181 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

Art. 35a182 Verifica

1 Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti:

a.
registro nazionale di polizia;
b.
sistema d'informazione centrale sulla migrazione;
c.
casellario giudiziale informatizzato;
d.
sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
e.
sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2 L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

182 Introdotto dall'all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36183

183 Abrogato dall'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 37184 Violazione dell'obbligo di comunicazione

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3 ...185

184 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

185 Abrogato dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 38186 Violazione dell'obbligo di verifica

1 Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di incaricare un ufficio di revisione di cui all'articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

2 Il commerciante che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

186 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41188 Attuazione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2 Esso può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'AFD189 a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.190

Art. 42191 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.

2 Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP192 si applicano le disposizioni finali di tale legge.193

188 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 361 6401; FF 2007 5687).

189 Attualmente: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

190 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

191 Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

192 RS 941.31

193 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1998194

194 DCF del 16 mar. 1998.