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443.1

Legge federale
sulla produzione e la cultura cinematografiche

(Legge sul cinema, LCin)

del 14 dicembre 2001 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20002,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.

Art. 2 Definizioni

1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2 Per film svizzero si intende un film:

a.
realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera;
b.
prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e
c.
realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

Capitolo 2: Promozione della cinematografia

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 3 Creazione cinematografica svizzera

La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di:

a.
film svizzeri;
b.
film coprodotti con l'estero.
Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica

Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

Art. 5 Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:

a.
la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
b.
i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
c.
l'archiviazione e il restauro di film;
d.
la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
e.
altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera;
f.
la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.
Art. 63 Formazione continua

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Sezione 2: Strumenti di promozione

Art. 7 Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

Art. 84 Promozione cinematografica legata alla qualità, al successo e alla sede

1 Gli aiuti finanziari sono accordati sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva), al successo (promozione legata al successo) o alla sede (promozione legata alla sede di produzione).

2 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

Art. 9 Delega della promozione della cinematografia

1 La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.

2 Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il DFI5 stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

3 La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.

5 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10 Contratti di prestazioni

La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

Sezione 3: Principi della promozione e valutazione

Art. 11 Principi della promozione

1 Il DFI disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.

2 I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3-6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.

3 I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

Art. 12 Valutazione

1 L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.

2 I risultati della valutazione sono pubblicati.

3 Il DFI disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

Art. 136 Forma degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.7

2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

6 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

7 Nuovo testo giusta n. I 2 della LF del 19 marzo 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno

1 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente8 (Ufficio).

2 Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'Ufficio fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.

3 ...9

8 Attualmente l'Ufficio federale della cultura.

9 Abrogato dall'all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi

1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200910 sulla promozione della cultura.11

2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi ed eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.

3 L'Ufficio ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.

10 RS 442.1

11 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica

Art. 16

1 Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati:

a.
a scopo pubblicitario;
b.
con una finalità essenzialmente didattica;
c.
su ordinazione.

2 Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che:

a.
ledono la dignità umana;
b.
propongono un'immagine avvilente dell'uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;
c.
esaltano o minimizzano la violenza;
d.
hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3:
Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati
in pubblico

Sezione 1: Provvedimenti a favore della pluralità dell'offerta

Art. 17 Principio

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo:

a.
della loro politica aziendale;
b.
dei provvedimenti del settore.

2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.

3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere.

Art. 18 Pluralità dell'offerta

La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

Art. 19 Pluralismo linguistico

1 I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

2 Un'impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.12

3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 200613 sulla radiotelevisione.14

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

13 RS 784.40

14 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

Art. 20 Valutazione e miglioramenti

1 Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'Ufficio valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.

2 Se nell'ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è pluralità d'offerta, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta, impartendo loro un termine adeguato.

3 L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta entro un termine adeguato.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la pluralità dell'offerta

Art. 21 Tassa

1 Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il DFI decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).

2 L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.

3 I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.

4 La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.

Art. 22 Esenzione dalla tassa

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.

2 In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Art. 23 Obbligo di registrazione

1 Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2 Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

3 Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'Ufficio.

Art. 24 Obbligo di notifica

1 Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro commercializzazione.

2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3 Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente - le altre imprese di proiezione, mensilmente - i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3bis Le imprese che commercializzano film ad altri fini al di fuori delle sale notificano annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica.15

4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei riconosciuta.

5 I dati di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis sono pubblicati periodicamente.16

15 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

Capitolo 4: Commissioni

Art. 25 Commissione federale della cinematografia

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.

2 La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito:

a.
alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione;
b.
alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;
c.
ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell'offerta e la pluralità linguistica.

3 Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri.

4 Il DFI disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

Art. 2617 Commissioni di esperti

1 Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

2 Il DFI ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

17 Nuovo testo giusta il n. I 2.3 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 27 Infrazioni all'obbligo di registrazione

1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28 Infrazione all'obbligo di notifica

1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 29 Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico

1 Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 30 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse

1 Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.

2 Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.

3 Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

4 Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.

Art. 31 Competenza in materia penale

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.

2 L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il DFI.

Capitolo 6: Procedura e cooperazione internazionale

Art. 3219 Procedura e protezione giuridica

1 Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2 ...20

3 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l'inadeguatezza.

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

20 Abrogata dall'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

Art. 33 Cooperazione internazionale

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:

a.
le coproduzioni;
b.
la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;
c.
la promozione di film;
d.
iniziative culturali nel settore cinematografico;
e.
la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.

2 Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 200223

23 DCF del 3 lug. 2002.