01.01.2024 - * / In vigore
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

del 7 marzo 2003 (Stato 1° luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(Dipartimento) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la
protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a.

contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla
violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento
della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale; b.

contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di
situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c.

crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della
gioventù e della salute della popolazione in generale; d.

provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i
Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.


Art. 2

Principi che presiedono alle attività del Dipartimento Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi
generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva
segnatamente i principi seguenti: RU 2003 1808

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.214.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.214.1

a.

collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali
e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza; b.

fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con
il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni
concernenti la politica di sicurezza e di difesa; c.

assiste il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e, d'intesa con
essi, coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni; d.

coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità
sullo spazio aereo.


Art. 3

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del
Dipartimento, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.


Art. 4

Competenze particolari Il Dipartimento esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella
società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative
Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 5

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a
livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: a.

assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e
nella direzione del Dipartimento; b.

è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling, del coordinamento e della revisione interna; c.

attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento,
formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte
degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; d.

assicura la gestione strategica delle risorse; e.

provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;

Organizzazione del DDPS 3

172.214.1

f.

coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi
nel Dipartimento e nell'esercito; g.

provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.


Art. 6

Coordinatore della raccolta di informazioni e Ufficio per l'analisi
della situazione e l'individuazione tempestiva 1 Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva provvedono alla cooperazione tra i servizi d'informazione e all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività
di condotta nell'ambito della sicurezza.

2 Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale e subordinati tecnicamente al presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza.

Sezione 2: Direzione della politica di sicurezza

Art. 7

1 La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capodipartimento in
quanto stato maggiore per la condotta degli affari principali nei settori della difesa,
della protezione della popolazione e dell'armamento.

2 Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti: a.

definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del
capodipartimento, le pertinenti opzioni in materia di politica di sicurezza
all'attenzione della Direzione del Dipartimento e assiste il capodipartimento
nella direzione della loro concretizzazione da parte degli aggruppamenti e
degli uffici del Dipartimento; b.

crea le premesse politiche per il coordinamento e l'esecuzione delle misure
civili e militari di competenza del Dipartimento per la sicurezza del Paese e
la protezione della popolazione.

3 La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capodipartimento nel suo
ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di politica di
sicurezza di altri Dipartimenti.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.214.1

Sezione 3: Direzione del Servizio informazioni strategico

Art. 8

1 Conformemente alle opzioni politiche, la Direzione del Servizio informazioni
strategico assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero
secondo l'articolo 99 della legge federale militare del 3 febbraio 19953.

2 Essa è subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.

Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a.

provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per
legge;

b.

crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali
militari.

2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo
assume le funzioni seguenti: a.

esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza
dei tribunali militari; b.

presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede
alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c.

provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure
penali militari;

d.

assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10

Obiettivi e funzioni

1 L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

2 Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti: a.

assicura la prontezza dell'esercito in vista:
1.

della sicurezza del territorio e della difesa, 2.

della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali, 3.

del promovimento della pace; b.

assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

3 RS

510.10

Organizzazione del DDPS 5

172.214.1

3 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti: a.

valuta la situazione rilevante sul piano militare, b.

assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione, c.

pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante
in capo dell'esercito (generale); d.

definisce la dottrina militare; e.

dirige la pianificazione militare generale; f.

assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.


Art. 11

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

lo Stato maggiore del capo dell'esercito:
assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa; b.

lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito:
elabora la pianificazione militare generale, la dottrina militare e le basi per lo
sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito; c.

lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:
1.

è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli
impieghi dell'esercito, 2.

assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito; d.

l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito:
è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia; e.

le Forze terrestri:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni
subordinate;

f.

le Forze aeree:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni
subordinate;

g.

la Base logistica dell'esercito:
adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le
appoggia nell'istruzione e nell'impiego.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.214.1

Sezione 6: Aggruppamento armasuisse

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al Dipartimento e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un
approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e
prestazioni nei settori dei sistemi, dell'informatica, del materiale e delle costruzioni.

2 Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse
assume le funzioni seguenti: a.

valuta e acquista beni e prestazioni e liquida i sistemi, il materiale e le
costruzioni radiati dall'inventario militare; b.

appoggia l'esercito e il Dipartimento nella pianificazione, nell'esercizio e
nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni; c.

garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il Dipartimento; d.

offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni
topografiche, dati territoriali di riferimento.


Art. 13

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

l'Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione:
valuta e acquista beni e prestazioni nei settori assegnati ed è responsabile
della loro gestione economico-aziendale per l'intero ciclo di vita, dalla fase
di definizione all'eliminazione; b.

l'Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale:
valuta e acquista beni e prestazioni nei settori assegnati ed è responsabile
della loro gestione economico-aziendale per l'intero ciclo di vita, dalla fase
di definizione all'eliminazione; c.

l'Ufficio federale di topografia (swisstopo):
esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte
nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione
ufficiale e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza; quest'ultimo ha la facoltà di emanare istruzioni.

Organizzazione del DDPS 7

172.214.1

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della
popolazione persegue gli obiettivi seguenti: a.

contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione
globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati; b.

contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione
della popolazione assume le funzioni seguenti: a.

individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i
beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede
alla ricerca e allo sviluppo necessari; b.

è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari,
segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla
Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione
centrale d'intervento a livello di Confederazione; c.

elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione
civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e
l'edilizia di protezione civile; d.

sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e
nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione; e.

garantisce l'informazione all'opinione pubblica quando i media civili non
sono più in grado di adempiere il loro mandato d'informazione.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15

1 L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche,
uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e
dello sport per gli anziani.

2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport
assume le funzioni seguenti: a.

sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze; b.

elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le
organizzazioni sportive;

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.214.1

c.

provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di
Tenero;

d.

fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16

Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.


Art. 17

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1 L'ordinanza del 13 dicembre 19994 sull'organizzazione del Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è abrogata.

2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 18

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

4 [RU

2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 All. 2 n. 1 1453, 2003 237]

Organizzazione del DDPS 9

172.214.1

Allegato

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente L'allegato dell'OLOGA5 è modificato come segue: ...

5 RS

172.010.1. Questa modificazione é stata inserita nell'O menzionata.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.214.1