1 Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.
2 Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:10
- a.
- gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.
- rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;11
- c.12
- controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI13, dell'Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 200115 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d.
- rilascio e controllo dei visti;
- e.
- attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f.
- organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g.
- compiti di cui alla LCit16;
- h.
- registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i.17
- applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
- j.18
- agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
- k.19
- compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 199920 sui lavoratori distaccati.
3 Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:21
- a.
- gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.22
- rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
- c.
- acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d.
- rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi23;
- e.
- organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
- f.24
- valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
- g.
- applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della LAsi;
- h.25
- determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
- i.26
- agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.
4 Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.
4bis Per l'allestimento di statistiche sulla revoca o sulla mancata proroga di permessi nell'ambito del diritto degli stranieri nonché sulle espulsioni pronunciate sulla base di sentenze penali passate in giudicato sono raccolti dati concernenti:
a. le relative fattispecie penali;
b. il rimpatrio volontario o coatto;
c. i Paesi d'origine o di provenienza interessati.27
5 Il numero AVS28 di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.30