01.01.2024 - * / In vigore
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

del 13 dicembre 1999 (Stato 7 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1, 43 capoversi 2 e 4 e 47 capoverso 2 della legge del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visti gli articoli 21 capoerso 3, 22 capoverso 3, 23 capoverso 4 della legge federale
militare del 3 febbraio 19952 (LM);
e l'articolo 195 capoverso 3 del Codice penale militare3 (CPM);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19984 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il dipartimento

Art. 1

Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(Dipartimento) persegue, negli ambiti politici centrali di sua competenza, ossia la
difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a.

contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla
violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il sostegno alla
pace e la gestione delle crisi. A tale scopo persegue una politica di sicurezza
e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore
del promovimento della pace in ambito internazionale; b.

contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di
situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c.

crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della
gioventù e della salute della popolazione in generale; d.

provvede, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.

RU 2000 330

1

RS 172.010

2

RS 510.10

3

RS 321.0

4

RS 172.010.1 172.214.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.214.1


Art. 2

Principi che presiedono alle attività del Dipartimento Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi
generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti: a.

collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali
e le istituzioni attive negli ambiti politici di sua competenza; b.

fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con
il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni
concernenti la politica di sicurezza e di difesa; c.

in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze, coopera con i Cantoni e i Comuni in questioni concernenti la sicurezza interna.


Art. 3

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 4, 6, 8, 10, 12 e 14-16 fungono, per le unità amministrative del Dipartimento, da linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio
delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative
dell'Amministrazione federale centrale
Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 4

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le proprie funzioni conformemente all'articolo 42
LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni seguenti: a.

assiste il capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del dipartimento; b.

è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento; c.

attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento,
formula le pertinenti opzioni politiche e ne dirige l'attuazione da parte degli
aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; d.

crea le premesse per il coordinamento della preparazione e dell'esecuzione
di tutte le misure civili e militari per la sicurezza del Paese e la protezione
della popolazione;

e.

provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;

Organizzazione del DDPS 3

172.214.1

f.

coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi
nel Dipartimento e nell'esercito; g.

gestisce le risorse e assicura le prestazioni in materia d'informatica nonché
altre prestazioni;

h.

provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.


Art. 5

Unità amministrative subordinate e loro funzioni 1 Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

l'Ufficio federale di topografia:
esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte
nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione
ufficiale, fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico e coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza con facoltà di emanare istruzioni; b.

l'Ufficio del commissario di campagna in capo:
dirige e sorveglia gli affari in materia di stime militari; c.

la Centrale nazionale d'allarme:
è il servizio tecnico della Confederazione in caso di pericolo dovuto all'aumento della radioattività, a incidenti con sostanze chimiche o organismi, a
inondazioni causate dalla rottura di sbarramenti idrici o dallo straripamento
delle acque nonché in caso di pericolo dovuto alla caduta di satelliti; d.

lo stato maggiore del Consiglio federale «Divisione stampa e radio»
è l'organo del Consiglio federale incaricato di assicurare l'informazione del
pubblico quando i media civili non sono più in grado di adempiere il loro
compito in materia di informazione. Inoltre, su richiesta del Consiglio federale e dei suoi stati maggiori, fornisce consulenza su questioni concernenti la
politica d'informazione e li assiste in occasione della raccolta di informazioni; e.5

la Direzione del Servizio informazioni strategico:
assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero.

2 Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva sono subordinati amministrativamente alla Segreteria generale e tecnicamente all'organo direttivo competente del Consiglio federale. Essi provvedono alla cooperazione tra i servizi d'informazione e all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nell'ambito
della sicurezza.

5 Introdotta

dall'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS 510.291).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.214.1

Sezione 2: Stato maggiore generale

Art. 6

Obiettivi e funzioni

1 Lo Stato maggiore generale, conformemente alle opzioni politiche, persegue gli
obiettivi seguenti:

a.

assicura la prontezza d'impiego dell'esercito in vista:
1.

del sostegno alla pace e della gestione delle crisi, 2.

della sicurezza del territorio e della difesa, 3.

della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali; b.

assicura la credibilità dell'esercito dentro e fuori dei confini nazionali; c.

assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

2 Per perseguire tali obiettivi, lo Stato maggiore generale assume le funzioni seguenti: a.

valuta la situazione politico-militare; b.

pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino alla nomina del generale; c.

definisce la dottrina d'impiego; d.

dirige la pianificazione militare globale; e.

formula le opzioni militari destinate alle Forze terrestri, alle Forze aeree e
all'Aggruppamento dell'armamento e assegna loro le risorse.


Art. 7

Unità amministrative subordinate e loro funzioni e competenze Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze seguenti: a.

il Gruppo del personale dell'esercito:
1.6 amministra le risorse dell'esercito in materia di personale ed è responsabile per la gestione dell'intero processo dal reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e delle persone che si annunciano volontariamente per prestare servizio militare fino al loro licenziamento
dall'esercito,

2.

è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni secondo gli articoli 21-23 LM, 3.

esercita il potere disciplinare presso le truppe federali conformemente
all'articolo 195 capoverso 2 CPM; b.7 il Servizio informazioni militare: assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico; 6

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

7

Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni
(RS 510.291).

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172.214.1

c.

il Gruppo operazioni:
pianifica gli impieghi dell'esercito, assicura la condotta operativa e la prontezza dell'esercito; d.

il Gruppo della logistica:
provvede affinché sia coperto il fabbisogno di prestazioni logistiche militari
e sia assicurata la condotta della logistica dell'esercito in tutte le situazioni; e.

il Gruppo della pianificazione:
assicura la pianificazione militare globale e la gestione delle risorse, dirige la
pianificazione in materia d'armamento e di immobili e coordina a livello federale gli affari in materia di rifugi; f.

il Gruppo dell'aiuto alla condotta:
assicura i sistemi di condotta dell'esercito e dirige le formazioni delle trasmissioni a livello di esercito; g.

il Gruppo della sanità:
concepisce, dirige e assicura la sanità militare nonché il servizio del materiale sanitario dell'esercito e coordina tali ambiti con gli organi civili; h.

il Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa:
definisce la dottrina d'impiego dell'esercito e concepisce e dirige l'istruzione operativa degli alti ufficiali superiori e degli stati maggiori del livello
operativo;

i.

il Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza:
assicura l'attuazione operativa del compito dell'esercito in materia di promovimento della pace nonché la cooperazione in materia di sicurezza nei
settori del sostegno alla pace e del controllo degli armamenti/disarmo.

Sezione 3: Forze terrestri

Art. 8

Obiettivi e funzioni

1 Le Forze terrestri, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, perseguono gli obiettivi seguenti: a.

provvedono, unitamente ai corpi d'armata e alle Forze aeree, a un'istruzione
uniforme e adeguata alla missione in seno all'aggruppamento delle Forze
terrestri e nell'esercito; b.

assicurano la prontezza materiale delle formazioni delle truppe d'armata, dei
corpi d'armata e del Corpo della guardia delle fortificazioni.

2 Per perseguire tali obiettivi, le Forze terrestri assumono le funzioni seguenti: a.

eseguono l'istruzione di base; b.

istruiscono i quadri superiori dell'esercito; c.

assicurano la prontezza del materiale dell'esercito (senza il materiale speciale delle Forze aeree);

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d.

definiscono le opzioni in materia d'istruzione per i servizi di perfezionamento della truppa.


Art. 9

Unità amministrative subordinate e loro funzioni Alle Forze terrestri sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

il Gruppo della condotta dell'istruzione:
dirige l'istruzione delle Forze terrestri e dei corpi d'armata nonché l'attribuzione delle risorse per l'istruzione; b.

l'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri:
1.

assicura l'approntamento, la gestione e l'amministrazione dell'infrastruttura militare amministrativa, d'esercizio e d'istruzione nonché dei
mezzi materiali per l'istruzione e l'impiego dell'esercito, 2.

assicura la manutenzione vicino alla truppa del materiale dell'esercito, 3.

fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione; c.

il comando del Corpo della guardia delle fortificazioni:
1.

assicura la prontezza d'impiego degli impianti di condotta del Governo
federale e dell'esercito nonché della rimanente infrastruttura di condotta e di combattimento, 2.

effettua impieghi di sicurezza e di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera
e all'estero nonché impieghi di polizia e servizi di promovimento della
pace,

3.

fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione; d.

il Gruppo del personale insegnante:
assicura il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'evoluzione e l'assistenza del personale insegnante dell'esercito; e.

il comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna:
dirige la formazione di base dei quadri superiori dell'esercito, l'istruzione
dei comandanti d'unità e l'istruzione tecnica dei comandanti e degli aiuti di
comando;

f.

l'Ufficio federale delle truppe da combattimento:
assicura l'istruzione di base della fanteria e delle truppe meccanizzate e leggere nonché il supporto all'istruzione presso la truppa; g.

l'Ufficio federale delle truppe di supporto:
assicura l'istruzione di base dell'artiglieria, delle truppe del genio, da fortezza e delle trasmissioni nonché il supporto all'istruzione presso la truppa; h.

l'Ufficio federale delle truppe della logistica:
assicura l'istruzione di base delle truppe sanitarie, veterinarie, del sostegno,
di salvataggio, del materiale e dei trasporti nonché la logistica di tutte le
truppe e il supporto all'istruzione presso la truppa.

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Sezione 4: Forze aeree

Art. 10

Obiettivi e funzioni

Le Forze aeree assicurano, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, la difesa contro pericoli e minacce di provenienza prevalentemente aerea ed
eseguono trasporti aerei.


Art. 11

Unità amministrative subordinate e le loro funzioni Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti: a.8

il Gruppo operazioni delle Forze aeree:
assicura la prontezza e l'impiego delle Forze aeree nonché il relativo servizio informazioni; b.

l'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree:
assicura l'istruzione delle truppe delle Forze aeree e dei militari delle formazioni dei trasporti aerei e della difesa contraerea dei corpi d'armata; c.

l'Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree:
assicura l'esercizio e la manutenzione vicino alla truppa delle flotte di velivoli, degli impianti di condotta dell'aviazione e degli impianti di trasmissione nonché dell'infrastruttura necessaria per l'impiego e l'istruzione.

Sezione 5: Aggruppamento dell'armamento

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1 L'Aggruppamento dell'armamento assicura all'esercito, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, una dotazione di materiale e di costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione, tempestiva e basata su principi economici.

2 Per tale scopo, assume le funzioni seguenti: a.

acquista il materiale dell'esercito e le costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione; b.

emana direttive tecniche ed economico-aziendali per la gestione del materiale dell'esercito e delle costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione; c.

appronta gli strumenti per la gestione economica del materiale e li gestisce.

8

Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni
(RS 510.291).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.214.1


Art. 13

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento dell'armamento sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

l'Amministrazione centrale:
assume funzioni nei settori della pianificazione, del personale, delle finanze,
del diritto, dell'informatica, della tecnologia, della gestione del materiale e
della qualità e assicura una politica commerciale uniforme; b.

l'Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta, l'Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni e l'Ufficio federale del
materiale dell'esercito e delle costruzioni:
in quanto organi incaricati degli acquisti, assumono, nei settori assegnati, la
gestione dei sistemi per l'intero ciclo di vita del materiale dell'esercito e
delle costruzioni destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione e assicurano la gestione economico-aziendale della fase di utilizzazione.

Sezione 6: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 14

1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a.

provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti che le sono assegnati dalla legge; b.

crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali
militari.

2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a.

esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza
dei tribunali militari; b.

consiglia e appoggia i membri della Giustizia militare e provvede alla loro
formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c.

provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure
penali militari;

d.

assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione civile

Art. 15

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione civile
persegue gli obiettivi seguenti:

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a.

provvede, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi,
situazioni d'emergenza e conflitti armati; b.

contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a tali eventi.

2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale della protezione civile assume le
funzioni seguenti:

a.

sviluppa obiettivi e strategie e ne valuta le conseguenze; b.

elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e
l'edilizia di protezione civile e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari; c.

appoggia i Cantoni e i Comuni in occasione dell'istruzione e dell'impiego
delle organizzazioni di protezione civile; d.

sorveglia l'esecuzione da parte di Cantoni e Comuni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 16

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale dello sport promuove uno
sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e
dello sport per gli anziani.

2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti: a.

sviluppa gli obiettivi e le strategie per promuovere lo sport e ne valuta le
conseguenze;

b.

elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le
organizzazioni sportive; c.

provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport; d.

fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 17

Regolamento interno

Il dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

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Art. 18

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1 Sono abrogati:

a.

l'ordinanza sull'organizzazione militare del 18 ottobre 19959 (OOM); b.

l'ordinanza del DDPS sull'organizzazione militare del 27 ottobre 199510
(OOM-DDPS);

c.

l'ordinanza del 24 ottobre 199011 concernente l'Ufficio federale delle aziende d'armamento; d.

il decreto del Consiglio federale del 3 marzo 195012 concernente il Foglio
ufficiale militare;

e.

l'ordinanza del 25 novembre 199113 concernente il cambiamento della denominazione «Direzione dell'amministrazione militare federale» in «Segreteria generale del DMF»; f.

l'ordinanza del 10 maggio 197214 sui compiti del Servizio topografico federale; g.

l'ordinanza del DFI dell'11 gennaio 198915 concernente l'organizzazione e i
compiti della Scuola federale dello sport di Macolin; h.

l'ordinanza del 19 dicembre 199716 concernente la subordinazione dell'Ufficio centrale della difesa e della Centrale nazionale d'allarme.

2 L'ordinanza del 9 maggio 197917 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli

Abrogati

3 L'allegato all'OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione
federale) è modificato secondo la versione qui annessa.


Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

9

[RU 1995 5275, 1999 1167 all. n. 4] 10

[RU 1995 5293] 11

[RU 1990 1842, 1996 157, 1997 2016] 12

[RU 1950 254] 13

[RU 1992 2]

14

[RU 1972 721, 1991 920 art. 3] 15

[RU 1989 196, 1996 3116, 1998 1503] 16

[RU 1998 668] 17

[RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art.
31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 allegato n. 3
291 allegato n. II 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]

Organizzazione del DDPS 11

172.214.1

Allegato

...18

18

Testo inserito nell'OLOGA (RS 172.010.1).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.214.1