01.01.2024 - * / In vigore
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.05.2002 - 14.05.2002
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

del 13 dicembre 1999 (Stato 4 febbraio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1, 43 capoversi 2 e 4 e 47 capoverso 2 della legge del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visti gli articoli 21 capoverso 3, 22 capoverso 3, 23 capoverso 4 della legge federale
militare del 3 febbraio 19952 (LM);
e l'articolo 195 capoverso 3 del Codice penale militare3 (CPM);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19984
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il dipartimento

Art. 1

Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(Dipartimento) persegue, negli ambiti politici centrali di sua competenza, ossia la
difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a.

contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla
violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il sostegno alla
pace e la gestione delle crisi. A tale scopo persegue una politica di sicurezza
e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore
del promovimento della pace in ambito internazionale; b.

contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di
situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c.

crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della
gioventù e della salute della popolazione in generale; d.

provvede, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.

RU 2000 330

1

RS 172.010

2

RS 510.10

3

RS 321.0

4

RS 172.010.1 172.214.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.214.1


Art. 2

Principi che presiedono alle attività del Dipartimento Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi
generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti: a.

collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali
e le istituzioni attive negli ambiti politici di sua competenza; b.

fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con
il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni
concernenti la politica di sicurezza e di difesa; c.

in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze, coopera con i Cantoni e i Comuni in questioni concernenti la sicurezza interna.


Art. 3

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 4, 6, 8, 10, 12 e 14-16 fungono, per le unità amministrative del Dipartimento, da linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio
delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

a5 Competenze speciali

Il Dipartimento esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella
società di partecipazione alle imprese d'armamento della Confederazione.

Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative
dell'Amministrazione federale centrale
Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 4

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le proprie funzioni conformemente all'articolo 42
LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni seguenti: a.

assiste il capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del dipartimento; b.

è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento; c.

attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento,
formula le pertinenti opzioni politiche e ne dirige l'attuazione da parte degli
aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; 5

Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2003 (RU 2003 237).

Organizzazione del DDPS 3

172.214.1

d.6 ...

e.

provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione; f.

coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi
nel Dipartimento e nell'esercito; g.

gestisce le risorse e assicura le prestazioni in materia d'informatica nonché
altre prestazioni;

h.

provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.


Art. 5

Unità amministrative subordinate e loro funzioni 1 Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti: a.7

la Direzione dell'informatica del DDPS:
fornisce prestazioni informatiche; b.

l'Ufficio del commissario di campagna in capo:
dirige e sorveglia gli affari in materia di stime militari; c.

la Centrale nazionale d'allarme:
è il servizio tecnico della Confederazione in caso di pericolo dovuto all'aumento della radioattività, a incidenti con sostanze chimiche o organismi, a
inondazioni causate dalla rottura di sbarramenti idrici o dallo straripamento
delle acque nonché in caso di pericolo dovuto alla caduta di satelliti; d.

lo stato maggiore del Consiglio federale «Divisione stampa e radio»
è l'organo del Consiglio federale incaricato di assicurare l'informazione del
pubblico quando i media civili non sono più in grado di adempiere il loro
compito in materia di informazione. Inoltre, su richiesta del Consiglio federale e dei suoi stati maggiori, fornisce consulenza su questioni concernenti la
politica d'informazione e li assiste in occasione della raccolta di informazioni; e.8

la Direzione del Servizio informazioni strategico:
assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero.

2 Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva sono subordinati amministrativamente alla Segreteria generale e tecnicamente all'organo direttivo competente del Consiglio federale. Essi provvedono alla cooperazione tra i servizi d'informazione e all'ottimizzazione del supporto al Consiglio federale nella sua attività di condotta nell'ambito
della sicurezza.

6

Abrogata dal n. I dell'O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1453).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1453).

8 Introdotta

dall'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS 510.291).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.214.1

Sezione 1a:9 Direzione della politica di sicurezza
a 1 La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capo del Dipartimento per
la condotta degli affari principali nei settori della difesa, della protezione della popolazione e dell'armamento.

2 Per il perseguimento di questo obiettivo la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti: a.

definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capo del Dipartimento, le pertinenti opzioni politiche all'attenzione della Direzione del Dipartimento e ne dirige la concretizzazione dei contenuti da parte
degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; b.

crea le premesse politiche per il coordinamento e l'esecuzione delle misure
civili e militari di competenza del Dipartimento per la sicurezza del Paese e
la protezione della popolazione.

3 La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capo del Dipartimento nel
suo ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di politica di sicurezza di altri Dipartimenti.

Sezione 2: Stato maggiore generale

Art. 6

Obiettivi e funzioni

1 Lo Stato maggiore generale, conformemente alle opzioni politiche, persegue gli
obiettivi seguenti:

a.

assicura la prontezza d'impiego dell'esercito in vista:
1.

del sostegno alla pace e della gestione delle crisi, 2.

della sicurezza del territorio e della difesa, 3.

della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali; b.

assicura la credibilità dell'esercito dentro e fuori dei confini nazionali; c.

assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

2 Per perseguire tali obiettivi, lo Stato maggiore generale assume le funzioni seguenti: a.

valuta la situazione politico-militare; b.

pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino alla nomina del generale; c.

definisce la dottrina d'impiego; 9

Introdotta dal n. I dell'O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1453).

Organizzazione del DDPS 5

172.214.1

d.

dirige la pianificazione militare globale; e.

formula le opzioni militari destinate alle Forze terrestri, alle Forze aeree e
all'Aggruppamento dell'armamento e assegna loro le risorse.


Art. 7

Unità amministrative subordinate e loro funzioni e competenze Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze seguenti: a.

il Gruppo del personale dell'esercito:
1.10 amministra le risorse dell'esercito in materia di personale ed è responsabile per la gestione dell'intero processo dal reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e delle persone che si annunciano volontariamente per prestare servizio militare fino al loro licenziamento
dall'esercito,

2.

è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni secondo gli articoli 21-23 LM, 3.

esercita il potere disciplinare presso le truppe federali conformemente
all'articolo 195 capoverso 2 CPM; b.11 il Servizio informazioni militare: assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico; c.

il Gruppo operazioni:
pianifica gli impieghi dell'esercito, assicura la condotta operativa e la prontezza dell'esercito; d.

il Gruppo della logistica:
provvede affinché sia coperto il fabbisogno di prestazioni logistiche militari
e sia assicurata la condotta della logistica dell'esercito in tutte le situazioni; e.

il Gruppo della pianificazione:
assicura la pianificazione militare globale e la gestione delle risorse, dirige la
pianificazione in materia d'armamento e di immobili e coordina a livello federale gli affari in materia di rifugi; f.

il Gruppo dell'aiuto alla condotta:
assicura i sistemi di condotta dell'esercito e dirige le formazioni delle trasmissioni a livello di esercito; g.

il Gruppo della sanità:
concepisce, dirige e assicura la sanità militare nonché il servizio del materiale sanitario dell'esercito e coordina tali ambiti con gli organi civili; h.

il Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa:
definisce la dottrina d'impiego dell'esercito e concepisce e dirige l'istruzione operativa degli alti ufficiali superiori e degli stati maggiori del livello
operativo;

10

Nuovo testo giusta il n. 1 dell''all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

11

Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni
(RS 510.291).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.214.1

i.

il Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza:
assicura l'attuazione operativa del compito dell'esercito in materia di promovimento della pace nonché la cooperazione in materia di sicurezza nei
settori del sostegno alla pace e del controllo degli armamenti/disarmo.

Sezione 3: Forze terrestri

Art. 8

Obiettivi e funzioni

1 Le Forze terrestri, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, perseguono gli obiettivi seguenti: a.

provvedono, unitamente ai corpi d'armata e alle Forze aeree, a un'istruzione
uniforme e adeguata alla missione in seno all'aggruppamento delle Forze
terrestri e nell'esercito; b.

assicurano la prontezza materiale delle formazioni delle truppe d'armata, dei
corpi d'armata e del Corpo della guardia delle fortificazioni.

2 Per perseguire tali obiettivi, le Forze terrestri assumono le funzioni seguenti: a.

eseguono l'istruzione di base; b.

istruiscono i quadri superiori dell'esercito; c.

assicurano la prontezza del materiale dell'esercito (senza il materiale speciale delle Forze aeree); d.

definiscono le opzioni in materia d'istruzione per i servizi di perfezionamento della truppa.


Art. 9

Unità amministrative subordinate e loro funzioni Alle Forze terrestri sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

il Gruppo della condotta dell'istruzione:
dirige l'istruzione delle Forze terrestri e dei corpi d'armata nonché l'attribuzione delle risorse per l'istruzione; b.

l'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri:
1.

assicura l'approntamento, la gestione e l'amministrazione dell'infrastruttura militare amministrativa, d'esercizio e d'istruzione nonché dei
mezzi materiali per l'istruzione e l'impiego dell'esercito, 2.

assicura la manutenzione vicino alla truppa del materiale dell'esercito, 3.

fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione; c.

il comando del Corpo della guardia delle fortificazioni:
1.

assicura la prontezza d'impiego degli impianti di condotta del Governo
federale e dell'esercito nonché della rimanente infrastruttura di condotta e di combattimento,

Organizzazione del DDPS 7

172.214.1

2.

effettua impieghi di sicurezza e di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera
e all'estero nonché impieghi di polizia e servizi di promovimento della
pace,

3.

fornisce supporto alla truppa in occasione dell'istruzione; d.

il Gruppo del personale insegnante:
assicura il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'evoluzione e l'assistenza del personale insegnante dell'esercito; e.

il comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna:
dirige la formazione di base dei quadri superiori dell'esercito, l'istruzione
dei comandanti d'unità e l'istruzione tecnica dei comandanti e degli aiuti di
comando;

f.

l'Ufficio federale delle truppe da combattimento:
assicura l'istruzione di base della fanteria e delle truppe meccanizzate e leggere nonché il supporto all'istruzione presso la truppa; g.

l'Ufficio federale delle truppe di supporto:
assicura l'istruzione di base dell'artiglieria, delle truppe del genio, da fortezza e delle trasmissioni nonché il supporto all'istruzione presso la truppa; h.

l'Ufficio federale delle truppe della logistica:
assicura l'istruzione di base delle truppe sanitarie, veterinarie, del sostegno,
di salvataggio, del materiale e dei trasporti nonché la logistica di tutte le
truppe e il supporto all'istruzione presso la truppa.

Sezione 4: Forze aeree

Art. 10

Obiettivi e funzioni

Le Forze aeree assicurano, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, la difesa contro pericoli e minacce di provenienza prevalentemente aerea ed
eseguono trasporti aerei.


Art. 11

Unità amministrative subordinate e le loro funzioni Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti: a.12 il Gruppo operazioni delle Forze aeree: assicura la prontezza e l'impiego delle Forze aeree nonché il relativo servizio informazioni; b.

l'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree:
assicura l'istruzione delle truppe delle Forze aeree e dei militari delle formazioni dei trasporti aerei e della difesa contraerea dei corpi d'armata; 12

Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 1 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni
(RS 510.291).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.214.1

c.

l'Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree:
assicura l'esercizio e la manutenzione vicino alla truppa delle flotte di velivoli, degli impianti di condotta dell'aviazione e degli impianti di trasmissione nonché dell'infrastruttura necessaria per l'impiego e l'istruzione.

Sezione 5: Aggruppamento dell'armamento

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1 L'Aggruppamento dell'armamento assicura all'esercito, conformemente alle opzioni dello Stato maggiore generale, una dotazione di materiale e di costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione, tempestiva e basata su principi economici.

2 Per tale scopo, assume le funzioni seguenti: a.

acquista il materiale dell'esercito e le costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione; b.

emana direttive tecniche ed economico-aziendali per la gestione del materiale dell'esercito e delle costruzioni militari destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione; c.

appronta gli strumenti per la gestione economica del materiale e li gestisce; d.13 offre, in quanto centro di competenza per le questioni topografiche della Confederazione, dati territoriali di riferimento.


Art. 13

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento dell'armamento sono subordinati con le funzioni seguenti: a.

l'Amministrazione centrale:
assume funzioni nei settori della pianificazione, del personale, delle finanze,
del diritto, dell'informatica, della tecnologia, della gestione del materiale e
della qualità e assicura una politica commerciale uniforme; b.

l'Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta, l'Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni e l'Ufficio federale del
materiale dell'esercito e delle costruzioni:
in quanto organi incaricati degli acquisti, assumono, nei settori assegnati, la
gestione dei sistemi per l'intero ciclo di vita del materiale dell'esercito e
delle costruzioni destinate alla difesa, all'esercizio e all'istruzione e assicurano la gestione economico-aziendale della fase di utilizzazione; c.14 l'Ufficio federale di topografia: esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte
nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione
ufficiale e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coor13

Introdotta dal n. I dell'O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1453).

14

Introdotta dal n. I dell'O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1453).

Organizzazione del DDPS 9

172.214.1

dina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza; quest'ultimo ha la facoltà di emanare istruzioni.

Sezione 6: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 14

1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a.

provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti che le sono assegnati dalla legge; b.

crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali
militari.

2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a.

esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza
dei tribunali militari; b.

consiglia e appoggia i membri della Giustizia militare e provvede alla loro
formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c.

provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure
penali militari;

d.

assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione civile

Art. 15

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione civile
persegue gli obiettivi seguenti: a.

provvede, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi,
situazioni d'emergenza e conflitti armati; b.

contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a tali eventi.

2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale della protezione civile assume le
funzioni seguenti:

a.

sviluppa obiettivi e strategie e ne valuta le conseguenze; b.

elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e
l'edilizia di protezione civile e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.214.1

c.

appoggia i Cantoni e i Comuni in occasione dell'istruzione e dell'impiego
delle organizzazioni di protezione civile; d.

sorveglia l'esecuzione da parte di Cantoni e Comuni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 16

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale dello sport promuove uno
sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e
dello sport per gli anziani.

2 Per perseguire tali obiettivi, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti: a.

sviluppa gli obiettivi e le strategie per promuovere lo sport e ne valuta le
conseguenze;

b.

elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le
organizzazioni sportive; c.

provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport; d.

fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 17

Regolamento interno

Il dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.


Art. 18

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1 Sono abrogati:

a.

l'ordinanza sull'organizzazione militare del 18 ottobre 199515 (OOM); b.

l'ordinanza del DDPS sull'organizzazione militare del 27 ottobre 199516
(OOM-DDPS);

c.

l'ordinanza del 24 ottobre 199017 concernente l'Ufficio federale delle aziende d'armamento; d.

il decreto del Consiglio federale del 3 marzo 195018 concernente il Foglio
ufficiale militare;

15

[RU 1995 5275, 1999 1167 all. n. 4] 16

[RU 1995 5293] 17

[RU 1990 1842, 1996 157, 1997 2016] 18

[RU 1950 254]

Organizzazione del DDPS 11

172.214.1

e.

l'ordinanza del 25 novembre 199119 concernente il cambiamento della denominazione «Direzione dell'amministrazione militare federale» in «Segreteria generale del DMF»; f.

l'ordinanza del 10 maggio 197220 sui compiti del Servizio topografico federale; g.

l'ordinanza del DFI dell'11 gennaio 198921 concernente l'organizzazione e i
compiti della Scuola federale dello sport di Macolin; h.

l'ordinanza del 19 dicembre 199722 concernente la subordinazione dell'Ufficio centrale della difesa e della Centrale nazionale d'allarme.

2 L'ordinanza del 9 maggio 197923 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli

Abrogati

3 L'allegato all'OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione
federale) è modificato secondo la versione qui annessa.


Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

19

[RU 1992 2]

20

[RU 1972 721, 1991 920 art. 3] 21

[RU 1989 196, 1996 3116, 1998 1503] 22

[RU 1998 668] 23

[RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art.
31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 allegato n. 3
291 allegato n. II 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.214.1

Allegato

...24

24

Testo inserito nell'OLOGA (RS 172.010.1).