Art. 16 Competenza
1 L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LBI7.8
2 L'esecuzione degli articoli 86a-86k LBI e degli articoli 112-112f della presente ordinanza spetta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)9.10
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).
7 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). Di detta. mod. è tenuto conto in tutto il testo.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
9 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
10 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).