1 Per smascherare e combattere crimini e gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui all'articolo 2a lettera f, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non sono riconoscibili. La persona impiegata non è autorizzata a utilizzare una falsa identità attestata da documenti.
2 Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:
- a.
- esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un crimine o un grave delitto; e
- b.
- altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
3 Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge l'inchiesta decide se prorogare la misura. All'indennizzo del Cantone si applica per analogia l'articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 201010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.
4 I requisiti delle persone impiegate sono retti dall'articolo 287 del Codice di procedura penale (CPP)11. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP è escluso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291-294 CPP.
5 Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
- a.
- le condizioni non sono più soddisfatte;
- b.
- il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la continuazione delle indagini; o
- c.
- la persona impiegata o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
6 La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo la persona impiegata.
7 Il CPP si applica non appena nell'ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona. Le informazioni ottenute nell'ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.