Versione in vigore, stato 01.04.2018

01.04.2018 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2016 - 31.03.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.09.2008 - 31.12.2013
01.01.2007 - 31.08.2008
01.02.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.01.2004
01.09.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

211.412.110

Ordinanza
sul diritto fondiario rurale

(ODFR)

del 4 ottobre 1993 (Stato 1° aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR),2

ordina:

1 RS 211.412.11

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

Sezione 1: Valore di reddito

Art. 13 Modo e periodo di calcolo

1 È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita) corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

2 Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

3 Il periodo di calcolo comprende gli anni 2009-2024. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media delle rendite considerate per il periodo di calcolo con un tasso d'interesse medio del 4,24 per cento.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999).

Art. 24 Stima5

1 Le disposizioni per la stima del valore di reddito agricolo (guida per la stima) figurano nell'allegato. Si applicano i seguenti principi:

a.
nel caso delle aziende agricole, i terreni, gli edifici di economia rurale e alpestri, l'abitazione del capoazioenda nonché le stanze degli impiegati necessarie a scopo agricolo sono stimati secondo le disposizioni agricole della guida per la stima. Edifici e parti di edifici destinati ad attività accessorie affini all'agricoltura vengono stimati in base ai risultati d'esercizio conformemente alla descrizione fornita nella guida per la stima; abitazioni supplementari oltre a quella del capoazienda ed edifici per attività accessorie non agricole sono stimati secondo disposizioni non agricole;
b.
nel caso dei fondi agricoli, i terreni nonché gli edifici di economia rurale e alpestri sono stimati secondo le disposizioni della guida per la stima; lo spazio abitativo, le parti di edifici e gli edifici destinati ad attività accessorie non agricole vanno stimati secondo disposizioni non agricole.6

2 Le disposizioni e le aliquote contenute nell'allegato sono vincolanti per le autorità preposte e gli esperti addetti alla stima.7

3 La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.

4 Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999).

Sezione 1a:8 Calcolo dell'unità standard di manodopera

8 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).

Art. 2a9

1 Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.

2 A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:

a.
vacche da latte in un'azienda d'estivazione

0,016 USM/carico normale

b.
altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione

0,011 USM/carico normale

c.
patate

0,039 USM/ha

d.
bacche, piante medicinali e aromatiche

0,323 USM/ha

e.
vigna con torchiatura in proprio

0,323 USM/ha

f.
serra con fondamenta fisse

0,969 USM/ha

g.
tunnel o letti di forzatura

0,485 USM/ha

h.
produzione di funghi in tunnel o edifici

0,065 USM/ara

i.
produzione di funghi prataioli in edifici

0,269 USM/ara

j.
produzione di cicoria belga in edifici

0,269 USM/ara

k.
produzione di germogli in edifici

1,077 USM/ara

l.
ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)

2,585 USM/ha

m.
coltura di alberi di Natale

0,048 USM/ha

n.
foresta di proprietà dell'azienda

0,013 USM/ha.11

3 Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici.

4 Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.

5 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

6 Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

7 Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.

8 Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6.

9 Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487).

10 RS 910.91

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487).

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3 Eccezioni all'obbligo di menzione

1 Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio (LPT).

2 I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.

Art. 4 Cancellazione d'ufficio della menzione

1 Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla LPT13 ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.

2 Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici14

14 Originario avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).

Art. 4a15 Coordinamento della procedura

1 Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT16), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.

2 L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.

3 Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:

a.
non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure
b.
il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.

15 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).

16 RS 700

Art. 5 Competenza dell'Ufficio federale di giustizia17

1 L'Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 198518 sull'affitto agricolo.19

2 Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.

17 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).

18 RS 221.213.2

19 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

a.
l'ordinanza del 28 dicembre 195120 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;
b.
l'ordinanza del 16 novembre 194521 su lo sdebitamento di poderi agricoli;
c.
l'ordinanza del 16 novembre 194522 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;
d.
gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191723 concernente il pegno sul bestiame.

20 [RU 1951 1329,1979 804,1986 975]

21 [CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4]

22 [CS 9 145]

23 RS 211.423.1

Allegato25

25 Originario all. 1. Non pubblicato nella RU (RU 1995 5147, 2003 4539, 2018 999). Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/bundespublikationen.html e scaricato dal sito Internet www.blw.admin.ch/blw/it/home.html > Strumenti > Diritto fondiario rurale e affitto agricolo > Diritto fondiario.

(art. 2 cpv. 1 e 2)

Guida per la stima

Allegato 226

26 Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5147). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).