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513.52

Ordinanza
sul Servizio della Croce Rossa

(OSCR)

del 29 settembre 2006 (Stato 1° novembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
l'assegnazione dei membri del Servizio della Croce Rossa (SCR) all'esercito;
b.
i compiti dei membri del SCR nell'ambito del loro obbligo di prestare servizio;
c.
i diritti e gli obblighi dei membri del SCR che derogano al diritto militare;
d.
la collaborazione tra il SCR e l'esercito;
e.
l'indennizzo di prestazioni della Croce Rossa svizzera (CRS) da parte dell'esercito.

2 Del rimanente, i membri del SCR hanno gli stessi diritti e obblighi dei militari.

Art. 2 Assegnazione e compiti

1 I membri del SCR sono assegnati all'esercito in qualità di specialisti e adempiono i loro compiti segnatamente nell'ambito del servizio sanitario dell'esercito.

2 Nel servizio d'istruzione, di promovimento della pace e d'appoggio nonché in servizio attivo assistono:

a.
i servizi infermieristici;
b.
i servizi medici, farmaceutici e odontoiatrici;
c.
i servizi medico-tecnici e medico-terapeutici.

3 Diffondono le regole fondamentali del diritto internazionale umanitario e i principi della Croce Rossa.

Art. 3 Coordinamento

Il capo del SCR e gli organi competenti dell'esercito coordinano l'assegnazione e gli impieghi dei membri del SCR. La CRS può, d'intesa con l'Aggruppamento Difesa, incaricare del coordinamento un altro quadro del SCR.

Art. 4 Reclutamento

La CRS è competente per il reclutamento dei membri del SCR. Organizza il reclutamento in collaborazione con gli organi di reclutamento dell'esercito.

Art. 5 Istruzione e durata del servizio

1 Come istruzione di base, i membri del SCR assegnati all'esercito assolvono, nel quadro dell'istruzione delle truppe sanitarie, la scuola reclute SCR. Tale istruzione di base si articola in un'istruzione di base generale e in un'istruzione di base alla funzione, ciascuna della durata di 19 giorni.

2 I membri del SCR prestano almeno sei servizi d'istruzione delle formazioni.

3 I membri del SCR con funzioni di quadro prestano tutti i servizi d'istruzione delle formazioni prescritti.

Art. 6 Promozioni e mutazioni

1 I membri del SCR possono essere convocati nelle scuole dei quadri se l'esercito ne dimostra la necessità per la pertinente funzione di quadro. Il capo del SCR rilascia la proposta sulla base della valutazione del comandante della formazione a cui sono assegnati.

2 L'assegnazione alla funzione di quadro presuppone l'assolvimento con successo dell'istruzione di base e di almeno un servizio d'istruzione nonché la promozione da parte della CRS.

Art. 7 Subordinazione e gradi

1 Durante il servizio i membri del SCR sono subordinati al comandante della formazione a cui sono assegnati.

2 Portano i gradi dell'esercito seguiti dall'indicazione «SCR».

3 Dai gradi del SCR non scaturisce alcun potere di comando militare.

Art. 8 Equipaggiamento

1 I membri del SCR ricevono dall'esercito il loro equipaggiamento personale e la carta d'identità per il personale sanitario e religioso.

2 In servizio, i membri del SCR portano la stessa uniforme dei militari. Invece del distintivo dell'Arma portano l'emblema della Croce Rossa. Portano inoltre il distintivo della formazione e il distintivo della funzione e di specialista. Nell'impiego e nelle esercitazioni d'impiego portano anche il bracciale provvisto del segno distintivo del Movimento della Croce Rossa.

Art. 9 Armamento

1 Di principio, i membri del SCR prestano servizio senz'armi.

2 Su richiesta, l'esercito può equipaggiarli della pistola come arma personale e impartire loro la pertinente istruzione.

3 I membri del SCR non sottostanno all'obbligo del tiro fuori del servizio.

Art. 10 Dati personali

Per la gestione del personale, l'esercito mette a disposizione del SCR i dati personali dei membri del SCR contenuti nel Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

Art. 11 Organizzazione

1 La CRS stabilisce l'organizzazione del SCR in un regolamento che sottopone all'Aggruppamento Difesa per approvazione. Il regolamento è pubblicato.

2 Esso disciplina per i membri del SCR:

a.
le premesse per l'assegnazione all'esercito;
b.
la chiamata in servizio, eccettuati il servizio d'appoggio e il servizio attivo;
c.
il numero e la durata dei servizi d'istruzione dei membri del SCR con funzioni di quadro;
d.
il differimento del servizio e l'esenzione dal servizio;
e.
la rimozione dalla funzione e l'esclusione dal SCR;
f.
la riammissione e il proscioglimento;
g.
le promozioni, le nomine e la designazione dei gradi.
Art. 12 Finanziamento

1 La Confederazione assume i costi:

a.
del reclutamento dei membri del SCR;
b.
per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 nonché per le infrastrutture d'istruzione e d'equipaggiamento necessarie al riguardo;
c.
della gestione del personale.

2 L'esercito versa alla CRS un indennizzo che copra i costi fissi destinati ad assicurare la prontezza operativa del SCR. Disciplina l'indennizzo di altre prestazioni mediante una convenzione sulle prestazioni con la CRS.