Art. 1
1. La presente convenzione s'applica:
- a.
- alle infrazioni a leggi penali;
- b.
- a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo.
2. Con riserva delle disposizioni del titolo III, la presente convenzione si applica alle infrazioni commesse o agli atti compiuti da una persona a bordo d'un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente, in quanto detto aeromobile si trovi, sia in volo, sia su l'alto mare o su una regione che non appartenga al territorio d'uno Stato.
3. Secondo la presente convenzione, un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui la forza motrice è impiegata per il decollo fino al momento in cui è terminato l'atterramento.
4. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.